CONVENZIONE QUADRO
DF.DFUDG.REGISTRO UFFICIALE.0010170.28-05-2020.U
TRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio,
TRA
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, codice fiscale e partita IVA. n. 96299400588, per il quale interviene la prof. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore generale delle finanze, che agisce per la stipula del presente atto in tale qualità;
E
la Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A., con sede legale in Roma Via Mentore Maggini 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008, per la quale interviene il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 28 febbraio 2019 il cui contenuto è noto al Dipartimento delle finanze
CONCORDATO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola riportati di seguito in ordine alfabetico avranno nel presente atto il significato in appresso indicato, quando non diversamente riportato:
- Agenzie fiscali: indica l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e l’Agenzia del demanio, istituite ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dalla lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-quater del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;
- Amministrazione: indica il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze;
- Atto esecutivo/Atti esecutivi: indica gli Atti esecutivi della presente Convenzione di cui all’articolo 4;
- Convenzione: indica il presente atto fra le Parti;
- Convenzione 2011: indica la Convenzione n. 16518 del 26 luglio 2011 - approvata e resa esecutiva con decreto direttoriale n. 16707 del 28 luglio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 ottobre 2011, registro 10, foglio 303 - con la quale sono state disciplinate le modalità del rapporto concessorio tra l’Amministrazione e la SOSE fino al 31 dicembre 2017;
- Costi e fabbisogni standard: indica i costi e fabbisogni previsti dalla legge delega in materia di federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42;
- Decreto legge: indica il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia finanziaria e iniziative a favore degli enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- Fonti esterne al SIF: indica gli enti esterni al SIF detentori di banche dati quali, a mero titolo esemplificativo, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità indipendenti, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli altri soggetti inclusi in detto elenco, con i quali possono essere stipulate convenzioni per lo scambio dei dati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 15, del Decreto legge;
- ISA: indica gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del
Decreto legge;
- Legge: indica la legge 8 maggio 1998, n. 146 la quale, al comma 12 dell’articolo 10, prevede la possibilità di costituire una società a partecipazione pubblica con capitale detenuto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze alla quale affidare, in concessione, l’elaborazione degli Studi di Settore ed ogni altra attività di Studio e ricerca in materia tributaria nonché, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 9-bis del Decreto legge, gli ISA;
- Livelli essenziali delle prestazioni: indica i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- Metrica Tempo e Spesa: indica la metrica utilizzata per la determinazione del corrispettivo per le prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente Convenzione, basata sul livello professionale, sulle corrispondenti tariffe di cui al medesimo articolo 10, comma 4, e sul tempo effettivamente impiegato nell’esecuzione delle specifiche attività;
- Parte: indica, a seconda dei casi, l’Amministrazione e/o le Strutture Organizzative
o la SOSE;
- Parti: indica congiuntamente l’Amministrazione e/o le Strutture Organizzative e la
SOSE;
- Piano Tecnico/Piani Tecnici: indica i piani di cui all’articolo 7 della presente
Convenzione;
- Rapporto Periodico/Rapporti Periodici: indica i rapporti di cui all’articolo 7, comma 7 della presente Convenzione;
- Regolamento UE: indica il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018;
- RGS: indica la Struttura organizzativa denominata Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- SIF: indica il sistema informativo della fiscalità di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sul quale l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera n), del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 esercita la funzione di coordinamento attraverso, tra l’altro, la definizione dei criteri e delle regole per l’utilizzo delle informazioni e dei dati ivi raccolti;
- SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico S.p.A., come in epigrafe, già Società per gli studi di settore S.p.A., costituita ai sensi della Legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ne detiene una quota di capitale pari all’88,89% (ottantottovirgolaottantanovepercento), e dalla Banca d’Italia, che ne detiene il restante 11,11% (undicivirgolaundicipercento);
- Struttura Organizzativa/Strutture Organizzative: indica i centri di responsabilità
amministrativa cui sono assegnati i programmi in cui è ripartito lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate costituito con il Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016, n. 225;
- Studi di Settore: indica gli studi di cui all’articolo 62-bis del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive disposizioni in materia, che hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal periodo di imposta di applicazione degli ISA, ai sensi di quanto previsto dal comma 18 dell’articolo 9-bis del Decreto legge;
- Studi e ricerche in materia tributaria: indica le attività di studio e ricerca in materia tributaria di cui all’articolo 10, comma 12, della Legge;
- Studi e ricerche in materia di federalismo fiscale: indica le attività di studio e ricerca in materia di federalismo fiscale, anche con riferimento agli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali;
PREMESSO CHE
a) a seguito della sua costituzione, avvenuta il 15 settembre 1999, SOSE, ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della Legge, è incaricata di provvedere, in concessione, alla elaborazione degli Studi di Settore, nonché ad ogni altra attività di Studio e ricerca in materia tributaria;
b) per effetto del comma 15 dell’articolo 9-bis del Decreto legge l’incarico di cui
sopra è stato esteso alla elaborazione e alla revisione degli ISA;
c) gli Studi di Settore hanno cessato di applicarsi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, ai sensi del comma 18 dell’articolo 9-bis del Decreto legge;
d) al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, il comma 931 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n° 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha disposto che gli ISA si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
e) l’articolo 9-bis del Decreto legge affida, inoltre, a SOSE l’incarico di provvedere alle attività idonee a potenziare le analisi per contrastare la sottrazione all’imposizione delle basi imponibili, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento;
f) l’articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 integrando l’articolo 10, comma 12, della Legge, prevede che possa essere affidata a SOSE la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi;
g) gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, conferiscono a SOSE l’incarico di predisporre i questionari e di elaborare le metodologie funzionali a raccogliere i dati per la definizione dei Costi e fabbisogni standard
di Comuni, Città metropolitane e Province;
h) la lettera f) dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 216/2010 prevede che i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al medesimo articolo 5, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscano nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché in quella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "xxx.xxxxxxxxxxx.xx", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’invio delle informazioni di cui alla lettera c) del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 216/2010, costituisce espressa adozione di una licenza per un loro riutilizzo per un uso diverso dallo scopo iniziale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
i) l’articolo 1, comma 23, lettera a), primo periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, prevede che, al fine di favorire l’attuazione del federalismo fiscale, la SOSE predisponga, altresì, le metodologie ed elabori i dati per la definizione dei Costi e fabbisogni standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle Regioni e dagli enti locali secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze;
j) l’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attribuisce a SOSE il compito di provvedere alla ricognizione dei Livelli essenziali delle
prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono, da effettuarsi con le metodologie e il procedimento utilizzato per la determinazione dei Costi e fabbisogni standard dei Comuni;
k) l’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 estende, a fini eminentemente statistici, agli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni relative alla raccolta dei dati inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard dei Comuni, ai sensi della lettera g) della presente premessa;
l) l’articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che la Regione siciliana ponga in essere le azioni necessarie affinché i suoi enti locali si sottopongano alle rilevazioni per la determinazione dei Costi e fabbisogni standard posti in essere da SOSE, secondo le modalità previste dalle norme citate nella precedente lettera g) della presente premessa;
m) l’articolo 24 del Decreto legge dispone che, a decorrere dall’anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate da SOSE attraverso l’eventuale predisposizione di appositi questionari, provveda all’approvazione delle metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali delle Regioni a statuto ordinario, in conformità ai criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 68/2011;
n) il citato articolo 9-bis del Decreto legge, al comma 15 prevede, altresì, che SOSE provveda ad ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati;
o) l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le società “in house” abbiano come oggetto esclusivo, tra l’altro, l’autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti;
p) gli Atti di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017 - 2019, 2018 - 2020 e 2019 - 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze assegnano, tra l’altro, all’Agenzia delle entrate la promozione degli obiettivi strategici ad essa affidati, tra cui figura il rafforzamento del rapporto fiduciario con i contribuenti “compliant” con il fine di favorire una maggiore competitività degli operatori economici anche per mezzo di nuove e più avanzate forme di comunicazione;
q) l’Amministrazione e l’Agenzia delle entrate si impegneranno a rendere disponibili ai contribuenti ed ai loro delegati, con le modalità previste dalla presente Convenzione, le informazioni elaborate per gli ISA al fine di favorire una migliore conoscenza della struttura e delle dinamiche dell’attività esercitata e del settore economico di riferimento;
r) XXXX, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 del suo Statuto ha ad oggetto, in qualità di società “in house” del Ministero dell’economia e delle finanze, la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;
s) con il citato D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stata rafforzata la
funzione del Dipartimento delle finanze di regia complessiva del sistema fiscale e di indirizzo e controllo delle società partecipate;
t) il 31 dicembre 2017 è venuta a scadenza la Convenzione 2011 e, pertanto, l’Amministrazione intende disciplinare, fino al 31 dicembre 2025, le modalità del rapporto con la SOSE in ordine allo svolgimento degli incarichi ad essa affidabili in conformità all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della presente Convenzione;
u) con nota n. 10880 del 19 dicembre 2017 l’Amministrazione, al fine di garantire la continuità del servizio reso dalla SOSE, ha disposto la proroga della citata Convenzione 2011 fino all’entrata in vigore della presente Convenzione;
v) l’Amministrazione ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, può procedere alla stipula di affidamenti diretti a SOSE senza ricorrere alle formalità di evidenza pubblica;
w) appare opportuno - attesa l’ampiezza della gamma delle attività che la SOSE dovrà realizzare e l’impossibilità, allo stato attuale, di una puntuale individuazione di tutti gli specifici obiettivi settoriali da conseguire - addivenire alla stipula di una Convenzione che abbia natura normativa, rinviando la definizione dei singoli incarichi, con la specificazione delle attività da realizzare, dei tempi di realizzazione e dei corrispettivi, ad appositi Atti esecutivi da stipularsi tra la SOSE e le competenti Strutture Organizzative, che verranno a costituire, peraltro, la struttura attuativa, divenendo parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa;
x) la realizzazione delle attività di competenza della SOSE, in particolare di quelle per la determinazione degli ISA, dei Costi e fabbisogni standard nonché dei Livelli essenziali delle prestazioni degli enti territoriali, comporta una rilevante integrazione e complementarietà con il SIF e con RGS;
y) il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con parere n. 439 del 26 luglio 2018;
z) il Consiglio di Stato, con parere n. 2213 del 30 luglio 2019, si è pronunciato in merito allo schema della presente Convenzione.
Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra le Parti, rappresentate come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina le modalità del rapporto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la SOSE, in ordine allo svolgimento degli incarichi affidati a SOSE stessa e, più in particolare, di quelli relativi:
a) alla elaborazione ed alla revisione degli ISA;
b) alle attività di Studio e ricerca in materia tributaria;
c) alle attività idonee a potenziare le analisi per contrastare la sottrazione all’imposizione delle basi imponibili, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento;
d) alla realizzazione degli specifici servizi per rendere disponibili ai contribuenti
soggetti a ISA ed ai loro delegati analisi delle performance aziendali ed informazioni economiche, finanziarie e strutturali sull’attività ottenute dai dati acquisiti a tal fine dalle Strutture Organizzative;
e) alla revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali;
f) alla determinazione e revisione dei Costi e fabbisogni standard, nonché dei Livelli essenziali delle prestazioni, di Comuni, Città metropolitane e Province delle Regioni a statuto ordinario;
g) alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni delle Regioni a statuto ordinario;
h) alla definizione dei Costi e fabbisogni standard, nonché dei Livelli essenziali delle prestazioni, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) alle rilevazioni per la determinazione dei Costi e fabbisogni standard della Regione siciliana;
j) alle elaborazioni e ricognizioni finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario;
k) alle attività idonee a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dati.
2. SOSE, inoltre, provvederà ad effettuare ogni altra attività strumentale all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alle Strutture Organizzative.
3. Le Parti si danno atto che l’oggetto della Convenzione si intenderà automaticamente modificato, ovvero integrato, con ogni altro incarico che dovesse essere affidato a SOSE, per effetto di disposizioni normative che dovessero essere emanate nel corso di durata della Convenzione stessa che
comportino una soppressione, modifica o incremento delle attività indicate al precedente comma 1.
4. SOSE procederà all’espletamento delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sulla base e in conformità agli Atti esecutivi, da stipularsi con le competenti Strutture Organizzative, che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché ai Piani Tecnici di cui al successivo articolo 7, ove previsti dagli Atti esecutivi.
Articolo 2 Decorrenza e durata
1. La presente Convenzione, che decorre dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione, avrà termine il 31 dicembre 2025.
2. Qualora entro la scadenza prevista dalla presente Convenzione non sia stato possibile concludere il procedimento di stipula del nuovo atto di regolazione dei rapporti, l’Amministrazione può disporre una proroga della stessa per il periodo strettamente necessario per la stipula di una nuova Convenzione. Resta inteso tra le Parti che la Società resterà comunque impegnata alla prosecuzione dell’esecuzione dei servizi contemplati nella presente Convenzione, negli stessi termini e alle medesime condizioni ivi previsti.
3. Le Parti si danno atto che la Convenzione 2011 si intende risolta a far data dalla decorrenza della presente Convenzione, fermi restando gli effetti “medio tempore” prodotti dall’atto di proroga di cui alla medesima lettera u) della premessa.
4. Le Parti si danno atto che qualora si dovessero verificare nel periodo di vigenza
della Convenzione novità normative di particolare rilevanza, differenti rispetto a quelle evocate al comma 3 dell’articolo 1, procederanno a una verifica, al fine di una sua eventuale revisione.
Articolo 3 Trattamento dei dati, riservatezza
1. SOSE, con la stipula della presente Convenzione e degli Atti esecutivi, assumerà la funzione di responsabile del trattamento dei dati relativamente a tutti i dati, notizie e informazioni che le siano messi a disposizione per l’espletamento delle attività, in conformità a quanto previsto dal relativo contratto redatto ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE. I dati, le notizie e le informazioni, individuati nella presente Convenzione e negli Atti esecutivi, saranno messi a disposizione di SOSE dalle competenti Strutture Organizzative, fermo restando che l’Amministrazione si adopererà, nel ruolo di coordinamento del SIF, affinché le Strutture Organizzative rendano disponibili a SOSE detti dati, notizie e informazioni.
2. SOSE, per le finalità di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, è espressamente autorizzata ad utilizzare e trattare tutti i dati, notizie e informazioni necessari all’espletamento dell’incarico, raccolti e detenuti nel SIF in nome e per conto delle Strutture Organizzative, nel rispetto del Regolamento UE e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato su istruzione documentata predisposta dal titolare del trattamento della Struttura Organizzativa competente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del
Regolamento UE.
3. SOSE, per le finalità di cui al citato articolo 1, potrà avvalersi, oltre che delle fonti di cui al precedente comma 2, anche di dati, notizie e informazioni fornite dalle associazioni di categoria, da enti, istituzioni e organismi privati e pubblici, raccolti direttamente, su indicazione delle competenti Strutture Organizzative e sulla base degli Atti esecutivi, in base alle istruzioni documentate, con particolare riferimento all’esatta individuazione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali trattati, dei rispettivi titolari del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE.
4. A richiesta di XXXX, le Strutture Organizzative si faranno parte diligente affinché vengano forniti - nel rispetto dei limiti di legge e dei tempi utili allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 - tutti i dati, notizie e informazioni necessarie a SOSE per lo svolgimento delle attività.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e quanto previsto al successivo articolo 14, comma 2, SOSE utilizzerà i dati, che le sono state forniti, per l’esecuzione del presente incarico, nell’esclusivo interesse delle Strutture Organizzative.
6. XXXX è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente da parte dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’espletamento dell’incarico - ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti esterni.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, SOSE sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Strutture Organizzative.
8. SOSE, inoltre, è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto, in particolare, dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
9. SOSE assicura, infine, che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza, nonché di responsabilizzazione, enucleati negli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
Articolo 4
Atti esecutivi per lo svolgimento dell’incarico
1. Gli Atti esecutivi, stipulati fra le singole Strutture Organizzative e SOSE,
dovranno indicare:
a) gli obiettivi da perseguire e le attività oggetto di ciascun Atto esecutivo tra quelle individuate al precedente articolo 1;
b) le prestazioni e i prodotti, collegati e connessi agli obiettivi e alle attività di cui alla precedente lettera a);
c) eventuali dati, informazioni, beni e servizi occorrenti per l’esecuzione delle attività che dovranno essere messi a disposizione dalle Strutture Organizzative;
d) eventuali livelli di servizio qualitativi e quantitativi;
e) i corrispettivi previsti, sulla base delle tipologie indicate al successivo articolo 10;
f) le specifiche modalità di fatturazione e pagamento;
g) la loro durata;
h) il contratto o altro atto giuridico di designazione di SOSE, quale responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE, da allegare all’Atto esecutivo, unitamente alle istruzioni impartite dalle Strutture Organizzative con riferimento al trattamento dei dati personali;
i) le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE, con riferimento all’integrità e alla riservatezza dei dati;
j) le tipologie di dati che la SOSE potrà trattare e le relative modalità di minimizzazione dei dati.
2. Le Parti concordano che gli Atti esecutivi saranno stipulati con la tempestività occorrente ad evitare soluzioni di continuità nella sequenza logica e temporale delle prestazioni dovute da SOSE in forza del presente incarico.
3. Qualora, nel corso di durata di un Atto esecutivo, si determini per le Strutture Organizzative la necessità di modificare, sostituire o integrare gli obiettivi indicati in detto atto, ovvero le Strutture Organizzative convengano con le proposte in tal senso avanzate da SOSE, le Parti adotteranno i procedimenti di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. Nell’ipotesi di cui sopra, le Parti procederanno come segue:
a) ove l’ammontare degli importi indicati nei singoli Atti esecutivi sia compatibile con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da apportare, troverà applicazione quanto previsto al successivo articolo 7, commi 4, 5 e
6 in ordine alle variazioni dei Piani Tecnici;
b) ove l’ammontare degli importi indicati nei singoli Atti esecutivi non sia compatibile con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da apportare, le Parti provvederanno al loro adeguamento mediante un atto aggiuntivo all’Atto esecutivo, assicurando contestualmente, ovvero entro il termine indicato al successivo articolo 7, comma 4, le variazioni dei Piani Tecnici.
5. Resta, peraltro, inteso che, nella ipotesi in cui le Parti non abbiano ritenuto di predisporre un Piano Tecnico, esse provvederanno all’adeguamento dell’Atto esecutivo mediante un atto aggiuntivo.
Articolo 5
Attività ed eventuali beni e servizi a carico delle Strutture Organizzative
1. Le tipologie e il livello di qualità dei dati e delle informazioni che le Strutture Organizzative metteranno a disposizione di SOSE, al fine di consentirle l’espletamento dell’incarico, saranno concordate in linea generale negli Atti esecutivi di cui al comma 4 del precedente articolo 1 e, analiticamente, nella documentazione agli stessi allegata.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, gli Atti esecutivi indicheranno le attività a carico delle Strutture Organizzative, nonché gli eventuali beni e i servizi che le Strutture Organizzative metteranno a disposizione di SOSE per il conseguimento degli obiettivi e delle attività indicati negli Atti esecutivi stessi.
3. Resta, peraltro, convenuto che, in particolare, le Strutture Organizzative
metteranno a disposizione di XXXX i dati e le informazioni presenti nel SIF
necessari per l’esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, nonché eventuali servizi di accesso agli stessi dati e informazioni, in conformità ai principi previsti nell’articolo 5 del Regolamento UE, richiamati al precedente articolo 3, comma 9, e in particolare a quello di minimizzazione, assicurando, altresì, un livello di sicurezza adeguato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento UE.
4. XXXX prende atto che le Strutture Organizzative provvederanno a metterle a disposizione i beni e i servizi di cui al presente articolo direttamente, ovvero tramite terzi incaricati dalle stesse Strutture Organizzative.
Articolo 6
Mancata, incompleta o tardiva messa a disposizione di beni e servizi da parte delle Strutture Organizzative
1. In caso di mancata, incompleta o tardiva messa a disposizione da parte delle Strutture Organizzative delle forniture di beni e servizi, come pianificate negli Atti Esecutivi o nei Piani Tecnici di cui al comma 4 del precedente articolo 1, ovvero di mancata osservanza degli altri adempimenti che negli Atti esecutivi siano posti a carico delle Strutture Organizzative, SOSE non risponderà per gli eventuali ritardi nella esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le situazioni indicate al precedente comma 1 dovranno essere contestate da SOSE, mediante lettera sottoscritta digitalmente e trasmessa per posta elettronica certificata, ai fini della verifica dei livelli di servizio e della successiva composizione della eventuale controversia con la Struttura Organizzativa interessata, secondo le modalità descritte al successivo
articolo 17.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 SOSE avrà diritto, per il periodo relativo, a fronte del personale comunque tenuto a disposizione delle Strutture Organizzative per l’espletamento dell'incarico e non utilizzato, oltre al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e documentati, a un corrispettivo determinato come segue:
a) sulla base delle prestazioni effettuate e, ove previsto, allo stato di avanzamento lavori approvato fino al momento della interruzione delle attività, qualora le prestazioni siano remunerate in conformità a quanto previsto al successivo articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);
b) secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera d), sulla base delle previsioni di impegno contenute nei Piani Tecnici, qualora le prestazioni siano remunerate secondo la Metrica Tempo e Spesa;
c) secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera e), qualora i servizi erogati da SOSE non siano quantificabili facendo riferimento all’impiego esclusivo o prevalente di risorse umane SOSE.
Articolo 7
Piani Tecnici e Rapporti Periodici
1. In relazione alla natura dell’incarico e degli obiettivi da perseguire gli Atti esecutivi potranno prevedere che l’esecuzione delle attività avvenga sulla base di appositi Piani Tecnici relativi alle attività da svolgere.
2. I Piani Tecnici indicheranno, fatte salve eventuali specifiche deroghe contenute nei singoli Atti esecutivi:
a) la tempificazione delle attività da svolgere per ciascun anno di durata dell’Atto esecutivo, con l’indicazione degli eventuali prodotti che SOSE dovrà realizzare con i relativi standard;
b) la previsione delle prestazioni professionali, nel caso di attività remunerate secondo la Metrica Tempo e Spesa;
c) la eventuale componente di riserva destinata al soddisfacimento di esigenze non prevedibili al momento dell’approvazione del Piano Tecnico;
d) i dati e le informazioni, gli eventuali beni e i servizi, con i relativi standard e tempi di fornitura, che le Strutture Organizzative metteranno a disposizione di SOSE.
3. SOSE, nel caso ne ravvisasse l’opportunità, potrà sottoporre alle Strutture Organizzative proposte di aggiornamento dei singoli Piani Tecnici.
4. L’approvazione, totale o parziale, delle proposte da parte delle Strutture Organizzative dovrà essere comunicata a SOSE entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione dei Piani Tecnici stessi, ovvero entro il diverso termine che sarà eventualmente indicato nei singoli Atti esecutivi in funzione delle esigenze di pianificazione e controllo di ciascuna Struttura Organizzativa.
5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, ovvero nel caso in cui le Strutture Organizzative ravvisino la necessità di far fronte a nuove o diverse esigenze di natura normativa, organizzativa e funzionale, le Parti concorderanno i necessari adeguamenti da apportare ai Piani Tecnici, provvedendo alle conseguenti variazioni ed integrazioni.
6. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare di durata degli Atti esecutivi
che prevedano una durata pluriennale, ovvero entro il diverso termine che sarà eventualmente indicato nei singoli Atti esecutivi in funzione delle esigenze di pianificazione e controllo di ciascuna Struttura Organizzativa, SOSE comunicherà alle Strutture Organizzative la previsione di spesa per le prestazioni ancora da erogare per l’anno in corso, nonché eventuali, conseguenti proposte di aggiornamento dei Piani Tecnici, per il rimanente periodo.
7. Delle attività svolte SOSE darà conto alle Strutture Organizzative mediante Rapporti Periodici, la cui cadenza verrà determinata nei singoli Atti esecutivi che definiranno altresì il termine della loro presentazione, i quali riporteranno, per il periodo di riferimento:
a) il riepilogo delle attività svolte;
b) lo stato di avanzamento dei lavori, eventualmente rispetto alle previsioni contenute nei Piani Tecnici, con l’eventuale indicazione delle previsioni a finire;
c) l’eventuale proposta di rimodulazione delle attività e dei tempi di realizzazione, da approvare secondo le tempistiche di cui al precedente comma 4;
d) nella ipotesi in cui siano previsti corrispettivi di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera d), un resoconto circa la quantità e la qualità professionale delle risorse impegnate in ciascun mese di durata di ogni Atto esecutivo.
8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 7, lettera d), a ciascun Rapporto Periodico dovrà essere allegato un prospetto contenente l’indicazione
quantitativa delle risorse umane impegnate in ciascuno dei mesi oggetto del Rapporto Periodico, sottoscritto da un dirigente di SOSE appositamente delegato - il cui nominativo verrà comunicato alle Strutture Organizzative a cura di SOSE stessa - il quale dovrà, altresì, attestare che il personale indicato nel prospetto stesso sia stato effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività previste da ciascun Atto esecutivo.
9. XXXX prende atto che la previsione di cui al precedente comma 6 e i Rapporti Periodici dovranno essere redatti secondo uno schema coerente con il sistema di pianificazione e controllo delle Strutture Organizzative che, all’uopo, forniranno le dovute indicazioni.
10. Resta salva la facoltà di ciascuna Struttura Organizzativa di richiedere ulteriore o diversa documentazione da quella prevista ai precedenti commi, tenuto conto delle esigenze di controllo di gestione proprie di ciascuna Struttura Organizzativa e, comunque, secondo criteri di ragionevolezza.
Articolo 8 Direttive
1. Le attività previste dai singoli Atti esecutivi saranno svolte da SOSE secondo le direttive che le saranno impartite dalle Strutture Organizzative affidanti, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, comma 1, in ordine alle verifiche.
Articolo 9
Prestazioni esterne e acquisizioni di beni e servizi
1. In presenza di esigenze operative che richiedano particolari specializzazioni, SOSE potrà avvalersi - assumendo ogni responsabilità al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile dell’esecuzione delle prestazioni - di esperti, professionisti esterni e di imprese, in possesso di esperienze e conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualità delle prestazioni, previa approvazione delle Strutture Organizzative qualora tali prestazioni non siano comprese in corrispettivi forfetari.
2. Resta, peraltro, inteso che il ricorso alle prestazioni esterne di cui al precedente comma 1 e le acquisizioni dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività saranno effettuate da SOSE nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Articolo 10 Corrispettivi
1. I singoli Atti esecutivi potranno prevedere le seguenti tipologie di corrispettivo da riconoscere a SOSE, in alternativa o in concomitanza tra di loro, per lo svolgimento delle attività ivi previste:
a) un corrispettivo forfetario unitario, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, determinato con riferimento a specifiche unità di prodotto che saranno indicate nei singoli Atti esecutivi;
b) un corrispettivo forfetario globale, omnicomprensivo di ogni onere e spesa;
c) un corrispettivo determinato sulla base dell’ammontare dei giorni persona
occorrenti allo svolgimento delle attività e del mix dei profili professionali e delle relative tariffe giornaliere da impiegare di cui al successivo comma 4;
d) un corrispettivo a misura, determinato secondo la Metrica Tempo e Spesa, sulla base delle risorse umane effettivamente impiegate, dei corrispondenti profili professionali e delle relative tariffe giornaliere di cui al successivo comma 4;
e) ulteriori modalità di corrispettivo per l’erogazione dei servizi e delle attività descritte all’articolo 1, comma 1, lett. d) e comma 2, nel caso in cui i servizi erogati da SOSE non siano quantificabili facendo riferimento all’impiego esclusivo o prevalente di risorse umane SOSE;
f) in aggiunta ai corrispettivi previsti alle precedenti lettere c) e d), una indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura indicata nell’allegato sub “1” di cui al successivo comma 4, qualora vengano rese prestazioni lavorative al di fuori del Comune di Roma.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, nel caso di ricorso da parte di SOSE alle prestazioni esterne di esperti e professionisti, ovvero di imprese terze, di cui al precedente articolo 9, comma 1 – i cui oneri non siano eventualmente compresi nei corrispettivi forfetari di cui al precedente comma 1
– i singoli Atti esecutivi potranno prevedere:
a) per gli esperti e professionisti esterni, il rimborso, dietro presentazione della relativa documentazione, dei corrispettivi loro riconosciuti da SOSE, determinati sulla base delle tariffe degli ordini professionali di appartenenza
o, in loro mancanza, delle tariffe di cui al successivo comma 4 assicurando in ogni caso il rispetto del principio di economicità degli affidamenti;
b) per le imprese terze, il rimborso dei corrispettivi loro riconosciuti, determinati sulla base delle procedure di cui al precedente articolo 9, comma 2.
3. Qualora il ricorso ad esperti e professionisti esterni si renda necessario per l’effettuazione di studi, ricerche monografiche e indagini campionarie, i singoli Atti esecutivi potranno prevedere un corrispettivo forfetario globale onnicomprensivo, ovvero unitario.
4. La determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 verrà effettuata sulla base delle tariffe e dei corrispondenti profili professionali riportati nell’allegato sub “1” alla presente Convenzione, nel quale sono altresì riportati, in misura forfetaria, l’indennità di trasferta e le spese di viaggio e soggiorno di cui al precedente comma 1, lettera f).
5. Le tariffe di cui al precedente comma 4 potranno essere aggiornate dopo il primo triennio di vigenza, procedendo mediante apposito atto aggiuntivo adottato con le medesime modalità della presente Convenzione.
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Le Parti si danno atto che, in considerazione delle differenti regole contabili in vigore presso le differenti Strutture Organizzative, le modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi che saranno riconosciuti a SOSE saranno indicate in ciascun Atto esecutivo.
2. Resta, peraltro, convenuto che le fatture relative a:
a) corrispettivi forfetari unitari, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 3, dovranno essere corredate - fatto salvo il caso in cui si tratti di fatturazione di acconto - dalla documentazione attestante l’ammontare delle unità di prodotto realizzate;
b) corrispettivi forfetari globali, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 3, avranno cadenza mensile e riporteranno un importo pari all’ammontare del corrispettivo globale suddiviso per i mesi di durata del singolo Atto esecutivo;
c) corrispettivi determinati sulla base dell’ammontare dei giorni persona e del mix dei profili professionali, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera c), avranno cadenza mensile e indicheranno le attività svolte, il numero delle giornate preventivamente convenuto con le Strutture Organizzative e il mix adottato sempre d’intesa con le medesime Strutture Organizzative;
d) corrispettivi determinati secondo la Metrica tempo e spesa, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera d), avranno cadenza mensile e dovranno recare in allegato un prospetto contenente l’indicazione delle giornate impegnate;
e) indennità di trasferta e rimborso delle spese di viaggio, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera f), avranno cadenza mensile e dovranno recare in allegato un prospetto contenente l’indicazione delle trasferte effettuate;
f) rimborsi di cui al precedente articolo 10, comma 2, dovranno recare in
allegato copia della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
3. Resta inteso che le Strutture Organizzative e SOSE potranno concordare, nei singoli Atti esecutivi, un adeguamento dei tempi di fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 2 in funzione delle esigenze manifestate dalle Parti o delle caratteristiche proprie della tipologia di prestazione resa da SOSE.
4. Le fatture dovranno essere predisposte da SOSE e da questa inviate alle Strutture Organizzative esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità e le regole tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
5. I pagamenti delle fatture saranno effettuati sui conti correnti comunicati da
SOSE e nei termini indicati nei singoli Atti esecutivi.
6. In caso di ritardato pagamento le competenti Strutture Organizzative saranno tenute a corrispondere a SOSE gli interessi legali, per il periodo intercorrente tra i termini definiti in ciascun Atto esecutivo e la data di effettivo pagamento nella misura vigente al momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Articolo 12 Penali
1. Gli Atti esecutivi stabiliranno le modalità di verifica e gli importi delle penali da applicare nel caso di:
a) inadempienze da parte di SOSE rispetto ai termini contrattuali;
b) inadempienze alle prestazioni dovute da SOSE;
c) mancato rispetto dei livelli di servizio.
2. Le penali previste dagli Atti esecutivi potranno essere applicate dalle competenti
Strutture Organizzative, previa contestazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte da SOSE che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Le Strutture Organizzative, valutate le predette deduzioni, potranno decidere di dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx comunicazione scritta a SOSE non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. Qualora SOSE convenga con le determinazioni delle Strutture Organizzative, SOSE stessa emetterà, per il pagamento di quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3, una nota di credito per l’ammontare relativo.
5. Qualora, invece, SOSE ritenga di non condividere le conclusioni delle Strutture Organizzative, le Parti convengono di attivare la procedura contemplata nell’articolo 17.
6. L’ammontare delle penali dovute da SOSE sarà ritenuto dalle competenti Strutture Organizzative sulle prime fatture utili che saranno emesse dalla SOSE stessa fino a concorrenza dell’importo dovuto.
7. La responsabilità di SOSE per ritardi nell’esecuzione delle attività - qualora tali ritardi siano direttamente o indirettamente connessi con il mancato, incompleto o intempestivo adempimento, da parte delle Strutture Organizzative, delle prestazioni da esse dovute - verrà meno o sarà ridotta nei limiti ed in ragione dell’interdipendenza tra le varie attività contrattuali.
8. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale di SOSE per causa di forza maggiore,
nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalle Strutture Organizzative
nei confronti di SOSE stessa.
9. Nel caso di inadempienze gravi e ripetute di SOSE, l’Amministrazione avrà facoltà, previa contestazione dei fatti e salve le fondate ragioni addotte dalla SOSE, di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione, con apposita, motivata comunicazione sottoscritta digitalmente da inviare tramite posta elettronica certificata.
10. Nella ipotesi di cui al precedente comma 9 è facoltà dell’Amministrazione procedere all’esecuzione in danno, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno e spesa.
Articolo 13
Responsabilità di SOSE ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti
1. XXXX assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto delle Strutture Organizzative che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle attività contrattuali.
2. XXXX si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro o di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. SOSE – anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse – si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti all’esecuzione delle attività, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nell’ambito della quale saranno inquadrati i dipendenti stessi e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
4. Le Strutture Organizzative, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione a SOSE delle inadempienze eventualmente accertate dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo delle fatture mensili relative al mese in cui l’inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli uffici di cui al precedente comma 4 abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate. In tale ipotesi, la SOSE non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
Articolo 14
Proprietà dei prodotti e diritto di commercializzazione
1. Tutti gli studi, analisi e ricerche, la relativa documentazione e le banche dati, aventi contenuto fiscale, realizzati da SOSE in attuazione degli incarichi previsti dalla presente Convenzione, sono di proprietà delle Strutture Organizzative.
2. SOSE provvede a far confluire i dati raccolti ed elaborati per le attività di determinazione dei fabbisogni standard nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n.
42. Tali dati sono altresì pubblicati nel sito “xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. A richiesta della SOSE, le Strutture Organizzative potranno autorizzare la SOSE stessa a commercializzare – in forma anonima, e comunque nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali – i servizi e i prodotti realizzati in attuazione degli Atti esecutivi.
4. Al fine di tenere conto delle specifiche esigenze di ciascuna Struttura Organizzativa, i singoli Atti esecutivi determineranno le modalità di attuazione e di remunerazione, definendone anche la relativa misura, da riconoscere a SOSE per la commercializzazione di cui al precedente comma 3.
Articolo 15 Impegni specifici di SOSE
1. SOSE garantisce che per tutta la durata della presente Convenzione le competenti Strutture Organizzative affidanti avranno facoltà di accesso ai locali e alle rilevazioni aziendali relative alla presenza e all’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte del personale di SOSE, al fine di accertare la consistenza del personale impegnato nell’esecuzione delle attività per le quali gli Atti esecutivi prevedano un corrispettivo secondo la Metrica Tempo e Spesa.
2. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti nel primo comma, che si protragga oltre ogni termine fissato dalle Strutture Organizzative all’atto della contestazione, le Strutture Organizzative stesse avranno facoltà di risolvere gli Atti esecutivi.
3. XXXX è impegnata, inoltre, ad adeguarsi ai pareri che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse – nel corso di durata della presente Convenzione –
emettere in ordine alla presente Convenzione, nonché agli Atti esecutivi, apportandovi le modifiche necessarie.
4. Attesa la rilevanza e specificità dei dati trattati, SOSE è altresì tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica dei propri sistemi informativi.
5. A tale scopo, SOSE dovrà operare attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
6. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla SOSE, utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
7. La SOSE si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenni le Strutture Organizzative da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.
Articolo 16 Brevetti e diritti d’autore
1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità delle Strutture Organizzative nel caso SOSE usi, nello svolgimento delle attività, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari dei diritti d’autore.
2. SOSE, conseguentemente, manleverà e terrà indenni le Strutture Organizzative da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.
Articolo 17 Controversie
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione – salvo il caso che interessi l’Amministrazione – sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, all’Amministrazione stessa che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l’ipotesi, le previsioni dell’articolo 1349, comma 1, c.c..
4. Qualora la controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione e SOSE, questa verrà rimessa negli stessi termini di cui sopra, al Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze.
5. La Struttura Organizzativa interessata e la SOSE si conformeranno alle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.
6. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun
modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa.
Articolo 18 Obbligatorietà ed efficacia
1. La presente Convenzione, stipulata nell'interesse preminente dello Stato, è impegnativa per SOSE sin dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per l’Amministrazione soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che l’Amministrazione comunicherà tempestivamente per iscritto a SOSE la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.
Articolo 19
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico di SOSE le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all’Amministrazione.
2. A tal fine SOSE dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che SOSE è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.. Conseguentemente alla presente Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura
fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e s.m.i..
Articolo 20 Valore degli allegati
1. La presente Convenzione si compone di n. 20 (venti) articoli e di n. 1 (uno) allegato sub “1”, riguardante il documento contenente i profili professionali, le tariffe, le indennità di trasferta e le spese di viaggio e soggiorno per la determinazione dei corrispettivi di cui all’articolo 10, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’Amministratore Delegato Il Direttore generale delle finanze e Direttore Generale
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
CONVENZIONE QUADRO TRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI AFFIDATI A TALE SOCIETA’.
ALLEGATO “1”
TARIFFE, INDENNITÀ DI TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO
ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI AFFIDATI A TALE SOCIETA’.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della Convenzione, il presente allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale come suo allegato sub “1”, contiene i profili professionali, le corrispondenti tariffe, le indennità di trasferta e le spese di viaggio da applicare alle prestazioni professionali rese dal personale della SOSE per l’esecuzione delle attività previste dagli Atti esecutivi.
1. Premessa
A tutto il personale della SOSE sono attribuite specifiche qualifiche, nell’ambito del rapporto di lavoro, che attengono alle diverse mansioni professionali.
L’attribuzione di tali qualifiche avviene all’atto dell’assunzione, ovvero successivamente, in rapporto all’incremento di professionalità conseguito.
2. Profili professionali
Si conviene che le risorse professionali della SOSE direttamente impiegate per l’espletamento dell’incarico previsto dalla presente Convenzione, sono classificate nei seguenti quattro diversi profili professionali che si differenziano per il diverso livello di esperienza, competenza e responsabilità.
Manager
Professionista che ha responsabilità primaria su processi di rilievo strategico per il cliente. Governa processi di consulenza complessi, integrando le conoscenze al fine di proporre la soluzione più adeguata. Può partecipare, per conto del cliente, a convegni, manifestazioni e gruppi di lavoro anche internazionali. È in grado, inoltre, di individuare e realizzare nuovi sviluppi e nuovi progetti e di proporre nuovi investimenti. Sovrintende e coordina più progetti valutando le proposte ed i risultati dei responsabili dei singoli progetti, anche in termini di ottimizzazione economica per il cliente. È responsabile della soddisfazione complessiva del cliente. È in grado di innovare conoscenze e metodologie di riferimento.
Capo Progetto
Professionista che ha rilevanti responsabilità del progetto assegnatogli, in termini di costi, tempi e qualità del progetto. Nell’ambito delle direttive assegnate gestisce in modo autonomo i rapporti con il cliente ed è responsabile della soddisfazione del cliente per i progetti di sua competenza. Nella sua attività applica competenze e metodologie di elevato contenuto specialistico ed ha, inoltre, importanti obiettivi di innovazione delle competenze e delle metodologie da utilizzare che esplicita anche nelle attività di coordinamento, progettazione ed erogazione di formazione per il cliente. È, inoltre, responsabile della crescita professionale delle risorse assegnate.
Consulente
Professionista che opera in autonomia all’interno dei progetti e nei rapporti con il cliente, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro. Applica competenze specifiche e
consolidate da ampia esperienza. È in grado di predisporre documenti di progetto, anche complessi. Si occupa della formazione dei colleghi più giovani e partecipa alla progettazione ed alla erogazione di formazione per conto del cliente.
Consulente Junior
Professionista che fornisce prestazioni basate su competenze teoriche e metodologiche specialistiche acquisite, sia attraverso una lunga formazione scolastica, sia attraverso un qualificato periodo formativo post-universitario. Opera, anche a contatto con il cliente, affiancato da personale più esperto, fornendo contributi significativi per la soluzione di problemi e per l’ottimizzazione di prodotti e servizi per il cliente.
3. Livelli delle tariffe
Le Parti convengono che le tariffe giornaliere, di cui all’articolo 10, comma 4, della presente Convenzione, sono le seguenti al netto dell’IVA:
LIVELLO TARIFFARIO | TARIFFA GIORNALIERA |
Manager | € 1.718,77 (millesettecentodiciotto/77) |
Capo Progetto | € 1.342,79 (milletrecentoquarantadue/79) |
Consulente | € 966,80 (novecentosessantasei/80) |
Consulente junior | € 537,11 (cinquecentotrentasette/11) |
4. Indennità di trasferta e spese di viaggio
Le Parti convengono che l’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f) della presente Convenzione, da corrispondere per le trasferte effettuate fuori dal Comune di Roma dal personale della SOSE, è determinata nella seguente misura:
a) trasferte in Italia € 150,19 (centocinquanta/19) al netto dell’IVA;
b) trasferte all’estero pari ai costi sostenuti.
Le Parti convengono, altresì, che, in aggiunta all’indennità di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera f) della presente Convenzione, le spese di viaggio sostenute per le trasferte fuori del Comune di Roma saranno rimborsate alla SOSE nella seguente misura forfetaria omnicomprensiva:
a) per ciascun viaggio, in Italia, di andata e ritorno a Roma € 352,82 (trecentocinquantadue/82), al netto dell’IVA;
b) per ciascun viaggio all’estero, di andata e ritorno a Roma, il costo sostenuto.
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