ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. con sede e domicilio in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, e partita IVA n. 07401840017, nella persona del dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
La
in seguito indicata come l’Aggiudicatario, con sede legale in
, codice fiscale/X.XXX , in persona del suo legale rappresentante;
PREMESSO CHE
‐ Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. intende affidare l’incarico per i servizi di impaginazione grafica e strumenti di comunicazione;
‐ La procedura negoziata è stata aggiudicata a con un punteggio complessivo di /100;
‐ Le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato che si allega unitamente all’offerta economica e tecnica fornite in fase di gara dall’Aggiudicatario e che rappresentano parte integrante del presente Accordo Quadro;
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Accordo, l’Allegato A (Offerta Economica), l’Allegato 1 (Capitolato) e Offerta Tecnica.
Articolo 2
(Oggetto e finalità dell’Accordo)
2.1 Forma oggetto del presente Accordo
Oggetto dell’accordo quadro è il servizio di impaginazione grafica e strumenti di comunicazione come indicato nel Capitolato Tecnico (All.1)
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Articolo 3 (Condizioni di esecuzione)
3.1 Sono a totale carico dell’Appaltatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione.
Articolo 4
(Durata dell’Accordo Quadro)
4.1 L’Accordo avrà durata di 24 mesi (ventiquattro mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo o, in caso di esecuzione d’urgenza, dalla proposta di aggiudicazione.
Articolo 5 (Prezzo dell’Appalto)
5.1 L’importo complessivo per i 2 anni stimato per le attività in oggetto è di 50.000,00 € IVA esclusa sulla base del ribasso offerto in fase di gara relativo ai servizi quotati.
5.2 Il prezzo si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo.
5.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
5.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi da interferenza per il personale coinvolto.
5.5 Relativamente ai servizi oggetto di questo affidamento, Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. non garantisce l’assegnazione dei servizi fino al massimale indicato ed il pagamento avverrà solo ed esclusivamente per i servizi effettivamente svolti e fatturati, al prezzo offerto dall’appaltatore in sede di gara in ribasso rispetto alle basi d’asta indicate nell’offerta economica.
Articolo 6 (Fatturazione e Pagamenti)
6.1 I pagamenti dei servizi saranno disposti, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese e a seguito dell’emissione dei Certificati di Regolare esecuzione della prestazione (CEP) in ottemperanza a quanto indicato nel Regolamento Generale di Contratti della Società.
6.2 Ciascuna fattura in formato elettronico, contenente il CIG n. 867039082B del presente Accordo dovrà essere inviata tramite il sistema d’interscambio e verrà liquidata entro 90 gg fm data ricevimento fattura (Turismo Torino è soggetto al meccanismo dello Split Payment). Il pagamento della fattura sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
6.3 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che l’Appaltatore, su richiesta documentata di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
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Articolo 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
7.1 Con riferimento al presente Accordo, l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
7.2 A tale fine l’Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
‐ Codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
La generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nata a il
CF
7.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 8 (Garanzia definitiva)
8.1 Non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva rientrando la procedura di affidamento del presente Accordo nell’ambito degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) ed essendo l’aggiudicatario un operatore di comprovata solidità.
Articolo 9 (Inadempienze e Penali)
9.1 Nel caso in cui Turismo Torino e Provincia S.c.r.l riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro 5 gg (cinque) giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, dei termini di consegna di volta in volta pattuiti, Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. applicherà la penale dell’1% per ogni giorno di ritardo relativamente ai servizi di volta in volta assegnati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.
9.2 Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. ha facoltà di risolvere il presente Accordo, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni da altro soggetto, in danno ed alle spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il maggior danno subito nonché ogni altra azione che Turismo Torino e Provincia
S.c.r.l. ritenesse di voler intraprendere a tutela del propri interessi
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Articolo 10 (Privacy)
10.1 Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e al GDPR 679/16 e successive Direttive Comunitarie, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei dati personali in relazione a tutti gli adempimenti connessi o comunque relativi al presente accordo.
Articolo 11
(Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo)
11.1 L’Appalto è consentito nei limiti di quanto disposto all’art.105 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.
Non è consentita la cessione dell’Accordo Quadro stipulato a terzi, pena la risoluzione dell’Accordo medesimo.
Articolo 12 (Recesso)
12.1 E’ facoltà di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’Accordo in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC.
12.2 L’Appaltatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e /o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
12.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
12.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Accordo sino alla data del recesso.
Articolo 13 (Risoluzione)
13.1 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale, nonché all’offerta tecnica dell’Appaltatore Turismo Torino e Provincia potrà, ai sensi dell’art. 1454 c.c. risolvere il presente Accordo previa diffida ad adempiere da trasmettere all’Appaltatore via PEC.
13.2 Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere l’Appaltatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente Accordo si intenderà risolto, fatto salvo in diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno a favore di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
13.3 In ogni caso, il presente Accordo si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’Accordo medesimo, anche per i seguenti motivi:
‐ Applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili,
‐ Grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,
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‐ Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore
‐ Concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’Appaltatore
Articolo 14 (Foro Competente)
Ogni eventuale controversia derivante da presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
Torino, lì
Per TURISMO TORINO E PROVINCIA per l’Appaltatore
Il Dirigente Il Legale Rappresentante
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341, gli art. 9 (inadempienze e penali), art. 6 (fatturazione e pagamenti), art. 12 (Recesso), art. 13 (risoluzione del contratto), art. 14 (elezione di foro).
per l’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
FIRMATO digitalmente ai sensi dell’art. del D.Lgs. 82/2005
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