CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI BUOI PER IL TRAINO DEL CARRO DEL FUOCO PER LA CERIMONIA dello SCOPPIO DEL CARRO – QUADRIENNIO 2022 - 2025
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1 Il presente accordo quadro, da stipulare con un unico operatore economico (di seguito anche “Fornitore”) ai sensi dell’art. 54, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50 del 2016, ha ad oggetto la prestazione del servizio di messa a disposizione di quattro buoi, più uno di riserva, tutti di razza chianina, domati e accompagnati per trainare il “Carro del Fuoco”, in occasione della cerimonia dello “Scoppio del Carro” in programma annualmente nella domenica di Pasqua, in Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx, per una durata complessiva di 4 anni – quadriennio 2022- 2025.
1.2. L’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva degli eventuali futuri contratti applicativi (di seguito anche “ordinativi” o “appalti attuativi”) che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
1.3. I servizi oggetto dell’affidamento consisteranno:
- nel servizio di messa a disposizione di quattro buoi, più uno di riserva, tutti di razza chianina, domati e accompagnati per trainare il “Carro del Fuoco” in occasione della cerimonia annuale dello “Scoppio del Carro”;
- il servizio dovrà includere il trasporto dei buoi presso Piazza di San Xxxxxxxx e la loro conduzione per tutta la durata della manifestazione.
Il programma del servizio che dovrà essere svolto nella Domenica di Pasqua prevede indicativamente:
Ore 5,00 – Arrivo dei buoi alle Cascine, viale dell’Aeronautica, dove verranno lavati, aggiogati e dipinti.
Ore 6,15 – Partenza dei buoi dalle Cascine, viale dell’Aeronautica e conduzione fino a via il Prato dove vengono agganciati al “Carro del Fuoco”.
Ore 7.00 – partenza del “Carro del Fuoco”, accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, per raggiungere Piazza Duomo con il seguente itinerario:
Via Il Prato, B.go Ognissanti, Piazza Goldoni, Via della Vigna Nuova, Via Strozzi, X.xx della Repubblica, via Roma.
Ore 9.30 Arrivo in Piazza del Duomo. I buoi vengono sganciati dal carro e condotti nel recinto predisposto nella Piazza.
Ore 12.30 – al temine della manifestazione dello “Scoppio del Carro”, i buoi vengono riagganciati al Carro. Il “Carro del Fuoco” viene accompagnato in Via del Prato con percorso inverso rispetto a quello di andata.
Ore 13.30 – Conclusione del servizio.
Il programma potrà subire delle variazioni in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione, che saranno comunicate all’appaltatore dall’Ufficio tradizioni popolari.
- i buoi dovranno essere dotati di idonea documentazione sanitaria attestante la corretta esecuzione del trattamento antiparassitario interno ed esterno e di idoneità fisica, ed estetica in relazione all’utilizzo.
- i buoi dovranno altresì essere di indole facile e abituati ai rumori e agli scoppi.
- l’operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del servizio.
La polizza assicurativa di responsabilità ed i correlati costi sono da intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario.
1.4 Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, anche nei confronti di terzi, derivante da ogni attività attinente lo svolgimento del servizio di cui trattasi.
1.5 Il servizio sopra descritto sarà prestato durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro e sarà effettuato in relazione a ciascuna cerimonia annuale dello “Scoppio del Carro” fino ad un massimo di n. 4 servizi complessivi e comunque fino a concorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro stesso, indicato al successivo articolo n. 4.
ART. 2 DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO
2.1. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.
2.2. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.
2.3 L’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.
2.4. L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui il preventivo presentato non venga ritenuto conveniente.
2.5. I suddetti servizi dovranno essere prestati in occasione della cerimonia dello “Scoppio del Carro” in programma ogni anno nella mattinata della domenica di Pasqua nella Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx, secondo le modalità e nei luoghi e tempi specificati nella richiesta di ordinativo riferita a ciascun contratto attuativo.
ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
3.1. L’accordo Quadro, da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 50 del 2016, sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.l. n. 76 del 2020 convertito in Legge
n. 120 del 2020, secondo il criterio del minor prezzo relativo al servizio di messa a disposizione e conduzione buoi per ciascuna cerimonia annuale dello “Scoppio del Carro”, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3.2. Gli appalti attuativi verranno anch’essi affidati mediante affidamento diretto.
ART. 4 IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
4.1. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere prestati a richiesta della stazione appaltante, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro,
in occasione dello “Scoppio del Carro”, fino a concorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro pari a è pari ad 36.000,00, iva 22% esclusa.
4.2 Per l’espletamento del presente accordo quadro sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00.
4.3. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’appaltatore. Pertanto l’importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l’Amministrazione, che non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli operatori economici.
4.5. L’accordo quadro stipulato avrà durata di quattro anni, decorrenti dalla data dell’affidamento e relativo alle annualità 2022 -2025, per la realizzazione di quattro servizi di messa a disposizione e conduzione buoi, così come descritti al punto 5 della richiesta di preventivo e all’art. 1 del presente capitolato.
Art. 5 DISPOSIZIONI NORMATIVE
5.1. I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del presente Accordo Quadro sono regolati dalla richiesta di preventivo, dal preventivo formulato dall’operatore economico aggiudicatario, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell’accordo.
5.2. I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento degli appalti attuativi sono regolati oltre che da quanto elencato nel precedente paragrafo, anche dall’ordinativo emesso dalla Stazione appaltante, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 6, e dal preventivo formulato dall’Appaltatore.
5.3. Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:
• alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
ART. 6 DISPOSIZIONI COMUNI CIRCA LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
6.1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza e seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.
6.2. La Stazione appaltante, mediante l’appalto attuativo richiederà i servizi secondo le proprie necessità, inviando la richiesta all’indirizzo PEC indicato in sede di preventivo o successivamente modificato dallo stesso aggiudicatario.
ART. 7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
7.1 L’Amministrazione contraente, se l'evento “Scoppio del Carro” è annullato per cause di forza maggiore, si riserva la facoltà di annullare la richiesta dei servizi.
7.2 In tali casi il Fornitore non avrà nulla da pretendere dall’Amministrazione.
7.3 A tal fine, per eventi di forza maggiore si intendono quegli eventi che sono fuori dal controllo delle parti, che non sarebbero stati ragionevolmente e prudentemente prevedibili da qualsiasi persona e che pregiudicano materialmente l’adempimento dell’obbligazione.
Eventi di forza maggiore includono, a titolo meramente esemplificativo:
ragioni di emergenza o di ordine pubblico o di sicurezza, pandemia, compresa quella da Covid 19;
• scioperi, disordini sindacali, serrate e altre azioni portate a termine dalle organizzazioni dei lavoratori e dai sindacati;
• inaccessibilità alle strade;
• eventi naturali, fulmini, piogge violente, neve, ghiaccio, tormente di vento, fuoco, inondazioni, terremoti, uragani, maremoti, o altri disastri naturali e qualsiasi evento causato dalle forze della natura;
• intervento dell’autorità pubblica.
ART. 8 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL’ACCORDO QUADRO
8.1 La Stazione appaltante qualora si verificasse la necessità di realizzare prestazioni non previste nell’Accordo Quadro e tali da non modificare nella sostanza l’oggetto dello stesso, richiederà al Fornitore la formulazione di un’offerta in termini tecnici ed economici relativa alle nuove prestazioni.
8.2 Tali modifiche sono, comunque, ricomprese nell’importo massimo dell’Accordo Quadro.
ART. 9 CAUZIONE
9.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016, pari al 10% dell’importo massimo dell’accordo quadro, ferma restando l’applicabilità delle eventuali riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50 del 2016. 9.2 La garanzia fideiussoria deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50 del 2016 e deve avere validità fino alla scadenza dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti applicativi. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata in conformità all’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50 del 2016.
ART. 10 – FATTURAZIONE e PAGAMENTI
10.1 La Stazione Appaltante liquiderà l’importo dovuto per ciascun servizio effettivamente prestato, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, da emettere a seguito di ciascun ordinativo (appalto attuativo), nonché subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.
10.2 Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall’affidatario.
10.3 Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.
10.4 Il Comune non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l’accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.
10.5 Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.
10.6 Le fatture dovranno indicare il codice CIG e lo SMART CIG, quest’ultimo acquisito dalla stazione appaltante e comunicato dalla stessa all’appaltatore in sede di appalto attuativo.
10.7 Il corrispettivo contrattuale, determinato in base ai prezzi dei servizi indicati nel preventivo, è determinato a rischio dell’affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
ART. 11 - TRACCIABILITA’
11.1 Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
11.2 L’appaltatore dovrà comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
11.3 Il Comune di Firenze non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
ART. 12 - RECESSO UNILATERALE DALL’ACCORDO QUADRO
12.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno
15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione a mezzo pec.
12.2 La Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.
12.3 L’Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
ART. 13 - RISOLUZIONE
13.1 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
- fallimento dell’affidatario;
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di preventivo;
- reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% del valore massimo stimato del contratto,
- grave inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- violazione degli obblighi di tracciabilità.
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione della presente procedura di affidamento.
13.2 La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Stazione Appaltante all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. In caso di risoluzione l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
13.3 A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio, in danno dell’operatore economico inadempiente.
14. VERIFICA DI CONFORMITA’
14.1 Il R.U.P. procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione in particolare provvede, nel corso dell’intera durata contrattuale, ad esercitare verifiche in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:
- controllo delle prestazioni effettuate;
- verifica dell’attuazione dei piani e delle misure di sicurezza;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.
14.2 Al termine dell’appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
ART. 15 - PENALI
15.1 I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere, pienamente e correttamente, eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato, nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro, e nel singolo ordinativo in sede di appalto attuativo.
15.2 In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
- se l’Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali oppure in caso di esecuzione del servizio non conforme all’ordine, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo del 10% dell’ammontare netto dell’appalto attuativo. L’importo sarà calcolato in base alla gravità dell’inadempimento.
- se l’Appaltatore non rispetta le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni determinate in sede di contratto attuativo, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo di Euro 100,00= (cinquecento/00). L’importo sarà calcolato in base alla gravità dell’inadempimento.
15.3 In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
15.4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione
appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
15.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
15.6 L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
16.1 L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
16.2 L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
16.3 L’Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
16.4 I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
16.5 In caso di ritardo della ditta appaltatrice nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - con la procedura individuata dall'art. 30, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
16.6 Le prestazioni devono essere espletate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
16.7 Qualora la stazione appaltante valuti all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza di rischi da interferenza connessi alle prestazioni e quantifichi i relativi costi di sicurezza, concorderà con l’appaltatore la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi connessi alla prestazione dei servizi oggetto di affidamento.
16.8 Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx
, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI
17.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) nell’ambito della gara e dell’esecuzione del contratto.
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
18.1 Tutte le spese relative al presente accordo quadro e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell’Appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la registrazione.
18.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di bollo relative agli appalti attuativi.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
19.1 Per tutte le controversie comunque relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’accordo quadro e degli appalti attuativi è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Firenze.
19.2 Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del DLgs 50 del 2016, si dà atto che l’Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall’Accordo Quadro. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
La Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx