PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E
LA GUARDIA DI FINANZA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza,
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, in particolare, l’art. 13, con il quale venne istituita la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale ha disposto che la predetta operi quale Autorità Nazionale Anticorruzione incaricata di svolgere l’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78”, il quale individua la citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;
VISTO, in particolare, l’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta e, che, nell’espletamento di tali attività, i militari della Guardia di Finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
VISTO l’art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto la facoltà per la sopra citata Commissione, ai fini della valutazione della trasparenza e dell'integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, di
avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza;
VISTO l’art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico”;
VISTA la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, con la quale la sopra citata Commissione ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che lo ha intitolato “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l'art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici in base al quale l'Autorità “può disporre ispezioni…avvalendosi…dell’ausilio del Corpo della Guardia
di Xxxxxxx, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi”;
VISTO l'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi come modificato dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, con il quale è stata istituita, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dichiarata base di dati di interesse nazionale ai sensi dell’art. 60 dello stesso decreto, che viene utilizzata per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione;
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare gli artt. 19 e 54;
CONSIDERATO il parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 284 del 15 giugno 2017;
CONSIDERATO che, con la nota n. 4203 in data 19 febbraio 2013, il Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha incaricato il Comando Generale della Guardia di Finanza di definire le intese di collaborazione con la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilendo, tra l’altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 19, comma 15, del medesimo decreto, che ha, altresì, attribuito all’ANAC le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, precedentemente spettanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le funzioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto e disciplinato le modalità di attuazione delle misure “straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”;
VISTO l’art. 213, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che dispone che l’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
VISTO il regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;
VISTO il regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;
VISTO l'art. 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che “l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive”;
CONSIDERATA l’opportunità di strutturare una collaborazione in un’ottica di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa nonché degli accertamenti di vigilanza e ispettivi in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e di rilascio del rating di legalità;
RITENUTO opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività di collaborazione sopra delineata;
CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.
TITOLO I
(Generalità della collaborazione)
Articolo 1
(Settori della collaborazione)
1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito X.X.XX. o Autorità) e la Guardia di Finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione avuto riguardo ai seguenti ambiti di comune interesse:
a. contrattualistica pubblica;
b. normativa in materia di prevenzione della corruzione.
2. L’attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.
Articolo 2
(Referenti per la collaborazione)
1. I referenti per l’attuazione del presente protocollo sono:
a. per l’X.X.XX.:
(1) sul piano programmatico, il Presidente;
(2) sul piano operativo, il Segretario Generale;
b. per la Guardia di Finanza:
(1) sul piano programmatico il Comandante delle Unità speciali;
(2) sul piano operativo il Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione.
TITOLO II
(Aree di collaborazione)
Articolo 3
(Collaborazione in materia di contrattualistica pubblica)
1. La collaborazione nel settore della contrattualistica pubblica è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte di stazioni appaltanti, operatori economici contraenti della Pubblica Amministrazione e Società organismo di attestazione (SOA).
2. In tale ambito la collaborazione tra l’X.X.XX. e la Guardia di Finanza si sostanzia in:
a. ispezioni nei confronti delle stazioni appaltanti, degli operatori economici, nonché di ogni Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica, relativamente all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ed al conferimento di incarichi di progettazione;
b. controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, con particolare riguardo all’assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di governance, al riscontro dei requisiti generali e di indipendenza, al rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche con riferimento alle Società aventi sede legale all’estero;
c. controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità;
x. xxxxxxxxx mirati, a richiesta del Presidente dell’Autorità, per la verifica dei presupposti per l’applicazione delle misure in materia di temporanea e straordinaria gestione delle imprese ex art. 32, del d.l. 90/2014;
e. analisi a supporto delle istruttorie relative alle procedure di rilascio del
rating di legalità alle imprese.
Articolo 4
(Collaborazione in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione)
1. La collaborazione nel settore della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti
pubblici territoriali e non economici, nonché delle società a partecipazione pubblica e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. In tale ambito la collaborazione tra l’X.X.XX. e la Guardia di Finanza si sostanzia in:
a. controlli sul rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
b. verifiche sull’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
c. accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
d. controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità.
TITOLO III (Procedure esecutive)
Articolo 5
(Attivazione della collaborazione)
1. Nell’ambito dei settori indicati nel Titolo II, il Presidente attiva il Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione con apposite richieste scritte, avendo cura di specificare l’ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni nonché, ove necessario per il buon esito delle attività, la tipologia degli accertamenti da sviluppare, le modalità ed i termini dell’acquisizione degli elementi richiesti e le sanzioni applicabili.
2. Le richieste di collaborazione possono riguardare l’esecuzione di interventi:
a. congiunti con personale dell’Autorità investito di funzioni ispettive;
b. autonomi del personale in forza al Nucleo Speciale.
3. Il Nucleo Speciale Anticorruzione, ai fini dello sviluppo delle richieste di cui al comma 2, può:
a. provvedere direttamente al supporto o all’esecuzione degli accertamenti, anche con il concorso dei Reparti territoriali;
b. delegare le attività ai Reparti competenti per territorio;
c. richiedere l’ausilio dei Reparti Speciali in relazione alle specifiche competenze possedute.
4. Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti e di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali da riferire alle competenti Autorità Giudiziarie, il Nucleo Speciale Anticorruzione comunica all’X.X.XX. le risultanze delle attività eseguite, trasmettendo la documentazione eventualmente acquisita.
5. In caso di accertamenti istruttori delegati alla Componente territoriale o specialistica, l’esito degli stessi viene comunicato dai Reparti interessati al Nucleo Speciale Anticorruzione, che provvede ad informare l’Autorità.
Articolo 6
(Esercizio dei poteri)
1. Nell’ambito della collaborazione, la Guardia di Finanza esercita i poteri ad essa attribuiti in materia di Imposte Dirette ed Imposta sul Valore Aggiunto.
2. In particolare, nell’ambito delle istruttorie a richiesta dell’Autorità ed al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, il personale del Corpo incaricato, anche mediante le Sezioni/Drappelli Anticorruzione dei Nuclei di Polizia economico-finanziaria, può:
a. richiedere agli organi ed alle amministrazioni dello Stato la comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini istruttori;
b. eseguire accessi presso i soggetti sub a. per acquisire direttamente detti elementi;
c. effettuare accessi, ispezioni, verifiche ed indagini finanziarie;
d. formulare richieste, inviti, questionari nei confronti di chiunque possa fornire elementi utili ai fini degli accertamenti.
Articolo 7
(Ulteriori profili della collaborazione)
1. Nell’ambito della collaborazione, l’X.X.XX. può trasmettere al Nucleo Speciale Anticorruzione, per gli autonomi approfondimenti, le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, comprese le segnalazioni ricevute ai sensi dell’art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e quelle provenienti dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Qualora, in attuazione di autonomi piani operativi d’iniziativa sviluppati su tutto il territorio nazionale per il contrasto degli illeciti nel settore degli appalti ed a tutela della legalità nella pubblica amministrazione, o a seguito dell’ulteriore sviluppo delle attivazioni di cui all’art. 5, i Reparti del Corpo vengano a conoscenza di elementi d’interesse per l’Autorità, provvedono a parteciparli alla medesima per il tramite del Nucleo Speciale Anticorruzione.
Articolo 8
(Accesso alle banche dati)
1. La Guardia di Finanza s’impegna a condividere con l’Autorità i dati e gli elementi informativi di cui dispone che possono rivestire potenziale interesse ai fini dello sviluppo delle attività di collaborazione, fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione ed utilizzo delle informazioni.
2. Per le medesime finalità gli elementi di possibile interesse per l’attuazione del presente protocollo contenuti nella BDNCP sono resi disponibili dall’Autorità in favore della Guardia di Finanza.
3. Lo scambio di informazioni di cui ai punti 1. e 2. è disciplinato da apposito allegato tecnico, costituente parte integrante del presente protocollo, dove sono individuati i dati suscettibili di reciproco conferimento nonché le modalità operative e tecniche dello scambio dei dati stessi.
TITOLO IV (Disposizioni organizzative)
Articolo 9
(Personale della Guardia di Finanza in servizio presso l'Autorità)
1. Per supportare le attività di collaborazione previste dal presente protocollo, i referenti per il Corpo si avvalgono anche di un’aliquota di personale, in servizio presso la sede dell'X.X.XX..
2. L’X.X.XX. per l’assolvimento delle attività oggetto del Protocollo, mette a disposizione del personale del Nucleo Speciale Anticorruzione, uno o più locali ad uso esclusivo.
3. Per finalità di raccordo con il Comando Generale del Corpo, nell'ambito dell'Autorità opera un Ufficiale della Guardia di Finanza, collocato in posizione di “comando” ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 10
(Profili didattici e formativi)
1. Per le finalità di collaborazione ed allo scopo di individuare e consolidare procedure operative coordinate, efficaci e complementari, l’X.X.XX. ed il Corpo possono:
a. organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale.
b. costituire gruppi di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti specifici.
Articolo 11
(Profili amministrativi)
1. L’X.X.XX. e la Guardia di Finanza provvederanno, per il tramite dei propri uffici tecnici, a definire i profili amministrativi della collaborazione.
2. Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 12
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’accordo)
1. Il presente Protocollo:
a. sostituisce integralmente il protocollo d’intesa siglato in data 30 settembre 2015 con l’X.X.XX.;
b. ha una validità di anni tre, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
c. può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza;
d. può essere, altresì, integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 13
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, .
per la X.X.XX. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | per la GUARDIA DI FINANZA |
il Presidente dell’Autorità xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | il Comandante Generale Gen. C.A. Xxxxxxx Xxxxxx |