REGOLAMENTO D’USO
REGOLAMENTO D’USO
DEL MARCHIO "QUALITÀ TRENTINO"
Articolo 1 Oggetto
1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell’uso del marchio collettivo denominato “Qualità Trentino”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 13 maggio 2011.
1.2 Il presente regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell’uso del marchio, di impiego, di vigilanza, nonché le relative sanzioni.
1.3 La raffigurazione grafica del marchio “Qualità Trentino” e la sua descrizione sono contenute nel relativo Manuale di Identità Visiva (di seguito Manuale) allegato alla deliberazione n. 986/2011 (Allegato C) e depositato presso la Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino (Società di marketing), ai sensi dell’art. 6 della l.p. 11 giugno 2002, n.8.
1.4 Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità certificata del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo. Gli elementi di origine del marchio vengono inoltre sostituiti a seconda della regione di origine;
1.5 Il coordinamento complessivo delle attività spetta al Dipartimento competente in materia di promozione territoriale (Soggetto Coordinatore).
Articolo 2 Finalità del marchio
2.1 L’introduzione del marchio persegue le seguenti finalità:
a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
b) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, l'elevato livello qualitativo, relativi criteri e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio;
c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.
Articolo 3
Titolarità e gestione del marchio
3.1 Proprietaria del marchio è la Provincia autonoma di Trento che ne affida la gestione alla Società di marketing (Soggetto Gestore);
3.2 In qualità di Soggetto Gestore munito di poteri di rappresentanza, la Società di marketing verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’uso del marchio, sottoscrive i relativi contratti di licenza d’uso, controlla il corretto utilizzo del marchio e si attiva per la sua tutela secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Lo stesso Xxxxxxxx Gestore è inoltre autorizzato all’utilizzo del marchio, anche attraverso soggetti terzi, per la sua migliore valorizzazione.
Articolo 4
Campo di applicazione del marchio
4.1 L’uso non esclusivo del marchio “Qualità Trentino” è consentito unicamente con riguardo ai prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondano a criteri qualitativi definiti nei relativi disciplinari, con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche ed alla loro origine e che siano ricompresi, quali produzioni rappresentative del Trentino, tra quelli previsti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6;
4.2 In ogni caso il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) recante il termine “Trentino”.
4.3 Per converso, il marchio può essere apposto sui prodotti DOP e IGP non contenenti il termine “Trentino” nella denominazione di origine tutelata purché ritenuti rappresentativi del territorio ai sensi del comma 1 del presente articolo. Relativamente a questi prodotti, si esclude la possibilità di redigere ulteriori disciplinari rispetto a quelli già esistenti, ritenendosi che il livello qualitativo in essi indicato costituisca un valido parametro per accedere all'uso del marchio.
Articolo 5
Programma di controllo della qualità
5.1 La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.
5.2 Il controllo, per ogni categoria di prodotto, delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dal produttore ad un Organismo di controllo accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, nonché autorizzato o designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine protette (DOP), sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo. Successivamente alle verifiche previste nel Piano di controllo l’Organismo rilascia al produttore il Certificato di Conformità del prodotto.
5.3 Il programma di controllo della qualità viene svolto sulla base del Piano di Controlli elaborato dall’Organismo stesso ed approvato dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6.
5.4 Successivamente al controllo iniziale per il rilascio del Certificato di Conformità, l’Organismo di controllo prosegue allo svolgimento delle verifiche previste nel Piano di controllo, segnalando al Soggetto Gestore le eventuali non conformità. Per le produzioni DOP e IGP, le segnalazioni di difformità al relativo disciplinare sono comunicate dall’Organismo di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, alla Struttura provinciale competente in materia e da questa al Soggetto Gestore.
Articolo 6
Comitato tecnico Qualità Trentino
6.1 E’ costituito il “Comitato tecnico Qualità Trentino” (Comitato), composto da:
a) rappresentante del Servizio Politiche Sviluppo Rurale , quale soggetto responsabile del Comitato;
b) rappresentante della Fondazione Xxxxxx Xxxx, quale membro tecnico;
c) rappresentante del Soggetto coordinatore.
L'Assessore provinciale competente in materia di Agricoltura indica al Comitato, direttamente o per il tramite del soggetto responsabile, gli indirizzi strategici.
6.2 Compito del Comitato è quello di predispone il disciplinare e le relative modifiche per ciascun prodotto o categoria di prodotti sui quali è possibile apporre il marchio di qualità. Sarà compito del soggetto responsabile del Comitato sottoporlo all’approvazione della Giunta provinciale.
Articolo 7 Disciplinare di produzione
7.1 Per ciascun prodotto o categoria di prodotti, i produttori o associazioni di produttori rappresentativi possono proporre al Comitato una prima ipotesi di disciplinare di produzione recante criteri di qualità e di origine. Nel caso di disciplinari già approvati gli stessi soggetti potranno proporre eventuali modifiche agli stessi.
7.2 Il Disciplinare deve almeno contenere:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l’indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche qualitative che siano superiori rispetto a quelle previste dalla legislazione comunitaria e/o nazionale;
c) la delimitazione della zona geografica e l’indicazione degli elementi che comprovano l’origine del prodotto dalla zona geografica come delimitata;
d) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto.
Articolo 8 Licenziatari
8.1 I soggetti che intendono fare uso del marchio devono presentare specifica domanda al Soggetto Gestore secondo le modalità previste nel presente regolamento.
8.2 Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive, le cooperative, i consorzi o e associazioni che espletino attività produttiva nel settore agroalimentare, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti
di cui al precedente art. 4 e purché si tratti di realtà ricadenti nella zona geografica indicata nel marchio di qualità.
Articolo 9
Procedura per il rilascio della licenza d’uso del marchio
9.1 I soggetti che intendono utilizzare il marchio devono essere in possesso del Certificato di Conformità, rilasciato dall’Organismo di controllo, attestante la corrispondenza alle norme contenute nel relativo disciplinare di produzione ed inoltrare specifica istanza di licenza d’uso al Soggetto Gestore, indicando i prodotti sui quali intendono usare il marchio.
9.2 L’istanza viene formulata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Soggetto Gestore e corredandola del predetto Certificato e del Piano di controlli di cui all’articolo 5.
9.3 Nel caso di prodotti che beneficiano già delle certificazioni necessarie, nonché dei requisiti richiesti, è in ogni caso necessario presentare domanda presso il Soggetto Gestore, corredandola dei disciplinari DOP/IGP, del Piano di controlli e della certificazione ottenuta.
9.4 Il Soggetto Gestore, acquisiti il Certificato di Conformità o la diversa attestazione di qualità, autorizza il richiedente all'uso del marchio e concede la relativa licenza attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.
Articolo 10 Contenuto della licenza d’uso
10.1 La licenza d'uso non esclusivo del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, i dati identificativi del Certificato di Conformità o della diversa attestazione di qualità, la data di rilascio della licenza, gli obblighi e i diritti del licenziatario, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.
10.2 La durata di validità della licenza é di nove anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovata a seguito di presentazione di nuova domanda.
10.3 Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto nell’Elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Soggetto Gestore. L’Elenco contiene: i dati identificativi dell'impresa/ente beneficiario e dei prodotti ammessi all’uso del marchio, gli estremi del provvedimento di
concessione e l'indicazione dell'Organismo di controllo incaricato di eseguire le verifiche periodiche sul rispetto del disciplinare di produzione.
10.4 L’uso del marchio su licenza è a titolo gratuito.
10.5 La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.
Articolo 11 Obblighi del licenziatario
11.1 Il Licenziatario, con la sottoscrizione del contratto di licenza d'uso, si impegna ad utilizzare il marchio nella grafica originale riportata nel Manuale di Identità Visiva, a rispettare le regole di utilizzo in esso previste, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.
11.2 Il Licenziatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 13 maggio 2011, nel presente regolamento d’uso, nonché a rispettare lo specifico disciplinare di produzione approvato dalla Giunta provinciale e a consentire lo svolgimento dei controlli e la vigilanza.
11.3 Il corretto uso del marchio e del relativo logo, il pieno rispetto del presente regolamento, del Manuale e del contratto di licenza d’uso sono oggetto di controllo e verifica da parte del Soggetto Gestore nonché da parte dell’Organismo di controllo per quanto attiene alla conformità al relativo disciplinare.
11.4 Il Soggetto Gestore, sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni a questa pervenute dall’Organismo di controllo, accertata la violazione degli obblighi suddetti da parte del licenziatario, interviene immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del marchio, anche mediante l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo seguente.
Articolo 12
Sistema di Vigilanza, Infrazioni e Sanzioni
12.1 Ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a tutela del marchio o per inadempimento contrattuale, il sistema di vigilanza del Soggetto Gestore si basa su vari livelli di gravità dell’infrazione che possono essere:
- lievi: quando rivelano buona fede da parte del licenziatario e non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando non è accertata la buona fede del licenziatario e determinano un concreto pericolo all’immagine del marchio stesso;
- gravissime: quando rivelano comportamenti scorretti o fraudolenti del licenziatario e xxxxxxx danni all’immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni di minore entità.
12.2 Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all’immagine del marchio viene valutata e ritenuta unilateralmente dal Soggetto Gestore e non è oggetto di sindacato da parte del soggetto licenziatario.
12.3 In caso di infrazioni lievi, il Soggetto Gestore invia al Licenziatario responsabile un’ammonizione o richiamo scritto contenente l’indicazione delle misure da adottare al fine di ripristinare il corretto uso del marchio. In caso, invece, di violazioni gravi o gravissime, il Soggetto Gestore, anche su indicazione dell’Organismo di controllo, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno:
- sospensione per le violazioni gravi;
- revoca per le violazioni gravissime o gravi ma reiterate.
12.4 I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
12.5 La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei licenziatari.
Articolo 13 Sospensione
13.1 La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno a fronte di violazioni gravi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reiterato uso scorretto del marchio;
- uso improprio del marchio;
- inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- inosservanza delle disposizioni del presente regolamento d'uso.
13.2 Nel caso di difformità al disciplinare di produzione segnalate dall’Organismo di controllo, la sanzione della sospensione è comminata dal Soggetto Gestore senza preventiva ammonizione.
13.3 Il Soggetto Gestore può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi purché per un tempo complessivamente non superiore ad un anno.
13.4 Il provvedimento di sospensione può essere revocato, su istanza dell’interessato, dal Soggetto Gestore qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l’adozione.
13.5 Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del Licenziatario, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della licenza.
Articolo 14 Revoca
14.1 La licenza d'uso può essere revocata dal Soggetto Gestore nei casi di violazioni gravissime o in caso di violazioni gravi reiterate.
14.2 Viene comunque disposta la revoca allorquando il Licenziatario:
- utilizzi il marchio illegalmente o in modo fraudolento;
- sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.