CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI EPIDEMIOLOGIA E FARMACOLOGIA PREVENTIVA
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI EPIDEMIOLOGIA E FARMACOLOGIA PREVENTIVA
TRA
L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 13 giugno 2006, e del Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2006.
E
L'Università di Chieti, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 18 settembre 2006 e del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2006.
E
L'Università di Ferrara, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 20 marzo 2007 e del Consiglio di Amministrazione in data .
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 (Costituzione)
E' costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di “EPIDEMIOLOGIA E FARMACOLOGIA PREVENTIVA”, con le seguenti Unità di ricerca:
Università degli Studi di Milano
- Dipartimento di Scienze Farmacologiche Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Università degli Studi di Chieti
- Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Centro Regionale Prevenzione Aterosclerosi
Xxx xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Ferrara
- Unita presso Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Sezione Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria
Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 12 della presente convenzione.
ARTICOLO 2 (Scopo del Centro)
Il Centro si propone di:
a) promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo di:
- studi epidemiologici di prevalenza e/o incidenza di fattori di rischio o di malattie nella popolazione o in gruppi selezionati della popolazione;
- analisi farmacoeconomica e di qualità della vita (in collaborazione con il Centro di Farmacoeconomia dell’Università degli Studi di Milano);
- studi sul buon uso del farmaco attività di ricerca epidemiologica anche sull’utilizzo dei farmaci (farmacoutilizzazione), anche attraverso la creazione di gruppi ad hoc;
- studi di farmacoepidemiologia e farmacovigilanza;
- sviluppo competenze riguardanti la certificazione metodologica, l’interpretazione di dati epidemiologici e l’individuazione di indicatori di performance;
- contributo ad un miglioramento della conoscenza della situazione sanitaria nazionale e delle linee guida nazionali ed internazionali nell’ambito della farmacovigilanza e della farmacoutilizzazione;
- valutazione dell’atteggiamento delle varie categorie operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale di fronte a specifiche patologie e del grado di recepimento delle rispettive Linee Guida.
b) promuovere corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria, anche attraverso:
- collaborazione allo svolgimento di un Master di II livello e di un Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza della Facoltà di Farmacia, con docenti altamente qualificati, e di corsi di formazione accreditati al programma di educazione continua in medicina (ECM), riguardanti la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione, le metodologie di conduzione di studi clinici epidemiologici ed intervento, la normativa vigente in Italia ed in Europa in questi settori, la farmacologia di base ed applicata nel settore cardiovascolare, ecc;
- diffusione ed implementazione di nuove linee guida con particolare attenzione alle aree cardiovascolare e della farmacosorveglianza;
- campagne di informazione per specifici argomenti dirette al pubblico in generale o a particolari fasce di popolazione (ad esempio agli studenti delle scuole superiori, ecc.) e/o operatori del sistema sanitario.
c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario; con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
f) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;
g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
ARTICOLO 3 (Sede Amministrativa)
Il Centro ai soli fini organizzativi ed amministrativi ha sede presso l’Università ove si trova l'Unità di ricerca a cui afferisce il Direttore del Centro.
In prima applicazione il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Unità dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche
ARTICOLO 4 (Personale aderente al Centro)
Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d’intesa con il Direttore di Dipartimento o Istituto, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto.
Potranno infine collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o di enti italiani e stranieri nonché di associazioni di ricerca pubblici o privati.
ARTICOLO 5 (Organi del Centro)
Organi del Centro sono:
a) Il Consiglio Scientifico
b) Il Direttore Scientifico
ARTICOLO 6 (Il Consiglio Scientifico)
Il Consiglio Scientifico è composto da:
• 1 rappresentante per ciascuna Unità – della quale diventa il Coordinatore - designato dal personale universitario di ricerca, afferente all’Unità stessa, fra i propri membri;
• 1 rappresentante per ciascuna Università, designato dai Consigli delle strutture di riferimento, tra i professori ordinari, gli associati e i ricercatori aderenti al Centro;
• Il Direttore di ciascuna struttura interessata, ovvero un suo delegato, scelto tra il personale docente afferente al Centro.
Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Il Consiglio così costituito, designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante.
Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l'attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.
Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:
a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro, riferendone all'Assemblea degli aderenti al Centro e seguendone le eventuali direttive;
b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore;
c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
e) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;
Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione deve essere fatta, anche per via telematica, con un anticipo di almeno 10 giorni.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
Le relative deliberazione sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.
ARTICOLO 7 (Il Direttore del Centro)
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico.
Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Centro nel limiti delle norme vigenti;
b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
e) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;
g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.
ARTICOLO 8 (Assegnazione di personale)
Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del Consiglio Scientifico, mediante:
• utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;
• collaborazione di xxxxxxxx e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;
• collaborazione del personale di ricerca degli Enti pubblici o privati presso i quali siano eventualmente collocate le Unità del Centro.
Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e RC.
ARTICOLO 9 (Finanziamenti e Amministrazione)
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
• al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
• a eventuali contributi straordinari delle Università aderenti;
• a altri Ministeri;
• al C.N.R.;
• da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
• da organismi e Istituti internazionali;
• da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
• da altri soggetti privati.
I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza.
La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro.
ARTICOLO 10 (Modifiche dello Statuto)
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea.
ARTICOLO 11 (Durata e Recesso)
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dal competenti organi.
E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.
ARTICOLO 12 (Adesioni ulteriori)
Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro.
Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.
ARTICOLO 13 (Norme transitorie)
In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti ed i ricercatori, proponenti la costituzione del Centro Interuniversitario, di seguito elencati:
Università degli Studi di Milano: Xxxx. Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Dott. ssa Xxxxx Xxxxxx
Università degli Studi di Chieti:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Ferrara:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario “Epidemiologia e Farmacologia Preventiva“ è costituito come segue:
Rappresentanti dell'Unità dell'Università di Milano presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche:
Xxxx. Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Rappresentanti dell'Unità dell'Università degli Studi di Chieti presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento – Centro Regionale Prevenzione Aterosclerosi:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Rappresentanti dell'Unità dell'Università degli Studi di Ferrara presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria e Sezione di Farmacologia:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Università degli Studi di Milano Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
Università degli Studi di Chieti Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Università degli Studi di Ferrara Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)