CONDIZIONI GENERALI DI INTERMEDIAZIONE DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI DI ORANGE EUROPE SRL
CONDIZIONI GENERALI DI INTERMEDIAZIONE DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI DI ORANGE EUROPE SRL
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI INTERMEDIAZIONE o CONDIZIONI: il presente testo riporta le condizioni generali di contratto di Orange Europe, salvo deroga scritta, a tutti i gli incarichi di intermediazione nell’organizzazione di trasporti e spedizioni.
CONFERIMENTO D’INCARICO : la comunicazione scritta del Mandante con la quale viene richiesto allo Orange l’organizzazione di uno o più trasporti e/o spedizioni nazionali/internazionali, anche multimodali, ove sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto/spedizione da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
MANDANTE: colui che conferisce allo Orange il mandato di concludere per suo conto, contratti di trasporto o spedizione e di compiere le operazioni accessorie inviando a quest’ultimo per iscritto il Conferimento d’Incarico.
MANDATO: è il mandato contenuto nel Conferimento d’Incarico con il quale il Mandante conferisce ad Orange l’incarico di concludere contratti di trasporto o spedizione per proprio conto. Il Mandato potrà essere conferito allo Orange con o senza la rappresentanza e quindi lo Orange agirà alternativamente in nome e per conto del Mandante, ovvero in nome proprio per conto del Mandante. In entrambi i casi, il contratto sarà comunque sottoposto alle presenti Condizioni.
ORANGE: Orange Europe S.r.l., con sede legale in 37136 Verona, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, registrata alla CCIAA di Verona – R.E.A. VR-403838, C.F. e P.IVA 04237520236, rappresentata dalla Xxx.xx Xxxxxx Xxxxxx (C.F.: SMNGLI92A71L781Z) in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, di seguito indicata anche come “ORANGE”;
Art. 1 - Oggetto del Contratto
1.1. Il conferimento da parte del Mandante a Orange, senza alcun obbligo di esclusiva e/o subordinazione, del mandato di concludere per conto di esso, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto o spedizione necessari per la consegna di tutta la merce che verrà indicata tramite il Conferimento d’Incarico che il Mandante invierà a Orange con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto o spedizione da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
1.2. Il Mandato viene conferito con o senza rappresentanza per trasporti o spedizioni nazionali e/o internazionali.
Art. 2 - Obblighi di Orange
2.1. Orange, una volta confermata l’accettazione del Mandato (che potrà essere espressa anche solo con l’esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d’Incarico, agendo nell’esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia e secondo e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1739 Cod.Civ.
2.2. Xxxxxx ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra, salvo ordine scritto
contrario da parte del Mandante contenuto nel Conferimento d’Incarico;
2.3. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto. In mancanza della conferma scritta le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno considerate come non date e/o ricevute;
2.4. I contratti di trasporto che verranno conclusi da Orange, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non prevedranno alcuna deroga rispetto ai limiti di responsabilità del vettore incaricato previsti dalle vigenti normative in base alla tipologia di trasporto e previste secondo gli usi commerciali, di cui il Mandante viene comunque informato attraverso apposito materiale anche pubblicato sul sito internet dello Orange.
2.5. Orange, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto.
2.6. Ove Orange dovesse concludere i contratti di trasporto o spedizione di cui all'art. 1, in violazione delle previsioni di cui all’art. 2.1, sarà inadempiente nei confronti della Mandante esclusivamente per colpa grave in eligendo, impegnandosi a tenere indenne la Mandante di tutti i costi, oneri e spese che questa dovesse subire, comunque fino ad un massimo pari al costo di produzione della merce oggetto della spedizione. Salvo quanto previsto nell’art. 5 delle presenti Condizioni, Xxxxxx non potrà essere considerata responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali Xxxxxx ha concluso un contratto per conto della Mandante essendo la sua responsabilità limitata a quanto previsto dall’Art. 1739 c.c.
2.7. Salvo diverso incarico scritto, l’imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico della Mandante. La Mandante esonera sin d’ora Orange da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell’imballaggio delle merci, salvo che l’imballaggio non venga effettuato dallo Orange su incarico scritto della Mandante. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo onere e carico della Mandante, xxxxxxxxx, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.
2.8. Orange nell’esecuzione del mandato procederà alla nomina di un doganalista per conto della Mandante per l’esecuzione delle operazioni doganali solo in seguito al conferimento di ulteriore ed apposito mandato scritto da parte della Mandante. In ogni caso la Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ivi descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura ed etichettatura. La Mandante è inoltre tenuta a fornire a Orange, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all’anticipo delle eventuali imposte da versare.
2.9. Orange farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i termini di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d’Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).
2.10. Xxxxxx non è inoltre responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del
Mandato ricevuto.
2.11. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto dal Mandante per iscritto e inviato a Orange tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. In tali eventualità e in ogni caso a semplice richiesta, Xxxxxx cederà tutti i diritti derivanti dai contatti conclusi per conto del Mandante il quale dovrà comunque agire in proprio.
2.12. Orange si impegna per l’intera durata del Mandato a tenere costantemente informata la Mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’espletamento del Mandato. Orange si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.
2.13. Salvo espresse indicazioni del Mandante fornite nel Conferimento d’Incarico e fermo restando l’obbligo di informazione, Orange, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale agenzia di intermediazione dei trasporti tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso.
2.14. Xxxxxx non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest’ultima non venga
depositata in magazzini e piazzali di proprietà o nella disponibilità di Orange.
Art. 3 - Merci e Obblighi della Mandante
3.1. La Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare Orange nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto o spedizione per le sole merci non pericolose, di cui la Mandante ha la disponibilità giuridica.
3.2. La Mandante si impegna a fornire a Orange tutte le informazioni necessarie per portare a termine
l’incarico di cui all’art. 1 per ciascun singolo ordine di organizzazione del trasporto o spedizione.
3.3. Con il Conferimento d’Incarico la Mandante si impegna a non impartire a Orange alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale e/o internazionale (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandolo espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dalla violazione di questo obbligo.
3.4. La Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire a Orange Mandato per trasporti o spedizioni relativi a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, nonché per trasporto di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte.
3.5. Orange in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante. Nel caso in cui Xxxxxx avesse a sopportare un danno
patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare Orange dal pregiudizio subito.
3.6. Xxxxxx, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d'ora autorizzato dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.
Art. 4 - Corrispettivi
4.1. Il corrispettivo del Mandato verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi presente sul sito internet di Orange, ovvero dagli usi commerciali.
4.2. Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l’esecuzione del Mandato, Xxxxxx potrà emetterà regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.
4.3. I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m.
4.4. Nel caso di cui all'art. 2.8. i diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dalla Mandante prima dell'arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dalla Mandante. A Orange è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto della Mandante.
4.5. Fermo restando quanto previsto all’art. 3.6 delle presenti Condizioni, la Mandante si obbliga inoltre a rimborsare a Orange tutte le spese, costi ed oneri da questa eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente, soste.
4.6. Orange in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, oltre a quanto previsto dall’art. 3.6 di cui sopra, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo a Orange il diritto di richiedere la corresponsione degli intessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l'eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all'aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante.
4.7. I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati da Orange al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.
4.8. Xxxxxx è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate da Orange devono essere rimborsate dalla Mandante a semplice richiesta.
Art. 5 - Caso fortuito e Forza Maggiore
5.1. Xxxxxx non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.
Art. 6 - Comunicazioni
Ogni comunicazione indirizzata allo Orange sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati:
ORANGE EUROPE SRL Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, (0000) 000 000000, info@orange- xxxxxx.xx.
Art. 7 - Legge Applicabile e Foro Esclusivo
7.1. La legge da applicarsi al Contratto è la legge italiana.
7.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro alternativo e/o concorrente
Art. 8 - Disposizioni generali e conclusive
8.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d’Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni
Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.