Allegato B)
Allegato B)
C O M U N E D I V I C E N Z A
CONTRATTO DISCIPLINANTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MADRI CON MINORI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE AI SENSI DELLA L.R. 22/2002, DELLA D.G.R. 84/2007 e DELLA D.G.R. 249/2019
TRA
Il Comune di Vicenza, C.F. e P.I. 00516890241, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Verona (VR) il 20/07/1962, giusta provvedimento del Sindaco - PGN 46193 del 21/03/2019 - di conferimento di incarico dirigenziale;
E
l'Ente , con sede in , Via (di seguito “Ente Gestore”), C.F. e
P.I. , rappresentato dal sig.
nato a
il
in qualità di ;
PREMESSO CHE
• con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, così come modificata con D.G.C. n. 27 del 20.02.2018, sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con bambini e sono state approvate le linee guida per il loro inserimento nelle predette strutture;
• con determina del Dirigente dei Servizi Sociali n. del è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco delle strutture in oggetto per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000;
• con determina n.
del è stato approvato l’elenco, suddiviso per unità
d'offerta, delle strutture sociali in oggetto;
Tutto ciò premesso,
ART. 1
FINALITA’ ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale e semi-residenziale, per minori, madri con minori e minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007.
Il presente contratto ha altresì per oggetto il servizio di accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati nella nuova unità d'offerta “Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati” secondo le modalità indicate nell'allegato A della D.G.R. n. 249 del 08.03.2019. L'eventuale inserimento in tale nuova unità d'offerta è successiva ad una fase iniziale di prima accoglienza dei MSNA, della durata di almeno due mesi, in strutture accreditate ai sensi della D.G.R. 84/2007 come “comunità educativa per minori”, “comunità educativa per minori con pronta accoglienza” e “comunità familiari” con utenti minori/adolescenti.
Finalità dell’inserimento residenziale
Garantire al minore accolto, da solo o insieme alla madre, un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse.
L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.
Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti, l’inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l’opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un’altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica.
Finalità dell’inserimento semiresidenziale.
L’intervento ha finalità educative ed assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare curando nello specifico:
− la promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie sul territorio, prevenendo le situazioni di marginalità sociale, favorendo l’integrazione all’interno della comunità di appartenenza;
− il sostegno del minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue potenzialità;
− il contenimento del disagio nelle situazioni di marginalità al fine di evitare una separazione dalla famiglia di origine;
− la cura della famiglia di origine per il recupero ed il potenziamento delle capacità genitoriali.
Finalità dell'inserimento residenziale nel “Gruppo Appartamento per MSNA”
Tale modalità di accoglienza ha la finalità di avviare il minore straniero non accompagnato, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ad un percorso che lo porti a conseguire sufficiente autonomia personale, relazionale, economica nella gestione della propria vita quotidiana.
Le attività si inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Vicenza e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo dei Servizi Sociali, nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.
ART. 2
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Il Comune di Vicenza si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o madri con minori che si trovano in condizione di grave disagio psico- fisico e relazionale.
Il progetto di inserimento comunitario o semiresidenziale può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d’età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.
Qualora il percorso di autonomia del minore sia proficuamente avviato, il Comune di Vicenza concorda con la struttura ospitante una retta ridotta personalizzata da applicare dal momento del compimento della maggiore età.
Il Comune di Vicenza ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
Il Comune di Vicenza ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori stranieri non accompagnati, anche a seguito di segnalazione della Prefettura di Vicenza, presenti nel territorio comunale. Relativamente alla nuova unità d'offerta “Gruppo Appartamento per Minori Stranieri Non Accompagnati” destinatari delle prestazioni possono essere i minori stranieri non accompagnati, di età ricompresa tra i 16 e i 17 anni, che nella prima fase di prima accoglienza presso una struttura accreditata hanno evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali.
ART. 3
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione del minore o della madre con minore avviene, ai sensi delle linee guida approvate con la citata delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, con le seguenti modalità:
Inserimento in Pronta Accoglienza (situazione di emergenza) | Progetto di inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale | ||||||
Il Servizio Sociale o le Forze dell’Ordine individuano in emergenza l’unità di offerta disponibile alla pronta accoglienza, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida. L’accoglienza del minore prevede la consegna della dichiarazione di affido alla struttura. | L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale approva il Progetto Quadro e individua la tipologia di offerta appropriata, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida. | ||||||
Il | Servizio | Sociale | trasmette | il | primo | giorno | Il Servizio Sociale concorda l’inserimento del minore |
lavorativo utile il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente, o la nota delle Forze dell’Ordine. Se l’inserimento è richiesto dalle Forze dell’Ordine, il Responsabile della Struttura dà comunicazione al Comune il primo giorno lavorativo successivo all’inserimento. | con il Responsabile della struttura e trasmette il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente. |
Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali del contratto. | Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento, sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali del contratto. Nelle more dell’esecutività del provvedimento, il minore può essere accolto, se l’intervento è indifferibile: in tal caso viene consegnato alla struttura la dichiarazione di affido del minore. |
Il Servizio Sociale redige il Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento. | La struttura redige un Progetto Educativo Individuale in coerenza con gli obiettivi del Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento. |
La struttura redige un Progetto Educativo Individuale entro 60 giorni dall’inserimento |
E’ compito del servizio sociale curare la comunicazione con la famiglia e con il tutore del minore, se nominato dall’Autorità Giudiziaria.
L’ammissione è subordinata al provvedimento di autorizzazione formale da parte del Comune di Vicenza contenente anche l’impegnativa di spesa per il pagamento della retta.
ART. 4
CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio residenziale secondo le seguenti modalità:
− curare il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell’ambiente comunitario;
− gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, ove presenti;
− mantenere una costante collaborazione e verifica con il Servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;
− tenere i rapporti con la scuola e la sanità secondo i bisogni specifici del minore;
− favorire l’inserimento nel contesto territoriale e sociale di riferimento della Struttura, quando ciò è coerente con gli obiettivi del Progetto individuale;
− gestire, in caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale, le comunicazioni al Servizio Sociale, al tutore, all’Autorità Giudiziaria, alle Forze dell’Ordine;
− individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore, adeguate alla sua maturità affettiva e relazionale, per consentire l’espressione delle sue opinioni rispetto al percorso comunitario;
− collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l’attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla Struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.
Per quanto riguarda la nuova unità d'offerta “Gruppo Appartamento per Minori Stranieri Non Accompagnati” l'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio secondo le modalità descritte nell'allegato A alla D.G.R. n. 249 del 08/03/2019. In particolare, la struttura può ospitare, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative, fino ad un massimo di sei minori stranieri non accompagnati, con omogeneità di sesso ed esclusione di promiscuità. Gli ambienti e le attrezzature della struttura devono essere sottoposti a pulizia giornaliera, con il coinvolgimento attivo degli ospiti che, organizzati in turni, dovranno assolvere alle faccende domestiche.
L'Ente Gestore deve garantire, per ciascun minore accolto e nell'ambito del Progetto Quadro disposto dal Servizio Sociale inviante, la stesura, d'intesa con lo stesso, di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
definendo un percorso educativo-formativo individuale e calibrato in base alla personalità, alle attitudini e alle competenze di ciascun ospite. Il PEI dovrà essere oggetto di monitoraggio trimestrale da parte dell'Ente Gestore in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e di un report annuale. L'Ente Gestore dovrà redigere, per ciascun minore accolto e al termine dell'accoglienza, un report che documenti il grado di autonomia raggiunto dal minore straniero non accompagnato.
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio semiresidenziale rivolto a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro, secondo le seguenti modalità:
- il servizio dovrà essere assicurato per almeno cinque giorni alla settimana e l’orario minimo sarà di norma il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 18,00
- durante il periodo non scolastico gli orari potranno essere variati, nella distribuzione del monte ore settimanale;
- caratteristiche specifiche del servizio:
1. supportare il processo educativo del minore:
a. organizzando attività all’interno della struttura capaci di offrire stimoli idonei a favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
b. favorendo il processo di integrazione nella comunità locale;
c. garantendo un rapporto costante con la famiglia;
d. facilitando il raggiungimento di livelli di autonomia compatibili con la fase di sviluppo evolutivo dei minori;
2. garantire un rapporto costante con l’assistente sociale e gli altri operatori che hanno redatto il Progetto Quadro;
3. garantire la partecipazione del minore alle attività ricreative, di animazione e socializzazione;
4. realizzare interventi di supporto nello svolgimento delle attività scolastiche e/o formative al lavoro;
5. garantire un servizio di trasporto necessario per lo spostamento del minore da scuola alla struttura e dalla struttura a casa;
6. garantire forme di supporto alla famiglia attraverso interventi di consulenza educativa.
ART. 5
PRESTAZIONI GARANTITE ALL’UTENTE
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare al minore e alla madre con figlio/i minore le seguenti prestazioni:
• Per i servizi residenziali:
- accoglienza, custodia ed alloggio;
- vitto: i pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei minori e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, garantendo:
1. l’equilibrio nutrizionale;
2. la varietà delle preparazioni;
3. la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie;
4. pasti speciali nel rispetto di prescrizioni religiose;
5. il rispetto della normativa vigente;
- igiene e cura della persona;
- lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia d’età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- cura e pulizia degli ambienti a disposizione del minore a seconda della fascia d’età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti ed eventuali ticket sanitari, qualora non sia previsto l’esonero;
- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi che favoriscano la vita comunitaria, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero ed integrazione con il territorio;
- interventi necessari a garantire la frequenza scolastica;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
- l’uso dei trasporti pubblici urbani;
- corredo personale di base al bisogno (biancheria intima);
- accompagnamento da/a scuola, nonché in altri luoghi quando strettamente necessario;
- libri e spese scolastiche ordinari, qualora non provvedano i genitori;
- collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con il Servizio Sociale Territoriale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione concordati;
- rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minori e familiari come da progetto;
- gestione in caso di fuga o di altra criticità delle comunicazioni al S.P.T.M., al Servizio Sociale Territoriale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria, al Tutore.
Relativamente alla nuova unità d'offerta “Gruppo Appartamento per Minori Stranieri Non Accompagnati” l'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni secondo i requisiti e gli standard descritti nell'allegato A alla D.G.R. n. 249 del 08/03/2019. In particolare al minore straniero non accompagnato deve essere messo a disposizione un pocket money, necessario per acquisti individuali, quali abbonamenti ai mezzi pubblici, ricariche telefoniche, pagamento oneri per il rilascio dei documenti, eventuali altre spese alimentari o personali. Dovrà essere garantita l'organizzazione di attività diurne cui gli ospiti del Gruppo Appartamento dovranno accedere secondo tempi e modalità definiti dal PEI; nell'ambito di tali attività verranno realizzati interventi di alfabetizzazione della lingua italiana, supporto didattico di chi frequenta la scuola secondaria di primo grado, orientamento professionale e alla formazione professionale, accompagnamento all'inserimento lavorativo etc.
2. Per i servizi semiresidenziali :
- vitto: i pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei minori e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, garantendo:
1. l’equilibrio nutrizionale;
2. la varietà delle preparazioni;
3. la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie;
4. pasti speciali nel rispetto di prescrizioni religiose;
5. il rispetto della normativa vigente;
- igiene e cura della persona;
- cura e pulizia degli ambienti;
- interventi che favoriscano la vita comunitaria, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero e dell’integrazione con il territorio;
- il sostegno scolastico;
- il raccordo con la scuola e con gli specialisti;
- l’uso dei trasporti pubblici urbani;
- l’accompagnamento ritenuto necessario da/a scuola ed in altri luoghi nell’ambito del territorio comunale.
ART. 6 PRESTAZIONI DEL COMUNE
Il Comune di Vicenza, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:
• la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l’intervento del Servizio Sociale professionale;
• l’adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
• la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell’integrazione socio-sanitaria, garantendo un monitoraggio periodico, con cadenza concordata con la struttura e indicata nel progetto quadro.
ART. 7
PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
La permanenza del minore o della mamma con bambino in pronta accoglienza non dovrà superare i 120 giorni. E’ ammissibile una proroga fino ad un periodo massimo di accoglienza di 180 giorni, qualora le dimissioni potessero determinare un grave pregiudizio al minore.
ART. 8 DIMISSIONI
La dimissione del minore avviene quando il Servizio sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individuale.
Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore o la mamma con il bambino potranno essere dimessi previo reperimento di un’idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante.
La dimissione dovrà avvenire previa valutazione della UVMD, che registra le motivazioni della dimissione e riformula il progetto di inserimento a garanzia della continuità educativo-assistenziale.
Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare ai Servizi Sociali l’avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di n. 5 giorni dalla cessazione dell’inserimento.
La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.
In caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a comunicarlo contestualmente al servizio competente e alle forze dell’ordine.
ART. 9 CONSERVAZIONE DEL POSTO
Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:
1. Per gli inserimenti residenziali:
▪ necessità di cure presso gli ospedali fino a 15 giorni continuativi;
▪ soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese);
▪ rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
▪ fuga (soltanto per i primi 5 giorni)
Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate dall’assistente sociale responsabile del caso, il Comune di Vicenza corrisponderà alla struttura residenziale una retta pari al 75% della retta intera.
Verrà riconosciuta la retta intera qualora la degenza ospedaliera del minore richieda un particolare carico assistenziale per il personale educativo della struttura. Tale evenienza deve essere formalmente attestata dal responsabile della struttura e formalmente autorizzata da parte del Comune di Vicenza.
Nel caso di ricoveri ospedalieri prolungati oltre i 15 giorni e non riconducibili alla casistica precedente, l’importo corrisposto alla struttura sarà pari al 50% della retta giornaliera.
Nel caso di rientri programmati e non occasionali del minore in famiglia (es. tutti i week end), finalizzati di norma ad un progressivo riavvicinamento alle figure parentali, la retta giornaliera nei giorni di assenza verrà rideterminata nella misura del 50% .
Al di fuori delle ipotesi il Comune di Vicenza si ritiene sollevato dal pagamento della retta per il mantenimento del posto.
2. Per gli inserimenti semiresidenziali:
Per i servizi semiresidenziali la retta giornaliera sarà riconosciuta per le giornate di effettiva presenza nella struttura.
ART. 10
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente contratto con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. 22/2002 e successive disposizioni applicative.
Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.
La struttura comunica formalmente al Comune di Vicenza il nome del responsabile di ogni unità di offerta. Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 11
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2021, restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.
ART. 12 RETTE APPLICATE
Il corrispettivo eventualmente dovuto sarà correlato agli inserimenti che saranno disposti nel periodo di vigenza del contratto.
Per i servizi residenziali la retta giornaliera sarà riconosciuta in base al periodo di permanenza nella struttura, tenuto conto del regime delle assenze di cui al precedente art. 9.
Per i servizi semiresidenziali la retta giornaliera sarà riconosciuta per le giornate di effettiva presenza nella struttura.
L’importo delle rette giornaliere è così articolato:
Tipologia e denominazione della struttura | Retta omnicomprensiva (IVA inclusa se dovuta) |
La retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente contratto.
Eventuali prestazioni straordinarie, non ricomprese tra quelle elencate all’art. 4, potranno essere oggetto di specifico contributo da erogarsi con determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, previa documentata richiesta.
ART. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà, nei termini di legge, entro il 60^ giorno dal ricevimento della fattura elettronica mensile nella quale dovranno essere indicati i minori inseriti ed i giorni di effettiva presenza. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione/rifiuto da parte del Comune di Vicenza.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica , mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Rimane in carico all’Ente Gestore l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.
Il Comune di Vicenza e l’Ente Gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il Comune di Vicenza potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Ente Gestore per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il relativo codice CIG indicato nella determina dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa.
ART. 14 PERSONALE
L’Ente Gestore si impegna ad impiegare personale nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni regionali di riferimento sopra indicate (D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 249/2019), in modo tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.
La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.
L’ente gestore può avvalersi di volontari, curandone l’inserimento nelle attività anche mediante adeguanti interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.
Relativamente alla nuova unità d'offerta “Gruppo Appartamento per Minori Stranieri Non Accompagnati” l'Ente Gestore deve garantire la presenza di personale educativo e di un operatore secondo i requisiti e gli standard descritti nell'allegato A alla D.G.R. n. 249 del 08/03/2019.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L vigenti; pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando ad esclusivo carico dell’Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
Ai sensi della Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 3 aprile 2014 intitolata “Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” che ha per oggetto “Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro” è fatto obbligo ai datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, acquisire il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Pertanto l’Ente Gestore dovrà produrre una specifica dichiarazione di responsabilità da cui si evinca l’insussistenza delle circostanze sopra evidenziate per ogni operatore impiegato. La medesima dichiarazione dovrà essere fornita per ogni operatore successivamente assunto nel corso dell'esecuzione del servizio e per i volontari operanti nella struttura.
Il personale impiegato dall’Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del C.P. L’Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
- l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente schema di contratto;
- il rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Per mantenere un’adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR 84/2007 e documentabili.
ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA
Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione delle accoglienze mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.
Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.
Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati ad essi dal personale dipendente o volontario dell'Ente Gestore. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti ai Servizi Sociali.
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate.
I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 16
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE
L’Ente Gestore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Vicenza in tutti i giorni lavorativi, per l’intera durata contrattuale. Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l’Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine.
I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
L’Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.
In caso di dimissioni del minore o della mamma con il bambino ritenute dall’Ente Gestore inderogabili per sopravvenuti gravi motivi, quest’ultimo si impegna a darne comunicazione formale al Servizio Sociale inviante e a garantire una proroga dell’accoglienza per almeno 15 giorni, necessari al reperimento di una soluzione alternativa.
ART. 17 SICUREZZA DEL LAVORO
L’Ente Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente contratto e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.
ART. 18
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO
L’Ente Gestore è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
ART. 19 VERIFICA DEL SERVIZIO
Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento del danno, il verificarsi di uno dei seguenti fatti:
- gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Comune di Vicenza e a cui l’Ente Gestore non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- perdita/mancato rilascio/rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento/all'esercizio o dell'accredita- mento istituzionale da parte delle strutture sociali, ai sensi della normativa vigente;
- violazione dell’obbligo di riservatezza relativo allo svolgimento dell'attività;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le attività relative al servizio affidato;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010;
- violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
- violazione dell'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2001, a norma del quale “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco del periodo contrattuale.
Il Comune di Vicenza, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, formula la contestazione degli addebiti all'Ente Gestore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine per la presentazione delle stesse senza che l'Ente Gestore vi abbia provveduto, il Comune di Vicenza dichiara risolto il contratto, con determina del Dirigente dei Servizi Sociali.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Ente Gestore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all’individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo soggetto esecutore del servizio.
ART. 21
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente Gestore sarà nominato dal Titolare (Comune di Vicenza), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del servizio e del contratto in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.
Natura e finalità del trattamento
Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del servizio e per le finalità individuate da quest’ultimo.
Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto.
Obblighi del Responsabile del trattamento
Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, nè potrà usare i dati per propri scopi.
Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati.
Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.
Misure di sicurezza
Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati e dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Compiti del Responsabile del Trattamento
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o dalla normativa successivamente intervenuta, relativamente ai trattamenti che discendono dall’esecuzione del servizio e del contratto, come da prospetto:
• lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
• la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
• la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per l’adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
• la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
• la periodica valutazione dell’impatto delle procedure e dell’organizzazione sulla tutela dei dati personali DPIA (articolo 35 del GDPR);
• l’individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l’adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
• la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del GDPR e per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
• la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l’obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall’articolo 33 del GDPR;
• l’individuazione - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell’avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.
Istanze degli interessati
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l’esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, l'Ente Gestore deve provvedere a:
• darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
• informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
• assistere il Comune di Vicenza per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
• coordinarsi a tal fine con il Titolare e con il Responsabile della Protezione Dati. Verifiche del Titolare
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Comune di Vicenza tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del GDPR. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L’intenzione da parte del Comune di Vicenza di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata all'Ente Gestore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.
Scadenza del contratto
Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.
A discrezione del Comune di Vicenza tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest’ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga all'Ente Gestore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.
Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di
autenticazione, all'atto della cessazione delle operazioni di trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.
ART. 22 REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
ART. 23 CONTROVERSIE
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale sono devolute alla competenza in via esclusiva del Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Data
Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune di Vicenza Per l' Ente Gestore
Il Dirigente dei Servizi Sociali Il Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano specificamente i seguenti articoli: art. 20 “Risoluzione del contratto” , 23 “Controversie”.
Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune di Vicenza Per l' Ente Gestore
Il Dirigente dei Servizi Sociali Il Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx