Ministero della giustizia
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di . CIG
L’anno duemila , il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott.
, Ufficiale Xxxxxxx, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:
il dott. , nato a il , dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
il , nato a , nella sua qualità di della ditta
, con sede in ( ), come risulta dal
in data , documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
(di seguito “Impresa” o ”Fornitore”)
OPPURE
il , in rappresentanza dell’Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
;
(di seguito “Impresa” o “Fornitore”)
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante (di seguito “Impresa” o “Fornitore”)
Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa , a ciò debitamente autorizzato, in
quanto della stessa, come risulta dal certificato della
che si allega al presente contratto per farne parte integrante.
E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e
Premesso:
- che con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del n. è stato disposto di avviare la procedura di affidamento del
contratto di fornitura di , ai sensi del comma dell’articolo e dell’articolo del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- che questa Amministrazione con bando pubblicato sulla GUUE n. del ha indetto la gara ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sulla base della gara di appalto in data , l’Autorità di gara ha proposto come
aggiudicatario l’impresa/RTI avendo presentato l’offerta migliore sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo come si evince dai relativi verbali;
- che l’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l’appalto all’Impresa/RTI con sede legale in ( ), giusta decreto di aggiudicazione del n. avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;
- che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all’impresa aggiudicataria l’emissione del predetto decreto di conferma dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi;
- che l’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all’impresa aggiudicataria l’efficacia dell’aggiudicazione, ha richiesto alla stessa di presentare i documenti necessari per procedere alla stipula del contratto;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l’Amministrazione contraente dà atto di aver avanzato la richiesta n. del per il rilascio dell’“informazione antimafia” di cui all’art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;
ovvero,
essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall’informazione antimafia liberatoria prot. n.
emessa utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica, (art. 92, comma 1);
- che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
Impresa con sede legale in ( ) – codice fiscale – Via
– CAP – PEC: , in appresso denominata più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;
tutto ciò premesso
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;
Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Il/La dott. nell’accennata qualità di rappresentate
dell’Amministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto dell’impresa da Lui/Lei rappresentata, l’appalto per il servizio di manutenzione
correttiva necessario per il funzionamento della rete radiomobile DAPNet sull’intero territorio nazionale. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite alle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico (che consta di n. pagine), nell’offerta tecnica (che consta di n. pagine) presentata in sede di gara di appalto, tutti allegati al presente atto costituendone parte integrante, oltre che alle norme di legge vigenti.
Articolo 3 Importo del contratto
Per le prestazioni di cui al presente contratto verrà corrisposto l’importo di euro più euro
per IVA al 22% per complessivi euro ( ). Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato.
Articolo 4 Regime IVA
Il presente contratto è soggetto a IVA, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per cui sarà disposta la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Tempi di esecuzione e verifica di conformità
I tempi di esecuzione del presente contratto, stimati in un massimo di 365 giorni solari dall’avvio dell’esecuzione, con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della PEC ovvero della lettera
raccomandata A.R., con la quale il RUP/DEC dispone l’avvio dell’esecuzione, anche, eventualmente, in relazione alle singole fasi individuate dal cronoprogramma.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione anticipata del contratto.
Tutte le attività di manutenzione correttiva verranno seguite, sotto il coordinamento del RUP, dal DEC che si avvale dell’ausilio tecnico dei referenti regionali del Servizio Telecomunicazioni dell’Amministrazione Penitenziaria delle regioni interessate dal servizio di manutenzione, che assumono il ruolo di Direttori operativi. Al termine delle attività effettuate mensilmente sui singoli siti, il DEC attesterà l’avvenuta esecuzione della prestazione, basandosi eventualmente anche sui verbali di avvenuta manutenzione rilasciati dai Direttori operativi, sottoscritti da tutti gli intervenuti titolati. L’attestazione, comprensiva di tutti i documenti prodromici alla stessa, è trasmessa entro 15 giorni dal DEC al RUP e alla Commissione di verifica al fine di consentire i pagamenti come fissati nel Capitolato tecnico.
A conclusione, pertanto, della prestazione, così come dedotta in Capitolato, il DEC darà comunicazione del fine attività al Responsabile del Procedimento ai fini della predisposizione e avvio dell’attività di verifica di conformità ad opera di apposita Commissione. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del RUP alla Commissione la stessa avvierà la verifica di conformità che consisterà nei controlli effettuati sulla base di un protocollo di attività che terrà conto delle attività svolte attraverso i verbali sottoscritti in occasione delle verifiche in corso di esecuzione. Potrà essere disposto dalla Commissione la ripetizione in loco di alcune prove di funzionamento, anche a campione, seppure già esperite nel corso dell’esecuzione contrattuale durante i sopralluoghi effettuati dalla stessa Commissione.
Alla verifica della conformità, finalizzata ad accertare, nei termini sopra indicati, la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti dell’impresa o altra persona munita di apposita delega, che sottoscriverà il verbale redatto dalla suddetta Commissione. Spetta, poi, alla Commissione di verifica emettere il Certificato di verifica di conformità. Il verbale e il certificato di verifica della conformità devono contenere il riferimento alle eventuali riduzioni applicate o da applicare, anche in termini di diminuzione, in minima misura, del valore delle prestazioni ove le stesse siano state ritenute in minima parte non corrispondenti a quanto prescritto e sempre che le carenze non incidano sulle risultanze di gara e il servizio reso sia considerato comunque idoneo allo scopo. Il certificato di verifica della conformità deve essere trasmesso all’Impresa per la sua accettazione ovvero per la formulazione di osservazioni e/o riserve su cui si esprimerà, nuovamente, la Commissione. Nel caso la Commissione di verifica dovesse accogliere alcune richieste dell’Impresa e rivedere, così, le proprie risultanze, verrà riemesso un nuovo Certificato di verifica della conformità. A conclusione della propria attività, la Commissione trasmette il Certificato di verifica e tutta la documentazione al RUP che, a sua volta, procede all’invio alla stazione appaltante per l’approvazione. L’Ente appaltante potrà disporre una nuova attività di verifica.
La verifica di conformità non esonera l’impresa dagli obblighi di garanzia.
I/Il Certificati/o di verifica di conformità, benché approvati/o dall’Amministrazione Contraente, diverranno/à definitivi/o decorsi due anni dalla loro/sua emissione ai sensi dell’art. 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
All’approvazione, da parte dell’Ente appaltante, dei/l certificati/o di verifica di conformità, seguirà, a cura del RUP, l’emissione del certificato di pagamento di cui all’art. 113-bis del codice.
Articolo 6 Penali
In caso di ritardo nell’ esecuzione del servizio rispetto ai termini stabiliti, l’impresa sarà assoggettata al pagamento delle penali nella misura e modalità fissate nel Capitolato tecnico e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Qualora l’ammontare delle penali vengano comminate all’impresa aggiudicataria penalità pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto negoziale incamerando l’intera cauzione.
In caso di eventuali mancate esecuzioni rispetto a quanto previsto dal capitolato e/o indicato nell’offerta presentata, all’Impresa sarà inviato un sollecito a procedere entro giorni solari a decorrere dalla nota di sollecito dell’Amministrazione.
Qualora, comunque, l’Impresa non ottemperi a quanto richiesto, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale sopra menzionata a partire dal primo giorno di ritardo.
Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni, in particolare per le spese sostenute per la fornitura del servizio in maniera diretta.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare l’intera cauzione e segnalare il fatto all’ANAC, nonché far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.
Articolo 7 Garanzie
L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire l’assistenza tecnica in garanzia relativamente alle forniture previste nell’ambito del presente contratto per il periodo di due anni.
Articolo 8 Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 9 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica che l’impresa farà pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxx ad ogni stato di avanzamento e nelle percentuali come da Capitolato e dopo che tutte le attività di manutenzione correttiva saranno state seguite e verificate nella conformità con esito favorevole definitivo. Il pagamento della fattura avverrà sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 18.
In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano all’impresa gli interessi di mora secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. L’impresa esenta l’amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora l’impresa non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo PEC ovvero di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, prevista dall’art. 103, comma 6 del Codice, per un somma pari all’importo della rata di saldo e per un tempo pari a quello indicato all’art. 11.
Articolo 10 Subappalto e sub-contratti
Si dà atto che l’impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti.
L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale presunto di cui precedente art. 2.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Amministrazione contraente.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo a lui spettante, l’impresa produrrà, all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti (impresa e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.
(ovvero nel caso non sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):
Si dà atto che l’impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Articolo 11
Notifiche all’Impresa
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. L’Impresa s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 12 Osservanza di leggi e norme
Le prestazioni dovranno essere effettuate nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato dal capitolato tecnico e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’Impresa aggiudicataria:
- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni e normativa di settore.
Articolo 13
Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC
L’impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione Appaltante agirà secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.
Articolo 14
Interferenze illecite – Patti di integrità
INTERFERENZE ILLECITE – L’impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari. L’Impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati l’Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in xxx xxxxxxxxx - x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).
PATTI DI INTEGRITA’ – L’Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.
L’Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.
Articolo 15
Obblighi di riservatezza e segretezza
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti
Articolo 16
Sicurezza e salute nel posto di lavoro
L’Impresa s’impegna:
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 17
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del codice a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali l’Impresa ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00) mediante polizza fideiussoria n. emessa in data da
con sede in Via
autenticata nella firma e nei poteri dal Dr. , notaio in , in data
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.
La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dall’approvazione della verifica di conformità da parte della stazione appaltante. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento dell’Impresa nei suoi confronti (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 14), l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nell' articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall’art. 105, comma 5 del codice dei contratti, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 18
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo delle prestazioni sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’Impresa presso la Banca – agenzia di - IBAN .
La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. , nato a ( ) il
– Codice Fiscale: .
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 19
Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, l’Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
L’Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 20
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto, l’Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del contratto; restando inteso che, qualora l’Impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 21 Risoluzione
Nel caso in cui l’impresa si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare all’impresa, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione contraente ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto.
In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte dell’impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che il l’impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi
- penalità superiori al 10% dell’importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 9;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 22
Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti dell’impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti dell’impresa che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 23 Esecuzione in danno
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, qualora l’impresa ometta di eseguire la prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 23, l’Amministrazione contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione della prestazione ad altri fornitori in danno dell’impresa e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla fattura successivamente emessa dall’impresa.
Articolo 24
Sospensione, totale e parziale e cessazione parziale delle prestazioni
Il responsabile del procedimento potrà ordinare all’impresa la sospensione della prestazione in ragione di quanto previsto dall’art. 107 del codice dei contratti.
Articolo 25 Recesso
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all’impresa mediante raccomandata A/R. In tale ipotesi l’Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere all’impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l’importo contrattuale di cui precedente art. 4.
Articolo 26
Cessione del contratto – cessione dei crediti
E’ fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’impresa stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del contratto.
Articolo 27 Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’impresa dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 28
Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico dell’impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall’impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Articolo 29 Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per l’impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 29 Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia al capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. pagine e n. righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e l’approvazione espressa di xxxxxxxx, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione L’Impresa L’ufficiale rogante
Approvazione espressa di clausole
L’impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- art. , con particolare riferimento ai tempi di esecuzione della verifica di conformità;
- art. , con particolare riferimento alla facoltà per l’Amministrazione, in caso di inadempimento da parte dell’impresa, di risolvere il rapporto negoziale incamerando l’intera cauzione;
- art. , con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell’impresa rispetto agli obblighi contrattuali;
- art. , con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. , con particolare riferimento ai patti di integrità;
- art. , con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto;
- art. , con particolare riferimento alla facoltà dell’Amministrazione, qualora l’impresa ometta di eseguire la prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, di far eseguire in danno dell’impresa, a terzi, le non eseguite
- art. , che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell’impresa.
L’Impresa