AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1672 del 30-10-2019
O G G E T T O
Convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale per il periodo luglio-novembre 2019.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1746
Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:
Il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, ha rappresentato per le vie brevi la necessità di acquisire dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sacche per nutrizione parenterale totale neonatale e pediatrica dichiarando quanto segue: “…si chiede di stipulare apposita convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona per la produzione di sacche per miscele per nutrizione parenterale realizzate presso il loro Servizio di Farmacia poiché, a seguito del fermo macchina per necessità manutentive straordinarie, è necessario garantire la nutrizione per esigenze cliniche dei piccoli pazienti ricoverati presso la Patologia neonatale, la TIN e la Chirurgia Pediatrica, non altrimenti soddisfatte dalle preparazioni standard preconfezionate industrialmente presenti in commercio…”.
Su tale richiesta è stato acquisito il parere favorevole del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est.
Conseguentemente la proponente Direzione Amministrativa di Ospedale con nota prot. n. 71168 del 11 luglio u.s., agli atti, ha inviato una specifica richiesta all'Azienda Ospedaliera di Verona, e stante l’urgenza di provvedere alla criticità segnalata ha chiesto, nelle more di addivenire alla formalizzazione dell’accordo, di autorizzare sin da subito l’inizio dell’attività in parola.
Quest’ultima, nel comunicare la disponibilità a fornire le preparazioni, ha proposto la stipula di una specifica convenzione e con nota prot n. 44078 del 29 agosto 2019, trasmessa tramite PEC, ha inviato il disciplinare contenente condizioni e modalità della fornitura.
Si evidenzia in particolare che il documento prevede un numero massimo stimato di 600 sacche personalizzate al costo unitario di € 150,00/cad., oltre IVA al 10%, ed il servizio di trasporto sarà effettuato da questa Azienda X.X.XX. n. 8, a proprie spese per tutto il periodo della durata del contratto.
La validità della collaborazione, in ragione della richiesta formulata in prima istanza dal Direttore dell’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, viene prevista per il trimestre luglio-agosto-settembre 2019 salvo eventuale proroga da comunicare all'Azienda fornitrice con almeno 10 giorni di anticipo sulla scadenza prevista.
Il medesimo Direttore sentito per le vie brevi e con successiva nota del 18 settembre 2019, dichiara opportuno nonché indispensabile prorogare la convenzione al 30/11 p.v., dal momento che l'intervento di manutenzione non è stato ancora completato e che ad esso dovranno seguire una serie di attività di controllo che comporteranno un allungamento della tempistica prevista.
Nella succitata nota il fabbisogno massimo di sacche, sul quale l’Azienda Ospedaliera di Verona si era impegnata, è stato rideterminato, alla luce delle esigenze cliniche reali realizzatesi in questo periodo, in 250 sacche per nutrizione parenterale fino al 30 novembre 2019.
La scrivente Direzione Amministrativa di Ospedale con PEC del 19 settembre prot. 94054 ha chiesto pertanto all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona la disponibilità a prorogare la convenzione in parola agli stessi patti e condizioni e nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità del servizio e consentire l’allestimento in autonomia.
L' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con nota prot. 57100 del 16 ottobre 2019, trasmessa tramite PEC, ha espresso la propria disponibilità alla proroga fino al 30 novembre p.v..
In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula di una convenzioni alle condizioni e con le modalità che risultano precisate nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto fatto salvo il fabbisogno che viene rideterminato a circa nr. 250 sacche secondo le indicazioni esposte nei paragrafi precedenti che, al costo unitario di € 150,00/cad., comporta un costo presunto pari a complessivi ed € 41.250,00= iva al 10% inclusa, da porre a carico del bilancio sanitario per l’anno 2019;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la stipula di una convenzione con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona per acquisire la fornitura di circa n. 250 sacche per nutrizione parenterale alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, per il periodo luglio - settembre 2019;
2. di autorizzare la proroga del contratto di cui al punto precedente per i mesi di ottobre e novembre 2019 accogliendo le dichiarazioni palesate dal Direttore dell’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente nonché il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera di assicurare l’organizzazione dell’attività di cui al punto precedente;
4. di dare atto che il costo derivante dalla stipula in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario del 2019 - conto 54.02.74 “Prodotti dietetici da Asl” - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 41.250,00= iva al 10% inclusa;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 30/10/2019 alle ore 15:31
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 31-10-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 31-10-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
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Convenzione per la fornitura di nutrizione parenterale domiciliare e di prodotti galenici
CONVENZIONE TRA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale
in Verona, Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 0, X.X. x X. XXX 00000000000, d’ora innanzi chiamata "AZIENDA", in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
E
AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede in Vicenza, Viale X. Xxxxxxx n. 37, Codice Fiscale Partita IVA 02441500242, d’ora innanzi chiamata "Ulss 8", in persona del Direttore del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la fornitura di un numero stimato di 600 sacche di nutrizione parenterale totale neonatale e pediatrica in formulazione completa di elettroliti e micronutrienti su formulazione personalizzata in favore dell’Ulss 8.
Articolo 2 - Obblighi delle Azienda
L’Azienda si impegna a fornire all’ULSS 8, per il tramite dell’UOC Servizio di Farmacia dell’Azienda, le miscele nutrizionali;
L’UOC Servizio di Farmacia dell’Azienda dovrà fornire una specifica dei componenti utilizzati, dei metodi di preparazione e dei controlli di qualità.
Le consegne hanno, di norma, cadenza trisettimanale (lunedi-mercoledi-venerdi)
Articolo 3 – Tariffe e pagamenti per la nutrizione parenterale
L’Ulss 8 si impegna a corrispondere all’Azienda i corrispettivi previsti dal seguente tariffari per la nutrizione parenterale, dietro emissione di fattura da parte dell’Azienda stessa. I corrispettivi pattuiti devono ritenersi al netto dell’IVA.
Nella fattura verrà indicato il numero delle preparazioni prodotte nel periodo riferimento:
Nutrizione Domiciliare Parenterale | |
Descrizione | Tariffa unitaria |
Sacca personalizzata con lipidi | 150,00 |
Articolo 4 – Forniture
Le forniture oggetto della presente convenzione dovranno essere messe a disposizione del fattorino dell’Ulss 8 nell’orario concordato. L’Azienda individua nel Direttore dell’UOC Servizio di Farmacia il responsabile delle prestazioni.
Il servizio di trasporto è a carico dell’Ulss 8.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
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Articolo 5 – Esecuzione prestazioni e controlli
La prestazione da eseguirsi da parte dell’Azienda dovrà rigorosamente attenersi al rispetto della migliore qualità raggiungibile nell’effettuazione della prestazione oggetto di convenzione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
I controlli da effettuarsi sulla base della normativa in vigore sono affidati all’UOC Servizio di Farmacia dell’Azienda.
L’elenco delle prestazioni potrà essere integrato e/modificato in qualsiasi momento previa richiesta scritta dell’Ulss 8, indirizzata al Direttore dell’UOC Servizio di farmacia e al responsabile dell’UOS Gestione Clienti. Le tariffe delle nuove prestazioni saranno comunicate dall’Azienda di volta in volta.
Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente avviene previa emissione della fattura nella quale verrà indicato il numero delle preparazioni prodotte nel periodo riferimento. Articolo 6 – Privacy
Nell’ambito della presente convenzione non è prevista la comunicazione di dati di pazienti da parte dell’Ulss titolare del trattamento.
Articolo 7 – Inadempimento
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle parti si applicheranno le disposizioni contenute. nell’art 1453 e ss. del Codice Civile.
Articolo 8 - Durata
La presente convenzione ha validità per il trimestre luglio, agosto, settembre 2019 salvo eventuale proroga da richiedere all'Azienda con almeno 10 giorni di anticipo sulla scadenza prevista.
Articolo 9 – Norme applicabili
Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Articolo 10 – Foro competente
Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.
Articolo 11 - Disposizioni finali
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico dell’Ulss 8. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
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