CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
Allegato 1 d.D.G. n. del
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
TRA
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE “XXXXXXXX XXXXXXXXXX” – Xxx Xxxxxx Xxxxx 00-00
Xxxxxxx – Codice Fiscale 02481950984, di seguito denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Responsabile di sede Dott.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx CLRMVT57L50L378J;
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA – di seguito denominata “soggetto ospitante” con sede in Desenzano del Garda – Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 01972400988, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, in esecuzione della d.D.G. n° del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, su proposta del CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE “XXXXXXXX XXXXXXXXXX”, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinanti”, concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
✓ il nominativo del tirocinante;
✓ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda;
✓ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
✓ l’avvenuta presa visione del Documento di Valutazione del Rischio Aziendale (DVR) consultabile sul sito aziendale xxx.xxx.xx.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 6.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. L e parti concordano che il tirocinante:
a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l’articolazione oraria, i contenuti e l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE
1. Ogni tirocinante è assicurato:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) Il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
b) la “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore;
c) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza.
L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione sul sito aziendale xxx.xxx.xx il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali (DVR) approvato con decreto n. 1231 del 29.12.2008, di cui il soggetto promotore e il singolo tirocinante assicurano di aver preso visione.
ARTICOLO 7
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
Il soggetto promotore dichiara di aver preso visione sul sito xxx.xxx.xx del Codice Etico Comportamentale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, impegnandosi al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. La mancata osservanza dei suddetti principi, comporta l’automatica risoluzione della presente collaborazione.
ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.
ARTICOLO 9
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
1. La presente convenzione ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, ………………………… Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, …………………………….
PER IL C.F.P. ZANARDELLI
Il Responsabile di Sede (Dott.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO d/G
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx)