Contract
CONVENZIONE N° …........................... PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07
Con la presente Convenzione
tra
il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità “GSE”
e
Per le persone fisiche:
il/la sottoscritto/a......................................... nato/a a...........................................................
il..................................residente a ............................., in Via...............................................
comune............................, codice fiscale........................., in seguito denominato/a per brevità
“Produttore”
Per le persone giuridiche/soggetto pubblico/un condominio di unità abitative e/o di edifici :
…………………con sede in……………………Codice fiscale… Partita
IVA……………….. rappresentata da …………………. nato a ……….. il 00.000.0000 nella qualità di ………………………………., in qualità di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominato per brevità “Produttore”;
nel loro insieme denominate anche “le Parti”,
premesso
- che con richiesta, pervenuta al GSE il 00.00.0000, è stata inoltrata domanda di concessione della “tariffa incentivante” di cui al D.M. 19.2.2007 per l’impianto fotovoltaico denominato
………………….., di potenza nominale pari a …….. kW, ubicato nel sito di , Comune
di ;
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. ;
- che il GSE, con propria lettera del 00.00.0000 ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all’impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 000 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell’impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data individuata come prima data utile
a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett.g) del DM 19.2.2007:
i. l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
- che il Produttore è una persona fisica/una persona giuridica/un soggetto pubblico/un condominio di unità abitative e/o di edifici;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione/rifacimento totale/potenziamento di cui all’art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico non integrato/parzialmente integrato/integrato di cui all’art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l’impianto fotovoltaico rientra/non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell’art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che l’impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto/non opera in regime di scambio sul posto;
- (a valere per gli impianti entrati in esercizio dopo il 12.4.2007) che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l’impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all’art. 6 e con il premio di cui all’art. 7 del
D.M. 19.2.2007, in particolare:
i. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento (non si applica nel caso il soggetto responsabile sia una scuola pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica);
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento (si applica nel caso il soggetto responsabile sia una scuola pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica);
ii. l’energia elettrica prodotta dell’impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà :
• dei certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
• dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
iii. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all’art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
- (a valere per gli impianti entrati in esercizio tra il 1.10.2005 e il 12.4.2007) che, ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 7 del DM 19.2.2007, trattasi di impianto entrato in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1.10.2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 90/07, ( di seguito Delibera n.90/07) realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui ai D.M. 28.7.2005 e 6.2.2006 che non beneficia e non abbia beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi Decreti e per il quale il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni che, ai sensi del D.M. 28.7.2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’art. 6 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
i. che non sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo di investimento (art. 10, comma 2, del D.M. 28.7.2005);
ii. che non sono né sono stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dalle Regioni e Province autonome, nell’ambito del programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero (22.12.2000, n. 111/SIAR/2000 e 16.3.2001, n. 106/SIAR/2001 (art. 10, comma3, del D.M. 28.7.2005, come integrato dal D.M. 6.2.2006);
iii. che non sussistono i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs79/99, nè i titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs 164/2000 (art. 10, comma 5 del D.M. 28.7.2005);
iv. che il soggetto responsabile beneficia/non beneficia della detrazione fiscale richiamata all’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002, ivi incluse proroghe e modificazioni della
medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30 % delle tariffe incentivanti riconosciute;
v. l’energia elettrica prodotta dell’impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà dei certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
- che il soggetto responsabile per l’impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione chiede di usufruire dell’incremento di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007 e a tal fine dichiara che (DA FAR COMPARIRE NELLA CONVENZIONE UNA SOLTANTO DELLE SEGUENTI OPZIONI, SE E’ STATA SCELTA NELLA SCHEDA TECNICA):
- rientra nella condizione dell’art. 6, comma 4, lettera a) e si impegna a trasmettere al GSE al termine di ogni anno solare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i dati a consuntivo relativi all’anno precedente della quantità di energia prodotta e di quella autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2 del D.lgs.79/99, pena il mancato riconoscimento del medesimo incremento
- rientra nella condizione di cui all’art. 6, comma 4, lettera b), del D.M. 19.2.2007 trattandosi di una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- rientra nella condizione di cui all’art. 6, comma 4, lettera c), del D.M. 19.2.2007 trattandosi di un impianto integrato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- rientra nella condizione di cui all’art. 6, comma 4, lettera d), del D.M. 19.2.2007 trattandosi di ente locale con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT;
- che si allega alla presente convenzione la “scheda dei dati anagrafici ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti”, in cui sono indicati i dati anagrafici e le coordinate bancarie da utilizzare per la domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti riconosciute;
si stipula quanto segue:
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 1 Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all’energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della delibera n. 90/07.
Articolo 2
Decorrenza e valore dell’incentivazione
Per un periodo di venti anni a decorrere dal 00.00.0000 ( data di entrata in esercizio dell’impianto) la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all’impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,000 €/kWh (solo se rientra nelle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 del DM 19.02.2007 va aggiunta una delle successive frasi) comprensivo dell’incremento di cui all’art. 6, comma 4 lettera b), o c), o d) / al netto dell’eventuale incremento di cui all’art. 6, comma 4, lettera a).
Articolo 3
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della delibera dell’A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07.
Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 il Produttore [o il gestore di rete competente] è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell’energia fotovoltaica incentivata.
Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Nel caso in cui la “Data di Pagamento”
ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella “scheda dati anagrafici ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti” di cui alle premesse.
Articolo 4 Cessione dei crediti
Le Parti convengono che l’eventuale cessione dei crediti, derivanti dalla presente Convenzione, è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono che l’atto di cessione dei crediti a firma congiunta del cedente e del cessionario:
– sia stipulato, a valle della sottoscrizione della suddetta Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
– riporti il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
– dia evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
– sia notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell’Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l’invio di lettera raccomandata.
Il GSE, con propria lettera raccomandata, comunica alle parti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, suelencati.
Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non venga notificata al GSE la revoca.
Tale revoca, a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario deve:
– riportare il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
– dare evidenza, in relazione al cessionario, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
– essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell’Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l’invio di lettera raccomandata
Tale revoca, che dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti, sarà resa operativa dal GSE a partire dal secondo mese successivo alla notifica.
Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità dovranno essere seguite nei casi di mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile), salvo che anche il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Articolo 5 Responsabilità
Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte del Produttore (o gestore di rete competente), soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.
Articolo 6 Documentazione
Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all’impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti .
Oltre alle specifiche modalità previste dall’articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella “scheda anagrafica ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti”. Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE.
Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all’art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall’art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.
Articolo 7 Verifiche e controlli
Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull’impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull’impianto fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni .
L’esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.
Articolo 8
Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha decorrenza dal 00.00.0000 e scadenza il 00.00.0000.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché si verifichi la fattispecie individuata dall’art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07 .
Articolo 9 Giurisdizione
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 10 Perfezionamento della Convenzione
La presente Convenzione è prodotta in duplice copia originale. Il Produttore e il GSE invieranno
separatamente all’altra Parte il proprio originale debitamente sottoscritto.
Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.
Le variazioni concordate saranno riportate in un apposito allegato che costituirà parte integrante della presente Convenzione.
Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. [Data]
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. Il Produttore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 2 “Decorrenza e valore dell’incentivazione”, 3 “Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti ” 4 “Cessione dei crediti”, 5 “Responsabilità” , 9 “Giurisdizione” e 10 ”Perfezionamento della convenzione” della presente Convenzione.
[Data]
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. Il Produttore