SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
XXXXXX XX XXXXXX
(Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
Xxx 00000 – Xxxxxx (XX). Xxx Xxxx xx 00.
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE “CASSAUROLO- FUSINO”
telefono 0342/84.12.11 telefax 0342/84.12.31 e-mail:xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
articolo 115, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio Repertorio n. del
relativo alla: “CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
SULL’ACQUEDOTTO COMUNALE “CASSAUROLO-FUSINO” nel Comune di Grosio (SO) (di seguito denominato semplicemente “Contratto”).
L’anno duemilatredici, il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. , Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Grosio, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- , nato a
il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Grosio, codice fiscale e partita IVA 00118960145, rappresenta nella sua qualità di _ ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Concedente”;
b)- , nato a il
, residente in
, via ,
__ in qualità di
dell’impresa _ con sede in
, via , , codice fiscale e
partita IVA _, che agisce quale impresa Concessionaria in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese/consorzio stabile di imprese/ aggregazione di imprese aderente al contratto di rete/soggetti che hanno stipulato il Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “GEIE”), costituito con atto notaio in _ , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa , con sede in
, via _ ,
e partita IVA ;
; codice fiscale
2- impresa _ , con sede in
, via _ ,
e partita IVA ;
; codice fiscale
3- impresa con sede in
, via _ ,
e partita IVA ;
; codice fiscale
4- impresa con sede in
, via
e partita IVA ;
, ;codice fiscale
nonché l’impresa ( ) con sede in
, via _ , ; codice fiscale
e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Concessionario”;
- il Concedente e il Concessionario, congiuntamente, d’ora innanzi denominati le “Parti” - comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO CHE
a) il Concedente intende realizzare un impianto idroelettrico lungo l’acquedotto comunale “Cassaurolo - Fusino”(di seguito denominato “l’Impianto Idroelettrico”), uno degli acquedotti che rifornisce il centro abitato di Grosio con acqua potabile; a tal fine, il Concedente ha richiesto alla Provincia di Sondrio una Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile, idroelettrico e antincendio) relativa alle sorgenti “Cassaurolo”, collocate nel territorio del Comune di Grosio;
b) a seguito del rilascio della predetta Concessione da parte della Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave - n. 875 del 22 giugno 2012 (la “Concessione di Derivazione d’Acqua n. 875/2012”), il Concedente ha incaricato uno studio di professionisti per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi all’opera, la quale è stata suddivisa nei seguenti tre lotti:
- Lotto n. 1: condotta forzata di collegamento tra la vasca di carico in località Cassaurolo e l’edificio centrale in località Scarpa, opere atte a completare il collegamento delle reti infrastrutturali necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto stesso; opere comprese tra la località Scarpa ed il Ponte del Xxxxxx (da realizzare a completamento delle opere esistenti tra il Ponte del Xxxxxx e la xxxxxxxx Xxxxxx);
- Xxxxx x. 0: edificio centrale (ovverosia la centrale elettrica che ospita, tra l’altro, la turbina con il relativo generatore) in località Scarpa e strada d’accesso all’xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 000 xxxxx);
- Xxxxx x. 0: realizzazione delle opere elettromeccaniche per la produzione di energia elettrica, delle opere elettriche e di telegestione della centrale “Scarpa”. Sono compresi i sistemi elettrici di connessione alla rete di distribuzione, i dispositivi di protezione e di interfaccia, i telecontrolli e gli asservimenti ad apparecchiature ed impianti per sistemi idraulici nell’opera di presa, di centrale e di carico dell’acquedotto, la rete elettrica di alimento dei dispositivi nell’opera a monte, i sistemi di comunicazione fra l’opera di presa e la centrale, la centrale ed il locale tecnico a Fusino e le stazioni di gestione (Comune di Grosio ed il Gestore); gli impianti elettrici dei complessi edifici di centrale, opera di presa e locale tecnico in Fusino. (congiuntamente, i “Tre Lotti”);
c) il Concedente ha approvato i progetti esecutivi relativi ai Lotti nn. 1 e 2 (i “Progetti Esecutivi”), e del Progetto Definitivo relativo al Lotto n.3 (il “Progetto Definitivo”), composti da tutti i documenti elencati all’Allegato A al presente Contratto , in data 14 agosto 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 109,
d) il progetto esecutivo del Lotto n. 3 dovrà essere presentato dal Concessionario, entro 40 giorni dalla stipula del Contratto, in conformità al contenuto della proposta migliorativa del Progetto definitivo elettromeccanico e di telegestione presentato in sede di offerta, di cui sub II.1.2) del Bando di gara nonché al paragrafo del Disciplinare di gara intitolato “Procedura di scelta del concessionario – lettera B) Criteri di attribuzione del punteggio”, b) Proposta migliorativa del progetto definitivo elettromeccanico e di telegestione. Il procedimento di approvazione del suddetto progetto esecutivo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del Concessionario;
e) il Concedente si è determinato a ricorrere all’istituto della Concessione di lavori pubblici, nell’ambito della quale il Concessionario sarà tenuto, in sostanza, a realizzare l’opera a propri oneri e spese e potrà gestire l’Impianto Idroelettrico per la durata della Concessione, stabilita in anni 22 (ventidue), e beneficiare della tariffa incentivante, di cui al D.M. 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (“Decreto FER”), secondo le modalità indicate nel Bando di gara approvato dal Concedente (il “Bando di Gara”);
f) ai fini dell’attuazione dello strumento della Concessione di lavori pubblici, è necessario richiedere alla Provincia di Sondrio la sostituzione (id est: trasferimento di utenza ai sensi dell’art. 31 R.R. 2/2006) della Concessione di Derivazione d’Acqua n. 875/2012 con una nuova Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (cfr. Nota della Provincia di Sondrio, prot. n. 4730 del 05.06.2013) in favore del Concessionario e dello stesso Concedente, in regime di contitolarità (la “Concessione di Derivazione d’acqua in Contitolarità”);
g) all’esito della procedura di gara, il Concessionario è stato dichiarato aggiudicatario della Concessione di costruzione e gestione, basata sul Bando di gara e sul Disciplinare approvato dal Concedente (il “Disciplinare”), e le Parti intendono regolare i rapporti inerenti la Concessione per la costruzione e gestione dell’Impianto Idroelettrico, come definito appresso, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue.
ART.1.- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che vengono qui richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata con il presente atto.
ART.2.- OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la Concessione per la costruzione e gestione dell’Impianto Idroelettrico (inteso come l’impianto realizzato in conformità con i Progetti Esecutivi, comprese tutte le opere accessorie e funzionali quali, ad esempio, la strada d’accesso e le opere di connessione alla rete elettrica) sull’acquedotto comunale “Cassaurolo-Fusino” (la “Concessione di Costruzione e Gestione dell’Impianto”) in conformità ai documenti richiamati e/o allegati e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nel presente Contratto.
2.2 Tutte le opere di realizzazione dell’Impianto Idroelettrico dovranno essere eseguite in conformità ai Progetti Esecutivi elaborati dal Concedente, relativi ai Lotti nn. 1 e 2, ed in conformità al Progetto Esecutivo relativo al Lotto n. 3, che il Concessionario dovrà elaborare.
2.3. Il Concessionario gestirà l’Impianto Idroelettrico a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dello stesso (“Data di Entrata in Esercizio”), come definita dall’art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto FER;
2.4. Il Concessionario ha l’obbligo di:
- redigere il Progetto esecutivo relativo al Lotto n.3, in conformità al contenuto della proposta migliorativa del Progetto definitivo elettromeccanico e di telegestione presentato in sede di offerta, di cui sub II.1.2) del Bando di gara nonché al paragrafo del Disciplinare di gara intitolato “Procedura di scelta del concessionario
– lettera B) Criteri di attribuzione del punteggio”, b) Proposta migliorativa del progetto definitivo elettromeccanico e di telegestione, nonché elaborare, di conseguenza, un nuovo cronoprogramma relativo ai programmi ed ai tempi di esecuzione dei lavori del Lotto n. 3, nonché, infine, procedere alla rielaborazione dei cronoprogrammi dei lotti nn. I e II in coerenza all’offerta temporale;
- provvedere alla integrale realizzazione dell’Impianto Idroelettrico in tutti i suoi tre lotti, ed in conformità ai progetti esecutivi approvati, e garantirne il regolare funzionamento per l’intera durata della Concessione;
- assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'opera e al suo funzionamento;
- provvedere alla gestione dell’impianto nei limiti e nei termini sotto meglio indicati e secondo la allegata documentazione di offerta, con particolare riferimento agli standards di qualità individuati nel progetto esecutivo approvato, per tutta la durata della Concessione, secondo le previsioni contemplate nel relativo piano economico-finanziario;
2.5. Tutte le prestazioni dedotte nel presente Contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dal Concedente in sede di gara e secondo le modalità pattuite in esito alla procedura esperita, secondo le migliori regole della tecnica e dell’arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali.
2.6. Sono vincolanti tra le parti la documentazione di gara, quella della procedura aperta e le offerte prodotte dal Concessionario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
0.0.Xx Concedente dovrà essere rimborsato dei danni patiti in caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile al Concessionario, per la mancata approvazione tempestiva del progetto esecutivo del Lotto n.3, per i costi, anche amministrativi, sostenuti per l’individuazione del contraente, per il mancato introito del canone concessorio e quant’altro dovesse emergere, fatto salvo il diritto al rimborso di ulteriori maggiori danni che dovessero derivare dal prolungamento dei tempi di realizzazione anche connessi all’individuazione di un nuovo Concessionario.
2.8. La stipulazione del presente Contratto implica, da parte del Concessionario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il Contratto stesso, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’Impianto Idroelettrico, ai vincoli ed alle autorizzazioni cui è sottoposto per Contratto ed ope legis, alla esecuzione di lavori e alla gestione dell’impianto una volta ultimato.
2.9. L’opera oggetto della presente Concessione viene realizzata in parte su aree di proprietà privata, che sono state asservite da parte del Concedente nei tempi previsti dal presente Contratto.
2.10. Sarà onere del Concedente acquisire la piena disponibilità, ove necessario tramite stipula di contratti di servitù di passaggio, di tutti i terreni necessari per la posa delle reti, alla luce di quanto sopra descritto.
ART.3.- OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1. Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le attività, edili e non, e ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine della completa realizzazione dell’Impianto Idroelettrico, ivi compreso l’espletamento di tutte le richieste, istanze e domande che si rendano necessarie a tal fine, ad eccezione di quelle attività che devono essere effettuate dal Concedente in forza di esplicita disposizione contenuta nel presente Contratto. Incombono al Concessionario la richiesta di incentivazione ai sensi del Decreto FER e l’esecuzione di tutte le pratiche con le amministrazioni e il gestore di rete necessarie ai fini della connessione dell’Impianto Idroelettrico alla rete elettrica.
3.2. In deroga alla disposizione che precede, è obbligo del Concedente di:
- presentare alla Provincia di Sondrio la richiesta di rilascio di Concessione di Derivazione d’Acqua in Contitolarità con il Concessionario e svolgere le altre attività necessarie ai fini dell’ottenimento della stessa;
- svolgere tutte le attività inerenti all’ottenimento delle servitù di condotta idrica e di elettrodotto sui terreni di proprietà di soggetti privati e delle concessioni da parte dei soggetti pubblici sui terreni di loro proprietà, necessari ai fini della realizzazione della condotta idrica e delle opere di connessione dell’Impianto Idroelettrico alla rete elettrica, in conformità ai Progetti Esecutivi.
3.3. Il Concedente, nei limiti in cui ciò risulti necessario affinché il Concessionario possa espletare le attività di cui al comma 1, realizzare e gestire l’Impianto Idroelettrico e percepire la tariffa incentivante, come definita appresso, è tenuto a prestare la sua collaborazione al Concessionario e a firmare eventuali documenti (ad es. volture, trasferimenti di titolarità, etc.), istanze o richieste, necessarie a tal fine.
3.4. Il Concessionario potrà avvalersi della Concessione di Derivazione d’Acqua in Contitolarità esclusivamente ai fini della realizzazione e gestione dell’Impianto Idroelettrico e non gli è consentito di
realizzare e gestire altri ed ulteriori impianti idroelettrici in base alla medesima Concessione di Derivazione d’Acqua in Contitolarità.
3.5. Il Concessionario si impegna sin d’ora nei confronti del Concedente ad esercitare i diritti e le facoltà discendenti dalla Concessione di Derivazione d’Acqua in Contitolarità esclusivamente al fine di gestire l’impianto e trarne la relativa utilità economica; il Concessionario non potrà sfruttare la Concessione per qualsiasi finalità ulteriore rispetto a quella descritta, né potrà esercitare alcun diritto o facoltà su tratti diversi da quelli interessati dall’attività dell’impianto, a pena di risoluzione secondo quanto previsto dall’art. 40 lett.f) del presente Contratto.
3.6. Una volta terminata la gestione dell’impianto, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto o facoltà sull’impianto realizzato o sull’attività ad esso connessa, né sull’acquedotto interessato dall’attività dell’impianto, né su qualsiasi altro tratto del corso d’acqua di cui alla Concessione in oggetto.
3.7. Resta, invece, facoltà del Concedente di realizzare eventuali altri impianti idroelettrici in base alla Concessione di Derivazione d’Acqua in Contitolarità, nei limiti in cui gli stessi impianti non arrechino pregiudizio all’Impianto Idroelettrico di cui al presente Contratto.
ART.4. - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E DELLE SPESE
4.1. Qualora non diversamente disposto nel presente Contratto, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti gli oneri e le spese che sono in qualunque modo connessi con la realizzazione e gestione dell’Impianto Idroelettrico e che dovranno essere pagati successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, anche qualora maturati nel periodo antecedente. A titolo meramente esemplificativo, si indicano quali spese da sostenere dal Concessionario i vari corrispettivi dovuti al Gestore dei Servizi Energetici - GSE per la pratica incentivante e ad Enel Distribuzione S.p.A. per la connessione dell’Impianto Idroelettrico alla rete elettrica. Resta comunque inteso che, qualora al Concessionario vengano restituiti eventuali importi corrisposti dal Concedente - quale l’importo di 13.296,69 Euro corrisposto ad Enel Distribuzione S.p.A. al momento dell’accettazione del preventivo di connessione - il Concessionario è tenuto a ritrasferire tali importi al Concedente.
4.2. Il Concessionario si impegna a stipulare il Disciplinare relativo alla Concessione di Derivazione d’acqua, in contitolarità con il Concedente, che verrà rilasciata dalla Provincia di Sondrio, e ad assumersi nei confronti di tale ultimo Ente ogni obbligo discendente dal predetto Disciplinare; in tal modo, il Concedente è da ritenersi manlevato da ogni onere economico già previsto dal Disciplinare relativo alla Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo, stipulata in data 17.05.2012, rep. n. 4551, presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia di Sondrio, e dalla conseguente Concessione n. 875 del 22.06.2012.
4.3. Si precisa che il Concessionario sarà tenuto a sopportare ogni onere economico a far data dalla stipula del Disciplinare relativo alla Concessione di Derivazione d’acqua, in contitolarità con il Concedente, per tutta la durata della presente Concessione.
ART.5.- TERMINI PER L’ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO
5.1. L’Impianto Idroelettrico deve entrare in esercizio entro i termini indicati dal Concessionario nella propria Offerta Tecnica ai sensi del punto IV.2) [Criterio di aggiudicazione], sottonumero 1), a) del Bando di Gara.
5.2. Per ogni giorno di calendario di ritardo nella entrata in esercizio dell’Impianto Idroelettrico rispetto ai termini di cui al precedente comma, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente una somma a titolo di penale pari ad Euro 2.000 (duemila), salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
5.3. La penale di cui al precedente comma 2 non è dovuta per i giorni di ritardo derivanti da sospensioni ordinate dal R.U.P. ai sensi del presente Contratto, per cause non imputabili al Concessionario o da cause imputabili al Concedente.
5.4. Nel caso in cui si rendesse necessario adottare delle varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art.17 del presente Contratto, e, a causa di predette varianti, si presume ragionevolmente un termine di realizzazione dell’Impianto Idroelettrico superiore rispetto a quello di cui al precedente comma 1, il Concedente autorizza una proroga della data di ultimazione dei lavori, fissando a tal fine un nuovo termine che tiene conto della natura delle predette modifiche progettuali.
ART.6.- DURATA COMPLESSIVA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO
6.1. La Concessione di Costruzione e Gestione dell’Impianto ha una durata complessiva di 22 (ventidue) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Decorso tale termine, il Concessionario è tenuto a consegnare l’Impianto Idroelettrico al Concedente in stato di regolare funzionamento.
6.2. La durata di anni ventidue fissata al precedente comma è improrogabile e rimane fissa in qualunque caso, anche nell’ipotesi in cui il periodo di effettiva incentivazione di cui al Decreto FER dovesse superare tale periodo.
Art. 7.- DISPONIBILITÀ DELL’AREA, DIRITTO DI GODIMENTO E PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE
7.1. Il Concedente, per effetto del presente atto, si impegna a garantire al Concessionario il diritto di godimento delle aree interessate dalla realizzazione e gestione dell’Impianto Idroelettrico.
7.2. Il Concedente dichiara che sulle summenzionate aree non gravano diritti di terzi, servitù o altro diritto, vincolo reale o personale.
7.3. Il Concedente dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata attuazione alle disposizioni contenute nel presente Contratto.
7.4. Il Concessionario ha il diritto di godimento del bene ed il diritto di costruire e di mantenere e di gestire le opere realizzate per tutta la durata della Concessione nei termini della stessa.
7.5. Tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell’impianto, diverranno de jure di proprietà del Concedente, senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario, previo espletamento del Collaudo a cura e spese del Concessionario.
7.6. In caso di totale perimento dell’opera per cause imputabili al Concessionario, il presente Contratto si risolverà di diritto automaticamente senza indennità alcuna in favore del Concessionario, fermo restando l’obbligo per il Concedente di rivalersi sulla cauzione che il Concessionario è tenuto a costituire, l’escussione della polizza fideiussoria relativa, di cui sub III.2), lett.C), del Bando, fatto salvo il maggior danno.
7.7. Qualora il perimento dell’opera avvenga per causa imputabile al Concessionario in data successiva a quella del Collaudo finale, al Concedente spetterà una quota del capitale liquidato dalla Compagnia di assicurazione in base alla polizza prevista dal presente atto, che dovrà pertanto contenere idonea e coerente previsione in favore del Concedente. L’importo di tale quota dovrà corrispondere alla quota pari all’avvenuto ammortamento.
7.8. Nel caso di totale perimento dell’opera per cause non imputabili al Concessionario, sia essa ultimata o realizzata in parte, non spetterà indennità alcuna a favore del Concessionario.
Art. 8.- DISPONIBILITÀ DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE
8.1. L’area sarà consegnata al Concessionario nell’attuale stato di fatto di cui il Concessionario è pienamente edotto al massimo entro i successivi 30 giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo, sulla scorta di un verbale da redigersi in contraddittorio tra le Parti.
8.2. L’area dovrà essere disponibile e libera da impedimenti, ostacoli, oneri e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all’immediato avvio dei lavori.
8.3. Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni solari, il luogo e l’ora in cui il Concessionario dovrà presentarsi per la consegna dell’area di cui al comma 1, consegna che dovrà risultare da apposito verbale.
8.4. Il Concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata attuazione alle disposizioni contenute nel presente Contratto, secondo quanto previsto nella propria proposta e in conformità alle previsioni contenute nei Progetti Esecutivi e nell’annesso piano economico-finanziario.
8.5. Il Concedente si obbliga a concedere il diritto di attraversamento e posa in opera dell’impianto nelle aree di proprietà pubblica e/o uso pubblico.
8.6. Alla scadenza della Concessione tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell’impianto, ritorneranno nella disponibilità del Concedente, senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario.
ART. 9.- FINANZIAMENTO E TITOLARITA’ DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
9.1. L’ammontare complessivo degli investimenti risulta dall’allegato piano economico-finanziario presentato in sede di gara dal Concessionario ed è, comunque, previsto in euro 2.173.917,90 oltre I.V.A. di legge.
9.2 Il medesimo Concessionario realizza l’ammortamento del capitale investito secondo le modalità, la tempistica e la progressione ivi indicate. L’eventuale valore residuo non ancora ammortizzato dell’impianto non viene restituito.
9.3. L’intervento oggetto di Concessione, così come descritto negli allegati al presente Contratto e/o negli altri elaborati in essa richiamati, sarà realizzato dal Concessionario con risorse proprie congruenti con il PEF presentato in sede di gara.
9.4. Le opere da realizzarsi nell’ambito della Concessione dedotta nel presente Contratto sono riconosciute fin dall’inizio di esclusiva proprietà del Concedente.
9.5. Dette opere, per tutta la durata della Concessione sono detenute tramite il presente titolo concessorio dal Concessionario, il quale potrà utilizzarle soltanto per i fini e con le modalità di cui al presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto, di cui all’art.42 lett.a) del presente Contratto.
9.6. Allo scadere della Concessione le opere verranno restituite dal Concessionario al Concedente nello stato di fatto in cui verranno a trovarsi, e comunque in stato di regolare funzionamento, giuste le disposizioni di cui al presente Contratto.
ART. 10.- EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DELLA CONCESSIONE
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione risultano dal piano economico-finanziario (PEF) presentato in sede di gara dal Concessionario, che, Allegato sub. B al presente Contratto, ne costituisce parte integrante.
ART. 11.- IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
11.1. Il Concessionario si obbliga, ai sensi del presente Contratto e di quanto dichiarato nella propria offerta e negli atti di gara, alle prestazioni di seguito indicate:
a) alla redazione del Progetto Esecutivo del Lotto n.3, secondo quanto stabilito all’art. 2 del presente Contratto;
b) alla costruzione delle opere di cui al precedente art. 2;
c) all’esecuzione dei lavori in conformità alle normative vigenti;
d) all’assunzione degli oneri e rischi per il finanziamento della stessa;
e) al pagamento dei costi per l’esecuzione dei Collaudi nonché la messa a disposizione all’organo di Collaudo degli operai e mezzi d’opera necessari per le operazioni di Collaudo;
f) all’assolvimento degli oneri di cui alla Concessione per la derivazione d’acqua in Contitolarità, e del relativo Disciplinare;
g) a garantire il rispetto dei criteri di efficienza dell’impianto assumendo a proprio carico l’onere della produzione di una potenza elettrica determinata nell’arco del periodo di durata della Concessione al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario, tenuto comunque conto dell’andamento variabile della piovosità e delle altre condizioni atmosferiche che incidono su detta produzione;
h) alla gestione delle opere oggetto del presente Contratto, in conformità alla normativa vigente ed al piano di gestione, fornito dal Concessionario all’atto della presentazione del Progetto Esecutivo del Lotto n.3, con onere della manutenzione, fermo restando che la manutenzione dovrà essere svolta nella piena osservanza dello stesso piano di manutenzione presentato;
i) a garantire il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di strutture destinate alla produzione di energia elettrica ed ogni altra normativa di settore applicabile nella fattispecie;
j) al rispetto, in ogni fase della Concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;
k) alla gestione e conduzione tecnica dell’impianto ed in particolare:
- alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Impianto Idroelettrico, con particolare riferimento all’attività amministrativa e di esercizio;
- agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di presa, sugli impianti elettromeccanici, sulle opere di scarico e sulla centralina idroelettrica nel suo complesso e sulle relative opere accessorie, nonché aree di pertinenza, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e nell’ottica di ottimizzare la produzione, nel rispetto della Concessione di derivazione e della normativa vigente;
- ad eseguire tutti gli eventuali ulteriori adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite nei Progetti Esecutivi;
- alla riconsegna degli impianti al Concedente, al termine del periodo di Concessione di Costruzione e Gestione, nelle condizioni di fatto esistenti alla fine dei lavori, salvo il naturale deperimento delle parti soggette ad usura;
l) all’adempimento di ogni obbligo diverso ed ulteriore, come risultante dal piano di gestione e dalla complessiva offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
m) a mantenere in continuo esercizio l’acquedotto quale sistema prioritario, ancorché in presenza di guasti, anomalie, manutenzione degli organi o apparati elettromeccanici;
n) a garantire al Concedente l’accessibilità ai luoghi, agli ambienti ed agli impianti di acquedotto ed acconsentire inoltre, a brevi interruzioni (indicate al massimo in n.3 giorni all’anno) della funzionalità dell’Impianto in accordo con il Concedente, in modo che quest’ultimo possa effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria sull’acquedotto comunale “Cassaurolo-Fusino”.
11.2. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Contratto, anche nel caso in cui alcuni servizi/lavori venissero appaltati a terzi.
11.3. Nel caso di miglioramento dell’impianto attraverso la costruzione di nuove parti o di rifacimento parziale o totale della struttura a seguito di cause non imputabili al Concessionario, l’esecuzione di detti lavori potrà, su eventuale indicazione del Concedente, anche essere effettuata dal Concessionario, a cura e spese di quest’ultimo.
ART. 12.- IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
12.1. Il Concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto tutte le misure e a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze ecc. di sua competenza, richiesti dal Concessionario, nel più breve tempo possibile, mediante anche l’utilizzo delle procedure semplificate previste dalle vigenti leggi.
12.2. Il Concedente fornirà al Concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dei lavori di cui al Contratto ed una più efficace ed economica gestione del medesimo.
ART. 13.- TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
13.1. I programmi e i tempi di esecuzione dei lavori sono individuati nel Cronoprogramma di cui all’art. 2 del presente Contratto.
13.2. I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in contraddittorio, fra il Concedente - nella persona del Responsabile del procedimento - e il Concessionario:
a) consegna delle aree da parte del Concedente;
b) consegna ed inizio lavori,
c) sospensione e ripresa dei lavori;
d) ultimazione dei lavori;
e) Collaudo delle opere;
f) riconsegna degli impianti al termine della Concessione;
j) sospensione e ripresa delle attività di gestione.
13.3. In caso di ritardi verranno automaticamente e senza necessità di avviso applicate le penali di cui all’art. 39 del presente Contratto.
ART. 14.- ESECUZIONE DELLE OPERE
14.1. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e l'erogazione dei servizi.
14.2. Il Concessionario provvederà all’esecuzione diretta delle lavorazioni per le quali è in possesso della relativa qualificazione a norma di legge. Gli stati avanzamento lavori, redatti con le modalità prescritte dal
D.P.R. 207/2010, dovranno essere presentati al Concedente per la supervisione degli stessi.
14.3. La fase esecutiva dovrà sottostare a tutte le norme previste per il Concessionario dal citato D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 163/2006. Il Concessionario potrà provvedere all’affidamento a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
14.4. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le più attuali tecnologie sulla base degli elaborati tecnici di progetto e dovranno venir eseguiti da imprese qualificate ai sensi di legge.
14.5. L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale del Direttore dei Lavori e successivamente dovrà essere emesso il certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.
14.6. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori, subappaltatori ed in genere dei terzi, senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Concedente medesimo.
14.7. Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale ed alle prescrizioni di natura tecnica apposte dagli Enti di controllo con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia igienico-sanitaria.
14.8. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose relativamente alla realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto e alla gestione dell’immobile, manlevando fin d’ora il Concedente da ogni responsabilità.
Art. 15.- TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
15.1. Il Concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti termini:
- per l’entrata in esercizio dell’Impianto, previa esecuzione dei lavori e Collaudo: termine indicato in sede di offerta da parte del Concessionario.
15.2. In caso di ritardo verranno comminate le penalità previste nel presente Contratto. Se il termine di entrata in esercizio dell’Impianto non sarà rispettato per fatti riconducibili a colpa e/o a responsabilità del
Concedente, il Concessionario avrà diritto ad un termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori, ferma l'applicazione eventuale delle norme in materia di risoluzione del Contratto, laddove ne sussistano i presupposti.
15.3. In ipotesi di accertata responsabilità del Concedente, non potrà essere comminata alcuna penale in capo al Concessionario.
15.4. Eventuali integrazioni dei lavori richieste dal Concedente potranno comportare la Concessione di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti, ovvero da determinarsi in base all'entità dei lavori extra-contrattuali e proporzionalmente al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori originariamente previsti nel progetto esecutivo, fermo restando l’equilibrio del piano economico finanziario.
15.5. Resta ferma la facoltà per il Concedente, laddove sussistano i requisiti di legge e secondo le modalità legalmente previste, di richiedere la risoluzione del Contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti in ragione dell'inadempimento.
15.6. Dal computo dei giorni utili saranno comunque espunti i giorni inerenti proroghe e/o sospensioni d'attività regolarmente concordate tra le parti ed i giorni di sospensione dell'attività del Concessionario per necessità del Concedente di verifiche e/o decisioni in merito ad eventuali opere in variante ed infine i giorni derivanti da altri impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.
ART.16. - DIREZIONE LAVORI
16.1. I lavori si svolgeranno sotto la direzione e la responsabilità diretta del Concessionario, che è tenuto ad agire in conformità alle indicazioni del soggetto individuato dal Concessionario stesso, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in un idoneo professionista, abilitato ed iscritto nell’apposito Albo professionale, incaricato della Direzione Lavori.
16.2. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
16.3. Il Direttore Xxxxxx dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalle specifiche normative che ne regolamentano le funzioni, un’esperienza in merito alla funzione di direzione lavori nel settore delle opere pubbliche e dovrà essere adeguato e competente rispetto alle funzioni relative alla sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il nominativo, se non già noto, sarà comunicato con congruo anticipo al Concedente.
16.4. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.
16.5. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
(i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
(ii) dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
(iii) della qualità dei materiali impiegati.
ART. 17. - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
17.1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art.132 del D.Lgs. n.163/2006, le varianti in corso d’opera, assolutamente non sostanziali, potranno essere richieste al Concessionario da parte del Concedente.
17.2. La valutazione del prezzo di ciascuna variante in corso d’opera sarà effettuata in base ai progetti esecutivi approvati dal Concedente e ai tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto esecutivo; il riequilibrio del piano economico finanziario dovrà essere regolato da apposito atto aggiuntivo che operi attraverso la determinazione di nuove condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario mediante la rinegoziazione del canone di Concessione e anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione.
17.3. Le varianti in corso d’opera, assolutamente non sostanziali, richieste dal Concessionario, potranno essere autorizzate dal Concedente senza oneri a carico di quest’ultimo, fermo restando l’equilibrio del Piano Economico Finanziario.
17.4. Qualora l’introduzione di una o più varianti determini un prolungamento dei tempi di esecuzione, tutti i termini convenzionali verranno automaticamente adeguati in ragione del prolungamento indotto dalle varianti.
17.5. Tale prolungamento non potrà comunque comportare un incremento dei tempi di esecuzione eccedente il quinto dei tempi convenuti per l’esecuzione dei lavori.
17.6. Quanto precede non troverà applicazione nel caso di varianti determinate da errori od omissioni nella esecuzione dei lavori, dovendo le stesse essere senz’altro eseguite e restando ogni connesso onere ad esclusivo carico del Concessionario.
17.7. Oltre alle varianti sopra descritte, al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria documentazione di progettazione, divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall’art. 147 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 18. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
18.1. Il Concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del concedente, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dai costi per la sicurezza, determinati in complessivi euro 15.000,00. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nelle modalità di seguito indicate.
18.2. Il Concessionario può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
18.3. Il Concessionario ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per il Concessionario.
18.4. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Concessionario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
18.5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti degli importi in precedenza indicati al comma 2 della medesima disposizione, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
ART. 19. – PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA
19.1. Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
19.2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e dell’allegato XV del citato X.Xxx. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli
28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
19.3. Ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese appaltatrici di cui all’articolo 29 del presente Contratto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Concessionario.
19.4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 18 del presente Contratto.
19.5. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
ART.20.- COLLAUDO
20.1. L’incarico del Collaudo sarà attribuito dal Concedente ad uno o più tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità, ed al relativo importo, fermo restando che le procedure di Collaudo saranno espletate nella piena e rigorosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare con riferimento alla norma EN60041.
20.2. La fine dei lavori dovrà risultare da apposita certificazione di ultimazione dei lavori.
20.3. Il Collaudo avverrà ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e degli artt. 215 e ss. del
D.P.R. n. 207/2010 e dovrà essere effettuato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine lavori certificata come sopra stabilito.
ART.21.- MODALITA’ DI GESTIONE
21.1. Entro 10 giorni anteriori alla messa in esercizio dell’opera, il Concedente avrà la facoltà di nominare il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione in conformità a quanto di seguito riportato.
21.2. La gestione dell’impianto, che avrà inizio con l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, come definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n), del D.M. 6 luglio 2012 e si concluderà nel termine della Concessione come infra pattuito, dovrà innanzitutto garantire la produzione di energia elettrica secondo quanto risultante dall’offerta presentata dal Concessionario.
21.3. La gestione del servizio comprende l’intero processo di produzione di energia elettrica e delle attività ad esso connesse. A tal fine il Concessionario si impegna, in forza del presente Contratto, a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente Contratto, nonché i vigenti Regolamenti;
- alla conduzione delle strutture e degli impianti;
- alla custodia e guardiania degli impianti e delle altre opere realizzate affinché gli impianti funzionino ininterrottamente, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, terremoto, devastazioni ed eccezionali cause di forza maggiore);
- alla ottimizzazione della produzione di energia elettrica;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
- all’attivazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento degli eventuali benefici di legge;
- all’attivazione delle pratiche per l’ottenimento della tariffa omnicomprensiva di cui al Decreto FER, da parte del GSE;
- alla riscossione della tariffa omnicomprensiva da parte del GSE.
21.4. Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alle modalità di gestione presentate in sede di offerta, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
21.5. L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.
21.6. In caso di arbitrario ed immotivato abbandono o sospensione del servizio, il Concedente potrà sostituirsi al Concessionario, direttamente o a mezzo di propri incaricati, con relativi costi a carico del Concessionario medesimo, in alcune o in tutte le attività di cui sopra, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 39 e la facoltà di disporre la decadenza e la risoluzione del rapporto di Concessione ai sensi degli articoli 40, 41, 42 del presente Contratto.
21.7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad impiegare il personale dotato delle qualifiche previste per legge.
21.8. In caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto previsto dal presente articolo, il Concedente notificherà per iscritto al Concessionario le contestazioni relative all’inadempimento e le conseguenti prescrizioni per l’adempimento richiesto, assegnando un termine congruo, comunque non inferiore a giorni cinque per le eventuali controdeduzioni.
21.9. Soltanto nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto, il Concedente potrà applicare le penali di cui all’articolo 39, fatta comunque salva la possibilità di disporre la decadenza del Concessionario e la risoluzione del rapporto di Concessione ai sensi degli articoli 40,41 e 42 del presente Contratto.
ART.22.- CANONI/CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCEDENTE
Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente i seguenti importi:
a) Canone fisso annuo: euro 20.000 (ventimila) più I.V.A., da rivalutarsi annualmente a partire dall’anno successivo al primo, in ragione del 100% dell’aggiornamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo – FOI; tale importo verrà corrisposto dal Concessionario al Concedente a far data dalla stipula del presente Contratto, annualmente, per l’intera durata della Concessione (anni ventidue). Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: per il primo anno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, e per tutte le annualità successive, con rata anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata della Concessione; il suddetto importo sarà rivalutato annualmente in ragione del 100% dell’aggiornamento dell’indice ISTAT – FOI - dei prezzi al consumo. Il suddetto canone dovrà essere comunque corrisposto anche in caso di fermo dell’impianto;
b) Canone variabile annuo: importo variabile corrispondente alla percentuale offerta dal Concessionario ai sensi della lettera b), punto II.1.3) [Gestione dell’impianto] e del punto IV.2), sottonumero 2) [offerta economica] del Bando di Gara, in relazione alla tariffa omnicomprensiva di cui al Decreto FER e dovuta dal GSE al Concessionario. Tale importo verrà corrisposto dal Concessionario al Concedente per la durata di almeno 20 (venti) anni a far data dall’entrata in esercizio dell’Impianto, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. n) del Decreto FER, e in ogni caso per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante nei confronti del Concessionario così come definita in precedenza.
La quantità di energia effettivamente prodotta dall'impianto sarà rilevata semestralmente, in luglio e gennaio di ciascun anno, in base alle risultanze dei contatori installati. L’importo di cui alla lettera b) sarà versato, annualmente, in due rate semestrali: l’acconto, sulla produzione maturata nel primo semestre, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, e il saldo, sulla produzione maturata nel secondo semestre, entro il 31 gennaio dell’anno seguente;
c) Canone annuo provinciale di Concessione di derivazione d’Acqua: a decorrere dalla stipula del presente Contratto, il Concessionario è tenuto a versare direttamente alla Provincia l’importo, secondo le modalità indicate dal Disciplinare annesso alla predetta Concessione;
d) Contributo spese di allestimento della procedura di gara: euro 25.000 (venticinquemila) che il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente, in cinque rate annuali d’importo pari a € 5.000,00, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla corresponsione dell’importo sub lett.b) del presente articolo, e a far data dall’entrata in esercizio dell’impianto.
e)Spese di pubblicazione del Bando di gara e post informazione: importo pari a 3.000,00
ART.23.- ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE
23.1. Durante la fase di esecuzione dei lavori, il Concedente si riserva di effettuare operazioni di controllo o di Collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto nei progetti esecutivi approvati e nel presente Contratto.
23.2. Inoltre, il Concedente sarà pienamente legittimato a svolgere attività di verifica e controllo dell’operato anche in fase di gestione dell’impianto affidata al Concessionario, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti del presente Contratto e con le prescrizioni contenute nei progetti esecutivi approvati, secondo le modalità suindicate. Il Concedente si riserva di effettuare, direttamente o per il tramite di tecnici di fiducia, sopralluoghi e verifiche presso gli stabilimenti ove verranno prodotti i materiali e gli impianti.
23.3. Il Concessionario dovrà pertanto consentire alle persone designate dal Concedente di accedere all’impianto ed effettuare controlli tecnici ed amministrativi in qualsiasi momento e dovrà esibire tutti gli atti e i documenti che gli verranno richiesti.
ART.24. - GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed indicata sub III.2, lett. a) del Bando di gara, allegata al presente Contratto sub lett. d), prestata dal Concessionario al momento dell’offerta, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
ART.25. - CAUZIONE DEFINITIVA
25.1. La garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario per l'esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, allegata al presente Contratto sub lett. d), è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
25.2. La garanzia per l’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
25.3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio.
25.4. Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante i lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario a proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
25.5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale secondo le suindicate modalità, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Concedente, nonché in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione.
25.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
ART.26. - GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
26.1. Il Concessionario risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causato da lavori in corso e/o in fase di installazione dell’impianto. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti fra la Ditta ed i terzi.
26.2. Si da atto che ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il Concessionario ha costituito le garanzie per la costruzione previste al Paragrafo III.2) lettera c) del Bando, allegate sub d) al presente Contratto. Si da atto altresì che il concessionario ha presentato la copia della polizza assicurativa, allegata sub d) al presente Contratto, stipulata dal progettista incaricato della progettazione esecutiva del Lotto n. 3, in conformità al Paragrafo III.2) lettera g) del Bando.
ART.27. - GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE
27.1. Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causato dall’attività dell’impianto o da lavori in corso durante la fase di gestione. Il concedente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra la ditta ed i terzi.
27.2. Ferma restando la qualifica di terzo del Concedente, prima dell’avvio della gestione dell’Impianto il Concessionario è tenuto a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed operai, che copra i rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione dell’impianto, per una somma assicurata (massimale unico per sinistro) non inferiore ad Euro
5.000.000 (cinquemilioni). La suddetta garanzia decorre dalla data di avvio della gestione e dovrà essere mantenuta in corso di validità, a cura e spese del Concessionario, sino alla riconsegna delle opere al Concedente, e dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
27.3. Il Concessionario dovrà altresì sottoscrivere a proprie spese, prima dell’inizio della gestione e per tutta la durata della Concessione,,le seguenti garanzie: i) una polizza nella forma all-risks per il fabbricato e per l’impianto, con un massimale pari a € 500.000,00; ii) pena la risoluzione del contratto, una fideiussione bancaria, dell’importo di euro 150.000,00, a garanzia degli obblighi contrattuali, inclusi il pagamento dei canoni e dei corrispettivi contrattuali. Resta inteso che la suddetta garanzia non potrà essere escussa nel caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni assunte in sede di gara, tra le quali, a titolo esemplificativo, la penale di cui all’art. II.3.1) del Bando per il caso della mancata entrata in esercizio dell’impianto entro il 15.05.2016; in quest’ultimo caso, il concessionario sarà tenuto a liquidare l’importo ivi pattuito autonomamente ed in proprio. Tale ultima garanzia fideiussoria verrà svincolata sei mesi dopo la scadenza della concessione. Le suddette garanzie dovranno essere mantenute in corso di validità, a cura e spese del Concessionario, sino alla propria scadenza.
ART. 28 - MODALITA’ DI REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
La presente Concessione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo a favore del Concessionario.
ART. 29.- SUBCONCESSIONE
29.1. E’ vietata la cessione del Contratto. I lavori sono scorporabili ed appaltabili secondo le modalità indicate all’interno del Disciplinare di gara.
29.2. Il subappalto è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
29.3. La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dal Concessionario con personale regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali.
29.4. Qualora, in seguito a eventuali controlli da parte del Concedente, il Concessionario non risultasse in regola con quanto precedentemente esposto, la presente Concessione si intende automaticamente risolta senza necessità di procedere in via giudiziaria.
ART. 30.- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
30.1. Costituiscono cause di risoluzione del Contratto, ed il Concedente ha facoltà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata, od anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora nel termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, le seguenti ipotesi:
a) Qualora il Concessionario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente, di appaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del D.Lgs. 163/2006;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all’art.19, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs.81/2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’art. 45, del presente Contratto;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 81/2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Concedente la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
30.2. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
30.3. Alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il Concedente e il Concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
30.4. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del Concessionario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Concedente, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 D.Lgs. 163/2006 o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta della nuova Concessione o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’originaria Concessione, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dal Concessionario inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico del Concessionario inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione della nuova Concessione per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione originariamente assegnata al Concessionario inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara per l’affidamento della Concessione eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per il Concedente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e Collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto
originario.
30.5. Nel caso il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione tra le imprese aderente al contratto di rete, consorzio ordinario o stabile di concorrenti o GEIE, e in caso ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, o di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, o ancora quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 490/1994, a carico di un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni da parte del prefetto.
ART. 31. - ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL’OPERA
31.1. Al termine della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo dell’Impianto. Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.
31.2. La presa di possesso da parte del Concedente avviene entro il termine perentorio fissato dal R.U.P., in presenza del Concessionario, o in sua assenza, di due testimoni indicati dal Concedente.
31.3. Qualora il Concedente non si trovi nella condizione di prendere in consegna l’impianto alla scadenza del Contratto di Concessione e gestione, il Concessionario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione dell’opera per un tempo pari a 90 giorni dalla scadenza del presente Contratto.
31.4. Nulla sarà dovuto per l’eventuale valore non ammortizzato degli impianti.
31.5. Una volta terminata la gestione dell’impianto, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto o facoltà sull’impianto realizzato o sull’attività ad esso connessa, né sull’acquedotto interessato dall’attività dell’impianto.
ART. 32.- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
32.1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n. 207/2010, quelli di cui al presente Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavo- ri, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi ai progetti esecutivi e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Contratto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso il Concessionario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can- tiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Concessionario;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne il Concedente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni del Concessionario a termini di Contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai progetti esecutivi;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di Collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dalla presente Concessione e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Concedente e per i quali competono, a termini di Contratto, al Concessionario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal
Concessionario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Concessionario;
h) la Concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nella presente Concessione, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che il Concedente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal Concedente, il Concessionario non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il Concessionario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Concedente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dai progetti esecutivi o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relative alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dai progetti esecutivi o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del Concessionario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del Concessionario, restandone sollevati il Concedente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli degli appaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dei Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto della Concessione, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo Collaudo delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto della Concessione;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con
l’esecuzione delle opere oggetto di Concessione. Il Concessionario dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
32.2. Il Concessionario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Concedente (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dal Concessionario ai prezzi di Contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dal Concessionario in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
ART. 33.- OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, seppur invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Contratto e ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
e) ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico;
f) a rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
g) prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, il Concessionario deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
h) a produrre alla Direzione dei lavori, un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei lavori.
ART. 34.- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
34.1.I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Concedente. Il Concessionario è tenuto a trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
34.2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica la normativa vigente al momento del rinvenimento.
ART. 35.- TERRE E ROCCE DA SCAVO
35.1. Sono a carico e a cura del Concessionario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
35.2. E’ altresì a carico e a cura del Concessionario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D.M. n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
35.3. Sono infine a carico e cura del Concessionario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
ART. 36.- CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura del Concessionario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Concedente, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Concedente.
ART. 37.- CARTELLO DI CANTIERE
Il Concessionario deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
ART. 38.- RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI CON I TERZI
38.1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle clausole contrattuali e della corretta esecuzione degli obblighi tutti nascenti dalla Concessione.
38.2. Il Concessionario si assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, nonché a terzi, come diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque il Concessionario si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la fase di gestione.
38.3. In ogni caso, il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione del servizio; il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.
38.4. Il Concessionario è tenuto inoltre all’osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l’assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici, dalle imprese delle quali comunque si avvalga, ed all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro con obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori.
ART.39.- PENALI
39.1. Fatte salve le più gravi sanzioni di cui ai successivi articoli del presente Contratto, al Concessionario saranno applicate le penali di seguito indicate.
39.2. Il Concessionario corrisponderà al Concedente una somma a titolo di penale dell’ammontare pari ad euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo nella entrata in esercizio dell’impianto rispetto al termine indicato nell’offerta, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà corrisposta sino alla data di effettiva entrata in esercizio dell’impianto.
39.3. Sono comunque fatti salvi i ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore o a fatti non imputabili al Concessionario, purché notificati al Concedente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento e non incidenti sull’erogazione del contributo incentivante.
39.4. In ogni caso, l’importo complessivo delle penali suindicate non potrà superare il 10% dell’importo dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato e come sopra specificato, fatti salvi i maggiori danni che derivino al Concedente per ritardo da parte del Concessionario, compresi anche gli eventuali danni derivanti dall’eventuale perdita del diritto di sfruttamento dell’acqua.
39.5. Per ritardata esecuzione degli oneri di manutenzione come anche previsto nel piano di manutenzione allegato al Progetto Esecutivo del Lotto n.3 il Concessionario corrisponderà € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
39.6. Allo scopo di evitare il rischio che possano verificarsi difformità di efficienza e rendimento impianti delle opere rispetto al progetto esecutivo del Lotto n. 3 predisposto dal Concessionario sulla base degli elementi forniti in sede di gara, il Concessionario dovrà applicare al prezzo indicato nell’offerta presentata un coefficiente di compensazione – secondo le modalità di seguito indicate – da calcolare in relazione all’intero periodo di gestione, e da corrispondere contestualmente agli acconti ed ai saldi sulle produzioni.
All’offerta economica espressa dal concorrente, al termine della costruzione dell’impianto, sarà imposto un fattore di correzione “Fc“, valutato in sola forma positiva, da sommare all’offerta economica a salvaguardia dei rendimenti dell’impianto a favore del Comune di Grosio, calcolato con la formula seguente:
Fc = 2 x Oe x ((ηi / ηc) - 1) x 100
Ove:
Fc: fattore di correzione dell’offerta, quale valore maggiore fra il risultato della formula applicata alla portata di Concessione ed al 50% della portata di Concessione
Oe: offerta economica espressa dal concorrente
ηi: rendimento ponderato medio dell’impianto elettromeccanico dichiarato nei documenti di cui alla “proposta migliorativa”, espressa nell’offerta tecnico-organizzativa (busta B), valutato al 2° decimale espresso in percentuale, calcolato quale valore medio fra il rendimento a portata di 45,9l/s ed il rendimento alla portata di 20l/s
ηc: rendimento ponderato medio del complesso elettromeccanico derivato dal collaudo, calcolato quale valore medio fra il rendimento a portata di 45,9l/s ed il rendimento alla portata di 20l/s, valutato al 2° decimale espresso in percentuale
2: fattore di penalità sul mancato introito.
Il suddetto fattore di correzione, così calcolato, è da ritenersi quale elemento di penalità da applicarsi al Contratto a compensazione dei minori introiti percepiti dal Concedente in ragione della difformità di rendimento delle opere rispetto ai valori indicati nel progetto esecutivo presentato dal Concessionario.
39.7. In caso di contestazioni da parte del Concedente nella gestione degli impianti verrà applicata quotidianamente al Concessionario una penale pari all’uno per mille sull’importo del canone fisso annuo di cui all’art. 22, lett. a) del presente Contratto sino alla cessazione della situazione contestata.
39.8. In caso di entrata in esercizio dell’impianto oltre la data del 15.05.2016, per causa imputabile al Concessionario, quest’ultimo dovrà comunque corrispondere al Concedente una cifra pari al rialzo percentuale sull’importo a base d’asta di cui al Paragrafo II.1.3) lett. b) del Bando (da calcolarsi nelle modalità indicate all’interno del Paragrafo “Busta C-Offerta Economica”- lettera a) “Offerta economica”) indicato all’interno della propria offerta; tale percentuale verrà calcolata sull’importo pari ai ricavi annui attesi dall’impianto (importo pari a € 339.563,88, come risultante dal Piano Finanziario elaborato dal Concedente), moltiplicato per 20 anni, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.
39.8. Resta inteso che le penali sopra elencate saranno riscosse dal Concedente mediante versamento, da parte del Concessionario, del relativo importo alla tesoreria, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’accertamento dell’infrazione, da trasmettere al Concessionario stesso a mezzo raccomandata A/R. In caso di mancato versamento ci si rivarrà sulla polizza agli atti.
39.9. Rimane inteso, altresì, che, nel caso di contestazione dell’accertamento di infrazione comunicato al Concessionario, troverà applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 40.
Art. 40.- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
40.1. Il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) abbandono dei lavori di costruzione e/o sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;
b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori;
c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;
d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) cessione, anche parziale, della Concessione a terzi al di fuori dei casi di legge;
f) violazione da parte del Concessionario di uno o più obblighi di cui all’art. 3, commi 4 e 5, del presente Contratto;
g) presentazione della progettazione esecutiva del Lotto n.3 oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dalla stipula del Contratto;
h) mancata approvazione della progettazione esecutiva del Lotto n.3 da parte della Giunta Comunale.
40.2. In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento, il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione.
40.3. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario, tramite raccomandata A/R, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.
ART. 41.- REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
Nei casi di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse e nei casi di risoluzione del rapporto di Concessione per inadempimento del Concedente, troverà applicazione l’art.158 del D.Lgs. n.163/2006, in ragione del quale saranno corrisposti al Concessionario:
a) un importo equivalente al valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
b) un importo equivalente alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
ART. 42.- RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO
42.1. Fermo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto, oltre che nei casi previsti nelle altre clausole espressamente indicate nel Contratto, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente Contratto, ivi compreso il mancato pagamento dei canoni/corrispettivi nelle modalità e nei tempi stabiliti, ed agli impegni assunti in sede di gara in relazione all’esecuzione del presente Contratto di Concessione o agli obblighi prescritti dalla legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere l’inadempimento, fermo restando che la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
b) nel caso in cui il Concessionario non provveda alla reintegrazione della cauzione di cui all’art. 25 ove tale cauzione sia stata escussa dal Concedente;
c) nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’importo dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato;
42.2. Una volta decaduto, il Concessionario ha diritto, per i soli lavori eseguiti regolarmente e che non impongano interventi di modifica, ad un indennizzo equivalente al 50% massimo dei costi sostenuti per l’esecuzione di detti lavori. Il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo equivalente al massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore delle predette opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, il 50% massimo dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.
42.3. Dall’indennizzo di cui al comma precedente dovranno essere dedotte tutte le eventuali spese, penali, risarcimenti dovuti dal Concessionario.
ART. 43.- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal Contratto sono risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e nei limiti di cui all’art. 239 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenza mediante il ricorso alla menzionata procedura, nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le parti faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di accordo bonario, previsti dal citato art. 240. In caso di mancato accordo mediante gli strumenti sopra indicati, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall’interpretazione del Contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quale Foro competente, quello di Sondrio.
ART. 44. - COLLABORAZIONE
44.1. Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per propria competenza, a mantenere durante tutto il rapporto inerente il presente Contratto un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.
44.2. In particolare, il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Concedente qualsiasi circostanza o fatto che, rilevato nella progettazione o nella realizzazione delle opere ovvero nell’espletamento del servizio, possa impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.
44.3. Il Concessionario proporrà al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione delle opere ed il regolare adempimento dei servizi.
44.4. Il Concedente si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti tecnici affinché siano rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori ed all'esercizio dell'impianto, fermo restando l’obbligo di diligente e scrupolosa attività in capo al Concessionario.
44.5. Il Concessionario provvederà inoltre ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli utenti e con l’utenza al fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità con una diffusione capillare in modo da facilitare i rapporti con il pubblico e l’utenza.
ART. 45.- TRACCIABILITA’
45.1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i concessionari, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
45.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
45.3. Il Concessionario comunica all'Amministrazione Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
45.4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con i Concessionari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
45.5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
45.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.
45.7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010.
ART. 46.- NORMA DI RINVIO
46.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rinvia alla documentazione tecnica e all’offerta presentata dal Concessionario, poi risultato aggiudicatario, nonché alla normativa -sia generale che speciale- regolante la materia oggetto della presente Concessione.
46.2. La Concessione è regolata in particolare dalle leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti ed in genere dalla normativa vigente inerente e conseguente all’esecuzione e alla gestione di opere pubbliche e alla realizzazione e/o gestione di impianti che il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare.
ART. 47.- SPESE ED ONERI
47.1. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (a titolo esemplificativo: occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
47.2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio.
47.3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, vengano a determinarsi aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
47.4. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.
Trattandosi di intervento assimilabile ad opera pubblica ed in base alle disposizioni vigenti il Concessionario, agendo per conto dell’Amministrazione Comunale, e’ esentato totalmente dal pagamento della T.O.S.A.P ai sensi dell’art. 49 comma 1° lett . e) del D.Lgs. 507/1993.
ALLEGATI:
a) Progetti esecutivi dei Lotti nn. 1 e 2 e Progetto Definitivo del Lotto n.3;
b) Piano Economico Finanziario (P.E.F.);
c) Piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 dei lotti 1 e 2;
d) Polizze di garanzia, di cui agli artt. 25 e 26 del presente Contratto;
e) Offerta economica e tecnico-organizzative presentate dal Concessionario in sede di gara
Letto e sottoscritto.
Il Concedente Il Concessionario