CAPITOLATO
CAPITOLATO
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO
SEAB S.p.A.
Xxxxx Xxxx, 00 – BIELLA
Partita Iva/Codice Fiscale: 02132350022
Decorrenza della Copertura: ore 24 del 31/12/2022 Scadenza della Copertura: ore 24 del 31/12/2023
Sezione I – Definizioni
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;
Azienda o Ente: Seab S.p.A., Assicurato e Contraente della polizza
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali ed unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaborati di processo o di automazione di processi industriali non a servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti) conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegate alla apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme, ed ogni apparecchiatura elettronica inerente all’attività della ditta assicurata compresi i telefoni cellulari. Impianti di antifurto, anticendio, condizionamento, sorveglianza, macchine fotografiche digitali, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli - analogamente ai beni mobili - o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile.
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto
dall’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti vandalici e di sabotaggio: (Garanzia esclusa)
Atti di terrorismo: (Garanzia esclusa)
Attività dell’Azienda: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’Azienda nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Azienda, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Azienda;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, impianti di biogas, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Azienda o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Azienda se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili , nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.
Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri,
manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Azienda o di terzi e di valore singolo superiore ad €15.000,00.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto).
Tutti i macchinari e le attrezzature sopra della Società per esigenze di servizio presso terzi in genere, sia presso i luoghi nei quali avviene la raccolta dei rifiuti, nonché trovarsi anche all'aperto. Si precisa inoltre che tali macchinari ed attrezzature possono essere anche installate su automezzi e conseguentemente ubicate, anche all'aperto, presso i luoghi nei quali avviene la raccolta dei rifiuti, sia presso terzi in genere. (Resta sottinteso che i cambi di ubicazione, frequenti e abituali per esigenze di servizio, non dovranno essere comunicati dall'assicurato alla compagnia assicuratrice, dalla quale di intendono in ogni modo accettati)
Broker vigente: il Broker vigente, L’Arca Consulenza Assicurativa Sas
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione;
Crollo – Collasso Strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Azienda o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento
accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto é assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto é assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei
soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell’Azienda; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Azienda, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato é influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serra- menti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto é
assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
Sezione II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cessa di aver effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Art.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.3 – Altre assicurazioni
L’Azienda e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Azienda e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.4 – Riferimento alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge ita- liana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è
esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art.5 – Pagamento del premio – Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile. Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art.6 – Facoltà di recesso in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. 5 Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 7 – Gestione del contratto – xxxxxxxx Xxxxxx
La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 – in collaborazione con la Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta, incaricata da S.E.A.B. S.p.A. e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s’impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni sul premio imponibile che dovranno comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l’amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s’intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.
Art.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni del- le Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni eco- nomiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite
bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art.10 – Trattamento dei dati
Ai sensi della legge N° 196/2003, del successivo Xxx.xx UE 2016/679 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Sezione III – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1) : INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente con- tratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla), GARANZIA ESCLUSA
l) atti di sabotaggio e di terrorismo, GARANZIA ESCLUSA
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei di- pendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i
relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da
darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10% del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circo- stanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi con- nessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni/Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non
indennizza i danni causati da:
- alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
- antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.
I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose
assicurate all’interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e
neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.
Ai soli effetti della grandine, i danni a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto, fibrocemento (c.d. grandine su fragili) verranno indennizzati nei termini riportati in tabella.
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
- franamento, smottamento e cedimento del terreno,
- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o
destinazione o da merci che siano di- stanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Franamento, Smottamento, Cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura control- lata, direttamente causati da:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) all’accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
1. nell’impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all’impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell’impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell’acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica pertinenti all’impianto stesso.
Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi:
- le spese sostenute dall’Azienda:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Azienda e stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico- nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli
radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assi- curativa.
v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, tra- sporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’ Azienda in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene
prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nel- la sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Azienda e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art.2 – Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art.3 – Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione é prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Azienda.
Art.4 – Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.5 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Azienda é esonerata), fermo quanto previsto ai
successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio ed
adeguamento delle somme assicurate”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art.6 – Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Azienda anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventipercento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Azienda ne avrà dato comunicazione.
Art.7 – Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Società assicura, nella forma specificatamente prevista nella tabella finale di individuazione delle somme e valori assicurati e conteggio del premio di polizza, i seguenti beni:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere:
b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
• furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con
strappo e il furto con destrezza,
• rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali
ove sono contenute le cose assicurate,
• estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall’Azienda:
◊ per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell’importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Azienda.
Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto é operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assi-curati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola ef-frazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed é operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni ma-novrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal fer-ro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali conte-nenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo 5.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Per tali enti, in deroga a
quanto previsto dell’articolo 10, non sarà previsto alcun reintegro automatico.
Art. 10: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Azienda ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose mede-sime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 11 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Azienda é esonerata).
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, é valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra. L’Azienda pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da par-te della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 12: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche.
f. eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi, nonché di atti di sabotaggio e terrorismo
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con suddetti eventi
II. causati da o dovuti a:
g. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di di-pendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
h. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
i. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggia-to,
j. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
k. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati da-gli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
l. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x.xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
n. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
o. difetti noti all’Azienda all’atto della stipulazione della polizza,
p. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
q. la cui riparazione é prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica
stipulati dall’Azienda,
r. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
s. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 1: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
t. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 1: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
u. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
v. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specifica-mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
w.causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
x. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato ,
y. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
z. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
Ulteriori esclusioni:
Esclusione Malattie Trasmissibili: A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo pe ro in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato, contribuito, derivante o nascente o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Esclusione rischio Cyber: E’ esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro,
costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da,
derivanti da o in connessione con un incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l’interruzione dell’attività che ne derivi, anche se causata da un incidente Cyber.
Definizioni
Nella definizione di “Incidente Cyber” cono compresi tutti i danni causati o
conseguenti da:
- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell’operatore commessi dall’assicurato o da
qualsiasi alta persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell’assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività do qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
- per “Sistema informatico” si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input. Output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati, apparecchiatura elettronica di rete o struttura di backup.
- per “Dati Elettronici” si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
- per “Software intrusivi o malevoli” si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentamenti o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di prorammi software.
Art. 13: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b. fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
x. xxxxx avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Azienda ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, dirit-to ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle co-se sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fat-ture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Azienda dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornirà semestralmente all’Azienda per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali):
- la numerazione attribuita ( n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia)
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito)
- l’importo stimato per la sua definizione, o l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, Excel o equipollente, tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).
È facoltà dell’Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo
anche in altre occasioni qualora l’Azienda lo richieda.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Azienda, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Azienda deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 4.
Art. 14: Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito
atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 1: Oggetto dell’Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 15: Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.
13: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 16 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Azienda abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 14 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 16: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Assicurazione a “stato d’uso”
I criteri di determinazione del valore al momento del sinistro delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte si effettua:
Per i beni immobili:
• stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al netto del valore dell’area;
• detraendo il deprezzamento percentuale imputabile al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
• deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Per i beni mobili:
• stimando il costo di rimpiazzo di tutte le cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendi-mento economico;
• detraendo il deprezzamento percentuale imputabile al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
• deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Assicurazione a “valore a nuovo”
Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore resi-duo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno é determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di ripara-zione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
- per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
- negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civi-le; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale
altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
Assicurazione a “Primo rischio assoluto”
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in polizza e quindi con rinuncia da parte della Società all’applicazione dell’art. 1907 del codice civile.
Art. 16 bis: Contemporanea applicabilità di franchigie / scoperti
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).
Art. 17: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido per tutti i beni
assicurati con la forma “Valore a nuovo”)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, defini-sce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista dalle CONDIZIONI PARTICOLARI all’Art. 7: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, vie-ne proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su
altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggio-re, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 18: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a pro-vare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Azienda av-verrà anche se non é stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.
Art. 19: Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società
potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 20: Compensazione tra partite (Sezione 1)
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari all’Art. 7: “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla
proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 21: Anticipo dell’indennizzo
L’Azienda ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00
(centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)
per sinistro e per anno.
Art. 22: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l’aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente. Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero
xxxxx di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 23: Coassicurazione e Delega a valere anche per Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane
stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascu-na Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici delegano la Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice Art. 24: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
SEZIONE IV – SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro e per anno | Stop loss – 50% del valore assicurato per singola ubicazione | Massimo € 1.000.000,00 |
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Scoperto del 20% con minimo € 60.000,00 per incendio, esplosione e scoppio
Garanzia/Tipologia di danno | Scoperto In % sul danno – con il minimo/massimo | Franchigia | Limite di indennizzo |
Per sinistro, se non | 20% minimo € 60.000,00 - Limite | ======== | Massimo € |
diversamente | di indennizzo 50% del valore | 1.000.000,00 | |
previsto | assicurato per singola ubicazione | per | |
sinistro/anno a | |||
valere per il | |||
complesso di |
tutti beni assicurati | |||
Rottura lastre | ========================== | € 250,00 | ========== |
Fenomeni | 10% minimo € 10.000,00 per | ======== | 70% del valore |
Atmosferici | singolo fabbricato e relativo | assicurato per | |
contenuto | singola | ||
ubicazione, con | |||
il massimo di € | |||
2.000.000,00 | |||
per | |||
sinistro/anno a | |||
valere per il | |||
complesso di | |||
tutti beni | |||
assicurati; | |||
deducibili | |||
invariati; | |||
sottolimite di € | |||
100.000,00 | |||
sinistro/anno | |||
per i danni da | |||
grandine su | |||
fragili | |||
Inondazioni | 20% minimo € 10.000,00 per | ======= | 50% per |
Alluvioni | singolo fabbricato e relativo | singolo | |
contenuto | fabbricato e | ||
relativo | |||
contenuto, con | |||
il massimo di € | |||
500.000,00 per | |||
sinistro/anno e | |||
totale delle | |||
ubicazioni | |||
assicurate |
Allagamenti | 10% minimo € 1.000,00 | ======= | € 250.000,00 |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno | 10% minimo € 5.000,00 | ======= | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Crollo, collasso strutturale | 10% minimo € 5.000,00 | ======== | € 700.000,00 per sinistro e per anno |
Sovraccarico neve | 10% minimo € 5.000,00 | ======== | 50% della somma assicurata , con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro/anno a valere per il complesso di tutti beni assicurati |
Evento sismico | 10% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | ======== | limite di indennizzo 50% del valore assicurato per singola ubicazione, con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno a valere per il complesso di tutti beni assicurati. |
Fenomeno elettrico | 10% minimo € 1.000,00 | ======== | € 50.000,00 per sinistro |
€ 150.000,00 per anno | |||
Demolizione e | 20% minimo € 30.000,00 | ======== | Somma |
sgombero | assicurata per | ||
sinistro e per | |||
anno |
E, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Maggiori costi | La somma assicurata per sinistro e | ======== | Somma |
Spese | per anno con il limite di € 500,00 | assicurata per | |
mantenimento | al giorno | sinistro e per | |
attività e servizi | anno, massimo | ||
indennizzabile | |||
60 giorni per | |||
sinistro |
Sezione 2): Xxxxx, rapina e rischi assimilabili
Garanzia/Tipologia di danno | Scoperto In % sul danno – con il minimo/massimo | Franchigia | Limite di indennizzo |
Beni mobili | ========================== | € 250,00 | Somma assicurata |
Beni all’aperto | ========================== | € 250,00 | € 25.000,00 |
Denaro e valori custoditi sotto chiave | ========================== | € 250,00 | Somma assicurata |
Denaro e valori ovunque posti | ========================== | € 250,00 | Somma assicurata |
Denaro e valori trasportati | ========================== | € 250,00 | Somma assicurata |
Beni di dipendenti/Utenti | ========================== | € 250,00 | € 3.000,00 |
Furto co destrezza | ========================== | € 250,00 | € 5.000,00 |
Beni mobili su veicoli | ========================== | € 500,00 | € 25.000,00 |
Beni in rame | 10% minimo € 1.000,00 | ======= | € 25.000,00 |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
Sezione1): INCENDIO E ALTRI BENI
Partite assicurate con la formula “Valore a nuovo” | Capitali assicurati |
BENI IMMOBILI | € 7.500.000,00 |
BENI MOBILI (compresi macchinari/attrezzature) | € 3.500.000,00 |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | € 500.000,00 (Incluso in beni mobili) |
RISCHIO LOCATIVO | Valore incluso nei beni immobili |
RICORSO TERZI e/o RICORSO LOCATARI | € 1.500.000,00 |
DEMOLIZIONE E SGOMBERO | € 500.000,00 |
ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI | € 100.000,00 |
RICOSTRUZIONE ARCHIVI | € 50.000,00 |
SPESE MANTENIMENTO ATTIVITA’ E SERVIZI | € 100.000,00 |
DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO | € 0,00 |
MANCATO FREDDO | € 0,00 |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
Sezione2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate con la formula “ A Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” | Capitali assicurati |
BENI MOBILI | € 300.000,00 |
DENARO E VALORI CUSTODITI | € 2.000,00 |
DENARO E VALORI OVUNQUE POSTI | € 1.000,00 |
DENARO E VALORI TRASPORTATI | € 1.000,00 |
GUASTI DA LADRI | € 30.000,00 |
Tutti i macchinari e le attrezzature facenti parte della partita beni mobili possono trovarsi per esigenze di servizio presso terzi in genere, sia presso i luoghi nei quali avviene la raccolta rifiuti, nonché trovarsi all’aperto. Si precisa inoltre che tali macchinari ed attrezzature possono essere anche installate su automezzi e conseguentemente ubicate, anche all’aperto, presso i luoghi nei quali avviene la raccolta rifiuti, sia presso terzi in genere. (Resta sottinteso che i cambi di ubicazione, frequenti e abituali per esigenze di servizio, non dovranno essere comunicati dall’assicurato alla compagnia assicuratrice, dalla quale si intendono in ogni modo accettati)
Descrizione beni immobili
Stabile sede legale sita in Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx (seminterrato, piano terreno, piano primo e secondo)
Stabile sito in Xxx xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, piano terreno, primo e secondo piano) con a corredo recinzione, pavimentazione in autobloccanti, cabina elettrica e due tettoie
Stabile (un solo piano fuori terra di cui metà in muratura e metà in ferro) sito in Xxx Xxx Xxxxxxx 000/x - Xxxxxx con a corredo 5 box destinati ad uffici o depositi, uno dei quali in muratura e gli altri in pannelli sandwich coibentati, tettoie in ferro e un piccolo fabbricato destinato a deposito attrezzi
Sede sita in Frazione Polto - Valdilana (BI): piccolo box in muratura e fabbricato aperto sui lati composto da tre corpi di cui uno elevato su due piani, recinzioni e pavimentazione
Sede sita in Località New York - Pray (BI): box ufficio in muratura dotato di servizi, tettoia, struttura dove sono riposte le presse, recinzioni e pavimentazione
Sede sita in Località Paruzza - Cossato (BI):piccolo box zona entrata, box ufficio con servizi, tettoia, recinzioni e pavimentazione
Sede sita in Xxx xx Xxxxx - Xxxxxxxx (XX): piccolo box ufficio in muratura e fabbricato aperto destinato a ricovero attrezzature/mezzi, recinzioni e pavimentazione
Sede sita in Località Zanga - Cerrione (BI): un box ufficio, un wc da cantiere, una tettoia, recinzioni e pavimentazione
Sede sita in Fraz. Maghetto - Mongrando (BI): fabbricato in muratura destinato ad ufficio, tettoia, recinzioni e pavimentazione
Sede di Masserano (Discarica): strada di acceso asfaltata, fabbricato in muratura destinato, al piano terreno, ad uffici ed al piano superiore ad abitazione custode, tettoia, impianto di estrazione biogas ed impianto estrazione percolato. La superficie del fondo si estende su circa 220.000 mq con recinzione metallica 3 Km. La superficie interessata dalle vasche rifiuti è di 164.000 mq