MP5
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
Allegato a ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE.0191733.30-11-2018-I
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale
"Legalità" 2014-2020
MP5
Asse | Asse 1“Rafforzare l’azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata” |
Azione / Sotto-azione | 1.1.2.A “Sistemi di analisi delle informazioni afferenti alle imprese a rischio di infiltrazione criminale e sistemi per l’anticontraffazione, la tutela del made in Italy, l’antiriciclaggio e la prevenzioni delle frodi” |
Denominazione Soggetto Proponente | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Titolo del progetto | Gioco legale e responsabile |
Importo complessivo del progetto € | 27.287.144,64 |
Durata | 84 mesi |
Codice del progetto | 846 |
CUP | G57H18001530007 |
Art. 1 – Oggetto, durata e disposizioni applicabili 6
Art. 2 – Obblighi e responsabilità 7
Art. 3 – Composizione del contributo 8
Art. 4 – Destinatari, obiettivi e attività del progetto 8
Art. 5 – Budget di progetto e cronoprogramma 8
Art. 6 – Indicatori utilizzati 9
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 136/2010 e pagamenti 9
Art. 8 – Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile) 11
Art. 9 – Attuazione della Convenzione 12
Art. 10 – Definizione dei costi ammissibili 13
Art. 11 – Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili 14
Art. 12 – Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto 15
Art. 14 – Sanzioni e revoche 16
Art. 15 – Protezione dei dati e riservatezza 18
Art. 16 – Regole di pubblicità 19
Art. 18 – Conflitto d’interessi e incompatibilità 20
Art. 19 – Proprietà e uso dei risultati 20
Art. 22 – Recesso dell’Autorità di Gestione 21
Art. 23 – Rinuncia parziale e/o totale al contributo 22
Art. 24 – Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione 22
L’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014 - 2020, Prefetto Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito “Amministrazione” o “Autorità di Gestione”)
E
Nome/Ragione Sociale: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Natura giuridica: Ente pubblico non economico.
Indirizzo / Sede Legale: Xxx X. Xxxxxxx, 00 Codice Fiscale / P. Iva: 97210890584
Rappresentato per la firma della presente Convenzione da Direttore Centrale Accertamento e Riscossione Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Eventuale Delegato: Xxxxxxxxxx Xxxx
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. del 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
VISTA la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali e ss.mm.ii.;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato con Decisione C(2015) 7344 final del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
VISTO il documento descrittivo del Sistema di Gestione e controllo (Xx.Xx.Xx.) del PON “Legalità” 2014-2020, V. 2 del 01/03/2018 e relativa documentazione allegata;
VISTI i criteri di selezione del PON “Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018 (Prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 - 2020, pubblicato sulla GU n. 71 del 26/03/2018;
PREMESSO CHE
a) con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 0006119 del 12 settembre 2018 sono state conferite al Prefetto Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020;
b) con il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot.n. 555/SM/E/007034 del 28 dicembre 2016, il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria pro tempore è stato nominato Autorità di Certificazione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020”;
c) l’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 prevede, tra le funzioni dell’Autorità di Gestione, la selezione delle operazioni;
d) il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza rappresentato dall’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020, Prefetto Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata dal Direttore Centrale Accertamento e Riscossione Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx hanno stipulato, in data 24 ottobre 2018, un Protocollo d’Intesa per la realizzazione a favore di ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un sistema di Business Intelligence e Fraud Management volto a supportare l’attività di analisi delle informazioni relative alle attività di gioco raccolte dai sistemi operazionali e che consenta di identificare e accertare i comportamenti fraudolenti, e indirizzare efficacemente le attività di controllo nell’ambito del gioco con vincita e/o partecipazione in denaro;
e) in data 31 ottobre 2018 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in attuazione di detto Protocollo d’Intesa ha presentato la proposta progettuale dal titolo “Gioco legale e responsabile” per l’importo di € 27.287.144,64 (IVA inclusa);
f) in data 15/11/2018, con provvedimento n. prot. 8189, il Responsabile dell’Ufficio Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 ha comunicato l’esito positivo della fase istruttoria propedeutica all’ammissione al finanziamento del richiamato progetto “Gioco legale e responsabile”;
g) con il provvedimento di ammissione al finanziamento del richiamato progetto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM assumerà la qualità di “Soggetto Beneficiario”.
Tutto quanto sopra visto e premesso, l’Autorità di Xxxxxxxx e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’ora innanzi solo “Beneficiario” a norma di quanto specificato alla lettera g) delle premesse, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI
1.1 La Convenzione ha per oggetto l’intervento denominato “Gioco legale e responsabile”, ricadente nell’ambito dell’ASSE 1, Azione/sotto-azione 1.1.2.A.
1.2 L’intervento avrà una durata di 84 mesi, e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020.
1.3 L’importo complessivo della proposta progettuale è pari ad € 27.287.144,64.
Trattandosi di un’operazione riferibile pro quota ad un’area geografica diversa dalle Regioni meno sviluppate, ai sensi dell’art. 70 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, è stata considerata la quota percentuale delle operazioni anomale nel settore del gioco con vincita e/o partecipazione in denaro nelle aree del Programma rispetto al totale nazionale, quale criterio per quantificare il valore, pari all’87%, dell’operazione nelle cinque regioni meno
sviluppate. Pertanto l’importo complessivo a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014-2020 è pari ad € 23.739.815,84 mentre la restante quota, pari a € 3.547.328,80, è a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.
1.4 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dalla proposta progettuale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili.
1.5 Alla presente Convenzione, al ricorrere dei relativi presupposti, si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica1 e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
2.1 Il Beneficiario:
a) è responsabile dell’esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
b) in ogni caso è il referente unico dell’Autorità di Gestione per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all’art.9;
c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Autorità di Gestione;
d) sottopone all’Autorità di Xxxxxxxx, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni, secondo le modalità indicate all’art. 5;
e) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell’Autorità di Xxxxxxxx siano disposti secondo quanto previsto nell’art. 7;
f) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi o delle Convenzioni con eventuali Partner di progetto;
g) è tenuto a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili;
h) si obbliga ai sensi dell’art. 71 del Reg UE 1303/2013 ss.mm.ii a garantire che la partecipazione dei fondi resti attribuita all’operazione per cinque anni dal completamento della stessa senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi, le condizioni di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico o risultanti da un cambio di proprietà di
1 D.Lgs. n. 50/2016, D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 e ss.mm.ii.
un’infrastruttura, dalla cessazione di un’attività o dalla rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma.
Il Beneficiario riconosce altresì all'Amministrazione la libera facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui uno o più dei suddetti documenti risultino invalidi, inefficaci o comunque non compatibili con le finalità del PON “Legalità”.
2.2 Il Beneficiario assume nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxx l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero dell’Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l’Autorità di Gestione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.
ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO
3.1 Fermo restando l’importo complessivo del progetto di cui al precedente art. 1, per la quota parte a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014 – 2020, il contributo comunitario non supera il 75% del totale delle spese ammissibili. Il restante 25% è finanziato dalla contropartita nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del Programma.
ART. 4 – DESTINATARI, OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL PROGETTO
4.1 I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nel modello di presentazione del progetto ammesso a finanziamento e devono essere comunque ricompresi o riconducibili a quelli individuati dal PON “Legalità”.
4.2 Gli obiettivi che il Beneficiario deve realizzare sono quelli indicati nel modello per la presentazione del progetto.
4.3 Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi sottoscritti dal Beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale.
ART. 5 – BUDGET DI PROGETTO E CRONOPROGRAMMA
5.1 Il Beneficiario è tenuto a rispettare l’ultima versione del budget di progetto e del cronogramma approvati dall’Autorità di Gestione e inseriti nell’apposito fascicolo di progetto elettronico disponibile sul Sistema Informativo del Programma, laddove pienamente utilizzabile.
5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto nell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii., nonché nella normativa nazionale di riferimento.
5.3 Il Beneficiario può presentare formale richiesta di variazione del budget di progetto, così come presentato nella scheda progetto approvata dall’Autorità di Xxxxxxxx, secondo le procedure descritte nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
5.4 Tale richiesta dovrà essere formalmente approvata dall’Ufficio Gestione o dall’Autorità di Gestione stessa, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di budget comporti modifiche del cronogramma, il Beneficiario è tenuto ad aggiornarlo e a trasmetterlo all’Autorità di Gestione secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020. Il cronogramma dovrà essere comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali, così come indicato all’art. 9, paragrafo 9.1.
5.5 Le variazioni di budget e di cronogramma non comporteranno integrazione/aggiornamento della presente convenzione.
ART. 6 – INDICATORI UTILIZZATI
6.1 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 4.2, il Beneficiario dovrà fornire le informazioni e i dati utili a misurare gli indicatori contenuti nella proposta progettuale, comprensivi: i) di quelli inseriti all’interno del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014- 2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 final del 20 ottobre 2015, come modificato con Decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018; ii) di quelli eventualmente integrati dal Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite e – in ogni caso - di tutti gli indicatori approvati dall’Autorità di Gestione prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
6.2 Il conseguimento degli obiettivi di tutti gli indicatori espressi nella proposta progettuale è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli stessi, è facoltà dell’Autorità di Gestione revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010
E PAGAMENTI
7.1 Tutti i pagamenti a favore del Beneficiario saranno effettuati sul conto corrente identificato come segue:
• Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000
• Numero del Conto di Tesoreria Unica: -
• Numero contabilità speciale (in caso di soggetti pubblici, alternativo al Conto di Tesoreria Unica): -
• Banca (da completare a cura del Beneficiario): Banca d’Italia - Sede: Xxx Xxxx xx Xxxx, 00
- 00000 Xxxx
• Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa: 2001
• Intestatario del conto: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
• CF/Partita IVA (da completare a cura del Beneficiario): 97210890584
• Soggetti delegati ad operare sul conto:
o Xxxxxxxxx Xxxxx - Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
o Paolo Lo Surdo - Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X Direttore Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro
o Xxxxxxxx Xxxxxxx – Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx
x Xxxxxx X’Xxxxxxxxx – Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X Direttore Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione
I pagamenti saranno effettuati dall’Autorità di Gestione previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Per ciascun pagamento che verrà effettuato dall’Autorità di Gestione a favore del Beneficiario, o dal Beneficiario a terzi, vi è l’obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC (ex AVCP) e il CUP assegnato al progetto.
7.2 Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione prende atto che, al ricorrere dei presupposti di legge (ex art. 3 della L. n. 136/2010):
• assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata all’Autorità di Gestione secondo le modalità descritte nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020;
• in caso di affidamento di attività da parte del Beneficiario per lavori, servizi e/o forniture a soggetti terzi, nelle modalità previste dall’art. 8 della Convenzione, all’atto della conoscenza dell'inadempimento della propria controparte relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Autorità di Gestione e le amministrazioni competenti. Eguale obbligo grava sulla sua controparte contrattuale;
• è obbligato ad inserire in tutti i contratti di appalto stipulati per l’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, pena la loro nullità, una apposita clausola
contrattuale per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
• in caso di affidamento di lavori, servizi e/o forniture a soggetti terzi, nelle modalità previste dall’art. 8 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il soggetto attuatore affidatario, nonché l’esercizio da parte dell’Autorità di Gestione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, attivabile in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• nell’ipotesi di affidamento di cui al precedente punto, l’Autorità di Gestione potrà verificare l’assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, che nei contratti sottoscritti con i soggetti attuatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
• se previsto in relazione all’oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere tra Beneficiario, e/o eventuali Partner di progetto con eventuali soggetti attuatori, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione.
ART. 8 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI E CONTRATTI A TERZI (OVE APPLICABILE)
8.1 Come previsto nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Tuttavia, il Beneficiario potrà - sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, parzialmente o integralmente tali attività solo nel caso in cui l’ammontare delle mansioni appaltate sia stato chiaramente indicato nel budget di progetto approvato dall’Autorità di Gestione.
Non è ammissibile l’appalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto, che deve essere eseguita da persone aventi un ruolo essenziale e diretto nell’attuazione dello stesso e coinvolte operativamente nel progetto (la gestione delle responsabilità rimane, pertanto, a carico del Beneficiario). Tutte le procedure di affidamento, qualora previste, devono essere preventivamente descritte nel Modello per la presentazione della proposta progettuale.
8.2 Qualora il Beneficiario intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento; ii) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività affidategli, se non espressamente previsto dal contratto stipulato tra gli stessi e il Beneficiario; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti (persone fisiche) esperti
– secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.lgs. 165/2001 ovvero - in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), nonché secondo le modalità previste dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, anche se più restrittive.
In caso di mancata applicabilità delle richiamate disposizioni normative, il Beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, imparzialità e tracciabilità nell’assegnazione dei contratti e degli incarichi, anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
8.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi, dovranno essere dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.
8.4 Il Beneficiario acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
8.5 Ferma l’applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, il Beneficiario è tenuto a seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, ai fini della corretta attuazione del progetto.
8.6 La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i soggetti attuatori selezionati dal Beneficiario, per quanto di rispettiva competenza.
8.7 Qualora il Beneficiario sia un soggetto pubblico e ponga in essere contratti ricompresi nell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, è tenuto ad inviare i relativi atti alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità al ricorrere dei relativi presupposti; in mancanza, i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed esecutivi e, pertanto, l’Autorità di Gestione non potrà procedere al pagamento degli stessi.
8.8 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all’Autorità di Gestione la documentazione indicata nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.
ART. 9 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
9.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dai Regolamenti.
In particolare, nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:
• utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il Sistema Informativo del Programma, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l’Autorità di Gestione;
• avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti dalla scheda progetto, comunicando all’Autorità di Gestione la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
• rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato;
• tenere costantemente informata l’Autorità di Gestione dell’avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020;
• rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e quanto indicato nel Programma;
• adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
• rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;
• attenersi alle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione in merito all’applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
• applicare le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
• trasmettere all’Autorità di Gestione tutti i prodotti finali realizzati nell’ambito dell’intervento, secondo le modalità di trasmissione previste dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
9.2 Fermo restando il rispetto delle norme sull’ammissibilità della spesa di cui al successivo art. 10, il Beneficiario dovrà realizzare le attività progettuali che verranno ammesse al finanziamento con provvedimento dell’Autorità di Gestione che impegna la relativa spesa a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014-2020. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere all’Autorità di Gestione la documentazione indicata nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, unitamente alla presente Convenzione, ai fini della ricezione del provvedimento di ammissione al finanziamento.
9.3 Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell’Autorità di Gestione, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.
9.4 La modulistica necessaria per adempiere alle disposizioni descritte è allegata alle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, pubblicate sul sito istituzionale del Programma.
9.5 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall’Autorità di Gestione eventuali modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
ART. 10 – DEFINIZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI
10.1 Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall’art. 65 del medesimo Regolamento.
10.2 Per essere ammissibili le spese devono:
a) rientrare nel campo di applicazione delle norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi;
b) rispettare il DPR 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
c) essere state sostenute dal beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023.
ART. 11 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE E REQUISITI DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
11.1 L’Autorità di Gestione, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario l’importo spettante sulla base della presentazione di rendicontazioni di spese regolarmente sostenute.
Il rendiconto delle spese dovrà essere presentato all’Amministrazione almeno due volte l’anno (entro maggio e novembre).
11.2 I pagamenti saranno subordinati all’accreditamento sul Fondo di Rotazione della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea. L’Autorità di Xxxxxxxx non potrà essere, quindi, ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.
11.3 Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre, il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all’Autorità di Gestione le economie di progetto eventualmente sopravvenute, che non potranno comunque essere utilizzate in assenza di formale approvazione della stessa Autorità di Gestione.
11.4 Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Programma, hanno l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.
11.5 Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione dell’Autorità di Gestione, della Commissione europea e della
Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione (per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro) o per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (per operazioni diverse da quelle indicate). La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l’adeguata conservazione e l’immediata intelligibilità.
11.6 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
ART. 12 – CONDIZIONI PER LA TRACCIABILITÀ DEI DATI DI PROGETTO
12.1 Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati di progetto soddisfacendo i seguenti criteri:
a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il Sistema Informativo quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
b) consentire alla Commissione europea il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nella propria contabilità ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Gestione;
c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto;
d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.
ART. 13 - CONTROLLI
13.1 L’Autorità di Gestione, la Commissione Europea, la Corte dei conti e altri organismi di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) presso la sede del Beneficiario e dei terzi affidatari.
13.2 L’Autorità di Gestione disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti comunitari, sull’avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In caso vengano accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall’Autorità di Gestione, fermo quanto previsto dal successivo art. 14. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e all’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 14.
13.3 Il Beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti attuatori, sarà depositata e conservata presso la propria sede per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione (per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro) o per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (per operazioni diverse da quelle indicate), ai sensi dell’art. 140 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.. Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità di Gestione.
ART. 14 – SANZIONI E REVOCHE
14.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, l’Autorità di Xxxxxxxx potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all’inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine a quanto richiesto l’Autorità di Gestione potrà, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, comminare una sanzione economica.
14.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Autorità di Gestione di disporre sanzioni, risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Ferma restando l’applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l’Autorità di Xxxxxxxx può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento, nel caso di:
a) rifiuto di collaborare, nell’ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 13;
b) inadempimento all’obbligo di esecuzione delle attività, di cui all’art. 9, spettanti al Beneficiario;
c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
d) inadempienza nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
f) ritardi non autorizzati nell’attuazione del progetto in maniera difforme dalle tempistiche individuate. Ai Beneficiari che accumuleranno ritardi sull’attuazione del progetto pari al
30% della tempistica prevista dal cronogramma delle attività, a meno che il ritardo non sia attribuibile a circostanze eccezionali da documentarsi o da cause non dipendenti dall’amministrazione beneficiaria, sarà applicato il ritiro automatico del finanziamento;
g) irregolarità contabili-amministrative accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
i) perdita dei requisiti minimi previsti nella procedura di selezione delle operazioni;
j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla procedura di selezione delle operazioni;
k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all’art. 16 e degli obblighi di cui all’art. 18;
l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo. La revoca è disposta dall’Autorità di Gestione con le medesime forme dell’assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l’escussione della fideiussione (ove applicabile).
14.3 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, L’Autorità di Gestione avvierà il procedimento di revoca del finanziamento secondo le procedure descritte nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
14.4 La Convenzione potrà inoltre essere risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all’art. 7, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
14.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a rimettere nella disponibilità del Programma la somma in questione nel termine concesso dall’Autorità di Gestione.
14.6 Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l’Autorità di Xxxxxxxx riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.
14.7 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all’Autorità di Gestione potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l’escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell’art. 2.
14.8 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l’Autorità di Xxxxxxxx potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
14.9 Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
14.10 L’Autorità di Xxxxxxxx potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA
15.1 Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati in termini conformi alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)2 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)3. Tutti i dati saranno trattati dall’Autorità di Gestione esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente Convenzione.
15.2 Il Beneficiario, nel rispetto della richiamata disciplina, dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
15.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell’ambito della struttura dell’Autorità di Gestione, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell’esercizio delle loro funzioni.
15.4 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l’Autorità di Gestione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
15.5 Il Beneficiario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente Convenzione.
15.6 L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
15.7 Il Beneficiario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
15.8 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità di Xxxxxxxx ha la facoltà di adottare le sanzioni previste dall’art. 14, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Autorità di Gestione.
15.9 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge - in particolare agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 - e all’esecuzione della presente Convenzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato, tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa esecuzione della presente Convenzione coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. Il titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno,
15.10 Il Beneficiario, in quanto interessato al trattamento dati, ha il diritto di ottenere dal Ministero dell’Interno l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (articoli 15-22) oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dai personali o ricorrere in sede giudiziaria ai sensi del medesimo Regolamento (articoli 77 e 79).
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per l’Autorità di Gestione di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della L. n. 136/2010.
ART. 16 – REGOLE DI PUBBLICITÀ
16.1 È compito del Beneficiario dare adeguata pubblicità del finanziamento comunitario, anche ai destinatari del progetto stesso. Pertanto, ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l’indicazione che il progetto è stato finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020.
16.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo all’Autorità di Gestione, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.
16.3 Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di attuazione in capo al Beneficiario sono indicati nella sezione 2.2, punti 3, 4, 5 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 4 e 5 del Reg. (UE) n. 821/2014, nonché nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
ART. 18 – CONFLITTO D’INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ
18.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull’imparzialità e l’obiettività della presente Convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi ecc.).
18.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d’interesse o una condizione di incompatibilità durante l’esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all’Autorità di Gestione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L’Autorità di Gestione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l’Autorità di Gestione applicherà le sanzioni previste nel precedente art. 14.
ART. 19 – PROPRIETÀ E USO DEI RISULTATI
19.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse, è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario, garantisce all’Autorità di Gestione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto nel rispetto della normativa di settore.
ART. 20 - SOSPENSIONE
20.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore di cui all’articolo che segue, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L’Autorità di Gestione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.
20.2 L’Autorità di Gestione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell’art. 22 che segue. Qualora l’Autorità di Xxxxxxxx non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l’esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente l’Autorità di Xxxxxxxx. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma, previa autorizzazione scritta dell’Autorità di Gestione.
ART. 21 – FORZA MAGGIORE
21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali che non è imputabile a errore o negligenza e che il Beneficiario non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
21.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l’Autorità di Gestione senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
21.3 Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.
21.4 In presenza di cause di forza maggiore l’esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall’art. 20.
ART. 22 – RECESSO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE
22.1 L’Autorità di Xxxxxxxx può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:
I. per giusta causa. È da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;
II. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.
22.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
22.3 Nei casi di recesso dell’Autorità di Gestione, il Beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell’Autorità di Gestione deve richiedere i pagamenti delle fatture inserite nella Domanda di pagamento a saldo, secondo le procedure previste dall’art. 11 che precede. In caso di mancata richiesta nei termini indicati, l’Autorità di Xxxxxxxx non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.
ART. 23 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO
23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all’Autorità di Gestione la rinuncia parziale o totale al finanziamento, secondo le procedure descritte nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
23.2 L’Autorità di Gestione valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell’eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore. La rinuncia da parte del Beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.
ART. 24 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE UNILATERALI DELLA CONVENZIONE
24.1 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti o con atto unilaterale dell’Autorità di Gestione.
24.2 L’Autorità di Xxxxxxxx potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenute. Il Beneficiario che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all’Autorità di Xxxxxxxx non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.
Il legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e disposizioni applicabili), art. 2 (Obblighi e
Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Destinatari, obiettivi e attività del progetto), art. 5 (Budget di progetto e cronogramma), art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 136/2010 e pagamenti) art. 8 (Affidamento degli incarichi e contratti a terzi), art. 9 (Attuazione della Convenzione), art. 10 (Definizione dei costi ammissibili), art. 11 (Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto), art. 13 (Controlli), art. 14 (Sanzioni e revoche), art. 15 (Protezione dati e riservatezza), art. 16 (Regole di pubblicità), art. 17 (Foro competente), art. 18 (Conflitto d’interessi e incompatibilità), art. 19 (Proprietà e uso dei risultati), art. 20 (Sospensione), art. 21 (Forza maggiore), art. 22 (Recesso dell’Autorità di Gestione), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).
FIRMA Per l’Autorità di Gestione del PON “Legalità” (Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia - Prefetto Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx) Firmato digitalmente da: | FIRMA Per il Beneficiario (Direttore Centrale Accertamento e Riscossione) XXXXXXXXXXX XXXXXXX |
XXXXX XXXXXX SEMPREVIVA Ministero dell'Interno/97420690584 Firmato il 29/11/201_8 16:44 Seriale Certificato: 7475 | 2018.11.27 12:47:57 +01'00' |
Valido dal 21/09/2018 al 21/09/2021 TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA LUOGO e DATA | |
Roma , _27_/_11_/ 2018 |