Accordo
Accordo
0.192.122.632.13
tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI) per determinare lo statuto giuridico dell’Agenzia in Svizzera
Concluso il 31 agosto 2004 Entrato in vigore il 30 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI),
dall’altra,
visto l’articolo 13 paragrafo 2 dell’Accordo del 9 dicembre 20022 che istituisce in organizzazione intergovernativa l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI) che prevede che l’ACICI abbia sede a Ginevra,
visto l’articolo 13 paragrafo 3 del predetto Accordo che menziona la conclusione di un accordo di sede con il Governo svizzero,
animati dal desiderio di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
I. Statuto, privilegi e immunità dell’ACICI
Art. 1 Personalità e capacità
Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (di seguito denominata «ACICI»).
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce all’ACICI l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono in quanto organizzazione intergovernativa.
2. Il Consiglio federale svizzero riconosce all’ACICI, nonché ai membri dell’ACICI nei loro rapporti con l’Agenzia, una libertà di riunione assoluta sul territorio svizze- ro, che comprende la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
RU 2005 1491
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RS 0.632.208
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i bisogni dell’ACICI sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo dell’ACICI o della persona da lui designata.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi dell’ACICI e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che le appartengono o sono in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
1. Nell’ambito delle sue attività, l’ACICI gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei seguenti casi:
a) nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo dell’ACICI o dalla persona da lui xxxx- xxxxx;
b) in caso d’azione di responsabilità civile intentata contro l’ACICI per danni causati da veicoli di sua proprietà o che circolano per conto suo;
c) in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, di retri- buzioni, salari ed altri emolumenti di cui l’ACICI è debitrice nei confronti di un suo funzionario;
d) in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una proce- dura avviata a titolo principale dall’ACICI; e
e) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione dell’arti- colo 29 del presente Accordo.
2. Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni che sono di proprietà dell’ACICI o da essa utilizzati ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da:
a) qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione ;
b) qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, salvo nei casi previsti nel paragrafo 1.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni dell’ACICI non sono soggette a restrizioni.
Art. 7 Regime fiscale
1. L’ACICI, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federa- li, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili tale esenzione vale solo per quelli di proprietà dell’ACICI e occupati dai suoi servizi, nonché per i redditi che ne deri- vano.
2. L’ACICI è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. È, in particolare, esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti desti- nati all’uso ufficiale e per tutti i servizi fatti per l’uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
3. L’ACICI è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.
4. Se del caso le summenzionate esenzioni sono effettuate mediante rimborso, su domanda dell’ACICI e secondo una procedura da determinarsi tra l’ACICI e le autorità competenti.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’ACICI è discipli- nato dall’ordinanza del 13 novembre 19853 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disposizione dei fondi
L’ACICI può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altri valori mobili, e può disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 10 Comunicazioni
1. L’ACICI gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 19924 dell’Unione inter- nazionale delle telecomunicazioni, emendata a Kyoto il 14 ottobre 1994 e a Minnea- polis il 6 novembre 1998.
2. L’ACICI ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente auten- ticate, dell’ACICI non possono essere censurate.
4. L’ACICI è esonerata dall’obbligo di procedere a una valutazione della conformi- tà per gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo (comunicazioni via filo) che essa costruisce ed esercita esclusivamente all’interno dei suoi edifici o parti di essi o terreni adiacenti. Gli impianti di telecomunicazione devono essere costruiti ed esercitati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
3 RS 631.145.0
4 RS 0.784.02
5. L’esercizio degli impianti di telecomunicazione (comunicazione via filo e senza filo) deve essere coordinato tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazio- ni.
Art. 11 Cassa pensioni
Ogni cassa pensioni o istituto di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’ACICI ha in Svizzera la stessa capacità giuridica dell’Agenzia stessa. Essa gode, nella misura della sua attività in favore dei funziona- ri, degli stessi privilegi e immunità accordati all’ACICI per quanto concerne i beni mobili.
Art. 12 Previdenza sociale
L’ACICI non è assoggettata in quanto datore di lavoro alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, il regime degli assegni per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché a quella sull’assicurazione malattia.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate ufficialmente presso l’ACICI
Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti dei Membri dell’ACICI
1. I rappresentanti dei Membri dell’ACICI, chiamati ufficialmente a partecipare a conferenze o riunioni presso l’ACICI, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi a destinazione del luogo di riunione o in prove- nienza dal medesimo, dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto e esen- zione dall’ispezione dei bagagli personali;
b) immunità di giurisdizione, anche dopo aver terminato la loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
c) inviolabilità di qualsiasi atto, supporto di dati e documento ufficiale;
d) privilegi e agevolazioni in materia doganale accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19855 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
e) esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura che limiti l’entrata, da ogni formalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
5 RS 631.145.0
f) per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazio- ni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti dei governi stranieri in mis- sione ufficiale temporanea.
2. I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti dei membri dell’ACICI non a loro vantaggio personale, bensì per garantire in tutta indipendenza l’esercizio delle loro funzioni in rapporto con l’ACICI. Di conseguenza, le autorità competenti di un membro dell’ACICI revocano l’immunità in tutti i casi in cui il suo manteni- mento potrebbe intralciare il corso della giustizia e in cui può essere revocata senza pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo per cui era stata accordata.
Art. 14 Privilegi e immunità accordati al Direttore esecutivo e agli alti funzionari dell’ACICI
1. Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il Direttore esecutivo dell’ACICI o, in caso d’impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, e gli alti funzionari godo- no dei privilegi, immunità e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici con- formemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.
2. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri godono dell’esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità pagati loro dall’ACICI; tale esenzione si applica alle persone di cittadi- nanza svizzera, a condizione che l’ACICI preveda un’imposizione interna. Le pre- stazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o un istituto di previdenza conformemente all’articolo 11 del presente Accordo, sono esenti in Svizzera al momento del loro versamento; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate a tali persone a titolo d’indennità per malattia, infortunio, ecc.; invece, i redditi dei capitali versati, le rendite e pensioni pagate alle persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso l’ACICI non beneficiano dell’esenzione.
3. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati al loro uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizi fatte per il loro uso strettamente personale.
4. I privilegi in materia doganale sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazio- nali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari dell’ACICI
I funzionari dell’ACICI, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro fun- zioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
6 RS 631.145.0
b) inviolabilità di qualsiasi atto, supporto di dati e documento ufficiale;
c) esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sui trattamen- ti, gli emolumenti e le indennità pagati loro dall’ACICI; tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che l’ACICI preveda un’imposizione interna. In Svizzera, l’esenzione si applica pure, al momento del versamento, alle prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale versate a funzionari dell’ACICI come indennità per malattia, infortunio, ecc.; invece, i redditi dei capitali versati, le rendite e le pensioni pagate agli ex funzionari dell’ACICI non godono dell’esenzione.
Art. 16 Privilegi e immunità accordati ai funzionari dell’ACICI che non sono di cittadinanza svizzera
Oltre ai privilegi e immunità di cui all’articolo 15, i funzionari dell’ACICI che non sono cittadini svizzeri:
a) sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
b) non soggiacciono, unitamente al coniuge e ai familiari a loro carico, alle disposizioni che limitano l’entrata e alle formalità di registrazione degli stra- nieri;
c) godono degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizza- zioni internazionali in materia di agevolazioni di cambio;
d) xxxxxx, unitamente ai familiari a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
e) godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza 13 novembre 19857 concernente i privilegi doganali delle or- ganizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organiz- zazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 17 Previdenza sociale
1. I funzionari dell’ACICI che non sono cittadini svizzeri non sono assoggettati alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull’as- sicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime degli assegni per perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere del 31 agosto 20048.
2. I funzionari dell’ACICI, di cittadinanza estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere sottoposti a tale assicurazione.
7 RS 631.145.0
8 RS 0.192.122.632.131
3. I funzionari dell’ACICI non sono assoggettati all’assicurazione contro gli infor- tuni obbligatoria in Svizzera, sempreché l’ACICI accordi loro una protezione equi- valente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali.
Art. 18 Servizio militare di funzionari svizzeri
1. I funzionari dell’ACICI di nazionalità svizzera restano soggetti agli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero vigente.
2. Un numero limitato di congedi dal servizio militare (congedi per l’estero) può essere accordato a funzionari svizzeri dell’ACICI che esercitano funzioni dirigenzia- li in seno all’ACICI; i beneficiari di detto congedo sono dispensati dai servizi, dalle ispezioni e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
3. Per i funzionari di cittadinanza svizzera dell’ACICI che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2 possono essere presentate domande di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
4. Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio d’istruzione sono sottoposte dall’ACICI al Dipartimento federale degli affari esteri all’indirizzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport.
Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per l’ACICI
Gli esperti in missione per l’ACICI, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di giurisdizione, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni;
b) inviolabilità di qualsiasi atto, supporto di dati e documento ufficiale;
c) esenzione da qualsiasi misura restrittiva dell’entrata, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
d) per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazio- ni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
e) per quanto concerne i loro bagagli personali, immunità e agevolazioni ana- loghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone menzionate negli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non godono dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qualsiasi veicolo di loro proprietà o da esse guidato, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono intesi per confe- rire vantaggi personali a coloro che ne godono. Hanno l’unico scopo di garantire, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell’ACICI e la completa indipendenza dei suoi funzionari.
2. Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzio- nario o di un esperto in tutti i casi in cui ritiene che tale immunità intralci il corso della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’ACICI. Il Presidente del Consiglio di direzione è competente per revocare l’immunità del Direttore esecutivo.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere prendono ogni provvedimento utile per agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipen- dentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso l’ACICI, ossia:
a) i rappresentanti dei Membri dell’ACICI e il loro coniuge;
b) il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari dell’ACICI, come pure i familiari a loro carico e che vivono in comunione domestica;
c) gli esperti in missione per l’ACICI;
d) qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, chiamata in qualità ufficiale presso l’ACICI.
Art. 23 Documenti di legittimazione
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all’ACICI, per ogni funziona- rio, come pure per i suoi familiari, ammessi a titolo di ricongiungimento familiare, che vivono a suo carico e in comunione domestica senza esercitare un’attività lucra- tiva, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale docu- mento serve al titolare per legittimarsi nei confronti di un’autorità federale, cantona- le e comunale.
2. L’ACICI comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari dell’ACICI e dei loro familiari indicando, per ciascuno di essi, la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio e la classe di funzione a cui appartengono.
Art. 24 Prevenzione degli abusi
L’ACICI e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di agevolare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti nel presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 25 Controversie private
L’ACICI adotta disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:
a) le controversie derivanti da contratti di cui l’ACICI è parte e altre controver- sie di diritto privato;
b) le controversie nelle quali sono implicate le persone menzionate negli artico- li 13, 14, 15 e 19 che, in virtù della loro situazione ufficiale, godono dell’immunità, sempreché questa non sia stata loro revocata conformemente alle disposizioni degli articoli 13 paragrafo 2 e 21 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Non responsabilità della Svizzera
Dall’attività dell’ACICI in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Agenzia medesima o dei funzionari di quest’ultima.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
2. Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto con l’ACICI il più presto possibile, allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi dell’ACICI.
3. L’ACICI collabora con le autorità svizzere per evitare ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera derivante dalla sua attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’ese- cuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle controversie
1. Ogni controversia tra le parti del presente Accordo circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo medesimo che non può essere composta mediante negoziati tra le parti, può essere sottoposta da ciascuna parte, su richiesta, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.
2. Il Consiglio federale svizzero e l’ACICI designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro che presie- de il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle parti.
4. Il tribunale stabilisce la propria procedura.
5. La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le parti in causa.
Art. 30 Revisione dell’Accordo
1. Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta di una delle parti.
2. In tal caso, le due parti concordano le modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 31 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle parti con preavviso scritto di due anni.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 30 aprile 2004, vale a dire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo del 9 dicem- bre 2002 che istituisce in organizzazione intergovernativa l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI).
Fatto a Berna, il 31 agosto 2004, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxx | Per l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI): Xxxxxxxxx Xxxxx |