SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Fornitura di una attrezzatura di prova per la simulazione sismica di effetti interpiano e la realizzazione del relativo sistema di contrasto in carpenteria metallica
CIG7803918CD9
Tra
Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) e
la società .....
Sommario
Art. 2 – Oggetto del contratto 3
Art. 3 - Durata del Contratto 4
Art. 4 - Importo contrattuale 4
Art. 5 - Penali in caso di ritardo 5
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 6
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 8 - Obblighi di riservatezza 7
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 7
Art. 10 – Subappalto e sub-contratti 8
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 9
Art. 12 - Risoluzione per inadempimento 10
Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 10
Art. 14 – Assoggettamento dell’Appaltatore a procedure concorsuali o morte del titolare 11
Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 11
Art. 16 - Foro di competenza. 11
a. Con Determina n. 20/2019 del Direttore Generale, l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia ( di seguito IUSS o la Scuola o la Committente) ha indetto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 una procedura aperta per la fornitura di una struttura di prova per la simulazione sismica di effetti interpiano con installazione e posa in opera, comprensiva dei sistemi di hardware e software di controllo nonché del sistema di contrasto in carpenteria metallica così come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico;
b. La società indicata in epigrafe è risultata aggiudicataria della predetta gara e conseguentemente affidataria di quanto previsto nel bando e negli ulteriori atti e documenti di gara;
c. L’aggiudicataria è stata sottoposta con esiti positivi alle verifiche di cui all’art. 85 co. 5 del Codice ed ha prestato cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto nelle forme e nella misura richieste dal Capitolato di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce allegato al presente contratto;
d. Sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
e. La Società aggiudicataria conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il capitolato tecnico, nonché il bando ed il disciplinare- definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle disposizioni del Codice Civile e in generale dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di una struttura di prova per la simulazione sismica di effetti interpiano con installazione e posa in opera, comprensiva dei sistemi di hardware e software di controllo nonché del sistema di contrasto in carpenteria metallica così come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e da intendersi in questa sede espressamente richiamati.
La fornitura dovrà essere eseguita in Pavia via Ferrata n. 1 presso Fondazione Eucentre.
La fornitura comprende ogni spesa di trasporto, imballo, scarico, consegna nel luogo prestabilito, installazione, montaggio, collaudo, asportazione del materiale di imballaggio e di ogni altra spesa accessoria anche se non espressamente prevista nel presente documento e nel disciplinare e capitolato di gara relativa alle forniture oggetto del presente contratto.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico.
Prima della realizzazione di quanto previsto nella fornitura, l’Appaltatore dovrà fornire alla Committente i disegni costruttivi di quanto richiesto ai sensi dell’art. 16 del Capitolato che sono soggetti ad approvazione da parte della Committente
Prima della consegna dell’attrezzatura richiesta, la Committente provvederà al controllo del materiale fornito per accertare che esso sia conforme alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico e suoi allegati ai sensi dell’art. 16 del Capitolato.
La fornitura di cui all’art. 2 ha una durata pari a 365 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all’art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, nel corrispettivo di Euro ( ), oltre IVA corrispondente all’offerta economica dell’aggiudicataria e altri oneri di legge:
Tale importo è comprensivo del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € 10.000,00(diecimila /00), IVA esclusa.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. Non si applica la revisione. Il corrispettivo verrà corrisposto nei seguenti termini:
- 10% dell’importo contrattuale alla sottoscrizione del contratto;
- 30% dell’importo contrattuale all’approvazione dei disegni di produzione di cui all’art. 16 del Capitolato speciale;
- 30% dell’importo contrattuale alla conclusione delle verifiche preliminari presso gli stabilimenti di produzione previste all’art.16 del Capitolato speciale
- 10% dell’importo contrattuale alla conclusione dell’installazione della fornitura;
- 20% dell’importo contrattuale alla positiva verifica di conformità della fornitura richiesta ed emissione del relativo certificato ai sensi e nel termini di cui all’art. 102 Codice Appalti.
Il pagamento dell’ultima rata pari al 20% dell’importo è subordinato alla costituzione a favore di IUSS di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica della conformità della fornitura e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
La garanzia definitiva fornita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 103 Codice Appalti verrà progressivamente e automaticamente svincolata nei medesimi termini e nelle medesime percentuali previste per i pagamenti degli acconti.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del MEF n. 55/2013, come modificate dal
D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, l’aggiudicatario è obbligato
all’emissione della fattura elettronica. In caso di mancato adempimento IUSS non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; a tal fine si segnala che il codice IPA della Stazione Appaltante é: UF7UC6.
Ai fini della corretta contabilizzazione, ogni fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
a) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
b) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
c) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
d) l’oggetto e il periodo di competenza della fornitura;
e) l’indicazione se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
f) Indicazione esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72)
g) la scadenza della fattura;
h) il Codice identificativo di gara (CIG);
i) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria.
j) Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi prescritti.
Le fatture, in regola saranno ammesse al pagamento entro 30 gg dalla data di registrazione della stessa sui registri contabili dell’Ente, mentre, quelle non in regola verranno rifiutate, qualora mancasse documentazione necessaria al pagamento IUSS contatterà il fornitore per ricevere la documentazione integrativa necessaria, e questo potrebbe comportare un ritardo nei tempi di pagamento.
La Scuola è soggetta a Split Payment.
Il Pagamento verrà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 5 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato dall’art. 3 l’esecuzione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata dalla Scuola committente una penale pari a € 890,00 (ottocentonovanta euro/giorno).
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale IUSS può risolvere il contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da IUSS a causa dei ritardi.
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di IUSS e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da IUSS e/o da terzi.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione da IUSS.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
Ferma ogni responsabilità in capo all’Appaltatore in relazione in ordine all’espletamento dell’appalto e a quanto ad esso annesso, IUSS si riserva il più ampio diritto di espletare il controllo sull’andamento della fornitura, oggetto dell’appalto, nonché sull’esatta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dagli atti di gara.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IUSS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Il predetto, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:
Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro
;
Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni).
L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre.
La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 10 – Subappalto e sub-contratti
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
IUSS non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a IUSS o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso IUSS il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, IUSS non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, IUSS procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a IUSS, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare a IUSS le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di IUSS, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne IUSS da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da IUSS inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di IUSS. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di IUSS, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, IUSS può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 12 - Risoluzione per inadempimento
IUSS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso IUSS procederà di incamerare la cauzione definitiva, nonché ad effettuare le prestazioni di cui al presente contratto in danno dell’Appaltatore.
Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che IUSS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IUSS;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli:
- superamento del limite massimo dell’importo delle penali di cui all’art. 5;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 8;
- mancata produzione della polizza assicurativa di cui all’art. 9 ovvero sua invalidità od inefficacia;
- violazione dei divieti di cessione del contratto di cui all’art. 11.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a IUSS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice IUSS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
IUSS ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, IUSS potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
IUSS può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Art. 14 – Assoggettamento dell’Appaltatore a procedure concorsuali o morte del titolare
Qualora si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, la procedura di insolvenza o di liquidazione dell’Appaltatore si applica il disposto di cui all’art. 110 D.Lgs 50/2016.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di IUSS proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 110 cit IUSS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’Autorità le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso per l’importo ( / ) Iva inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico intestato ad Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia all’IBAN XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7803918CD9”.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Pavia. Luogo, Data ......
Sottoscrizione delle parti ...................
Approvazione specifica
L’appaltatore approva specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 5. Penali; art. 8. Obblighi di riservatezza; art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di Manleva; art. 11 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito;
art. 12 Risoluzione per inadempimento; art. 13 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali; art. 16 Foro di competenza.
Xxxxx, data .....................
L’appaltatore