Tra
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AL CINECA DI SERVIZI INFORMATICI DA SVOLGERSI IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA.
Tra
- Il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/X, CF 80185250588, per il quale interviene la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, n.q. di Capo del predetto Dipartimento.
e
- Il Cineca, Consorzio interuniversitario, con sede legale in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), Xxx Xxxxxxxxxx 0/0, Partita IVA 00502591209, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna al n. 00317740371, come risulta dal certificato rilasciato dalla predetta Camera di Commercio, allegato alla presente convenzione, per il quale interviene il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, n.q. di Presidente dell’anzidetto consorzio.
Premesse
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi dell’art. 2, viene individuato tra i Ministeri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana n. 290 dell’ 11 dicembre 2019;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
VISTI il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con il quale viene previsto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione;
VISTI gli articoli 00 xxx, xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx legge 78 del 2015 con i quali è stato normativamente strutturato il rapporto intersoggettivo tra il Cineca e i suoi consorziati in termini di in house providing;
VISTI gli artt. 5 e 192 d.lgs 50/2016, nonché le linee guida ANAC n. 7 approvate con determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017, relativamente alle procedure di affidamento in house;
VISTO l’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, a norma del quale per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è necessaria una preventiva valutazione che dia conto della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in house, avuto riguardo al valore della prestazione e di dare, nonché delle motivazioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2016, con il quale il Consorzio Interuniversitario Cineca è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, n. 259;
VISTO lo Statuto del CINECA approvato, da ultimo, con D.M. 26 marzo 2018, n. 245 e pubblicato nella GU n. 83 del 10 aprile 2018 e, in particolare, l’articolo 2 concernente gli Enti consorziati, ai sensi del quale aderiscono al Consorzio 67 università italiane, 9 enti di ricerca, tre policlinici e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e l’articolo 3 che, tra gli scopi primari del CINECA individua la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 192, comma 1, d.lgs n. 50/2016, l’iscrizione del Consorzio CINECA e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’art. 5, dello stesso d.lgs n. 50/2016;
VISTO il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in data 15 luglio 2019 ai sensi del quale l’iscrizione nell’elenco ANAC di cui all’art. 192, comma 1, dlgs. 50/2016 è da considerarsi valida ed efficace, seppur in pendenza di contenzioso, ai fini della stipula della presente convenzione purché la stessa preveda apposita clausola risolutiva all’esito dello stesso;
VISTO il il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTE le ulteriori modifiche dello statuto, deliberate dall’Assemblea Consortile in data 6 maggio 2020, registrate con atto notarile repertorio n. 84814, fascicolo n. 38370, a rogito del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna e comunicate dal Presidente f.f. del CINECA con nota del 7 maggio 2020, recepita in pari data con prot. n. 868;
VISTA la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 399 dell’8 maggio 2020, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del citato d.l. 1/2020, è stata disposta l’iscrizione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca al predetto Elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO il decreto deel Ministro dell’Istruzione e del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 87 del 20 maggio 2020;
VISTA la relazione istruttoria recante la motivazione dell’affidamento di cui all’articolo 192, comma 2, del d.lgs 50/2016, n. 1738 del 13 dicembre 2018 a firma del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca;
VISTO l’articolo 20, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con Xxxxx 7 agosto 2012, n. 134, che attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale il potere di emanazione di pareri obbligatori sugli schemi di contratto concernenti l’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177.
VISTO il parere acquisito dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) n.11 del 2020 relativamente alla congruità tecnico-economica sullo schema della presente convenzione;
VISTA la copertura finanziaria dell’importo di cui alla presente convenzione a gravare sul capitolo di bilancio n. 3694, recante “Spese concernenti la fornitura dei servizi ICT”;
RITENUTO necessario procedere alla stipula di un atto negoziale per l’affidamento dei servizi di carattere strumentale e informatico indispensabili all’espletamento delle attività di competenza del MI,
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
Convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come i seguenti allegati:
a. Capitolato tecnico
b. Appendice 1 al CT – Indicatori di qualità;
c. Appendice 2 al CT – Cicli e prodotti per MI-MUR;
d. Appendice 3 al CT – Profili Professionali per MI-MUR;
e. Appendice 4 al CT – Descrizione Aree Applicative;
f. Appendice 5 al CT – Servizi Infrastrutturali – Cineca;
g. Appendice 6 al CT - Schede di dettaglio dei FP calcolati ante IFPUG 4-3;
h. Appendice 7 al CT - Offerta Tecnico economica;
i. Appendice 8 al CT - Dettaglio costi infrastruttura MI-MUR.
ARTICOLO 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento diretto da parte del MI al Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto in house del Ministero dell’Istruzione (di seguito MI) e del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), della fornitura di servizi informatici (ICT) necessari all’espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza dei ministeri.
2. I servizi di cui al comma 1, oggetto di affidamento, sono descritti nel capitolato tecnico costituente l’allegato A, parte integrante della presente convenzione. Il valore complessivo della convenzione ed il dettaglio dei costi, definito in coerenza con il parere reso da AGID sulla valutazione di congruità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, è individuato nell’Appendice 7 al CT - Offerta Tecnico economica.
3. I servizi di cui all’allegato A sono resi direttamente da CINECA in esecuzione della presente Convenzione secondo le modalità e i termini generali di esecuzione previsti dalla stessa Convenzione.
ARTICOLO 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
- Servizio Informatico, l’insieme delle risorse umane e tecnologiche con le quali CINECA supporta l’Amministrazione nella gestione dei procedimenti amministrativi; esso è normalmente identificato con un nome noto all’Amministrazione e può comprende un insieme di servizi elementari e/o essere a sua volta un elemento di un “macro-servizio”; può includere attività non necessariamente informatiche ma comunque complementari ad esse e necessarie per l’espletamento del Procedimento Amministrativo;
- Progetto di Innovazione, l’insieme di attività finalizzate ad introdurre significativi cambiamenti nell’organizzazione e gestione dei servizi informatici. I progetti di Innovazione hanno una durata limitata nel tempo in relazione all’introduzione dei cambiamenti per i quali i progetti sono avviati.
- Avviamento, l’insieme delle attività̀ necessarie per il passaggio dalla situazione iniziale dei Servizi alla situazione a regime.
- Trasferimento, l’insieme delle attività di chiusura del contratto immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, le quali indicano l’ordinata migrazione di: software e relativa documentazione di proprietà del Ministero, software in licenza al Ministero;
- Monitoraggio, la verifica dei risultati conseguiti dal CINECA nell’erogazione delle prestazioni previste dal contratto, nonché la corretta esecuzione degli obblighi di collaborazione.
- Pianificazione dei fabbisogni, pianificazione della spesa da parte del Ministero per le diverse prestazioni contrattuali in relazione alle disponibilità finanziarie dello stesso.
ARTICOLO 4
(Durata della Convenzione)
1. a presente Convenzione concerne i servizi ICT di cui all’articolo 1, resi dal Cineca al MI e al MUR dal 1° gennaio 2020 fino alla data del 31 dicembre 2022, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
2. E’ previsto un periodo di “Avviamento” della durata di sei mesi, per l’erogazione dei servizi da parte del CINECA, secondo le modalità ed i termini specificati nel Capitolato e per la definizione puntuale degli aspetti organizzativi e di processo necessari all’esecuzione dei Servizi richiesti. In tale periodo il CINECA dovrà provvedere ad adeguare le modalità di erogazione dei propri servizi sulla base di un progetto specifico che verrà attivato al perfezionamento della presente convenzione, previa autorizzazione del Ministero.
3. Previa verifica del mantenimento dei requisiti dell’ in house providing, le parti si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all’eventuale rinnovo, ivi comprese le attività conoscitive preliminari, entro il 31 ottobre 2022.
4. La presente convenzione, può essere oggetto di revisione annuale, previo accordo delle parti, sulla base delle criticità ovvero delle necessità sorte nel corso dell’anno di riferimento.
5. Le disposizioni della presente convenzione possono essere estese all’attivazione di ulteriori servizi connessi con quelli previsti dal capitolato che si rendessero necessari nel corso dell’anno, ovvero mediante l’adozione di accordi attuativi possono essere estese ad ulteriori nuovi servizi da attivarsi in esecuzione di provvedimenti legislativi o regolamentari che ne prevedano l’introduzione.
6. Le sole disposizioni di carattere economico di cui alla presente convenzione possono essere applicate anche ai servizi resi dal CINECA per le medesime attività negli anni 2018 e 2019.
ARTICOLO 5
(Attività e responsabilità del Ministero)
1. Ciascun Dipartimento/Direzione generale del MI e del MUR che intende avvalersi dei servizi erogati da CINECA provvede, in collaborazione con il Consorzio, a definire la propria pianificazione dei fabbisogni di servizi informatici, secondo le modalità descritte all’art. 6 e la trasmette alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica. Le stesse Direzioni generali/Dipartimenti redigono annualmente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di prestazione dei servizi, una relazione sul livello dei servizi erogati dal CINECA e la trasmettono alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica.
2. Ogni Dipartimento/Direzione generale che usufruisce dei servizi CINECA è comunque tenuta ad informare tempestivamente la Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica competente in caso riscontri criticità e problematiche inerenti i servizi prestati, non risolvibili in xxx xxxxxxxx.
0. Ciascun Ufficio/Direzione/Dipartimento richiedente i servizi CINECA, deve fornire tempestivamente al Consorzio tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del servizio richiesto secondo le modalità e le procedure concordate dal CINECA con il MI e previste nel capitolato tecnico.
4. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la statistica verifica e approva i rendiconti periodici trasmessi trimestralmente da CINECA di cui all’articolo 13, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 11.
5. La Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica del MI inoltre:
i. esprime valutazioni in merito all’efficacia della presente Convenzione e propone ipotesi di miglioramento dei servizi regolati dalla stessa, anche alla luce delle relazioni annuali presentate dalle Direzioni/Dipartimenti di cui al comma 1;
ii. monitora i tempi e le modalità di attuazione dei servizi e ne valuta la realizzazione;
iii. Rileva eventuali criticità derivanti dalla non corretta applicazione della Convenzione.
ARTICOLO 6
(Pianificazione dei fabbisogni)
1. Annualmente viene stabilita tra le parti la pianificazione della spesa del MI per le diverse prestazioni contrattuali (Pianificazione dei fabbisogni) in relazione alle necessità informatiche di servizi e alle disponibilità finanziarie del MI, secondo quanto descritto nell’omonima sezione del capitolato tecnico, nella quale è previsto anche il monitoraggio dell’avanzamento di volumi e costi.
2. Il MI ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni anche in corso di durata del singolo anno contrattuale per esigenze specifiche dell’Amministrazione connesse alle disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti.
3. E’ facoltà delle parti proporre modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso del generico anno contrattuale anche mediante l’impiego del meccanismo delle compensazioni di cui all’articolo 15. Tali modifiche, per essere operative, devono essere ufficializzate tra le parti.
4. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiornamento, gestione, registrazione e reporting connesse alla Pianificazione dei fabbisogni sono a carico del CINECA senza oneri aggiuntivi per il MI.
ARTICOLO 7
(Attività e responsabilità di Cineca)
1. Sono a carico del CINECA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 12, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto del presente contratto di cui all’articolo 2.
2. Il CINECA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché secondo le condizioni, le modalità ed i termini fissati nel presente contratto e nei relativi allegati di cui all’articolo 1.
3. Il CINECA provvede ad aggiornare/modificare i propri processi, attività e strumenti di erogazione delle prestazioni a fronte di segnalazioni del MI, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
4. Ai fini dell’attivazione dei servizi, come indicato nel Capitolato tecnico e nella relativa Appendice 2, le attività realizzate sono svolte presso le sedi del CINECA e sono di completa responsabilità del Consorzio che adotterà le idonee soluzioni al fine di consegnare i servizi richiesti rispondenti alle esigenze del MI e alle caratteristiche di qualità del software e della documentazione a corredo.
5. Il CINECA si impegna a far sì che i servizi svolti siano monitorati distintamente, nonché rendicontati secondo il principio della contabilità separata.
6. Il Consorzio supporta le diverse articolazioni ministeriali nell’attività di pianificazione relativa ai servizi e garantisce al MI e ai singoli uffici che beneficiano dei servizi, la realizzazione dei progetti di sviluppo, l’erogazione dei servizi di gestione e i servizi di consulenza connessi, assumendone la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Amministrazione nonché rispetto a terze parti eventualmente coinvolte nella realizzazione del servizio.
7. Il CINECA, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2 del presente contratto:
a. Individua un referente e un sostituto per ciascuno dei servizi di cui alla presente convenzione, come previsto dall’allegato capitolato tecnico.
b. Osserva tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali nonché di assicurazioni obbligatorie.
c. Applica tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento per le varie categorie interessate.
d. Xxxxxx, nell’esecuzione delle attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osserva tutte le vigenti norme di carattere generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
e. Garantisce l’esonero dalle responsabilità di eventuali danni causati a terzi dal proprio personale nel corso dell’esecuzione delle attività ad esso affidate.
ARTICOLO 8
(Trattamento dei dati)
1. Il CINECA osserva tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al RE 679/2016 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, considerato che il MI è Titolare del trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle procedure informatiche affidate al CINECA, il Consorzio opera per conto del Ministero dell’istruzione, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito delle suddette procedure, attenendosi alle istruzioni impartitegli dal Titolare e con compenso per tale attività ricompreso integralmente nel corrispettivo dei servizi, come riportato nell'allegato al Capitolato tecnico che è parte integrante della presente Convenzione.
ARTICOLO 9
(Controlli da parte del MI)
1. Il MI si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il CINECA si impegna altresì a consentire lo svolgimento di tali verifiche fornendo tutte le risorse umane, strumentali e informative utili allo svolgimento di dette verifiche. In particolare il CINECA si impegna a soddisfare qualsiasi richiesta informativa dell’Amministrazione o di terzi da essa designati in merito alle attività svolte dal CINECA secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte, creando o aggiornando, ove necessario, documenti, data base e ogni altro supporto informativo richiesto per garantire la completezza e l’aggiornamento delle informazioni richieste.
2. Il Ministero dell’istruzione si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal CINECA direttamente o tramite terze parti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.
3. In caso di non conformità tra quanto rendicontato dal CINECA e quanto verificato dal MI, si applicano le penali eventualmente risultanti dal valore rilevato dall’Amministrazione
ARTICOLO 10
(Livelli di servizio)
1. Il CINECA nell’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto è tenuto al rispetto dei livelli di servizio così come specificati nel capitolato tecnico.
2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio ovvero la mancata rendicontazione degli stessi comporta l’applicazione delle penali previste dall’articolo 18.
3. Qualsiasi variazione dei volumi delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto delle obbligazioni del presente contratto, ivi incluso il rispetto dei livelli di servizio, fatte salve le eccezioni tassativamente previste nel capitolato tecnico.
ARTICOLO 11
(Monitoraggio)
1. Il Ministero dell’istruzione attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata, verifica i risultati conseguiti dal CINECA nell’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto, nonché la corretta esecuzione da parte del CINECA degli obblighi di collaborazione con l’Amministrazione stessa.
2. Il CINECA si obbliga a permettere il monitoraggio previsto dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 39/1993 e s.m.i..
3. Il Consorzio si obbliga a prestare la massima collaborazione all’attività della struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione utile e necessaria all’adempimento di tale compito e consentendo alla struttura incaricata l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendono necessari. Tale obbligazione fa parte integrante delle prestazioni dovute dal CINECA e il suo inadempimento o ritardato adeguamento legittima la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.
4. Nessun compenso può essere richiesto dal CINECA in relazione all’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del monitoraggio.
5. Il CINECA trasmette con le periodicità previste dal presente contratto alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica i documenti previsti per la rendicontazione dei livelli di servizio, dei volumi e degli effort dei servizi erogati.
6. Il CINECA consente l’accesso ai propri locali, ai dati, alle informazioni necessarie per l’espletamento delle attività di monitoraggio, al personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed ispezioni.
7. Le ispezioni sono volte alla verifica della validità dei dati relativi alla rendicontazione dei parametri previsti dal Contratto per l’erogazione dei servizi e alla conformità di quanto previsto dal contratto oltre che alla verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del CINECA.
8. I risultati dell’attività di monitoraggio danno luogo a rilievi emessi dalla struttura di monitoraggio. La mancata risoluzione dei rilievi nei tempi e nelle modalità proposte dall’Amministrazione è soggetta a penali secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 12
(Corrispettivi)
1. L’importo massimo complessivo del presente contratto, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all’articolo 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazioni delle prestazioni stesse è pari ad euro 39.343.000,00/trentanovemilionitrecentoquarantatremila, oltre IVA.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1, è erogato con le modalità previste dai successivi articoli 13 e 14, previa trasmissione e approvazione della rendicontazione.
3. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il MI riconoscerà al CINECA i corrispettivi determinati secondo quanto riportato nell’allegato h) della presente convenzione. Le tariffe dei servizi offerti sono da intendersi onnicomprensive di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal CINECA in esecuzione del presente Contratto.
ARTICOLO 13
(Rendicontazione delle prestazioni)
1. Al fine di permettere all’Amministrazione la verifica delle attività svolte dal CINECA, nel rispetto dei vincoli definiti dalla documentazione di cui all’articolo 1, il CINECA per ogni trimestre trasmette al MI entro i 15 giorni successivi al periodo di riferimento, i documenti relativi alle prestazioni erogate e ai livelli di servizio.
2. La Rendicontazione contiene per ogni prestazione contrattuale il dettaglio delle attività svolte nel trimestre nonché il riepilogo della pianificazione circa i tempi e i costi delle singole prestazioni. Nel Rapporto dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento suddivisi per servizio/attività fatturabile insieme all’elenco completo dei livelli di servizio previsti per ogni prestazione contrattuale, ai valori soglia di ciascun livello di servizio e ai valori minimi nel periodo di riferimento con l’indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell’importo delle penali connesse al mancato rispetto dei livelli di servizio.
3. La consegna delle rendicontazioni dovrà essere effettuata mediante comunicazione ufficiale alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica. Tutti i documenti devono essere redatti in formato elettronico.
4. Ai fini dell’accettazione da parte del Ministero dell’istruzione di qualsiasi consegna del CINECA sono considerate come non effettuate quelle per le quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mancato rispetto dei template definiti;
b) mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate;
c) mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con l’Amministrazione;
d) mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei servizi concordati con il Ministero dell’istruzione.
5. L’approvazione della rendicontazione avviene entro i 30 giorni successivi alla consegna della stessa, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di approfondire il controllo della stessa per un periodo massimo di ulteriori 20 giorni.
6. A fronte di richieste di chiarimenti o reclami di cui al capitolato tecnico, i termini di cui al comma 5 potranno essere interrotti.
ARTICOLO 14
(Termini e modalità di pagamento)
1. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui all’articolo 13, la Direzione generale per i Sistemi Informativi e la Statistica procede alla verifica e all’approvazione della stessa e, all’esito delle predette attività, il Cineca emette fattura corrispondente all’importo approvato dalla Direzione.
2. Il pagamento è erogato dal Ministero dell’Istruzione entro 60 giorni dalla emissione della fattura di cui al precedente comma, a mezzo Decreto del Direttore Generale titolare del relativo capitolo di bilancio.
Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi indicate per ciascun servizio nel Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportati nell’Allegato h). In particolare:
a) Per ciascun obiettivo, relativo al servizio di sviluppo software, stimato in Punti Funzione o in Giorni Persona, la fatturazione sarà così determinata:
- una quota fissa, pari al 90%, a seguito di collaudo positivo;
- una quota variabile, pari al 10%, al termine della fase di avvio in esercizio, ossia al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP1 - Avvio in esercizio”, come riportato nell’Appendice 1 Al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità“, positivamente accertato dalla relativa verifica di conformità.
b) Per il servizio di Service Desk, la fatturazione sarà così determinata, per il periodo di riferimento:
- una quota fissa, pari all’95%, del corrispettivo per il periodo di riferimento;
- una quota variabile, pari al 5%, del corrispettivo per il periodo di riferimento al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP2 - Soddisfazione del servizio di Service Desk” , come riportato nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, positivamente accertato dalla relativa verifica di conformità.
c) Per il progetto di avviamento la fatturazione sarà determinata in base al piano di progetto e al raggiungimento degli obiettivi di fase, con saldo del 10% del valore complessivo al completamento di tutte le attività con esito positivo.
3. Il CINECA consegna le fatture in formato elettronico.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui relativi importi fatturati da CINECA anche successivamente all’approvazione delle rendicontazioni di cui all’articolo 13 e alla liquidazione delle fatture. Qualora a fronte delle verifiche effettuate dal Ministero dell’istruzione si dovessero riscontrare differenze a favore del MI, il CINECA emetterà una corrispondente nota di credito dell’importo indicato dall’Amministrazione. I risultati delle verifiche del Ministero dell’istruzione saranno trasmessi al CINECA in modo ufficiale.
5. L’Amministrazione provvederà a liquidare le fatture entro il termine di cui al comma 2. Eventuali ritardi nella liquidazione danno luogo ad una indennità di mora calcolata in base alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 15
(Compensazioni)
1. E’ facoltà del MI utilizzare fino ad un massimo del 40% dei corrispettivi previsti per i servizi per remunerare incrementi di volumi che si dovessero rivelare necessari nell’esecuzione del presente Contratto, di uno o più servizi. Le motivazioni di tali compensazioni saranno trasmesse al CINECA dal Ministero dell’istruzione in modo ufficiale.
ARTICOLO 16
(Trasferimento)
1. Nell’ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l’avveramento di una condizione risolutiva di cui agli articoli 19 e 20, il CINECA si impegna a porre in essere le attività di trasferimento che comportano la migrazione del sistema informativo dal CINECA al Ministero dell’istruzione, ovvero al terzo designato dal MI per sostituire il Consorzio nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dal Piano di Trasferimento predisposto dal CINECA.
2. Ai fini dell’attuazione del trasferimento il CINECA si conforma alle direttive impartite dal MI tramite la predisposizione di un Piano di trasferimento (PTF) sei mesi prima della scadenza del contratto ovvero nei due mesi successivi alla data dell’evento causa della cessazione anticipata.
3. Le attività di trasferimento possono essere soggette a rinvio, senza oneri aggiunti per il MI, in caso di proroga della data di termine del contratto stesso.
ARTICOLO 17
(Titolarità dei software e riuso)
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sulle banche dati e sui software oggetto di sviluppo, commissionati dal Ministero dell’istruzione su proprie specifiche, anche tenuto conto di quanto previsto dal dpr 76/2010.
2. Per i software potenzialmente destinati al riuso il MI consente al Cineca il riuso gratuito del medesimo software ai consorziati e a soggetti terzi, salvo il diritto del Cineca di richiedere il pagamento delle ulteriori funzionalità e caratteristiche tecniche che il Cineca svilupperà sulla base della necessità dei nuovi utilizzatori e che resteranno di proprietà del Cineca stesso.
ARTICOLO 18
(Applicazione delle penali)
1. In caso di inosservanza delle previsioni di cui alla presente convenzione in ordine alla qualità della fornitura di servizio per cause imputabili al Cineca in coerenza con le previsioni sui livelli dei servizi di cui all’Appendice 1, l'Amministrazione applica le seguenti penali, anche tramite l’applicazione di misure compensative da definire entro il periodo di avviamento:
a) Eccesso di rilievi sull’obiettivo. In caso di violazione dei valori di soglia di uno dei seguenti indicatori RLFN, RLOB, RSMA, RLCA, RLSI, RLSD, è applicata una penale pari allo 0,5% del valore del servizio contrattuale interessato, nel periodo di riferimento
b) Eccesso di rilievi sulla fornitura. In caso di violazione dei valori di soglia dell’indicatore RLFN, è applicata una penale dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento)del valore del servizio di supporto consulenziale, nel periodo di riferimento
c) Mancato rispetto delle scadenze per l’elaborazione e la produzione degli atti finali dei procedimenti amministrativi pianificabili: Euro 2.000 per ciascun giorno di ritardo eccedente la soglia fissata.
d) Mancata correttezza dei risultati delle attività del servizio di Supporto consulenziale: Euro 2.000 per ciascun errore rilevato.
e) Mancata disponibilità del servizio di service desk: per ogni 0,05% o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l’indicatore “DSSD – Disponibilità del servizio di Service Desk”, di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari al 2% (duepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio Service Desk;
f) Mancata presa in carico delle richieste del servizio di Service Desk: In caso di violazione dei valori di soglia dell’indicatore “PCCA – Presa in carico delle richieste pervenute attraverso canali asincroni” di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari al 1% (unopercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk.
g) Rilievi sulla rendicontazione trimestrale. Nel caso in cui si verifichi la mancata o ritardata o incompleta consegna della rendicontazione, viene applicata una penale pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla prescritta scadenza contrattuale.
h) Rilievi relativi all’attività di monitoraggio della fornitura. Nel caso in cui l’Amministrazione sollevi rilievi nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11, commi 7 e 8, qualora gli stessi non vengano risolti nei tempi e con le modalità indicate dal Ministero dell’istruzione, è applicata una penale pari a 1000 euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alle scadenze fissate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro onere o spesa secondo quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano con riferimento alla fase di avviamento prevista dall’articolo 4, comma 2.
ARTICOLO 19
(Sospensione e risoluzione per inadempimento)
1. Nell'ipotesi di parziale o totale inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione il Ministero dell’istruzione potrà disporre la sospensione dei pagamenti fino alla completa e corretta realizzazione del servizio e, in caso di reiterati e comprovati inadempimenti, potrà unilateralmente risolvere la presente convenzione.
ARTICOLO 20
(Clausola risolutiva espressa)
1. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto ove vengano meno, con riferimento al CINECA, le condizioni e i requisiti previsti e imposti dalla Legge per la qualificazione di un soggetto giuridico in house, nonché la permanenza dell’iscrizione nel registro di cui all’art 192 comma 1 d.lgs. 50/2016.
2. In particolare e allo scopo, il Cineca si impegna, per tutta la durata della presente Convenzione, ad ottemperare alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla legge per la qualificazione di soggetto giuridico in house secondo quanto previsto dallo Statuto dello stesso Xxxxxxxxx.
3. Risolta di diritto la presente convenzione nei termini sopra indicati, cesserà qualsiasi posizione debitoria da parte del Ministero dell’istruzione nei confronti del Cineca fatti salvi i compensi per le attività espletate dal Consorzio prima del verificarsi delle suddette condizioni.
ARTICOLO 21
(Manleva in caso di responsabilità da ritardo)
1. Il Cineca nell’erogazione dei singoli servizi assicura il rispetto dei termini di realizzazione degli stessi, così come previsto dalla normativa di riferimento della singola attività.
2. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, per causa ad esso imputabile, il Cineca manleverà il Ministero dell’istruzione dal risarcimento dei danni cagionati alla stessa o agli utenti di riferimento.
ARTICOLO 22
(Previsioni fiscali)
1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a carico dell’amministrazione sono pertanto indicati al netto dell’IVA.
ARTICOLO 23
(Obbligatorietà della Convenzione)
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la presente Convenzione ha efficacia e impegna il Ministero dell’istruzione solo a seguito dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.
2. Per il Cineca la presente Convenzione acquista efficacia ed è esecutiva dalla stipula della stessa.
ARTICOLO 24
(Obblighi di riservatezza)
1. Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Ministero dell’istruzione, di cui potrà venire a conoscenza nell’erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione. Tale obbligo si intende esteso anche al periodo successivo all’erogazione dei servizi, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera del Ministero dell’istruzione, oppure divengano di dominio pubblico.
ARTICOLO 25
(Normativa applicabile e foro competente)
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente in materia.
4. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione, non definita dalle stesse in xxx xxxxxxx x competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il Ministero dell’Istruzione
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx
Il Cineca
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXX XXXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxxx Data:09/07/2020 15:17:25