WEINIG VERTRIEB UND SERVICE GMBH & CO. KG
Condizioni generali di fornitura
WEINIG VERTRIEB UND SERVICE GMBH & CO. KG
1.Definizioni - Ambito di applicazione - Legge applicabile - Validità - Regime probatorio
1.1. Nell’ambito delle presenti condizioni generali di contratto per “fornitrice” si intende la Xxxxxxx Xxxxxx AG, con sede in X - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxxxxxxxx, 0/0; per “acquirente” o “committente” il professionista, ditta individuale, ente, associazione o società, di persone o di capitali, che acquista beni o servizi dalla fornitrice; per “agente” il funzionario senza potere di rappresentanza, agente di commercio, collaboratore o dipendente della fornitrice che ha portato avanti le trattative dirette al perfezionamento del contratto.
1.2. Le condizioni generali di contratto che seguono valgono esclusivamente per tutte le forniture e prestazioni (di seguito indicati anche quali “beni”) effettuate dalla Fornitrice nei confronti di acquirenti con sede nel territorio italiano; resta espressamente esclusa l’applicazione delle presenti condizioni generali alle forniture eseguite nel territorio della Repubblica Federale Tedesca o nei confronti di acquirenti di nazionalità tedesca.
1.3. Le condizioni generali di contratto che seguono regolano anche i futuri rapporti tra le parti, anche se non espressamente richiamate in successivi contratti, compresi quelli perfezionati a mezzo di corrispondenza epistolare, salvo che i contratti futuri siano regolati da nuove condizioni generali di fornitura e di consegna. Gli agenti non possono modificare le presenti condizioni generali di contratto; qualsiasi patto in contrasto o comunque incompatibile è inefficace; eventuali clausole particolari, difformi dalle presenti condizioni generali di contratto, sono valide ed efficaci soltanto nel caso in cui vengano accettate per iscritto dalla fornitrice, e si intendono applicabili solo al caso concreto.
1.4. Eventuali accordi telefonici o comunque verbali antecedenti o coevi alle trattative contrattuali, nonché successivi al perfezionamento del contratto, con gli agenti, devono essere confermati per iscritto da funzionario munito di potere di rappresentanza, a pena d‘invalidità ed inefficacia.
1.5. Qualunque patto, clausola o accordo, comunque, sia antecedente che successivo al perfezionamento del contratto, deve essere provato esclusivamente per iscritto, ai sensi dell‘art. 2725 c.c.; ogni fatto, comunicazione o circostanza idonei a far sorgere diritti o pretese devono altresì essere esclusivamente provati per iscritto, ai sensi dell‘art. 2725 c.c., ad eccezione delle ipotesi espressamente e tassativamente previste nelle presenti condizioni generali di fornitura in cui viene ammessa la comunicazione a mezzo telefono, fax o posta elettronica. Le comunicazioni a mezzo posta elettronica si intendono equiparate allo scritto solo ove esse siano munite di firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.
1.6. L’inefficacia o invalidità di una singola clausola, o più d’una, non influiscono in alcun modo sulla validità delle altre condizioni contrattuali.
1.7. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980, le parti dichiarano che al presente contratto è applicabile la Legge Italiana. Il richiamo al Codice Civile deve intendersi riferito al Codice Civile italiano. Il diritto di vendita europeo (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) è espressamente escluso.
1.8. L’acquirente dichiara di agire per scopi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale e di rivestire, quindi, la qualità di imprenditore commerciale; restano pertanto non applicabili al presente contratto le norme di cui agli artt. 1469 bis, 1469 ter, 1469 quater, 1469 quinquies e 1469 sexies, 0000 xxx, xxx, xxxxxx, quinquies del Codice Civil.
1.9. Per il montaggio, le riparazioni ed il collaudo valgono le condizioni generali di
montaggio e di riparazione, che l‘acquirente dichiara di conoscere ed accettare.
2. Stipulazione del contratto, documentazione ed informazioni
2.1. Le offerte della fornitrice, anche se contenute in depliants, opuscoli, o altre
pubblicazioni, non sono né impegnative né vincolanti.
2.2. La sottoscrizione da parte dell’acquirente del frontespizio e delle presenti condizioni generali di contratto costituisce proposta contrattuale, ferma ed irrevocabile per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 1329 c.c.
2.3. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte dell’acquirente, della conferma d’ordine debitamente sottoscritta dalla fornitrice.
2.4. Se l’ordine non viene confermato per iscritto, il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione da parte dell’acquirente dell’avviso di merce pronta, o al più tardi a consegna merce. In questo caso sarà la bolla di fornitura e di consegna a fungere da conferma d’ordine.
2.5. Determinante per la natura ed il volume della merce fornita è la conferma d’ordine
scritta.
2.6. La fornitrice si riserva ogni diritto, compreso quello d’autore e sul copyright; quelli sulle opere dell’ingegno e comunque quelli tutelati dai trattati internazionali, su tutta la documentazione quali illustrazioni, offerte, disegni ed altri documenti; la trasmissione a terzi dovrà avvenire solo dietro diretta autorizzazione della fornitrice. Disegni ed ulteriori documenti inerenti alle offerte devono essere restituiti, se richiesti, anche qualora l’ordine non venisse confermato.
2.7. L’acquirente, nonché il proponente nell’ipotesi di mancato perfezionamento del contratto per mancata conferma d’ordine, si obbliga, nell’ipotesi di inadempimento all’obbligo di restituzione di cui al precedente comma, al pagamento di una somma, a titolo di penale, pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni documento non restituito, salvo il risarcimento del maggior danno.
2.8. Il Committente è obbligato a fornire per iscritto tutte informazioni importanti per l’esecuzione dell’ordine come tipo, qualità, natura e dimensioni del legno grezzo ed inoltre informazioni sul rendimento e sul tipo di produzione desiderati, sull’intenzione di collegare meccanizzazione ed impianti di produzione, sull’energia e sugli elementi di sicurezza e di funzione previsti ecc. Il Committente è inoltre obbligato a mettere a disposizione della fornitrice, gratuitamente, fino a fine collaudo, materiale per prove, energia, materiale grezzo, ausiliare, ecc.
2.9. Qualora la fornitrice avesse fornito oggetti secondo disegni, modelli o campioni o ulteriore documentazione del Committente, sarà quest’ultimo a garantire che non avvenga una violazione del diritto di proprietà di terzi. Qualora terzi impedissero, appellando al proprio diritto di proprietà, di produrre e fornire tali oggetti, la fornitrice, senza essere obbligata a verificare la situazione giuridica, è legittimata ad interrompere qualsiasi operazione e richiedere un risarcimento die costi sostenuti e del mancato utile.
2.10. Il Committente è obbligato a manlevare immediatamente la fornitrice da qualsiasi
pretesa di terzi in connessione alla documentazione trasmessa.
3. Luogo e termine di consegna
3.1. Il luogo di adempimento, qualora non definito contrariamente nella conferma d’ordine o nella bolla di consegna, è la sede aziendale della fornitrice
3.2. Il termine di consegna, anche se fissato con il l’acquirente, si intende solo indicativo e non essenziale né comunque perentorio, salvo il caso in cui il termine di consegna sia stato confermato dalla fornitrice per iscritto come “fisso”, di cui al punto 3.12. Esso si intende pattuito a favore della fornitrice, ai sensi dell’art. 1184 c.c.
3.3. In ogni caso, il termine di consegna confermato non decorre se la fornitrice non è stata rifornita completamente e entro i termini stabiliti dai suoi fornitori. Di tale circostanza potrà essere data comunicazione anche verbale, telefonica, a mezzo fax o posta elettronica.
3.4. Il termine di consegna vale come rispettato se alla sua scadenza è avvenuta la spedizione della merce dallo stabilimento della fornitrice o se quest’ultima ha comunicato al committente, anche telefonicamente, a mezzo fax o posta elettronica, che la merce è pronta per la consegna.
3.5. Il termine di consegna non decorre prima dell’adempimento del Committente die propri obblighi, come la messa a disposizione di dati tecnici e documentazione e permessi o, a seconda degli accordi, del ricevimento della rata di pagamento all’ordine o della trasmissione di una garanzia di pagamento.
3.6. Qualora l’acquirente non adempia i propri obblighi di pagamento o di invio di documentazione o di garanzia entro i termini fissati nella proposta o nella conferma d’ordine, la fornitrice avrà il diritto di ritenere il contratto ipso iure risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di ottenere il risarcimento forfetario del danno, anche titolo di penale, nella misura del 25% del prezzo di vendita, salvo il risarcimento del maggior danno.
3.7. Nel caso in cui il Committente richiedesse modifiche dell’ordine stesso o delle condizioni dopo la stipulazione del contratto e tali modifiche venissero accettate e confermate per iscritto, il termine di consegna si intende come non apposto.
3.8. Qualsiasi ritardo o impedimento causati da forza maggiore esonerano la fornitrice, per tutto il periodo della loro durata, dall’obbligo di consegna. La validità di questo esonero comprende anche impedimenti non previsti, per i quali la fornitrice non sia direttamente responsabile, ed in particolare, a scopo meramente esemplificativo e non tassativo, per incendi, allagamenti ed alluvioni, movimenti tellurici, serrate, scioperi e mancanza di energia o materie prime oppure anche provvedimenti amministrativi. L’inizio e la fine di tali circostanze potranno essere comunicate dalla fornitrice anche telefonicamente.
3.9. Ove non sia possibile procedere alla fornitura totale, la fornitrice si riserva il diritto di procedere a forniture parziali, che l’acquirente si obbliga ad accettare sempre che i beni forniti siano utilizzabili singolarmente.
3.10. A norma dell’art. 1510 c.c., la consegna die beni deve avvenire presso la sede della fornitrice. Nel caso in cui l’acquirente richiedesse la consegna a domicilio, la fornitrice si libera dall’obbligo di consegna rimettendo i beni al vettore. La merce viaggia a rischio dell’acquirente, indipendentemente dal luogo di spedizione, anche nel caso in cui il contratto preveda il collaudo a carico della fornitrice. Qualora la merce fosse pronta alla consegna e la spedizione ritardasse per motivi non imputabili alla fornitrice, la consegna si intenderà effettuata ad ogni effetto, compreso il rischio di perimento, al momento della comunicazione, inviata anche a mezzo fax, di merce pronta per la consegna. Le spese di spedizioni e trasporto, salvo diversa pattuizione per iscritto, sono a carico dell’acquirente.
3.11. E’ in facoltà della fornitrice, su richiesta dell’acquirente, stipulare una assicurazione di trasporto; tutte le spese ivi derivanti saranno a carico dell’acquirente.
3.12. Nel caso in cui sia stato convenuto il termine “fisso”, ove l’acquirente per effetto del ritardo nella consegna o nel collaudo imputabile alla fornitrice, subisca un danno, documentalmente provato e risarcibile in relazione alle limitazioni di responsabilità sopra enunciate, l’indennizzo non potrà eccedere lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del prezzo convenuto per l’intera fornitura per ogni settimana intera di ritardo, e comunque l’intero indennizzo non potrà superare il 5% (cinque per cento) del prezzo convenuto nella conferma d’ordine. Ove il ritardo riguardi solo una parte della fornitura, le percentuali si intenderanno riferite al prezzo convenuto per la parte mancante della fornitura. E’ escluso ogni altro indennizzo o risarcimento.
3.13. Salvo patto contrario contenuto nella conferma d’ordine, è compito dell’acquirente far
xxxxxx nei confronti del trasportatore i diritti sulle merci .
3.14. Ove sia stato convenuto il pagamento del saldo del prezzo o l’invio di garanzie di pagamento al momento dell’avviso di merce pronta per la consegna, la spedizione non verrà effettuata prima della ricezione del corrispettivo o delle garanzie. Ove il pagamento non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione dell’avviso di merce pronta, da comunicarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, la fornitrice avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 8, trattenendo a titolo di penale le somme versate in acconto, salvo il maggior danno. Quest’ultimo sarà costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita a terzi della merce, come risultante dalle scritture contabili della fornitrice, oltre le spese sostenute per la vendita e gli eventuali altri costi.
3.15. Nel caso in cui sia convenuto il pagamento posticipato rispetto la consegna e la fornitrice, prima della consegna stessa, venisse a conoscenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali dell’acquirente, comprovata dalla levata di protesti, esistenza di esecuzioni forzate in corso, istanze di fallimento o altre procedure concorsuali, o anche comunicazioni da parte di terzi di mancati pagamenti, avrà diritto, ai sensi dell’art. 1461 c.c., di sospendere tempestivamente la fornitura e di rifiutare l’adempimento die contratti in atto, finché l’acquirente non proceda al pagamento dell’intero prezzo o presenti, sotto richiesta, adeguate garanzie di pagamento, che saranno liberamente valutate dalla fornitrice. Decorso il termine di quindici giorni dalla richiesta del pagamento, la fornitrice avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 8 ovvero procedere alla vendita in danno, con le modalità del comma che precede.
4. Diritto d’usufrutto su programmi e software
4.1. All’acquirente viene trasferito il solo diritto di uso intrasferibile per i programmi software e per la documentazione ivi appartenente. L’uso è limitato a quei prodotti per i quali vengono forniti, secondo contratto, programmi e documentazione. Qualsiasi altro diritto sul software, programmi e documentazioni, incluso anche le copie e complementi aggiuntivi, rimane alla fornitrice. L’acquirente è obbligato a non permettere l’accesso a programmi o documentazioni a terzi senza richiedere prima espressamente il consenso scritto della fornitrice. Al Committente è permesso esclusivamente di creare copie per il proprio archivio, o in sostituzione, oppure ancora per la ricerca di guasti. La cessione die source programs richiede un esplicito accordo scritto. Se gli originali portano un avviso di diritti d’autore, è necessario che il Committente metta in evidenza questo avviso anche su tutte le riproduzioni.
4.2. In caso di risoluzione, annullamento e/o inefficacia per qualunque ragione di contratti esistenti tra il Committente e la fornitrice ed in caso di trasgressioni da parte del Committente die propri obblighi, elencati in questo articolo, la fornitrice sarà legittimata a vietare al Committente l’ulteriore uso di programmi e documentazioni e, ove possibile, ad inibire l’uso degli stessi con mezzi informatici.
5. Prezzi e pagamento
5.1. Salvo patto contrario, la fornitura ed il relativo conteggio avviene alle condizioni e prezzi in vigore il giorno della sottoscrizione da parte dell’acquirente della proposta di contratto. I prezzi indicati si intendono sempre privi di imposte, tasse, spese doganali, spese bancarie spese di trasporto, spese di assicurazione o simili che eventualmente possono essere collegate alla stipulazione o esecuzione del contratto di fornitura. Ove la fornitrice provveda ad anticipare detti importi, essi dovranno essere rimborsati dal Committente a semplice richiesta. I prezzi indicati si intendono inoltre privi di imposta generale sull’entrata o, in caso di forniture intracomunitarie o forniture all’estero, privi di imposta d’acquisto o imposta all’importazione e imposta sul valore aggiunto. Le imposte d’acquisto, sull’entrata o all’importazione si orientano all’aliquota d’imposta valida nel giorno della fornitura o dello sdoganamento nello stato autorizzato all’esazione e vengono conteggiate separatamente.
5.2. Ove successivamente alla conferma d’ordine intervengano variazioni di costi non prevedibili e non imputabili alla fornitrice, quali a titolo esemplificativo aumento del costo delle materie prime in misura superiore al 5%, anche per effetto di variazioni valutarie, aumento del costo dell’energia o di lavoro, in misura superiore alla indicata percentuale, la fornitrice ha facoltà di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1467 c.c., o comunque di recedere dal contratto; ovvero, a suo insindacabile giudizio, a procedere al relativo adeguamento del prezzo, che verrà comunicato all’acquirente. Ove l’aumento sia superiore al 15% (quindici per cento) l’acquirente ha diritto di recedere dal contratto, tenendo indenne la fornitrice delle spese sostenute sino alla comunicazione di recesso.
5.3. Spese di imballaggio e di trasporto vengono conteggiate separatamente. Sarà la fornitrice a determinare il tipo di trasporto, la xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, il vettore stesso, il porto d’imbarco o la frontiera di transito. Qualora non pattuito diversamente, la fornitrice ha facoltà di scegliere liberamente se la consegna avviene franco stabilimento x xxxxxx succursale.
5.4. Qualsiasi pagamento del Committente dovrà essere effettuato in Euro.
5.5. Ove non sia diversamente pattuito nella conferma d’ordine, le fatture emesse dalla fornitrice devono essere pagate entro 14 giorni dalla data della fattura stessa. Per ogni sollecito di pagamento, - eccetto il primo - verranno addebitati all’acquirente € 5,00 (cinque/00), salva la possibilità per la fornitrice di dimostrare di aver sostenuto costi maggiori.
5.6. Nel caso di ritardo nei pagamenti, decorso il termine di cui al comma che precede o il diverso termine convenuto per iscritto, l’acquirente rimane obbligato al pagamento, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi al tasso di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
5.7. Tratte, effetti cambiari ed assegni verranno accreditati solo salvo buon fine. La fornitrice, anche nel caso di accettazione di titoli a firma di terzi, è esonerata dall’obbligo di presentazione, della levata del protesto e dalla notifica degli avvisi di mancato pagamento. La fornitrice si riserva altresì il diritto di prendere a riporto tratte accettate straniere.
5.8. Spese di sconto, di bollo, di protesto, e qualunque altra spesa inerente il rapporto cambiario, sono a carico del Committente.
5.9. Ove per la medesima fornitura siano stati consegnati in pagamento più titoli di credito, anche se di diversa specie ed in parte diretti ed in parte a firma di terzi e girati dall’acquirente, il mancato pagamento anche di uno solo di essi legittima la fornitrice a ritenere l’acquirente decaduto dal beneficio del termine ed a restituire i titoli di credito contro pagamento dell’intero saldo prezzo dovuto, che diviene immediatamente esigibile. Il mancato pagamento del credito residuo nel termine di quindici giorni dalla richiesta legittima la fornitrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo
art. 8.
5.10. Come data di ricezione del pagamento vale il giorno in cui l’importo richiesto si trova presso la sede della fornitrice o è stato accreditato su uno die conti bancari della stessa. Il rischio di trasferimento die mezzi di pagamento è a carico del Committente.
5.11. In caso di mora nel pagamento da parte del Committente, sia nella ipotesi di pagamento rateale sia nella ipotesi di credito nascente da interventi di manutenzione o ulteriori forniture, decorsi quindici giorni dalla richiesta la fornitrice avrà il diritto di ritenere l’acquirente decaduto dal beneficio del termine e conseguentemente esigere le rate del prezzo d’acquisto ancora rimanenti o mettere a scadenza qualsiasi credito a debito del Committente. Inoltre la fornitrice avrà diritto di far dipendere ulteriori forniture di questo o di altri contratti, da una prestazione di garanzia o da una esecuzione donnant-donnant contro la merce da fornire.
5.12. L’acquirente ha il diritto di compensare un proprio credito con il credito della fornitrice nascente dalla fornitura o da altri rapporti solo quando il credito preteso dall’acquirente in contropartita non è oggetto di contestazione o risulta da sentenza passata in giudicato.
5.13. I pagamenti, con effetto liberatorio, devono essere fatti solo su uno die conti della fornitrice elencati in calce alla fattura. Gli agenti della fornitrice non sono autorizzati a prendere in consegna qualsiasi forma di pagamento.
5.14. In deroga all’art. 1460 c.c., il compratore non potrà iniziare alcun giudizio, far valere alcuna azione o proporre alcuna eccezione in giudizio, e se proposti dovranno essere dichiarati inammissibili o improcedibili, se prima non avrà saldato tutto il proprio debito (solve et repete). Pertanto, e ciò solo a titolo esemplificativo, non potrà rifiutare o semplicemente ritardare il pagamento di quanto dovuto adducendo vizi o difetti del materiale o die macchinari forniti, mancata assistenza, ritardi nella consegna o nel collaudo; tali eccezioni, pertanto, non potranno essere valutate quali gravi motivi, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. per ottenere la sospensione della esecuzione provvisoria dell’ingiunzione di pagamento o di consegna ove la stessa sia stata già concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.; né essere valutate quale prova scritta ai fini della opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
6. Garanzia
6.1. La fornitrice garantisce che i beni forniti come nuovi sono esenti da vizi, ai sensi
dell’art. 1490 c.c.
6.2. Per i prodotti forniti, secondo contratto, come materiale nuovo, il termine di garanzia è di un anno a partire dal ricevimento della merce, comprovato dalla data del documento di trasporto, indipendentemente dal collaudo. Se i prodotti venduti non sono destinati espressamente al lavoro a più turni il termine di garanzia si riduce a 6 mesi per il lavoro a 2 turni e a 3 mesi per il lavoro a 3 turni.
6.3. Per prodotti che sono stati consegnati, secondo la conferma d’ordine, come materiale
usato, non esiste alcuna garanzia.
6.4. Il Committente ha diritto esclusivamente all’eliminazione die vizi, qualora essi siano imputabili alla fornitrice, con esclusione della sostituzione, salvo che la fornitrice la ritenga più conveniente.
6.5. E’ escluso ogni altro risarcimento del danno o indennizzo per mancata o diminuita produzione o per danni a materie prime o a prodotti finiti, o per qualsiasi altra causa. L’acquirente ha l’obbligo di verificare il buon funzionamento die macchinari, al fine di evitare che gli eventuali vizi possano provocare danni a persone o cose. La fornitrice risponde di danni ulteriori solo ove venga provato che essa era a conoscenza die vizi e li ha taciuti dolosamente o con colpa grave, esclusa in ogni caso ogni forma di colpa lieve.
6.6. Nel caso in cui non sia possibile eliminare i vizi presso la sede dell’acquirente, le spese di trasporto sino allo stabilimento della fornitrice e di ritrasferimento allo stabilimento dell’acquirente sono a carico di quest’ultimo.
6.7. L’acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi alla fornitrice, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro otto giorni dalla scoperta.
6.8. Il diritto a garanzia non vige, a favore del Committente, se si presentano: usura naturale, danneggiamenti provocati da violenza o da lubrificanti o materiali non idonei, dalla non osservanza della cura della macchina o delle istruzioni di servizio da parte del Committente o di terzi; montaggio o messa in funzione errati da parte del Committente o da terzi; da manutenzione errata o insufficiente da parte del Committente o da terzi, da superfici di appoggio non idonee o da riparazioni e modifiche effettuate dal Committente o da terzi; influssi degli elementi, circostanze esterne non usuali (ad es. Umidità troppo alta), oscillazioni anomale della tensione elettrica; da interventi effettuati da personale o imprese non riconosciuti dalla fornitrice, dall’utilizzo di pezzi non prodotti dalla fornitrice e da questa non autorizzati. Se i difetti sono stati soltanto amplificati o aumentati dalle azioni elencate prima, l’obbligo di garanzia si limita solo alla misura del difetto originario.
6.9. I pezzi o oggetti che risultano difettosi devono essere, se richiesti dalla fornitrice, imballati con cura e rispediti assicurati.
6.10. Le dichiarazioni della fornitrice, circa l’oggetto della fornitura o prestazione, sull’impiego previsto ad es. Dimensioni, pesi, durezza, valori d’uso, espongono solo la descrizione o i contrassegni e non le caratteristiche garantite e sono quindi da intendersi solo in modo approssimativo. La fornitrice si riserva, quindi, divergenze e tolleranze usuali nel settore, salvo che non siano stati presi accordi particolari. Caratteristiche garantite devono essere definite come tali singolarmente e per iscritto.
6.11. Il Committente ha il dovere di rispettare a proprie spese tutte le regole inerenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro come anche le leggi sul luogo di piazzamento della macchina.
6.12. L’eventuale esecuzione da parte della fornitrice di interventi di riparazione o sostituzione di pezzi a titolo gratuito, sia durante il periodo di validità della garanzia, sia successivamente. Non costituisce, in ogni caso, riconoscimento nemmeno implicito della esistenza di vizi né comporta un prolungamento della garanzia stessa. Tali interventi, rientrando nella normale politica commerciale della fornitrice, non possono essere intesi e costituire fondamento della esistenza di un ulteriore diritto dell’acquirente alla eliminazione di vizi non riconosciuti o di cui la fornitrice non si ritiene responsabile, neanche nei casi in cui gli interventi eseguiti gratuitamente non abbiano raggiunto lo scopo.
7. Esonero da responsabilità
7.1. Risarcimenti di danni, qualsiasi sia il tipo e la natura giuridica, contro la fornitrice o contro i suoi agenti sono espressamente esclusi, a meno che si tratti di danni tipici e prevedibili causati da violazioni di norme imperative oppure da danni causati da violazioni di doveri ritenuti dolosi o fondati su colpa grave. Un dovere fondamentale del contratto di compravendita per macchine o per impianti è la fornitura e rispettivamente
produzione dell'oggetto del contratto senza difetti nonchè il trasferimento di proprietà al
committente.
7.2. L’esonero da responsabilità copre anche l’attività di consulenza eventualmente fornita, sia verbale che per iscritto; il Committente non viene mai esonerato dal controllare e provare l’idoneità della fornitura per l’impiego previsto e delle soluzioni consigliate.
8. Clausola risolutiva espressa - Patto di riservato dominio
8.1. In tutti i casi di pagamento rateale del corrispettivo, la vendita si intende effettuata, ai sensi del § 3 della sezione seconda, Capo I, Titolo III, del codice civile, con riserva della proprietà. Pertanto, l’acquirente acquista la proprietà die beni soltanto col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna, come definita dal punto 3.9 delle presenti condizioni generali. La proprietà permane in favore della fornitrice sino alla liquidazione di tutti i crediti, incluso crediti accessori, e fino all’incasso di tutte le cambiali e assegni. Ciò vale anche per crediti futuri.
8.2. Il contratto di vendita a rate si risolverà ipso jure, senza necessità di pronuncia giudiziale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il cui importo superi l’ottava parte del prezzo, decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento; tale ipotesi si intende verificata anche nella ipotesi di mancato pagamento di effetti cambiari o altri titoli di credito anche a firma di terzi;
b) mancato pagamento dell’anticipazione prevista nella conferma d’ordine o trasmissione delle garanzie di pagamento, decorsi quindici giorni dall’invio della conferma d’ordine stessa;
c) mancata trasmissione della polizza di cui al punto 8.7 entro 15 giorni dalla consegna die beni;
d) dichiarazione di fallimento, di insolvenza o ammissione ad altra procedura concorsuale.
8.3. La risoluzione di cui al punto 8.2 si verificherà al momento in cui la fornitrice dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo di consegna, di cui all’art. 633 c.p.c., ovvero nella istanza di rivendica fallimentare.
8.4. Nei casi in cui sia documentata la circostanza di cui alla lettera a) del punto 8.2, la fornitrice ha diritto di ottenere ingiunzione di consegna immediatamente esecutiva, con dispensa dal termine di cui all’art. 482 c.p.c., al fine di rientrare immediatamente nel possesso die beni forniti ed evitare alcun deterioramento o ulteriore uso die beni.
8.5. In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, compresi i casi di cui al punto 8.2, le rate pagate sino al momento della risoluzione restano acquisite alla fornitrice, a titolo di indennità, salvo il danno ulteriore.
8.6. La fornitrice, per la determinazione del danno ulteriore, ha il diritto di vendere i macchinari a trattativa privata al migliore offerente, senza alcuna formalità, e di addebitare al compratore la differenza tra quanto ottenuto dalla vendita ed il residuo prezzo che quest’ultimo avrebbe dovuto pagare, maggiorato degli interessi di cui al punto 5.6 e le spese legali effettivamente sostenute, anche se non liquidate da una autorità giudiziaria, sempre che esse siano contenute nei limiti massimi delle tariffe professionali in vigore. Le scritture contabili della fornitrice costituiscono piena prova per la determinazione del prezzo di vendita die macchinari e per la determinazione delle spese legali.
8.7. Il Compratore è costituito custode die beni consegnati con riservato dominio. Esso ha l’obbligo di trattare con cura il bene acquistato, in particolar modo è obbligato a far eseguire in tempo, a proprie spese, lavori di manutenzione e di ispezione e di assicurare a proprie spese la merce fornita contro incendi, acqua e furti in maniera sufficiente tenendo conto del
valore a nuovo. Qualsiasi pretesa nei confronti di un’assicurazione derivante un eventuale sinistro sulla merce fornita sotto riservato dominio sarà, fin da adesso, ceduta a noi per un’aliquota che ammonta al valore die beni sotto riserva di proprietà. Il Committente ha l’obbligo di vincolare la polizza assicurativa in favore della fornitrice e trasmettere copia autentica della polizza entro 15 giorni dalla consegna die beni.
8.8. L’acquirente è obbligato ad informare tempestivamente la fornitrice in caso di pignoramento o nocumenti sui diritti di proprietà della fornitrice da parte di terzi ed a confermare per iscritto sia alla fornitrice che a terzi l’esistenza del riservato dominio. E’ fatto assoluto divieto di vendita o di trasferimento die diritti, anche al solo scopo di garanzia.
8.9. E’ espressamente vietato all’acquirente il collegamento, la commistione e la confusione die beni consegnati con riservato dominio con altri beni di proprietà dell’acquirente o di terzi. In caso di collegamento, commistione o confusione die beni consegnati con riservato dominio con altri beni di proprietà dell’acquirente, senza il preventivo consenso scritto della fornitrice, la proprietà dell’intero bene si intenderà trasferita per intero alla fornitrice, senza diritto dell’acquirente ad alcun indennizzo.
8.10. Il riservato dominio rimane in vigore anche se singoli crediti della fornitrice venissero inclusi in fatture correnti ed il saldo di queste ultime fosse tratto e riconosciuto in un conto corrente. Il riservato domino include in questo caso anche il saldo del credito di conto corrente.
8.11. La riserva di dominio, secondo le condizioni elencate prima, si estingue solo nel momento in cui tutte le pretese, nascenti dalla fornitura secondo le presenti condizioni contrattuali, sono state soddisfatte. In questo caso la proprietà del bene sotto riservato dominio viene trasferita al Committente e la estinzione del riservato dominio sarà certificata mediante annotazione sugli originali delle fatture di vendita, di seguito all’annotazione di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
8.12. Ove i beni venduti siano dotati di sistemi elettronici di controllo a distanza, la fornitrice è espressamente autorizzata, anche prima di aver dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora si verifichi una delle condizioni di cui al punto 8.2 lettere a), b) e d), ad inibire l’uso die beni, anche senza nessun preavviso.
9. Foro competente
9.1. Il foro competente per qualsiasi pretesa nascente da un contratto cui sono applicabili le presenti condizioni generali è esclusivamente il Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro. Tuttavia, la fornitrice ha il diritto di adire il Tribunale del capoluogo della regione ove ha sede il compratore.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiaro di aver posto particolare attenzione e di approvare
espressamente le clausole contenute nei punti seguenti:
Articolo 1, commi 3 e 4 (estensione dell’applicazione delle condizioni di fornitura a tutti i
rapporti tra le parti; esclusione delle prove testimoniali; limiti probatori);
Articolo 2, commi 1, 5, 7, 9, 10 (natura delle offerte, validità a fini probatori della conferma d’ordine, penale per mancata restituzione di documenti, facoltà della fornitrice di sospensione della prestazione, obbligo di manleva;
Articolo 3, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 (termini di consegna, limitazioni ed esoneri da responsabilità per danni da ritardo nelle consegne, clausola risolutiva espressa e penale, annullamento die termini nel caso di richiesta di modifiche, consegne parziali, effetti della comunicazione di merce pronta, luogo della consegna, sospensione della consegna, sospensione della consegna per mutamento delle condizioni patrimoniali dell’acquirente);
Articolo 4, commi 1 e 2 (tutela del copyright);
Articolo 5, commi 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14 (facoltà di recesso della fornitrice e di adeguamento del prezzo; esonero dall’obbligo del protesto e di comunicazione di avvisi di mancato pagamento; decadenza dal beneficio del termine, valuta, rischio di trasmissione die mezzi di pagamento, limiti alla compensazione legale e giudiziale, limitazione alla proponibilità di azioni ed eccezioni, solve et repete;
Articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (limitazioni di garanzia, esclusione di garanzia per beni usati, esclusione e limitazione di responsabilità per vizi, difetti e mancata produzione; decadenza dalla garanzia per mancata denuncia; tolleranza d’uso; interventi fuori garanzia);
Articolo 7, commi 1 e 2 (esonero da responsabilità);
Articolo 8, commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (clausola risolutiva espressa, riservato dominio, modalità di comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, facoltà di rientro immediato nel possesso del bene, ritenzione delle rate pagate sino al momento della risoluzione, modalità di vendita die beni al migliore offerente, validità probatoria delle scritture contabili della fornitrice, custodia, vincolo della polizza d’assicurazione, obbligo di trasmissione della polizza, divieto di vendita o di cessione die diritti, divieto di collegamento, commistione, confusione, estensione del riservato dominio sino alla chiusura del conto; modalità di estinzione del riservato dominio, facoltà di inibizione dell’uso die beni a distanza senza preavviso;
Articolo 9, comma 1. Deroga alla competenza per territorio.
Val. Guigno 2006