ACCORDO SULL'AGRICOLTURA
APPENDICE 1
ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO (GATT) "ATTO FINALE" DELL'URUGUAY ROUND
ACCORDO SULL'AGRICOLTURA
Membri,
Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di riforma del commercio in agricoltura coerente con gli obiettivi delle negoziazione come definiti nella dichiarazione di Punta del Este;
Ricordando che, come convenuto nel Mid-term review, l'obiettivo di lungo periodo "è di creare un sistema commerciale agricolo giusto ed orientato verso il mercato e che deve essere avviato un processo di riforma attraverso la negoziazione di impegni relativi al sostegno ed alla protezione, ed attraverso la creazione di regole e discipline Gatt rafforzate e più efficaci da un punto di vista operativo";
Ricordando inoltre che "il suddetto obiettivo di lungo periodo è di produrre riduzioni del sostegno e della protezione agricola progressive, sostanziali e mantenute per un determinato periodo di tempo, e consistenti nel correggere e prevenire restrizioni e distorsioni nei mercati agricoli mondiali";
Impegnati a conseguire specifici impegni vincolanti in ognuna delle seguenti aree: accesso al mercato; sostegno interno; concorrenza delle esportazioni; ed al raggiungimento di un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie;
Avendo convenuto che nella implementazione dei loro impegni sull’accesso al mercato, i paesi Membri sviluppati avrebbero tenuto pienamente conto delle particolari condizioni e dei particolari bisogni dei paesi Membri in via di sviluppo, provvedendo ad una più ampia espansione delle opportunità e delle condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per questi paesi Membri, inclusa la completa liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli tropicali come stabilito nel Mid-term review, e dei prodotti di particolare importanza per la riconversione delle colture destinate alla produzione illecita di sostanze stupefacenti;
Notando che gli impegni previsti dal programma di riforma dovrebbero essere realizzati in modo equo fra tutti i paesi Membri, tenendo conto degli interessi non commerciali, tra i quali la sicurezza alimentare ed il bisogno di proteggere l’ambiente; tenendo presente l'accordo in base al quale il trattamento speciale differenziato per i paesi in via di sviluppo è elemento integrante delle trattative, e tenendo conto dei possibili effetti negativi dell'implementazione del programma di riforma sui paesi meno sviluppati e su quelli importatori netti di alimenti;
Con il presente si conviene quanto segue:
Parte I
Articolo 1 - Definizione dei Termini
In questo Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
(a) "Misura aggregata di sostegno" e "Mas" equivalgono al livello annuale di sostegno, espresso in termini monetari, di cui beneficiano i produttori di un dato prodotto agricolo primario, o al sostegno non specifico per un dato prodotto di cui beneficiano i produttori agricoli in generale, a parte il sostegno realizzato nell’ambito di programmi che soddisfano i requisiti per essere esentati dagli obblighi di riduzione previsti nell’Allegato 2 di questo Accordo, cioè:
(i) per quanto riguarda il sostegno erogato durante il periodo base, a quanto specificato nelle tabelle rilevanti del materiale di documentazione di supporto incluse per essere di riferimento nella Parte IV dei prospetti di ciascun paese Membro; e
(ii) per quanto riguarda il sostegno erogato durante ciascuno degli anni del periodo di implementazione, ed in seguito, calcolato come previsto dai termini indicati nell'Allegato
3 di questo Accordo e tenendo conto delle informazioni e della metodologia utilizzati nelle tabelle del materiale di documentazione di supporto, incluse per essere di riferimento nella Parte IV dei prospetti di ciascun paese Membro;
(b) "prodotto primario" con riferimento agli impegni relativi al sostegno interno è definito il prodotto quanto più prossimo possibile rispetto al punto di prima vendita, come specificato nei Prospetti di ciascun paese Membro e nel relativo materiale di documentazione di supporto;
(c) "spese di bilancio" o "spese" includono le mancate entrate;
(d) "Misura Equivalente di Sostegno" equivale al livello annuale di sostegno, espresso in termini monetari, di cui benefici ano i produttori di un prodotto agricolo primario grazie all'applicazione di una o più misure il cui calcolo è impossibile secondo la metodologia Mas, a parte il sostegno realizzato nell'ambito di programmi che soddisfano i requisiti per essere esentati dalla riduzione di cui all'Allegato 2 di questo Accordo, e cioè:
(i) per quanto riguarda il sostegno fornito durante il periodo base, a quanto specificato nelle relative tabelle del materiale di supporto incluse per essere di riferimento nella Parte IV dei prospetti del paese Membro; e
(ii) per quanto riguarda il sostegno fornito durante ogni anno dal periodo di attivazione in avanti, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 di questo Accordo e tenendo conto delle informazioni e della metodologia usati nelle tabelle del materiale di supporto incluse per essere di riferimento nella Parte IV dei Prospetti del paese Membro;
(e) "sussidi all'esportazione" si riferiscono a sussidi legati al realizzarsi di esportazioni, inclusi i sussidi alle esportazioni elencati nell’Articolo 9 di questo Accordo;
(f) "periodo di implementazione" equivale al periodo di 6 anni che ha inizio nell'anno 1995, eccetto per quanto previsto all’Articolo 13, nel qual caso equivale ad un periodo di 9 anni a partire dal 1995;
(g) "concessioni relative all'accesso al mercato" includono tutti gli impegni di accesso al mercato introdotti a seguito di questo Accordo;
(h) "Misura aggregata complessiva del sostegno" o "Mas Totale" è la somma di tutto il sostegno interno di cui beneficiano i produttori agricoli, calcolato come la somma di tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli primari, di tutte le misure aggregate di sostegno non
specifiche per un dato prodotto e di tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, cioè:
(i) per quanto riguarda il sostegno garantito durante il periodo base (cioè, la "Mas totale di base") ed il sostegno massimo erogabile in ciascun anno del periodo di implementazione ed in seguito (cioè i "Livelli degli impegni vincolanti annuali e finali"), come specificato nella Parte IV dei prospetti del paese Membro;
(ii) per quanto riguarda il livello di sostegno effettivamente erogato durante ciascun anno del periodo di implementazione e in seguito (cioè la "Mas totale corrente"), calcolata in conformità con quanto stabilito in questo Accordo, incluso l’Articolo 6, e sulla base delle informazioni e della metodologia utilizzati nelle tabelle del materiale di supporto incluse per essere di riferimento nella Parte IV dei Prospetti del paese Membro;
(i) "anno" in (f) più sopra ed in relazione agli impegni specifici di un paese Membro si riferisce all'anno solare, all'anno finanziario o all'annata agraria, come specificato nel Prospetto di quel particolare paese Membro.
Articolo 2 - Prodotti Coperti dall'Accordo
Questo Accordo si applica ai prodotti elencati nell’Allegato 1 di questo Accordo, da qui in avanti indicati come "prodotti agricoli".
Parte Il
Articolo 3 - Inclusione delle concessioni e degli impegni
1. Gli impegni relativi al sostegno interno ed ai sussidi alle esportazioni specificati nella Parte IV dei Prospetti di ciascun paese Membro costituiscono impegni che riducono i sussidi e sono resi, con il presente atto, parte integrante del Gatt 1994;
2. Come stabilito all’Articolo 6 di questo Accordo, un paese Membro non erogherà sostegno a favore dei produttori nazionali in misura maggiore rispetto ai livelli cui si è impegnato e che sono specificati nella Sezione I della Parte IV dei suoi Prospetti.
3. Come stabilito nei paragrafi 2(b) e 4 dell’Articolo 9 di questo Accordo, un paese Membro non erogherà sussidi all'esportazione elencati nel paragrafo 1 dell’Articolo 9 per i prodotti agricoli o i gruppi di prodotti specificati nella sezione il della Parte IV dei suoi Prospetti in misura maggiore rispetto ai livelli della spesa di bilancio e delle quantità cui si è impegnato e che sono specificati nella sezione il della Parte IV dei suoi Prospetti, e non erogherà sussidi ad alcun prodotto agricolo non specificato in quella Sezione dei suoi Prospetti.
Parte III
Articolo 4 - Accesso al mercato
1. Le concessioni per l'accesso al mercato contenute nei Prospetti si riferiscono a tariffe vincolanti, riduzioni tariffarie e ad altri impegni di accesso al mercato come là specificato.
2. I paesi Membri non manterranno, né introdurranno o rifaranno uso di alcuna misura del tipo di quelle che è stato reso obbligatorio convertire in dazi doganali ordinari1, a meno che non sia diversamente previsto da quanto specificato all’Articolo 5 e nell’Allegato 5.
Articolo 5 - Condizioni speciali di salvaguardia
1. Nonostante quanto previsto all’Articolo II: 1 (b) del Gatt 1994, ogni paese Membro può ricorrere a quanto previsto dai paragrafi 4 e 5 che seguono relativamente alle importazioni di un prodotto agricolo per il quale le misure menzionate nel paragrafo 2 dell’Articolo 4 siano state convertite in un dazio doganale ordinario, e che sia stato contrassegnato nei Prospetti del paese Membro col simbolo "Ssg", per indicare che si tratta di un prodotto soggetto ad una concessione rispetto alla quale possono essere invocate le condizioni previste in questo Articolo, se:
(i) il volume delle importazioni di quel prodotto che entrano nel territorio doganale del paese Membro che garantisce la concessione eccede in un qualsiasi anno un livello soglia che è legato alle opportunità di accesso al mercato esistenti, come specificato nel successivo paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente, se:
(ii) il prezzo di entrata delle importazioni nel territorio doganale del paese Membro che garantisce la concessione, determinato sulla base del prezzo all'importazione cif della partita in questione espresso nella sua moneta nazionale, scende al di sotto di un prezzo soglia dato dal prezzo medio di riferimento negli anni dal 1986 al 19882 del prodotto in questione.
2. Le importazioni in base agli impegni di accesso minimo e di accesso corrente stabiliti come parte di una concessione di cui al precedente paragrafo 1, saranno considerate al fine di determinare il volume delle importazioni necessarie per poter invocare l'applicazione di quanto previsto nel sotto-paragrafo l(i) e nel paragrafo 4. Tuttavia, le importazioni nell’ambito di questi impegni non saranno soggette ad alcuna tassa supplementare imposta sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 o dal paragrafo 5 più sotto.
3. Qualsiasi partita del prodotto in questione che fosse en route sulla base di un contratto concluso prima dell'imposizione sulla base del precedente sottoparagrafo l(i) e del successivo paragrafo 4 della tassa supplementare, sarà esentata da tale tassa supplementare, purché essa possa essere considerata nel volume delle importazioni del prodotto in questione nel corso dell'anno successivo al fine di soddisfare in quell’anno le condizioni del sottoparagrafo 1 (i).
4. Qualsiasi tassa supplementare imposta in base al precedente sottoparagrafo 1(i) sarà mantenuta solo fino alla fine dell’anno in cui essa è stata introdotta, e può essere fissata soltanto ad un livello non eccedente un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell’anno in cui il paese ha intrapreso l'azione. Il livello soglia sarà fissato secondo il seguente schema basato
1 Queste misure includono restrizioni quantitative delle importazioni, prelievi variabili sulle importazioni, prezzi minimi all'importazione, licenze discrezionali per le importazioni, misure non tariffarie realizzate attraverso l'agire di imprese commercia li pubbliche, restrizioni volontarie delle esportazioni e misure alla frontiera simili diverse dai dazi doganali ordinari, non importa se queste misure siano giustificate da deroghe specifiche per il paese sulla base dell’Accordo Gatt del 1947. Esse però non includono misure giustificate da condizioni della bilancia dei pagamenti o da altre condizioni speciali, non specificamente relative all’agricoltura, del Gatt 1994, o degli altri Accordi commerciali multilaterali di cui all’Allegato lA all'Omc.
2 Il prezzo di riferimento usato per fare appello alle condizioni di questo sotto-paragrafo sarà dato, in
generale, dal valore unitario medio cif del prodotto in questione, oppure sarà dato da un prezzo appropriato dal punto di vista della qualità del prodotto e del suo livello di trasformazione. Successivamente al suo uso iniziale, esso sarà pubblicamente specificato e disponibile in modo da permettere agli altri paesi Membri di valutare la tassa supplementare che può essere imposta.
sulle opportunità di accesso al mercato definite in termini di importazioni come percentuale del corrispondente consumo interno3 che si è avuto durante i tre anni precedenti per i quali sono disponibili le informazioni:
(a) nel caso in cui queste opportunità di accesso al mercato per un prodotto siano minori o uguali al 10%, il livello soglia di base sarà uguale al 125%;
(b) nel caso in cui queste opportunità di accesso al mercato per un prodotto siano maggiori del 10% ma minori o uguali al 30%, il livello soglia di base sarà uguale al 110%;
(c) nel caso in cui queste opportunità di accesso al mercato per un prodotto siano maggiori del 30%, il livello soglia di base sarà uguale al 105%.
In tutti i casi, la tassa supplementare può essere imposta durante qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione ammesso nel territorio doganale del paese Membro che garantisce la concessione eccede la somma del livello soglia di base indicato sopra, moltiplicato per la quantità di importazioni medie nei tre anni precedenti per i quali siano disponibili le informazioni (x), e del cambiamento assoluto rispetto all’anno precedente del volume del consumo del prodotto in questione nell’anno più recente per il quale siano disponibili le informazioni (y), purché il livello soglia non sia minore del 105% della quantità media delle importazioni in (x) più sopra.
5. La tassa supplementare imposta in base aI precedente sotto-paragrafo 1(ii) sarà stabilita secondo il seguente schema:
(a) se la differenza tra il prezzo cif all'importazione della partita espresso nella valuta del paese (da qui in avanti "prezzo di importazione") ed il prezzo soglia come definito in quel sotto-paragrafo è minore o uguale al 10% del prezzo soglia, non verrà imposta alcuna tassa supplementare;
(b) se la differenza tra il prezzo di importazione ed il prezzo soglia (da qui in avanti la "differenza") è maggiore del 10% ma minore o uguale al 40% del prezzo soglia, la tassa supplementare sarà uguale al 30% dell’ammontare di cui la differenza eccede il 10%.
(c) se la differenza è maggiore del 40% ma minore o uguale al 60% del prezzo soglia, la tassa supplementare sarà uguale al 50% dell’ammontare di cui la differenza eccede il 40%, più l'imposta supplementare possibile sulla base del paragrafo (b);
(d) se la differenza è maggiore del 60% ma minore o uguale al 75 %, la tassa supplementare sarà uguale al 70% dell'ammontare di cui la differenza eccede il 60%, più le tasse supplementari possibili sulla base dei paragrafi (b) e (c);
(e) se la differenza è maggiore del 75% rispetto al prezzo soglia, la tassa supplementare sarà uguale al 90% dell'ammontare di cui la differenza eccede il 75%, più le tasse supplementari possibili sulla base dei paragrafi (b), (c) e (d).
6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le suddette condizioni saranno applicate in modo da tener conto delle specifiche caratteristiche di questi prodotti. In particolare, si possono usare periodi più brevi di tempo nell’applicazione di quanto previsto nei paragrafi 1 (i) e 4 con riferimento ai periodi corrispondenti nel periodo base, e nell’applicazione di quanto previsto nel paragrafo 1 (ii) possono essere utilizzati prezzi di riferimento diversi con riferimento a periodi di tempo diversi.
3 Nel caso in cui il consumo nazionale non venga preso in considerazione, verrà applicato il livello soglia di base determinato come specificato al successivo punto (a).
7. L'applicazione della salvaguardia speciale sarà condotta in modo trasparente. Qualsiasi paese Membro che agisce in base al precedente paragrafo 1(i) informerà per iscritto la Commissione sull’Agricoltura, includendo le informazioni rilevanti, al più presto possibile, ed in ogni caso entro 10 giorni dall’adozione di questa azione. Nei casi in cui le variazioni delle quantità consumate debbano essere allocate tra linee di tariffe individuali soggette all'azione prevista al paragrafo 4, le informazioni rilevanti dovranno includere le informazioni e le metodologie utilizzate per allocare queste variazioni. Un paese Membro che agisce in base al paragrafo 4 garantirà a qualsiasi paese Membro interessato l'opportunità di discutere le condizioni di applicazione di tale azione. Qualsiasi paese Membro che agisce in base al precedente paragrafo 1(ii) dovrà notificarlo per iscritto alla Commissione sull’Agricoltura entro dieci giorni dall’adozione della prima azione, includendo le informazioni rilevanti, oppure, per i prodotti deperibili o stagionali, quando adotta la prima azione in ogni periodo. I paesi Membri si impegnano, nella misura in cui ciò è possibile, a non ricorrere a quanto previsto al paragrafo 1
(ii) se il volume delle importazioni dei prodotti in questione è in declino. In ogni caso, un paese Membro che intraprende tale azione, deve garantire a qualsiasi paese Membro interessato l'opportunità di discutere le condizioni della sua applicazione.
8. Nella misura in cui le misure sono prese in conformità con i precedenti paragrafi da 1 a 7, i paesi Membri si impegnano a non ricorrere, rispetto a tali misure, a quanto previsto dagli Articoli XIX: 1(a) e XIX:3 del Gatt 1994 o dal paragrafo 17 dell’Accordo sulle Salvaguardie.
9. Le condizioni di questo Articolo rimarranno in vigore per tutta la durata del processo di riforma, così come stabilito all’Articolo 20.
Parte IV
Articolo 6 - Impegni relativi al sostegno interno
1. Gli impegni per la riduzione del sostegno interno dì ogni paese Membro contenuti nella Parte IV dei suoi Prospetti si applicheranno a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, ad eccezione delle misure interne che non sono soggette a riduzione sulla base dei criteri stabiliti in questo Articolo e nell’Allegato 2 a questo Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di Misure Aggregate Totali di Sostegno e di "Livelli degli impegni vincolanti annuali e finali".
2. In conformità con l'Accordo del Mid-Term Review che le misure pubbliche dì assistenza, dirette o indirette, per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale sono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, i sussidi agli investimenti che sono disponibili, in maniera generalizzata, per l’agricoltura dei paesi Membri in via di sviluppo ed i sussidi per l'uso di fattori produttivi disponibili, in maniera generalizzata, per i produttori con basso reddito o con risorse povere dei paesi Membri in via dì sviluppo saranno esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che, diversamente, sarebbero applicabili a tali misure, così come saranno esenti il sostegno interno a produttori nei paesi Membri in via di sviluppo per promuovere la diversificazione della produzione delle colture destinate alla produzione illecita di sostanze stupefacenti. Il sostegno interno che soddisfa i criteri specificati in questo paragrafo non dovrà essere incluso nel calcolo della Mas Totale Corrente del paese Membro.
3. Un paese Membro soddisferà i suoi impegni di riduzione del sostegno interno in ciascun anno in cui il suo sostegno interno a favore dei produttori agricoli, espresso in termini di Mas totale corrente, non eccederà il corrispondente livello annuale o finale dell’impegno vincolante specificato nella Parte IV dei suoi Prospetti.
4. (a) Un paese Membro non dovrà includere nel calcolo della sua Mas totale corrente e non dovrà ridurre:
(i) il sostegno interno garantito ad uno specifico prodotto che altrimenti dovrebbe essere incluso nel calcolo della Mas corrente del paese Membro, se tale sostegno non eccede il 5% del valore totale della produzione del prodotto primario durante l'anno considerato; e
(ii) il sostegno interno non specifico di un prodotto che altrimenti dovrebbe essere incluso nel calcolo della Mas corrente del paese Membro, se tale sostegno non eccede il 5% del valore della produzione agricola totale di quel paese Membro.
(b) Per i paesi Membri in via di sviluppo la percentuale de minimis di cui a questo paragrafo sarà del 10%.
5. (a) I pagamenti diretti nell’ambito di programmi di riduzione della produzione non saranno soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se:
(i) questi pagamenti sono basati su superfici e rese fisse; o
(ii) questi pagamenti sono effettuati sull’85 % o meno del livello base di produzione; o
(iii) i pagamenti relativi al bestiame sono effettuati sulla base di un numero fisso di capi.
(b) L'esenzione dall’impegno di riduzione per i pagamenti diretti che soddisfano le condizioni specificate sopra si tradurrà nell’esclusione del valore di questi pagamenti diretti dal calcolo della Mas totale corrente del paese Membro.
Articolo 7 - Discipline generali relative al sostegno interno
1. Ogni paese Membro dovrà fare sì che tutte le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli che non sono soggette ad impegni di riduzione perché esse soddisfano le condizioni di cui all’Allegato 2 di questo Accordo, vengano mantenute conformi con esso.
2. (a) Qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, inclusa ogni modifica di tali misure, e qualsiasi misura introdotta successivamente per la quale non si possa dimostrare che essa soddisfi le condizioni di cui all'Allegato 2 di questo Accordo, o che essa sia esente dall’obbligo di riduzione a causa di qualsiasi altra parte di questo Accordo, sarà inclusa nel calcolo della sua Mas totale corrente.
(b) Nel caso in cui nella Parte IV dei Prospetti di un paese Membro non esista alcun impegno relativo alla Mas totale, il sostegno a favore dei produttori agricoli non potrà eccedere il livello de minimis definito nel paragrafo 4 dell’Articolo 6.
Parte V
Articolo 8 - Impegni relativi alla concorrenza delle esportazioni
Ogni paese Membro si impegna a non utilizzare sussidi all'esportazione che non siano conformi con questo Accordo e con gli impegni specificati nei suoi Prospetti.
Articolo 9 - Impegni relativi ai sussidi all’esportazione
1. In base a questo Accordo, i seguenti sussidi all’esportazione sono soggetti agli impegni di riduzione:
(a) L’uso da parte dei governi, o di loro agenzie, di sussidi diretti legati all’esistenza di esportazioni, inclusi i pagamenti in natura, a favore di un’impresa, di un settore, dei produttori di un prodotto agricolo, di una cooperativa o di altra forma associativa di tali produttori, o di un marketing board.
(b) La vendita o lo smaltimento attraverso l’esportazione da parte dei governi, o di loro agenzie, di scorte pubbliche di prodotti agricoli non su base commerciale, ad un prezzo più basso rispetto a quello comparabile pagato per lo stesso prodotto dagli acquirenti sul mercato interno.
(c) I pagamenti legati alle esportazioni di un prodotto agricolo finanziati attraverso l’azione del governo, indipendentemente dall’esistenza di un onere per le finanze pubbliche, compresi i pagamenti finanziati attraverso entrate derivanti dall’imposizione di una tassa applicata sul prodotto agricolo in questione, o su un prodotto agricolo da cui è ottenuto il prodotto esportato.
(d) L’uso di sussidi per ridurre i costi di commercializzazione delle esportazioni dei prodotti agricoli (diversi dalla promozione delle esportazioni accessibili a tutti e dai servizi di assistenza), inclusi quelli per il confezionamento, il miglioramento e gli altri costi di trasformazione, ed i costi per il trasporto internazionale ed il nolo.
(e) Il trasporto o le spese di nolo interne relative a merci esportate, sostenute o imposte dai governi, se più favorevoli rispetto a quanto previsto per le merci destinate al mercato interno.
(f) I sussidi a favore di prodotti agricoli erogati a condizione che essi siano utilizzati nella produzione di prodotti che verranno esportati
2. (a) Con l'eccezione di quanto stabilito nel sotto-paragrafo (b), i livelli degli impegni relativi ai sussidi all'esportazione per ogni anno del periodo di implementazione, come specificato nei Prospetti di ciascun paese Membro, rispetto ai sussidi all'esportazione elencati nel paragrafo 1 di questo Articolo rappresentano:
(i) nel caso di impegni di riduzione della spesa di bilancio, il massimo livello della spesa per tali sussidi che può essere impegnata o erogata in quell'anno; e
(ii) nel caso di impegni di riduzione della quantità esportata, la quantità massima di un prodotto agricolo, o di un gruppo di prodotti, con riferimento alla quale tali sussidi all'esportazione possono essere concessi in quell’anno.
(b) In qualsiasi anno del periodo di implementazione tra il secondo ed il quinto, un paese Membro può impiegare in un dato anno i sussidi alle esportazioni elencati nel precedente paragrafo 1 in misura maggiore rispetto ai corrispondenti livelli di impegno annuale relativi ai prodotti o ai gruppi di prodotti specificati nella Parte IV dei suoi Prospetti, purché:
(i) l'ammontare cumulato delle spese di bilancio per tali sussidi, dall’inizio del periodo di implementazione fino all'anno in questione, non ecceda l'ammontare cumulato che sarebbe risultato dal pieno rispetto dei relativi livelli di impegno di spesa annuale specificati nei Prospetti del paese Membro per più del 3% di queste spese di bilancio nel periodo base;
(ii) la quantità cumulata esportata che ha beneficiato di tali sussidi all’esportazione dall’inizio del periodo di implementazione fino all’anno in questione non ecceda la
quantità cumulata che sarebbe risultata dal pieno rispetto dei relativi livelli di impegno annuali sulle quantità specificati nei Prospetti del paese Membro per più dell’l,75% di queste quantità nel periodo base;
(iii) l’ammontare totale cumulato delle spese di bilancio per questi sussidi all'esportazione e delle quantità che beneficiano di questi sussidi all'esportazione nell’intero periodo di implementazione non superino i totali che sarebbero risultati dal pieno rispetto dei relativi livelli di impegno annuale specificati nei Prospetti del paese Membro; e
(iv) le spese di bilancio per i sussidi all'esportazione e le quantità che hanno beneficiato di tali sussidi, non superino alla fine del periodo di implementazione, rispettivamente, il 64% e il 79% dei livelli nel periodo base 1986-1990. Per i paesi Membri in via di sviluppo queste percentuali saranno, rispettivamente, del 76% e dell'86%.
3. Gli impegni relativi alle limitazioni sull'estensione della portata delle politiche di sussidio delle esportazioni sono specificati nei Prospetti.
4. Durante il periodo di implementazione i paesi Membri in via di sviluppo non dovranno rispettare gli impegni riguardanti i sussidi alle esportazioni elencati nei sotto-paragrafi (d) ed (e) del precedente paragrafo 1 purché questi non vengano applicati in modo da eludere gli impegni di riduzione.
Articolo 10 - Prevenzione dell'elusione degli impegni relativi ai sussidi all’esportazione
1. I sussidi all’esportazione non elencati nell’Articolo 9(1) di questo Accordo non saranno utilizzati in modo tale da risultare nell’elusione, o da poter rischiare di condurre all'elusione, degli impegni relativi ai sussidi all'esportazione; né verranno utilizzate transazioni non commerciali al fine di eludere tali impegni.
2. I paesi Membri si impegnano a lavorare per la definizione di norme accettate a livello internazionale al fine di regolare l'impiego di crediti all'esportazione, di garanzie per crediti all’esportazione o di programmi di assicurazione, e, dopo aver concordato tali norme, a concedere crediti all'esportazione, garanzie per crediti all’esportazione e programmi di assicurazione solo in conformità con queste.
3. Il paese Membro che affermi di esportare senza sovvenzioni una quantità eccedente l'impegno sul livello di riduzione dovrà dimostrare che nessun sussidio alle esportazioni, elencato o meno che sia nell’Articolo 9, è stato concesso alla quantità di esportazioni in questione.
4. I paesi Membri donatori di aiuti alimentari internazionali dovranno fare sì:
(a) che l'aiuto alimentare non sia connesso, direttamente o indirettamente, ad esportazioni su base commerciale di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
(b) che le transazioni relative ad aiuti alimentari internazionali, incluso l'aiuto alimentare bilaterale monetizzato, saranno condotte in conformità con i "Principi sulla distribuzione delle eccedenze e sugli impegni sulle consultazioni" della Fao, incluso, se appropriato, il sistema dei Requisiti Usuali di Marketing (Rum); e
(c) che tale aiuto sia fornito, per quanto è possibile, sotto forma di donazioni o a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell’Articolo IV della Convenzione sugli aiuti alimentari del 1986.
Articolo 11 - Prodotti incorporati
In nessun caso il sussidio unitario erogato a favore di una materia prima agricola incorporata in un prodotto trasformato può eccedere il sussidio unitario all’esportazione che sarebbe dovuto per l'esportazione della materia prima agricola come tale.
Parte VI
Articolo 12 - Norme sui divieti e sulle restrizioni delle esportazioni
1. Se qualche paese Membro adotta un nuovo divieto o restrizione delle esportazioni di alimenti in conformità con il paragrafo 2(a) dell’Articolo XI del Gatt 1994, esso dovrà osservare le seguenti condizioni:
(i) il paese Membro che introduce il divieto o la restrizione delle esportazioni dovrà dare la dovuta considerazione agli effetti di questo divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei paesi Membri importatori;
(ii) prima di introdurre un divieto o restrizione delle esportazioni il paese Membro dovrà informare per iscritto, ed il più presto possibile, la Commissione sull’agricoltura, fornendo informazioni quali la natura e la durata di tale misura, e dovrà discutere con qualunque altro paese Membro importatore che ne faccia richiesta ed abbia un interesse sostanziale nella sua qualità di importatore, qualsiasi aspetto delle misure in questione. Il paese Membro che introduce tale divieto o restrizione dovrà fornire a tale paese Membro, su richiesta, le necessarie informazioni.
2. Quanto previsto da questo Articolo non si applica ai paesi Membri in via di sviluppo, a meno che la misura non sia introdotta da parte di un paese Membro in via di sviluppo esportatore netto dello specifico alimento in questione.
Parte VII
Articolo 13 - "Astensione dovuta"
Durante il periodo di implementazione, nonostante quanto previsto dal Gatt 1994 e dall'accordo sui sussidi e sulle misure compensative ("Accordo sui sussidi"):
1. Le misure di sostegno interno che sono pienamente conformi alle condizioni specificate nell'Allegato 2 di questo Accordo saranno:
(a) sussidi non perseguibili per mezzo di tariffe compensative4,
(b) esenti da azioni sulla base di quanto previsto all’Articolo XVI del Gatt 1994 e nella Parte m dell’Accordo sui Sussidi; e
(c) esenti da azioni basate sull’annullamento o sull’indebolimento ammissibile dei benefici delle concessioni tariffarie a favore di un altro paese Membro sulla base dell’Articolo il del Gatt 1994 e nel senso dell’Articolo XXIII: 1(b) del Gatt 1994.
4 Le "Tariffe compensative" menzionate in questo Articolo sono quelle di cui all’Articolo VI del Gatt 1994 ed alla Parte V dell'accordo sui sussidi e sulle misure compensative.
2. Le misure di sostegno interno pienamente conformi a quanto specificato nell’Articolo 6 di questo Accordo, inclusi i pagamenti diretti che siano conformi a quanto previsto al paragrafo 5, come indicato nei Prospetti di ogni paese Membro, così come il sostegno interno entro i livelli de minimis e conforme con quanto previsto al paragrafo 2 dell’Articolo 6, saranno:
(a) esenti dall'imposizione di tasse compensative, a meno che non si abbia la determinazione di un danno o di una minaccia fatta in conformità con l’Articolo VI del Gatt 1994 e con la Parte V dell'accordo sui sussidi, e si eserciterà l’''astensione dovuta" dall'intraprendere qualsiasi indagine relativa alla tassa compensativa;
(b) esenti da azioni sulla base di quanto previsto all’Articolo XVI: 1 del Gatt 1994 o agli Articoli 5 e 6 dell'Accordo sui Sussidi, purché tali misure non garantiscano sostegno ad uno specifico prodotto in eccesso rispetto a quello deciso durante l'annata agraria 1992; e
(c) esenti da azioni basate sull'annullamento o sull'indebolimento ammissibile dei benefici delle concessioni tariffarie a favore di un altro paese Membro, secondo l'Articolo II del Gatt 1994 e nel senso dell’Articolo XXIII: 1 (b) del Gatt 1994, purché tali misure non garantiscano sostegno ad uno specifico prodotto in eccesso rispetto a quello deciso durante l'annata agraria 1992.
3. I sussidi all'esportazione pienamente conformi con le condizioni della Parte V di questo Accordo, così come emerge dai Prospetti degli impegni di ogni paese Membro, saranno:
(a) soggetti a tasse compensative solo sulla base della determinazione di un danno o di una minaccia in termini di quantità, impatto sui prezzi, o effetto conseguente fatta in conformità con l’Articolo VI del Gatt 1994 e con la Parte V dell’Accordo sui Sussidi, e si eserciterà l’"astensione dovuta" dall'intraprendere qualsiasi indagine relativa alla tassa compensativa; e
(b) esenti dalle azioni previste all’Articolo XVI del Gatt 1994 o agli Articoli 3, 5 e 6 dell’Accordo sui Sussidi.
Parte VIII
Articolo 14 - Misure sanitarie e fitosanitarie
I paesi Membri accettano di applicare l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
Parte IX
Articolo 15 - Trattamento speciale e differenziato
1. Continuando a riconoscere che il trattamento differenziato e più favorevole per i paesi Membri in via di sviluppo è parte integrante del negoziato, sarà offerto un trattamento speciale e differenziato rispetto agli impegni, come stabilito nelle parti rilevanti di questo Accordo e come descritto nei Prospetti delle concessioni e degli impegni.
2. I paesi in via di sviluppo avranno la flessibilità di adottare gli impegni di riduzione nell’arco di un periodo di tempo massimo di 10 anni. I paesi Membri meno sviluppati non dovranno adottare impegni di riduzione.
Parte X
Articolo 16 - Paesi meno sviluppati e paesi in via di sviluppo importatori netti di alimenti
1. I paesi Membri sviluppati porranno in essere le azioni così come previste nell'ambito della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno sviluppati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di alimenti.
2. La Commissione sull'agricoltura effettuerà un monitoraggio, nelle forme opportune, delle azioni che deriveranno da questa decisione.
Parte XI
Articolo 17 - Commissione sull'agricoltura
Verrà istituita una Commissione sull'agricoltura.
Articolo 18 - Esame dell’implementazione degli impegni
1. I progressi compiuti nell'implementazione degli impegni negoziati nell'ambito del programma di riforma dell'Uruguay round sarà soggetta all’esame della Commissione sull'agricoltura.
2. L'esame sarà realizzato sulla base delle notifiche rese disponibili dai paesi Membri relativamente alle questioni e con la cadenza che verranno defIniti, e sulla base della documentazione che la Segreteria dell'Omc potrà essere chiamata a preparare al fine di facilitare il processo di esame.
3. Oltre alle notifiche che dovranno essere rese disponibili di cui al paragrafo 2, sarà puntualmente notificata anche qualsiasi nuova misura di sostegno interno, o qualsiasi modifica ad una misura esistente, per la quale venga ipotizzata l'esenzione dalla riduzione. Questa notifica conterrà i dettagli della nuova, o modificata, misura e sulla sua conformità ai criteri stabiliti così come specificati nell’Articolo 6 o nell'Allegato 2 di questo Accordo.
4. Durante l'esame, i paesi Membri dovranno dare la dovuta considerazione agli effetti di tassi di inflazione eccessivi sull'abilità di ciascun paese Membro di soddisfare i propri impegni in materia di sostegno interno.
5. I paesi Membri accettano di realizzare annualmente una consultazione nell'ambito della Commissione sull’Agricoltura riguardo la loro partecipazione ad una normale crescita del commercio mondiale dei prodotti agricoli all'interno degli impegni relativi ai sussidi alle esportazioni stabiliti in questo Accordo.
6. L'esame darà l'opportunità ai paesi Membri di sollevare qualsiasi questione rilevante per l'implementazione degli impegni di cui al programma di riforma come stabiliti in questo Accordo.
7. 0gni paese Membro può portare all'attenzione della Commissione sull’Agricoltura qualsiasi misura che, a suo parere, dovrebbe essere oggetto di notifica da parte di un altro paese Membro.
Articolo 19 - Consultazione e risoluzione delle controversie
Quanto previsto agli Articoli XXII e XXIII del Gatt 1994, così come elaborati ed applicati dalla "Comprensione delle regole e delle procedure che governano la risoluzione delle controversie" si applicheranno alle consultazioni ed alla risoluzione delle controversie nell’ambito di questo Accordo.
Parte XII
Articolo 20 - Continuazione del processo di riforma
Riconoscendo che l'obiettivo di lungo periodo della progressiva e sostanziale riduzione del sostegno e della protezione che risulti in una riforma fondamentale è un processo continuo, i paesi Membri accettano che un anno prima della fine del periodo di implementazione vengano avviate negoziazioni per il proseguimento del processo, tenendo in considerazione:
- l'esperienza acquisita fino a quella data dall’implementazione degli impegni di riduzione;
- gli effetti degli impegni di riduzione sul commercio mondiale dei prodotti agricoli;
- le preoccupazioni di natura non commerciale, il trattamento speciale e differenziato per i paesi Membri in via di sviluppo, l'obiettivo di creare un sistema commerciale agricolo giusto ed orientato verso il mercato, e gli altri obiettivi ed interessi menzionati nel preambolo a questo Accordo; e
- ogni ulteriore impegno necessario per conseguire gli obiettivi di lungo periodo menzionati più sopra.
Parte XIII
Articolo 21 - Parte finale
1. Quanto previsto dal Gatt 1994 e dagli altri Accordi Commerciali Multilaterali di cui all’Allegato 1A all'Omc sarà soggetto a quanto previsto in questo Accordo.
2. Con il presente, gli Allegati a questo Accordo sono resi parte integrante dell'Accordo stesso.
* * *
Allegato 1 - Prodotti coperti dall'Accordo
1. Questo Accordo coprirà i seguenti prodotti:
Codice HS | 29.05.43 | (mannitolo) |
Codice HS | 29.05.44 | (sorbitolo) |
Intestazione HS | 33.01 | (Olii essenziali) |
Intestazioni HS | da 35.01 a 35.05 | (Sostanze albuminoidi, Amidi alterati, Glutine) |
Codice HS | 38.09.10 | (Agenti per la finitura) |
Codice HS | 38.23.60 | (Sorbitolo n.e.p.) |
Intestazioni HS | da 41.01 a 41.03 | (Xxxxx e Xxxxx) |
(i) Capitoli 1-24 HS, meno il pesce ed i prodotti derivati dal pesce, più (ii)
Intestazione HS | 43.01 | (Pellicce grezze) |
Intestazioni HS | da 50.01 a 50.03 | (Seta grezza e scarti di seta) |
Intestazioni HS | da 51.01 a 51.03 | (Xxxx e pelo di animali) |
Intestazioni HS | da 52.01 a 52.03 | (Cotone grezzo, scarti di cotone e cotone pettinato o cardato) |
Intestazione HS | 53.01 | (Xxxx xxxxxx) |
Intestazione HS | 53.02 | (Canapa grezza) |
2. Tutto ciò non limiterà la definizione dell'insieme dei prodotti coperti dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
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Allegato 2 - Sostegno interno: la base per l'esenzione dagli impegni di riduzione
1. Le politiche di sostegno interno per le quali è richiesta l' esenzione dagli impegni di riduzione dovranno soddisfare il requisito fondamentale di non avere effetti distorsivi, o, al più, di avere effetti distorsivi minimi, sui commerci internazionali o sulla produzione. Di conseguenza, tutte le politiche per le quali è richiesta l'esenzione dovranno essere conformi ai seguenti criteri di base:
(i) il sostegno in questione dovrà essere fornito attraverso un programma pubblico finanziato con risorse pubbliche (includendo le mancate entrate per le finanze pubbliche) che non comporti trasferimenti dai consumatori; e
(ii) il sostegno in questione non dovrà avere l'effetto di determinare il sostegno del prezzo ai produttori;
oltre che ai criteri ed alle condizioni specifiche delle politiche come di seguito indicati.
Programmi pubblici nell'area dei servizi
2. Servizi generali.
Le politiche in questa categoria implicano spese (o mancate entrate) relative a programmi che forniscono servizi o benefici all’agricoltura o alla comunità rurale. Essi non dovranno determinare pagamenti diretti ai produttori o ai trasformatori. Tali programmi, che includono ma non si limitano a quelli nell’elenco che segue, soddisferanno i criteri generali di cui al precedente paragrafo 1 e le condizioni specifiche delle politiche eventualmente indicate qui di seguito:
(i) ricerca, inclusa la ricerca generale, la ricerca connessa a programmi ambientali, ed i programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;
(ii) controllo degli infestanti e delle malattie, incluse le misure di controllo degli infestanti e delle malattie generali o specifiche di un prodotto, quali i sistemi di avvertimento precoci, la quarantena e lo sradicamento.
(iii) servizi di formazione, incluse le attrezzature e gli impianti per la formazione generica e specialistica;
(iv) servizi di assistenza tecnica e di consultazione, inclusa la diffusione di strumenti per facilitare il trasferimento delle informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori ed ai consumatori;
(v) servizi di ispezione, inclusi i servizi di ispezione generale e l'ispezione di particolari prodotti a fini sanitari, di sicurezza, di classificazione e di standardizzazione;
(vi) servizi di "marketing" e promozione, inclusi l'informazione sui mercati, l'assistenza e la promozione di particolari prodotti, ma escluse le spese per scopi non specificati che potrebbero essere usate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita, o che determinano benefici economici diretti per i compratori; e
(vii) servizi infrastrutturali, comprendenti: rete elettrica, strade ed altri mezzi di trasporto, attrezzature di mercato e portuali, impianti per 1'offerta idrica, sistemi di dighe e di drenaggio, e lavori infrastrutturali associati a programmi ambientali. In tutti i casi le spese saranno indirizzate solo alla fornitura o alla costruzione di beni capitali, ed escluderanno la fornitura sussidiata di servizi all'azienda diversi dalla rete di servizi pubblici disponibile su base generale. Non includeranno sussidi ai fattori produttivi od ai costi operativi, oppure prezzi preferenziali per l'utente.
3. Ammassi pubblici ai fini della sicurezza alimentare5.
Le spese (o le mancate entrate) relative all'acquisizione ed all'ammasso di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare identificato nella legislazione nazionale. Questo può includere l'aiuto pubblico per l'immagazzinamento privato di prodotti.
Il volume e l'accumulazione di tali scorte corrisponderà a predeterminati obiettivi, determinati esclusivamente in base ad esigenze di sicurezza alimentare. Il processo di accumulazione e di riduzione delle scorte dovrà essere finanziariamente trasparente. Gli acquisti pubblici di alimenti saranno effettuati ai prezzi correnti di mercato e le vendite delle scorte di sicurezza alimentare saranno effettuate ad un prezzo non inferiore al prezzo corrente sul mercato interno per il prodotto e la qualità in questione.
4. Aiuto alimentare interno6.
Spese (o mancate entrate) relative all'aiuto alimentare interno a favore delle componenti bisognose della popolazione.
5 Per quanto concerne il paragrafo 3 di questo Allegato, i programmi di ammasso pubblico a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo le cui operazioni siano trasparenti e condotte in conformità con criteri o difettive oggettive pubblicate in maniera ufficiale, saranno considerati conformi con le condizioni di questo paragrafo, inclusi i programmi nell’ambito dei quali alimenti per scopi di sicurezza alimentare sono acquistati e venduti a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di riferimento esterno sia inclusa nella Mas.
Ai fini dei paragrafi 3 e 4 di questo Allegato, la distribuzione su base regolare ed a prezzi ragionevoli di alimenti a prezzi sussidiati con l'obiettivo di soddisfare le esigenze alimentari della popolazione povera nelle aree rurali ed urbane dei paesi in via di sviluppo sarà considerata conforme a quanto stabilito in questo paragrafo.
6 Ai fini dei paragrafi 3 e 4 di questo Allegato, la distribuzione su base regolare ed a prezzi ragionevoli di alimenti a prezzi sussidiati con l'obiettivo di soddisfare le esigenze alimentari della popolazione povera nelle aree rurali ed urbane dei paesi in via di sviluppo sarà considerata conforme a quanto stabilito in questo paragrafo.
L'eleggibilità a ricevere l'aiuto alimentare sarà soggetta a criteri ben definiti legati ad obiettivi nutrizionali. Tale aiuto avverrà nella forma di fornitura diretta di alimenti agli interessati, o di fornitura di mezzi che permettano a quanti ne abbiano diritto di comprare alimenti o a prezzi di mercato o a prezzi sussidiati. Gli acquisti pubblici di alimenti saranno effettuati ai prezzi correnti di mercato e l'amministrazione ed il finanziamento dell’aiuto dovrà essere trasparente.
5. Pagamenti diretti ai produttori.
Il sostegno attraverso pagamenti diretti (o le mancate entrate, inclusi i pagamenti in natura) ai produttori per il quale è richiesta l'esenzione dagli impegni di riduzione, dovrà soddisfare i criteri base definiti più sopra nel paragrafo 1, oltre a criteri specifici applicabili a singoli tipi di pagamenti diretti, come indicato nei paragrafi da 6 a 13 più sotto. Se l'esenzione dalla riduzione è richiesta per qualsiasi pagamento diretto esistente, o per un nuovo tipo, diverso da quelli specificati nei paragrafi da 6 a 13, essa dovrà essere conforme ai criteri da (ii) a (v) del paragrafo 6, oltre che ai criteri generali definiti nel paragrafo 1.
6. Sostegno del reddito disaccoppiato.
(i) L'eleggibilità per tali pagamenti sarà determinata da criteri ben definiti, come il reddito, lo status di produttore o proprietario terriero, l'uso di fattori o il livello della produzione in un periodo base definito e fisso.
(ii) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere connesso al, o basato sul, tipo o volume della produzione (incluso il numero di capi di bestiame) realizzata dal produttore in un qualsiasi anno successivo al periodo base.
(iii) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere connesso ai, o basato sui, prezzi, nazionali o internazionali, relativi a qualsiasi produzione realizzata in un qualsiasi anno successivo al periodo base.
(iv) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere connesso ai, o basato sui, fattori produttivi utilizzati in un qualsiasi anno successivo al periodo base.
(v) Per ricevere tali pagamenti non dovrà essere necessaria alcuna produzione.
7. Partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di assicurazione del reddito e di "rete di sicurezza" per il reddito.
(i) L’eleggibilità per tali pagamenti sarà determinata da una perdita di reddito, prendendo in considerazione solo il reddito agricolo, superiore al 30% del reddito lordo medio, o l'equivalente in termini di reddito netto (escludendo qualsiasi pagamento dal programma stesso, o da programmi simili) nei tre anni precedenti; o della media triennale basata sui 5 anni precedenti, escludendo il valore più alto e quello più basso. Ogni produttore che soddisfi questa condizione dovrà poter ricevere i pagamenti.
(ii) L'ammontare di questi pagamenti compenserà al massimo per il 70% la perdita di reddito del produttore nell’anno in cui egli diventa eleggibile a ricevere questa assistenza.
(iii) L'ammontare di ognuno di questi pagamenti dovrà essere legato solo al reddito; non dovrà essere legato al tipo od al volume della produzione (incluso il numero di capi di bestiame) realizzata dal produttore, q .ai prezzi, nazionali o internazionali, relativi a tale produzione, oppure ai fattori produttivi utilizzati.
(iv) Se un produttore riceve, nello stesso anno, pagamenti in base a questo paragrafo ed in base al seguente paragrafo 8 (aiuti a seguito di calamità naturali), il totale di questi pagamenti dovrà essere inferiore al 100% della perdita totale del produttore.
8. Pagamenti (sia effettuati direttamente, sia per mezzo di una partecipazione finanziaria pubblica a programmi di assicurazione del raccolto) per aiuti a seguito di calamità naturali.
(i) L’eleggibilità per questi pagamenti si avrà solo successivamente ad un riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche che un disastro naturale o simile (inclusi la diffusione di malattie, infestazioni, incidenti nucleari, e guerra nel territorio del paese Membro in questione) sia avvenuto o stia avvenendo, e che questo disastro determinerà una perdita di produzione superiore al 30% della media della produzione nei tre anni precedenti, o della media triennale basata sui precedenti 5 anni, escludendo il valore massimo e quello minimo.
(ii) I pagamenti effettuati a seguito di un disastro saranno effettuati solo con riferimento a perdite di reddito, di bestiame (inclusi i pagamenti relativi al trattamento veterinario degli animali), di terra e di altri fattori produttivi determinate dal disastro naturale in questione.
(iii) I pagamenti compenseranno non più del costo totale per il rimpiazzo di tali perdite e dovranno non richiedere o specificare il tipo o la quantità della produzione futura.
(iv) I pagamenti effettuati durante un disastro non supereranno il livello necessario a prevenire od alleviare ulteriori perdite come specificato nel criterio (ii) più sopra.
(v) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti in base a questo paragrafo e in base al precedente paragrafo 7 (programmi di assicurazione del reddito e programmi di "rete di sicurezza" per il reddito), il totale di tali pagamenti dovrà essere inferiore al 100% della perdita totale del produttore.
9. Aiuti all'aggiustamento strutturale attraverso programmi di pensionamento dei produttori.
(i) L’eleggibilità per tali pagamenti sarà determinata con riferimento a criteri ben
definiti in programmi che si pongono l'obiettivo di facilitare il pensionamento od il trasferimento verso attività non agricole di persone impegnate in attività produttive agricole destinate alla vendita.
(ii) I pagamenti saranno condizionati al pensionamento totale e permanente dei benefici ari da attività produttive agricole destinate alla vendita.
10. Aiuti all'aggiustamento strutturale attraverso programmi di ritiro delle risorse dalla produzione.
(i) L’eleggibilità per tali pagamenti sarà determinata in riferimento a criteri ben definiti in programmi che si pongono l'obiettivo di distogliere la terra o altre risorse, incluso il bestiame, dall'impiego in attività produttive agricole destinate alla vendita.
(ii) I pagamenti saranno condizionati al ritiro della terra dalla produzione agricola destinata alla vendita per un minimo di tre anni e, nel caso di bestiame, dal suo macello o dalla sua definitiva cessione.
(iii) I pagamenti non esigeranno o specificheranno alcun uso alternativo di tale terra o di altre risorse che implichi la produzione di prodotti agricoli destinati alla vendita.
(iv) I pagamenti non saranno associati né aI tipo né alla quantità di produzione, né ai prezzi nazionali o internazionali, relativi alla produzione realizzata impiegando la terra e le altre risorse rimaste in produzione.
11. Aiuti all'aggiustamento strutturale attraverso aiuti agli investimenti.
(i) L'eleggibilità per tali pagamenti sarà determinata con riferimento a criteri ben definiti in programmi pubblici che si pongono l'obiettivo di sostenere la ristrutturazione finanziaria o fisica delle attività dei produttori, in risposta a svantaggi strutturali dimostrati
oggettivamente. L'eleggibilità per tali pagamenti può anche essere basata su un ben definito programma pubblico che si pone l'obiettivo di riprivatizzare la terra agricola.
(ii) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere legato al, o basato sul tipo o sul volume di produzione (incluso il numero di capi di bestiame), realizzata dal produttore dUrante uno qualsiasi degli anni successivi al periodo base, con l'eccezione di quanto stabilito al punto (v) più sotto.
(iii) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere legato ai, o basato sui, prezzi, nazionali o internazionali, relativi a qualsiasi produzione realizzata durante qualsiasi anno successivo al periodo base.
(iv) I pagamenti dovranno essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento con riferimento al quale essi sono stati erogati.
(v) I pagamenti non dovranno indicare o determinare in alcun modo i prodotti agricoli che i beneficiari dovranno produrre, con l'eccezione dell'imposizione del vincolo a non produrre un particolare prodotto.
(vi) I pagamenti saranno limitati all'ammontare necessario per la compensazione dello svantaggio strutturale.
12. Pagamenti relativi a programmi ambientali.
(i) L’eleggibilità per tali pagamenti dovrà essere determinata nell’ambito di ben definiti programmi pubblici di tipo ambientale o di conservazione, e dipenderà dal soddisfacimento di specifiche condizioni indicate nel programma pubblico, incluse condizioni relative ai metodi di produzione od ai fattori produttivi.
(ii) L'ammontare del pagamento sarà limitato ai costi aggiuntivi od alla perdita di reddito determinati dall’adesione al programma pubblico.
13. Pagamenti nell'ambito di programmi di aiuto regionali.
(i) L’eleggibilità per tali pagamenti dovrà essere limitata ai produttori di regioni svantaggiate. Ognuna di queste regioni dovrà essere costituita da un’area geografica contigua ben individuata e con una identità economica ed amministrativa che possa essere defInita. Essa dovrà essere definita svantaggiata sulla base di criteri neutrali e obiettivi, chiaramente specificati in leggi o regolamenti che indicano che le difficoltà per la regione non sono soltanto legate a circostanze transitorie.
(ii) L'ammontare di tali pagamenti in ciascun anno non dovrà essere connesso al, o basato sul, tipo o volume di produzione (incluso il numero di capi di bestiame) realizzata dal produttore in un qualsiasi anno successivo al periodo base, a meno di non essere legato alla riduzione di quella produzione.
(iii) L'ammontare di questi pagamenti in ciascun anno non dovrà essere connesso ai, o basato sui, prezzi, nazionali o internazionali, relativi a qualsiasi produzione realizzata in uno qualsiasi degli anni successivi al periodo base.
(iv) I pagamenti saranno disponibili solo per i produttori delle regioni che ne hanno diritto, e saranno generalmente disponibili per tutti i produttori all'interno di queste regioni.
(v) Nel caso in cui i pagamenti siano legati ai fattori produttivi, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi verranno effettuati ad un tasso regressivo.
(vi) I pagamenti saranno limitati ai costi aggiuntivi od alla perdita di reddito determinati dalla realizzazione della produzione agricola nell'area specifica.
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Allegato 3 - Sostegno interno: calcolo della Misura Aggregata del Sostegno
1. Così come previsto dalle condizioni specificate nell’Articolo 6, una Misura Aggregata di Sostegno (Mas) specifica per prodotto sarà calcolata per ogni prodotto primario (definito come il prodotto più vicino possibile al punto di prima vendita) che beneficia di sostegno del prezzo di mercato, pagamenti diretti non esenti, o qualsiasi altro sussidio non esente dall'impegno di riduzione ("altre politiche non esenti"). I sostegni che non sono specifici di un prodotto saranno sommati assieme in una Misura Aggregata del Sostegno non specifica per prodotti, in termini monetari complessivi.
2. I sussidi di cui al paragrafo 1 includeranno sia le spese di bilancio che le mancate entrate dello stato o di agenzie pubbliche.
3. Dovrà essere incluso sia il sostegno a livello nazionale che quello a livello sub. nazionale.
4. Le tasse o tributi specifici pagati dai produttori dovranno essere dedotti dalla Mas.
5. La Mas calcolata come specificato più sotto per il periodo base rappresenterà il livello base per l'implementazione dell'impegno di riduzione del sostegno interno.
6. Per ogni prodotto primario sarà determinata una Mas specifica, espressa in termini di valore monetario complessivo.
7. La Mas sarà calcolata con riferimento al punto più vicino possibile al punto di prima vendita del prodotto in questione. Le politiche che hanno come destinatari i trasformatori di prodotti agricoli saranno incluse in misura pari ai vantaggi che da essa derivano per i produttori della materia prima agricola.
8. Sostegno del prezzo di mercato: il sostegno del prezzo di mercato dovrà essere calcolato moltiplicando la differenza tra un prezzo esterno fisso di riferimento ed il prezzo amministrato adottato per il volume della produzione eleggibile a ricevere il prezzo amministrato. Le spese di bilancio effettuate per sostenere questa differenza, come le spese di acquisto o di immagazzinamento, non saranno incluse nella Mas.
9. Il prezzo esterno di riferimento fisso dovrà essere basato sui valori relativi agli anni tra il 1986 ed il 1988 e, generalmente, sarà dato dal valore unitario medio fob del prodotto considerato in un paese esportatore netto, o dal valore unitario medio cif in un paese importatore netto, nel periodo base. Il prezzo fisso di riferimento può essere corretto, se necessario, per tener conto di differenze qualitative.
10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza tra prezzi, saranno calcolati o moltiplicando la differenza tra il prezzo esterno fisso di riferimento ed il prezzo amministrato adottato per il livello di produzione eleggibile a ricevere il prezzo amministrato, oppure utilizzando le spese di bilancio.
11. Il prezzo fisso di riferimento sarà basato sui valori relativi agli anni tra il 1986 ed il 1988 e, generalmente, sarà dato dal prezzo effettivamente utilizzato per determinare l'ammontare dei pagamenti.
12. I pagamenti diretti non esenti che sono basati su elementi diversi dai prezzi, saranno misurati utilizzando le spese di bilancio.
13. Altre politiche non esenti, inclusi i sussidi ai fattori produttivi, ed altre politiche come le misure per ridurre i costi di commercializzazione: Il valore di queste politiche dovrà essere misurato utilizzando le spese di bilancio dello stato o, se l'utilizzo di queste non riflette appieno i sussidi in questione, la base per calcolare il sussidio sarà la differenza tra il prezzo del bene o
servizio sussidiato ed un prezzo orientativo di mercato di un bene o servizio simile, moltiplicata per la quantità del bene o servizio.
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Allegato 4 - Sostegno interno: calcolo della Misura equivalente del sostegno
1. Così come specificato nell’Articolo 6, le misure equivalenti di sostegno dovranno essere calcolate per tutti i prodotti per i quali si ha il sostegno del prezzo di mercato come specificato nell’Allegato 3, ma per i quali non è possibile calcolare questa componente della Mas. Per questi prodotti il livello base per l’implementazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consisterà in una componente del sostegno del prezzo di mercato espressa in termini delle misure equivalenti del sostegno di cui al successivo paragrafo 2, così come qualsiasi pagamento diretto non esente ed ogni altro sostegno non esente, che saranno valutati come stabilito nel successivo paragrafo 3. Si dovrà includere sia il sostegno a livello nazionale che quello a livello sub- nazionale.
2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 saranno calcolate con riferimento a ciascun prodotto con riferimento al punto più vicino possibile al punto di prima vendita ("prodotto primario") che riceve sostegno del prezzo di mercato e per il quale non è possibile calcolare la componente sostegno del prezzo di mercato della Mas. Per questi prodotti primari, le misure equivalenti del sostegno del prezzo di mercato saranno ottenute utilizzando il prezzo amministrato utilizzato ed il volume della produzione eleggibile a ricevere quel prezzo, oppure, quando questo non è possibile, utilizzando le spese di bilancio effettuate per sostenere il prezzo alla produzione.
3. Se i prodotti che ricadono nel precedente paragrafo 1 sono legati a pagamenti diretti non esenti, o a qualsiasi altro sussidio specifico per prodotto non esente dagli impegni di riduzione, la base per la misura equivalente del sostegno relativa a queste politiche sarà data da calcoli simili alle corrispondenti componenti della Mas (specificati nei paragrafi da 10 a 13 dell’Allegato 3).
4. Le misure equivalenti del sostegno saranno calcolate in base all’ammontare del sussidio più vicino possibile al primo punto di vendita del prodotto in questione. Le politiche a favore dei trasformatori di materie prime agricole saranno incluse nella Mas nella misura in cui da esse trarranno benefici i produttori della materia prima agricola. Tasse o imposte specifiche pagate dai produttori ridurranno le misure equivalenti del sostegno di un ammontare corrispondente.
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Allegato 5 - Trattamento Speciale nell'ambito dell'Articolo 4:2
Sezione A
1. Dall'entrata in vigore di questo Accordo, quanto previsto dall’Articolo 4:2 di questo Accordo non si applicherà ad alcun prodotto agricolo primario ed ai prodotti ottenuti dalla sua lavorazione e/o trasformazione ("prodotti designati") per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni (d'ora in avanti "trattamento speciale"):
(a) le importazioni dei prodotti designati rappresentavano meno del 3% del corrispondente consumo interno durante il periodo base 1986-1988 ("periodo base");
(b) nessun sussidio all'esportazione è stato utilizzato a partire dall’inizio del periodo base per i prodotti designati;
(c) efficaci misure di restrizione della produzione sono applicate ai prodotti agricoli primari;
(d) nella sezione m della Parte I dei Prospetti del paese Membro allegati al protocollo d'intesa dell'Uruguay round (1994), questi prodotti sono contrassegnati col simbolo "ST - Annex 5", poiché soggetti a trattamento speciale sulla base di elementi legati a questioni non commerciali, quali la sicurezza alimentare e la protezione ambientale; e
(e) come specificato nella: sezione m della Parte I dei Prospetti del paese Membro in questione, le opportunità di access:o minimo relative ai prodotti designati corrispondono al 4% del consumo interno dei prodotti designati nel periodo base dall'inizio del primo anno del periodo di implementazione. In ciascuno degli anni del periodo di implementazione esse sono poi aumentate dello 0,8% del corrispondente consumo interno nel periodo base.
2. All'inizio di ogni anno del periodo di implementazione il paese Membro può cessare di adottare il trattamento speciale relativo ai prodotti designati soddisfacendo a quanto previsto al successivo paragrafo 6. In tal caso, il paese Membro in questione manterrà le opportunità di accesso minimo già in vigore in quel momento ed aumenterà in ogni anno residuo del periodo di implementazione le opportunità di accesso minimo dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo base. Inseguito, il livello delle opportunità di accesso minimo nell'ultimo anno del periodo di implementazione risultante dall’applicazione di questa formula dovrà essere mantenuto nei Prospetti del paese Membro in questione.
3. Ogni trattativa relativa alla possibilità che ci possa essere una proroga del trattamento speciale così come stabilito nel paragrafo 1 dopo la fine del periodo di implementazione dovrà essere completata prima della fine dello stesso periodo di implementazione, nell’ambito dei negoziati di cui all'Articolo 20 di questo Accordo, tenendo in considerazione gli elementi legati a questioni di natura non commerciale.
4. Se dai negoziati di cui al precedente paragrafo 3 scaturirà l'accordo a che un paese Membro possa continuare ad applicare il trattamento speciale, tale paese dovrà fare concessioni aggiuntive ed accettabili, come stabilito in quella trattativa.
5. Se dopo la fine del periodo di implementazione il trattamento speciale non è prorogato, il paese Membro in questione dovrà soddisfare a quanto specificato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di implementazione, le opportunità di accesso minimo per i prodotti designati saranno mantenute nei Prospetti del paese Membro al livello dell'8% del corrispondente consumo interno nel periodo base.
6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari applicate ai prodotti designati saranno soggette alle condizioni di cui all’Articolo 4:2 di questo Accordo con effetto dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale cessa di essere applicato. Questi prodotti saranno soggetti ai dazi doganali ordinari, che saranno vincolanti nei Prospetti del paese Membro in questione e saranno applicati dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale cessa in poi a livelli pari a quelli che sarebbero risultati applicabili se durante il periodo di implementazione si fosse avuta una riduzione di almeno il 15 % in rate annue costanti. Questi dazi saranno fissati in base alle tariffe equivalenti, da calcolarsi secondo le difettive definite nel prolungamento di questo Allegato, quI accluso.
Sezione B
7. Dall’entrata in vigore di questo Accordo quanto specificato all'Articolo 4:2 non sarà neanche applicabile ad un prodotto agricolo primario che rappresenti l'elemento principale nella dieta tradizionale di un paese Membro in via di sviluppo e rispetto al quale si applicano le seguenti
condizioni, oltre a quelle di cui ai precedenti paragrafi da l(a) a l(d) che abbiano rilevanza per il prodotto considerato:
- come specificato nella sezione IB della Parte I dei Prospetti del paese Membro in via di sviluppo in questione, le opportunità di accesso minimo relative ai prodotti in questione, corrispondono all'1 % del consumo interno di questi prodotti nel periodo base dall’inizio del primo anno del periodo di implementazione e sono incrementate in rate annuali uguali fino a raggiungere il 2% del corrispondente consumo interno nel periodo base all'inizio del quinto anno del periodo di implementazione. Dall’inizio del sesto anno del periodo di implementazione, le opportunità di accesso minimo dei prodotti in questione corrisponderanno al 2% del corrispondente consumo interno nel periodo base e saranno incrementate in rate annuali uguali fino a raggiungere il 4% del corrispondente consumo interno nel periodo base all'inizio del decimo anno. In seguito, il livello delle opportunità di accesso minimo risultanti da questa formula nel decimo anno sarà mantenuto nei Prospetti del paese Membro in via di sviluppo in questione.
- sono state garantite adeguate opportunità di accesso al mercato per altri prodotti, come previsto da questo Accordo.
8. Come stabilito nel precedente paragrafo 7, ogni trattativa sull’opportunità di prorogare il trattamento speciale dopo la fine del decimo anno dall'inizio del periodo di implementazione sarà avviata e conclusa entro il decimo anno dall'inizio del periodo di implementazione.
9. Se dai negoziati di cui al precedente paragrafo 8 scaturirà l'accordo a che un paese Membro possa continuare ad applicare il trattamento speciale, tale paese dovrà fare concessioni aggiuntive ed accettabili, come stabilito in quella trattativa.
10. Nel caso in cui il trattamento speciale di cui al precedente paragrafo 7 non venga prorogato oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di implementazione, i prodotti interessati saranno soggetti a dazi doganali ordinari, che saranno vincolanti nei Prospetti del paese Membro in questione e che saranno fissati in base alle tariffe equivalenti, da calcolarsi secondo le direttive definite nel prolungamento di questo Allegato, qui accluso. Riguardo ad altri aspetti, quanto previsto al precedente paragrafo 6 dovrà essere applicato così come modificato dal trattamento speciale differenziato rilevante concesso in base a questo Accordo ai paesi Membri in via di sviluppo.
Prolungamento dell'Allegato 5
Direttive per il calcolo delle tariffe equivalenti per gli scopi specifici indicati nei Paragrafi 6
e 10 di questo Allegato
1. Il calcolo delle tariffe equivalenti, sia ad valorem che fisse, sarà effettuato in maniera trasparente utilizzando la differenza tra i prezzi interni e quelli esterni. I dati utilizzati saranno relativi agli anni dal 1986 al 1988. Le tariffe equivalenti:
(i) in generale saranno stabilite al livello a quattro cifre dell'HS;
(ii) se necessario, saranno stabilite al livello a sei o più cifre dell’HS;
(iii) per i prodotti lavorati e/o trasformati saranno generalmente stabilite moltiplicando la tariffa specifica equivalente del prodotto agricolo primario (o le tariffe specifiche equivalenti per i prodotti agricoli primari) per la quota (o le quote) in termini fisici o di
valore, come appropriato, del prodotto agricolo primario (o dei prodotti agricoli primari} presente(i) nei prodotti lavorati e/o trasformati, tenendo conto, se necessario, di ogni, ulteriore elemento che attualmente garantisce protezione al settore.
2. Per un paese importatore, i prezzi esterni saranno dati, in generale, dai valori medi unitari cif effettivi. Se i valori medi unitari cif non sono disponibili o appropriati, i prezzi esterni saranno dati, o
(i) da una media dei valori unitari cif appropriata relativa ad un paese vicino; oppure
(ii) saranno stimati utilizzando la media del valore unitario fob di un appropriato paese esportatore (o di più paesi), aggiustata aggiungendo una stima dei costi di assicurazione, del nolo e degli altri costi rilevanti per il paese importatore.
3. In generale, i prezzi esterni saranno convertiti in valuta nazionale utilizzando la media annuale del tasso di cambio di mercato relativa allo stesso periodo cui si riferiscono i prezzi.
4. In generale, il prezzo interno sarà dato da un prezzo all'ingrosso rappresentativo nel mercato interno, oppure da una stima di questo prezzo, se non sono disponibili informazioni adeguate.
5. Se necessario, le tariffe equivalenti iniziali potranno essere ritoccate utilizzando un coefficiente appropriato per tener conto di differenze nella qualità o nella varietà.
6. Se una tariffa equivalente calcolata sulla base di queste direttive è negativa o minore di quella vincolante applicata, la tariffa equivalente iniziale può essere fissata al livello vincolante applicato, oppure sulla base di un’offerta da parte del paese per quel prodotto.
7. Se viene effettuato un aggiustamento del livello di una tariffa equivalente calcolata sulla base di queste direttive, il paese Membro, su richiesta, dovrà essere pienamente disponibile ad una consultazione per negoziare soluzioni appropriate.