Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro in un unico lotto ai sensi dell’art 54 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, la protezione dei canali email, web e dati ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Id Sigef 2174
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx
*** CHIARIMENTI –II Tranche
1) Domanda
In relazione al requisito di cui al punto 7.1 b1) del Capitolato d’Xxxxx, poiché il rapporto sulla situazione del personale è un documento che sarà pubblicato sul profilo di committente della Stazione Appaltante, si chiede di poter trasmettere il suddetto documento con cancellature e omissis al fine di salvaguardare alcuni dati ritenuti strategici per l’azienda.
Risposta
Si conferma quanto richiesto limitatamente in ragione della sussistenza dell’interesse manifestato nel chiarimento.
2) Domanda
Si chiede di confermare che, sebbene non siano previsti CPV principali e secondari, sia consentita la partecipazione alla presente procedura in forma di RTI verticale.
Risposta
Non si conferma. Le prestazioni della presente procedura sono tutte principali in quanto unitario è l’oggetto dell’appalto. Pertanto, non è ammessa la partecipazione in RTI verticali (cfr. parere n.561/2019 ANAC).
Ad ogni modo, la previsione del Capitolato d’oneri che prevede che “il requisito di cui al punto 7.3… in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i” consegue all’applicazione del principio confermato dalla giurisprudenza che afferma che in caso di partecipazione di soggetti pluristrutturati “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, anche nell’ipotesi di raggruppamento di tipo “orizzontale”, non può che essere rimessa alle loro scelte organizzative: scelte il cui criterio direttivo non può che essere la coerenza di quella ripartizione con le capacità ed i titoli abilitativi da ciascuna posseduti, ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine al servizio oggetto di appalto complessivamente considerato” (cfr, Consiglio di Stato, n. 2641/2019).
3) Domanda
Con riferimento alla risposta di chiarimento n. 191 inerente il comma 14 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021, secondo cui “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale” codesta Spett.le stazione appaltante ha confermato che, per l’operatore economico offerente, in caso di avvenuta aggiudicazione, vi è l’obbligo di selezionare esclusivamente società subappaltatrici che applichino il medesimo CCNL dell’appaltatore.
L’interpretazione fornita, tuttavia, non può ritenersi condivisibile alla luce delle seguenti circostanze:
a) Le prestazioni oggetto di subappalto possono riguardare una pluralità di prestazioni, tutte previste all’interno della medesima procedura di gara e/o oggetto dell’appalto, che potrebbero coinvolgere aziende subappaltatrici che applicano un CCNL distinto da quello dell’appaltatore principale;
b) La ratio della norma, così come modificata, tende a rafforzare la tutela del trattamento economico e normativo dei lavoratori delle società subappaltatrici elemento che è ugualmente garantito dall’applicazione dei CCNL di settore distinti da quelli dell’appaltatore nonché’ dai molteplici controlli di idoneità e di natura previdenziale ed economica che l’Amministrazione già ordinariamente svolge sui subappaltatori che operano nelle commesse pubbliche;
c) L’interpretazione restrittiva della norma, così come fornita, comporterebbe indirettamente e senza alcuna ragione di sorta, un meccanismo di ingerenza ingiustificato nella scelta imprenditoriale delle aziende operanti nel libero mercato in violazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016 a fronte del quale risulta essere principio indiscusso la circostanza che “L’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara”(cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31/ 07/ 2020, n.1404). Alla luce di quanto esposto, si chiede pertanto di confermare che, qualora l’attività oggetto di subappalto investa attività e prestazioni che, pur se ricomprese nell’ambito di gara, coinvolgano aziende operanti in settori diversi da quello in cui opera l’appaltatore, sia ammessa la possibilità che, nel rispetto degli obblighi economici e normativi imposti dalla nuova modifica normativa, il subappaltatore possa applicare ai suoi lavoratori un CCNL distinto rispetto a quello dell’appaltatore principale.
In caso contrario si chiede di esplicitare in che modo e che tipologia di CCNL dovranno detenere i subappaltatori eventualmente selezionati da un RTI costituendo composto da imprese che applicano CCNL di settori distinti (es. telecomunicazioni, metalmeccanico, commercio).
Risposta
Pur comprendendo le osservazioni e i principi ad esse sottese, esposte nel quesito, non può non farsi notare come il tenore letterale della previsione oggetto di riforma non si arresta a prevedere che il subappaltatore, “per le prestazioni affidategli in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto esecutivo e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”, bensì la norma prosegue espressamente includendo l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Posto, dunque, che il potere amministrativo di verificare la sussistenza dei presupposti di legge e di concedere l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei successivi Appalti specifici che verranno banditi nell’ambito dalla presente procedura e di assicurare il rispetto delle condizioni di legge è rimesso in considerazione della tipologia dello strumento alle singole Amministrazioni contraenti, è a queste ultime che sarà demandata la garanzia dell’applicazione di tale previsione secondo i principi delle disposizioni vigenti.
Con riguardo al secondo quesito, assumendo, come espressamente ammesso in risposta alla domanda n° 192 della I Tranche di chiarimenti, che il contratto di subappalto venga stipulato dalla singola impresa riunita, sarà il CCNL applicato da tale impresa del RTI a rappresentare il parametro di riferimento utile per l’attuazione della norma di legge succitata.