DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE MALGHET BAS IN C.C. TERZOLAS
DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE MALGHET BAS IN C.C. TERZOLAS
TITOLO I ASPETTI GENERALI
Art.1 Oggetto
Il presente Disciplinare tecnico – economico” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della
L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d’affitto/atto di concessione della malga denominata Malghet Bas
di proprietà del Comune di Terzolas, ubicata nel Comune di Terzolas
L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.
Art. 2 Descrizione della malga
La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:
🞎 Pascoli puliti senza tara
🞎 Pascoli con tara 20%
🞎 Pascoli con tara 50% TOTALE SUPERFICIE LORDA TOTALE SUPERFICIE NETTA
ha 26,80;
ha ;
ha……22,40; ha……49,20; ha… 26,80
La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:
Prog. | CC cat. | N. part. Fond. | Sup catastale (m2) | Sup pascolabile (m2) |
1 | Terzolas | 1092 | 1057039 | 201497 |
2 | Terzolas | 1146/1 | 7128 | 7280 |
3 | Terzolas | 1146/2 | 385 | 390 |
4 | Terzolas | 1151 | 7425 | 7399 |
5 | Terzolas | 1159 | 5517 | 5533 |
6 | Terzolas | 1161 | 1946 | 1425 |
7 | Terzolas | 1164/1 | 6093 | 4341 |
8 | Terzolas | 1165 | 7200 | 7008 |
9 | Terzolas | 1167 | 17002 | 14670 |
10 | Terzolas | 1173/1 | 9608 | 9289 |
11 | Terzolas | 1174 | 50650 | 28001 |
12 | Terzolas | 1175 | 13865 | 13611 |
13 | Terzolas | 1176 | 14433 | 4359 |
14 | Terzolas | 1177 | 40464 | 22276 |
15 | Terzolas | 1178/1 | 30415 | 27 |
16 | Terzolas | 1179 | 94514 | 63232 |
17 | Terzolas | 1180 | 21792 | 21467 |
18 | Terzolas | 1181 | 25250 | 25317 |
19 | Terzolas | 1182 | 57261 | 51310 |
20 | Terzolas | 1183/5 | 2706 | 1896 |
21 | Terzolas | 1192 | 685 | 162 |
22 | Terzolas | 1193 | 1356 | 1272 |
I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.
La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.
Presso la malga è possibile
🞎 trasformare il latte prodotto;
🞎 svolgere attività agrituristica.
Pag. 1 di 22 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00061
Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)
La malga è destinata prioritariamente all’allevamento di (evidenziare una sola delle categorie)
🞎 Vacche in lattazione
🞎 Bovini in allevamento/asciutta
🞎 Bovini da ingrasso
🞎 Capre da latte
🞎 Ovicaprini da allevamento/carne
🞎 Equini
Note:
La superficie della malga viene desunta dallo Schedario dei pascoli trentini. Fino alla approvazione di tale strumento/documento l'Ente farà riferimento ai confini descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra proprietà) previsto dall’art. 57 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).
Art. 4 Durata della monticazione
Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell’andamento climatico e dello stato del cotico.
Note:
Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell’art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l’esercizio del pascolo dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri e dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.
Art. 5 Determinazione del carico
Il carico ottimale di bestiame è di 25 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:
✓ 7 - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
✓ 30 - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.
L’età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.
Per garantire la buona conservazione del pascolo l’affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.
La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 del presente disciplinare.
Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all’affittuario al prezzo di €
,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall’autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.
Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero
minimo di 15 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale,
provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la malga non sia monticata l’affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d’affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Nota:
Per la determinazione del carico ottimale di bestiame l'Ente dovrà fare prioritariamente riferimento ai dati contenuti nello Schedario dei pascoli trentini, se disponibili, ovvero a quelli contenuti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra
proprietà) previsto dall’art. 57 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati
In relazione a quanto disposto dall’art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di Vacche in lattazione dei quali almeno
n. 75% dovranno essere manze (es. vacche in lattazione). Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti: ( a titolo di esempio)
✓ La presenza di capi (es. bovini maschi) è ammessa nella percentuale massima del
5 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;
✓ La presenza di capi (es. equini) è ammessa nella percentuale massima del __5 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;
✓ La presenza di capi (es. bovine asciutte) è ammessa nella percentuale massima del
75 % (es. 5%) con riferimento al carico ottimale della malga;
L'affittuario/concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.
Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie
L’affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.
Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per
oggetto “Direttiva per la messa a norma delle “casere” annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato C della medesima deliberazione.
Note:
Per l’anno 2015 la deliberazione di riferimento per la disciplina della monticazione e
demonticazione del bestiame è la n. 395 del 16 marzo 2015.
Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)
Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell’affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All’affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell’alpeggio.
La proprietà, tramite la Commissione di cui all’art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.
Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)
La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell’affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l’affittuario/concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di affitto/concessione dell’alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.
All’inizio della stagione di monticazione l’Ente proprietario e l’affittuario/concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in “conto affitto”, direttamente dall’affittuario/concessionario. Quest’ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto/atto di concessione e nel verbale di consegna.
I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di affitto/concessione.
Qualora non vi provveda l’affittuario/concessionario, l’Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.
Art. 10 Oneri generali a carico dell’affittuario
Durante la gestione della malga, l’affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell’Ente proprietario.
L’affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.
Note:
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività agrituristica e di fattoria didattica nelle strutture di malga si fa riferimento, in particolare, a quanto prescritto dalla l.p. 19 dicembre 2001 (Legge provinciale sull’agriturismo) e dal relativo regolamento di
attuazione (DPP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg)
Art. 11 Oneri particolari dell’affittuario/concessionario per la gestione della malga
Nella conduzione della malga l’affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:
a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
b) il bestiame monticato va registrato nell’apposito”registro di monticazione”;
c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L’utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l’affittuario/concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d’accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all’accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
Art. 12 Oneri per la proprietà
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:
- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l’affittuario/concessionario;
- segnalare l’inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l’avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.
- Obbligo manutenzione opere e lavori finanziati con il PSR.
Art. 13 Responsabilità civili
Durante il periodo di monticazione l’affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l’esercizio dell’attività.
Art. 14 Durata dell’affitto/concessione
La durata dell’affitto/concessione viene fissata in _ annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno. (IN DEROGA AI PATTI AGRARI!!!!)
Commento:
La durata contrattuale non può essere di norma inferiore a 6 anni. Particolari condizioni
potranno comportare una durata diversa (ad es. attività agrituristica).
Art. 15 Divieto di subaffitto/subconcessione
E’ espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 16 Cauzione
A titolo cautelativo l’ente proprietario chiede all’affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonchè per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d’affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.
TITOLO II ASPETTI ECONOMICI
Art. 17 Canone d’affitto/concessione derivante dall’utilizzo zootecnico tradizionale della malga
Il canone annuo per l’utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto
✓ delle caratteristiche del pascolo
✓ del periodo di monticazione
✓ dello stato dei fabbricati
✓ della presenza di servizi
✓ della comodità di accesso alla malga stessa
✓ del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.
€ 2000 al netto di IVA, deve essere
Il canone annuo, stabilito in
corrisposto entro il di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l’importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell’effettivo pagamento.
Note:
Il canone d’affitto/concessione per l’utilizzo zootecnico tradizionale della malga è determinato dall’Ente proprietario secondo una delle modalità di seguito riportate:
a) Definizione del canone
Tenendo conto della destinazione della malga, così come definita all’art. 3 del presente disciplinare, l’entità del canone minimo va preferibilmente individuata sulla base di valutazioni di carattere tecnico/economico riconducibili alle fattispecie sopra riportate. L’assegnazione della malga può avvenire, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della L.P. 23/1990 tramite trattativa privata nei confronti di aziende agricole iscritte nella sezione I° e II° dell’Archivio provinciale delle imprese agricole per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali strutture di malga con importi contrattuali non eccedenti quello previsto dall’art. 21, comma 4 della sopraccitata legge.
b) Definizione di un canone a base d’asta
L’Ente proprietario determina il canone d’affitto/concessione, preferibilmente sulla base di quanto riportato al punto a) precedente, ma opera l’aggiudicazione della malga in funzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad un punteggio assegnato alle aziende partecipanti alla selezione. Il punteggio è stabilito in funzione di obiettivi gestionali improntati al concetto di sostenibilità dello sviluppo locale.
Fatto salvo quanto riportato al paragrafo precedente in merito ai criteri di aggiudicazione, l’Ente proprietario può stabilire un canone pari a zero.
TITOLO III ASPETTI TECNICI
Art. 18 Generalità
L’affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l’attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.
La conduzione tecnica dell’alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell’alpeggio nell’ambito del pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.
Art. 19 Gestione degli animali al pascolo
a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell’erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l’eventuale asportazione dei residui;
b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell’affittuario/concessionario;
e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.
Art. 20Integrazioni alimentari
a) Non è ammesso l’uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.
Art. 21 Contenimento della flora infestante
a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell’alpeggio;
b) non è ammesso l’uso di prodotti diserbanti o disseccanti.
Pag. 8 di 22 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00061
Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni
Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l’idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.
Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:
a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
d) non è ammesso l’uso di concimi minerali;
e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).
TITOLO IV PROCEDURE
Art. 25 Commissione dell’Ente proprietario
Il Consiglio dell’Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell’Ufficio agricolo periferico competente per territorio.
La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all’inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all’anno in malga e precisamente:
- uno in occasione del carico, la redazione dell’apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell’apposito verbale.
La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell’Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.
La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.
Art. 26 Consegna e riconsegna della malga
All'inizio e alla scadenza dell’affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all’art. 25, in contraddittorio con l’affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico–economico e nel verbale di carico.
Alla scadenza dell’affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.
E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell’affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai
beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l’affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.
Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell’Ente proprietario, d'intesa con l’affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).
L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.
Note:
Il verbale di consegna, redatto all’inizio del periodo contrattuale, richiamati il contratto ed il disciplinare tecnico - economico, deve riportare l’esito della ricognizione sui fabbricati, strade, pozze d’abbeverata, acquedotti, impianti, attrezzature, ecc., con il relativo stato di conservazione. In questa sede vengono anche definite nel dettaglio le manutenzioni e gli interventi che l’affittuario deve realizzare nel periodo di validità del contratto. Infine possono essere raggiunti accordi anche in merito alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.
Il verbale di riconsegna è redatto alla fine del periodo del contratto d’affitto/concessione in uso, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti, rispetto alla presa in consegna della malga.
Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza dell’affittuario/concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l’Ente proprietario agisce nei confronti del locatario/concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto d’affitto/atto di concessione e nel capitolato in uso.
I verbali devono essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente uno o più sopralluoghi.
Con il verbale di carico, richiamata la precedente documentazione (contratto, disciplinare tecnico - economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relativi sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.
Il verbale di scarico ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte dell’affittuario/concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che l’affittuario/concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente.
Analogamente ai precedenti verbali, anche questi devono essere sottoscritti all’inizio e alla fine della stagione di monticazione.
TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI
Art. 27 Inadempienze e penalità
L’affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per
l’inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.
Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell’Ente proprietario:
Articolo oggetto di inadempimento | Infrazione | Penalità |
art. 4 Durata della monticazione | monticazione anticipata, demonticazione ritardata | minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo |
art. 5 Determinazione del carico | per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato | minimo € 40,00 |
art. 8 Manutenzioni ordinarie | mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria | minimo € 200,00 per ogni inadempienza |
art. 21 Gestione degli animali al pascolo | mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) | minimo € 200,00 per ogni inadempienza |
art. 23 Contenimento della flora infestante | rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) | mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza |
Art. 28 Risoluzione anticipata e recesso
L’Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l’atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all’art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.
Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l’affittuario/il concessionario eserciti l’affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l’Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell’atto di concessione nonché alla richiesta all’affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell’inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.
L’Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all’art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell’affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l’affitto/concessione è stato stipulato; l’accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione concedente, l’immediata risoluzione dell’affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell’Amministrazione concedente.
L’affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.
L’Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.
Art. 29 Clausole di risoluzione espressa
Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
− malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all’art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
− cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
− pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.
Luogo e data
Per l’Ente proprietario Sig. …………………………………….
Per l’Affittuario/Concessionario Sig. …………………………………….
SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA
……………………………………………….
Malga di proprietà del Comune/dell’ASUC di , affittata/concessa in
uso all’impresa agricola ……………………………. con sede nel Comune di
………………………………… in via ………………………………………………..
telefono …………………………………………….
con atto sottoscritto in data …………… .
L’anno …………, addì ……………… del mese di in località
…………………………...…………………, il sottoscritto (Presidente
della Commissione di cui all’art.25 del Disciplinare) in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig ………………………………. in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,
Visti il contratto di affitto/atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo ,
effettuata una ricognizione relativa a:
• i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
• le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell’affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,
CONSEGNA
All’affittuario/concessionario, rappresentato dal Sig , per il
periodo ………………..
- La Malga “……………………………………….” costituita da una superficie pascoliva di ha nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini
sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune (ASUC o altra proprietà) previsto dall’art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch’essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:
Denominazione fabbricato | Utilizzo | N° vani | Stato di conservazione e di manutenzione | Note |
- le seguenti infrastrutture:
Tipologia | Denominazione | Stato di conservazione e di manutenzione | Note |
Strada | |||
Pozze | |||
Acquedotto | |||
Altro |
- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:
Descrizione | Stato di manutenzione | Note |
Il Sig accetta l’affitto/concessione dei beni sopra elencati e
s’impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di affitto/concessione; l’affittuario/concessionario s’impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d’uso, nonché ad attuare il seguente piano annuale di manutenzione ordinaria:
Tipologia delle manutenzioni | Quantità |
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati | |
Sfalcio infestanti sul pascolo | |
Manutenzione chiudende e recinzioni | |
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri | |
Pulizia generale ricoveri animali | |
Manutenzione della viabilità | |
Manutenzione dei fabbricati | |
Pulizia locali | |
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico | |
Manutenzione pozze d’abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione | |
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione | |
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell’ affittuario al termine della monticazione | |
Altro |
L’Affittuario/concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d’inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.
L’Affittuario/concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:
e fa presente inoltre le seguenti osservazioni e proposte:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Affittuario/concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.
Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.
Per la Proprietà Sig. …………………
Per l’Affittuario/concessionario Sig. …………………
SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA
……………………………………………….
Malga di proprietà del Comune di Affittata/concessa all’impresa
agricola ……………………….., con sede nel Comune di (Prov. ) Via
……………………………………… telefono , con atto sottoscritto
in data ……………
L’anno …………, addì ……………… del mese di in località
……………..
……………...…………………, il sottoscritto …………………………, in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig ,
visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal …………… al ;
effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,
RICONSEGNA
alla proprietà la malga sopra citata.
In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze dell’affittuario/concessionario, e più precisamente:
Fabbricati
Denominazione fabbricato | Utilizzo | N° vani | Danni e problemi riscontrati | Osservazioni dell’affittuario/concessionario | |
Infrastrutture
Tipologia | Denominazione | Danni e problemi riscontrati | Osservazioni dell’affittuario/concessionario |
Strada | |||
Pozze | |||
Acquedotto | |||
Altro |
Impianti e attrezzature
Descrizione | Xxxxx e problemi riscontrati | Osservazioni dell’affittuario/concessionario | |
Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso
Descrizione | Xxxxx e problemi riscontrati | Osservazioni dell’affittuario/concessionario | |
L’affittuario/concessionario, presa visione dell’esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.
L’affittuario/concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.
Per la Proprietà Sig. …………………
Per l’Affittuario/concessionario Sig. …………………
SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA
……………………………….…………
Premessa
Dato atto che la Malga ………………………….……………….. di proprietà
………………………………………………, la cui conduzione è stata affidata
all’impresa agricola per il periodo dal al
………….., con contratto di locazione n /atto di concessione n.
………………..,
Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di miglioria che annualmente l’affittuario/concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,
I SOTTOSCRITTI:
• Rappresentante dell’Ente
…………..…………………………………………………….
• Rappresentante dell’Affittuario/concessionario
……..………………………………………
il giorno ………….. in Comune di (Prov.)
• Visti:
o Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che l’affittuario/concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;
o il verbale di consegna della malga redatto in data ;
o il piano di gestione dell’alpeggio (se esiste);
o in particolare il carico stabilito dal capitolato e dal piano di gestione dell’alpeggio (se esiste) in U.B.A. e verificata la tolleranza in più o
in meno di U.B.A.,
data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:
• l’uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà
rispettare lo schema sotto riportato:
Uso di concentrati | PRODUZIONE DI LATTE (kg/die) | MANGIME ( kg/capo/die) |
(mangimi) autorizzati
da 16 a 25
da 7 a 15 | ||
Fino a 6 | ||
• l’affittuario/concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti interventi ordinari:
LAVORI ORDINARI | STIMA | STIMA | |||
Ore | Importo complessivo € | ||||
€ | |||||
1. Xxxxxx erbe infestanti prima della fioritura | |||||
2. Recinzione, ripristino delle chiudende | |||||
3. Distribuzione letame | |||||
4. Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione | |||||
5. Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie | |||||
6. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU | |||||
7. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell’acqua | |||||
8.Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico | |||||
9. Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche |
L’affittuario/concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto di affitto/atto di concessione.
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI STRAORDINARI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MALGA | STIMA | ||
€ | ore | Importo complessivo (€) | |
a. | |||
b. | |||
c. |
L’affittuario/concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell’effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di affitto/concessione, come previsto dall’art. 9 del Disciplinare.
Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.
Addì ………………………………………….
Per la Proprietà Sig. …………………
Per l’Affittuario/concessionario Sig. …………………
Pag. 20 di 22 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00061
SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA
……………………..…………
Premessa
Dato atto che la Malga ………………………….……………….. di proprietà
………………………………………………, la cui conduzione è stata affidata all’impresa agricola ……………………………………………con durata della locazione/concessione dal …………. al …………..
Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dall’affittuario/concessionario a proprie spese, così come previsto dal capitolato d’affitto/concessione, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,
I SOTTOSCRITTI:
• Sig rappresentante dell’Ente proprietario
• Sig rappresentante dell’affittuario/concessionario,
il giorno ………….. in Comune di (Prov.),
VISTI il piano di gestione dell’alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data xx/xx/xxxx e xx/xx/xxxx,
si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:
……………………………………………………………….……….……………………
……………………………………………………………………………
Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico dell’affittuario/concessionario la penale di € , così
come previsto dal contratto di affitto/atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del conduttore.
La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di …… giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA’ I LAVORI).
La relativa spesa di € ………, più la maggiorazione di € , sarà prelevata dal
deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dall’affittuario, pena la risoluzione del contratto (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA’ I
LAVORI).
L’affittuario/concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che l’affittuario/concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.
Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.
Pag. 21 di 22 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00061
Addì ………………………………………….
Per la Proprietà Sig. …………………
Per l’Affittuario/concessionario Sig. …………………
Pag. 22 di 22 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00061