CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA DI VIA PASTRO, 2
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA XXXXXXX XX XXX XXXXXX, 0
Articolo 1 - Oggetto
II Comune di Ferrara intende affidare, mediante concessione, la gestione della Xxxxxxx xx Xxx Xxxxxx xx. 0 x Xxxxxxx. Oggetto della concessione è la gestione della piscina comprensiva di tutte le pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e della manutenzione ordinaria delle strutture.
Categoria di servizi : Allegato IX D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – Servizi di cui agli artt. 140, 142,143 e 144 del codice contratti
La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato e negli altri documenti di gara.
La gestione prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta qualitativo- tecnico della ditta aggiudicataria ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base :
• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza impianto di riscaldamento ed erogazione d’acqua calda;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di trattamento delle acque;
• pulizia dell’intero complesso natatorio dato in gestione;
• manutenzione ordinaria riferita alla struttura e all'impianto natatorio;
• verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
• installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
• cura e manutenzione degli spazi circostanti, ivi compresi la zona di parcheggio
• organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;
• direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
• assistenza bagnanti;
• attività di segreteria con personale all’uopo destinato;
• organizzazione delle richieste di accesso da parte delle scuole.
E', inoltre, a carico del gestore la voltura di tutte le utenze necessarie al funzionamento dell’impianto sportivo. L'utilizzo della piscina deve essere garantito, per la pratica del nuoto libero ed alle società e associazioni sportive così come previsto dal successivo art. 13 secondo il piano tariffario definito dal successivo all’art. 10, pena la revoca dell’affidamento.
Per la conoscenza degli impianti, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo- tipologiche degli spazi da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con loro compatibili, è
obbligatorio effettuare un sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando, cui si rimanda. Di detto sopralluogo il Comune rilascerà apposita attestazione.
Articolo 2 - Descrizione delle strutture
Il fabbricato di Xxx Xxxxxx xx. 0, che ospita la vasca coperta, presenta la seguente dotazione di spazi:
• vasca natatoria di dimensioni 6 x 25 m.;
• locali spogliatoi con docce, bagni e spazio istruttori;
• locale ingresso
• locale infermeria
• n. 1 depositi
Articolo 3 - Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita in anni 4 rinnovabili per ulteriori 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto ovvero dalla data di consegna dell’impianto se antecedente alla stipula del contratto.
Il concessionario, peraltro, s’impegna sin d’ora, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un nuovo concessionario, a proseguire il servizio, nell’osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente capitolato, per un periodo ulteriore comunque non superiore a sei mesi.
Articolo 4 - Canone
L’affidamento in concessione dell’impianto comporta la corresponsione da parte dell’aggiudicatario di un canone annuo, a base d’asta, di € 2000,00 (duemila/00). Tale valore minimo, a partire dall’anno di gestione 2019, sarà soggetto annualmente all’adeguamento nella misura del 100% dell’indice ISTAT rapportato all’indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.
Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario e dovrà essere versato in rate bimestrali anticipate di pari importo.
Il Comune corrisponderà al Concessionario un corrispettivo di importo complessivo (base d’asta pari ad € 212.000,00 al netto di IVA di legge – Euro 53.000,00/anno) come risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario, per la gestione dei servizi/attività di cui all’art. 1. Tale valore sarà soggetto annualmente all’adeguamento nella misura del 100% dell’indice ISTAT rapportato all’indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.
Il corrispettivo sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario e sarà versato in rate bimestrali anticipate di pari importo.
Articolo 5 - Principi generali del servizio
La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e con attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Finalità della concessione è la valorizzazione dell’impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione dell’impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
Tutte le attività sportive e del tempo libero organizzate all’interno dell’impianto sportivo devono essere conformi alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, artt. 12 e 34 della Legge 27/06/2014 nr.6.
Le attività motorio sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi organizzate all’interno dell’impianto sportivo devono rispettare “La Carta dei Comportamenti Educativi nello Sport” approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 51 p.g 46537 del 04/07/2011 quale parte integrante della concessione.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario, con idoneo provvedimento scritto. Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata.
Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio.
Inoltre il concessionario ha l’obbligo di agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
Articolo 6 - Caratteristiche del servizio
Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E’ comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione del servizio.
Articolo 7 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi
di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato contempla.
Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
In particolare, la piscina deve funzionare per tutto l’anno, secondo il seguente orario giornaliero minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 21,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00, salvo quanto indicato come incremento dell’orario minimo dal Concessionario nel progetto gestionale, in sede di gara, per non meno di 300 (trecento) giorni/anno (da verificare), oppure quanto risultante dalla proposta gestionale presentata dall’aggiudicatario.
Sarà consentita una chiusura massima di 3 (tre) settimane l’anno per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, Natale, X. Xxxxxxx e 31 dicembre, 15 agosto e 23 aprile (Festa del Patrono).
L’eventuale periodo di chiusura di tre settimane l’anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.
Articolo 8 - Oneri a carico del concessionario
Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte e le norme vigenti in ambito igienico-sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare, il concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, quanto di seguito descritto:
a) la gestione dell'immobile, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l’impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d’igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d’utilizzo degli stessi;
c) il trattamento dell’acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d’impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni avente ad oggetto: “Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”, dalla D.G.R. 18 Luglio 2005 nr. 1092 recante ad oggetto “DISCIPLINA REGIONALE: ASPETTI IGIENICO SANITARI PER COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO”. II Comune
ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L’analisi del campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dalla ditta. I costi per il prelievo del campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
d) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
e) interventi sulle aree verdi di pertinenza del centro natatorio comprendenti l’irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
f) potatura periodica secondo le necessità delle essenze arboree e relativo smaltimento del rifiuto prodotto. Le potature dovranno essere eseguite a norma del regolamento del verde pubblico e privato e previo nulla osta da parte dell’ufficio verde (come da planimetria allegata);
g) interventi di manutenzione dell’area adiacente destinata a verde pubblico e della zona parcheggio in base al disciplinare predisposto dall’Area Servizi Tecnici con pulizia dagli arbusti e relativo smaltimento del rifiuto prodotto;
h) operazioni di sgombero neve, quando necessario;
i) spese per personale, materiali di consumo e forniture d’arredi e attrezzature;
j) pagamento delle spese per la fornitura d’energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell’impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
k) l’attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
l) l’acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell’attività;
m) un’ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno degli impianti;
n) l’assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l’esercizio d’impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
o) garantire la presenza di defibrillatore all’interno della struttura, perfettamente funzionante e manutenuto, nonché di personale abilitato all’utilizzo dello strumento;
p) operare nel rispetto delle normative in materia sicurezza e in rispondenza alle norme di tutela del lavoro, di non violare, e non aver violato in passato, norme in materia contributiva ecc, sollevando l’Amministrazione Comunale concedente da ogni qualsivoglia responsabilità in materia;
q) l’aggiudicatario si impegna, per l’avvio e il successivo svolgimento del servizio in questione, ad assumere prioritariamente il personale che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del precedente gestore.
r) l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli
inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
s) una costante attività d’informazione e promozione degli impianti, dell’attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all’interno della struttura.
Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:
• il rispetto delle norme vigenti per l’accesso alla piscina attraverso una costante opera d’educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell’impianto;
• il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori;
Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento.
Previa richiesta e formale autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sua cura e spesa, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d’esercizio.
Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d’efficienza senza pretesa d’alcun compenso, neppure a titolo d’indennità o risarcimento. Resta a carico del concessionario l’alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
Articolo 9 - Oneri a carico del Comune
Resta a carico dell’Amministrazione Comunale il pagamento del corrispettivo di gestione derivante dall’offerta dell’aggiudicatario, anch’esso soggetto ad adeguamento annuo automatico secondo le tabelle ISTAT (indice FOI), l’amministrazione straordinaria degli impianti sportivi, il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Centrale Termica e la presenza di un componente dell’Ufficio in sede d’ispezione degli Enti Verificatori (VVF. ISPESL, ASL, ecc).
Spetta al Comune altresì l’assicurazione sull’immobile, in quanto proprietario.
Articolo 10 — Tariffe
Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe definite dal Concedente e approvate dalla Giunta Comunale del 05/05/2015 p.g. 44771/2015 (come da allegato). All’interno di tali valori il gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate all’Amministrazione, tese ad incentivare l’utilizzo degli impianti. La tariffa comprende l’accesso e la fruizione dell’impianto o area d’attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l’eventuale assistenza da parte del personale incaricato, qualora prevista.
E’ prerogativa della Giunta comunale l’approvazione e l’aggiornamento delle tariffe su proposta del Concessionario. Gli aggiornamenti tariffari dovranno essere applicati dal gestore nella stagione decorrente dal 1° settembre, sempre dell’anno di competenza del bilancio cui afferiscono. Le
tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Sport del Comune.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell’offerta o preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale dallo stesso svolti all’interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.
Articolo 11 - Utilizzo degli impianti sportivi
II concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d’informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d’apertura dell’impianto.
II concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte del competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l’acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall’art.19 del D.M
.6giugno 2005.
II Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.
Articolo 12- Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti
La gestione dell’impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell’offerta qualitativo - tecnica in sede di gara.
Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di 30 giorni, gli impianti sportivi, compatibilmente con l’attività programmata sull’impianti, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 10 giornate all’anno complessive.
Articolo 13 - Programmazione dell’attività sportiva e assegnazione spazi
La programmazione annuale delle attività sportive previste nell’impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano proposte dal concessionario in sede di gara.
Sulla base del predetto piano il gestore provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse attività. L’adozione da parte del gestore di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero le variazioni, anche temporanee, allo stesso apportate, mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti, deve essere formalmente comunicata all’Amministrazione comunale.
Il concessionario dovrà in ogni caso garantire le seguenti attività:
- per lo svolgimento dell’attività natatoria agonistica riconosciuta dalla FIN dovranno essere riservate 2 corsie per 2 ore nella fascia pomeridiana e 2 corsie per 2 ore nella fascia serale, gli orari e le assegnazioni saranno concordati con il concessionario,
l’Amministrazione Comunale e la Federazione Italiana Nuoto;
- la fruibilità dell’impianto natatorio delle attività di educazione fisica per le scuole, quelle di competenza comunale saranno concesse a titolo gratuito, a partire dal mese di settembre 2018 e per gli anni scolastici successivi, ricompresi nel periodo di concessione;
- per le altre attività scolastiche di educazione fisica di scuole private o altri Enti si applicano le tariffe alle condizioni di cui al precedente art. 10;
- la fruibilità dell’impianto natatorio da parte dei disabili sarà garantito alle condizioni del piano tariffario.
Articolo 14 - Corsi e attività di promozione sportiva
Per favorire la promozione sportiva, le attività riconducibili ai corsi ed ai centri di avviamento al nuoto svolte a qualsiasi livello potranno essere organizzate direttamente dal concessionario, qualora soggetto riconosciuto dall’ordinamento sportivo del CONI ed iscritto al registro nazionale di cui all’art. 90 Legge 289/2002 o attraverso forme di collaborazione con soggetti sportivi aventi le medesime caratteristiche, oppure in concessione ad Associazioni, Enti o Federazioni riconosciute dal CONI, alle tariffe di cui all’art. 10. Il programma potrà comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico- sportiva degli utenti.
Articolo 15 - Locali e attrezzature
I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.
Articolo 16 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario
L’Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili dell’impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa. La consistenza dei beni verrà verificata attraverso la consegna di un inventario ad inizio e fine gestione.
Articolo 17 - Manutenzione ordinaria
Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nelle piscine affidate in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali.
Per la conduzione dell’impianto termico il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del
D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008.
Il concessionario può apportare, a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e subordinate all’approvazione della stessa.
Art. 18 – Manutenzione straordinaria
Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell’impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell’edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell’assetto distributivo dell’unità immobiliare.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi quelli derivanti da adeguamenti e recepimenti normativi, che comportano modifiche sostanziali degli impianti sportivi.
Articolo 19 - Relazione sullo stato e sull’utilizzo degli impianti
Il concessionario ha l’obbligo di presentare entro 90 giorni dal termine della concessione, all’Ufficio Sport e all’Ufficio Tecnico del Comune, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia del rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, cosi come previsto dalle norme vigenti.
Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio.
Dovranno anche essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno una relazione indicante l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi da parte delle società ed una rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti relativa all’anno precedente.
Articolo 20 - Proventi di gestione
Per tutte le prestazioni a suo carico, il concessionario ha diritto ad incassare tutti i proventi derivanti dalla vendita del biglietti d’ingresso e, in generale, dallo sfruttamento economico-funzionale della piscina. Spettano pertanto al concessionario, a titolo meramente esemplificativo, i proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso concessionario organizzati o comunque resi possibili all’interno della struttura. Spettano altresì al gestore i proventi dall’eventuale attività di bar / ristorazione e merchandising.
I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all’articolo 24 del presente capitolato.
Il concessionario ha altresì diritto al pagamento del corrispettivo di gestione, da parte del concedente, così come quantificato nella propria offerta, soggetto ad adeguamento annuo automatico secondo le tabelle ISTAT (indice FOI) in rate bimestrali anticipate di uguale importo.
Articolo 21 - Piano economico finanziario
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall’Amministrazione a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.
Articolo 22 - Cauzione definitiva
Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa, o rilasciata da soggetti di cui all’ex art. 116 TUB come previsto dal D.Lgs 169/2012, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa.
Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.
Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento totale o parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Articolo 23 – Pubblicità
Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro di ciascun impianto, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia. E’ esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.
Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6
E’ fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all’ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.
Articolo 24- Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising
Il concessionario ha facoltà di attivare la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande e vendita al dettaglio, anche affidandola a terzi. La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo affidato in gestione.
Articolo 25 - Domicilio e responsabilità
Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto
.
Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Ferrara. Presso tale domicilio l’amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l’Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’inizio dell’affidamento in concessione.
Articolo 26 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti
E’ fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate e vigenti, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
Articolo 27 – Divieto di cessione del contratto e individuazione delle attività da poter cedere a terzi
E’ espressamente vietata la cessione del contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile ai contratti pubblici.
E’ espressamente ammessa la cessione a terzi delle seguenti attività accessorie e complementari:
- servizio bar per il quale si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra Comune e concessionario e decadrà con lo scadere dello stesso. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del bar. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire al concessionario entro 20 giorni dall’invio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto stipulato con il sub-concessionario dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato. E’ prevista anche la possibilità di installare distributori automatici.
- trattamento dell’acqua, comprese le analisi di laboratorio;
- pulizie e minuto mantenimento;
- manutenzioni civili e degli impianti tecnologici. Nel caso le manutenzioni rientrino nell’ambito dei lavori pubblici i soggetti esecutori dovranno possedere la qualificazione prevista dalla normativa vigente in base all’importo dei lavori medesimi.
Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio di gestione, quindi il concessionario risponderà in proprio anche di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
Articolo 28 - Divieto di cambio di denominazione
Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione (concordata con l’Amministrazione): “Piscina di Via Pastro”. E’ fatto divieto di modificare tale denominazione, salvo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Ferrara pena l’immediata risoluzione del rapporto.
Articolo 29 – Controllo
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell’Ufficio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale, comunque preposto al servizio, fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.
Articolo 30 - Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione.
In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31.
Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
Articolo 31 - Risoluzione del contratto
L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; Il contratto sarà invece risolto ex art 1454 c.c. nei seguenti casi:
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio;
- mancato rispetto delle norme riguardanti la tutela del lavoro, il versamento dei contributi, il rispetto dell’impegno alla riassunzione del personale dipendente.
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 32 - Fallimento, successione e cessione della ditta
In caso di fallimento si applica l’art. 110 D.lgs 50/2016 s.m.i..
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso del prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
Articolo 33 – Assicurazioni
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio dell’ impianto e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) la copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 3.500.000,00 con il limite di € 3.500.000,00 per ogni persona fisica e di € 3.500.000,00 per danni a cose.
Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione.
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Ferrara.
Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l’impegno dell’Assicurazione a comunicare l’eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.
Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Articolo 34- Responsabilità
Il concessionario sarà comunque responsabile degli eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d’ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato) per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione.
Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell’Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto; a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione del lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
Articolo 35 - Esecuzione d’ufficio
In caso d’interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
Articolo 36 - Direzione del servizio
La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. L’ufficio di direzione deve essere localizzato all’interno dell’impianto. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili dell’Ufficio Sport dell’Amministrazione comunale per il controllo dell’andamento del servizio. In caso d’assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.
Articolo 37 - Organico del personale
L’organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall’impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve
eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio, richiesta o approvata dall’amministrazione comunale.
Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d’adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall’Amministrazione comunale.
Articolo 38 - Personale
Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N. ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86, e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità:
a) il nominativo dell’incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
b) l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il concessionario dovrà limitare al massimo l’avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
Il concessionario è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
Articolo 39 – Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza
Il concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Articolo 40 – Obblighi di comportamento
I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.