CONTRATTO PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI FUND RAISING DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
CONTRATTO PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI FUND RAISING DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
Premesso che:
- in data 14 settembre 2017, la Fondazione Polo del ‘900 ha indetto la procedura per il servizio in oggetto, mediante avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx000.xx;
- hanno risposto al suddetto avviso entro il termine previsto delle ore 12,00 del giorno 28 settembre 2017, n. 3 agenzie;
- in data 24/10/2017, sono state inviate le lettere di invito per il servizio in oggetto, per un valore fisso pari ad Euro 32.000 IVA esclusa, al quale potrà aggiungersi un ulteriore corrispettivo a “success fee”, pari a:
il 10% per la parte di raccolta complessiva (membership, donazioni e sponsorship) compresa tra i 90.000 € e i 150.000 €;
il 15% per la parte di raccolta complessiva (membership, donazioni e sponsorship) compresa tra i 151.000 e i 200.000 €;
il 20% per la parte di raccolta (membership, donazioni e sponsorship) superiore ai
200.000 €;
- in ogni caso, l'importo complessivo del contratto, comprensivo di quanto dovuto a titolo di success fee non potrà essere superiore ad € 200.000, IVA esclusa;
- sono state presentate n. offerte nei termini previsti dagli atti di gara;
– l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del d.lgs. 50/2016;
- a seguito dell’esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. del
, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a , che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per un prezzo fisso offerto pari ad €
IVA esclusa;
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di Euro ( /00) prestata mediante fideiussione bancaria/polizza
assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n.
;
QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:
rilasciata da
la Fondazione Polo del ‘900 (Cod. Fisc. ), con sede in Torino, Via del Xxxxxxx 13, in persona del Presidente Xxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, di seguito denominata “la Committente”.
E
l'Operatore Economico , C.F. ,
P.IVA con sede legale in , Via
, in persona del , di seguito denominato “l’Appaltatore”.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a) la lettera di xxxxxx, l’offerta dell’Appaltatore, nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
b) la garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore.
1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da Lettera Invito, Offerta tecnica ed Offerta Economica.
ART. 2 – OGGETTO
L’oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore dell'attività di impostazione strategica, supervisione, coordinamento e gestione del fund raising della Fondazione Polo del '900, consistente in tutte le prestazioni di cui alla lettera di xxxxxx, che qui si intende integralmente richiamata.
ART. 3– DURATA
3.1 La durata del contratto è di un anno decorrente dalla stipulazione del presente Contratto.
3.2 Nel caso in cui la Committente, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, il suddetto termine decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica dell’aggiudicatario rispetto al valore fisso posto a base d'asta (€ 32.000, IVA esclusa). Il corrispettivo contrattuale annuale fisso dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € IVA esclusa per il servizio in oggetto.
4.2 All'Appaltatore sarà altresì corrisposto un corrispettivo a success fee, pari a:
- il 10% per la parte di raccolta complessiva (membership, donazioni e sponsorship) compresa tra i 90.000 € e i 150.000 €
- il 15% per la parte di raccolta complessiva (membership, donazioni e sponsorship) compresa tra i 151.000 e i 200.000 €
- il 20% per la parte di raccolta (membership, donazioni e sponsorship) superiore ai
200.000 €.
4.3 L'importo complessivo del contratto, comprensivo di quanto dovuto a titolo di success fee
non potrà essere superiore ad € 200.000, IVA esclusa.
4.4 Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nella lettera di invito, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4.5 Il corrispettivo relativo alla parte fissa di cui al precedente art. 4.1, per l’attività oggetto del presente Contratto, verrà corrisposto dalla Committente entro 60 giorni da emissione di regolare parcella, che sarà inviata dall’Appatatore ogni bimestre.
Per quanto riguarda la success fee, il corrispettivo verrà corrisposto entro 60 giorni da emissione di regolare parcella, che sarà inviata pro-quota quando la Fondazione avrà incassato, a sua volta, il pagamento derivante dalle raccolte (membership, donazioni e sponsorship) riconducibili direttamente all’attività dell’Appaltatore.
4.6 Le percenutali di success fee saranno inoltre riconosciute, anche dopo la scadenza del contratto, per tutte quelle raccolte (membership, donazioni e sponsorship) concluse con successo anche dopo il termine del presente incarico purchè siano riconducibili direttamente all’Appaltatore e siano la conseguenza diretta dell’intervento e dell’attività svolti nel corso dell’incarico e comunque entro un termine ragionevole e non superiore a sei mesi dal termine.
4.7 L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7 del presente Contratto. In particolare,
il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso
, IBAN
_
nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:
_
4.8 La dichiarazione di cui al precedente comma è resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che si allega (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4.9 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
5.1 L'attività in oggetto sarà svolta prevalentemente presso la sede dell'Appaltatore.
5.2 E’ altresì richiesta la presenza di un soggetto messo a disposizione dell’Appaltatore presso la sede della Fondazione con cadenza almeno bisettimanale per la definizione, la supervisione e il coordinamento delle task di lavoro, per lo svolgimento delle riunioni con la direzione e gli altri uffici.
5.3 Su espressa richiesta della Committente, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità a partecipare al lavoro dei tavoli di coordinamento della funzione fund raising dei rappresentanti degli Enti partecipanti.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga:
a) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dalla lettera di invito e con le modalità concordate con la Committente;
b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;
c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui alla lettera di invito, all’offerta ed al Contratto; in caso di violazione la Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di
risoluzione dal contratto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
d) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
e) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
f) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
g) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell’esecuzione del presente contratto;
h) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto eventualmente indicato in sede di presentazione dell’offerta;
i) a depositare, in caso di subappalto, il contratto con il subappaltatore presso la Committente prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata. In tal caso il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 7;
l) a manlevare e tenere indenne la Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
7.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
7.2 L’Appaltatore deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o
circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7.3 L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.
ART. 8 - GARANZIE
8.1 L'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva allegata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della garanzia si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
8.2 La garanzia definitiva è rilasciata, in relazione all’importo fisso del Contratto, con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Essa opera per tutta la durata del presente Contratto; l'Appaltatore sarà liberato dalla garanzia solo previo consenso in forma scritta della Committente.
8.3 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.
8.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E' a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi
momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.
ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO
10.1 Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di xxxxxx, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della Committente.
10.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.
10.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
• nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell’Appaltatore;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 7 del presente Contratto.
10.4 Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
10.5 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
11.1 L'Appaltatore autorizza la Committente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
11.2 A sua volta, la Committente autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla lettera di invito e dall'offerta formulata dall'Appaltatore.
11.3 E' fatto divieto all'Appaltatore divulgare i dati e le informazioni relativi alla Committente per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte e, anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
ART. 13 - CLAUSOLE FINALI
13.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
13.2 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
13.3 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.
ART. 14 – ALLEGATI
a) Lettera di invito;
b) Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore;
c) Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli art. 4 e
7 del presente contratto;
d) Garanzia definitiva.
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, lì
Per la Fondazione Polo del ‘900 per l’Appaltatore
Il Presidente Xxxxxx Xxxxx
Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341, gli art. 4 (modalità di pagamento), art. 9 (responsabilità dell’Appaltatore), art. 10 (risoluzione e recesso), art. 12 (elezione di foro).
per l’Appaltatore
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
445/2000
ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il
Residente a Prov. Via
Cod. Fisc.
In qualità di rappresentante legale della:
Denominazione_
Sede legale in _ Prov. Via
Cod. Fisc. Part. IVA
DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
IBAN
Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto
- che la/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto sono:
Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Residente (Luogo e indirizzo | Codice Fiscale |
- che il conto è da riferire:
al contratto rep. n. del
a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Fondazione Polo ‘900
- di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE
_
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.