REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE NEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO (TRATTO MADONNA DELLA CASTAGNA-MOZZO- LOTTO I E II).
REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE NEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO (TRATTO MADONNA DELLA CASTAGNA-MOZZO- LOTTO I E II).
SCHEMA DI ACCORDO XXXXXXX PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SERVITU’ PERPETUA DI PASSAGGIO
L’anno duemilaquattordici, addì del mese di
• il Parco dei Colli di Bergamo, di seguito denominato “PARCO”, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx rappresentato da nella sua qualità di Presidente ;
e
• il sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Bergamo (BG) il 16-10-1961, residente a Terno D’Isola (BG), in Via Largo del roccolo ,15 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X,
di seguito denominato/i “Amministratore Delegato”;
PREMESSO
che il PARCO con delibera di Consiglio di Gestione n. 68 del 24.10.2014 ha approvato il progetto definitivo dal titolo REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE (TRATTO MADONNA DELLA CASTAGNA-MOZZO – LOTTI I E II);
che parte del tracciato identificato nel sopra citato progetto insiste
sul mappale n. 1917 del Foglio 9 del Comune Censuario di Valbrembo – sezione di Scano al Brembo per una superficie complessiva di mq 14,11;
sul mappale n. 1551 del Foglio 9 del Comune Censuario di Valbrembo – sezione di Scano al Brembo per una superficie complessiva di mq 112,42;
che tale porzione di mappali risulta di proprietà della società Brembana&Rolle S.p.a.;
che il PROPRIETARIO ed il PARCO convengono di ricorrere allo strumento dell’Accordo Bonario, onde poter realizzare ed utilizzare l’itinerario ciclopedonale in parola, raggiungendo, così, il superiore interesse pubblico della fruizione ricreativa del territorio del PARCO in sicurezza e su percorsi attrezzati ed adeguatamente mantenuti;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
art. 1)
Il PROPRIETARIO costituisce a favore del PARCO il diritto di uso pubblico per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale su parte dei mappali di sua proprietà così identificati:
COMUNE: Valbrembo – Scano al Brembo | |||||
N. | FOGLIO | MAPPALE | SUPERFICIE CATASTALE (ha) | COLTURA IN ATTO | SUPERFICIE INTERESSATA DALLA SERVITU’ (ha) |
1 | 9 | 1917 | Seminativo | 14,11 | |
2 | 9 | 1551 | Seminativo arboreo | 112,42 |
come da allegato.
Il PROPRIETARIO consegna l’area oggetto del presente accordo bonario al PARCO, il quale la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico del PARCO tutte le spese relative alla realizzazione dell’itinerario ciclopedonale approvato.
Il PARCO si impegna a garantire il corretto uso da parte degli utenti della pista ciclopedonale ed impedire l’uso improprio della stessa.
Il PROPRIETARIO dichiara che non sussistono diritti di terzi da poter pregiudicare l’utilizzo dell’area privata da parte del PARCO per le finalità di cui al presente Accordo Bonario.
Il PROPRIETARIO, in caso di cessione a qualsiasi titolo della proprietà dell’area privata di che trattasi oggetto del presente Accordo Bonario, resta obbligata a trasferire il contratto al soggetto subentrante, facendone assumere tutte le relative obbligazioni previste dal presente atto.
La servitù perpetua sulle superfici interessate dal presente accordo verrà trascritta previo decreto di costituzione di servitù per pubblica utilità.
art. 4)
Il PROPRIETARIO dopo l’approvazione dell’accordo bonario da parte del Consiglio di Gestione del PARCO, autorizza l’occupazione dei fondi da parte dell’Ente per l’effettuazione dei lavori;
art. 5)
L’occupazione dei fondi si intenderà costituita in perpetuo e sarà regolata dalle clausole contenute nel presente atto;
art. 6)
L’area indicata nel precedente articolo 2 sarà attrezzata a cura e spese del PARCO a pista ciclabile e pedonale con caratteristiche indicate nel relativo progetto; sarà permanentemente aperta al pubblico transito secondo le modalità e le indicazioni del Regolamento vigente. Eventuali variazioni che venissero apportate al predetto progetto e che comportassero una diversa ubicazione del transito ciclabile saranno preventivamente concordate con il PROPRIETARIO concedente.
art.7)
Il PARCO potrà accedere con propri mezzi e mediante propri rappresentanti alle aree immediatamente limitrofe a quella servita e per una profondità non superiore a 3 metri per ambo i lati, onde poter agevolmente eseguire lavori di formazione della pista nonché quelli futuri di manutenzione che si dovessero rendere nel tempo necessari. Lo stesso PARCO si impegna fin d’ora a ripristinare interamente le aree predette al termine dei lavori.
Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le competenze relative alla viabilità, vigilanza e responsabilità delle superfici asservite a servitù perpetua (superfici espressamente indicate in tabella all’art. 1) sono a carico del PARCO.
A fronte della gratuità del presente accordo, con conseguente rinuncia della ditta a qualunque indennizzo per il diritto di servitù, il PARCO si impegna a:
• Effettuare la manutenzione dell’area di cui ai mappali 1551 e 121 per una durata di anni 3, rinnovabili previo accordo tra le parti e verifica di disponibilità di bilancio, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo per un minimo di tre interventi manutentivi annui nella zona di fruizione, e uno nella zona naturalistica, così definite:
o aree di fruizione (soggette a maggior manutenzione) ove potranno essere posizionate panche, tavoli e/o bacheca; tali aree sono definite per una fascia di 3 metri di profondità dal muro di cinta posto a nord del comparto industriale, e per un areale di 5X5 mq in corrispondenza dell’angolo a nord ovest del mappale 1551; a riguardo verranno effettuati monitoraggi al fine di evitare il degrado ed abbandono di rifiuti. Nel caso in cui si riscontrasse una difficoltà di gestione dell’area, in accordo tra le parti, dovrà essere tolta la possibilità di accesso. Dette aree saranno accessibili all’uso pubblico con piena responsabilità del Parco dei Colli in relazione a manutenzione nel limite massimo della durata del presente accordo.
o Aree naturalistiche, per la restante area
• Valutare l’eventuale riqualificazione dell’area dei mappali 1917e 1919 con apposito concorso da organizzarsi con le scuole includendo la possibile piantumazione del ciglio del fosso mappali 1917 e 1919
In caso di mancata manutenzione e dopo due solleciti scritti, Brembana&Rolle effettuerà la manutenzione a proprie spese addebitando i costi al Parco dei Colli.
art 8)
Tutte le spese relative al presente atto, nonché quelle concernenti l’atto pubblico definitivo, inerenti e conseguenti, presenti e futuri, sono a carico del PARCO.
art 9)
Il presente Accordo Bonario e l'allegato estratto delle mappe catastali in cui sono individuati gli immobili è stato redatto in duplice esemplare che, previa lettura, viene dalle parti firmato in segno di piena accettazione ed approvazione.
art. 10)
Qualsiasi modifica al presente Accordo Xxxxxxx sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra il concedente ed il concessionario della servitù pubblica di passaggio.
art. 11)
Per quanto non previsto e pattuito con il presente atto, il PROPRIETARIO ed il PARCO si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.
Data
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Ente Parco dei Colli di Bergamo | |
La proprietà |