Allegato 2
Allegato 2
ACCORDO PROGRAMMATICO TRA LA REGIONE LOMBARDIA, L’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.) PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI SOCCORSO SANITARIO (EMERGENZA-URGENZA).
PREMESSO:
- che la legge 244/2007 (finanziaria 2008), nell’estendere al personale dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) la disciplina dettata dall’art. 3, commi 90, 92 e 94 della medesima legge in materia di stabilizzazione del personale precario, ha previsto (art. 2, commi 366 e 367), da un lato, la conferma dei rapporti di lavoro a termine per l’espletamento delle attività svolte in regime convenzionale sino alla scadenza delle convenzioni, dall’altro, il graduale riassorbimento da parte degli enti del SSN e delle Regioni dei lavoratori in possesso dei prescritti requisiti che non possano fruire della stabilizzazione per mancanza di posti vacanti in organico;
- che C.R.I. ha stipulato con le Aziende Ospedaliere sedi di Centrali Operative del sistema 118, atti convenzionali per l’esercizio dell’attività di trasporto per l’emergenza urgenza, in forza dei quali, dispone, sul territorio lombardo, di lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed indeterminato, con profilo amministrativo e tecnico ( Autista- soccorritore), nonché militari, addetti ai mezzi di soccorso e di emergenza sanitaria;
- che i contratti di lavoro a tempo determinato verranno a cessare il 31.12.2010;
- che, le procedure di “riassorbimento” da parte degli enti del SSN e delle Regioni sono subordinate ad una serie di condizioni, tra cui il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale e l’espletamento delle procedure sulla base di un protocollo da stipulare con le Regioni su proposta del Ministero della Salute di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della citata Legge n. 244/2007;
- che il suddetto protocollo, il quale avrebbe anche dovuto definire gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni in ragione delle quali sono stati instaurati i rapporti di lavoro, non è ancora stato adottato;
- che la legge 18 giugno 2009, n. 69, in particolare l’art. 28, prevede che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a confermare e prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato legati alla vigenza delle convenzioni per l’esercizio dell’attività di trasporto in emergenza- urgenza sanitaria;
- che il DPCM 6 maggio 2005, n. 97, recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” riconosce alla stessa personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5) e contempla tra i suoi specifici compiti (art. 2) quello di “concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi”, nonché quello di “concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento dei compiti del servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario che di ruolo, nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio- assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni”;
- che AREU, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6994 del 2/4/2008, ha il compito di promuovere l’evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria al fine di garantire, implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario;
VISTA
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modd. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, l’art. 15, il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
CONSIDERATO
- che l’ampiezza della suddetta norma legittima la stipulazione di accordi tra enti pubblici anche per la regolamentazione di attività che potrebbero essere oggetto di affidamento ai privati;
- che il Consiglio di Stato, pronunciandosi in ordine all’ambito di applicazione oggettiva dell’art. 15 citato, ha affermato che le “attività di interesse comune” possono riguardare
anche quelle da svolgere nell’espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività (CdS, VI, 8 aprile 2002, n. 1902);
- che, sempre secondo il Consiglio di Stato (I, 17 aprile 1996, n. 3670), la comunione di interessi che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dal citato art. 15 (L. 241/90), rende inapplicabili, per la conclusione degli stessi, le regole sulla scelta del contraente e non costituiscono elemento elusivo della concorrenza, in quanto l’economicità di siffatto sistema convenzionale è uno dei criteri che regolano l’azione amministrativa (CdS, V, 22 novembre 1996, n.1396);
CONSIDERATO
che la prevalente giurisprudenza amministrativa afferma che non sussiste la possibilità per la Croce Rossa Italiana di partecipare a procedure di evidenza pubblica in concorrenza con altri soggetti, atteso che lo statuto vigente della C.R.I., approvato con d.P.C.M. 6 maggio 2005, n.97, prevede che detto ente può concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale solo “attraverso la stipula di apposite convenzioni”, dovendosi escludere che, all’instaurazione di rapporti, si possa giungere in esito ad una procedura di evidenza pubblica, fermo restando che per le peculiari caratteristiche dell’ente C.R.I., è comunque legittimo l’affidamento diretto del predetto servizio.
RITENUTO
- che la collaborazione di C.R.I. nell’organizzazione dei servizi di trasporto in emergenza urgenza consenta ad AREU di avvalersi dell’esperienza maturata da un soggetto pubblico che già da tempo opera nell’ambito del S.S.U.Em. per lo svolgimento dei servizi territoriali di emergenza/urgenza e che annovera tra i suoi compiti istituzionali quello di concorrere ad organizzare ed effettuare il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;
che lo strumento dell’accordo di cui all’art. 15, legge 241/90, garantendo, rispetto alla convenzione, una maggiore continuità dei rapporti, sia altresì in grado di rispondere, nelle more dell’adozione del protocollo che dovrebbe disciplinarne il graduale assorbimento da parte della Regione e degli Enti del SSN, alle legittime aspettative del personale precario di cui C.R.I. si è sin qui avvalso, RITENUTO
- pertanto, di procedere a formalizzare nel presente accordo programmatico i principi generali in base ai quali dovrà essere definito l’Accordo Quadro per l’affidamento diretto alla Croce Rossa Italiana, dell’organizzazione e della gestione dei servizi di trasporto del soccorso sanitario di emergenza- urgenza in ambito regionale;
tutto quanto sopra premesso, Regione Lombardia, in persona di XXXX, in persona di e C.R.I., in persona di
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. le premesse formano parte integrante del presente accordo Programmatico.
2. Il presente Accordo Programmatico stabilisce i principi generali sulla base dei quali verrà definito l’Accordo Quadro per l’affidamento diretto alla Croce Rossa Italiana dell’Organizzazione della gestione dei servizi di trasporto di soccorso sanitario di emergenza-urgenza in ambito regionale;
3. La Regione Lombardia si impegna, tramite l’Azienda Regionale emergenza-urgenza (AREU), a sottoscrivere, entro il 30 marzo 2011, un apposito Accordo Quadro che preveda l’affidamento diretto alla Croce Rossa Italiana, per un periodo di tre anni, di un numero di postazioni di soccorso e di emergenza sanitaria in ambito regionale compatibilmente e nel rispetto dei limiti e dei vincoli degli stanziamenti di bilancio regionale destinati ai servizi di trasporto di soccorso sanitario emergenza- urgenza, in ambito regionale;
4. Le parti convengono che la stipula del citato Accordo Quadro resta subordinata alla condizione che la spesa prevista per l’affidamento diretto delle postazioni di soccorso sanitario non potrà essere superiore a quella sostenuta dalla CRI per le medesime attività avendo riguardo ai dati rilevati dai consuntivi degli anni del 2009 e 2010, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7;
5. L’accordo Quadro di cui al punto precedente dovrà prevedere l’affidamento per un periodo di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio fermo restando le condizioni che hanno dato luogo alla relativa stipula.
6. Le parti convengono che nell’Accordo Quadro sia previsto:
- l’impegno da parte di AREU, a seguito di un’eventuale riduzione del numero delle postazioni dei mezzi di soccorso della Regione Lombardia a seguito di circostanze impreviste, imprevedibili o determinate da motivi organizzativi o ragioni di carattere economico o circostanze oggettive sopravvenute ( a titolo esemplificativo: riordino del numero o della ubicazione delle postazioni regionali, modifiche legislative, regolamentari o normative) o per causa di forza maggiore, di garantire il reimpiego di almeno il 70% del personale dipendente addetto alle postazioni soppresse, nel rispetto dei principi generali e
dei limiti di cui al presente Accordo e ferma restando la rinuncia di parte di CRI di richieste di risarcimento o indennizzo;
- La facoltà da parte di XXXX, nel corso di validità del rapporto e previo accordo con C.R.I.,xxxxx restando i principi generali previsti dal presente Accordo Programmatico di assegnare ulteriori postazioni allorché si verifichi la necessità, per qualunque causa, di garantire il servizio in talune postazioni ovvero di aumentarne il numero.
7. I rapporti tra le parti saranno regolati, segnatamente per ciò che concerne l’obbligo di rendicontazione, i limiti e le modalità di rimborso delle spese, dalle dGR n. 37434/98 e 45819/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che il rimborso delle spese relative al personale dipendente, a titolo di trattamento economico fisso ed accessorio, incluso quello legato alla produttività, non potrà superare quello sinora sostenuto da C.R.I. per l’impiego, nell’attività di trasporto in emergenza-urgenza, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque tale rimborso dovrà prevedere tutte le singole voci economiche previste dal CCNL della categoria di appartenenza del personale;
8. L’Accordo Quadro di cui al precedente punto 3, dovrà prevedere:
- Il contingente del personale civile e militare utilizzato nell’attività di trasporto in emergenza- urgenza sanitaria ( sia con il profilo di autista soccorritore addetto ai mezzi di soccorso e di emergenza sanitaria, sia con il profilo amministrativo), nonché la fissazione dei relativi limiti di spesa, previsti dalle Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale e relative al trattamento economico da corrispondere al suddetto personale;
- La fissazione dei limiti di spesa relative alle postazioni, tenuto conto dei consuntivi 2009 e 2010 che i Comitati CRI della Regione Lombardia dovranno presentare al Comitato CRI regionale nonché all’ AREU;
- La disciplina relativa ad eventuali rinnovi contrattuali effettivamente e sostanzialmente incidenti sulla spesa complessiva del personale;
- Ipotesi di soluzione dei casi in cui si dovesse verificare, nel corso del rapporto di lavoro, una diminuzione nel numero dei dipendenti con rapporto di lavoro determinato addetti al servizio di trasporto in emergenza-urgenza;
- Ipotesi di soluzione nel caso di diminuzione o incremento delle postazioni;
- L’individuazione del Foro competente in caso di controversie.
9. Le parti convengono che durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, vengano studiate eventuali soluzioni praticabili e condivise, anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, volte a valutare la possibilità di avviare un percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari attualmente impiegati nel
sevizio di urgenza ed emergenza extraospedaliera, contemperando gli interessi di questi ultimi con quelli delle Amministrazioni di riferimento, nel pieno rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.