COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
(art. 125, c.6, del Codice dei contratti pubblici e norme applicabili del Regolamento di attuazione)
S O M M A R I O
Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
TITOLO I | 23 | Scelta della migliore offerta nella procedura di affida- | |
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI | mento dei lavori in economia, mediante cottimo fiducia- | ||
LAVORI IN ECONOMIA | rio, per importi pari o superiori ad €. 40.000,00 | ||
24 | Pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di | ||
1 | Oggetto e scopo del regolamento | affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo | |
2 | Limiti di applicazione del regolamento | fiduciario, per importi pari o superiori ad €. 40.000,00 | |
3 | Sistemi di esecuzione dei lavori in economia | 25 | Autorizzazione della spesa per lavori in economia ese- |
4 | Tipologia dei lavori eseguibili in economia | guibili nell’ambito di progetti appaltati | |
26 | Consegna dei lavori | ||
TITOLO II | 27 | Perizia suppletiva per maggiori spese | |
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI | |||
TITOLO V | |||
5 | Elenchi aperti di operatori economici | CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA | |
6 | Requisiti per l’iscrizione negli elenchi | ||
7 | Formazione degli elenchi di operatori economici | 28 | Lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto |
8 | Aggiornamento degli elenchi | di opere pubbliche | |
9 | Cancellazione dagli elenchi | 29 | Annotazione dei lavori in economia nei documenti con- |
10 | Procedura per la cancellazione dagli elenchi | tabili | |
11 | Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a | 30 | Conti dei fornitori |
presentare offerta | 31 | Pagamenti | |
32 | Giustificazione di minute spese | ||
TITOLO III | 33 | Liquidazione dei crediti del cottimista | |
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA | 34 | Ordinazione e pagamento | |
35 | Liquidazione di maggiori spese | ||
12 | Responsabile unico del procedimento | 36 | Rendiconto mensile delle spese |
13 | Programmazione dei lavori in economia | 37 | Rendiconto finale delle spese |
14 | Regole per l’effettuazione delle spese | 38 | Riassunto di rendiconti parziali |
39 | Contabilità semplificata | ||
TITOLO IV | 40 | Norme generali di tenuta della contabilità dei lavori in | |
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO E | economia | ||
L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA | |||
Capo I | TITOLO VI | ||
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA | LAVORI DI URGENZA, AGRICOLI E SIMILI | ||
15 | Procedura per l'esecuzione dei lavori in economia me- | 41 | Lavori d'urgenza |
diante amministrazione diretta | 42 | Provvedimenti in casi di somma urgenza | |
16 | Esecuzione dei lavori in economia mediante ammini- | 43 | Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili |
strazione diretta | |||
Capo II | TITOLO VII | ||
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO | NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ | ||
DEI FLUSSI FINANZIARI | |||
17 | Modalità di affidamento dei lavori in economia, median- | ||
te cottimo fiduciario, di importo inferiore ad €.40.000,00 | 44 | Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | |
18 | Modalità di affidamento dei lavori in economia, median- | ||
te cottimo fiduciario, di importo pari o superiore ad | TITOLO VIII | ||
€.40.000,00 | DISPOSIZIONI FINALI | ||
19 | Indagini di mercato da effettuare per l’individuazione | ||
degli operatori economici da invitare a presentare of- | 45 | Contenzioso | |
ferta, in assenza di soggetti iscritti negli elenchi di cui | 46 | Tutela dei dati personali | |
al Titolo II | 47 | Norme abrogate | |
20 | Procedura per l'affidamento e l’esecuzione dei lavori in | 48 | Individuazione delle unità organizzative |
economia mediante cottimo fiduciario | 49 | Termine per la conclusione dei procedimenti | |
21 | Affidamento dei lavori in economia mediante cottimo | 50 | Pubblicità del regolamento |
fiduciario | 51 | Casi non previsti dal presente regolamento | |
22 | Svolgimento della procedura di affidamento dei lavori | 52 | Rinvio dinamico |
in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi | 53 | Entrata in vigore | |
pari o superiori ad €. 40.000,00 |
TITOLO I
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito “Codice dei contratti”) e alla Parte II, artt. 16, comma 1 - 32, comma 3 - 42, comma 3, lett. b) - Titolo VIII, Capo III Lavori in economia - Titolo IX Contabilità dei lavori, Capo I Scopo e forma della contabilità, artt. 178 e 179 - Titolo IX Contabilità dei lavori, Capo II Contabilità dei lavori in economia, artt. da 203 a 210, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito “Regolamento attuativo del codice”), il sistema delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione (acquisizione) dei lavori in economia.
2. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti.
3. Per l’acquisizione di servizi e beni in economia, trovano applicazione gli specifici ulteriori regolamenti comunali, a cui si rimanda.
ART. 2
Limiti di applicazione del regolamento
1. La procedura per l’esecuzione dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, è ammessa, ai sensi dell’art. 125, commi 5 e 8, del Codice dei contratti, per importi pari o inferiori ad €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall’art. 125, comma 6, del Codice dei contratti. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad
€. 50.000,00, I.V.A. esclusa.
2. I costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti i lavori in economia, concorrono alla de- terminazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.
3. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, che possa considerarsi unitario, in più lavori, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti).
4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’esecuzione di lavori in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obbiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita delibe- razione di giunta, previamente impegnate ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
ART. 3
Sistemi di esecuzione dei lavori in economia
1. L’esecuzione dei lavori in economia può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Per ogni lavorazione eseguita in economia si opera attraverso un responsabile unico del procedimento nominato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti.
3. Nell’amministrazione diretta le lavorazioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad €. 50.000,00, I.V.A. esclusa.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento ad operatori economici terzi che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.
5. Ai sensi dell’art. 125, comma 8, del Codice dei contratti, per lavori di importo pari o superiore ad
€. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, l’affida- mento dei lavori mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di elenchi aperti di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del successivo Titolo II (Artt. da 5 a 11) ovvero, tramite apposite indagini di mercato effettuate ai sensi del successivo Titolo IV, Capo II (Art. 19).
6. Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento ai sensi del successivo Titolo IV, Capo II (Artt. 17, 20 e 21).
7. Il comune assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
ART. 4
Tipologia dei lavori eseguibili in economia
I lavori che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
1) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
2) manutenzione o riparazione delle strade comunali e loro pertinenze, per guasti causati da frane, piogge, nevicate e gelate, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., concernenti:
- manti di usura del piano viabile;
- sovrastrutture stradali;
- corpo stradale nelle sue varie parti;
- opere di presidio e di difesa;
- fossi, canali, alvei, xxxxxxx, condotti e relativi manufatti;
- opere in verde;
- opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
- sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi pericolanti;
- spargimento della ghiaia e del pietrisco,
- sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la manutenzione di aiuole spartitraffico e collegamenti pedonali;
3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patri- moniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
4) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi im- pianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
5) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori;
6) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
7) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
8) manutenzione dei cimiteri;
9) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, quando vi è neces- sità ed urgenza di completare i lavori;
10) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordi- nanze del Sindaco e dei Funzionari Responsabili;
11) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le procedure negoziali e non possa esserne differita l'esecuzione;
12) lavori indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;
13) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
14) interventi per la protezione civile e la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
15) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
16) lavori relativi a beni del patrimonio culturale, nei casi previsti dall’art. 204 – comma 4 del D.Lgs. 163/2006;
17) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
18) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
19) lavori agricoli e simili.
TITOLO II
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI
ART. 5
Elenchi aperti di operatori economici
1. Sono istituiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del Codice dei contratti, gli elenchi aperti degli operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per l’affidamento dei lavori da realizzare in economia, mediante procedura di cottimo fiduciario.
ART. 6
Requisiti per l’iscrizione negli elenchi
1. Gli operatori economici, per ottenere l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4, devono pos- sedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Sta- to membro residenti in Italia, questi dovranno indicare nella domanda di iscrizione per quali tipologie di lavo- razioni intendono partecipare/concorrere alle procedure di affidamento che il comune potrà in futuro attivare attingendo, nel rispetto del principio di rotazione, ai nominativi di operatori economici iscritti in tali elenchi, indicando, pertanto, anche la/le categoria/e dei lavori per la/lei quali risultano qualificati (categorie di cui all’Allegato A al d.P.R. 25.01.2000, n. 34 valutabili fino alla data del 08.06.2012 e di cui all’Allegato A al Re- golamento attuativo del codice dei contratti valutabili dalla data del 09.06.2012 per quanto nel seguito indica- to) e, quindi, devono dichiarare/dimostrare, ai sensi dell’art. 39 del Codice dei contratti, di essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività adeguate all’oggetto dei lavori in affidamento a cottimo fiduciario e, ai sensi dell’art. 40, del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo del codice dei contratti stesso, di possedere i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (cosiddetti requisiti di or- dine speciale) prescritti dalle norme suddette in relazione alla categoria e agli importi dei lavori oggetto, di volta in volta, di affidamento (viene fatta salva l’applicabilità delle norme in materia di avvalimento dei requi- siti di ordine speciale di cui all’art. 49 del Codice dei contratti e di cui all’art. 88 del Regolamento attuativo del codice dei contratti).
2. In particolare, i requisiti di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, risultano temporalmente differenziati, secondo quanto qui di seguito indicato:
a) fino alla data del 08.06.2012: in attuazione di quanto previsto dall’art. 357, comma 16, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, i requisiti di ordine speciale da possedere dagli operatori economici per l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente Art. 5, sono quelli previsti dal d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e successive modificazioni e, quindi, per importi posti a base di gara pari o inferiori ad €. 150.000,00,
I.V.A. esclusa, i requisiti prescritti sono quelli dell’art. 28 dello stesso d.P.R. n. 34/00 a cui si rimanda, mentre per importi posti a base di gara superiori ad €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, i requisiti prescritti sono quelli previsti dall’art. 3 e dall’Allegato A allo stesso d.P.R. n. 34/00, a cui si rimanda (possesso di Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da Società Organismo di Attestazione per categoria di opere generali OG o di opere specializzate OS adeguata alle lavorazioni in affidamento, con importo di qualifica almeno nella classifica I^ (classifica riferita almeno all’importo della classifica prima, pari ad
€. 258.228,00);
b) dalla data del 09.06.2012: in attuazione di quanto previsto dall’art. 357, comma 16, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, i requisiti di ordine speciale da possedere dagli operatori economici per l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente Art. 5, sono quelli previsti dallo stesso Regolamento attuativo del codice dei contratti e, quindi, per importi posti a base di gara pari o inferiori ad €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, i requisiti prescritti sono quelli dell’art. 90 dello stesso Regolamento a cui si rimanda, mentre per importi posti a base di gara superiori ad €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, i requisiti prescritti sono quelli previsti dagli artt. da 60 a 63 e dall’Allegato A del Regolamento attuativo del codice dei contratti, a cui si rimanda (possesso di Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da Società Organismo di Attestazione per categoria di opere generali OG o di opere specializzate OS adeguata alle lavorazioni in affidamento, con importo di qualifica almeno nella classifica I^ (classifica riferita almeno all’importo della classifica prima, pari ad €. 258.000,00).
3. Per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, il responsabi- le unico del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del Codice stesso e degli
artt. 43 e 71 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile unico del procedimento.
4. Per l’iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del Codice dei contratti ed i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 40 del Codice stesso, indicati ai precedenti commi, possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rende- re ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell’affidamento del contratto di cottimo il responsabile unico del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti, anche con la presentazione dell’idonea docu- mentazione da parte dell’operatore economico da verificare), mentre il possesso dei requisiti di ordine gene- rale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente comma 1).
5. Il comune, ai sensi delle vigenti norme, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario dei lavori in economia.
ART. 7
Formazione degli elenchi di operatori economici
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comune pubblica apposito avviso all’albo pretorio e sul sito internet del comune stesso (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per la iscrizione negli elenchi di cui al precedente Art. 5.
2. L’avviso contiene:
– le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di qualificazione per importi pari o inferiori ad
€. 150.000,00, I.V.A. esclusa) ed il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti in tale avviso per ottenere l’iscrizione in tali elenchi e con la relativa copia conforme dell’idonea Attestazione SOA per categoria adeguata (requisiti di qualificazione per importi superiori ad €.150.000,00, I.V.A. esclusa: è sufficiente Attestazione SOA nella classifica 1^);
– l’eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;
– la data in cui, in seduta pubblica, si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati all’affidamento dei lavori in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti e che abbiano comunicato al comune di non essere più interessati all’affidamento dei lavori in economia.
3. Entro il 31 ottobre successivo alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1. gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale del comune, domanda di iscrizione negli elenchi per l’esecuzione dei lavori in economia attinenti alla/alle categoria/e delle lavorazioni richiamate nell’Allegato A al d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (fino alla data del 08.06.2012) e richiamate nell’Allegato A al Regolamento attuativo del codice dei contratti (dalla data del 09.06.2012), che intende eseguire.
4. L’ordine di iscrizione negli elenchi di cui al precedente Art. 5 (da effettuare, in seduta pubblica, tra i soggetti aventi titolo entro il termine del 15 dicembre di ogni anno), è stabilito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori economici interessati.
5. Gli operatori economici inseriti nell’idoneo elenco in relazione alla categoria delle lavorazioni che ognuno di essi intende eseguire, sono invitati ad esperire la gara informale per l’affidamento del contratto di cottimo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affi- damento diretto, secondo l’ordine di iscrizione degli stessi operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
6. L’iscrizione agli elenchi di cui al precedente Art. 5 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori in economia, potendo anche il comune individuare (con le modalità previste dall’art. 125 del Codice dei contratti) operatori economici da invitare a presentare la pro- pria migliore offerta qualora negli elenchi di cui al precedente Art. 5 non via siano soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.
7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal comune stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
8. Gli elenchi di cui al precedente Art. 5 sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dal comune, con cadenza almeno annuale.
9. Il comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
ART. 8
Aggiornamento degli elenchi
1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 6, il comune provvede all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici di cui al precedente Art. 5, con l’inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite, negli elenchi di cui al precedente Art. 5, in seduta pubblica, nell’ordine stabilito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al comune da parte degli operatori eco- nomici interessati.
ART. 9
Cancellazione dagli elenchi
1. La cancellazione dagli elenchi di operatori economici di cui al precedente Art. 5 è disposta d’ufficio, ol- tre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta scritta dell’interessato.
ART. 10
Procedura per la cancellazione dagli elenchi
1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappre- sentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.
3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
ART. 11
Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta
1. Gli operatori economici inseriti nell’idoneo elenco di cui al precedente Art. 5 per categorie di lavorazioni adeguate all’affidamento da effettuare, sono invitati a partecipare alla gara informale da esperire mediante gara informale nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 5 ovvero, sono invitati a presentare la loro migliore offerta in caso di affidamento diretto del lavoro in economia nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 6, secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l’affidamento del lavoro (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’affidamento.
2. Gli operatori già invitati in precedenza ad altri affidamenti non possono ricevere ulteriori inviti qualora nel corso dei dodici mesi precedenti risultino affidatari di lavori per un importo complessivo superiore a Eu- ro 150.000,00.
TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
ART. 12
Responsabile unico del procedimento
1. Nelle procedure relative all’esecuzione dei lavori in economia, sovrintende all’affidamento e all’esecuzione degli stessi, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile unico del procedimento, il quale deve essere nominato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti.
ART. 13
Programmazione dei lavori in economia
1. Il programma annuale dei lavori di cui all’art. 128 del Codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti e del presente regolamento, per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili, fatti salvi i lavori in economia da realizzare nell’ambito di progetti più complessi oggetto di specifici fonti di finanziamento e da appaltare ai sensi del Codice dei con- tratti e del relativo Regolamento di attuazione (somme a disposizione dell’Amministrazione per lavori in eco- nomia inserite nel quadro tecnico-economico di progetto ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 42, comma 3, lett. b), del Regolamento del codice dei contratti). Gli interventi non preventivabili sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
ART. 14
Regole per l’effettuazione delle spese
1. Di norma l’effettuazione delle spese avviene come segue:
a) per le spese di natura corrente fino all’importo di €. 5.000,00, I.V.A. esclusa, i responsabili dei servizi, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d’ordine contenente i requisiti di cui all’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
b) per le spese correnti superiori all’importo di €. 5.000,00, I.V.A. esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all’Art. 2, i responsabili dei servizi, provvedo- no con propria determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 9, e dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
TITOLO IV
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Capo I
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART. 15
Procedura per l'esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta (e non mediante cottimo fiduciario) i lavori in economia per i quali non occorra l'intervento di alcun operatore economico, avendo il comune al proprio interno la disponibi- lità del personale e dei mezzi d’opera necessari per la corretta esecuzione dei lavori stessi; occorre comun- que garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni. Essi vanno effettuati impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati o in uso e con personale dipendente dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento o dell’eventuale direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e nel rispetto del Regolamento di attuazione del codice stesso.
2. In caso di esecuzione di lavori in economia con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
3. Il responsabile unico del procedimento, per ciascun lavoro in economia da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'ese- cuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del Codice dei contratti.
4. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile unico del pro- cedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.
ART. 16
Esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Di norma, l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente Art. 15, comma 4, sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile unico del procedimento provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta – all’effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad €. 50.000,00.
Capo II
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO
ART. 17
Modalità di affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore ad €. 40.000,00
1. Per lavori in economia di importo da porre a base di affidamento, I.V.A. esclusa, inferiore ad €. 40.000,00, rientranti nelle tipologie indicate al precedente Art. 4, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti.
2. La procedura per l’esecuzione dei lavori in economia previsti dal precedente comma 1, è disposta nel rispetto del precedente Art. 3, comma 6 e dei successivi Artt. 20 e 21, dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabile unico del singolo procedimento qualora non venga nominato, all’interno dell’Ente, altro tecnico abilitato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti.
ART. 18
Modalità di affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, di importo pari o superiore ad €. 40.000,00
1. Per lavori in economia di importo da porre a base di affidamento, I.V.A. esclusa, pari o superiore ad
€. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00 di cui al precedente Art. 2, comma 1, rientranti nelle tipologie indicate al precedente Art. 4, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di tra- sparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato di cui al successivo Art.19 ovvero, tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dal comune ai sensi del precedente Ti- tolo II.
2. La procedura per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in economia previsti dal precedente comma 1, è disposta nel rispetto dei successivi Artt. da 20 a 27, dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai re- sponsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabile unico del singolo procedimento qualora non venga nominato, all’interno dell’Ente, altro tecnico abilitato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti.
ART. 19
Indagini di mercato da effettuare per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, in assenza di soggetti iscritti negli elenchi di cui al Titolo II
1. Per l’affidamento dei lavori in economia di importo da porre a base di affidamento pari o superiore ad
€. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, qualora l’Amministrazione non disponga degli elenchi aperti degli operatori economici di cui al precedente Titolo II da cui poter attingere i nominativi dei cinque soggetti da invitare a presentare la loro migliore offerta ovvero, pur avendo formato detti elenchi non vi sono inclusi soggetti idoneamente qualificati ad eseguire le opere in pro- getto o non vi sono soggetti qualificati in numero sufficiente ad eseguire le opere in progetto, il responsabile unico del procedimento deve reperire i nominativi degli operatori economici da invitare a presentare offerta ai sensi dell’art. 125, comma 8, del Codice dei contratti, mediante idonee indagini di mercato.
2. Le indagini di mercato potranno essere effettuate dal responsabile unico del procedimento nel rispetto delle seguenti modalità:
a) mediante la pubblicazione sul proprio profilo di committente e all’Albo pretorio comunale di un apposi- to avviso nel quale si indicheranno le lavorazioni che si intendono affidare ed eseguire in economia, mediante cottimo fiduciario, il loro importo presunto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso in sede di offerta), oneri di sicurezza e costo del personale inclusi (da non assoggettare a ri- basso), I.V.A. esclusa, i requisiti di qualificazione che gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura devono possedere per le successive valutazioni da effettuare dalla stazione appaltante, i criteri di scelta dei cinque soggetti da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
b) mediante specifiche indagini di mercato effettuate dal responsabile unico del procedimento con mezzi idonei a lasciare traccia delle procedure seguite dallo stesso al fine di giungere all’individuazione dei cinque soggetti qualificati da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rota- zione e parità di trattamento fra i potenziali operatori economici presenti;
c) mediante ulteriori modalità individuate di volta in volta dal responsabile unico del procedimento tali da garantire lo svolgimento di una indagine di mercato proporzionata all’importanza e all’importo dei lavori da realizzare e tale da reperire, conseguentemente, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, le generalità dei cinque operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta.
ART. 20
Procedura per l'affidamento e l’esecuzione dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i lavori in economia indicati ai precedenti Artt. 17 e 18, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un operatore economico che sia in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale (requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziari) indicati nel precedente Art. 6.
2. Sono, pertanto, eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori in economia per i quali non risulti possibile eseguirli in amministrazione diretta e, quindi, quando occorra l'intervento di uno o più operatori economici qualificati, non avendo il comune al proprio interno la disponibilità del personale e dei mezzi d’opera neces- sari per la corretta esecuzione dei lavori stessi. Essi vanno comunque effettuati nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e suc- cessive modificazioni e di quanto indicato nel presente regolamento comunale, sotto la direzione del respon- sabile unico del procedimento ed eventualmente del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e nel rispetto, ove dovuti, degli artt. da 173 a 179 e da 203 a 214 del Regolamento di attuazione del codice stesso.
3. Qualora non sia possibile ricorrere all’esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta, anche per ragioni di opportunità o per mancanza di abilitazione o dei mezzi d’opera e/o degli operai idonei a realizzare i lavori stessi e/o per mancanza di qualificazione ad eseguire le opere in genere, i lavori con un importo di progetto o di perizia pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00,
I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario me- diante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di qualificazione indicati nel precedente Art. 6, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
4. Il responsabile del servizio o il responsabile unico del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario, appronta:
a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove risultino compatibili e qualora necessari con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del Codice dei contratti.
ART. 21
Affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. Per l’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario di importo da porre a base di affi- damento fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, il responsabile unico del procedimento è coadiuvato, eventualmente, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimen- tale, da altro personale dipendente dell’Ente.
2. L’affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo da porre a base di affidamento pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, avviene ai sensi del pre- cedente Art.18 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati secondo le seguenti modalità:
a) sulla base delle indagini di mercato indicate al precedente Art. 19;
b) tramite gli elenchi aperti degli operatori economici indicati nel precedente Titolo II.
3. Per i lavori in economia di importo presunto di progetto inferiore ad €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, è con- sentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, ai sensi dei pre- cedenti Artt. 3, comma 6, 17 e 20.
4. L'atto di cottimo deve indicare necessariamente i seguenti elementi (in conformità all’art. 173 del Rego- lamento attuativo del codice dei contratti) oltre agli ulteriori dati individuati dal responsabile unico del pro- cedimento eventualmente ritenuti necessari per definire al meglio le caratteristiche dei lavori e le modalità di affidamento a cottimo degli stessi:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, me- diante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
5. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti e la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei contratti e di cui all’art. 123 del relativo Regolamento attuativo, per lavori in economia di importo presunto di progetto inferiore ad €. 40.000,00, I.V.A. esclusa.
ART. 22
Svolgimento della procedura di affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori ad €. 40.000,00
1. Per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, di lavori in economia di importo da porre a base di af- fidamento pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui al prece- dente Art. 2, comma 1, la lettera d'invito a gara informale da inviare dal responsabile unico del procedimento agli operatori economici individuati dall’amministrazione (con le modalità indicate nel presente regolamento al precedente Titolo II e/o ai precedenti Artt. 19, 20 e 21) per l’esperimento della procedura negoziata da cui si individuerà il miglior offerente, riporta almeno i seguenti elementi:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto (inclu- sa la quota per gli oneri della sicurezza e il costo del personale da non assoggettare a ribasso ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti), con esclusione dell'I.V.A.;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto di cottimo;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione o di presentare idonea documentazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario potrà essere anche stipulato attraverso scrittura privata, che può consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e dell’eventuale capitolato d’oneri.
ART. 23
Scelta della migliore offerta nella procedura di affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori ad €. 40.000,00
1. Scaduto il termine fissato nella lettera di invito a gara informale per la presentazione delle offerte, il responsabile unico del procedimento, alla presenza di due testimoni, in seduta pubblica, esamina i preventivi/ offerte presentati/e e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del Codice dei contratti ovvero, dell’offerta economicamente più vantag- giosa ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti.
2. Il responsabile unico del procedimento, con atto motivato, ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
3. Si applicano, ai sensi dell’art. 125, comma 14, del Codice dei contratti, i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento attuati- vo e, quindi, anche i metodi di valutazione della congruità delle offerte pervenute dagli operatori economici offerenti (metodo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del Codice dei contratti ovvero metodo di valutazione di congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87 e 88, del Codice); in ogni caso l’Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice dei contratti.
4. Delle operazioni eseguite per l’individuazione della migliore offerta per affidamenti di importo da porre a base di affidamento pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, viene redatto apposito verbale di gara informale sottoscritto dal respon- sabile unico del procedimento e da due testimoni.
5. Il responsabile del servizio, con apposita determinazione, procede all’aggiudicazione definitiva, in ana- logia a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del Codice dei contratti per gli appalti di lavori pubblici di medesimo importo.
ART. 24
Pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori ad €. 40.000,00
1. Ai sensi dell’art. 173, comma 2, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, l'esito degli affida- menti di lavori in economia di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 200.000,00,
I.V.A. esclusa, di cui al precedente Art. 2, comma 1, mediante cottimo fiduciario, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
ART. 25
Autorizzazione della spesa per lavori in economia eseguibili nell’ambito di progetti appaltati
1. Ai sensi dell’art. 174, comma 1, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, nel caso di lavori in economia di cui all'art. 125, comma 6, del Codice dei contratti, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del Codice stesso, l'autorizzazione di effettuare la relativa spesa è direttamente concessa dal responsabile unico del procedimento.
2. Ai sensi dell’art. 174, comma 2, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, nei limiti di importo indicati dall’art. 42, comma 3, lett. b), dello stesso Regolamento attuativo (in misura non superiore al dieci per cento dei lavori in progetto, quale quota per imprevisti e per eventuali lavori in economia), attingendo dagli accantonamenti previsti nel quadro economico di progetto esecutivo per imprevisti o utilizzando le eventuali economie con- seguite a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
ART. 26
Consegna dei lavori
1. Il responsabile unico del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori incaricata, la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del tecnico comunale o del tecnico libero professionista appositamente incaricato.
3. Il suindicato tecnico segnala al responsabile unico del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.
ART. 27
Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile unico del procedimento presenta all’Amministrazione comunale una specifica perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei li- miti di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa.
TITOLO V CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA
ART. 28
Lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto di opere pubbliche
1. Ai sensi dell’art. 179 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, i lavori in economia previsti all’interno di un contratto d’appalto di lavori pubblici, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’appaltatore, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, i trasporti e i noli, questi sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati delle spese generali ed utili d’impresa e con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, esclusivamente su dette spese generali ed utili d’impresa.
ART. 29
Annotazione dei lavori in economia nei documenti contabili
1. Ai sensi dell’art. 203 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, l'annotazione dei lavori in eco- nomia nei documenti contabili è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risul- tanze dei libretti delle misure in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti d’appalto per i quali trovano applicazione le norme del Codice dei contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
ART. 30
Conti dei fornitori
1. Ai sensi dell’art. 204 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, in base alle risultanze del regi- stro di cui al precedente Art. 29, comma 2, il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
ART. 31
Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 205 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni di cui ai precedenti Artt. 29 e 30, il responsabile unico del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori, nel rispetto, ove dovuto, delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 44.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rila- scia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali di cui al precedente Art. 29, è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
ART. 32
Giustificazione di minute spese
1. Ai sensi dell’art. 206 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa..
ART. 33
Liquidazione dei crediti del cottimista
1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile unico del procedimento e con le modalità stabilite dal regolamento comunale di contabilità, nel rispetto, ove dovuto, delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 44.
2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite e nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
3. L'atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
5. I lavori eseguiti in economia di cui al presente regolamento, sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione.
ART. 34
Ordinazione e pagamento
1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile unico del procedimento, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento comunale di conta- bilità.
ART. 35
Liquidazione di maggiori spese
1. Se, durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile unico del procedimento predispone una perizia suppletiva ai sensi del precedente Art. 27 al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolar- mente impegnata nei limiti di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano
violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
ART. 36
Rendiconto mensile delle spese
1. Ai sensi dell’art. 207 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, i rendiconti mensili sono corre- dati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si anno- tano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
ART. 37
Rendiconto finale delle spese
1. Ai sensi dell’art. 208 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in ammini- strazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compi- mento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
ART. 38
Riassunto di rendiconti parziali
1. Ai sensi dell’art. 209 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, se un lavoro eseguito in econo- mia è stato diviso in più sezioni, il responsabile unico del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
ART. 39
Contabilità semplificata
1. Ai sensi dell’art. 210 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, per i lavori in amministrazione diretta di importo da porre a base di affidamento inferiore ad €. 20.000,00, I.V.A. esclusa, e per i lavori effet- tuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
ART. 40
Norme generali di tenuta della contabilità dei lavori in economia
1. Per quanto non indicato espressamente nel presente regolamento comunale, si applicano gli articoli da 211 a 214 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 39 in relazione alla possibilità di produrre contabilità semplificata nei casi ivi previsti.
TITOLO VI
LAVORI D’URGENZA, AGRICOLI E SIMILI
ART. 41
Lavori d'urgenza
1. Ai sensi dell’art. 175 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verba- le, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
ART. 42
Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Ai sensi dell’art. 176 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile unico del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente Art. 41, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di spesa di €. 200.000,00, I.V.A. esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del Regolamento attuativo del codice dei contratti (procedura di determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto).
4. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati, nel rispetto, ove dovuto, delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 44.
6. Nei casi in cui il sindaco interviene con i poteri di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
ART. 43
Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
1. Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs 228/2001, i soggetti affidatari dei lavori e dei servizi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati alla:
- sistemazione e alla manutenzione del territorio, inclusi i servizi di spazzamento neve e spargimento sale;
- salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare i limiti di importo e le modalità stabiliti per le altre tipologie di lavori e servizi, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
TITOLO VII
NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 44
Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Xxxx affidamenti e ai conseguenti pagamenti dei lavori eseguiti in economia, mediante cottimo fiducia- rio, trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217, a cui si rimanda.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 45
Contenzioso
1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici da realizzare in economia trovano applicazione:
a) LA TRANSAZIONE di cui all’art. 239 del Codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell’accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
b) L’ACCORDO BONARIO di cui all’art. 240 del Codice dei contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
c) L’ARBITRATO di cui all’art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.
ART. 46
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo pos- sesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ART. 47
Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
ART. 48
Individuazione delle unità organizzative
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 07.08.1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:
– 1. Area Contabile;
– 2. Area Amministrativa;
– 3. Area Tecnica.
ART. 49
Termine per la conclusione dei procedimenti
1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come stabilito dall’art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, nel testo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 18.06.2009, n. 69, sono stabiliti dal <<Regolamento sul procedimento amministrativo>> approvato con deli- berazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2010.
ART. 50
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive mo- dificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento è inviata inoltre ai responsabili dei servizi comunali;
ART. 51
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e le consuetudini locali, per la parte in cui la vigente normativa nazionale e regionale, nonché le norme regolamentari vigenti non dispongano altrimenti.
ART. 52
Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
ART. 53
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo Regolamento.
Il presente regolamento:
– è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ..............., in data ;
– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal
.................................... al , con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri
luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
– è entrato in vigore il giorno .....................................
Data ................................................
Il Responsabile del Servizio
Timbro
...............................................................