CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO di n° 1 AUTOMEZZO appositamente
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO di n° 1 AUTOMEZZO appositamente
attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
L’anno duemiladiciannove, il giorno del mese di Settembre in Mosciano Sant’Angelo in esecuzione della delibera di giunta n . in data con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. in data e a seguito della determinazione n. in data dell’Area Amministrativa ad oggetto _ , alle quali integralmente si rinvia;
- TRA il COMUNE di MOSCIANO SANT’ANGELO , Partita IVA Codice fiscale
, con sede , rappresentato da , domiciliato per la carica presso la sede di Mosciano Sant’Angelo in qualita’ di Dirigente del , in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “COMODANTE ” ;
E
- La Società , con sede legale ed amministrativa in , Via , Cod. Fis. e P. I.V.A. , in nome e per conto della quale interviene in quest’atto il legale rappresentante , nato a , il , di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “COMODATARIO ”.
Si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO .
IL Comune dà in comodato d'uso gratuito al Comodatario ° 1 (uno) automezzo tipo Fiat scudo Passo lungo targato DT087ZG (per conducente con patente tipo B) idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di un n° totale di passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° sedia a rotelle,
Art. 2 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’automezzo s’intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di utenti disabili residenti nel territorio del Comune di Mosciano S.A. frequentanti l’Istituto Alberghiero “ Xxxxxxxx” di Giulianova e per lo svolgimento del servizio di taxi sociale nel giorno di mercoledì (mercato settimanale)
Art. 3 – TITOLARITÀ GIURIDICA
Il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sull’automezzo descritto al precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun’azione esecutiva sull’automezzo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di comodato d'uso gratuito avrà la durata di quattro mesi dalla data della stipula.
Art. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comodante potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 15 giorni da comunicare al Comodatario o mediante PEC o raccomandata A/R., qualora quest’ultimo utilizzi l’automezzo per un uso diverso da quello pattuito o nel caso il comodante decida si svolgere il servizio con modalità e mezzi diversi .
Art. 6 - RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’automezzo in comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire alla scadenza del contratto presso la sede dell’Ente Beneficiario oppure in caso di recesso entro 15 giorni dalla data di preavviso.
Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
Il comodante provvederà alla fornitura di gomme estive ed invernali secondo le necessità, al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni trasportati, della polizza Kasko automezzo, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Il comodante provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo e dell'elevatore, parti meccaniche e parti elettriche. Il comodante si impegna all’atto della consegna dell’automezzo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire al comodatario copia delle assicurazioni.
Art. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario, a cui viene concesso in uso l’automezzo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 2 del presente contratto.
E’ fatto divieto al comodatario di concedere l’automezzo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.
Il comodatario si obbliga ad utilizzare l’automezzo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e rabbocchi olio, della polizza infortuni conducente e trasportati .
Il Comodatario si obbliga, nell’utilizzo dell’automezzo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di automezzo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno e avere compiti il ventunesimo anno di età. Al conducente dell’automezzo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’automezzo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Sono a carico del Comodatario le spese relative al personale addetto alla guida dell’automezzo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
Il Comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni
.
E’ fatto obbligo al comodatario di trasmettere all'impresa copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora il comodante dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, il comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
E’ incombenza del comodatario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
In caso di sinistro, il Comodatario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche il Comodante .
Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d’Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
Al comodatario che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall’inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:
a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
b) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
c) di guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
d) di guidare il bene concesso in comodato durante gare di velocità non autorizzate.
e) il conducente dell’automezzo dovrà essere in possesso del punteggio minimo della propria patente di guida che gli consenta la guida dell’autoveicolo indicato nel contratto.
f) Il comodatario è informato che l’assicurazione Kasco, che assicura l’autoveicolo concesso in comodato, non coprirà i danni eventualmente patiti dall’autovettura medesima nel caso in cui il conducente guidi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o con un tasso alcol emico superiore a quello consentito dalle vigenti norme. In tal caso il comodatario dichiara, in caso di sinistro stradale, di accettare e di farsi carico incondizionatamente dell’addebito di tutti i danni cagionati all’autoveicolo concesso in comodato.
Art.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 7 e 8, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
Art. 10 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 11 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all’indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto, il presente comodato è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 del codice civile, alle quali le parti si rimettono.
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Teramo.
Art.13.-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data