DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 33 del 24/11/2021
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120, del 2020 e ss.mm.ii. del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25.
Affidamento in favore della società B. Recycling Srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) X.Xxx: 13508181008, per un importo di € 41.559,60 oltre IVA al 22%.
Impegno, a valere sull'esercizio 2021, della spesa complessiva di € 50.702,71 compresa IVA al 22%
CUP B69G20000900001 SMART CIG – Z1733A73BF
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE E NUOVE CENTRALITA’
Premesso che
- con Delibera di Giunta n.623 del 04/12/2019 pubblicata sulla BURC n.76 del 11 dicembre 2019 la regione Campania ha preso atto della proposta di rimodulazione formulata dal Comune di Napoli e ha dato mandato all’Assessore al Governo del Territorio di sottoscrivere con il Comune di Napoli l’Accordo di Programma finalizzato alla conferma dei finanziamenti messi a disposizione del Comune di Napoli per gli interventi di cui ai moduli A, B, C in attuazione degli Accordi di Programma del 1994 e s.m.i. e del 2007;
- con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 17/01/2020 il Comune di Napoli ha approvato lo schema di Accordo di Programma per interventi di edilizia residenziale pubblica da attuarsi con i fondi ancora disponibili dell’Accordo di Programma del 1994 per interventi di edilizia residenziale pubblica e s.m.i. e dell’Accordo di Programma del 10/04/2007;
- in data 15 aprile 2020 la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’approvazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e programmi di recupero urbano nel Comune di Napoli, volto all’utilizzo dei fondi, pari a complessivi € 107.274.416,59, provenienti dall’Accordo di Programma del 3/08/1994 e successivi atti integrativi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Campania e il Comune di Napoli e dall’AdP del 10/04/2007 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Comune Napoli e Regione Campania e IACP;
- all’art. 4 dell’Accordo di programma del 15/04/2020 “ il Comune di Napoli, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dai citati Accordi, si impegna ad avviare il primo intervento (pubblicazione gara d'appalto) entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione dell’atto, nonché ad avviare i lavori di tutte le restanti opere nell’arco dei due anni successivi al primo intervento”.
- Tra gli immobili individuati tra gli edifici di cui all’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli, figurano quelli di Vico Grazie a Soprammuro 25, Via Napoli a Ponticelli 25 e via Cisterna dell’Olio 8/10;
- Con determina dirigenziale del servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità n. 015 del 16/10/2020 I.G. 1591 del 02/11/2020 sono stati affidati i servizi di di ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) nonchè Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile ubicato in Via Cisterna dell’Olio 8/10;
- Con determina dirigenziale del servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità n. 017 del 23/10/2020 I.G. 1743 del 02/12/2020 sono stati affidati i servizi di di ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) e Progettazione definitiva ed esecutiva nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile ubicato in Vico Grazie a Soprammuro 25;
- Con determina dirigenziale del servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità n. 018 del 04/11/2020 I.G. 1648 del 10/11/2020 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura
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consistenti nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) e Progettazione esecutiva nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile ubicato in xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx 00;
- con Delibera di Giunta comunale 387/2021 è stata effettuata variazione al bilancio provvisorio in corso di gestione 2021, ai sensi del principio contabile 8.11 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi e dell’art. 175 comma 5 bis lettera a) del D.Lgs 267/2000 e smi, per l’utilizzo di una quota per l’avanzo di amministrazione vincolato pari complessivamente ad € 800.000,00, incrementando lo stanziamento della missione 8 programma 2 titolo 2 macroaggregato2 pdf 08.02-2.02.01.09.001 capitolo 243348 denominato “Applicazione quota avanzo vincolato accordo di programma modulo A spese tecniche per interventi di cui all’accordo di programma approvato con Delib di G.C. n. 7 del 17/01/2020” per l’importo di € 800.000,00 e dando mandato al dirigente del Servizio ERP e nuove centralità ad assumere con proprie determinazioni gli atti conseguenziali all’adozione della suddetta deliberazione;
Atteso che:
- a seguito delle attività previste nell’ambito delle citate determine dirigenziali n.015 del 16/10/2020, n. 017 del 23/10/2020 e n. 018 del 04/11/2020 è emersa la necessità di eseguire attività propedeutiche alla verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e via Cisterna dell’Olio 8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali, nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25;
Considerato che:
- al fine di eseguire il servizio di cui in oggetto, il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità con nota PG/2021/8411114 del 22/11/2021 ha inviato una lettera di invito a presentare la propria migliore offerta alla società alla società B. Recycling Srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) X.Xxx: 13508181008, soggetto iscritto all’Albo dei Fornitori del Comune di Napoli;
- alla lettera di invito di cui sopra sono allegati i seguenti documenti:
- Allegato 1: Relazione Tecnica Descrittiva;
- Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto;
- Allegato 3: Modello offerta economica
- Allegato 4: Patto di Integrità.
- l’importo complessivo dell’affidamento, così come da lettera di invito è pari ad € 32.235,00 (diconsi trentaduemiladuecentotrentacinque /00), di cui € 1.535,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, ed esclusi gli oneri per gli smaltimenti dei materiali non pericolosi che saranno contabilizzati nella fase successiva a fattura, così come da normativa vigente, come riportato nel seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO | ||
A | Servizi |
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a.1 | Servizi Vico Grazie a Soprammuro (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 14.900,00 |
a.2 | Servizi Via Napoli a Ponticelli (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 6.500,00 |
a.3 | Servizi Via Cisterna dell'Olio (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 9.300,00 |
a.4 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso vico grazie a Soprammuro (5% a.1) | € 745,00 |
a.5 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Napoli a Ponticelli (5% a.2) | € 325,00 |
a.6 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Via Cisterna dell'Olio (5% a.3) | € 465,00 |
TOTALE SERVIZI "A" | € 32.235,00 | |
B | Smaltimenti | |
b.1 | Importo oneri smaltimenti non MCA Vico Grazie a Soprammuro | a fattura |
b.2 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Napoli a Ponticelli | a fattura |
b.3 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Via Cisterna dell'Olio | a fattura |
TOTALE SMALTIMENTI "B" | ||
C | Somme a disposizione | |
c.1 | IVA su servizi (22% di "A") | € 7.091,70 |
c.2 | IVA su smaltimenti (22% di "B") | a fattura |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "C" | € 7.091,70 | |
TOTALE QUADRO ECONOMICO "A+B+C" | € 39.326,70 |
Verificato che:
- con PEC del 23 Novembre 2021 alle ore 16:53, acquisita al protocollo comunale PG/2021/845754, la società B. Recycling Srl ha risposto alla lettera di invito di cui in precedenza offrendo un ribasso pari al 2,20% per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera di invito e ai relativi allegati ed a seguito del ribasso offerto dalla società B.Recycling srl il quadro economico sopra riportato viene rimodulato nel seguente modo:
QUADRO ECONOMICO ribassato | ||
A | Servizi | |
a.1 | Servizi Vico Grazie a Soprammuro (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 14.572,20 |
a.2 | Servizi Via Napoli a Ponticelli (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 6.357,00 |
a.3 | Servizi Via Cisterna dell'Olio (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 9.095,40 |
a.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso vico grazie a Soprammuro | € 745,00 |
a.4 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Napoli a Ponticelli | € 325,00 |
a.6 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Via Cisterna dell'Olio | € 465,00 |
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TOTALE SERVIZI "A" | € 31.559,60 | |
B | Smaltimenti | |
b.1 | Importo oneri smaltimenti non MCA Vico Grazie a Soprammuro a fattura (stima) | € 5.000,00 |
B.2 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Napoli a Ponticelli a fattura (stima) | € 2.000,00 |
b.3 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Via Cisterna dell'Olio | € 3.000,00 |
TOTALE SMALTIMENTI "B" | € 10.000,00 | |
C | Somme a disposizione | |
c.1 | IVA su servizi (22% di "A") | € 6.943,11 |
c.2 | IVA su smaltimenti (22% di "A") (stima) | € 2.200,00 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "C" | € 9.143,11 | |
TOTALE QUADRO ECONOMICO "A+B+C" | € 50.702,71 |
Dato atto che
- Per le attività tecniche e professionali propedeutiche alla realizzazione degli interventi su edifici rientranti nell’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli, da attuarsi nella corrente annualità è stato previsto lo stanziamento di un importo complessivo di € 800.000,00, così come da Delibera di Giunta comunale n. 387/2021, e trova copertura finanziaria nel bilancio 2021 al capitolo:
Capitolo | Codice di bilancio | Denominazione |
243348/7 | 08.02-2.02.01.09.001 | Applicazione quota avanzo vincolato Accordo di Programma “Modulo A” spese tecniche per interventi di cui all’accordo di programma approvato con Delib di G.C. n7 del 17/01/2020 – entrata cap. 1/502 |
Verificato che
- l’affidamento dei servizi in parola non supera l’importo di € 139.000,00 previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e pertanto si può procedere mediante affidamento diretto;
- l’art. 1 comma 3 lett. a) della legge n. 120 del 2020, prevede che, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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- la disposizione del Direttore Generale n.28/2012 e la conseguente circolare PG/2017/668068 del Servizio Autonomo C.U.A.G. prevedono che per gli affidamenti diretti ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la cui competenza è in capo esclusivamente ai Servizi proponenti, non è necessario che gli stessi siano convalidati dal CUAG;
Precisato che:
- il contratto ha per oggetto affidamento dei servizi descritti in precedenza, finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma del 15 Aprile 2020;
- la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni;
- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d’invito e nei relativi allegati che sono stati accettati in sede di offerta economica;
Ritenuto che
- Risulta necessario provvedere all’approvazione dei seguenti elaborati:
• Lettera di invito
• Relazione Tecnica Descrittiva
• Capitolato Speciale d'Appalto
- si debba procedere all’adozione di apposita determinazione dell’affidamento del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali, nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, a favore della società B. Recycling Srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) X.Xxx: 13508181008.
Considerato inoltre che
- il servizio in argomento sarà espletato nell’anno 2021 e con le modalità esplicitate nel Capitolato allegato agli inviti di presentazione delle offerte;
- per l’espletamento della presente procedura, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 267/2000, risulta necessario procedere all’impegno complessivo di € 50.702,71 compresa IVA al 22% a seguito del ribasso offerto sul capitolo 243348/7 annualità 2021 denominato “Applicazione quota avanzo vincolato Accordo di Programma “Modulo A” spese tecniche per interventi di cui all’accordo di programma approvato con Delib di G.C. n.7 del 17/01/2020” – Entrata cap. 1/502 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001;
Visto
- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4, art. 183, comma 3 e 9 e art. 191 e 192;
Letto
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- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Preso atto che
- ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;
DETERMINA
1. Approvare i seguenti documenti relativi all’affidamento del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali, nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25:
• LETTERA D’INVITO;
• RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
• CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
• MODELLO OFFERTA ECONOMICA.
2. Affidare i servizi consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali, nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, a favore della società Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) X.Xxx: 13508181008;
3. Impegnare ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 167/2000, a favore della società B. Recycling Srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) X.Xxx: 13508181008 la somma complessiva di € 50.702,71 compresa IVA al 22% sul capitolo n. 243348/7 annualità 2021, codice di Bilancio 08.02-2.02.01.09.001.
4. Precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 sono espressamente enunciati in narrativa;
5. Attestare in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 13 c.1. lett. b) ed art.17 c.2 lett.a) del regolamento del Sistema dei
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controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e la correttezza amministrativa;
6. Specificare che:
- Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’affidatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nell'allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del contratto, per essere espressamente sottoscritte dall’affidatario.
- L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione Trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
- Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”, l'affidatario ha sottoscritto il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
7. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
9. Attestare che i dati personali saranno trattati in conformità all’art. 6 del Regolamento Generale UE per la Protezione dei Da Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR) ancheper la pubblicazione di cui al precedente punto;
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Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, e che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
- All. 1 – PEC e Lettera di trasmissione richiesta di offerta PG/2021/841114 del 22/11/2021;
- All. 2 – Relazione Tecnica descrittiva;
- All. 3 – Capitolato Tecnico Prestazionale;
- All. 4 – Modello Offerta economica
Sottoscritta digitalmente dal dirigente
del Servizio Edilizia Residenziale e nuove centralità (Arch. Xxxxx Xxxxxxx)
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Determinazione n. 033 del 24.11.2021
PROG. 13293/21
Ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:
Bilancio 2021 - 2023 Esercizio 2021
08.02-2.02.01.09.001 CAP. 243348/7 IMPEGNO 5950/21 € 50.702,71
29/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL RAGIONIERE GENERALE GESTIONE BILANCIO
sottoscritta digitalmente
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Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120, del 2020 del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25.
CUP: B69G20000900001 SMART CIG – Z1733A73BF
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
1. PREMESSA
Il Comune di Napoli e la Regione Campania in data 15 aprile c.a. hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’approvazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e programmi di recupero urbano nel Comune di Napoli, volto all’utilizzo dei fondi provenienti dall’Accordo di Programma del 03.08.1994 nonché del già citato Accordo di Programma del 10.04.2007.
Con l’Accordo di programma del 15.04.2020, all’art. 4, il Comune di Napoli, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dai citati Accordi, si impegna ad avviare il primo intervento (pubblicazione gara d'appalto) entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione dell’atto, nonché ad avviare i lavori di tutte le restanti opere nell’arco dei due anni successivi al primo intervento.
Stante l’urgenza connessa al rispetto della tempistica dettata dall’Accordo di programma per l’erogazione dei finanziamenti, il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità ha avviato le attività prodromiche all’aggiornamento delle progettazioni in essere anche per gli immobili di vico Grazie a Soprammuro 25, di via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10.
A seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’Amministrazione presso i suddetti immobili, si è riscontrata la necessità di provvedere ad una preliminare pulizia e messa in sicurezza dei siti al fine di consentire l’esecuzione delle attività propedeutiche alla progettazione (rilievi, indagini e prove).
Considerato lo stato in cui versano attualmente gli immobili in parola tali attività consistono nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali e predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure.
Le predette attività possono essere inquadrate prevalentemente come servizi.
2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO Immobile di vico Grazie a Soprammuro 25
L’immobile in oggetto, risalente presumibilmente agli anni 30-40 del secolo scorso, copre un’area complessiva lorda di circa 115mq e si sviluppa su quattro livelli (piano terra e tre piani in elevazione) collegati da una scala interna, con copertura piana accessibile, ha una altezza rispetto al piano campagna di
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16,20 m con una volumetria complessiva di circa 1860 mc. La distribuzione interna si ripete in maniera pressochè identica per tutti i livelli. Nello specifico:
• Al piano terra, vi sono n.3 unità singole accessibili esclusivamente e direttamente da strada completamente indipendenti dal punto di vista architettonico dagli ambienti posti ali livelli superiori;
• Al piano primo, secondo e terzo, vi sono unità abitative indipendenti raggiungibili dalla scala comune posta al centro dell’immobile. Solo l’ambiente prospiciente su via del Lavinaio è provvisto di balconata, mentre i restanti su vico grazie a Soprammuro presentano per l’illuminazione dall’esterno solo vani finestre;
Allo stato attuale l’immobile è libero da persone e versa in una condizione di totale abbandono e degrado, essendo ricettacolo di immondizie di vario genere, ricovero di animali e volatili e riscontrando parti ammalorate o completamente crollate. Gli ambienti risultano inagibili e gli impianti, sia elettrico che idrico-fognario, sono totalmente da rifare. Gli accessi e i vani prospicienti l’esterno del fabbricato per tutti i livelli (compreso il piano terra) sono chiusi mediante opere in ferro o tamponature in muratura.
Le strutture verticali sono costituite da murature a blocchi di tufo su fondazioni dirette e gli orizzontamenti (dove ancora presenti in scarse condizioni di staticità) sono prevalentemente costituiti da solai in legno. Dal punto di vista strutturale la struttura si presenta in condizioni non ottimali, alcuni solai risultano in parte danneggiati e vi sono lesioni sui paramenti murari e negli architravi di porte e finestre.
Immobile di via Napoli a Ponticelli, 25
L’immobile in oggetto, risalente presumibilmente agli anni 20-30 del secolo scorso, copre un’area complessiva di circa 900 mq e si sviluppa su due livelli, con una volumetria complessiva di circa 4000 mc. Nello specifico:
• Al piano terra, vi sono unità abitative singole e completamente indipendenti con accesso diretto alla corte che coprono una superficie utile di circa 500 mq e si sviluppano per un’altezza di 4 mt. Inoltre, su Via Napoli sono presenti tre locali ad uso deposito-commerciale;
• Al piano primo, vi sono unità abitative indipendenti raggiungibili da scale comuni e balconate comuni, con una superficie utile di circa 450 mq e altezza interpiano di 4.5 mt.
Allo stato attuale l’immobile è libero da persone e versa in una condizione di totale abbandono e degrado, essendo ricettacolo di immondizie di vario genere, ricovero di animali e volatili e riscontrando parti ammalorate o completamente crollate. Gli ambienti risultano inagibili e gli impianti, sia elettrico che idrico-fognario, sono totalmente da rifare.
Le strutture verticali sono costituite da murature a blocchi di tufo su fondazioni dirette e gli orizzontamenti (dove ancora presenti in scarse condizioni di staticità) sono prevalentemente costituiti da solai in legno ma si è constatata la presenza di alcuni solai in travi di acciaio e laterizio. Dal punto di vista strutturale la struttura si presenta in condizioni critiche, in quanto i cordoli di piano risultano pressoché assenti, alcuni
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solai risultano in parte o totalmente crollati e vi sono diffuse lesioni sui paramenti murari e negli architravi di porte e finestre.
Immobile di Via Cisterna dell’Olio n.8/10
L’immobile in questione di proprietà comunale è ubicato in via Cisterna dell’Olio n.8/10, costituito da struttura mista si estende per 5 piani fuori terra più alcuni paini interrati.
L’immobile, danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, è stato oggetto di un intervento con “buono contributo” secondo l'Ordinanza n. 80 del 6/01/1981 ma, data la limitazione delle opere consentite dalla predetta ordinanza e l’esiguità dei fondi disponibili, sono stati eliminati i soli danni alle strutture murarie attraverso il risanamento di piattabande, chiodature di murature perimetrali, consolidamento di murature con iniezioni di miscela di cemento, rimanendo sospese le opere relative alla sostituzione dei solai in struttura lignea, che, data la loro vetustà sono ritenuti non affidabili, nonché le altre opere necessarie l'adeguamento antisismico dell’intero immobile, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa per le zone sismiche.
Come dichiarato dal Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Napoli con nota prot. n. 9323 del 23/04/1988, l’immobile è, pertanto, non abitabile.
A seguito del parziale crollo del solaio posto tra il sottotetto e il quarto piano e tra il quarto piano e il terzo piano dell’ala nord, i tecnici del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Napoli, disposero in data 26/01/2018, lo sgombero dei locali interessati e l’interdizione di quelli situati nella stessa ala al secondo e primo piano per motivi precauzionali.
Sempre per motivi di sicurezza, a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità degli occupanti delle unità immobiliari ubicate nell'immobile, il Comune di Napoli, con Ordinanza sindacale n. 1 del 14/02/2018 ha disposto lo sgombero ad horas delle persone presenti.
Al Piano Terra dell’edificio è presente un androne e di una corte interna, sui quali hanno accesso alcuni locali terranei, precedentemente sede di laboratori o attività commerciali e manufatturiere. Dalla corte si ha inoltre accesso alla vecchia centrale termica e ad altri ambienti, oggi solo parzialmente accessibili.
All’interno del cortile esiste un vano ascensore esterno che serve tutti i piani dell’edificio; la struttura portante ed i pianerottoli di sbarco sono costituiti da una struttura in acciaio in cattivo stato manutentivo con porzioni estesamente ossidate.
3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Per consentire i rilievi e le indagini ai tre sopracitati edifici occorre procedere all’affidamento di servizi propedeutici, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali e predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure.
Le attività possono sintetizzarsi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che all’atto dell’esecuzione potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in ragione dello stato dei luoghi che sarà riscontrato in sito:
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• individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi;
• redazione del Piano Operativo delle Attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell’intervento;
• espletamento delle attività necessarie all’eventuale concertazione dell’intervento con gli Enti e le Autorità interessate, (es. ASL);
• allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
• predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure, consistenti in posa in opera di elementi provvisionali quali puntelli di sostegno agli archi di ingresso (all’intradosso nei locali accessibili);
• cernita e/o caratterizzazione di rifiuti di qualsiasi natura e specie all’individuazione dei rispettivi CER appropriati ad ogni singolo rifiuto;
• individuazione di ulteriori categorie di rifiuto eventualmente presenti sulle aree di intervento diverse dai materiali individuati con i codici CER precedentemente elencati;
• eventuale aggiornamento del Piano Operativo delle Attività da sottoporre all'approvazione della D.E.C.;
• bonifica delle aree da rifiuti e/o rottami/imballaggi misti interferenti e/o ostativi alle attività tecniche da espletare;
• raccolta, caratterizzazione, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura situati presso gli immobili oggetto di intervento, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, produzione di tutta la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale).
• predisposizione delle aree per postazioni di verifica (trivellazioni, etc.).
Le prime attività da condurre sono quelle relative al trattamento dei manufatti contenenti amianto; Preventivamente alla predisposizione dell’istruttoria della pratica presso la ASL territorialmente competente, sarà eseguita un’analisi di caratterizzazione del materiale per determinare l’esatto codice CER da attribuire. Sarà redatto Piano di Lavoro relativo all’attività di bonifica seguendo le specifiche impartite in materia, art. 256 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N.81 provvedendo ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici previsti dalla normativa in materia.
La zona di lavoro sarà evidenziata con nastro segnaletico bicolore (bianco/rosso) e da idonea cartellonistica di sicurezza. Detta zona sarà assolutamente interdetta al personale non interessato ai lavori di bonifica, e comunque presidiata da un responsabile e/o preposto allo svolgimento dei lavori. Saranno approntati tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte ed allestimento del cantiere di lavoro in regime di sicurezza secondo le normative vigenti. Prima di procedere alla rimozione, per i materiali contenenti amianto, su tutte le superfici esterne avranno un trattamento inertizzante con prodotti incapsulanti del tipo “D” conformi al D.M. del 20/08/99; Dopo l’operazione di incapsulamento, si procederà alla movimentazione degli elementi costituenti i manufatti. Tale fase lavorativa verrà eseguita con
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cautela, utilizzando esclusivamente arnesi manuali, avendo cura di non far rompere o fessurare il materiale c.a.
Tutti i materiali saranno sigillati in appositi teli di polietilene secondo la normativa vigente, chiusi ermeticamente, etichettati e posti su pedane di legno.
Nell’ottica di una protezione globale sia dei lavoratori che dell’ambiente esterno, dovrà essere attivo uno strumento di controllo (monitoraggio) delle aree circostanti il cantiere di bonifica e dell’area di rimozione od una concentrazione elevata all’interno.
Al termine dell’attività di bonifica sarà eseguito un monitoraggio ambientale nell’area interessata dalle lavorazioni (Monitoraggio Finale) allo scopo di ottenere valori di riferimento utili a verificare l’assenza di fibre al termine di lavori di rimozione, ed avere un valore di riferimento per ottenere eventuale certificazione di restituibilità dell’area bonificata che sarà rilasciata dall’ASL competente.
Il trasporto di tutti i rifiuti indicati nella presente relazione sarà effettuato presso l’impianto di stoccaggio autorizzato come da normativa vigente.
Si precisa che la quantificazione delle attività sopra elencate, dettagliata nel seguito, è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili in possesso dell’Amministrazione atteso che, in particolar modo per l’immobile di vico grazie a Soprammuro 25, le attuali condizioni dello stato dei luoghi non consentono una completa accessibilità degli stessi. Per gli immobili in argomento, non essendo stato possibile verificare lo stato di fatto dettagliatamente per tutti gli ambienti, si è pervenuto ad una quantificazione delle attività a farsi attraverso una stima della quantità e della tipologia dei rifiuti presenti che saranno verificati anche durante il sopralluogo tecnico da espletarsi con i soggetti invitati a presentare offerta per l’esecuzione del presente Appalto.
4. QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ Immobile di vico Grazie a Soprammuro 25
Per l’immobile in argomento le attività a farsi risultano essere bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali e predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure.
I rifiuti sono costituiti in massima parte da legno, imballaggi in plastica, rifiuti ingombranti, rifiuti tessili, imballaggi in materiali misto. Dette tipologie, possono essere ascritti ed assimilati agli RSU ai quali vanno aggiunti anche una percentuale degli stessi classificati, ai sensi della parte IV titolo I del D.Lgs 152/06 e s.m.i, come rifiuti speciali non pericolosi. Nella fattispecie trattasi di macerie e materiale da crollo causato dal perdurare di fenomeni di percolazione ed infiltrazione d’acqua. Infine, i manufatti presenti sulle facciate esterne del fabbricato, contengono presumibilmente amianto (c.d discendenti pluviali in cemento amianto) per i quali, ai sensi dello stesso D.lgs 152/06 sono classificati come speciali pericolosi. Le predette tipologie NON pericolose, anche a contatto con agenti atmosferici, non rilasciano sostanze tali da contaminare la matrice suolo né emettono alcuna sostanza in atmosfera. E’ opportuno invece sottolineare che la tipologia di rifiuto pericoloso presente nell’area in oggetto sono da porre in sicurezza e rimuovere onde bloccare il rilascio di fibre d’asbesto.
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Al fine di individuare la categoria di rifiuti alla quale il materiale rinvenuto appartiene, si dovrà procedere al campionamento, eseguito secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 e s.m.i. La classificazione dei rifiuti sarà effettuata ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i,
Il materiale presente, così come da indagini visiva, appare rientrare nelle seguenti categorie di rifiuti:
- CER 17.02.01 Legno
- CER 20.03.07 rifiuti ingombranti
- CER 15.01.06 imballaggi in materiale misto
- CER 17.09.04 rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione
- CER 20.01.11 xxxxxxx xxxxxxx (materassi, indumenti)
- CER 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto.
La stima delle quantità presenti nell’immobile del materiale sopra indicato è la seguente:
CODICE CER | TIPOLOGIA | STIMA QUANTITA’ PRESENTE IN MC |
CER 15.01.06 | Imballaggi in materiale misto | 30 |
CER 17.02.01 | Legno | 5 |
CER 20.03.07 | Rifiuti Ingombranti | 1 |
CER 20.01.11 | Rifiuti tessili | 1 |
CER 17.09.04 | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione | 10 |
CER 17.06.05* | Materiali contenenti amianto | 1 |
A seguito della bonifica e la rimozione di tutti i materiali presenti, si dovrà effettuare una messa in sicurezza degli impalcati danneggiati e laddove possibile, realizzare una copertura in legno ovvero guaina impermeabile onde limitare i danni da percolazione da pioggia e/o apprestamenti di sicurezza onde permettere successive verifiche e/o ispezioni da parte di terzi.
L’affidatario consegnerà le aree oggetto dell’intervento sgombere e bonificate da tutti i rifiuti descritti nella presente relazione, inoltre, dovrà essere rilasciato regolare certificato di restituzione delle aree specificatamente relativo all’avvenuta bonifica dei materiali contenenti amianto rilasciato dalla ASL Territorialmente Competente, nonché disponibile in sicurezza per successive fasi di verifica tecnica.
Per le lavorazioni indicate nella presente relazione tecnica, relativamente all’immobile di Vico Grazie a Soprammuro 25, di cui si riportano in sintesi le attività:
- bonifica amianto,
- rimozione e trasporto a discarica dei materiali residuali presenti nelle aree nei locali di cui alla presente relazione,
- predisposizione delle aree e locali bonificati a successive fasi tecniche in sicurezza.
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
si stima un impegno di spesa pari ad € 14.900,00 oltre IVA
Restano escluse le spese relative agli oneri di discarica da computarsi a consuntivo ad eccezione di quelli relativi ai manufatti contenenti amianto per i quali, la stima è omnicomprensiva.
Immobile di via Napoli a Ponticelli, 25
Per l’immobile in argomento le attività a farsi risultano essere trasporto e conferimento di rifiuti speciali.
I rifiuti presenti sono costituiti da mattoni, contenenti presumibilmente amianto e n.6 Big Bags contenenti materiale isolante, c.d. Xxxx xx Xxxxxx. Al fine di individuare la categoria di rifiuti alla quale il materiale rinvenuto appartiene, si dovrà procedere al campionamento, eseguito secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 e s.m.i. La classificazione dei rifiuti sarà effettuata ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i,
Il materiale presente, così come da indagini visiva, appare rientrare nelle seguenti categorie di rifiuti, con le relative quantità
TIPOLOGIA | STIMA QUANTITA’ PRESENTE IN MC |
Xxxxxxx contenenti presumibilmente amianto del peso totale stimato di 4,5 tonnellate | 3 |
n. 6 Big Bags contenenti materiale isolante, c.d. Xxxx xx Xxxxxx | 00 |
L’affidatario consegnerà le aree oggetto dell’intervento sgombere e bonificate da tutti i rifiuti descritti nella presente relazione, inoltre, dovrà essere rilasciato regolare certificato di restituzione delle aree specificatamente relativo all’avvenuta bonifica dei materiali contenenti amianto rilasciato dalla ASL Territorialmente Competente, nonché disponibile in sicurezza per successive fasi di verifica tecnica.
Per le lavorazioni indicate nella presente relazione tecnica, relativamente all’immobile di Via Napoli a Ponticelli 25, di cui si riportano in sintesi le attività:
- bonifica amianto,
- rimozione e trasporto a discarica dei materiali residuali presenti nelle aree nei locali di cui alla presente relazione,
si stima un impegno di spesa pari ad € 6.500,00 oltre IVA
Restano escluse le spese relative agli oneri di discarica da computarsi a consuntivo ad eccezione di quelli relativi ai manufatti contenenti amianto per i quali, la stima è omnicomprensiva.
Immobile di Via Cisterna dell’Olio n.8/10
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
Per l’immobile in argomento le attività a farsi risultano essere bonifica mediante rimozione, imballaggio e trasporto in discarica autorizzate.
I rifiuti presenti sono costituiti da tubazioni, contenenti presumibilmente amianto e altri rifiuti contenuti in
n. 2 locali per una superficie complessiva di mq 20. Al fine di individuare la categoria di rifiuti alla quale il materiale rinvenuto appartiene, si dovrà procedere al campionamento, eseguito secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 e s.m.i. La classificazione dei rifiuti sarà effettuata ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i,
Il materiale presente, così come da indagini visiva, appare rientrare nelle seguenti categorie di rifiuti, con le relative quantità:
TIPOLOGIA | STIMA QUANTITA’ PRESENTE |
Tubazioni contenenti amianto | 25 ml |
Selezione e cernita in n. 2 locali | 20 mq |
L’affidatario consegnerà le aree oggetto dell’intervento sgombere e bonificate da tutti i rifiuti descritti nella presente relazione, inoltre, dovrà essere rilasciato regolare certificato di restituzione delle aree specificatamente relativo all’avvenuta bonifica dei materiali contenenti amianto rilasciato dalla ASL Territorialmente Competente, nonché disponibile in sicurezza per successive fasi di verifica tecnica.
Per le lavorazioni indicate nella presente relazione tecnica, relativamente all’immobile di di Via Cisterna dell’Olio n.8/10, di cui si riportano in sintesi le attività:
- bonifica amianto,
- rimozione e trasporto a discarica dei materiali residuali presenti nelle aree nei locali di cui alla presente relazione,
si stima un impegno di spesa pari ad € 9.300,00 oltre IVA
Restano escluse le spese relative agli oneri di discarica da computarsi a consuntivo ad eccezione di quelli relativi ai manufatti contenenti amianto, per i quali la stima è omnicomprensiva.
L’importo totale dei servizi stimati per le attività di cui alla presente relazione è, per tutto quanto illustrato, pari ad € 32.230,00 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, ed esclusi gli oneri per gli smaltimenti dei materiali non pericolosi che saranno contabilizzati nella fase successiva a fattura, come da normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva sin d’ora, nei limiti delle somme disponibili, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, la ripetizione di servizi analoghi, qualora le condizioni effettivamente riscontrate in sito richiedano ulteriori e non previste lavorazioni.
Per tutto quanto non indicato nella presente relazione si fa riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120, del 2020 del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25.
CUP: B69G20000900001 SMART CIG – X0000X00XX
Xxxxxxxx
XXXXXXXXXX SPECIALE D’APPALTO
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO 3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
2. Descrizione delle attività e delle modalità di esecuzione: 3
3. Ammontare dell’appalto e Quadro Economico 3
4. Modalità di stipula del contratto 4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 4
5. Documenti che fanno parte del contratto 4
6. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali 5
7. Fallimento dell’appaltatore 5
8. Requisiti specifici dell’affidatario 5
9. Norme generali sull’esecuzione 5
10. Modalità di svolgimento del servizio 6
11. Piano Operativo delle Attività 7
12. Classificazione dei rifiuti 7
13. Materiali ed attrezzature utilizzate 7
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 8
14. Consegna e inizio dell’esecuzione del servizio 8
15. Termini per l'ultimazione 8
19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 9
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 10
21. Tracciabilità dei flussi finanziari 10
24. Cessione del contratto e cessione dei crediti 10
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 10
CAPO 6 - XXXXXXXX E GARANZIE 11
28. Riduzione delle garanzie 11
29. Assicurazioni a carico dell’impresa 12
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 12
31. Prezzi applicabili e nuovi prezzi 13
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 13
32. Norme di sicurezza generali 13
33. Sicurezza sul luogo di lavoro 13
34. Piano operativo di sicurezza 14
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 14
37. Definizione delle controversie 15
38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 15
39. Risoluzione del contratto 16
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 17
40. Ultimazione delle prestazioni 17
41. Termini per la verifica di conformità 17
44. Informazioni complementari 17
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. Esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25.
CUP: B69G20000900001 SMART CIG – Z1733A73BF.
Codice di classificazione Europea del servizio:
CPV: 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2. Descrizione delle attività e delle modalità di esecuzione:
1. Le attività che formano l’oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto dell’esecuzione potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto:
- individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi;
- redazione del Piano Operativo delle Attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell’intervento;
- espletamento delle attività necessarie all’eventuale concertazione dell’intervento con gli Enti e le Autorità interessate, (es. ASL);
- allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
- predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure, consistenti in posa in opera di elementi provvisionali quali puntelli di sostegno agli archi di ingresso (all’intradosso nei locali accessibili);
- cernita e/o caratterizzazione di rifiuti di qualsiasi natura e specie all’individuazione dei rispettivi CER appropriati ad ogni singolo rifiuto;
- individuazione di ulteriori categorie di rifiuto eventualmente presenti sulle aree di intervento diverse dai materiali individuati con i codici CER precedentemente elencati;
- eventuale aggiornamento del Piano Operativo delle Attività da sottoporre all'approvazione della D.E.C.;
- bonifica delle aree da rifiuti e/o rottami/imballaggi misti interferenti e/o ostativi alle attività tecniche da espletare;
- raccolta, caratterizzazione, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura situati presso gli immobili oggetto di intervento, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, produzione di tutta la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale).
- predisposizione delle aree per postazioni di verifica (trivellazioni, etc.).
3. Ammontare dell’appalto e Quadro Economico
L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 32.235,00 (diconsi trentaduemiladuecentotrentacinque/00), di cui € 1.535,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, ed esclusi gli oneri per gli smaltimenti dei materiali non pericolosi che saranno contabilizzati nella fase successiva a fattura, così come da normativa vigente, come riportato nel seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO | ||
A | Servizi | |
a.1 | Servizi Vico Grazie a Soprammuro (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 14.900,00 |
a.2 | Servizi Via Napoli a Ponticelli (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 6.500,00 |
a.3 | Servizi Via Cisterna dell'Olio (inclusi oneri smaltimenti MCA) | € 9.300,00 |
a.4 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso vico grazie a Soprammuro (5% a.1) | € 745,00 |
a.5 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Napoli a Ponticelli (5% a.2) | € 325,00 |
a.6 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso via Via Cisterna dell'Olio (5% a.3) | € 465,00 |
TOTALE SERVIZI "A" | € 32.235,00 | |
B | Smaltimenti | |
b.1 | Importo oneri smaltimenti non MCA Vico Grazie a Soprammuro | a fattura |
b.2 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Napoli a Ponticelli | a fattura |
b.3 | Importo oneri smaltimenti non MCA Via Via Cisterna dell'Olio | a fattura |
TOTALE SMALTIMENTI "B" | ||
C | Somme a disposizione | |
c.1 | IVA su servizi (22% di "A") | € 7.091,70 |
c.2 | IVA su smaltimenti (22% di "B") | a fattura |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "C" | € 7.091,70 | |
TOTALE QUADRO ECONOMICO "A+B+C" | € 39.326,70 |
1. L’Importo Contrattuale corrisponde all’importo risultante dall’offerta complessiva dell’aggiudicatario presentata sull’importo dei servizi, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri per gli smaltimenti, oltre iva come prevista per legge.
2. L’importo relativo agli oneri per gli smaltimenti non è soggetto a ribasso e viene liquidato secondo quanto previsto dalla D.G.R. 508/11.
3. Le opere previste sono state contabilizzate con riferimento alla relazione Tecnica allegata al presente Capitolato.
4. Modalità di stipula del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. La Stazione Appaltante si riserva di affidare, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, la ripetizione di eventuali servizi analoghi.
4. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta si intende applicato a tutti i prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
5. Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
▪ il presente capitolato speciale d’appalto;
▪ la relazione tecnico descrittiva;
6. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali
1. Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine: 1. Il contratto di affidamento; 2. Il presente Capitolato Speciale; 3. La relazione tecnico-descrittiva; 4. La stima delle opere.
7. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. X.xx 50/2016.
8. Requisiti specifici dell’affidatario
L’affidatario deve essere in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto.
Il soggetto affidatario dovrà, altresì, essere iscritto all’Albo Nazionale gestori ambientali per le seguenti categorie:
● 4 E e 5 E (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi)
● 8 F (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi);
● 10 A classe E attività di bonifica di beni contenenti amianto.
L’affidatario dovrà attestare il possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di un impianto di smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti:
- CER 15.01.06 Imballaggi in materiali Misti
- CER 15.01.03 Imballaggi in Legno
- CER 15.01.02 Imballaggi in Plastica
- CER 17.09.04 Rifiuti dell'attività di Costruzione e Demolizione senza Impurità
9. Norme generali sull’esecuzione
1. Tutte le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l’utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attività implicheranno necessariamente
una serie di operazioni che potranno essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale selezionato da impiegare.
2. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e terrà indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. L’attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi successive e si protrarrà fino al raggiungimento dei quantitativi previsti o delle somme disponibili.
4. Le attività oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell’ambiente.
5. Gli interventi dovranno essere effettuati nell’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
- deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.
6. Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate, e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle attività conferite, sono a carico della ditta affidataria e rientrano nel corrispettivo di affidamento.
7. L’Appaltatore deve garantire:
- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;
- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione ADR;
- la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
- la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di destinazione, quale attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico.
8. Sono quindi compresi nell’appalto tutti gli adempimenti amministrativi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.
9. L’affidatario dovrà dimostrare il possesso di contratti in corso di validità per il conferimento o di dichiarazioni di impegno con discariche e/o impianti idonei ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento i rifiuti sopraindicati, che garantiscano o dai quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto specificate nel presente Capitolato.
10. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).
11. Inoltre, l’Appaltatore deve garantire:
- che l’allontanamento dei rifiuti dai siti in causa deve avvenire in condizioni di sicurezza a tutela della pubblica salute;
- che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell’area di sedime e di quelle circostanti;
- che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici del vicinato;
- che per i rifiuti contenenti amianto dovranno essere adottate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia (legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e,
capo III d.lgs. 81/2008);
- per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto sarà necessario presentare un piano di rimozione che dovrà essere approvato dall’ASL territorialmente competente;
- che le attività di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto all’attività di smaltimento;
12. Restano a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensate nei prezzi di appalto, le eventuali forniture di energia elettrica ed idrica che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento del servizio;
13. Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005 e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.
14. Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, entro 7 giorni dalla data di avvio esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare per approvazione da parte della stazione appaltante il “Piano Operativo” con indicazione settimanale delle attività che si intendono effettuare.
10. Modalità di svolgimento del servizio
1. L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il servizio dovrà comprendere il prelievo dei rifiuti, il trasporto, l’eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti individuati.
3. L’aggiudicatario, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell’ambito del cantiere dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
- nomina tecnico responsabile delle attività;
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.,
Il responsabile delle attività dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.
Prima del trasporto a discarica, fuori dal cantiere, lo stesso appaltatore dovrà trasmettere:
a) attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione del Piano Operativo di Rimozione;
b) elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei contenitori;
c) provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al precedente punto;
d) atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita dichiarazione delle capacità residue d’impianto e della possibilità di recepire i flussi di materiale previsti;
e) elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.
4. L’appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell’Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l’Appaltante.
11. Piano Operativo delle Attività
1. Il Piano Operativo dovrà indicare, per ognuna delle settimane interessate:
• le attività che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, recupero ed alla movimentazione dei rifiuti;
• le aree interessate;
• il personale da impiegare;
• i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
2. Nel Piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, l’elenco dei trasportatori e relative
autorizzazioni/iscrizioni all’albo, il programma temporale degli interventi e quant’altro ritenuto utile per una corretta valutazione.
3. Potranno essere apportate al Piano Operativo tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del servizio e il coordinamento di tutti i soggetti interessati.
4. Tutte le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); l’Appaltatore dovrà, pertanto, approntare tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività. Tutte le attività dovranno essere condotte secondo le procedure di qualità definite dalle norme ISO 9001/2000.
Il Piano Operativo dovrà essere firmato dal direttore tecnico della ditta e dovrà essere comunque approvato dal DEC.
12. Classificazione dei rifiuti
1. A seguito dell’affidamento l’Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore e detentore del rifiuto” ai sensi del d.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che i codici individuati all’interno del presente Capitolato sono indicativi.
2. Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico dell’Appaltatore.
13. Materiali ed attrezzature utilizzate
1. L’appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti.
3. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
14. Consegna e inizio dell’esecuzione del servizio
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 49/18, previa convocazione dell’esecutore.
2. Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
1. Il tempo utile per ultimare il servizio è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
2. L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell’esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla emissione del relativo certificato.
3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
1. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale, può chiedere, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. lgs 50/16, la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all’articolo 8.
2. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell’esecuzione qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
1. Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
4. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale come determinato a seguito dell’affidamento definitivo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per l’esecuzione per la consegna degli stessi,
b) nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore per l’esecuzione;
c) nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione per l’esecuzione;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma;
3. Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 52, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma operativo e il termine assegnato dal DEC per compiere il servizio con la messa in mora.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
1. All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità e alle condizioni indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
2. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell'anticipazione «può» essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.
21. Tracciabilità dei flussi finanziari
3. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.
4. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
5. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno contabilizzate a misura.
2. Il corrispettivo, verrà erogato in un’unica rata da corrispondersi a seguito dell’ultimazione di tutte le prestazioni relative ad entrambi gli immobili oggetto di intervento. L’importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.
3. All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità e alle condizioni indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
4. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell'anticipazione «può» essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021
5. Il pagamento degli importi dovuti è, altresì, subordinato, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore, della documentazione attestante il corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta.
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
24. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
1. La misurazione e la valutazione delle attività a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione le quantità rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente valutate.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.
1. Ai sensi dell’art. 1 c.4 della L. 120/2020 per il presente affidamento la garanzia provvisoria non è dovuta.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
29. Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio esecuzione delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
1. Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire — 12 — le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto
e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
6. b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.
7. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
8. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.
31. Prezzi applicabili e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante verbale di apposito concordamento.
2. Qualora tra i prezzi di cui alla Relazione Tecnica, non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito all’art. 22 del D.M. 49/2018.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
32. Norme di sicurezza generali
1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, l’Appaltatore deve, inoltre, fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore è tenuto a verificare accuratamente lo stato dei luoghi e a realizzare gli apprestamenti e le opere provvisionali di messa in sicurezza atte a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per l’esecuzione del servizio, segnalando tempestivamente al Direttore per l’Esecuzione del Contratto eventuali criticità;
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio “incident and injury free”.
33. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
34. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso X.Xxx. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il Piano operativo di sicurezza dovrà essere integrato da un’apposita sezione relativa alle misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio da COVID-19, in conformità alle disposizioni normative in materia.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
1. Ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, il direttore dell’esecuzione ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, il quale valuta l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dell’esecuzione. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
37. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
3. In ogni momento il direttore dell’esecuzione e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
4. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
5. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione delle attività; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle attività o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare le attività nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle opere.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell’esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
40. Ultimazione delle prestazioni
1. Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
41. Termini per la verifica di conformità
1. Il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle opere e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
44. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell’ impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del
D.P.R. 252/98;
f)si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale
- non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Codice di Comportamento
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.
Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara.
Programma 100 del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC
n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con le Amministrazioni Comunali. Con tale documento programmatico è stato dato l’avvio ad un nuovo modo di sentire ed attuare l’azione tesa al contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi riassunta nella significativa espressione “Il Comune concede solo a chi sta in regola con il pagamento dei tributi”. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120, del 2020 del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25.
Con riferimento alla richiesta di offerta per il servizio di cui all'oggetto
Il/La sottoscritto/a nato/a a
in qualità di legale rappresentante della società
con xxxx xxxxxx xx
( ) x xxxx xxxxxxxxx xx ( )
n. telefono
PEC:
Codice Fiscale Partita IVA
OFFRE
per il servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistenti nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, il ribasso percentuale sull’importo posto a nella lettera di invito a presentare offerta, al netto dell’IVA, pari a:
(in cifre) , % in lettere (massimo 4 cifre decimali)
Dichiara inoltre di aver verificato l'eseguibilità della prestazione e di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo.
L’operatore economico
TIMBRO E FIRMA
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