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IL RETTORE
visto l’art. 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";
visti il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, nonché i successivi provvedimenti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
richiamato, in particolare, l’art. 5-bis del Decreto Ministeriale 270/2004 e s.m.i., secondo cui i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate;
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi;
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e richiamati, in particolare, i criteri e gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1;
visto l’art. 19, comma 2, del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha integrato l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 sopra citato;
richiamati il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti e il documento, focalizzato sull'assicurazione della qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento nell’istruzione superiore, inclusi i contesti di apprendimento e gli opportuni collegamenti con la ricerca e l'innovazione, denominato “Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore (ESG)”, approvati a Yerevan (Armenia) nel maggio 2015, dalla Conferenza Ministeriale dei Paesi membri dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, con cui si modificano le linee guida adottate a Bergen nel 2005 e si offrono indicazioni utili in quelle aree ritenute vitali per il pieno conseguimento della qualità dell’offerta formativa e dei contesti di apprendimento nell’istruzione superiore;
visti il Decreto Ministeriale n. 133 del 3 febbraio 2021 che, in tema di flessibilità dei corsi di studio, ha consentito alle Università di definire autonomamente le attività formative affini o integrative, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo, nonché la successiva nota ministeriale n. 9612 del 6 aprile 2021, di carattere applicativo, avente per oggetto “Attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio”;
visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1 - Riforma delle classi di laurea;
considerata la necessità nel contesto nazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR “Riforma delle classi di laurea”, di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;
richiamato il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, inoltrato alle strutture dipartimentali con nota rettorale prot. n. 255521 del 15 ottobre 2021, che, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2022/2023, ha sostituito i Decreti Ministeriali n. 6 del 7 gennaio 2019 e n. 8 dell’8 gennaio 2021;
visto il Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023 avente per oggetto “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
visto l’art. 1, commi 312, 313, 314 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha istituito il Fondo per l’Erasmus italiano;
visti i Decreti Ministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649, con cui sono state definite, ai sensi del Decreto Ministeriale 270/2004, le nuove classi di laurea e di laurea magistrale, e ricordato che la “Riforma delle classi di laurea”, in seno alla Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla milestone M4C1-10, prevede il seguente requisito: “La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria: - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati […]”;
visti il Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 3), approvato dall’ANVUR con delibera del Consiglio Direttivo n. 183 dell’8 settembre 2022 e successivamente revisionato con delibera n. 26 del 13 febbraio 2023, e le Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei, approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 211 del 12 ottobre 2022 e in seguito revisionate con delibere n. 26 del 13 febbraio 2023 e n. 62 del 4 aprile 2024, trasmesse a Direttori di Dipartimento, Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Coordinatori dei Presidi della Qualità dei Dipartimenti e Coordinatrici del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Presidio della Qualità di Ateneo con note rettorali prot. n. 260003 del 18 ottobre 2022, n. 49990 del 17 febbraio 2023 e n. 112621 del 29 aprile 2024;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, che contempla, tra i compiti dell’Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nonché la promozione e l’utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo, il quale prevede che le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possano svolgersi, con l’approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l’Ateneo abbia stipulato appositi accordi, promuovendo inoltre un servizio di tutorato volto ad assistere gli studenti durante il percorso degli studi rendendoli attivamente partecipi del processo formativo anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 marzo 2024;
considerata la necessità di garantire agli studenti una piena mobilità sul territorio nazionale, prevedendo degli importi delle borse di studio adeguati ad incentivare la effettiva fruizione dello strumento da parte degli studenti, tenendo conto della fase di prima applicazione dell’Erasmus italiano e della sua natura sperimentale;
visto il Decreto Ministeriale n. 548 del 28 marzo 2024 con cui si disciplina la modalità di utilizzo del Fondo per l’Erasmus italiano, che prevede una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e di 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 270/2024 e s.m.i.;
richiamate le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, nella seduta del 25 giugno 2024, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 giugno 2024, con cui si approvano le Convenzioni per mobilità studentesca - Programma MUR “Erasmus italiano” (D.M. 548/2024) tra l’Università degli Studi di Parma e le Università di Catania, della Calabria, Palermo, Roma “La Sapienza”, Sassari e Udine, stante l’opportunità di aderire al Programma Erasmus italiano, volto a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa e alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell’ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall’ateneo di provenienza, in una prospettiva innovativa e con l’obiettivo di rafforzare l'integrazione tra le Istituzioni accademiche;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università di Catania in data 18 luglio 2024;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università di Udine in data 24 luglio 2024;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università di Roma “La Sapienza” in data 25 luglio 2024;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università della Calabria in data 1° agosto 2024;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università di Sassari in data 8 agosto 2024;
vista la Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024), stipulata con l’Università di Palermo in data 26 agosto 2024;
visti i testi delle convenzioni, ciascuna di durata triennale, con i suddetti Atenei e ricordato, in particolare, che:
- prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un
Learning Agreement, approvato dai competenti Consigli di Corso di Studio dell’Università
di appartenenza, che, nell’ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio
il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio;
- l’ateneo ospitante è tenuto a verificare l’effettiva partecipazione alle attività universitarie
in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio;
tenuto conto, inoltre, che le succitate convenzioni contemplano:
a) il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo può ospitare;
b) i corsi di studio coinvolti nel programma di mobilità;
c) la durata del programma di mobilità;
d) l’importo della borsa di studio;
e) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte (compresa la preparazione della tesi di laurea) riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.
ricordato che il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l’importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio dovranno essere resi noti al Ministero dell’Università e della Ricerca, da parte delle Università partecipanti e all’esito delle procedure selettive, entro il
6 settembre 2024, scadenza successivamente posticipata al 4 ottobre 2024 tramite nota ministeriale n. 14412 del 1° agosto 2024;
considerato che, a seguito dei contatti intercorsi tra la Prorettrice con delega alle relazioni internazionali e alla mobilità e i Delegati alla Didattica delle strutture dipartimentali, sono emerse le seguenti proposte di adesione all’iniziativa da parte di corsi di laurea magistrale:
Dipartimento | Classe | Laurea Magistrale | Referente | Laurea Magistrale partner | Xxxxxx partner |
Scienze Economiche e Aziendali | LM-77 | International Business and Development | Xxxx. Xxxxx Xxxxxx | Economia (curr. Economic Data Analysis - inglese) - LM-56 | Sassari |
Finance and Insurance (inglese) - LM-16 | Calabria | ||||
Scienze degli Alimenti e del Farmaco | LM-61 | Scienze della Nutrizione Umana | Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Scienze della Nutrizione Umana - LM-61 | Catania |
Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana - LM-61 | Palermo | ||||
Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali | LM-89 | Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo | Xxxx. Xxxxx Xxxxx | Storia dell'Arte - LM-89 | Roma "La Sapienza" |
Medicina e Chirurgia | LM-9 | Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | Biotecnologie Molecolari - LM-7/LM-9 | Udine |
tenuto conto che l’importo della borsa di studio assegnabile a ciascuno studente in possesso dei requisiti e regolarmente iscritto presso l’Università di Parma è pari a € 800,00 mensili e che gli studenti interessati possono presentare istanza per ottenere la borsa di studio solo qualora dichiarino un valore ISEE non superiore a € 36.000,00 per l’anno precedente;
considerata l’alta valenza del programma sopra descritto, che dà una prospettiva nuova alla mobilità degli studenti, centrata sulla valorizzazione dell’alta formazione nazionale, e che consente la costruzione di percorsi didattici innovativi, rafforzando al tempo stesso l’integrazione e la complementarità tra gli Atenei;
ritenuto, analogamente all'Erasmus internazionale, che l’interazione tra studenti di diversa provenienza geografica possa favorire lo scambio culturale e l’innovazione e che l'esperienza di studio in un'altra regione italiana possa aiutare gli studenti a sviluppare competenze trasversali, come l'adattabilità e l'apertura a nuove esperienze, migliorando le loro prospettive occupazionali;
considerata la necessità di procedere, stante la scadenza ministeriale fissata al 4 ottobre 2024, all’emanazione del bando di selezione per la partecipazione al programma di mobilità “Erasmus italiano” per il secondo periodo didattico dell’anno accademico 2024/2025;
tenuto conto che il Ministero dell’Università e della Ricerca ripartirà le risorse attribuendo a ciascuna università l’intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell’incidenza del numero delle richieste dell’Ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei;
considerato che l’Ateneo, in base ai fondi ricevuti, erogherà le borse di studio secondo l’ordine
di graduatoria di merito delle domande pervenute;
ritenuto che la partecipazione a tale iniziativa da parte dell’Università sia coerente con le politiche e le strategie sancite dallo Statuto di Ateneo e che la spiccata vocazione a carattere innovativo dell’Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni;
visto l’articolo 8, comma 1.9, dello Statuto di Xxxxxx, che consente al Rettore di adottare decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli Organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;
considerati i tempi stretti dovuti alla necessità di emanare la procedura selettiva e procedere alla successiva approvazione della graduatoria di merito, affinché sia possibile comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l’importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio,
DECRETA
1. l’emanazione del Bando di selezione per la partecipazione al programma di mobilità “Erasmus italiano” per l’anno accademico 2024/2025 (II periodo didattico), nel testo allegato al presente provvedimento;
2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti,
U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità, per gli adempimenti successivi e conseguenti.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile | Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti | Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx |
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo | U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità (xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |