MARR S.p.A.
MARR S.p.A.
PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E RISERVATE
La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. del 20 febbraio 2018
(successive modifiche in data 3 agosto 2018 e 14 novembre 2018)
Indice
Glossario
1. Ambito di applicazione
2. Definizione di informazione riservata e relativa gestione
3. Definizione di Informazione Privilegiata e di informazione Rilevante
4. Definizione del processo
5. Organizzazione e sistema informativo interno
6. Mappatura
7. Identificazione delle specifiche informazioni rilevanti
8. Relevant Information List
9. Altre misure preventive
10. Individuazione del momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata
11. Segregazione dell’informazione privilegiata e attivazione dell’Insider List
12. Decisione in merito alla sua pubblicazione oppure al ritardo
13. Pubblicazione dell’informazione privilegiata
Glossario
Destinatari | Soggetti tenuti al rispetto della presente Procedura |
FGIP | Funzione Gestione Informazioni Privilegiate deputata alla gestione e applicazione del Processo e della Procedura |
FOCIP | Funzione Organizzativa Competente, a vario titolo, nella trattazione di informazioni rilevanti o privilegiate |
Gruppo | La Società e le società dalla stessa controllate |
Informazione privilegiata | Informazione di cui all’articolo 7 MAR |
Informazione rilevante | Informazione suscettibile, secondo l’emittente, di divenire privilegiata |
Informazione riservata | Ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata né come rilevante, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata |
Insider List o Elenco | Elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 MAR |
ITS 1055 | Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 |
ITS 347 | Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 |
Linee Guida Consob | Linee Guida di Consob “Gestione delle Informazioni privilegiate” N.1/2017 dell’ottobre 2017 |
MAR | Regolamento (UE) 596/2014 |
Preposto | Soggetto preposto alla tenuta e all’aggiornamento dell’Insider List |
Procedura | Procedura interna per la gestione delle informazioni privilegiate e riservate |
Processo | Processo organizzativo della Società volto alla pubblicazione delle informazioni privilegiate |
RIL | Relevant Information List (cfr. Art. 8) |
Società | MARR S.p.A. |
Sostituto | Xxxxxxxx delegato del Preposto |
Specifiche informazioni rilevanti | Singole informazioni che rientrano nei tipi di informazioni rilevanti (cfr. sotto) e che, a giudizio della Società, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata |
Tipi di informazioni rilevanti | Tipi di informazioni che la Società ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l’emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata |
ART. 1 - Ambito di applicazione
1.1 La società MARR S.p.A. (di seguito la “Società”) richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito “MAR”);
- le relative norme di attuazione di MAR, ossia (i) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 (di seguito “ITS 347”) che stabilisce norme tecniche di attuazione in merito al formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (ii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 (di seguito “ITS 1055”) che stabilisce norme tecniche di attuazione sugli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- il disposto degli artt. 114 e 180 e ss del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58;
- il Codice di Autodisciplina della Società che prevede, all’art. 1.3 j), l’adozione di un regolamento per la gestione interna e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- le Linee Guida di Consob “Gestione delle Informazioni privilegiate” N.1/2017 dell’ottobre 2017 a cui si rinvia per eventuali approfondimenti (di seguito “Linee Guida Consob”);
ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2018, la presente “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e riservate” (di seguito “Procedura”) a modifica e in sostituzione dei previgenti:
- “Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni privilegiate”;
- “Regolamento per la gestione dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ex art. 18 Regolamento (UE) n. 596/2014”.
1.2 Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della Società e delle società del Gruppo;
- i Dirigenti e i Dipendenti della Società e delle società del Gruppo;
- i soggetti “esterni” iscritti nel “Elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” tenuto ai sensi dell’art. 18 del MAR che a qualsiasi titolo abbiano un analogo accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Riservate e/o Informazioni Rilevanti;
(congiuntamente considerati, i “Destinatari”).
1.3 L’Amministratore Delegato ha il potere di adeguare la presente Procedura alla legge tempo per tempo vigente, informandone i Destinatari con le modalità adottate per le versioni precedenti.
1.4 Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore a far data dal 20 febbraio 2018.
ART. 2 – Definizione di informazione riservata e relativa gestione
2.1 Ai fini della presente Procedura, per “informazione riservata” si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata né come rilevante, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue
caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.
2.2 La responsabilità della gestione interna delle informazioni riservate è rimessa all’Amministratore Delegato della Società, il quale potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione di apposite circolari per l’attuazione specifica delle disposizioni contenute nella presente Procedura.
2.3 Le informazioni riservate concernenti le singole società controllate dalla Società (le “Società Controllate”) sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi amministratori delegati, i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d’intesa con il Presidente o con l’Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni previste dalla presente Procedura.
2.4 i Destinatari sono tenuti a:
a) mantenere la segretezza circa le informazioni riservate;
b) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all’esterno dei
documenti ed informazioni di cui all’articolo 13 della presente Procedura.
d) informare tempestivamente l’Amministratore Delegato di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:
a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
b) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od Advisor esterni della Società o dei Destinatari;
c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario
2.5 Ogni rapporto dei Destinatari con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga documenti ed informazioni riservate, con particolare riguardo a quelle privilegiate, concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d’intesa con il Presidente e/o l’Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Xxxxxxxxx.
ART. 3 - Definizione di Informazione Privilegiata e di informazione Rilevante
3.1 Per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente la Società una o più Società Controllate o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
3.2 Si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
3.4 Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le comunicazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di asset significativi, ad evoluzioni consistenti circa l’entità della clientela servita.
3.5 Per Informazioni Rilevanti si intendono quelle informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
Art. 4 - Definizione del processo (“Processo”)
4.1 Ai fini della definizione del Processo la Società ha adottato le seguenti misure organizzative:
a) definizione delle funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle informazioni rilevanti e di quelle privilegiate;
b) mappatura dei tipi di informazioni rilevanti;
c) definizione dei criteri che portano ad individuare quando un’informazione è rilevante e quando un’informazione rilevante assume carattere privilegiato.
4.2 Le attività definite nella Procedura si sviluppano secondo la seguente dinamica:
a) Individuazione delle singole informazioni che, in un secondo, anche prossimo, momento, possono assumere natura privilegiata (“specifiche informazioni rilevanti”);
b) Monitoraggio della circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, anche utilizzando la Relevant Information List (“RIL”);
c) Individuazione del momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata;
d) Segregazione dell’informazione privilegiata e attivazione dell’Insider List;
e) Decisione in merito alla sua pubblicazione oppure al ritardo;
f) Pubblicazione dell’informazione privilegiata, se così deciso in “e)”;
g) In alternativa, se così deciso in “e)”, avvio del monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione;
h) Pubblicazione dell’informazione privilegiata al venir meno, ad esito del monitoraggio sub ”d)”, delle condizioni che consentono il ritardo.
Art. 5 - Organizzazione e sistema informativo interno [4.1.a]
5.1 La Società individua nell’Amministratore Delegato la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“FGIP”) deputata alla gestione e applicazione del Processo e della Procedura.
Per ciascuno dei principali tipi di informazioni rilevanti la Società individua le seguenti Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (“FOCIP”):
- Direzione Affari Societari, Legali e Assicurativi;
- Direzione Amministrazione e Finanza;
- Strategic Business Planning;
- Investor Relations.
5.2 La FGIP avvalendosi del supporto delle FOCIP:
a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica del Processo e della Procedura;
b) impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della stessa;
c) provvede all’aggiornamento della mappatura dei tipi di informazioni rilevanti;
d) individua le specifiche informazioni rilevanti;
e) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell’elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti (cfr. oltre “RIL”);
f) monitora la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti;
g) individua il momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata;
h) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell’Insider List;
i) decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate;
l) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione
dell’informazione privilegiata;
m) monitora la circolazione delle informazioni privilegiate;
n) si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti alle lettere g) e h), del supporto dell’Investor Relator.
Art. 6 – Mappatura [4.1.b] e [4.1.c]
6.1 Al fine di assolvere all’obbligo di pubblicare quanto prima possibile le informazioni che assumono natura privilegiata, la Società monitora le fasi prodromiche alla pubblicazione.
In tale ambito individua e monitora i tipi di informazioni rilevanti, ossia quei tipi di informazioni che l’emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l’emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
6.2 La preliminare mappatura dei tipi di informazioni rilevanti che circolano presso la Società facilita l’individuazione, ai sensi dell’articolo 17(1) MAR, delle informazioni che possono assumere natura privilegiata. Tali informazioni sono qui denominate per comodità specifiche informazioni rilevanti: singole informazioni che rientrano nei tipi di informazioni rilevanti e che, a giudizio della Società, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
6.3 Di seguito è fornito un elenco di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare la Società:
Informazioni attinenti a:
- assetti proprietari,
- composizione del management,
- piani di incentivazione del management,
- attività dei revisori,
- operazioni sul capitale,
- emissione di strumenti finanziari,
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi,
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.,
- ristrutturazioni e riorganizzazioni,
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building,
- procedure concorsuali,
- contenzioso legale,
- revoca di affidamenti bancari,
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio,
- brevetti, licenze, diritti, ecc.,
- insolvenze di importanti debitori,
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati,
- acquisto o vendita di asset,
- andamento della gestione,
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise),
- perfezionamento o annullamento di importanti contratti di fornitura a clienti,
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati,
- modifica dei piani di investimento,
- policy di distribuzione di dividendi.
Per quanto riguarda le FOCIP correlate a ciascun tipo di informazioni privilegiate si rinvia alla apposita tabella, di cui si omette l’allegazione, che viene tenuta agli atti della presente Procedura a cura del FGIP.
Art 7 - Identificazione delle specifiche informazioni rilevanti [4.2.a]
7.1 La FGIP viene informata dalle FOCIP sulla sussistenza e sull’evoluzione delle singole specifiche informazioni rilevanti.
7.2 Le FOCIP informano la FGIP dei motivi per cui ritengono che una specifica informazione sia rilevante anche sulla base dei criteri (vedi Art. 10) che portano alla individuazione delle informazioni privilegiate. La FGIP mantiene evidenza di tali motivi.
Art. 8 - “Relevant Information List” (“Ril”) [4.2.b]
8.1 Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, l’emittente, a cura della FGIP, istituisce ed aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti (“RIL”).
Nella RIL sono indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.
In ciascuna fase la FGIP è informata dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella mappatura che hanno accesso alla specifica informazione rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia).
La FGIP quale responsabile della corretta tenuta della RIL provvede al relativo aggiornamento attraverso lo stesso soggetto incaricato della tenuta dell’Insider List di cui al successivo Art. 11.
8.2 La RIL viene gestita seguendo le modalità previste per l’Insider List (vedi Art. 11) con gli opportuni adattamenti che consentano all’emittente di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica informazione rilevante; in particolare non è necessario procedere all’informativa alle persone iscritte nella RIL secondo le modalità di cui all’Art. 11.9.
Art. 9 - Altre misure preventive [4.2.b]
9.1 Nell’ambito delle più generali politiche adottate in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi riservati, sulla base di un sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità che:
- specifica l’oggetto delle deleghe conferite a ciascuna funzione organizzativa,
- individua le funzioni coinvolte in ciascun processo che regola la circolazione dei flussi informativi riservati da e verso ogni livello aziendale,
la Società, a cura del FGIP, provvede a:
- tracciare il percorso delle specifiche informazioni rilevanti, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse;
- limitare e controllare l’accesso alle specifiche informazioni rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti;
- determinare programmi di formazione per i dipendenti.
Art. 10 - Individuazione del momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata [4.2.c]
10.1 Per stabilire se, nel caso specifico, un’informazione sia privilegiata occorre valutare se sussistano quattro condizioni.
L’informazione deve:
1. concernere direttamente l’emittente;
2. non essere stata resa pubblica;
3. avere carattere preciso;
4. essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.
10.2 In particolare si segnala che alcuni criteri che possono investire una o più delle quattro condizioni suddette, ad esempio su materialità e carattere preciso, sono i seguenti:
- Rilevanza o condizioni specifiche (ad esempio: dimensione dell’operazione, impatto sulle attività principali, portata innovativa, stato di sviluppo);
- Altre condizioni specifiche (ad esempio: rilievo per il settore, impatto sulle attese degli investitori, inserimento nella congiuntura economica, posizionamento nella dinamica istituzionale);
- Circostanze fattuali (ad esempio: coinvolgimento di più Unità organizzative interessate, reportistica ai livelli gerarchici superiori, incarichi formali ed informali a consulenti esterni, richiesta di finanziamenti esterni);
- Test di ragionevolezza (ad esempio: l’informazione innova significativamente l’insieme delle informazioni già rese pubbliche dall’emittente? Se l’informazione fosse divulgata avrebbe un impatto rilevante sui prezzi?).
Art. 11 - Segregazione dell’informazione privilegiata e attivazione dell’Insider List [4.2.d]
11.1. La Società ai sensi dell’art. 18 del MAR” e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione ITS 347, istituisce un elenco di tutti coloro che hanno accesso ad informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di
lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso ad informazioni privilegiate (“Elenco” o “Insider List”).
11.2. L’Elenco è istituito e tenuto in formato elettronico con le caratteristiche e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata (Sezione Occasionale); una sezione supplementare dell’Elenco (Sezione Permanente) riporta i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate (“Titolari di accesso permanente”).
L’elenco deve essere attivato anche nel caso in cui l’emittente decida di non ritardare (vedi il successivo Art.12) la pubblicazione dell’informazione.
11.3. Il Dirigente dell’area operativa “Affari Societari” (“Preposto”) è incaricato, con facoltà di darne delega a persona (“Sostituto”) facente parte della propria Direzione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco nonché della comunicazione alle persone iscritte come previsto in seguito.
11.4. I Titolari di accesso permanente sono identificati nell’Amministratore Delegato, negli altri componenti del Comitato Strategico se costituito e nell’Investor Relator.
E’ in ogni caso incluso nella Sezione Permanente oltre al Preposto anche il suo Sostituto, in relazione all’accesso a tutte le informazioni ivi contenute.
11.5. L’identificazione ai fini dell’iscrizione, nella Sezione Occasionale o nella Sezione Permanente, di altre persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate è di spettanza dell’Amministratore Delegato che provvederà ad effettuare con apposito modulo (Allegato 1) le segnalazioni al soggetto incaricato della tenuta e aggiornamento dell’Elenco.
11.6. L’Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell’Elenco;
c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
d) la data di redazione dell’Elenco.
11.7. L’Elenco viene aggiornato tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
a) variazione del motivo per cui la persona è inclusa nell’Elenco;
b) una nuova persona deve essere inclusa nell’Elenco;
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
11.8. L’Elenco è conservato per un periodo di almeno cinque anni dall’elaborazione o aggiornamento.
11.9 Tutte le persone figuranti nell’Elenco sono informate, prendendone atto per iscritto, anche via e-mail, dalla Società (Allegato 2):
a) della loro iscrizione nell’Elenco e degli aggiornamenti che li riguardano,
b) degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di
informazioni privilegiate, rilasciando inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Cd “GDPR”.
Gli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate sono riportate in apposito estratto qui allegato (Allegato 3).
Art 12 - Decisione in merito alla sua pubblicazione oppure al ritardo [4.2.e], [4.2.g] e [4.2.h]
12.1 La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 17 del MAR e con le prescrizioni indicate dal ITS1055 e seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida Consob.
12.2 Spetta all’Amministratore Delegato, di concerto/consultandosi con l’Investor Relator, valutare - sulla base delle prescrizioni e delle raccomandazioni di Legge - se ritardare, sotto la responsabilità di MARR, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che:
(i) si ritenga probabile che la comunicazione immediata di tali Informazioni Privilegiate pregiudichi i legittimi interessi della Società;
(ii) non si reputi probabile che il ritardo nella comunicazione abbia l’effetto di fuorviare il pubblico;
(iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate.
12.3 La decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto avente tutte le caratteristiche e contenente tutte le informazioni previste dalla normativa in materia.
12.4 Quando viene meno una delle condizioni che consentono il ritardo, la Società provvede quanto prima alla pubblicazione dell’informazione privilegiata.
12.5 Immediatamente dopo la pubblicazione dell’informazione privilegiata oggetto di ritardo, la Società notifica alla CONSOB la circostanza che l’informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo e, su successiva richiesta di Xxxxxx, fornisce una registrazione della spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico unitamente agli elementi previsti da MAR e ITS 1055.
Art 13 - Pubblicazione dell’informazione privilegiata [4.2.f]
13.1 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente e garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi dell’art. 17 del MAR e dell’art. 2 del ITS1055.
13.2 La gestione delle procedure tecniche di comunicazione all’esterno delle informazioni privilegiate è di competenza dell’Investor Relator, che opererà d’intesa con l’Amministratore Delegato, sotto la propria responsabilità.
13.3 La valutazione e la divulgazione di informazioni privilegiate verrà effettuata a cura dell’Amministratore Delegato, il quale provvederà alla predisposizione di un apposito comunicato che verrà pubblicato, previa approvazione da parte del Presidente, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.
13.4 La diffusione del comunicato stampa è affidata all’Investor Relator per le comunicazioni al pubblico ed agli investitori istituzionali.
13.5 Prima della diffusione del comunicato stampa nessuna dichiarazione verrà rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società da essa controllate riguardo ad informazioni privilegiate.
13.6 La divulgazione all’esterno delle informazioni privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, assicurando una simmetria informativa al pubblico ed agli investitori nonché evitando il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento degli strumenti finanziari della Società ed, in ogni caso, fermo restando che:
(i) le comunicazioni all’esterno concernenti la c.d. informazione periodica (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, resoconti intermedi di gestione, ecc.) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società;
(ii) le comunicazioni all’esterno concernenti le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione se le operazioni di cui trattasi richiedono una delibera di tale organo.
13.7 I Destinatari possono comunicare a un’altra persona Informazioni Privilegiate solo durante il normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, fermi restando gli obblighi di (i) riservatezza che gravano su di essi o sui destinatari di tale comunicazione, (ii) di pronta comunicazione (Allegato 1) all’Amministratore Delegato e in copia al soggetto responsabile della tenuta dell’Insider List ai fini dell’iscrizione nel medesimo.
13.8 Qualora la Società o una persona che agisce in nome e per conto di MARR comunichi a terzi un’Informazione Privilegiata nel normale esercizio della propria attività, occupazione, funzione o professione in assenza di un obbligo di riservatezza del destinatario di tale informazione, l’Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale al terzo, oppure tempestivamente, in ipotesi di comunicazione non intenzionale.
13.9 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Società Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Società Controllate comunicano tempestivamente all’Amministratore Delegato della Società ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che possa costituire Informazione Privilegiata per la Società. Le Società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Privilegiate.
Allegato 1
Modulo di segnalazione per l’iscrizione/modifica nell’Elenco registro delle persone che hanno accesso □ permanente o □ occasionale a informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014
Segnalante
□ Nuova Segnalazione
Nome:
Cognome:
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile): Nome e indirizzo dell'impresa (se persona giuridica):
Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate:
Data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate: Data e luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale): Indirizzo privato completo:
Indirizzo e-mail:
□ Modifica dati inseriti nel registro Nominativo oggetto di modifiche:
Dati oggetto di modifiche Indirizzo:
Ragione dell’iscrizione:
Data fine accesso ad informazioni privilegiate:
Data
Firma del Segnalante
Allegato 2
A) PERSONE FISICHE
PRESA CONOSCENZA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EX ART.18 REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 CD “GDPR”
Il sottoscritto , nato a , il
, residente in via cap , C.F. , Numeri di telefono professionale (diretta fissa) (mobile), Numeri di telefono privati (fisso casa) (cellulare personale),
Indirizzo e-mail:
premesso
- che ai sensi dell’art.18 Regolamento (UE) n. 596/2014 si prevede che gli Emittenti debbano redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- che il sottoscritto risulta contemplato nel novero delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate della società MARR S.p.A.;
dichiara
- di essere stato informato dalla Direzione Affari Societari dell’iscrizione del proprio nominativo nell’Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della società Marr S.p.a.;
- di essere stato informato dalla Direzione Affari Societari degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- di prestare, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Cd “GDPR” e per quanto necessario, specifico consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel suddetto Elenco;
si impegna
a comunicare prontamente alla Direzione Affari Societari, utilizzando il modulo Allegato A, eventuali altri soggetti che, tramite il sottoscritto, sono venuti a conoscenza dell’informazione privilegiata.
Data, lì
(firma)
B) PERSONE GIURIDICHE / ENTI / ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI
PRESA CONOSCENZA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EX ART.18 REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014
E
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 CD “GDPR”
Il sottoscritto , nato a , il
, residente in via cap
, C.F. Numeri di telefono professionale
(diretta fissa) (mobile) Numeri di telefono privati
(fisso casa) (cellulare personale),
Indirizzo e-mail: quale referente della Persona Giuridica denominata
con sede in via C.F.
premesso
- che ai sensi dell’art.18 Regolamento (UE) n. 596/2014 si prevede che gli Emittenti debbano redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- che la persona giuridica/ente/associazione di professionisti risulta contemplata nel novero delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate della società MARR S.p.A.;
dichiara
- di essere stato informato dalla Direzione Affari Societari dell’iscrizione del proprio nominativo e del nominativo della persona giuridica/ente/associazione di professionisti di cui risulta soggetto di riferimento nell’elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate della società Marr S.p.a.;
- di essere stato informato dalla Direzione Affari Societari degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- di prestare, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Cd “GDPR” e per quanto necessario, specifico consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel suddetto Elenco;
si impegna
a comunicare prontamente alla Direzione Affari Societari, utilizzando il modulo Allegato A, eventuali altri soggetti facenti capo alla suddetta persona fisica che sono venuti a conoscenza dell’informazione privilegiata.
Data, lì
(firma)
Allegato 3
Obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Estratto dal D.Lgs 58/1998
Parte IV - Titolo III - Capo I Informazione societaria
Art. 114
(Comunicazioni al pubblico)
1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.
…omissis…
Parte V – Titolo II - Capo II Sanzioni penali
Art. 184
(Abuso di informazioni privilegiate)
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
…omissis…
Art.185
(Manipolazione del mercato)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Art.186
(Pene accessorie)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187
(Confisca)
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
Capo III Sanzioni amministrative
Art. 187-bis
(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
…omissis…
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter
(Manipolazione del mercato)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis , comma 5.
…omissis…
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
…omissis…
Art. 187-ter.1
(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)
1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b) .
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)
1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies
(Confisca)
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies
(Procedura sanzionatoria)
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Estratto dal Regolamento (UE) n. 596/2014
CAPO 2
Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Articolo 7
Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.
Articolo 8
Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
Articolo 9
Condotta legittima
1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:
a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora la persona:
a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.
3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione se la persona effettua un’operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata; oppure
b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata.
4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, ◄ qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all’offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell’approvazione della fusione o dell’accettazione dell’offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).
5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l’acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.
Articolo 10
Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
Articolo 14
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
Articolo 15
Divieto di manipolazione del mercato
Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Articolo 16
Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.
Una persona di cui al primo comma segnala senza ritardo all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.
2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un’operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica senza ritardo all'autorità competente di cui al paragrafo 3.
3. Fatto salvo l’articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.
4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.
5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:
a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 3
Obblighi di comunicazione
Articolo 17
Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
1. L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.
Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l’impresa madre o un’impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l’impresa madre o un’impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all’utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.
Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell’esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO 2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO 2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 che specifichino l’autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
4. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.
Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.
5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: ▼B 02014R0596 — IT — 03.07.2016 —
001.002 — 27
a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;
b) è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;
c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
d) l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l’autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:
a) se l’emittente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, l’autorità è determinata a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell’emittente.
L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.
Se l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l’emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l’emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.
Il riferimento nel presente paragrafo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1.
7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.
8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:
a) gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. L’ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).
Articolo 18
Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
b) aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
d) la data di redazione dell’elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b) l’emittente è in grado di fornire, su richiesta, all’autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
b) a ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti. Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.
3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o
b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 20
Raccomandazioni di investimento e statistiche
1. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento, devono ragionevolmente provvedere affinché tali informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono.
2. Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche o previsioni che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente.
3. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le disposizioni tecniche definite nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 non si applicano ai giornalisti soggetti a una regolamentazione adeguata equivalente in uno Stato membro, che comprenda meccanismi adeguati equivalenti di autoregolamentazione, purché tale regolamentazione produca effetti analoghi a quelli ottenuti dalle disposizioni tecniche. Lo Stato membro notifica il testo di tale regolamentazione adeguata equivalente alla Commissione.
CAPO 4
ESMA e autorità competenti
Articolo 23
Poteri delle autorità competenti
1. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri attraverso le seguenti modalità:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che gestiscono il mercato;
c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che gestiscono il mercato;
d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine:
a) di accedere a qualsiasi documento e a dati sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;
b) di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo scopo di ottenere delle informazioni;
c) in relazione a strumenti derivati su merci, di chiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei gestori;
d) di eseguire ispezioni o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche;
e) alle condizioni di cui al secondo comma, di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento;
f) di riferire fatti ai fini di un’indagine penale;
g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari;
h) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell’articolo 14, lettera a) o b), o dell’articolo 15;
i) di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;
j) di sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato;
k) di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l’autorità competente reputi contraria al presente regolamento;
l) di imporre un’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale; e
m) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
Qualora sia necessaria, in base al diritto nazionale, un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, per avere accesso ai locali delle persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera e), il potere di cui a detta lettera è esercitato soltanto dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva.
3. Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni aventi conseguenze sulla proprietà o sul controllo di un’impresa che sono regolamentate dalle autorità di controllo nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento.
4. La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona che effettua la segnalazione, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
CAPO 5
Misure e sanzioni amministrative
Articolo 30
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE ( 1 ) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 2 ) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 3 ) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le
loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Estratto dal Regolamento (UE) n. 2016/347
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: «mezzo elettronico»:attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Articolo 2
Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate 1.L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2.Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3.Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I. Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4.I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento: a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
5.L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.