Contract
v.1_110417
Lario Reti Holding S.p.A.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE RIENTRANTI NEI SETTORI ORDINARI E NEI SETTORI SPECIALI DA PARTE DI LARIO RETI HOLDING SPA
22 dicembre 2020
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
- Definizioni –
1. Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini, ove utilizzati, avranno in Convenzione - sia al singolare sia al plurale - il significato loro qui di seguito attribuito:
ANAC | Indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione |
Osservatorio Regione Lombardia: | Indica l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; |
Elenco dei fornitori: | Indica l’Elenco dei fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori istituito da Lario reti holding spa per i settori speciali; |
Appalti pubblici: | Indica i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi (compresi gli incarichi professionali); |
Codice degli Appalti: | Indica il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche il Codice); |
Provvedimenti attuativi: | Sono i provvedimenti di attuazione e di dettaglio, espressamente previsti dal codice o emanati anche ove non espressamente previsti; |
Appalti di Lavori: | Indica i contratti aventi per oggetto l’esecuzione oppure la progettazione e l’esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, |
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere; | |
Appalti di Servizi: | Indica i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi (comprese le prestazioni di opera intellettuale); |
Appalti di Fornitura: | Indica i contratti aventi ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione, per l’acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; |
Contratti Esclusi: | Indica i contratti di cui alla Parte I, Titolo II, artt. 4- 20 esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice degli Appalti; |
Settori ordinari: Settori speciali: | Indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture diversi da quelli rientranti nei settori speciali; |
Indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture nei settori del gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, ai sensi degli artt. Da 114 a 141 del Codice; | |
Contratti di Rilevanza Comunitaria: | Indica i contratti il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie di cui all’art. 3 del Regolamento che non rientrino tra i Contratti Esclusi; |
Contratti Sotto Soglia: | Indica i contratti il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di cui all’art. 3 del Regolamento che non rientrino tra i Contratti Esclusi; |
Stazione appaltante: | Indica la società Lario Reti Holding S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx (XX), C.F. e P.IVA: 03119540130 (di seguito e per brevità anche LRH o Società); |
Profilo del Committente: | Indica il sito informatico della Società; |
Operatore Economico: | Indica una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente, senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; |
Regolamento: | Indica il presente documento; |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): | Indica il soggetto cui sono attribuite le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del Codice degli Appalti; |
Responsabile fase di progettazione: Responsabile fase di affidamento: | (Per i soli settori speciali) indicano i soggetti cui sono attribuite le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del Codice degli Appalti nelle diverse fasi di progettazione, affidamento dell’appalto ed esecuzione del contratto; |
Responsabile fase di esecuzione: | |
Procedure Aperte: | Indica le procedure di affidamento, di cui all’art. 10 del presente Regolamento, in cui ogni Operatore Economico interessato può presentare un’offerta a seguito della pubblicazione di Bando di gara con le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente; |
Procedure Ristrette Procedure competitive con negoziazione Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara | Indica le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal Codice (Art. 61); Indica le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per la selezione qualitativa (art. 62). Indica le procedure di affidamento in cui gli operatori economici vengono invitati dalla Stazione appaltante senza una previa pubblicazione di un bando di gara, a formulare un'offerta. Si tratta di una procedura applicabile |
Dialogo competitivo Partenariato per l'innovazione | nei casi di cui all'art. 63 del Codice, previa idonea motivazione da parte della Stazione appaltante. Indica le procedure di affidamento in cui gli operatori economici possono richiedere di partecipare in risposta ad un bando di gara o avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per la selezione qualitativa. L'aggiudicazione avviene unicamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 64). Indica le procedure di affidamento a cui le Stazioni appaltanti possono ricorrere per l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi ed acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, e tale esigenza non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizioni che le forniture, i servizi o i lavori risultanti corrispondano a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra la Stazione appaltante e il partecipante (art. 65). |
Accordo Quadro | Indica un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, per un periodo massimo di quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e un massimo di otto anni per gli appalti nei settori |
speciali. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso; | |
Procedure Negoziate su inviti: | Indica le procedure di affidamento in cui la Società consulta gli Operatori Economici da essa scelti con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento; |
Affidamento Diretto: | Indica l’affidamento diretto di un Appalto di Lavori, di un Appalto di Servizi e/o di un Appalto di Forniture al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 14 del presente Regolamento; |
Manifestazione d’interesse: | Indica il documento con il quale gli operatori economici manifestano alla stazione appaltante, il proprio interesse ad essere invitati dalla stessa a partecipare alla gara per l’aggiudicazione di un determinato appalto descritto nell’avviso pubblico. |
Indagini di mercato: | Indica l’attività di esplorazione del mercato svolta, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, dalle amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio di una procedura di appalto e preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le |
clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. |
Articolo 2
- Ambito di Applicazione ed esclusioni-
1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al disposto di cui all’art. 36, comma 8, del Codice degli Appalti, disciplina le modalità per l’affidamento e l’esecuzione, da parte della Società, di Contratti relativi ad Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi ai professionisti; sia nei settori ordinari che nei settori speciali.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ai Contratti Esclusi, di cui agli articoli 4 - 20 del Codice degli Appalti. In questi casi, LRH applica i principi: di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
3. Il presente Regolamento si applica anche al conferimento di incarichi professionali esterni. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento: gli incarichi ai componenti di organismo di controllo interno; l’iscrizione a corsi e convegni, la ricerca di esperti in qualità di relatori o docenti a convegni o seminari organizzati dalla società; le sponsorizzazioni e liberalità; gli incarichi di ricerca e di studio.
4. Non sono sottoposti al presente Regolamento: i servizi svolti a favore e per conto delle altre società Gestori del Servizio idrico integrato; i servizi resi da associazioni di categoria a cui la società ha aderito; i servizi ambientali resi da società pubbliche presenti nella provincia di Lecco (ad es. Silea).
5. Non sono sottoposte al presente Regolamento le spese c.d. economali e precisamente: acquisto di valori bollati; spese bancarie; spese postali; spese di
rappresentanza in generale; spese per lavori di stampa e tipografia e
comunque acquisti di modesta entità inferiori a € 500.
6. Gli incarichi ai professionisti legali e fiscali verranno disciplinati in separato Regolamento.
Articolo 3
- Soglie Comunitarie -
1. Ai fine del presente Regolamento, che disciplina gli affidamenti indicati all’articolo 2, comma 1, assume rilevanza la distinzione tra soglie comunitarie nel settore ordinario e soglie comunitarie nei settori speciali.
Precisamente, nei settori ordinari, le soglie di rilevanza comunitaria sono attualmente pari a:
• Euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;
• Euro 214.000 per gli appalti di forniture, di servizi per i concorsi pubblici di progettazione;
• Euro 750.000 per i contratti di servizi sociali e per gli altri servizi di cui l'allegato IX del Codice;
mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono attualmente pari a:
• Euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;
• Euro 428.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
• Euro 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi
specificatamente elencati all’allegato IX del Codice degli Appalti.
2. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3. Il calcolo del valore stimato degli affidamenti di lavori, servizi e forniture è effettuato in conformità ai criteri indicati all’articolo 35 del Codice degli Appalti al momento dell’avvio della procedura di affidamento del contratto.
Articolo 4
- Principi Comuni -
1. L’affidamento e l’esecuzione degli Appalti da parte di LRH, ai sensi del presente Regolamento, avviene in conformità ai principi del Trattato UE, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, nonché i principi del Codice Etico del Gruppo Lario Reti.
Articolo 5
- Trasparenza e Comunicazioni -
1. Tutte le informazioni relative alle procedure per l’affidamento degli Appalti soggette al presente Regolamento previste all'art. 29 del Codice sono pubblicate ed aggiornate sul Profilo del Committente (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/), nella sezione "Società Trasparente" .
2. I Bandi di gara e la relativa documentazione relativa alle procedure di gara aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, vengono pubblicate sul sito internet della società nella sezione "Gare in corso". Gli inviti a manifestare interesse a partecipare ad una successiva procedura di gara vengono pubblicati sul sito internet della Società nella sezione "Indagini di mercato e Manifestazione di interesse". Per le procedure ad inviti, la documentazione di gara viene inviata mediante pec.
3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alle singole procedure di gara sono effettuate, di norma, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e
non limitano l’accesso degli operatori economici alle procedure di
affidamento.
4. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
5. La Società assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice degli Appalti.
TITOLO II
AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Direttore
Articolo 6
- Autorizzazione all’avvio della procedura -
1. L’autorizzazione all’avvio della procedura è atto di competenza del Generale, o di suo delegato, se si tratta di un’iniziativa prevista nel Budget e/o nel Piano d’Ambito e se non prevista a budget con il limite di spesa indicato nel sistema di deleghe e procure vigente; negli altri casi l'avvio della procedura è di competenza dell’Organo amministrativo. Il Direttore Generale può comunque decidere, in considerazione del particolare oggetto del contratto da stipularsi, di investire l’Organo amministrativo del potere autorizzatorio.
2. L’autorizzazione all’avvio della procedura da parte del Direttore Generale avviene con l’Atto di nomina del RUP o del Responsabile della fase di affidamento, che non produce effetti giuridici verso terzi. Nei casi in cui, l'avvio della procedura sia rimessa al potere autorizzatorio dell'Organo amministrativo, l'autorizzazione risulta da apposita delibera.
Nell’atto di avvio della procedura, oltre alla nomina del RUP o Responsabile
della fase di affidamento vengono indicati quali contenuti minimi:
a) l’oggetto dell’affidamento;
b) la durata del contratto;
c) l’importo stimato dell’affidamento.
Articolo 7
- Responsabile del Procedimento -
1. Il Direttore Generale, può nominare RUP tramite il rilascio di procura oppure procedere alla nomina, all’avvio della procedura di cui al precedente articolo
6. Il RUP viene individuato, in base al modello di organizzazione interno.
2. Per gli appalti rientranti nei settori speciali, è facoltà del Direttore Generale nominare distinti soggetti responsabili delle diverse fasi: Responsabile della fase di progettazione, Responsabile della fase di affidamento e Responsabile della fase di esecuzione.
Nel caso non sia specificatamente delegata, la funzione del Responsabile del
Procedimento è assunta direttamente dal Responsabile dell’Area/Ufficio.
3. Il Responsabile del Procedimento deve essere in possesso del titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti per cui viene nominato. Nel caso in cui nell’organico della Società non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti proprio del Responsabile Unico del Procedimento, la Società potrà affidare, con le procedure previste dal presente Regolamento, i compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.
4. Il Responsabile del Procedimento assume i compiti e le funzioni espressamente previste nell’art. 31 del Codice. Nella lettera di nomina potranno essere assegnati ulteriori compiti.
- Codice Identificativo Gara -
1. Nelle procedure di affidamento indette dalla Società in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG), il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dall’ANAC, la successiva rendicontazione nel sito ANAC e nell’Osservatorio regione Lombardia e gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice.
TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Articolo 9
- Procedure di affidamento -
1. La Società provvederà all’affidamento dei lavori, servizi e forniture rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, per il tramite delle seguenti procedure, scelte di volta in volta, tenendo conto del valore e delle particolarità dell'appalto: Procedure aperte, Procedure ristrette, Procedure competitive con negoziazione, Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara; Dialogo competitivo, Partenariato per l'innovazione quando sussistono le condizioni di cui all'art. 65 del Codice.
2. Inoltre, per gli appalti rientranti nei settori speciali, la Società provvederà all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante Procedura negoziata su invito, con estrazione dei nominativi da invitare da apposito Elenco fornitori.
3. Indipendentemente dalla tipologia e dagli importi dell’affidamento, la Società si riserva di procedere mediante Procedure Aperte o ristrette ogniqualvolta la stessa venga ritenuta necessaria in relazione all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto da affidare.
- Procedure Aperte -
1. Sia per i settori ordinari che per i settori speciali, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la Società provvederà all’affidamento mediante procedura aperta, con pubblicazione di bando secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e della documentazione di gara sul proprio sito informatico.
2. Il bando di gara dovrà recare i contenuti indicati nell’allegato XIV, Parte II, del
Codice degli Appalti.
3. Il termine per presentare l’offerta è fissato dal bando di gara, comunque in misura non inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito informatico della Società. Detto termine può essere ridotto di 5 giorni nel caso di presentazione delle offerte per via telematica.
Articolo 11
- Altre procedure di affidamento –
1. Nei casi in cui la Società intenda applicare una delle altre procedure previste dal precedente art. 10 comma 1, trovano applicazione gli artt. 54 e ss. del Codice.
Articolo 12
- Procedure Negoziate su invito nei settori ordinari –
1. Nell'ambito dei settori ordinari, la Società provvederà ad affidare mediante procedura ad inviti, senza previa pubblicazione di un bando, i seguenti lavori, servizi e forniture:
a) lavori di importo compreso tra Euro 40.000 e Euro 150.000;
b) servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
c) lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 ed inferiore a 1 milione di euro.
Il soggetto affidatario verrà scelto mediante procedura di gara cui saranno invitati:
- nei casi previsti dalle lettere a) e b), almeno 10 operatori economici;
- nel caso previsto dalla lettera c), almeno 15 operatori economici;
individuati sulla base di indagini di mercato oppure estratti da apposti elenchi di operatori economici che potranno essere adottati dalla Società, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
Articolo 13
- Procedure Negoziate su invito nei settori speciali –
1. Nell'ambito dei settori speciali, la Società provvederà ad affidare mediante procedura ad inviti, senza previa pubblicazione di un bando, i seguenti lavori, servizi e forniture:
a) lavori di importo compreso tra Euro 40.000,00 e le soglie di cui al precedente articolo 3;
b) servizi e forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 e le soglie di cui al precedente articolo 3.
Il soggetto affidatario verrà scelto mediante procedura di gara cui saranno invitati:
- per i servizi e le forniture almeno n. 5 operatori economici;
- per i lavori almeno 10 operatori economici;
se in tale numero presenti nel Elenco fornitori, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
2. Gli operatori economici da invitare sono prioritariamente selezionati dal Elenco fornitori di cui al successivo articolo 15, nel rispetto del principio di rotazione. In mancanza di operatori iscritti o se il numero degli iscritti risulti inadeguato per permettere un confronto competitivo delle offerte, gli stessi potranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o manifestazioni di interesse. I casi in cui la Società decida di affidare una fornitura, un servizio o un lavoro senza estrarre gli invitati dall’Elenco fornitori o senza previa indagine di mercato, dovranno essere adeguatamente motivati in apposita relazione che il RUP trasmetterà al Direttore Generale.
3. E’ ammesso l’invito anche all’operatore economico uscente purchè i nominativi degli invitati siano stati estratte dall’Elenco fornitori aziendale mediante un sistema di estrazione sistematica e vi sia adeguata motivazione espressa dal Responsabile del procedimento, avendo riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto.
4. Il Responsabile del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, a mezzo PEC/email.
5. L’invito e la relativa documentazione contengono tutti gli elementi atti a
consentire agli Operatori Economici di formulare un’offerta tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e
prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) la conferma dei requisiti di ordine generale, professionale e dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nel Elenco fornitori nonché gli eventuali ulteriori requisiti economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso venga prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
g) l’eventuale richiesta di garanzie.
Articolo 14
- Affidamento diretto -
1. Nei Settori ordinari, l'affidamento dei lavori, servizi e forniture potrà avvenire mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per gli appalti di importo inferiore a Euro 40.000.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante indagine di mercato oppure estratti da apposti elenchi di operatori economici adottati dalla Società.
2. Nei Settori speciali, l’affidamento dei seguenti lavori, servizi e forniture potrà avvenire mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, alle condizioni di cui al presente articolo:
a) per gli Appalti di Lavori, gli Appalti di Servizi e/o gli Appalti di Fornitura di
importo inferiore ad € 40.000,00;
b) indipendentemente dall’importo dell’affidamento, nei casi previsti dall’art. 125 del Codice degli Appalti “Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara”.
Gli operatori economici da invitare sono prioritariamente selezionati dall’Elenco fornitori di cui al successivo articolo 15, nel rispetto del principio di rotazione e in mancanza tramite indagine di mercato.
3. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000, il soggetto affidatario verrà scelto mediante procedura di gara informale cui saranno invitati almeno n. 3 operatori economici selezionati con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Per gli affidamenti di valore uguale o inferiore a € 10.000, il soggetto affidatario viene individuato senza confronto competitivo selezionato con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
5. Il Responsabile del Procedimento con la collaborazione dell’Ufficio Appalti e Approvvigionamenti, nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti nel Elenco dei fornitori, potrà svolgere una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società e la platea dei potenziali affidatari.
6. E’ ammesso l’invito anche all’operatore economico uscente purchè i nominativi degli invitati siano stati estratte dall’Elenco fornitori aziendale mediante un sistema di estrazione sistematica e vi sia adeguata motivazione espressa dal
Responsabile del procedimento, avendo riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
Articolo 15
- Elenco dei fornitori -
1. La Società si avvale dell’Elenco ufficiale dei fornitori di lavori, servizi e forniture per i settori speciali.
2. Le modalità di accreditamento e di valutazione degli Operatori Economici, nonché di aggiornamento degli elenchi sono disciplinate dal “Regolamento per l’accreditamento e la valutazione dei Fornitori di beni e servizi ed Esecutori dei Lavori” pubblicato sul sito internet della Società (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx).
3. Per i soggetti iscritti sono già stati comprovati i requisiti di ordine generale, di carattere professionale, economico-finanzario e tecnico professionale. Nell’ambito delle singole procedure potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori.
4. Nei casi in cui sia richiesto di contrattualizzare Fornitori non iscritti nell’Elenco, l’Ufficio Approvvigionamenti, previa motivazione scritta della necessità di acquisto da tale fornitore da parte del RUP, procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, della regolarità fiscale, ed effettuerà i controlli antimafia.
4. La Società ha aderito ai Sistemi di qualificazione della società CAP HOLDING (Gestore del SII in Provincia di Milano) relativi ai LAVORI, PROFESSIONISTI e GAS ED ENERGIA ELETTRICA. La società pertanto si può avvalere dei predetti sistemi di qualificazione per la selezione dei fornitori da invitare alle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie nell’ambito del Servizio idrico integrato, con le modalità previste nel Regolamento di Cap Holding.
Per le categorie Lavori e Professionisti tecnici, la società attingerà dal Sistema di qualificazione di CAP holding nei seguenti casi:
1. Per lavori di importo superiore a € 150.000 e/o per i lavori relativi al servizio idrico integrato;
2. Per gli incarichi da affidare ai professionisti tecnici di importo superiore a €
20.000 e/o per gli incarichi relativi al servizio idrico integrato.
In questi casi, troveranno applicazione i principi dei Regolamenti approvati da CAP Holding.
TITOLO IV
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE
Articolo 16
- Operatori Economici ammessi alle procedure -
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento gli Operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del Codice degli Appalti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Rientrano altresì nella definizione di Operatori Economici ammessi a partecipare
alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Articolo 17
- Requisiti di partecipazione -
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e di idoneità professionali di
cui all’art. 83 del Codice degli Appalti.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento, gli Operatori Economici dovranno altresì essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, che saranno specificatamente indicati dalla Società in relazione a ciascun affidamento.
3. I requisiti richiesti dalla Società dovranno essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’Appalto, tenendo presente l’interesse della Società ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Articolo 18
- Avvalimento -
1. Ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale è ammesso l’avvalimento alle condizioni e limiti di cui all’art. 89 del Codice degli Appalti.
Articolo 19
- Garanzie a corredo dell’offerta -
1. La costituzione di garanzie a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione sarà dovuta esclusivamente laddove prevista nella lettera d’invito o nel bando di gara ed alle condizioni indicate nei predetti documenti.
Articolo 20
- Codice Etico –
1. Gli operatori economici, all’atto della partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento e/o della stipula del contratto dovranno accettare espressamente i principi e le modalità comportamentali indicate nel Codice Etico del Gruppo Lario Reti.
TITOLO V
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE
Articolo 21
- Criteri di aggiudicazione -
1. Nei settori ordinari, la scelta del criterio di aggiudicazione avviene nel rispetto dall'art. 95 del Codice.
2. Nei settori speciali, tenuto conto dell’oggetto dell’affidamento e delle caratteristiche tecniche della prestazione, la Società potrà decidere se utilizzare per la selezione del contraente, il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Laddove il criterio di aggiudicazione sia quello d’offerta economicamente più vantaggiosa, la Società individuerà nella lettera d’invito i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto potranno essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi.
Articolo 22
- Operazioni di Gara -
1. L’espletamento delle operazioni di gara è demandato al RUP/Responsabile del Procedimento in fase di affidamento.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica sarà demandata ad apposita commissione nominata dal Direttore Generale o al RUP/Responsabile della fase di affidamento se a lui delegata tale funzione nella lettera di nomina. Negli appalti relativi ai settori ordinari, la Commissione sarà nominata nel rispetto dell'art 77 del Codice. Negli appalti relativi ai settori speciali, la Commissione sarà composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque, aventi specifiche competenze tecniche, selezionati in via prioritaria fra i dipendenti della Società o esperti esterni nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Appalto. Tra i componenti interni alla società viene nominato il Presidente. La nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Le sedute di gara possono altresì essere svolte in modalità videoconferenza.
Articolo 23
- Verifica di anomalia -
1. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Il Responsabile del Procedimento richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni. L’offerta sarà esclusa solo ove le giustificazioni fornite non siano idonee a dimostrare la congruità complessiva dell’offerta sottoposta a verifica.
Articolo 24
- Soccorso istruttorio -
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale delle offerte, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile del Procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni presentate, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Articolo 25
- Aggiudicazione -
1. Individuata la graduatoria degli offerenti, il Responsabile del Procedimento, con il supporto dell’Ufficio Appalti e Approvvigionamenti, trasmette al Direttore Generale la proposta di aggiudicazione, corredata dai verbali di gara. Questi, verificata la proposta, provvede all’approvazione della proposta di aggiudicazione.
2. La graduatoria diventa definitiva dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economica- finanziaria e di capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario provvisorio, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
3. Nella proposta di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento richiede all’aggiudicatario tutta la documentazione ritenuta utile per l’espletamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo. Ove tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate, il Responsabile del Procedimento esclude l’aggiudicatario provvisorio dalla procedura e provvede a verificare il secondo in graduatoria, comunicandogli l’aggiudicazione, in caso di esito positivo delle verifiche.
4. Nei casi di urgenza, la Società può procedere direttamente all’aggiudicazione definitiva al primo in graduatoria e, qualora nel corso delle verifiche, ravvisi delle difformità rispetto alle dichiarazioni presentate o altre irregolarità, può revocare l’aggiudicazione definitiva e procedere con il secondo in graduatoria.
4. Contestualmente alla comunicazione all’aggiudicatario dell’aggiudicazione definitiva viene trasmessa agli altri concorrenti comunicazione con cui viene indicato il nominativo dell’aggiudicatario.
5. La Società può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
TITOLO VI
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Articolo 26
- Stipulazione del contratto -
1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture si perfeziona mediante la stipulazione del contratto in formato digitale.
2. Per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi di cui all’art. 32, comma 10, del Codice degli Appalti.
Articolo 27
- Verifiche e regolare esecuzione -
1. La verifica della regolare esecuzione del contratto è effettuata dal RUP/Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.
2. Le fatture emesse dal contraente, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure interne della Società, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni contrattuali e se l’esecuzione sia stata regolare.
3. Il Fornitore è soggetto a valutazione secondo quanto disposto dal Regolamento
per la formazione e la gestione dell’Elenco fornitori della società.
Articolo 28
- Tracciabilità dei flussi finanziari -
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti i contratti stipulati con gli appaltatori di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento contengono, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il Responsabile del Procedimento verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 163/2010.
2. La clausola negoziale di cui al presente articolo, deve prevedere l’obbligo degli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché', nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
TITOLO VII NORME FINALI
Articolo 29
Deroghe al presente Regolamento –
1. Solo in casi di urgenza sarà possibile affidare lavori, servizio o forniture derogando a quanto previsto nel presente Regolamento. In questi casi, il RUP dovrà trasmettere relazione al direttore Generale con indicazione delle specifiche motivazioni che hanno reso necessario l’acquisto.
Articolo 30
- Entrata in vigore -
1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazioni le norme del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte
del Organo Amministrativo della Società.