L’anno 2022, il giorno del mese di in PORDENONE TRA
Accordo contrattuale tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la Struttura Maniago Nuoto
s.s.d. s.r.l. ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2022
L’anno 2022, il giorno del mese di in PORDENONE
TRA
L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. 256 del 31.03.2022
e
La Struttura sanitaria “Maniago Nuoto s.s.d. s.r.l.” (di seguito Struttura), con sede in Maniago, xxx Xxxxx Xxxx, 00, C.F./P.I. 01529200931 in persona del legale rappresentante sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Udine il 30/06/1957, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
Premesso:
1. Che la struttura “Maniago Nuoto s.s.d. s.r.l.” è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 7856/DP, del 31/01/2008 e n. 76626/DP del 27/10/2009, rilasciato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” (ora AsFO) e che con provvedimento
n. 24305/P, del 2/4/2015, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora AsFO) ha preso atto della modifica della denominazione in “Maniago Nuoto s.s.d. s.r.l.”.
2. Che la predetta struttura è accreditata per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica/di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:
− Medicina dello Sport di 1° livello (decreti n. 1306/SPS del 2/11/2016 e n. 602/SPS del 5.4.2019),
− Medicina Fisica e Riabilitazione (DGR n. 1037/2021 e n. 1763/2019).
3. Che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.
4. Che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del SSN è sospeso.
5. Che l’art. 65 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base dei requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.
6. Che la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l’Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, prevede l’individuazione di un budget complessivo regionale destinato all’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.
7. Che l’efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019.
8. Che l’efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2020 con DGR n. 1370 del 11.09.2020.
9. Che la DGR n. 1037 del 02.07.2021 ha approvato gli Accordi contrattuali stipulati dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni per conto del S.S.R. da parte delle strutture private accreditate per il triennio 2021-2023 con la specificazione delle risorse destinate ai singoli operatori.
10. Che con D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n. 2078 del 29/12/2018, è stato approvato il Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia in vigore.
11. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, sono quelle definite dal citato Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché dal D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva
12. Che si rende necessario disciplinare i rapporti fra le parti relativamente al 2022.
13. Che il Direttore della S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie è responsabile dell’esecuzione del presente accordo per l’ASFO.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del S.S.R. a favore di assistiti della Regione F.V.G. e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell’Azienda.
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:
- Medicina dello Sport di primo livello,
- Medicina Fisica e Riabilitazione.
2. Il budget annuale complessivo 2022 per residenti e non residenti in regione assegnato alla Struttura ammonta a 40.799,48 euro (di cui 40.799,48 euro per residenti e 0,00 euro per non residenti in regione FVG) pari a 29.106,00 euro di cui alla DGR 42/2017, citata dalla DGR 1037/2021, aumentati di 269,94 euro a titolo di quota parte del recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter (determinati in modo da rispettare il tetto consuntivato 2011 complessivo di cui alla spending review), incrementati di 1.423,54 a titolo di sotto utilizzo del budget della medicina sportiva nel 2021 e sommati a 10.000,00 euro a titolo di nuovo accreditamento e 0,00 euro per utenti extraregione.
Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa per residenti in Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
0. Ricordato che il budget annuale storico assegnato dalla D.G.R. n. 1037/2021 alla Struttura è di 29.106,00 euro oltre all’eventuale recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto
n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter.
2. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la Struttura e l’Azienda convengono che il budget relativo alle prestazioni a favore di utenti residenti in Regione FVG erogabili nel corso del 2022 dalla Struttura non potrà comunque superare il tetto massimo complessivo di 40.799,48 euro, pari a 29.106,00 euro di cui alla DGR 42/2017, citata dalla DGR 1037/2021, aumentati di 269,94 euro a titolo di quota parte del recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter (determinati in modo da rispettare il tetto consuntivato 2011 complessivo di cui alla spending review), incrementati di 1.423,54 a titolo di sotto utilizzo del budget della medicina sportiva nel 2021, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021, e sommati a 10.000,00 euro a titolo di nuovo accreditamento, articolato come da Tabella 1.
Tabella 1
Branca specialistica | Tipologia prestazioni | Budget 2022 |
Medicina dello Sport | Visite specialistiche per l’idoneità sportiva negli atleti < 18 anni | € 30.799,48 |
Medicina fisica e riabilitativa | € 10.000,00 |
3. Le parti demandano a specifico accordo la definizione e l’utilizzo del finanziamento assegnato dalla D.G.R. n. 1037/2021 per la quota relativa alla progettualità “Recupero fuga
extraregionale e liste d’attesa” (77.000,00 euro) in relazione alla definizione delle necessarie coperture di bilancio e del rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.
4. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con
D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018 come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n. 2078 del 29/12/2018, al netto dei ticket.
5. L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente contratto, il numero minimo di prestazioni da garantire, sulla base dell’andamento dei tempi di attesa e dei volumi di fuga, con uno scostamento pari al ± 20% dei volumi sopra indicati, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui al precedente comma 2.
6. La Struttura si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di branche specialistiche, fatto salvo un eventuale accordo con l’Azienda o autorizzazione dell’ASFO che deve essere comunicata alla Direzione centrale.
7. La Struttura si impegna a programmare la propria attività armonicamente distribuendola mese per mese, in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni sull’intero arco di durata del presente accordo e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale. Eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente.
8. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per altra causa, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
9. La Struttura assicura alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità di refertazione. Ne consegue che le prestazioni che devono essere ripetute per problemi connessi alla qualità non vengono riconosciute.
Articolo 3 Prestazioni erogate a residenti extra Regione
1. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore al netto del ticket sia per i residenti regionali che extra regionali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del presente accordo.
2. L’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni nel 2022 svolta dagli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento alla spesa consuntivata 2011 per l’attività di specialistica ambulatoriale, pari a 0,00 euro per il 2022.
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 4 Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
3. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza.
4. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
5. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto. Eventuali costi aggiuntivi collegati al rinnovo del CCNL di categoria non possono comportare un aumento dei budget assegnati con il presente accordo.
Articolo 5 Percorsi di accesso e semplificazione
1. La Struttura si impegna a rispettare, per quanto di pertinenza, le disposizioni contenute nelle D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015, n. 951 del 27.05.2016 e n. 1037 del 02.07.2021 e le eventuali disposizioni attuative regionali e Aziendali.
Articolo 6 Visibilità e prenotazione tramite il C.U.P. regionale F.V.G.
1. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
2. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l’adesione per tutta l’offerta al sistema di prenotazione C.U.P. regionale F.V.G. con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità). Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa.
3. La Struttura si avvale dell’accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall’Azienda tramite il Sistema Informativo.
4. La strutturazione delle agende dovrà essere concordata con la Struttura Gestione Prestazioni Sanitarie dell’Azienda.
Articolo 7 L.E.A.
1. La Struttura s’impegna ad attenersi a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 12/01/2017, recepito dalla D.G.R n. 1738 del 22.09.2017 e dal D.P. Reg. n. 252 del 9.12.2013, con particolare riguardo alle disposizioni previste per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali riabilitative e di Medicina dello Sport.
Art. 8 Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite presentazione dell’impegnativa redatta sul ricettario del S.S.R., effettuata dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o da un medico del S.S.R. (dipendente o convenzionato) o da un medico della stessa Xxxxxxxxx privata accreditata per i casi in cui è previsto.
2. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra gli esenti e i non esenti ticket, prevedendo, opportunamente, una distribuzione dell’offerta nell’arco di tutti i mesi di durata del presente accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna a mantenere aggiornata la propria offerta al CUP ed al servizio regionale di Call Center delineati nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015.
3. L’Azienda si impegna a rendere visibile costantemente l’offerta della Struttura al Call Center regionale, ON LINE e presso tutti i punti di prenotazione dell’ASFO.
4. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di ticket ed esenzioni, ed a verificare e documentare la residenza dell’Assistito, rilevandola opportunamente nei sistemi informativi.
5. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore.
6. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza. In allegato a ciascuna prescrizione errata dovrà essere chiaramente indicato il tipo di errore rilevato, nonché il ticket effettivamente riscosso.
7. La Struttura è tenuta ad applicare tutte le disposizioni regionali relative al ticket.
8. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di registrare il codice fiscale e le informazioni relative alla residenza.
9. Le agende di prenotazione dovranno essere organizzate e mantenute secondo le indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015, nella D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come precisata dal Decreto DCS n. 2078 del 29.12.2018 che prevedono le prenotazioni ordinate per 1° visita e controlli e per classi di priorità per le prestazioni individuate da provvedimenti regionali e Aziendali.
10. Le agende di prenotazione di tutte le prestazioni devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata), assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi Aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per prestazioni con priorità B >95%, prestazioni con priorità D >90%, prestazioni con priorità P
>85%.
Articolo 9 Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore. In particolare ci si riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti.
I controlli potranno vertere in:
a. controlli in applicazione alla D.G.R. n. 182 del 02.02.2018;
b. controlli amministrativi–contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle regole amministrative concernenti l’utilizzo delle ricette, nonché sulla verifica della corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
c. controlli sui volumi dell’attività erogata.
Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate fornendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata, secondo le modalità previste dalla normativa.
3. L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della Struttura per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi (D.G.R. n. 182 del 2/2/2018).
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di controlli sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni e sulla revisione tariffaria (art. 6 “Penalizzazioni” DGR n. 182/2018).
Articolo 10 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi.
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 1037/2021, fatta salva l’applicazione di eventuali modifiche e integrazioni che intervengano per il 2022 a tale Accordo.
Articolo 11 Decorrenza e durata
1. Il presente contratto ha durata per il 2022, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022. Nelle more del rinnovo del presente contratto quest’ultimo deve intendersi vigente in regime di prorogatio per i primi quattro mesi del 2023 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte dell’ASFO della proposta di convenzione per il 2023.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l’Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.
Articolo 12 Tutela privacy.
1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e particolari di natura sanitaria, correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, in particolare quelli previsti dagli artt. 6 (Visibilità e prenotazione tramite il C.U.P. regionale F.V.G.) e 9 (Controlli e debito informativo), la struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento voglia ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per gestire attività specifiche sui dati di titolarità dell’ASFO, con l’atto di nomina del responsabile del trattamento, l’ASFO conferisce autorizzazione scritta generale a poter ricorrere a eventuali “sub-responsabili” per gestire attività di trattamento specifiche e relative alla fornitura indicata. Il Responsabile deve comunque comunicare preventivamente l’elenco dei Sub-responsabili e ogni cambiamento riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Sub- responsabili. Il Sub responsabile dovrà rispettare a sua volta, oltre a tutti gli obblighi previsti dalle leggi nazionali e UE vigenti in materia, tutti gli obblighi previsti nel presente contratto e le eventuali particolari istruzioni di ASFO. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurarsi che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche, di sicurezza ed organizzative adeguate affinché d il trattamento risponda alle esigenze del RGPD. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento è interamente responsabile davanti ad ASFO dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.
4. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze e degli obblighi di tutela dei dati particolari concernenti la salute, si impegna ad adottare misure di sicurezza idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt. 6 e 9 del presente atto:
a. a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette ad un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c. ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 per il Responsabile;
d. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
e. ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
f. su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellare le copie esistenti e a darne comunicazione ad ASFO, salvo diverso accordo o che ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
g. a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate previo accordo tra le parti dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 24 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora si verifichi un data breach o, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad XXXX relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all’indirizzo di PEC xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx.
h. a comunicare ad ASFO il nominativo e i dati di contatto del RPD della struttura, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento, anche all'estero o mediante Internet, senza preventivo consenso del titolare.
6. La struttura assume la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dall’art. 8 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 e ne comunica i dati di contatto ad ASFO.
7. Il dato di contatto del RPD di ASFO è l’indirizzo di PEC xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 13 Incompatibilità
1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia e d in particolare l’art.1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
3. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione del presente accordo, qualora non rimosse nel termine previsto, nonché di segnalazione alla Direzione centrale al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 14 Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale.
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
− mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 4, dell’art. 4, del presente contratto;
− inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
− impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
− interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
− mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 15 Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la DGR n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto dovrà essere notificata all’Azienda che si riserva di rifiutare la cessione.
Articolo 16 Prevenzione della corruzione.
1. La Struttura si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
2. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Articolo 17 Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio
1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidente Il Direttore Generale
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
…………………………………
Per la Struttura
Il legale rappresentante (sig. Xxxxxxx Xxxxxx)
……………………………………
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si intendono qui confermate le seguenti disposizioni della presente convenzione:
- dall’art. 9 su debito informativo della Struttura, controlli su accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, volumi di attività erogata, caratteristiche amministrativo contabili delle prescrizioni mediche,
- dall’art. 11 relativamente alla durata,
- dall’art. 14 in materia di risoluzione anticipata del contratto per inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate, impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, mancato o incompleto adempimento del debito informativo e ogni altro inadempimento previsto dagli obblighi contrattuali,
- dall’art. 15 su incedibilità del contratto e facoltà da parte dell’Azienda di rifiutare la cessione del credito.
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Il Direttore generale
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
……………………………………
Per la Struttura
Il legale rappresentante (sig. Xxxxxxx Xxxxxx)
…………………………………….
Rapporto di verifica
Nome file: 2022CONTRATTO MANIAGONUOTO.SIGNED.PDF.P7M
Data di verifica: 04/07/2022 10:14:49 UTC
Liv. | Firmatario | Autorità emittente | Pagina Esito |
1 | XXXXXX XXXXXXX | InfoCamere Qualified Electroni... | 2 |
1 | XXXXXXXX XXXXXXX | Actalis EU Qualified Certifica... | 3 |
Appendice A | 4 |
Firma valida
La firma è in formato CAdES-BES
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/07/2022 10:14:49 UTC
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 31/05/2022 14:40:19 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: XXXXXX XXXXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Società: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 0e32a2
Autorità emittente: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI: xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.x 1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;,
Validità: dal 18/11/2021 13:32:45 UTC al 18/11/2024 00:00:00 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Il certificato è valido
Firma valida
La firma è in formato CAdES-BES
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/07/2022 10:14:49 UTC
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 04/07/2022 09:48:37 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: XXXXXXXX XXXXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Società: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 0657ea3674553653
Autorità emittente: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Validità: dal 09/05/2019 15:57:23 UTC al 09/05/2025 15:57:23 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dichiarazione di Trasparenza: (it)
- xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx Il certificato è valido
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Nome e Cognome del soggetto: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal 04/12/2019 09:49:37 UTC al 04/12/2035 10:49:37 UTC
A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 4cd6406f031e430c
dal 24/04/2017 13:18:38 UTC al 19/04/2037 13:18:38 UTC