PREMESSO CHE:
PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON
MOSTRA D’OLTREMARE S.p.A.
PREMESSO CHE:
- L‟art. 19 del decreto legge 24 giungo 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l.
11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l‟altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all‟art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L‟art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l‟Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l‟osservanza dei principi di cui all‟articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L‟art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell‟Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all‟Autorità di svolgere un‟attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all‟individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell‟esecuzione dell‟appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell‟Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l‟attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
-
- L‟attività di vigilanza esercitata ai sensi dell‟art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull‟intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
CONSIDERATO CHE
- La Mostra d‟Oltremare S.p.A., nel perseguire le proprie finalità istituzionali, connesse principalmente alla gestione e valorizzazione del patrimonio già dell‟ente autonomo Mostra d‟Oltremare, oltre che all‟organizzazione di attività fieristiche e manifestazioni culturali, turistiche e sportive, volte anche allo sviluppo economico ed alla valorizzazione turistica della città di Napoli, svolge l‟attività contrattuale necessaria per l‟espletamento delle proprie funzioni;
- La Mostra d‟Xxxxxxxxx, nella persona della Presidente, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, in
data 17 novembre 2015, ha manifestato all‟ANAC la volontà di avviare, ai fini della realizzazione del Grande Progetto di “Riqualificazione urbana dell‟area e dei beni culturali e architettonici della Mostra d‟Oltremare” finanziato con fondi europei POR XXXX 0000-0000/2014-2020, un percorso di collaborazione per svolgere al meglio le attività di esecuzione del progetto;
- La Mostra d‟Oltremare, con successiva nota del 23 novembre 2015, inoltrata in riscontro a specifica richiesta dell‟ANAC del 20 novembre 2015, ha richiesto l‟attivazione della vigilanza collaborativa rimettendo all‟Autorità l‟individuazione delle attività e di quant‟altro occorra per la definizione del relativo Protocollo di Azione;
- L‟Autorità ritiene, pertanto, di avviare un‟attività di vigilanza collaborativa ai sensi del 2° comma, lettera b) dell‟art. 4 del Regolamento di vigilanza;
TUTTO QUANTO PREMESSO
L‟Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche „l‟Autorità‟) nella persona del suo Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
La Mostra d‟Oltremare S.p.A. (di seguito anche „Mostra d‟Oltremare‟), nella persona della Presidente, Xxxxxxxxx Xxxxxx
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO DI AZIONE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell‟attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all‟individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell‟esecuzione dell‟appalto.
2. Ai fini dell‟efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all‟interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l‟attività prevista dall‟art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.
Articolo 3
(Oggetto)
L‟attività che l‟Autorità porrà in essere avrà ad oggetto due dei procedimenti rientranti nell‟ambito della realizzazione del Grande Progetto di “Riqualificazione urbana dell‟area e dei beni culturali e architettonici della Mostra d‟Oltremare”, che saranno individuati dalla Mostra d‟Oltremare in relazione a procedure di affidamento di particolare rilevanza che la stessa amministrazione intenderà bandire.
Articolo 4
(Procedimento di verifica )
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
a) determina a contrarre;
b) i seguenti atti della procedura di affidamento:
• bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
• disciplinari di gara;
• capitolati;
• schemi di contratto;
• provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
• verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
• provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
• Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale
c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
• atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
• proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
• sospensioni contrattuali;
• riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
• riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell‟appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall‟amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).
2. L‟Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell‟attività collaborativa.
Articolo 5
(Ulteriori forme di collaborazione)
1. La Mostra d‟Oltremare, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell‟esecuzione dell‟appalto, richiedendo l‟intervento diretto, anche ispettivo, dell‟Autorità.
2. La Mostra d‟Oltremare si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“ La Mostra d’Oltremare si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx
000 xxx cp 353 cp 353 bis cp” .
Resta ferma la facoltà della Mostra d‟Oltremare di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
Articolo 6
(Procedimento di vigilanza collaborativa)
1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all‟Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Mostra d‟oltremare;
II. a seguito della trasmissione l‟Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell‟Autorità, l‟ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Mostra d‟Oltremare.
In tale ipotesi, la Mostra d‟Oltremare:
a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l‟atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all‟Autorità e assume gli atti di propria competenza.
Articolo 7
(Durata)
1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.
Articolo 8
(Verifica intermedia)
1. L‟Autorità e la Mostra d‟Oltremare, ove necessario, procederanno, con cadenza semestrale, a verifiche dell‟efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all‟aggiornamento o adeguamento dell‟oggetto della collaborazione.
Articolo 9
(Prerogative della Mostra d‟Oltremare S.p.A.)
1. Le attività svolte dall‟Autorità nell‟ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Mostra d‟Oltremare, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all‟ANAC.
Il Presidente dell‟Autorità La Presidente della
Nazionale Anticorruzione Mostra d‟Oltremare
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx