ACCORDO TERRITORIALE
Legge n. 431/1998 - D.M. 16/01/2017
VALEVOLE nei sottoelencati COMUNI della PROVINCIA di PAVIA
- GRUPPO “A”: MORTARA – GAMBOLO' - GARLASCO - STRADELLA – CASTEGGIO
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX – BRONI – CASORATE PRIMO - CASSOLNOVO – CAVA MANARA – CERTOSA DI PAVIA - CILAVEGNA - GIUSSAGO – GODIASCO/SALICE TERME - GROPELLO CAIROLI - LANDRIANO – MEDE - RIVANAZZANO TERME - ROBBIO – SANNAZZARO DE BURGONDI - SIZIANO - VIDIGULFO – VARZI
- GRUPPO “B”: ALAGNA – ALBAREDO ARNABOLDI – ALBONESE – ALBUZZANO – ARENA PO – BADIA PAVESE – BAGNARIA – BARBIANELLO – BASCAPE' – XXXXXXX PANCARANA - BATTUDA - BORGO PRIOLO
– BORGO SAN SIRO – BORGORATTO MORMOROLO – BORNASCO – BOSNASCO – BRALLO DI PREGOLA – BREMA – BRESSANA BOTTARONE – CALVIGNANO – CAMPOSPINOSO – CANDIA LOMELLINA – CANNETO PAVESE - CARBONARA AL TICINO – CASANOVA LONATI – CASATISMA – CASEI GEROLA - CASTANA – CASTELLETTO DI BRANDUZZO – CASTELLO D'AGOGNA – CASTELNOVETTO – CECIMA – CERANOVA – CERETTO LOMELLINA – CERGNAGO – CERVESINA – CHIGNOLO PO – CIGOGNOLA – CODEVILLA – COLLI VERDI – CONFIENZA – COPIANO – CORANA – CORNALE E XXXXXXX – CORTEOLONA E GENZONE – XXXXXXX SAN QUIRICO – COSTA DE' NOBILI – COZZO – DORNO – XXXXXXX ERBOGNONE – FILIGHERA – FORTUNAGO – FRASCAROLO – GALLIAVOLA – GAMBARANA – GERENZAGO – GOLFERENZO – GRAVELLONA LOMELLINA – INVERNO E XXXXXXXXXX – LANGOSCO – LARDIRAGO – LINAROLO – LIRIO
– LOMELLO – LUNGAVILLA – MAGHERNO – MARCIGNAGO – MARZANO – MENCONICO – MEZZANA BIGLI
– MEZZANA RABATTONE – MEZZANINO – MIRADOLO TERME – MONTALTO PAVESE – MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – XXXXXXXXXX VERSIGGIA – MONTESCANO – MONTESEGALE – MONTICELLI PAVESE
– MONTU' BECCARIA – MORNICO LOSANA – NICORVO – OLEVANO DI LOMELLINA – OLIVA GESSI – OTTOBIANO – PALESTRO – PANCARANA – PARONA – PIETRA DE' GIORGI – PIEVE ALBIGNOLA – PIEVE DEL CAIRO – PIEVE PORTO MORONE – PINAROLO PO – PIZZALE – PONTE NIZZA – PORTALBERA – REA
– REDAVALLE – RETORBIDO – ROBECCO PAVESE – ROCCA DE' GIORGI – ROCCA SUSELLA – ROGNANO
– ROMAGNESE – RONCARO – ROSASCO – ROVESCALA – SAN XXXXXXXX PO – SAN XXXXXXX AL COLLE
– SAN GIORGIO DI LOMELLINA – SAN ZENONE AL PO – SANT'ALESSIO CON VIALONE – SANT'XXXXXX XXXXXXXXX – SANTA XXXXXXXX E BISSONE – SANTA GIULETTA – SANTA MARGHERITA DI STAFFORA – SANTA XXXXX DELLA VERSA – SARTIRANA LOMELLINA – SCALDASOLE – SEMIANA – SILVANO PIETRA – SOMMO – SPESSA – SUARDI TORRAZZA COSTE – TORRE BERETTI E CASTELLARO – TORRE D'ARESE – TORRE DE' NEGRI – TORREVECCHIA PIA – TORRICELLA VERZATE – TRIVOLZIO – TROMELLO – TROVO – VAL DI NIZZA – VALEGGIO – VALLE LOMELLINA – XXXXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXX XXXXXXX – VERRETTO
– VERRUA PO – VILLA BISCOSSI – VILLANOVA D'ARDENGHI – VILLANTERIO – VISTARINO – VOLPARA – ZAVATTARELLO – ZECCONE – ZEME – ZENEVREDO – ZERBO – ZERBOLO' – ZINASCO
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017,
premesso che:
l in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 431 del 9/12/1998, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3, l. cit.;
l ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, vista la mancata convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori entro il termine di 60 giorni da parte dei Comuni elencati e la successiva formale richiesta di Convocazione inviata ai medesimi Comuni mediante PEC in data 16/7/2018, trascorsi invano 30 giorni da quest’ultima, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori hanno provveduto alla Convocazione per la definizione degli Accordi locali da applicarsi nei territori dei Comuni elencati;
l il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pavia ha fornito assistenza per il coordinamento delle Associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione degli Accordi locali da applicarsi nei territori dei Comuni della Provincia di Pavia sopra elencati;
l l’Accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare oggetto del contratto;
l i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’Accordo locale, devono altresì costituire, nell’ambito del territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo , secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del
D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della Legge n. 431 del 9/12/1998;
l i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio dei Comuni elencati di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche - detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all’interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione Nazionale o comunque firmatarie dell’Accordo locale;
l secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell’applicazione delle norme di agevolazione fiscale, ove prevista, di cui all’art. 2, comma 4, e all’art. 8, comma 1, della Legge n. 431 del 9/12/1998, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratti stabiliti dal D.M. 16 gennaio 2017 ed allo stesso allegati;
l ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9/12/1998 per promuovere l’applicazione dell’Accordo locale, i Comuni hanno facoltà di deliberare aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale degli immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;
l è facoltà dei Comuni elencati nel presente Accordo deliberare, anche per gli effetti dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 431 del 9/12/1998 risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata;
l il presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo dei Comuni elencati, avrà applicazione per i contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza;
tutto ciò premesso,
l’anno 2019, il giorno 16 maggio, nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Pavia,
tra le Associazioni sindacali territoriali degli Inquilini:
> S.U.N.I.A., con sede legale in Pavia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, rappresentata dal Segretario Generale, Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
> X.X.X.xX., con sede legale in Pavia, Xxx Xxxxx x. 0, rappresentata dal Segretario Generale, Signor Xxxxxxx Xxxxxxx;
> U.N.I.A.T., con sede legale in Pavia, Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, rappresentata dal Presidente, Prof. Xxxxx Xxxxx;
> C.O.N.I.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx 000, rappresentata dal Signor Xxxxxxxx Xxxxxx e le Associazioni della Proprietà Edilizia:
> APE PAVIA CONFEDILIZIA, con sede legale in Pavia, X.xx Xxxxxxx n.3 rappresentata dal Presidente, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
> U.P.P.I., con sede legale in Pavia, Via Sacchi n.10 rappresentata dal Presidente, Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
> CONFAPPI, con sede legale in Pavia, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, rappresentata dalla Presidente, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx;
> A.P.P.C., con sede legale in Pavia, Via X. Xxxxxx n. 10, rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx;
alla presenza del Presidente dell’Amministrazione Provinciale
si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il tipo di contratto stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla Legge 431/1998, art. 2 comma 4 e art. 5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni elencati.
3. TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO LOCALE
Il presente Accordo è valido per la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula salvo rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito all’art. 4, comma 1, della L. 431/1998. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, l. cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo.
In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano le procedure previste all’art. 2, Legge citata.
CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE > ai sensi art. 2, comma 3, L. 431/1998 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017
Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 431/1998, applicando le modalità per la determinazione del canone e il tipo di contratto come di seguito definiti.
4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione nei Comuni in elenco.
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 431/1998, si applicano i criteri e le modalità seguenti:
4.1. A Individuazione delle “Zone urbane omogenee"
Le "Zone urbane omogenee", secondo il disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone.
In considerazione delle dimensioni demografiche e delle specifiche conformazioni urbanistiche, si è ritenuto di suddividere i Comuni oggetto del presente Accordo Territoriale in due Gruppi (Gruppo “A” e Gruppo “B”, vedi frontespizio) e di prevedere per tutti i Comuni appartenenti a ciascun Gruppo una ZONA UNICA. Tale individuazione, finalizzata all'obiettivo della determinazione dei canoni, viene ritenuta confacente alle caratteristiche del mercato locativo e tecnicamente adeguata in funzione alla introduzione di molteplici altri fattori interconnessi e variabili quali le tipologie edilizie degli alloggi e le dotazioni degli stessi.
4.1. B Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi
Nell’ambito della ZONA UNICA stabilita per ciascun Gruppo di Comuni in elenco (Gruppo A e Gruppo B) è definita la fascia di oscillazione, con un valore limite minimo e massimo del canone espresso in €/mq annuo. La fascia di oscillazione è poi suddivisa in 3 SUB-FASCE, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Ai fini dell’attribuzione di appartenenza a una delle 3 SUB-FASCE di oscillazione, deve essere verificata la presenza degli elementi relativi all’immobile sotto specificati:
Elementi di tipo A :
A1 bagno interno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto che eroghi acqua calda sanitaria; impianto elettrico; impianto di riscaldamento.
Elementi di tipo B :
B1 cucina abitabile con almeno una finestra
B2 ascensore per unità abitative situate oltre al 2° piano o piano superiore, o unità abitative situate entro il secondo piano
B3 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto
B5 riscaldamento centralizzato o autonomo
Elementi di tipo C :
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
C3 giardino condominiale
C4 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni
C6 presenza di porta blindata o doppi vetri
C7 prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: rete trasporti, esercizi commerciali e servizi sociali
Elementi di tipo D :
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta o ripostiglio esterno
D3 appartamenti con vetustà costruttiva inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge ed i casi di ristrutturazioni totali dell’unità avvenute negli ultimi 30 anni
D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico, ossia immobili rientranti nelle Classi 1-2-3 dei Piani Comunali di Zonizzazione acustica
D5 affaccio esterno dell’alloggio o dell’edificio su strade, piazze o luoghi di pregio storico-architettonico o ambientale
D6 presenza di giardino privato o di spazio esterno in uso esclusivo
D7 dotazione di posto auto scoperto
D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta in Comune la Comunicazione di inizio attività o altra procedura amministrativa documentata
D9 presenza di terrazza di superficie superiore a mq 20 D10 dotazione di zanzariere su finestre e porte finestre D11 presenza di impianto di climatizzazione estiva
D12 presenza di parcheggio per cicli o motocicli D13 presenza di impianto di allarme- antifurto D14 presenza di collegamento Internet attivo
D15 presenza di collegamento alla rete di fibra ottica
SCHEMA RIEPILOGATIVO delle caratteristiche per l'inserimento nella SUB-FASCIA | ||||
N.°° | A | B | C | D |
1 | Bagno completo con finestra o aspirazione | Cucina abitabile con finestra | Dotazione di doppio bagno | Presenza di balcone o di terrazzo |
2 | Impianti tecnologici in ordine | Impianto ascensore oltre il piano 2° o unità abitative entro il piano 2° | Dotazione di box auto o di posto auto coperto | Dotazione di cantina / ripostiglio esterno / soffitta |
3 | Infissi, pareti, soffitti, pavimenti, in stato normale | Infissi, pareti, soffitti, pavimenti, in buone condizioni | Vetustà inferiore a 30 anni di costruzione o di ristrutturazione totale dell’unità eseguita negli ultimi 30 anni | |
4 | Impianti di esalazione e di scarico conformi a norme igienico-sanitarie e di sicurezza | Parti comuni ed esterne: facciate, scale, copertura, cortile in normali condizioni | Assenza di fonti di inquinamento ambientale e acustico | |
5 | Riscaldamento centrale o autonomo / escluse stufe | Presenza di giardino condominiale | Affaccio dell’alloggio o dell’edificio su strade, piazze, luoghi di pregio storico o ambientale | |
6 | Dotazione di doppi vetri o porta blindata | Presenza di giardino o di area esterna in uso esclusivo | ||
7 | Vicinanza a trasporti e a zone commerciali | Dotazione di posto auto scoperto | ||
8 | Esecuzione negli ultimi 10 anni di manutenzioni autorizzate e documentate | |||
9 | Presenza di terrazza superiore a mq 20 | |||
10 | Presenza di zanzariere | |||
11 | Presenza di impianto di climatizzazione estiva | |||
12 | Presenza di parcheggio per cicli o per motocicli | |||
13 | Presenza impianto di allarme-antifurto | |||
14 | Presenza di collegamento Internet attivo | |||
15 | Presenza di collegamento alla rete di fibra ottica |
COLLOCAZIONE DELL’IMMOBILE NELLA SUB-FASCIA DI APPARTENENZA:
n SUB - FASCIA 1 / INFERIORE - Gli immobili sono collocati in questa Sub-fascia:
a) se manca 1 solo elemento di tipo A
b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno 4 elementi del tipo B
c) se hanno meno di 3 elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A
n SUB - FASCIA 2 / INTERMEDIA - Gli immobili sono collocati in questa Sub-fascia:
a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno 3 elementi di tipo B
b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B ma meno di 3 elementi di tipo C
n SUB - FASCIA 3 / SUPERIORE - Gli immobili sono collocati in questa Sub-fascia:
se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno 3 elementi di tipo B e almeno 3 elementi di tipo C
* La presenza di almeno 5 elementi di tipo D, come sopra riportati, comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone della SUB-FASCIA di appartenenza.
** Nel caso di unità abitative situate in fabbricati con le parti comuni in stato di evidente degrado (facciata, cortile, vano scala) non potrà essere applicato il canone stabilito per la sub-fascia 3.
4.1. C Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione
Nell’ambito di ogni "Zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative SUB-FASCE i valori minimi e massimi dei canoni, espressi in €/mq su base annua.
In relazione alla tipologia media usuale degli alloggi, sulla base di considerazioni tecniche convenzionalmente condivise, sono state individuate le seguenti CLASSI DI SUPERFICIE:
- Fino a mq 50
- Da mq 50 a mq 70
- Oltre mq 70
TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEI CANONI DI LOCAZIONE | ||||||||||||
CLASSI DI SUPERFICIE | COMUNI “GRUPPO B” | COMUNI “GRUPPO A” | ||||||||||
SUB-FASCIA | SUB-FASCIA | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
CANONE €/mq | CANONE €/mq | CANONE €/mq | CANONE €/mq | CANONE €/mq | CANONE €/mq | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Meno di mq 50 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 |
Tra mq 50 e mq 70 | 25 | 40 | 30 | 45 | 30 | 50 | 30 | 45 | 30 | 50 | 35 | 55 |
Oltre mq 70 | 20 | 35 | 20 | 40 | 25 | 45 | 25 | 40 | 25 | 45 | 30 | 50 |
Ove ricorrano una o più delle condizioni sotto riportate, ai valori minimi e massimi della precedente Tabella, possono essere applicati i seguenti incrementi percentuali:
> Alloggio ammobiliato
Quando l’alloggio è compiutamente arredato, con mobili decorosi e funzionali e con elettrodomestici efficienti, i valori dei canoni potranno avere un incremento fino ad un massimo del 20 %.
Le dotazioni che danno diritto all'incremento sono altresì precisate nella Tabella ALLEGATO 1.
> Maggiore durata contrattuale
Nel caso le parti convengano una durata contrattuale superiore a quella minima di 3 anni, i limiti minimi e massimi della sub-fascia possono essere aumentati come segue:
- per durata di 4 anni | + | 3% |
- per durata di 5 anni | + | 5% |
- per durata di 6 anni | + | 8% |
- per durata di un numero superiore ai 6 anni | + | 10% |
CARATTERISTICHE SPECIFICHE
In applicazione dell’art.1, comma 7, 2° periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i sotto indicati elementi oggettivi che riguardano le caratteristiche qualitative dell’abitazione.
In base a tali elementi, i valori stabiliti sono da assoggettare all’applicazione di coefficienti che comportano aumenti o diminuzioni cumulabili dei limiti di fascia.
N | CARATTERISTICHE E COMPONENTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI che determinano i coefficienti di maggiorazione o riduzione del canone | COEFFICIENTI |
1 | U.I. con Certificazione Energetica in Classi “A - B - C” | + 10,00% |
2 | U.I. con Certificazione Energetica in Classi “D - E ” | + 5,00% |
3 | U.I. con Certificazione Energetica in Classe “F ” | + 2,00% |
4 | U.I. con Certificazione Energetica in Classe “G” | 0,00 |
5 | U.I. situate in immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 431/1998 (immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi in categorie catastali A/1-A/8 -A/9) | + 5,00% |
6 | U.I. situate in territori comunali dotati di Stazione Ferroviaria o ingresso autostradale o ingresso raccordo autostradale | + 5,00% |
7 | U.I. prive di efficiente impianto di riscaldamento alimentato da caldaia autonoma o centralizzata (con riscaldamento di vecchia concezione fornito da stufe a gas o altro combustibile o apparecchi elettrici mobili, ecc.) | - 5,00% |
8 | U.I. con serramenti esterni vetusti, privi di guarnizioni e con ridotta tenuta termica | - 5,00% |
9 | U.I. con bagno privo di finestra o con sola aspirazione forzata, salvo la presenza di un secondo bagno finestrato | - 5,00% |
10 | U.I. situate oltre il 2° piano fuori terra in stabili privi di ascensore | - 5,00% |
MODALITA' DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO
La superficie convenzionale dell'unità immobiliare a cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito – non coincidente con la superficie risultante da visura catastale che è sempre da verificare
- è calcolata come somma delle superfici computate con le modalità seguenti.
1. Superficie lorda interna dell’alloggio, compresi bagni e vani accessori quali ripostigli, corridoi e simili interni all’abitazione, esclusi i muri perimetrali ed i muri in comunione ad altre unità;
2. Superficie di accessori, cantine o soffitte, autorimesse e simili, con le modalità previste dallo “Schema illustrativo per facilitare il calcolo delle superfici” – ALLEGATO 2
Altre precisazioni:
Qualora la superficie dell’alloggio, intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, ecc.) sia inferiore a mq 30 si potrà applicare una maggiorazione del 10% entro il limite massimo di mq 30.
Una misurazione della superficie dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
4.1. D Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione.
Individuata la fascia di oscillazione relativa al Gruppo di Comuni in cui è ubicato l’immobile e stabilita la sub-fascia, in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017.
Ferma la procedura di individuazione del Gruppo di Comuni di appartenenza e della sub-fascia, le parti possono convenire un canone inferiore al minimo indicato nella tabella.
4.1. E Aggiornamento del canone di locazione
Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Nel caso di opzione “Cedolare Secca” le variazioni ISTAT non si applicano fino alla revoca della scelta
4.2 - TIPO DI CONTRATTO per locazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 431/1998
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 le parti private potranno valersi esclusivamente del "Tipo di Contratto" in conformità al modello di cui agli allegati A del
D.M.16 gennaio 2017 - Locazione abitativa agevolata.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
5. - CONTRATTI DI LOCAZIONE > ai sensi dell’art. 5, comma 1 – L. 431/1998 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 431/1998 applicando le modalità per la determinazione del canone e il tipo di contratto come di seguito definiti.
5.1 – MODALITÀ’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, secondo i criteri dell’art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017.
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge 431/1998, è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo. Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo, con un aumento massimo del 10% nei valori minimi e massimi, al fine di agevolare le esigenze di mobilità sul territorio.
Ai sensi del comma 2 dell’art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti, così come i canoni di locazione relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, in base alle risultanze dei dati ufficiali dell’ultimo censimento.
5.2 – TIPO DI CONTRATTO per locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge 431/1998
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, Legge 431/1998, le parti private potranno valersi esclusivamente del "Tipo di Contratto" in conformità al modello di cui all’allegato B del D.M.16 gennaio 2017 – Locazione abitativa di natura transitoria
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del tipo di contratto sono individuate le seguenti condizioni:
a) quando il LOCATORE abbia l’esigenza comprovata di adibire l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- trasferimento temporaneo per motivi di studio di durata inferiore a 6 mesi
- matrimonio dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e risultante da idonea documentazione da allegarsi obbligatoriamente al contratto.
b) quando il CONDUTTORE abbia l’esigenza comprovata di abitare l’immobile per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e risultante da idonea documentazione da allegarsi obbligatoriamente al contratto.
c) quando un’Associazione senza fini di lucro, che ha fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà socio-economica, dia in locazione un appartamento per accoglienza temporanea a nuclei famigliari in grave emergenza abitativa.
d) Qualora le parti contrattuali, in applicazione dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti del presente articolo, o con motivazioni che risultino difficilmente documentabili, si stabilisce che venga convocato un apposito incontro tra le due Organizzazioni della Proprietà Edilizia e degli Inquilini che assistono le parti, al fine di valutare la congruità e quindi la legittimità della motivazione addotta.
In caso di esito positivo e di approvazione, si potrà procedere al rilascio dell’attestazione, dandone atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
6. - CONTRATTI DI LOCAZIONE > ai sensi art. 5, commi 2 e 3, L. 431/1998 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2017
Come stabilito dall’art.3, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/3/2017, nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999,
n. 508 nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari.
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 431/1998 applicando le modalità per la determinazione del canone e il tipo di contratto come di seguito definiti.
6.1 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, secondo i criteri dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 431/1998, è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d) e 4.1e) del presente Accordo.
6.2 - TIPO DI CONTRATTO per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge 431/1998
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della Legge 431/1998 le parti private potranno valersi esclusivamente del "Tipo di Contratto" in conformità al modello di cui all’allegato C del
D.M.16 gennaio 2017 - Locazione abitativa per studenti universitari.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 3, comma 1 del D.M.16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.
Questa tipologia contrattuale è utilizzabile per le ipotesi previste dall’art. 3, comma 1, del DM 16 gennaio 2017, cioè per iscritti a corsi di Laurea, master, dottorati, specializzazioni e perfezionamenti.
Nel contratto dovrà essere prevista la seguente clausola:
"Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di 2 mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi o il trasferimento in altra sede Universitaria."
7. - LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE
Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all’interno di unità abitative o singole porzioni di esse. In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.
Nella determinazione della superficie le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata all’uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata, ovvero della porzione locata.
Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.
Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti
4.1. a), 4.1. b), 4.1. c), 4.1. d) e 4.1. e) del presente Accordo.
In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell’intera unità immobiliare.
8. - ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI
Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo di proprietà di Compagnie Assicurative, Fondi immobiliari, Associazioni e Fondazioni di previdenza, Istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblici, e soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale.
Gli Accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale.
Tali Accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.
Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.
9. - ONERI ACCESSORI
Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all’allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione ALLEGATO 4. Nel caso di alloggio provvisto di collegamento Internet attivo, il relativo costo documentato sarà rimborsato dal conduttore.
10. - DEPOSITO CAUZIONALE e POLIZZA FIDEJUSSORIA
Il deposito cauzionale non può superare 3 mensilità del canone di locazione.
Al fine di limitare i costi amministrativi di inizio locazione i contraenti hanno facoltà di convenire altre forme di garanzia, tra le quali la sostituzione del deposito cauzionale con una polizza fidejussoria.
11. - COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Per l’attivazione della procedura prevista dall’art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto Allegato A - B – C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM. Per l’avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello ALLEGATO 3 al presente Accordo.
12. - ATTESTAZIONE
Le parti contrattuali a loro richiesta possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive Organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente Accordo e comunque maggiormente rappresentative, come definito dal comma 1 art. 4 della Legge n. 431/1998.
Le stesse rispettive Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, e comunque maggiormente rappresentative, come definito dal comma 1 art. 4 della Legge n. 431/1998, rilasciano alle parti contrattuali Attestazione di rispondenza all’Accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto già stipulato, in base a quanto previsto dal comma 8, articolo 2, D.M. 16/01/2017, tramite l'elaborazione e la consegna dell’ALLEGATO 5.
Le parti firmatarie del presente Accordo esprimono la piena disponibilità a sottoscrivere una specifica Convenzione con le Amministrazioni Comunali che stabilisca gli aspetti e le modalità di tale attività.
13 . - CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
Nota di dissenso del SICET Pavia Lodi
Il Sicet di Pavia Lodi dichiara di sottoscrivere il nuovo accordo territoriale per i Comuni della Provincia di Pavia in attuazione della Legge 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017 con espressa riserva rispetto:
× all’art. 12 dell'accordo medesimo che in attuazione dell'articolo 1 comma 8 del DM, dove preveda per i contratti non assistiti liberamente su richiesta dei diretti interessati il rilascio dell'attestazione da parte di una o più XX.XX firmatarie dell'accordo locale implicando di fatto l'obbligatorietà dell'assistenza delle XX.XX. Il presupposto dell’obbligatorietà potrebbe risultare in contrasto con la libertà di associazione, garantita anche nel suo aspetto negativo (art. 18 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente…”). Inoltre l’organizzazione firmataria non può assumersi la responsabilità con riguardo alle agevolazioni fiscali, poiché tali poteri attengono invece alla funzione pubblica dello Stato ed Enti Locali;
× all’art. 5.2 lettera d) dove preveda la possibilità di stipulare un contratto transitorio in deroga ai casi indicati dal presente accordo mediante attestazione rilasciata contemporaneamente da una organizzazione della proprietà e da una organizzazione dei conduttori: infatti, essendo la Legge 431 del 1998 rivolta a garantire la stabilità alloggiativa dell'inquilino e configurata la locazione transitoria come possibilità ammessa in via di eccezione nei casi tassativamente previsti dall'accordo territoriale, il Sicet ritiene del tutto irragionevole la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in base alla discrezionalità di una parte soltanto delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale.
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