CONTRATTO DI MANDATO
CONTRATTO DI MANDATO
PER LA GESTIONE DI DIRITTI FONOGRAFICI
tra
, con sede in , via ,
, iscritta al Registro delle imprese di al n. , Xxxxxx Xxxxxxx e Partita Iva n. , in persona del suo legale rappresentante
(di seguito il “Mandante”), e
SCF S.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx XXXX, 00, iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 12925820156, in persona del suo presidente pro tempore (di seguito “SCF” o la “Società”);
PREMESSO
1) che il Mandante è titolare dei diritti meglio indicati al successivo art. 3 eventualmente anche in base ad un accordo raggiunto per lo sfruttamento degli stessi con uno o più produttori di fonogrammi;
2) che SCF è una società il cui oggetto consiste nella gestione collettiva, in Italia e all’estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica secondaria dei fonogrammi spettanti, tra gli altri, ai produttori, nonché nello svolgimento di ogni attività connessa alla gestione di detti diritti;
3) che il Mandante dichiara di aver preso visione del vigente Statuto (nel seguito, lo Statuto), del Regolamento (come infra definito) e del Codice Etico di SCF e di accettarne integralmente ed espressamente il contenuto;
4) che il Mandante dichiara con il presente atto di essere titolare, eventualmente anche in base ad un accordo per lo sfruttamento degli stessi, di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società; di non risultare, al momento del conferimento del Mandato, condannato in via definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi, dandosi atto che, per le persone giuridiche, tale requisito deve sussistere in capo ai relativi amministratori; e di accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento e il Codice Etico della Società; e di allegare i documenti indicati sub Allegato A;
5) che il Mandante intende conferire a SCF, che accetta, l’incarico di svolgere - senza poteri di rappresentanza e senza esclusiva - le attività di cui al successivo art. 2, con riferimento al Repertorio dichiarato e ai diritti meglio indicati al successivo art. 3, salvo le eventuali limitazioni previste al successivo art. 4.
Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli Allegati, parte integrante ed essenziale del presente contratto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- DEFINIZIONI
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito.
Base musicale: indica il supporto materiale di un Fonogramma (inedito o già pubblicato) di proprietà dei Mandanti, in qualunque formato (analogico e/o digitale), non disponibile sul mercato ma reperibile soltanto presso il mandante titolare dei relativi diritti, contenente la registrazione originale o rielaborata di tale Fonogramma (con soltanto la base strumentale o comprensiva anche dell’interpretazione vocale dell’artista), da utilizzare per accompagnare e migliorare l’interpretazione canora di un AIE all’interno di spettacoli televisivi in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’artista e/o dell’accompagnamento musicale;
Copia Privata: si intendono i compensi per copia privata ai sensi dell’art. 71 septies della LDA; Corrispettivo: il corrispettivo previsto a favore della Società dall’art. 4 del Regolamento; Fonogramma: indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale sonora dell’esecuzione di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio;
LDA: si intende la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni; Mandanti: indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altri enti di gestione collettiva, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti;
Produttori Fonografici: si intendono i soggetti di cui all’art. 78 LDA nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, titolari dei diritti originariamente o derivativamente.
Regolamento: indica il Regolamento interno inerente il conferimento del mandato e la ripartizione dei diritti adottato da SCF ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e pubblicato sul sito web di SCF. Repertorio: indica l’insieme dei Fonogrammi, dei Videomusicali – come infra definiti - e delle Basi musicali i cui diritti di utilizzazione spettano al Mandante eventualmente anche in base all’accordo raggiunto per lo sfruttamento degli stessi con uno o più produttori di fonogrammi e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole;
Territorio: salve le eventuali limitazioni territoriali comunicate dal Mandante ai sensi del successivo art. 4, si intende il Mondo intero;
Videomusicali: indica qualsiasi sequenza di immagini in movimento - considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto a qualsivoglia Fonogramma, anche quando quest’ultimo sia stato sincronizzato con le immagini del Videomusicali
- sincronizzata con una registrazione musicale fissata in qualsivoglia supporto videografico pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio, con qualsiasi mezzo oggi conosciuto o inventato in futuro, intesa a raccontare visivamente un’opera musicale.
ART. 2 - OGGETTO
Salvo le eventuali limitazioni comunicate dal Mandante ai sensi del successivo art. 4, con riferimento al Repertorio, al Territorio ed ai Diritti meglio indicati al successivo art. 3, in forza del
presente contratto il Mandante conferisce a SCF, senza poteri di rappresentanza e senza esclusiva, l’incarico di:
a) negoziare e concludere contratti con gli utilizzatori del Repertorio, anche per il tramite delle competenti associazioni di categoria;
b) riscuotere i proventi spettanti al Mandante in relazione ai diritti indicati al successivo art. 3;
c) ripartire i proventi di cui alla precedente lettera b) tra i Produttori Fonografici propri Mandanti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
d) assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei diritti del Mandante in relazione ai quali l’incarico oggetto del presente contratto è stato conferito, nonché per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio;
e) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo svolgimento dell’incarico ricevuto.
ART. 3 –DIRITTI GESTITI
Il Mandante affida a SCF, per il Territorio, la gestione della generalità dei diritti di propria titolarità formanti oggetto, oggi e in futuro, dell’attività di SCF, quale stabilita nell’art. 4 dello Statuto.
In particolare, e senza pregiudizio alla generalità del precedente paragrafo, il Mandante conferisce a SCF i diritti qui di seguito indicati (nel seguito i “Diritti”):
a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei Fonogrammi con tutti i mezzi, di cui all' art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e Videomusicali, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;
d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei Fonogrammi, di cui all'art. 180- bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell’art. 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
f) nella misura in cui sia funzionale alla gestione dei diritti sopra elencati, diritto di riproduzione dei Fonogrammi, di cui alla lettera a) dell'art. 72, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
g) diritti analoghi a quelli di cui alle precedenti lettere da a a-f spettanti al Mandante, in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;
h) diritti di utilizzazione economica relativamente a Filmati musicali, Videomusicali e Playback di titolarità del Mandante;
i) diritti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera h che dovessero essere accordati a favore del Mandante, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;
l) la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna ai fini della migliore utilizzazione dei diritti di alle precedenti lettere da a a i.
Rimane escluso dalla gestione di SCF lo sfruttamento del diritto di sincronizzazione, ad eccezione della facoltà, che viene riconosciuta a SCF, di concedere alle emittenti radiofoniche e televisive licenziatarie, di utilizzare estratti di Fonogrammi del Repertorio del Mandante, di durata non superiore a 90 (novanta) secondi, attraverso i propri canali al fine di promuovere i propri programmi.
Deve intendersi altresì conferita a SCF la facoltà di concedere alle emittenti licenziatarie di utilizzare estratti di fonogrammi del Vostro repertorio come sigle o segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni o segnali identificativi di tutti i programmi diversi da quelli di approfondimento giornalistico, di informazione politico-economica e di attualità nonché dei programmi di approfondimento giornalistico, di informazione politico-economica e di attualità a condizione che ciascuna edizione annuale di tali programmi non superi il limite di 6 (sei) puntate.
L’utilizzo avverrà (limitatamente ai canali ed ai siti dell’emittente), previo il rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’estratto del fonogramma inserito nella sigla non deve avere durata superiore a 60 secondi;
b) in nessun caso la sigla potrà contenere indicazioni di prezzo e/o offerte commerciali dell’emittente e/o di terzi;
c) la sigla può essere trasmessa esclusivamente sui canali ed eventuali canali radiofonici dell’emittente ovvero di emittente facente parte dello stesso gruppo editoriale (intendendosi per tale l’emittente controllata dall’emittente, ovvero controllante dell’emittente ovvero controllata dalla medesima controllante) purché provvisti di idonea licenza SCF;
d) la sigla e/o il programma televisivo non siano lesivi dell'immagine e della reputazione commerciale dei produttori e/o degli artisti interpreti ed esecutori coinvolti o riguardino argomenti sensibili quali ad esempio:
- promozione di linguaggi o idee discriminatorie relativi ad immigrazione, sessualità, religione ecc.
- violenza fisica e verbale nonché crudeltà su persone o animali
- contenuti di carattere ingannevole
- messaggi correlati ad attività illegali o non etiche.
In nessun caso la sigla potrà essere utilizzata disgiuntamene dal programma a cui si riferisce, o messa a disposizione in modalità catch-up TV e/o sui canali social.
Previa Vostra formale istanza (da inviare a SCF xxxxxxxxx@xxx.xx), diretta alla preservazione della Vostra immagine e della reputazione commerciale e/o degli artisti interpreti ed esecutori coinvolti, l’emittente sarà tenuta a rimuovere la sigla contestata dalla messa in onda, entro 48 ore dalla richiesta scritta di SCF. In caso di esplicita richiesta, l’emittente si impegna a rimuovere la sigla
anche con riferimento ai contenuti messi a disposizione in modalità catch-up TV; in tal caso la rimozione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta scritta di SCF ovvero, a fronte di elevata numerosità di programmi/puntate soggetti alla rimozione, nel termine più ampio convenuto in ragione dei tempi tecnici necessari allo svolgimento dell’attività.
Qualora l’emittente non provveda alla rimozione del contenuto nei termini sopra indicati, decadrà dalla facoltà concessa in licenza di utilizzo dei fonogrammi come sigle o segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni o segnali identificativi.
ART. 4 – LIMITAZIONI DELL’INCARICO
Il Mandato si intende conferito all’intero Repertorio, attuale e futuro, di ciascun Mandante, a tutti i Diritti e all’intero Territorio.
Le eventuali esclusioni e/o limitazioni del suddetto incarico sono comunicate a SCF secondo quanto previsto nel Regolamento. Se, a seguito della dichiarazione di limitazione, non residuano repertorio o diritti da gestire per conto del Mandante limitante, la dichiarazione equivale a recesso.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
A fronte del servizio reso da SCF in esecuzione del presente mandato, il Mandante corrisponderà a SCF il corrispettivo indicato nel Regolamento.
È facoltà di SCF effettuare il pagamento delle fatture emesse dal Mandante al netto delle fatture allo stesso emesse da SCF.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL MANDANTE
Il Mandante garantisce espressamente di essere pienamente titolare dei Diritti rientranti nel Mandato conferito a SCF, obbligandosi a tenere la stessa manlevata ed indenne da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare in ragione della mancata titolarità del Repertorio in capo al Mandante o dalla non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite.
Il Mandante si obbliga inoltre a dotare tempestivamente SCF dei mezzi e delle informazioni necessari per l’esecuzione del Mandato.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Mandante si obbliga a:
a)fornire a SCF, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’elenco dei marchi con indicazione della data di inizio titolarità di ciascuno e ad inserire in katalegale il proprio Repertorio completo di tutti i dati richiesti;
b) comunicare tempestivamente SCF qualsiasi aggiornamento dei dati e delle informazioni precedentemente indicati;
c) fornire a SCF tutte le informazioni necessarie per la negoziazione e la conclusione dei contratti di cui all’art. 2, lett. a) del presente contratto;
d) fornire a SCF le informazioni che siano ritenute dalla stessa necessarie per intraprendere le eventuali iniziative - anche in sede giudiziaria - a tutela dei diritti del Mandante;
e) corrispondere a SCF il corrispettivo ad essa spettante ai sensi del presente contratto;
f) al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e nelle successive integrazioni o modificazioni del medesimo;
g) non cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, i crediti maturati nei confronti di SCF in esecuzione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto di SCF.
ART. 7 - OBBLIGHI DI SCF
SCF si obbliga ad eseguire l’incarico, così come individuato ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4, curando l’applicazione di criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
SCF negozierà e stipulerà i contratti con gli utilizzatori del Repertorio perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei compensi incassati da SCF. A tale fine SCF avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di detti contratti che apparissero funzionali al perseguimento del detto obbiettivo.
SCF si impegna altresì a consentire al Mandante di esaminare, presso la sede della Società, i contratti sottoscritti dalla stessa con gli utilizzatori del Repertorio gestito per loro conto, restando esclusa la facoltà di estrarne copie. È fatto inoltre divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto di detti documenti.
ART. 8 - DURATA
Il mandato si intende conferito a tempo indeterminato.
ART. 0 - XXXXXX XXX XXXXXXX
9.1 Il Mandante può revocare l’incarico mediante comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCF, con espressa esclusione di revoca tacita.
La revoca si intende effettuata al momento del ricevimento della detta comunicazione. da parte del destinatario.
9.2 La comunicazione di revoca inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art.9.3.
9.3 In presenza di grave inadempimento di SCF agli obblighi di riscossione e di ripartizione dei compensi oggetto dell’incarico, la revoca ha effetto immediato.
ART. 10 – RINUNZIA DI SCF
10.1 SCF può rinunziare al Mandato con comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Mandante.
La rinunzia si intende effettuata al momento del ricevimento della comunicazione da parte del Mandante.
10.2 La comunicazione di rinunzia inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art. 10.3.
10.3 In presenza di una giusta causa, tra cui:
i) l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal Mandante, ivi inclusi il Corrispettivo di cui all’art. 5 del presente contratto, nonché l’inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall’art. 6;
ii) la condanna del Xxxxxxxx (e/o dei suoi legali rappresentanti), con sentenza definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. L.d.A., e comunque per un grave reato che sia connesso alla violazione delle norme di protezione del diritto d’autore;
la rinunzia ha effetto immediato.
ART. 11 – CESSAZIONE DI EFFICACIA DEL MANDATO E REGIME DEI CONTRATTI STIPULATI CON XXXXX UTILIZZATORI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO
Sia nell’ipotesi di revoca del Mandato che in quella di rinunzia, i contratti di utilizzazione conclusi da SCF con i terzi prima dell’estinzione del Mandato, cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui la revoca o la rinunzia avranno effetto.
I compensi maturati durante il periodo di efficacia del Mandato, ma incassati dalla Società successivamente alla revoca o alla rinunzia, verranno ripartiti al Mandante periodicamente secondo le regole generali. Il Mandante rimarrà pertanto obbligato alla corresponsione del corrispettivo sino alla liquidazione totale delle somme di sua pertinenza.
ART. 12 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni e le notificazioni effettuate ai sensi o in dipendenza del presente contratto, dovranno essere effettuate, a pena di invalidità, per lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi presso la sede o indirizzo PEC dall’una all’altra parte, così come indicati in epigrafe del contratto medesimo ovvero, in caso di trasferimento della sede o modifica dell’indirizzo PEC, all’indirizzo successivamente reso noto all’altra parte con comunicazione scritta.
ART. 13 - LEGGE APPLICABILE
Questo contratto, così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge italiana.
ART. 14 - CONCILIAZONE E ARBITRATI
14.1 Di qualsiasi controversia tra la Società ed i Mandanti o tra i Mandanti, ivi inclusi i cosiddetti conflitti tra questi ultimi circa l’attribuzione dei compensi derivanti dall’utilizzazione di
Fonogrammi per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la spettanza, nel seguito “Conflitti”, sarà ricercata un’equa composizione da un Comitato di Conciliazione, formato da tre membri, che, su istanza scritta della parte più diligente, il Presidente di SCF costituisce, dandone immediata comunicazione scritta ai Componenti ed alle parti e fissando la data della costituzione del Comitato e della comparizione delle parti che può avvenire anche mediante collegamento telefonico.
Tale Comitato è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente e dal Presidente del Collegio Sindacale di SCF; oppure, in caso di impedimento di uno o più di tali soggetti, da un incaricato del soggetto impedito, su designazione scritta di volta in volta per ciascuna singola adunanza.
Il Comitato propizia una soluzione amichevole della controversia, senza altro vincolo di procedura che non sia il rispetto del contradditorio. Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, manifestazione negoziale della comune volontà delle parti, anche in via di transazione.
14.2 Per ciascuna controversia sorta tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, è prodotta, a pena di improcedibilità della domanda e a cura del soggetto rivendicante, idonea documentazione attestante il fondamento di ogni rivendicazione; e la mancata comparizione di una delle parti convocate per due volte consecutive innanzi al Comitato di Conciliazione, in assenza di idonea giustificazione, è equiparata a rinunzia della propria rivendicazione e riconoscimento della rivendicazione avversa; in entrambi i casi con conseguente conforme presa d’atto da parte del Comitato.
14.3 Se il tentativo non riesce, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità delle due soluzioni arbitrali della controversia nel seguito previste.
14.4 Le controversie sorte tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 13.1, saranno definite, a cura del Mandante più diligente e nei soli confronti dell’altro/i Mandante/i controinteressato/i, con esonero di SCF da ogni onere, mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e, in deroga all'art. 824 bis c.p.c., le controversie saranno definite dall’arbitro mediante determinazione contrattuale. La conseguente soluzione definitiva di ciascun arbitrato è comunicata, a cura del Mandante interessato, alla Società, che ne tiene conto ai fini della ripartizione.
14.5 Tutte le eventuali diverse controversie derivanti dal contratto di Xxxxxxx o in relazione allo stesso che dovessero insorgere tra SCF e i Mandanti - una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 14.1 - saranno decise mediante ricorso ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 ss. cod. proc. civ., con devoluzione a un collegio arbitrale. Il collegio, che avrà sede in Milano, sarà composto di tre membri: uno nominato dal Mandante, uno nominato dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c., ed il terzo, con funzioni di presidente, dalle parti in accordo tra loro o, in ipotesi di mancato accordo, entro 30 (trenta giorni) dalla seconda nomina, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente. Al medesimo Presidente del Tribunale di Milano competerà altresì di nominare l’arbitro per conto della parte che non abbia proceduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall’altra parte a mezzo atto notificato contenente la designazione dell’arbitro della parte richiedente. Il lodo dovrà essere pronunciato dal collegio arbitrale entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio, salvo le proroghe concesse dalle parti e quelle che - nel limite complessivo - di 120 (centoventi) giorni - lo stesso Collegio potrà stabilire ove si renda necessaria l’assunzione di mezzi istruttori, tra di essi compresa anche la consulenza tecnica. Gli arbitri decideranno in via di diritto e la loro decisione sarà inoppugnabile nei limiti di legge.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” dal Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR 2016/679, così come tali dati sono in esso definiti, e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l’art. 7). Il Mandante autorizza sin d’ora SCF al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, normative, amministrative, e comunque necessarie per l’esecuzione del contratto, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.
ART. 16 CONFORMITA’ ALL’ETICA DEGLI AFFARI
Il Mandante si obbliga, per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori, ad aderire ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell’Allegato C al presente contratto “Conformità all’etica degli affari”.
Milano, lì
Per il Mandante Per SCF
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto occorrente, il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 5 (Corrispettivo) – art. 6 (Obblighi del Mandante) - art. 9 (Revoca del mandato) - art. 10 (Rinunzia di SCF) - art. 14 (Conciliazione e arbitrati).
Per il Mandante
ALLEGATO A
Elenco documenti da allegare
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attestante che il richiedente è titolare di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società con riferimento ad almeno un Fonogramma;
- Documentazione relativa ad almeno uno dei Fonogrammi realizzati o interpretati dal richiedente;
- Dichiarazione sostitutiva relativa al certificato del casellario giudiziale e di carichi pendenti relativi alla persona fisica richiedente agli amministratori dell’ente (modello allegato);
- Copia di un documento d’identità della persona fisica o del legale rappresentante dell’ente;
- Copia della visura camerale storica aggiornata e degli ultimi tre bilanci dell’ente;
- Dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto, del Regolamento di conferimento del Mandato e di ripartizione e del Codice Etico della Società.
ALLEGATO B
SCF S.r.l. (di seguito la “Società” o “SCF”), è molto attenta alla privacy ed alla protezione dei Dati personali. Con la presente intendiamo, quindi, informarvi circa le modalità con le quali tratteremo i vostri Dati personali in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - GDPR).
La presente informativa si applica ai rapporti negoziali che la Società intrattiene con gli utilizzatori di fonogrammi nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).
Le informazioni riportate di seguito illustrano ai soggetti, persone fisiche, che intrattengono rapporti commerciali con SCF le modalità di trattamento dei dati personali operate dalla nostra Società e i diritti garantiti agli interessati dalle leggi in materia di protezione dei dati personali. I dati personali vengono utilizzati ai fini della gestione dei rapporti commerciali e contrattuali, o la cui raccolta è prescritta dalla legge.
Quali Dati personali (di seguito, collettivamente, i “Dati”) utilizzeremo?
Trattiamo i dati personali che ci vengono forniti dagli utilizzatori delle licenze d’uso di fonogrammi, nel contesto della relazione commerciale instaurata o da instaurarsi. I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati.
Trattiamo anche i dati personali attinti da fonti pubbliche (per esempio Registro Protesti, registri commerciali e registri di associazioni, stampa, media, Internet), che otteniamo con mezzi legittimi e che la legge ci consente di trattare.
I Dati trattati possono essere:
• dati anagrafici e recapiti;
• dati di pagamento;
• informazioni sull’attività svolta;
• informazioni sull’utilizzo dei fonogrammi (musica trasmessa, eventi organizzati);
• dati relativi alla solvibilità e affidabilità.
Per quali finalità useremo i vostri Dati e sulla base di quali presupposti legali?
Useremo i vostri Dati, anche a mezzo di strumenti elettronici:
a) per l’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali I vostri Dati saranno utilizzati per finalità relative al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi previsti dagli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), per prestare eventuali servizi accessori e per far fronte a vostre specifiche richieste e, più in generale, per gestire il rapporto contrattuale instaurato o la relativa trattativa. L’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i Xxxx potrà impedirci di dare corretta esecuzione ai rapporti contrattuali e/o evadere le specifiche richieste.
In caso di pagamenti effettuati on-line, i dati di pagamento (es. numero carta di credito) comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’evasione dell’ordine e saranno trasmessi con modalità sicure che impediscono ad altri la lettura.
b) Per consentire a SCF la tutela dei propri diritti. Ad esempio, , i vostri Dati potrebbero essere utilizzati per il recupero delle somme non pagate.
c) per inviarvi comunicazioni e-mail relative a prodotti e/o servizi simili a quelli da voi richiesti, sulla base dell’interesse legittimo di SCF, fatto salvo il vostro diritto a rifiutare tali comunicazioni.
d) Per l’adempimento di obblighi di legge. Ad esempio, potremo trattare i vostri Dati per finalità contabili e fiscali.
Sino a quando conserveremo i vostri Dati?
I vostri Dati saranno trattati non oltre il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.
A chi comunicheremo i vostri Dati?
Per gli adempimenti correlati alle finalità di trattamento sopra menzionate, i vostri Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, tra cui fornitori di servizi (es. fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi di pagamento, società di recupero crediti), nonché ad altri soggetti esterni, ove vi sia un obbligo di legge o una facoltà in tal senso. Inoltre, i dati potranno essere comunicati alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, i quali potranno consultare i Dati tramite accesso riservato ad una apposita area sul nostro sito (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto).
Un elenco completo di tali società sarà reso disponibile attraverso l’invio di una richiesta scritta ai contatti di seguito indicati.
Quali diritti potete esercitare?
Avete il diritto di richiedere l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e di opporvi al loro utilizzo da parte nostra, oltre al diritto di richiedere la consegna di alcuni di questi.
Diritti dell’Interessato:
Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e, in tal caso, l’esistenza di garanzie adeguate;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che
lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europeo o del diritto lo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
Diritti di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sull’interesse legittimo del titolare, compresa la profilazione. L’interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Come potete modificare le vostre preferenze?
In qualsiasi momento, potrete chiedere che il vostro indirizzo email non sia utilizzato per l’invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi simili a quelli da voi richiesti (finalità di cui alla lettera c). Sarà sufficiente contattare SCF S.r.l. o utilizzare l’apposita funzione in calce alle email che riceverete.
Come contattare SCF per l’esercizio dei vostri diritti?
Potrete esercitare i vostri diritti scrivendo al titolare del trattamento, SCF S.r.l., ai recapiti di seguito indicati:
SCF S.r.l.
Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx (XX)
Tel.: 00-0000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxx@xxx.xx
Come contattare l’Autorità di controllo competente per la presentazione di eventuali reclami?
Eventuali reclami potranno essere presentati all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali reperibile ai seguenti contatti:
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 00000 Xxxx
Xxxxx
Fax: (x00) 00.00000.0000
Tel: (x00) 00.000000
Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Eventuali modifiche alla presente informativa privacy
Questa informativa sulla privacy potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti, in tutto o in parte, anche a causa di variazioni alla normativa applicabile; qualora venissero apportate delle modifiche sostanziali al modo con cui vengono trattati i vostri Dati vi informeremo di tali variazioni.
PREFERENZE PRIVACY
Non desidero che il mio indirizzo email sia utilizzato per l’invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi di SCF simili a quelli da me richiesti (finalità di cui alla lettera c).
Milano, lì IL MANDANTE
ALLEGATO C
Conformità all’etica degli affari
1. Con il presente articolo il Mandante (di seguito, per brevità, indicato come “Controparte”) si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto”). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF. S.r.l. (di seguito, per brevità, il “SCF”) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto (il “Modello”) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione;
(b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la
finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all’esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell’ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, SCF potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte, fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.