ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2004
ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2004
tra
Università degli Studi di Parma
e
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
PREMESSO CHE:
• il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
• l'art. 1 comma 2, let. n) della legge regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
• l'art. 2 comma 1, let. b) della legge regionale 29/2004 prevede che i livelli essenziali di assistenza siano assicurati anche dalle Aziende Ospedaliero- Universitarie secondo le modalità di cui all'articolo 9 della stessa legge;
• l'art. 3 comma 6 della legge regionale 29/2004 prevede che le Aziende Ospedaliero-Universitarie siano organizzate in analogia con le Aziende unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale;
• l'art. 9 della legge regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del d.lgs. 517/1999, disciplina le modalità per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario del Servizio sanitario regionale e per il concorso delle Università alla programmazione sanitaria regionale, i contenuti del Protocollo d'intesa tra Regione e Università e i relativi accordi attuativi, il ruolo delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento, le modalità di individuazione delle sedi ulteriori, gli assetti istituzionali e gli strumenti di sostegno economico- finanziario delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e le modalità di promozione e finanziamento delle attività di ricerca di comune interesse;
• la Delibera della Giunta regionale 318/2005, assunta d'intesa con la Conferenza Regione-Università ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge regionale 29/2004, definisce gli assetti di governo delle Aziende ospedaliero-universitarie con particolare riferimento alla composizione e alle competenze degli organi;
• la Delibera della Giunta regionale 86/2006 formula gli indirizzi regionali sulle modalità di redazione degli Atti aziendali di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale;
• la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
• la Delibera della Giunta regionale 1191/2015, alla luce della richiamata legge 240/2010, apporta modifiche alla composizione del Comitato di indirizzo delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.
• il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004 (d'ora in poi "il Protocollo");
• il Protocollo prevede, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 29/2004, che le singole Università e le rispettive Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento sottoscrivano un Accordo attuativo che disciplini in maggior dettaglio i temi elencati all'art. 9 del Protocollo nonché quelli indicati all'art. 12, commi 4 e 5, all'art. 16 comma 2 e all'art. 18 comma 3;
• il Comitato di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma di Parma ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Delibera di giunta regionale 318/2005;
• la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Parma ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 10 comma 2, let. g) del Protocollo.
Premesso altresì che
- l’Azienda e l’Università con il presente accordo intendono dare attuazione al Protocollo e, nell’ambito delle rispettive autonomie, coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale, didattico-formative e di ricerca;
- ferma restando la centralità dell’Azienda, le Parti si impegnano, inoltre, a coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale, didattico-formativa e di ricerca nel quadro delle reti formative e delle reti assistenziali regionali;
- la ricerca rappresenta un obiettivo per le Parti nonché un diritto e un dovere istituzionale per il personale universitario docente e ricercatore, nonché un requisito essenziale per l’innovazione in ambito assistenziale;
- l’art. 15, comma 5 del Protocollo prevede la definizione di appositi protocolli per la disciplina della Formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse, Principi generali e finalità
1. Le premesse ed allegati sono parti integranti del presente Accordo.
2. Le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.
3. In tale quadro le Parti, per quanto di specifica competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
c) garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario;
d) semplificare le procedure, anche tramite l’utilizzo di sistemi di digitalizzazione dei documenti.
Art. 2 Oggetto
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 29/2004 e in applicazione dell'art. 9, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 18 comma 3 del Protocollo, il presente Accordo attuativo locale disciplina:
a) le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad attività integrata aziendali ed interaziendali secondo le indicazioni di cui all'art. 8 commi 2,3 e 4 del Protocollo;
b) le strutture complesse e semplici e i programmi a direzione universitaria ex art. 5 comma 4 D.Lgs. n. 517/99 e le strutture e i programmi a direzione ospedaliera, fermo restando che entrambi possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 10 comma 3 del Protocollo, nonché la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all'art. 10 comma 2 del Protocollo;
c) l'afferenza alle strutture aziendali del personale universitario per rispettare i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio sanitario regionale con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 5 comma 3 e all'art. 11 comma 2 del Protocollo;
d) la definizione dell'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, let a) del Protocollo;
e) la definizione del sistema delle relazioni informative e funzionali fra i Dipartimenti ad attività integrata ed i Dipartimenti Universitari, anche con riferimento al reclutamento del personale in ambito universitario e ospedaliero;
f) la composizione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università, che assume il ruolo e le funzioni dell'Ufficio di cui all'art. 5, comma 4, del Protocollo, istituito per curare gli aspetti procedurali e amministrativi dei rapporti tra gli enti di cui all'art. 18 del Protocollo;
f) le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma da Regione e Università degli Studi di Parma secondo le indicazioni dell'art. 13 del Protocollo;
g) le modalità di tenuta dell'elenco del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario che svolge funzioni di supporto anche organizzativo alle attività assistenziali secondo le indicazioni dell'art. 12 comma 4 del Protocollo;
h) la determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico- amministrativo e socio-sanitario universitario in convenzione di cui all'art. 12 comma 5 del Protocollo;
l) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica secondo le indicazioni dell'art. 16 comma 2 del Protocollo;
m) la definizione delle forme specifiche delle collaborazioni tra le Università e le Aziende sanitarie ospitanti le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo o i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, secondo le indicazioni dell'art. 18 comma 3 del Protocollo;
n) le modalità per l’esercizio della programmazione congiunta tra Azienda e Università, secondo il principio di coerenza ed adeguatezza tra attività assistenziali ed attività didattico-formative e di ricerca.
Per quanto concerne la collaborazione nelle attività di ricerca clinica e sperimentazione clinica condotte nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e nelle “sedi” ulteriori, di cui all’art. 18 del Protocollo d’Intesa Regione-Università, si rimanda al documento regionale “Disciplina delle attività di ricerca clinica e sperimentazione clinica nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie” (id. PG/2018/705720 del 26/11/2018) che regolamenta, ai sensi del c. 5 dell’art. 17 del Protocollo, l’apposita disciplina.
Art 3 Strutture, programmi e servizi dei Dipartimenti ad attività integrata
1. Le Strutture Complesse e Semplici, i Programmi e i Servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad Attività Integrata sono elencati in allegato 1.
2. La costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata aziendale ed interaziendale sono disciplinati secondo quanto stabilito dal Protocollo e dal relativo Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata adottato dal Direttore Generale d’Intesa con il Rettore ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 517/99, di seguito regolamento DAI.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni di tale allegato sono definite in conformità a quanto previsto dal comma 2.
Art. 4 Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto
1. La dotazione complessiva dei posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell’Università e dei suoi corsi di studio è determinata di norma in tre posti di degenza, comprensivi anche di quelli delle strutture o sedi ulteriori, per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2014 -2015. Tale rapporto può essere ridefinito nell’ambito della programmazione congiunta dal Comitato di Indirizzo Regionale di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa Regionale.
2. Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Parma sono individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo.
3. Le strutture anche inter-aziendali e i servizi di supporto di cui al comma 2, istituiti presso:
a) l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma sono elencati in allegato 2;
b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo, cui si applicano le disposizioni del Protocollo secondo le modalità definite dal Comitato regionale di indirizzo, integrano l'elenco in allegato 2.
c) le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, individuate d'intesa tra Regione e Università, integrano ulteriormente l'elenco in allegato 2.
4. La dotazione di posti letto di ciascuna struttura di cui al comma 3, individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo, è altresì elencata in allegato 2.
5. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui al comma 3 let. a) sono definite nell'Atto aziendale adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 29/2004.
6. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui ai commi 3 let. b) e let. c) sono disciplinate dal Protocollo e dalle relative linee guida regionali adottate previo parere del Comitato di indirizzo regionale.
Art. 5 Afferenza del personale universitario alle strutture
1. Il personale universitario da convenzionare in assistenza viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell’Azienda, su proposta e previa intesa con il Rettore.
2. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l’afferenza ai Dipartimenti ad attività integrata, assicurando la coerenza fra il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all’attività del Dipartimento e della struttura di afferenza.
3. Il personale universitario in convenzione afferisce alle strutture e ai programmi istituiti presso:
a) i Dipartimenti ad attività integrata, aziendali e inter-aziendali, ed è elencato in allegato 3;
b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, puntualmente individuato negli accordi di cui all’art. 9 del Protocollo, ed i relativi elenchi integrano l’allegato 3.
Ai fini di una programmazione del sistema delle Reti Cliniche assistenziali, secondo percorsi di integrazione funzionale e clinica, potranno essere definiti modelli integrati funzionalmente, quali i Poli Specialistici, anche a livello interaziendale e Provinciale, che prevedano la collaborazione dei professionisti dell’Università degli Studi di Parma inseriti nell’attività assistenziale delle Unità Operative interessate, in un’ottica di valorizzazione qualitativa, omogeneità, appropriatezza ed efficienza dei servizi sanitari. L’assegnazione dei relativi coordinamenti è definita d’intesa tra Rettore, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera- Universitaria e Direttore Generale dell’Azienda Territoriale.
4. Il personale universitario nello svolgimento dell’attività assistenziale, sia che si tratti di personale in regime di diritto pubblico sia che si tratti di personale contrattualizzato, è tenuto ad osservare, stante l’inserimento nell’organizzazione aziendale, le previsioni dei seguenti atti aziendali, per quanto compatibili e fatto salvo l’ordinamento specifico al quale è sottoposto:
- Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma;
- Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Regolamento per l'attribuzione di incarichi extraistituzionali;
- linee di attuazione aziendali del Regolamento UE 2016/679 (c.d. DGPR) 2016 in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 6 Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione
1. In applicazione dell'art. 7 comma 3, let. c) e d) del Protocollo, l'Atto aziendale, eventualmente mediante rinvio a successivi regolamenti adottati dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, disciplina in coerenza a quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del Protocollo, le procedure per:
a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ferme restando le procedure per l'attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo;
b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di strutture, servizi e programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico per la valutazione dei professori e ricercatori universitari di cui all'art. 5 comma 13 del d.lgs. 517/1999.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Protocollo, l'Atto aziendale, anche mediante rinvio al Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 517/1999, disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei Dipartimenti stessi per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
3. I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto e le altre eventuali tipologie di contratti temporanei, attivati all’interno dell’Università con compiti di
didattica e/o ricerca, possono svolgere attività clinica funzionale all’attività di didattica e/o ricerca nei limiti di specifico regolamento dell’Azienda da concordare con l’Università.
Le Parti si impegnano altresì a valutare percorsi congiunti per autorizzare l’accesso temporaneo alle attività assistenziali anche per figure di ricerca e docenza quali i visiting professors e visiting researchers, al fine di facilitare l’ulteriore sviluppo dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca.
Art. 7 Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione
1. Stante l’inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, il debito orario del personale universitario, ai sensi del decreto legislativo n.517/99 e dell’art. 11 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Università della Regione, è pari a quello complessivo, stabilito per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale di corrispondente livello, 38h/settimana ai sensi del decreto legislativo n. 66 dell’8 Aprile 2003 sulla base delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, e ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del CCNL 19/12/2019 della Dirigenza Medica, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, nel rispetto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall’attività assistenziale.
2. Per garantire lo svolgimento delle funzioni Istituzionali di Didattica e di Ricerca, ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa, il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall’Azienda nella misura del 50% del personale del Servizio Sanitario Nazionale di corrispondente livello. Per quanto concerne la pianificazione dell’attività assistenziale si rinvia integralmente al Regolamento operativo concordato tra Ateneo e Azienda in data 9 luglio 2010 e approvato dall’Azienda con delibera n. 191 del 4 agosto 2010.
3. La rilevazione dell’orario di lavoro avviene con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di quanto previsto
dal Regolamento operativo di cui al precedente comma 2, relativo alla rilevazione del controllo orario informatizzato dei docenti universitari con compiti assistenziali.
4. I Dipartimenti ad attività integrata garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario del personale in convenzione sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro, ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett.
B) del Protocollo.
Art. 8 Trattamento economico del personale universitario
1. L’Azienda riconosce il principio della equiparazione retributiva a tutti gli effetti, a pari funzioni, impegno e condizioni di lavoro, fra il personale ospedaliero e il personale universitario, sia medico che tecnico amministrativo, ed essa predispone, secondo le indicazioni regionali, le opportune azioni, tra cui l’adeguamento necessario della capienza dei capitoli di bilancio, per dare concreta applicazione di tale principio per tutto il personale. L’Azienda versa mensilmente le somme necessarie all’Università.
Le somme necessarie per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e delle altre competenze spettanti al personale universitario in convenzione sono a carico dell’Azienda, che si impegna inoltre a rendere trasparenti e disponibili, su richiesta, i conteggi effettuati e i relativi criteri.
2. Al personale docente e ricercatore inserito in assistenza, oltre al trattamento economico erogato dall'Università ed ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, è attribuito un trattamento aggiuntivo correlato all'incarico costituito ai sensi degli art. 5 e 6 del D. Lgs. 517/99 e regolamentazioni conseguenti.
3. Oltre a quanto sopra definito, al personale docente e ricercatore inserito in assistenza viene altresì attribuito un trattamento aggiuntivo di risultato equiparato a quanto previsto per il personale del SSR nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'Azienda.
L’Azienda si impegna ad informare l’Ateneo, annualmente, sulla consistenza di tale fondo che definisce il limite delle risorse sulla base di quanto previsto dal dlgs n. 517/1999 e dal Verbale di Intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Università del 26.11.2006.
4. Ai ricercatori universitari a tempo determinato così come previsto dall’Accordo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Università degli Studi di Parma sull’impiego nell’attività assistenziale dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 co. 3 L. 240 del 30 dicembre 2010 e a quelli di cui all'art. l comma 14 della legge 230/2005 che svolgono, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l’Azienda è riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato.
5. Il personale tecnico, amministrativo e socio sanitario che svolge funzioni di supporto anche organizzativo alle attività assistenziali ed alla diagnostica, a parità di funzioni, è inserito nell’elenco del personale convenzionato.
6. Ai fini della determinazione dell’indennità di equiparazione del personale tecnico- amministrativo e socio-sanitario inseriti in attività assistenziale, viene definita una tabella di equiparazione sulla base delle opportune indicazioni regionali di cui all’art. 12 del Protocollo. Nelle more, le Parti convengono di continuare a fare riferimento, anche per le voci accessorie, alle linee guida regionali sottoscritte il 19.12.2006.
7. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
8. L'importo dei trattamenti definiti ai commi precedenti viene attribuito mensilmente all'Università e da questa al personale universitario con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere.
Art. 9 Relazioni tra i Dipartimenti ad attività integrata e Dipartimenti universitari
1. Fatte salve le prerogative del Comitato di indirizzo aziendale al quale l'art. 3 comma 2 del Protocollo affida il compito di assicurare la coerenza tra programmazione assistenziale e programmazione didattica e di ricerca a livello locale, Il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 517/1999, disciplina il sistema delle relazioni informative e funzionali tra i Dipartimenti ad attività integrata e i Dipartimenti universitari di cui all'art. 9
comma 1 let. e) del Protocollo, nel rispetto delle loro distinte e specifiche competenze.
2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce, sentito il Comitato di indirizzo aziendale, le procedure mediante le quali i Dipartimenti ad attività integrata e i Dipartimenti universitari si trasmettono reciprocamente i rispettivi atti di programmazione relativi al reclutamento del personale, alle attività formative, alla ricerca e agli investimenti edilizi e tecnologici al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione congiunta in sede locale.
Art. 10 Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università.
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Protocollo, al fine di assicurare una gestione integrata dei rapporti disciplinati dal Protocollo, l’AOU, l’Università e le AUSL, costituiscono un Ufficio comune per il supporto amministrativo e procedurale alla definizione dei rapporti con gli enti di cui all’art. 18 del Protocollo e con la Regione (Ufficio per la Gestione Integrata delle Relazioni – UGIR).
2. All’Ufficio è attribuito il coordinamento funzionale con riferimento a:
a) il coordinamento degli atti per i convenzionamenti di cui al precedente art. 6;
b) la gestione del personale universitario in convenzione con l’AOU e con le Aziende USL;
c) le procedure di istituzione, modifica e soppressione delle sedi ulteriori di cui all’art. 18 comma 2 e delle altre strutture d cui all’art. 18 comma 4 del Protocollo;
d) la gestione delle relazioni tra l’AOU, le Aziende USL in cui si collocano le sedi ulteriori di cui all’art. 18 comma 2 e gli altri soggetti eventualmente ospitanti le altre strutture di cui all’art. 18 comma 4;
e) il monitoraggio dei convenzionamenti del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario di cui all’art. 11 del presente Accordo;
f) il supporto gestionale e amministrativo dell’attività di sperimentazione clinica;
g) la stipula delle Convenzioni per le Scuole di Specializzazione;
h) gli accordi relativi alle modalità di utilizzo degli spazi ai fini di ricerca e didattica
3. Il modello organizzativo prevede la presenza di almeno tre unità di personale amministrativo con adeguata competenza ed esperienza nei rapporti di cui al presente protocollo, rappresentative dell’Università, di AOU e delle Aziende USL. Le funzioni di coordinamento di tale Ufficio saranno affidate, ove possibile, a rotazione a ciascuno degli Enti rappresentati, con cadenza biennale.
4. L’organico dell’Ufficio e le modalità di funzionamento sono definite mediante apposito atto del Direttore Generale AOU; d’intesa con il Rettore e i Direttori generali delle Aziende USL.
5. Il Comitato di Indirizzo è organo collegiale dell’Azienda. Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell’Università e verifica la corretta attuazione del protocollo d’intesa e dei relativi provvedimenti aziendali.
Esprime parere preventivo e obbligatorio:
- sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, in riferimento alle attività e alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza, della didattica e della ricerca;
- sull’istituzione, la modifica o la disattivazione di Unità Operative Complesse e dei Dipartimenti, essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e sui risultati dell’attività istituzionale;
- sull’accordo di fornitura tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda
U.S.L. di riferimento.
Il Comitato di Indirizzo della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, ed, in particolare, assolve agli obiettivi definiti all’art. 3 comma 2 e art. 10, comma 3 del Protocollo d’Intesa Regionale.
Il Comitato di Indirizzo della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma esprime parere obbligatorio sulla coerenza di cui all’art. 3, comma 2 e art. 10, comma 3 del Protocollo d’Intesa relativamente alla:
a) programmazione periodica generale dei Dipartimenti Universitari in merito ai ruoli universitari rilevanti ai fini della integrazione tra attività assistenziale, didattico- formative e di ricerca;
b) programmazione periodica generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria locale e delle altre Aziende della rete formativa in merito ai ruoli rilevanti ai fini dell’integrazione tra attività assistenziale, didattico-formative e di ricerca.
In coerenza con la centralità del ruolo dell’Azienda ospedaliero-universitaria e del ruolo distintivo di coordinamento della rete formativa e di ricerca, per favorire il coordinamento tra le sedi, alle riunioni del Comitato di Indirizzo, oltre al Direttore Generale della AOU, partecipa su invito e senza diritto di voto, il Direttore Generale della Azienda sanitaria pubblica coinvolta nella rete.
Art. 11 Modalità di confronto e promozione della programmazione congiunta tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Università degli studi di Parma
Al fine di favorire un’effettiva e ampia collaborazione nei diversi ambiti interessati dalle attività di programmazione congiunta, si costituisce il “Tavolo di programmazione e pianificazione” composto per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, mentre per quanto riguarda l’Università degli Studi dal Rettore, dal Direttore Generale dell’Ateneo e dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, eventualmente coadiuvato da altri membri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dallo stesso Direttore individuati. Il Tavolo potrà prevedere la partecipazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma e del Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza, in coerenza con quanto disposto dall’Articolo 18 del protocollo d’intesa Regionale che individua sedi ulteriori rispetto alle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento.
Il “Tavolo di programmazione e pianificazione” ha la funzione di facilitare e garantire la stabile, reciproca informazione ed il confronto nei seguenti ambiti, peraltro non esaustivi rispetto ad ulteriori tematiche di confronto:
- programmazione periodica generale dei Dipartimenti Universitari per i ruoli universitari rilevanti ai fini dell’integrazione tra attività assistenziale, didattico-formative e di ricerca;
- programmazione periodica generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria per i ruoli rilevanti ai fini dell’integrazione tra attività assistenziale, didattico- formativa e di ricerca;
- piano programmatico dell’Azienda e dell’Università, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all’integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca;
- problematiche connesse alla riorganizzazione di Unità Operative a direzione universitaria e relativi incarichi;
- analisi della consistenza degli organici per l’integrazione delle attività assistenziali, con riferimento al personale universitario ed ospedaliero, nelle strutture;
- attività di ricerca e sperimentazione clinica;
Pertanto, il Tavolo potrà approfondire, esaminare e valutare ulteriori temi di comune interesse.
Art. 12 Elenco del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario
1. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, le Aziende sanitarie pubbliche che ospitano le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e i soggetti che ospitano le altre strutture previste dall'art. 18 comma 4 del Protocollo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e mediante il supporto dell’Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 del presente Accordo, attuano, con cadenza biennale, una ricognizione sistematica del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali.
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Protocollo e all'esito della ricognizione di cui al comma 1, il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sentiti i Direttori generali delle altre Aziende o soggetti interessati e il Comitato di indirizzo aziendale, definisce, d'intesa con il Rettore, un elenco del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario inserito in assistenza con il Servizio sanitario regionale.
3. Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 del presente Accordo cura altresì l'aggiornamento di tale elenco secondo modalità definite dal Comitato di indirizzo aziendale.
Art. 13 Equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario
1. Ai fini della determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario in convenzione inserito nell'elenco di cui all'art. 12 del presente Accordo, si applica la tabella di equiparazione, relativa alle corrispondenze tra il personale universitario e il personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle opportune indicazioni regionali.
2. Le questioni relative al personale universitario tecnico e amministrativo, e in particolare quelle riguardanti il trattamento economico, sono oggetto di trattazione in una specifica Commissione costituita tra l’Azienda e l’Università che prevede la presenza dei Responsabili dei Servizi dell’Area Risorse Umane delle due Istituzioni nonché dell’Area Economico Finanziaria dell’Università e dell’Area Economica del Dipartimento Risorse Umane dell’Azienda.
3. L’orario di lavoro settimanale del personale tecnico e amministrativo, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca e all’assistenza, è fissato secondo quanto disposto dal vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
Art. 14 Modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda da Regione e Università
1. Il Comitato di indirizzo aziendale, sentiti il Direttore generale e il Collegio sindacale, definisce le procedure per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma da Regione e Università degli Studi di Parma ai sensi dell'art. 13 del Protocollo.
2. L’Università concorre al sostegno dell’Azienda mediante la retribuzione del personale universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra risorsa eventualmente utilizzata anche per l’assistenza. I relativi oneri sostenuti dall’Università sono rilevati nell’analisi economica e finanziaria dell’Azienda ed evidenziati nei rispettivi bilanci.
3. Il Direttore Generale dell’Azienda e delle altre Aziende coinvolte nella rete relazionano annualmente al Rettore e al Comitato di Indirizzo sull’ammontare complessivo delle risorse di cui sopra e delle risorse regionali ricevute per i corsi universitari delle professioni sanitarie.
Art. 15 Attività di ricerca
1. Fatti salvi i principi in materia di ricerca previsti dal protocollo d’intesa (RER/Università 20 ottobre 2016) nonché i criteri stabiliti dalle delibere di Giunta Regionale n. 1066/2009 e n. 1495/2010 in ordine alla composizione del Board aziendale per la ricerca e l’innovazione, l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Università degli Studi di Parma concordano che l’operatività del Board venga assicurata attribuendo il coordinamento delle attività in modo congiunto al direttore dell’U.O. Xxxxxxx e Innovazione e ad un docente universitario nominato d’intesa tra il Rettore e il Direttore Generale all’interno dei componenti del Board.
2. Il Board, in base ai criteri definiti dalle delibere regionali sopra citate, verrà costituito con apposita deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e sarà oggetto di informazione preventiva al Rettore, preliminarmente alla sua adozione.
Art. 16 Partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica
1. Il personale del SSR dell’Azienda può partecipare all’attività didattica, esercitando docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture didattiche dell’Università, previa verifica dei requisiti d’idoneità previsti dall’ordinamento vigente.
La partecipazione del personale del Servizio Sanitario regionale all’attività didattica avviene secondo le procedure definite dai regolamenti dell'Università degli Studi di Parma.
2. Al fine di salvaguardare le esigenze delle attività assistenziali, il personale del Servizio sanitario regionale partecipa alle attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento ad attività integrata o del Dipartimento assistenziale in cui presta servizio.
Art. 17 Istituzione, modifica o soppressione di sedi ulteriori o di altre strutture della rete formativa
1. In coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 5, L.R. 29/2004 e con quanto previsto all’art. 18 del Protocollo d’Intesa Regionale circa l’individuazione di sedi ulteriori rispetto all’Azienda, tali sedi diventano parte integrante della forma strutturale di collaborazione fra il SSR e l’Università, aventi sede nel territorio regionale, ferma restando la centralità dell’Azienda, nelle quali si realizza la collaborazione tra Regione e Università.
2. Nell’esercizio della programmazione congiunta, di cui all’art. 3 del Protocollo d’Intesa Regionale, e mediante il ruolo del Comitato di Indirizzo Regionale, le sedi ulteriori vengono puntualmente identificate e vengono stabilite le disposizioni del Protocollo d’Intesa Regionale ed il regime di finanziamento ad esse applicabili. Tale identificazione viene declinata per ogni singola Università, secondo le esigenze e le risorse localmente disponibili.
3. L'Università degli Studi di Parma e l'Azienda sanitaria già ospitante o interessata a ospitare strutture ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, con il
supporto dell’Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 del presente Accordo attuativo, sottopongono al Direttore generale e al Comitato di indirizzo aziendale una proposta di istituzione, modifica o soppressione delle stesse quali sedi ulteriori. Nella proposta l'Università degli Studi di Parma e l'Azienda sanitaria indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, le caratteristiche delle attività assistenziali, il personale universitario coinvolto, le risorse impegnate dell'Azienda sanitaria, le disposizioni del Protocollo e il regime di finanziamento di cui si chiede l'applicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2. Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma certifica l'indisponibilità di strutture o programmi idonei a sostenere le attività didattiche e di ricerca all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma stessa ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 della L.R. 29/2004 e dell'art. 5 comma 2 del Protocollo. Il Comitato di indirizzo aziendale rende parere in merito alla sua coerenza con gli orientamenti della programmazione congiunta in ambito locale ai sensi dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 4 comma 2, let. e) del Protocollo. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette quindi la proposta e gli atti conseguenti alla Conferenza territoriale sociale sanitaria per il parere in merito alla sua coerenza con la programmazione attuativa locale previsto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 29/2004 e al Comitato di indirizzo regionale che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, si esprime sull'allineamento della proposta con gli orientamenti della programmazione congiunta a livello regionale, nonché sulle disposizioni del Protocollo e sul regime di finanziamento ad essa applicabili. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture quali sedi ulteriori in applicazione dell'art. 9 comma 5 della L.R. 29/2004, l’Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università degli Studi di Parma che viene allegato al presente Accordo attuativo.
4. L'Università degli Studi di Parma e il soggetto già ospitante o interessato a ospitare altre strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo, con il supporto dell’Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 del presente Accordo, sottopongono al Direttore generale e al Comitato di indirizzo dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma una proposta di istituzione, modifica o soppressione di tali strutture. Nella proposta, l'Università degli Studi di Parma e l'Azienda sanitaria indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, le caratteristiche delle attività assistenziali, il personale universitario coinvolto, le risorse impegnate dai soggetti ospitanti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo e in particolare limitandone l'oggetto all'integrazione tra assistenza e didattica e garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario regionale. Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma certifica l'indisponibilità di strutture o programmi idonei a sostenere le attività didattiche all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma stessa; il Comitato di indirizzo aziendale rende parere sulla coerenza con gli orientamenti della programmazione congiunta in ambito locale. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette quindi la proposta e gli atti conseguenti alla Conferenza territoriale sociale sanitaria per il parere in merito alla sua coerenza con la programmazione attuativa locale e successivamente alla Regione. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture proposte quali altre strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo, Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra le Aziende Sanitarie e l’Università di cui all'art. 10 cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università degli Studi di Parma che viene allegato al presente Accordo attuativo.
5. Resta valido che qualora nell’Azienda o nelle ulteriori sedi di cui al presente articolo non siano disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali per l’attività didattica, l’Università concorda con la Regione l’eventuale utilizzo di idonee strutture assistenziali, pubbliche o, in via subordinata, private accreditate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.
Art. 18 Durata
Il presente Accordo attuativo entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha durata pari a quella del Protocollo e può essere sottoposto a revisione su proposta di una delle parti.
Art. 19 (Norme transitorie e finali)
La gestione delle risorse istituzionalmente assicurate dall’Azienda e dall’Università è regolata dalle disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Le parti convengono sull’accesso alla mensa aziendale dei professori e dei ricercatori universitari, alle stesse condizioni del personale dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, sulla base delle indicazioni che verranno fornite alle Aziende sanitarie da parte della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell’Assessorato alle Politiche per la Salute.
Le parti convengono sul riconoscimento da parte dell’Azienda del patrocinio legale anche ai dottorandi e assegnisti di ricerca inseriti in assistenza, nonché ai medici in formazione specialistica, sulla base delle indicazioni che verranno fornite alle Aziende sanitarie da parte della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell’Assessorato alle Politiche per la Salute.
La Biblioteca del Dipartimento di Medicina e Chirurgia è accessibile al personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria secondo la convenzione vigente.
Con appositi accordi convenzionali potranno essere stabilite le modalità dell’apporto di altre strutture dell’Università per attività e funzioni di comune interesse.
Parma, il
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Xxxxxxx Xxxx) | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IL RETTORE (Prof. Xxxxx Xxxxxx) |