Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%”
Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%”
Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione
Il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato “Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%” (il “Prestito Obbligazionario” o “Prestito”), di valore nominale complessivo pari ad Euro 695.535.200, è costituito da n. 6.955.352 di obbligazioni che si convertiranno automaticamente a scadenza (le “Obbligazioni” e singolarmente l’“Obbligazione”), del valore nominale unitario di Euro 100 (il “Valore Nominale”), emesse da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (la “Banca”) in data 3 luglio 2009 (la “Data di Emissione”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.
Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e delle relative norme di attuazione.
La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “Obbligazionisti”) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Aderenti”) entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.
Articolo 2 - Data di Godimento
Le Obbligazioni hanno godimento dal 3 luglio 2009 (“Data di Godimento”). Articolo 3 - Durata del Prestito
Il Prestito avrà durata dal 3 luglio 2009 fino all’1 giugno 2013 (la “Data di Scadenza”).
Alla Data di Scadenza le Obbligazioni non ancora convertite in base a quanto previsto nell’articolo 7 saranno convertite automaticamente ai sensi dell’articolo 6 e alle condizioni ivi previste.
Articolo 4 - Interessi
Dalla Data di Godimento (inclusa) le Obbligazioni fruttano l’interesse annuo lordo del 6,75% calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni, pagabile annualmente in via posticipata. Gli interessi maturati, (calcolati secondo la convenzione ACT/365), sono posti in pagamento il 1 giugno di ciascun anno (la “Data di Pagamento”), dall’1 giugno 2010 all’1 giugno 2013 compresi.
La prima cedola (in pagamento l’1 giugno 2010) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) all’1 giugno 2010 (escluso).
Nel caso in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito all’articolo 7 del presente regolamento, nessun diritto potrà essere vantato dagli Obbligazionisti sugli interessi che siano decorsi dalla Data di Pagamento precedente alla Data di Conversione.
Articolo 5 - Natura giuridica delle Obbligazioni
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate della Banca e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni
non privilegiate presenti e future della Banca, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.
Articolo 6 - Conversione Obbligatoria in azioni della Banca
Le Obbligazioni sono rimborsate mediante conversione automatica a scadenza in azioni ordinarie della Banca (le “Azioni”) e non saranno rimborsabili mediante liquidazione monetaria, salvo il caso in cui sulla base del Rapporto di Conversione (come di seguito definito) l’Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni (si veda a tal riguardo il successivo articolo 10 - Frazioni).
Ciascuna Obbligazione sarà automaticamente convertita alla Data di Scadenza in un numero di Azioni pari al Rapporto di Conversione (come di seguito definito).
Il “Rapporto di Conversione” è pari alla media aritmetica dei 20 Rapporti di Conversione Giornaliera, calcolati sulla base dei Prezzi Ufficiali (come definito nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) delle Azioni registrati negli ultimi 20 Giorni di Negoziazione precedenti il terzo Giorno di Negoziazione antecedente alla Data di Scadenza (il “Periodo di Osservazione”).
Ai fini del calcolo della predetta media aritmetica, il Rapporto di Conversione Giornaliera per ciascun Giorno di Negoziazione è determinato come segue:
a) qualora il Prezzo Ufficiale sia minore o uguale al Prezzo di Conversione Minima (come di seguito definito), il Rapporto di Conversione Giornaliera sarà pari al Rapporto di Conversione Xxxxxxx (come di seguito definito), eventualmente rettificato;
b) qualora il Prezzo Ufficiale sia maggiore o uguale al Prezzo di Conversione Massima (come di seguito definito), il Rapporto di Conversione Giornaliera sarà pari al Rapporto di Conversione Minima (come di seguito definito), eventualmente rettificato; o
c) qualora il Prezzo Ufficiale sia maggiore del Prezzo di Conversione Minima ma minore del Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Giornaliera sarà pari al Valore Nominale, diviso per il Prezzo Ufficiale.
Nell’ipotesi in cui sulla base del Rapporto di Conversione, l’Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni, la Banca corrisponderà l’eventuale differenza in denaro, secondo quanto previsto al successivo articolo 10.
Il Prezzo di Conversione Minima, il Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Minima ed il Rapporto di Conversione Massima potranno essere soggetti a rettifiche, secondo quanto previsto all’articolo 11 del presente Regolamento.
Il “Prezzo di Conversione Minima” è pari ad Euro 6 per azione. Il “Prezzo di Conversione Massima” è pari a Euro 7 per azione.
Il “ Rapporto di Conversione Minima” è pari a 100/7, pari a 14,286 Azioni ogni Obbligazione. Il “ Rapporto di Conversione Massima” è pari a 100/6, pari a 16,667 Azioni ogni Obbligazione.
Per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano; e per “Giorno di Negoziazione” deve intendersi qualunque giorno nel quale i mercati gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. sono aperti per la negoziazione dei titoli in essa trattati.
Articolo 7 - Diritto di Conversione degli Obbligazionisti
I titolari delle Obbligazioni potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di tutte o parte delle Obbligazioni detenute (il “Diritto di Conversione”).
Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato in qualsiasi momento nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 ed il 28 febbraio 2013 (il “Periodo di Conversione”) - salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo Articolo 8 - secondo il Rapporto di Conversione Volontaria (come di seguito definito).
Il Diritto di Conversione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione, durante il Periodo di Conversione e fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo articolo 9, di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”, da compilarsi secondo il modello allegato) all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.
Il “ Rapporto di Conversione Volontaria”, pari al Rapporto di Conversione minima, è 100/7, ossia 14,286 Azioni ogni Obbligazione.
In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Richiesta di Esercizio medesima, (i) prendere atto che le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Xxx 0000 e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”) e (ii) dichiarare di non essere una U.S. Person, come definita ai sensi della Regulation S del Securities Act.
Le Azioni saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione da parte dei titolari delle Obbligazioni (la “Data di Conversione”) e avranno godimento regolare.
In relazione all’esercizio del diritto di conversione e al conseguente acquisto della titolarità delle Azioni, si richiama l’operatività delle prescrizioni e dei limiti previsti dagli articoli 19 e 30 del Decreto Legislativo 385 dell’1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario).
Qualora sia resa pubblica l’intenzione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti della Banca concernente tutte o parte delle azioni ordinarie della Banca (l’“OPA”), la Banca si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti, nelle forme di cui al successivo Articolo 17, della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA.
Articolo 8 - Sospensione del Periodo di Conversione
Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso:
a) dalla data del Consiglio di Amministrazione (inclusa) che ha convocato l’assemblea chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero qualsiasi altra assemblea chiamata a deliberare sulla distribuzione di dividendi, e sino alla data di stacco dei relativi dividendi;
b) dalla data del Consiglio di Amministrazione (inclusa) che ha convocato l’assemblea chiamata a deliberare sull’incorporazione di BPM in altra società, ovvero di fusione o scissione, e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l’assemblea.
In relazione al punto a) del presente articolo, nell’ipotesi in cui l’assemblea non deliberi la distribuzione dei dividendi, la Sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l’assemblea.
Articolo 9 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve e dividendi
Nei casi in cui, tra la Data di Godimento e l’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia deliberata la distribuzione (la “Distribuzione”) di:
- riserve facoltative;
- dividendi straordinari (che derivano, cioè, da utili relativi ad esercizi precedenti accantonati a riserva e portati a nuovo;
- dividendi ordinari (che derivano, cioè, da utili realizzati nell’esercizio di riferimento) il cui Dividend Yield (come di seguito definito) sia superiore al 10% (dieci percento),
salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento ai sensi di una delle altre disposizioni del presente regolamento, il Rapporto di Conversione Minima, il Rapporto di Conversione Massima ed il Rapporto di Conversione Volontaria saranno soggetti ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione Minima, il Rapporto di Conversione Massima ed il Rapporto di Conversione Volontaria in essere al momento immediatamente precedente la distribuzione per la seguente frazione:
A A - B
dove:
A è la media dei Prezzi Ufficiali delle Azioni BPM nei 20 Giorni di Negoziazione antecedenti la data del primo annuncio al mercato avente ad oggetto la Distribuzione; e
B è il valore della Distribuzione attribuibile ad una azione BPM, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di Azioni BPM aventi diritto a ricevere tale Distribuzione.
Contestualmente il Prezzo di Conversione Minima ed il Prezzo di Conversione Massima saranno soggetti ad aggiustamento dividendo il Prezzo di Conversione Minima ed il Prezzo di Conversione Massima in essere al momento immediatamente precedente la distribuzione per la summenzionata frazione. Per “Dividend Yield” si intende il rapporto tra dividendo per azione, come deliberato, e la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali di borsa registrati dalle azioni ordinarie della Banca nei trenta giorni di calendario antecedenti alla data della delibera.
Articolo 10 - Frazioni
Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 7, rispettivamente alla Data di Consegna delle Azioni o alla Data di Conversione, a seconda del caso, spetti un numero non intero di Azioni, all’Obbligazionista verranno consegnate Azioni fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dalla Banca, mediante l’Intermediario Aderente, il controvalore della parte frazionaria calcolato sulla base del prodotto tra il prezzo di conversione utilizzato per il calcolo del Rapporto di Conversione e la rlativa frazione.
Articolo 11 - Aggiustamenti del Rapporto di Conversione
Qualora, tra la Data di Godimento e l’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, la Banca:
a) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari (“Altri Strumenti Finanziari”), offerti in opzione agli azionisti della Banca, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
b) effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Prezzo di Conversione Minima, il Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Minima, il Rapporto di Conversione Massima ed il Rapporto di Conversione Volontaria saranno modificati proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni;
c) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Prezzo di Conversione Minima, il Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Minima il Rapporto di Conversione Massima ed il Rapporto di Conversione Volontaria saranno modificato in proporzione all’aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni;
d) effettui un aumento a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni o una riduzione del capitale mediante riduzione del valore nominale delle azioni in conseguenza di perdite, il Prezzo di Conversione Minima, il Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Minima, il Rapporto di Conversione Massima ed il Rapporto di Conversione Volontaria non saranno modificati e il numero delle Azioni di pertinenza dell’Obbligazionista non subirà variazioni, ma dovrà essere adeguato il valore nominale unitario delle Azioni in conformità a quello delle azioni;
e) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Banca sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione della Banca sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione. Nessun modifica sarà apportata al Prezzo di Conversione Minima, al Prezzo di Conversione Massima, al Rapporto di Conversione Minima, al Rapporto di Conversione Massima ed al Rapporto di Conversione Volontaria nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Banca agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Banca o delle sue controllate e/o collegate (per “controllo” e “collegamento” intendendosi quanto previsto ai sensi dell’art. 2359 c.c.) o a detti prestatori di lavoro pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.
In ogni caso qualora, tra la Data di Godimento e l’ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, la Banca effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei punti precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo, che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potranno essere rettificati il Prezzo di Conversione Minima, il Prezzo di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Minima, il Rapporto di Conversione Massima, il Rapporto di Conversione Volontaria ed il numero delle Azioni secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
Articolo 12 - Pagamenti
Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo Articolo per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
Articolo 13 - Regime fiscale
Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni da parte di investitori persone fisiche fiscalmente residenti e non residenti dell’Italia, che agiscano al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni.
Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale e la prassi vigenti alla data del presente Regolamento, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non costituisce un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni e non analizza il regime applicabile a tutte le potenziali categorie di investitori.
Gli investitori sono pertanto tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni.
Proventi
Sulla base della disciplina attualmente vigente i titoli in oggetto si possono annoverare tra i “Titoli Atipici” di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dal
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell’articolo 5, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, e successive modificazioni, i proventi di ogni genere corrisposti ai possessori di questi titoli – compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione – sono soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 27%.
La ritenuta è applicata dall’Emittente a titolo d’imposta nei confronti di investitori persone fisiche fiscalmente residenti e non residenti dell’Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni. Il prelievo fiscale è, invece, a titolo d’acconto se il percettore è un residente che esercita attività imprenditoriale. Nei confronti di soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse resta ferma l’applicabilità dell’aliquota di ritenuta ridotta prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall’Italia eventualmente applicabili.
Plusvalenze
Sulla base della disciplina vigente si ritiene che le plusvalenze realizzate da investitori persone fisiche fiscalmente residenti dell’Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, conseguite mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante rimborso dei titoli in questione, qualora il rimborso sia attuato attraverso il riacquisto degli stessi, siano soggette ad
imposta sostitutiva del 12,5%, se le qualificata plusvalenze si qualificano quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate.
La cessione di Obbligazioni costituisce cessione di una partecipazione “non qualificata” qualora (i) le Obbligazioni possedute da un contribuente in un dato momento attribuiscano il diritto a sottoscrivere Azioni di Compendio che, unitamente ad eventuali azioni della Banca (diverse dalle azioni di risparmio) ed altri diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali azioni posseduti dal contribuente in quel momento, non rappresentino più del 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o più del 5 per cento del capitale della Banca; ovvero, comunque, qualora (ii) considerando tutte le cessioni di Obbligazioni effettuate in un periodo di 12 mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, le Azioni di Compendio che possono essere sottoscritte mediante conversione delle Obbligazioni cedute in detto periodo – unitamente ad eventuali azioni della Banca (diverse dalle azioni di risparmio) ed altri diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali azioni ceduti nello stesso periodo – non rappresentano più del 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o più del 5 per cento del capitale della Banca.
Gli investitori persone fisiche fiscalmente residenti dell’Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni possono optare per tre diverse modalità di tassazione delle plusvalenze eventualmente realizzate che si qualifichino quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate:
• tassazione in base alla dichiarazione annuale dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze dello stesso tipo ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze realizzate in un periodo d’imposta è superiore a quello delle plusvalenze dello stesso tipo, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dello stesso tipo realizzate in periodi d’imposta successivi non oltre il quarto, a condizione che tale eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;
• regime opzionale del risparmio amministrato. Nel caso in cui gli investitori optino per tale regime, l’imposta sostitutiva è determinata e versata all’atto della singola cessione o rimborso dall’intermediario presso il quale le Obbligazioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Qualora dalla cessione o rimborso derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, fino a concorrenza, da eventuali plusvalenze dello stesso tipo realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo di imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. L’investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi (art. 6, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461);
• regime opzionale del risparmio gestito. Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, l’intermediario applica un’imposta sostitutiva del 12,5% al termine del periodo d’imposta sul risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta. Il risultato negativo della gestione eventualmente maturato in un periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Il contribuente non è tenuto a includere nella propria dichiarazione annuale i redditi che concorrono a formare il risultato maturato della gestione (art. 7, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse e derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di
Obbligazioni, qualora il rimborso sia attuato attraverso il riacquisto di Obbligazioni, dovrebbero essere soggette in Italia ad imposta sostitutiva del 12,5%, se le Obbligazioni sono detenute in Italia e se le plusvalenze si qualificano quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate. Tuttavia, dette plusvalenze che si qualifichino quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate non sono comunque soggette ad imposta in Italia se realizzate (i) da un soggetto residente in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia; o (ii) da un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iii) da una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali di uno Stato; o (iv) da un investitore istituzionale, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in un Paese di cui al punto (i). Al fine di beneficiare di questo regime di esenzione, ai soggetti non residenti potrebbe essere richiesto di fornire un’autocertificazione attestante il soddisfacimento dei relativi requisiti, qualora ad essi si applichi il regime del risparmio amministrato, ovvero il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Resta inoltre ferma l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi stipulate dall’Italia, se più favorevoli. In particolare, salve alcune eccezioni, le convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall’Italia in linea con il modello di convenzione OCSE prevedono generalmente l’esclusiva tassazione delle suddette plusvalenze nello Stato di residenza del titolare delle Obbligazioni, con l’esclusione da imposizione in Italia.
Articolo 14 - Termini di prescrizione
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione.
Articolo 15 - Quotazione
La Banca si riserva la facoltà di richiedere in futuro alla Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione.
Articolo 16 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 2 del X.X.xx. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
Articolo 17 - Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.
Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet xxx.xxx.xx.