CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO D
CAPITOLATO SPECIALE
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Pieve di Cento per la durata di anni cinque più eventuale rinnovo biennale e proroga tecnica di tre mesi.
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii, relativo alle polizze assicurative stipulate e da stipularsi da parte del Comune di Pieve di Cento.
Art. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE
Le prestazioni previste dal contratto e che il Broker affidatario si impegna ad effettuare sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad esso collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico dell'Ente;
assistenza nella redazione dei bandi di gara (e relativi documenti a corredo) ed elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali tecnici per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza;
assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara per il ricollocamento o nuova stipula dei contratti assicurativi;
gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, compreso il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione – anche a termine dell’art. 1901 del Cod. Civile “Mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato;
assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di affidamento del servizio) in collaborazione con il preposto Ufficio competente con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e report periodico sull’andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
analisi dei sinistri non risarciti dalle Compagnie d’Assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;
analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno;
verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
redazione di una relazione annuale con la quale il broker affidatario si esprimerà sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento;
effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento in materia assicurativa per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze;
effettuazione di almeno un corso in materia assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità civile patrimoniale dedicato a tutto il personale dell'Ente o comunque in favore di coloro che, in virtù delle funzioni che svolgono, incorrono in tale profilo di responsabilità;
predisposizione di strumenti informatici personalizzati da mettere a disposizione dell'Ente per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
In particolare, il Broker si impegna: Per i sinistri passivi:
a) a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dall'Ente inclusa la presa in carico anche di sinistri che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
b) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all’apertura del sinistro;
c) a predisporre e inviare tempestivamente le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte e per conoscenza alle amministrazioni committenti interessate entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;
d) a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
e) a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
f) a richiedere e a rapportarsi anche direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali, ecc.);
g) ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio dell’Ente, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati.
Per i sinistri attivi e diretti:
a) gestione completa dei sinistri da circolazione stradale causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali l’Ente rivesta il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni alla segnaletica comunale a seguito di incidente stradale) anche con l’eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico dell'Ente neppure oneri gestionali e/o amministrativi e presa in carico anche dei sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
b) a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà dell'Ente, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc. …) e presa in carico anche di sinistri con riferimento ai danni alla proprietà subiti dall'Ente che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
c) nell’ambito della gestione dei sinistri diretti il broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della Compagnia Assicurativa, apposita relazione recante le congruità della somma offerta, valorizzando l’applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o altre clausole contrattuali atte a ridurre l’importo del risarcimento;
d) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
e) a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
f) a confrontarsi anche direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dall'Ente (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali, ecc. …);
g) a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
h) valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione.
Per la gestione delle polizze:
a) a richiedere con congruo anticipo, l’invio di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
b) invio all’ufficio che gestisce i contratti assicurativi degli avvisi di scadenza con indicazione degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker;
c) disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte dell'Ente, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a richiedere alle Compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all’Ente di effettuare la liquidazione.
Per la consulenza e per gestire al meglio tutte le attività previste nel presente capitolato - disponibilità del referente operativo del Broker:
il broker affidatario dovrà assicurare la disponibilità di un proprio referente operativo e professionalmente adeguato, per attività da svolgere presso il Comune di Pieve di Cento, per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative, per un numero minimo non inferiore 4 giornate. La disponibilità del referente operativo del Broker come sopra precisato, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di altre forme di attività/comunicazione/assistenza prevista con il presente capitolato in favore dell'Amministrazione Comunale.
Art. 3 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata del contratto è di anni 5 (cinque) a decorrere dal 31.12.2022 e con scadenza il 31.12.2027, più eventuale opzione di rinnovo biennale. Dalla data di decorrenza suindicata l’affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. L’affidatario dovrà interagire con l’amministrazione per attuare tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ente, l’affidatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale, come stabilito all’ultimo comma. La risoluzione del contratto avverrà con decorrenza immediata nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) ovvero in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione alla stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno. Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo
necessario per la stipula del contratto o per assicurare il passaggio delle consegne all'amministrazione. In tal caso il broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
Art. 4 – COMPENSI DEL BROKER
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente Capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate, rinnovate e prorogate le polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Il compenso spettante al Broker affidatario verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei Capitolati d’Oneri Speciali per l’acquisto dei vari servizi assicurativi.
Art. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
L'Ente provvede al pagamento dei premi assicurativi anche tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente, senza alcuna responsabilità per lo stesso. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO
Il Broker affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. Il Broker affidatario dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. Il Broker affidatario, nell’espletamento dell’incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari a tale scopo autorizzati. Il Broker affidatario deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell’espletamento dell’incarico il Broker affidatario dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di consultazione, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente. Il Broker, inoltre, dovrà assicurare la massima trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno affidatarie dei contratti assicurativi con obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker affidatario si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, si impegna inoltre a farsi carico dell’invio delle comunicazioni di interruzione dei termini di prescrizione per tutti i sinistri che si sono verificati e si verificheranno. E’ fatto obbligo al Broker affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. Il broker affidatario in particolare deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
L'Ente autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii..
Art. 7 – DIVIETI
Al Broker affidatario è espressamente vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Pieve di Cento senza un preventivo esplicito consenso. E’ fatto, altresì, divieto al Broker affidatario di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto. E’ vietato il subappalto del servizio. E’ espressamente vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l’incameramento della cauzione.
Art. 8 – GARANZIA ASSICURATIVA
Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto, ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker. La regolare costituzione della suddetta copertura assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima dell’inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva di cui all’art. 13 del presente Capitolato.
Art. 9 – DOMICILIO DEL BROKER E REFERENTI
Il Broker dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l’abbia già fatto in sede di procedura di affidamento. Il Broker deve comunicare altresì alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, il Broker medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.
Art. 10 – PREROGATIVE DEL COMUNE
Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l’adozione degli atti amministrativi e l’approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto delle coperture assicurative di cui necessita il suddetto Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.
Art. 11 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Nel caso si verificassero inadempienze, l'Ente ne trasmetterà comunicazione formale al broker. A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 15 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della suddetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al Broker a mezzo PEC. Nel caso di inosservanza delle norme del contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da € 100,00 a € 500,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti del Broker per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad esso stesso o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 12.
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:
1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di Legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
3. in ogni altra ipotesi in cui l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. accertate inadempienze o gravi negligenze del Broker affidatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
5. cessazione dell’attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker affidatario;
6. cancellazione del Broker affidatario dall’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
7. sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi. La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida al Broker affidatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Qualora l’inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, il Broker affidatario dovrà notificare tale circostanza, a mezzo PEC, all’Ufficio competente dell’Ente (o ad altro ufficio preposto). In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Ente ne faccia richiesta, il Broker affidatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo Broker.
Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà prestare una “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse sostenere per fatto dell’affidatario a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Ente suddetto l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e la rinuncia al beneficiario della escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento.
Art. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., l'operatore economico titolare dell’appalto, deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso un istituto bancario o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza della suddetta comunicazione la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’affidatario, o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando il conto corrente dedicato di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG). Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010 e ss.mm.ii.;
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informa contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'Ente verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato di Appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate. L'Ente, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente Capitolato di Appalto. Ogni contestazione in merito all'accertamento di inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato di Appalto saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.
ART. 16 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.lgs. n. 209/2005 e ss,mm.ii. ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al Cod. Civile.
ART. 17 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
L'affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dell’Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto e si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dai suddetti codici i quali, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell'Ente.
Art. 18 – SPESE ED ONERI ACCESSORI
Sono a carico dell’affidatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto. A carico dell’affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell’appalto, comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.
Art. 19 – DOCUMENTO UNICO per la VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZE
Trattandosi di servizio di tipo intellettuale non materiale, non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. previsto dall’articolo 26 comma 3 Decreto Legislativo 81/2008, e pertanto i relativi costi sono nulli.
Art. 20 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente Capitolato, nonché del contratto, saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 21 – FORO COMPETENTE
Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Bologna
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civile, di accettare esplicitamente la validità delle seguenti condizioni: art. 4 (Compensi del Broker), art. 6 (Obblighi del Broker), art. 7 (Divieti), art. 11 (Inadempienze e Penalità), art. 12 (Risoluzione del contratto), art. 17 (Clausola anticorruzione), art. 18 (Spese ed Oneri accessori), art. 21 (Foro competente).
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PER ACCETTAZIONE
(timbro della Società e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)