CONVENZIONE DI TIROCINIO
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 000 del 25/05/2022
CONVENZIONE DI TIROCINIO
(ai sensi dell’art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998) TRA
L’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S, (di seguito indicato anche come ente ospitante) con sede legale a Padova in via Gattamelata, 64 – 35128 C.F/P.IVA 04074560287 nella persona del suo Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx nata ad Arco (TN) il 10/06/1959 C.F BNNPRZ59H50A372P in qualità di Rappresentante Legale domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Istituto stesso;
E
La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale (di seguito indicata anche come ente promotore) riconosciuta dal MURST (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Firenze, Padova, Roma, Partita IVA 05415921211, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli
PREMESSO CHE
- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col
S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
L’ente ospitante Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S assicura all’interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. All’interno dell’ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per ciascun anno sempre sulla base della disponibilità e della capacità recettiva delle strutture di destinazione dei tirocini nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.
ART. 2
All’attività di tirocinio di cui all’articolo 1 possono partecipare gli specializzandi, esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.
L’Istituto Oncologico Veneto, al fine di fornire un’adeguata preparazione agli allievi del corso di specializzazione in psicoterapia, prevede che il tirocinio pratico debba avere una durata non inferiore a 300 ore e che i tutor per ciascun tirocinio debbano avere la qualità di psicoterapeuti.
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d’ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l’Ente ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale. Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) l’ente promotore è garante della “formazione generale” e della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” così, come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione ai tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna all’Ente ospitante di copia dell’attestazione finale, a tale scopo devono essere prodotte ed inviate all’Ente ospitante le attestazioni dei corsi sulla sicurezza frequentati dai tirocinanti;
b) in caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dall’ente ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all’ente promotore;
c) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti saranno esposti, l’ente ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall’ente promotore;
d) sull’ente ospitante ricadono gli obblighi, di cui all’art. 36, “Informazione ai lavoratori”, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
e) l’ente ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all’ente promotore qualsiasi infortunio che possa occorrere al tirocinante.
ART. 3
Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno vincola l’ente ospitante alla futura costituzione di rapporti di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall’ente ospitante, come responsabile aziendale.
Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della struttura ospitante;
d) le strutture dell’ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
ART. 4
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte durante il periodo di tirocinio;
d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, oltre che osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell’Istituto Oncologico Veneto reperibile al seguente link all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxx-xx- comportamento-aggiornamento-2018.pdf nonché rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla privacy.
Il tirocinante può frequentare le strutture del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:
− essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. 44/2021 convertito in legge n.76/2021 modificato ed integrato dal D.L. n. 172 del 26/11/2021, che prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
− effettuare tampone naso-faringeo prima dell’inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l’applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari.
ART. 5
La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza
assicurativa per responsabilità civile contro xxxxx, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio;
L’invio delle relative polizze assicurative all’ente ospitante è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
ART. 6
La convenzione avrà validità di 4 anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto ed è previsto l’esercizio della facoltà di recesso di ciascuna delle parti da comunicarsi all’altra parte a mezzo Pec con un preavviso pari a 3 mesi.
La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di una nuova deliberazione da parte dell’Istituto Oncologico Veneto.
ART. 7
Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest’ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l’ente promotore mette a disposizione la propria informativa mediante comunicazione per email e/o consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne.
I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o aspecifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.
Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli
studenti tirocinanti agiscono sotto l’autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, ne risulta Titolare.
Ove necessario l’Ente ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.
ART. 8
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
ART. 9
Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, stabiliscono che sia competente il Foro di Padova.
ART. 10
La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del
D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
SEF - Scuola Europea di Formazione Istituto Oncologico Veneto - in Psicoterapia Funzionale I.R.C.C.S.
Rappresentante Legale Il Direttore Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx