VADEMECUM SUI
C
SETTORE ORAFO:
VADEMECUM SUI
CONTRATTI TIPO
“Più sicuri col contratto!”
Novembre 2009
VADEMECUM
SETTORE ORAFO
1. QUALI SONO LE PECULIARITA’ DEL SETTORE CHE HANNO SUGGERITO L’INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO?
Nel settore orafo operano, oltre ad alcune grandi multinazionali, piccole e medie imprese. Spesso si tratta di imprese artigiane, talvolta unipersonali.
E’ un settore caratterizzato dall’assenza di contratti scritti, nel quale i rapporti, salvo rare eccezioni, sono regolati oralmente.
In quest’ambito, la Camera di Commercio di Milano, convinta dell’importanza di promuovere una regolamentazione scritta dei rapporti, ha predisposto due testi di contratto tipo, elaborati con l’ausilio di esperti giuridici e di associazioni di categoria. Entrambi i modelli contrattuali sono conformi alle norme dell’ordinamento e privi di clausole vessatorie o inique, e quindi “sicuri” ed equilibrati.
Il primo contratto è un modello di contratto d’appalto e disciplina i rapporti tra Committente e Prestatore d’opera per la realizzazione di gioielli.
Il secondo è un modello di contratto di distribuzione e disciplina i rapporti tra un Fabbricante (o eventualmente solo Fornitore) ed un Distributore di gioielli.
I due contratti sono stati costruiti come “accordi quadro” (composti da un contratto e delle condizioni generali), volti a regolare un rapporto giuridico di durata, prevedendo le principali condizioni che le parti dovranno rispettare.
Al fine di promuovere la conclusione di contratti in forma scritta si è tentato di non redigere contratti troppo stringenti o complicati per gli operatori. In linea con quest’impostazione, i testi contrattuali sono adattabili alle diverse e molteplici esigenze che si possono prospettare nella realtà commerciale ed industriale perché presentano clausole “in bianco” - cioè da completare in base alle specifiche esigenze di ciascuno, clausole con “soluzioni multiple” – cioè che prevedono alternative diverse tra le quali gli operatori potranno scegliere e, infine, clausole “solo eventuali” – cioè clausole che possono essere anche eliminate dal testo del contratto se la relativa previsione non si attaglia al caso concreto.
Punto di partenza dal quale ha preso le mosse la redazione dei due contratti sono gli usi (in particolare, quelli accertati dalle Camere di Commercio di Milano e di Vicenza).
In quest’ottica, la Camera di Xxxxxxxxx si propone di rappresentare un punto di riferimento non solo fornendo indirizzi e direttive, ma altresì offrendo una sorta di “conforto” anche attraverso la predisposizione e la promozione di modelli contrattuali standard che possano essere utilizzati dagli imprenditori per regolare i loro rapporti.
2. PERCHÉ E’ UTILE IN QUESTO SETTORE REGOLARE I RAPPORTI MEDIANTE CONTRATTI SCRITTI?
La regolamentazione dei rapporti mediante contratti scritti va incontro prima di tutto ad un’esigenza di informazione e formazione delle imprese appartenenti al settore. Attraverso contratti scritti, si possono regolare i rapporti in modo più trasparente ed equo per entrambi i contraenti, garantendo la certezza dei reciproci diritti ed obblighi ed evitando, per quanto possibile, rapporti sbilanciati a danno dei contraenti con minore forza contrattuale.
Alcuni aspetti delicati, spesso fonte di controversie sono comuni ad entrambi i contratti sopra menzionati e riguardano, ad esempio, la qualità dei prodotti e le garanzie in caso di vizi o difetti, la fissazione dei corrispettivi ed i tempi di pagamento, la necessità di evitare imitazioni, l’opportunità di precisare concetti alle volte troppo astratti e generali (quali, ad esempio, quello di forza maggiore che costituisce un’esimente di responsabilità per il debitore tenuto ad una certa prestazione) e l’opportunità di deferire eventuali controversie ad organi di giustizia alternativa rispetto all’autorità giudiziaria ordinaria, per esigenze di celerità e di risparmio di costi.
Vediamoli nel dettaglio.
• Prezzi e termini di pagamento
In periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, l’adempimento degli obblighi di pagamento ed il rispetto delle relative tempistiche risentono molto della situazione concreta in cui gli operatori si trovano ad operare, e dunque, l’opportunità che le parti stabiliscano e disciplinino preventivamente la tempistica e le modalità di corresponsione dei pagamenti è ancora più evidente.
Innanzitutto, una clausola scritta, concorre a ridurre notevolmente il rischio di contestazioni od eccezioni da parte del soggetto obbligato al pagamento.
Nel Contratto tra Committente e Prestatore d’opera vengono fissati e regolati sia i pagamenti dei materiali necessari per l’esecuzione dell’opera nell’ipotesi in cui vengano forniti dal Prestatore d’opera (art. 4 delle Condizioni generali di contratto, su cui vedi meglio infra successivo punto 3.1), sia i prezzi (ed i termini di pagamento) per la realizzazione dei gioielli oggetto del contratto (cfr. art. 3 del Contratto e art. 7 Condizioni generali di contratto – ove è previsto che il pagamento avvenga a 60 giorni e che, in caso di ritardo, decorrano interessi nella misura di quanto stabilito dalla Legge 192/1998 e dalla Legge 231/2002).
Nel Contratto di distribuzione è stato previsto che il Distributore corrisponda una certa somma a titolo di acconto entro un determinato numero di giorni (da stabilire) dal ricevimento della conferma d’ordine e che paghi il restante importo entro 30-60 giorni dalla fattura fine mese (art. 8 Condizioni generali di contratto); questo termine potrà essere modificato dalle parti ed adeguato alle specifiche esigenze concrete. Tale previsione, oltre a soddisfare esigenze di chiarezza tra le parti, contribuisce a rafforzare gli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
Infine, quale ulteriore deterrente per il distributore, è stato previsto il diritto per il fornitore di risolvere il contratto in caso di mancato o di ritardato pagamento dei prodotti ordinati.
• Qualità dei prodotti e garanzie
Due essenzialmente le problematiche: da un lato, la necessità che sia garantita la qualità dei materiali utilizzati, dall’altro, che sia assicurato che i gioielli realizzati/distribuiti siano esenti da vizi e difetti.
Sotto il primo profilo, il Cisgem (società controllata della Camera di Commercio di Milano, in partnership con l'Associazione Orafa Lombarda), è società specializzata, in grado di identificare e certificare la natura e le caratteristiche tecniche delle pietre preziose, delle perle, dei materiali ornamentali e dei metalli preziosi.
Nell’art. 4 delle Condizioni generali di contratto tra Committente e Prestatore d’opera è stata inserita una clausola che obbliga il Prestatore d’opera a rispettare nella fornitura gli standard qualitativi concordati con il Committente. E’ altresì previsto che il Prestatore d’opera fornisca una scheda tecnica con la descrizione e l’indicazione dei materiali utilizzati e delle loro qualità.
Nell’ipotesi in cui i materiali per l’esecuzione dell’opera siano forniti dal Committente, il Prestatore d’opera è tenuto ad avvertirlo dei difetti della materia, eventualmente scoperti e che possano compromettere la regolare esecuzione della fornitura o la qualità dei prodotti (cfr. ancora art. 4 Condizioni generali di contratto).
In entrambi i contratti sono, poi, previste garanzie espresse in ordine alla realizzazione a regola d’arte dei gioielli prodotti (art. 9 Condizioni generali di contratto Committente - Fabbricante) o distribuiti (art. 15 Condizioni generali di contratto di Distribuzione, relativamente ai difetti di fabbricazione), nonché la garanzia del rispetto di tutte le disposizioni normative in materia (D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, DPR 30 maggio 2002
n. 150, normativa UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758).
E’ stato, inoltre, stabilito che il mancato rispetto degli standard di realizzazione o l’esistenza di difetti di fabbricazione comporti l’obbligo per il Prestatore d’opera (nel Contratto Committente-Fabbricante) e per il Fornitore che sia anche Fabbricante dei Prodotti (nel Contratto di Distribuzione) di correggerli e/o rifarli, salva ogni altra garanzia di legge (cfr. ancora art. 9 Condizioni generali di contratto Committente-Fabbricante e art. 15 Condizioni generali di contratto di Distribuzione).
Problema connesso è quello dei termini per effettuare le verifiche e le denunce di eventuali vizi/difetti dell’opera e della merce. Alle volte, infatti, i termini di legge possono rivelarsi troppo brevi. Per ovviare a questo problema, in entrambi i contratti, è stato previsto che le parti possano inserire termini più lunghi (cfr. art. 6 ultimo capoverso Condizioni generali di contratto Committente-Fabbricante e art. 9.2 Condizioni generali di contratto di Distribuzione).
• Imitazioni
Particolarmente avvertite nel settore e fonte di frequenti controversie sono le contestazioni relative alle imitazioni dei gioielli. In entrambi i contratti sono state, così,
inserite clausole finalizzate ad escludere o ridurre i rischi di pratiche commerciali scorrette.
In particolare, nel Contratto tra Committente e Prestatore d’opera, quest’ultimo si obbliga ad utilizzare i modelli ornamentali/disegni ed i campioni esclusivamente per i Prodotti della collezione che verrà realizzata su incarico del Committente, e che sarà venduta o commercializzata con un determinato marchio commerciale, con espresso divieto di qualsiasi altra utilizzazione non autorizzata per iscritto dal Committente e di ogni attività in concorrenza (cfr. art. 1 Condizioni generali di contratto).
E’, altresì, previsto che il Committente conservi la proprietà in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Prestatore d’opera in occasione o al fine dell’esecuzione del contratto (clausola da utilizzare qualora sia il Committente titolare dei disegni/modelli ecc.) ovvero che il Prestatore d’opera conservi la proprietà in ordine ai progetti ecc. utilizzati in esecuzione del contratto (clausola da utilizzare qualora sia il Prestatore d’opera titolare dei disegni/modelli ecc.).
Eventuali diritti di privativa industriale autonomamente sviluppati dal Prestatore d’opera in esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto possono essere ceduti a terzi dietro corrispettivo, salvo il diritto di prelazione del Committente (cfr. art. 14 Condizioni generali di contratto, ultimo cpv.).
Clausole analoghe a quelle sopra illustrate sono previste nel contratto di distribuzione (in ordine ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Distributore) – cfr. art. 14 Condizioni generali di contratto.
In questo contratto è anche previsto che il Distributore si impegna a non distribuire né fabbricare, per tutta la durata del contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fabbricante/Fornitore, Prodotti tali che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi. Il Distributore si impegna altresì a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con il Fabbricante/Fornitore. Viene dato atto che di un simile obbligo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi da praticare al Distributore.
• Forza maggiore
Si è ritenuto opportuno specificare con qualche esempio il concetto di forza maggiore, per renderlo più concreto ed evitare eventuali interpretazioni troppo ampie o fonte di contestazioni (blocchi stradali dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali, a frane, o a gravi sinistri ecc., impossibilità tecnica per imprevedibile ed eccezionale danno al mezzo vettore e così via - cfr. art. 6 Condizioni generali di contratto Committente - Fabbricante e art. 9.2 Condizioni generali di contratto di Distribuzione).
• Strumenti di risoluzione delle controversie
La redazione di contratti scritti consente di promuovere l’utilizzo di strumenti di giustizia alternativa (tra i quali vi sono anche quelli offerti dal sistema camerale), quali la conciliazione e l’arbitrato, il primo in aggiunta, il secondo in alternativa alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
È molto importante inserire all’interno del contratto una clausola che preveda la gestione di eventuali controversie. In caso di conflitto, la possibilità di rivolgersi ad un terzo soggetto neutrale (il conciliatore) potrà offrire ai litiganti l’opportunità di superare i loro contrasti ed evitare le conseguenze negative della lite. È di tutta evidenza il vantaggio di poter appianare controversie e poter proseguire serenamente nei rapporti commerciali.
Nel caso il disaccordo persista, può essere opportuno prevedere di rivolgersi ad un’autorità diversa dal tribunale ordinario (c.d. istituzione arbitrale) per raggiungere una decisione in tempi decisamente più rapidi ed in linea con le esigenze commerciali delle parti.
Ciascuna Camera di commercio è dotata di un proprio Servizio di conciliazione; le principali mettono a disposizione anche servizi specializzati nel settore dell’arbitrato (c.d. camere arbitrali).
Esiste anche uno strumento di regolazione, specifico per il settore orafo, rappresentato dal Giurì del Design orafo, che oltre alla competenza circoscritta in concomitanza con le principali fiere orafe italiane, in relazione ad eventuali contestazioni sulla riproduzione abusiva di modelli e prototipi, può essere chiamato a decidere su istanze proposte da chi ritenga di subire un pregiudizio dal design di prodotti altrui anche al di fuori delle fiere.
3. ILLUSTRAZIONE DEI CONTRATTI
3.1 CONTRATTO 1 – ACCORDO QUADRO TRA COMMITTENTE E PRESTATORE D’OPERA
• QUAL È IL CONTENUTO DEL CONTRATTO?
Il documento contrattuale è composto da un contratto (molto snello, con pochi articoli) e da condizioni generali di contratto.
Tra gli aspetti più significativi che vengono regolati, si segnalano i seguenti: l’oggetto del contratto, i materiali necessari per l’esecuzione dell’opera ed i relativi pagamenti, i quantitativi e gli ordinativi dei prodotti, i tempi di consegna, i prezzi ed i termini di pagamento, l’uso delle attrezzature, le garanzie sui gioielli realizzati, la proprietà intellettuale dei progetti, delle lavorazioni e dei disegni utilizzati per la creazione dei gioielli, e viene, infine, prevista la facoltà di risolvere il contratto in caso di determinati inadempimenti della controparte nonché l’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ed alle conoscenze sviluppate in esecuzione dell’incarico.
• QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL RAPPORTO CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE E DISCIPLINATI?
Si elencano di seguito alcuni degli aspetti regolati nel contratto che possono considerarsi tra i più delicati ed importanti, in quanto fonte dei maggiori e più frequenti contenziosi.
1. Materia prima
Solitamente nella prassi la materia prima è fornita dal Committente. Viceversa, nell’ipotesi in cui venisse fornita dal Prestatore d’opera, nel contratto è stato previsto che
il Committente paghi al Prestatore d’opera il costo dei materiali in anticipo rispetto al termine previsto per il pagamento del fornitore della materia prima (il numero di giorni è stato lasciato in banco nel testo, in modo da poter essere completato di volta in volta in conformità alle specifiche esigenze concrete).
2. Modelli e disegni diritto di proprietà stampi/disegni-attrezzature
Nel contratto sono indicate tre alternative, a seconda che i disegni/modelli ornamentali siano: a) di proprietà del Committente; b) del Prestatore d’opera oppure c) vengano realizzati appositamente dal prestatore d’opera sulla base delle indicazioni fornite dal Committente.
Ad ognuna delle tre ipotesi corrisponde una diversa disciplina.
La scelta tra le diverse alternative è rimessa alle Parti a seconda della concreta situazione di fatto esistente nel momento in cui sottoscriveranno il contratto.
3. Quantitativi minimi
Per andare incontro alle esigenze di programmazione della produzione dell’imprenditore che realizza i gioielli, è stato previsto un obbligo per il Committente di comunicargli con cadenza periodica una previsione indicativa di fabbisogno (a cui dovranno comunque seguire ordini formali).
4. Consegna dei beni
La consegna della merce di solito avviene franco fabbrica del Prestatore d’opera, ciò significa che la consegna allo spedizioniere sarà considerata come consegna al Committente.
Abbiamo redatto il contratto in linea la prassi secondo la quale il vettore viene scelto dal Committente.
3.2 CONTRATTO 2 – CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
• QUAL È IL CONTENUTO DEL CONTRATTO?
Anche questo documento contrattuale è composto da un contratto e da condizioni generali di contratto. Il rapporto contrattuale si instaura, in questo caso, tra un Distributore ed un soggetto che svolge attività di produzione di gioielli oppure acquista e distribuisce a sua volta prodotti.
Tra gli altri, vengono regolati i seguenti aspetti: l’oggetto del contratto, il territorio nel quale dovrà essere effettuata la distribuzione, gli obblighi del Distributore e quelli del Fabbricante/Fornitore, le modalità per effettuare gli ordini, la consegna dei prodotti, i relativi prezzi, la proprietà intellettuale, l’obbligo di segretezza riguardo a notizie riservate conosciute nell’esecuzione dell’incarico, le garanzie che il Fabbricante/Fornitore assume in ordine alla qualità dei prodotti ed è, infine, prevista la facoltà di risolvere il contratto in caso di determinati inadempimenti della controparte.
• QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL RAPPORTO CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE E DISCIPLINATI?
Si elencano di seguito alcuni degli aspetti regolati nel contratto che possono considerarsi tra i più delicati ed importanti, in quanto fonte delle maggiori e più frequenti controversie.
1. Territorio
E’ importante che i limiti territoriali di operatività del distributore siano definiti in modo estremamente preciso. Ciò, a tutela sia del distributore sia del fornitore.
Si può verificare, infatti, che dopo l’inizio del rapporto, il distributore si veda di fatto ridurre i confini entro i quali può distribuire i prodotti, con conseguente riduzione della possibilità di acquisire clientela e di rivendere i prodotti.
Ovvero, può accadere che il distributore, nella medesima zona, tratti prodotti in concorrenza con quelli del fornitore.
In questi casi, in presenza di contestazioni tra le parti, può rivelarsi molto difficile desumere l’effettivo ambito di operatività del Distributore, se la zona non è stata indicata espressamente e formalmente nel contratto.
La delimitazione formale della zona acquisisce ancor più rilevanza quando il contratto prevede il diritto di esclusiva e il divieto di concorrenza.
Si pensi, infatti, alla difficoltà del Fornitore, in assenza di indicazione espressa della zona, di dimostrare che il Distributore, dopo la stipulazione del contratto, ha trattato – nell’ambito territoriale concordato - prodotti simili a quelli dal medesimo prodotti (magari proprio giovandosi della possibilità di fregiarsi di essere Distributore di quel Fornitore).
Oppure, si pensi all’ipotesi in cui, nella medesima zona, si trovino ad operare più Distributori incaricati dal medesimo fornitore.
In questi, ed in altri numerosi casi, la necessità della precisa indicazione dell’ambito territoriale di operatività del Distributore riveste particolare importanza proprio dal punto di vista della prova.
A tale fine, nel contratto abbiamo previsto che l’indicazione del territorio debba avvenire nel modo più dettagliato possibile, anche attraverso l’allegazione di una piantina che delimiti in modo chiaro e preciso la zona di competenza (cfr. art. 3 – Contratto e art. 3 - Condizioni generali di contratto). L’utilizzo di strumenti quali le piantine, con l’evidenziazione del territorio assegnato, possono risultare molto utili anche allorché, ad esempio, il territorio non coincida per tutti i prodotti del contratto.
Inoltre, nel contratto tipo, è stato previsto il diritto per la parte non inadempiente di risolvere il contratto in caso di violazione dell’ambito territoriale: ciò, sia per tutelare maggiormente la parte non inadempiente, sia per incentivare le parti al rispetto dei confini territoriali pattuiti (cfr. art. 19 lett. e) – Condizioni generali di contratto).
2. Esclusiva
Le Parti possono scegliere se inserire o meno nel contratto una clausola di esclusiva, che non rappresenta un elemento essenziale del contratto di distribuzione.
Per questo motivo, assume ancora più importanza la necessità che l’applicazione (o l’esclusione) del diritto di esclusiva sia sempre espressamente e formalmente indicata dalle parti.
Inoltre, se prevista, occorre che sia specificato se l’esclusiva sia a carico di una sola delle parti ed a favore dell’altra, ovvero a carico e a favore di entrambe.
Diversamente, in caso di contestazioni tra le parti, la mancanza di una previsione scritta potrebbe determinare gravi difficoltà sia in merito all’interpretazione circa l’esistenza dell’esclusiva, sia in merito alla sua portata (oggetto, tempo e luogo).
Potrebbe accadere, infatti, che il Distributore, assumendo l’assenza di un diritto di esclusiva in favore del Fornitore, tratti i prodotti di quest’ultimo insieme ai prodotti di un’impresa concorrente; ovvero, al contrario, potrebbe verificarsi che il Fornitore attribuisca a più distributori, la medesima zona di operatività invocando l’assenza di alcuna pattuizione in merito.
Inoltre, la previsione formale del diritto di esclusiva si rivela di grande importanza in ragione dello stretto legame che sussiste con i concetti di territorio e di concorrenza.
Difatti, il diritto di esclusiva determina, essenzialmente, il divieto, per il Fornitore, di servirsi di più Distributori nella medesima zona e, per il Distributore, di svolgere nella medesima zona, la propria attività di distribuzione per conto di più imprese.
Pertanto, la previsione esplicita e formale del diritto di esclusiva, correlata alla definizione dettagliata del concetto di zona o di territorio e alla precisazione della portata del divieto di concorrenza, possono fornire un concreto e rilevante contributo alle parti in ordine alla certezza del rapporto ed alla risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro.
Nel contratto, abbiamo previsto che “il Distributore accetta in esclusiva la distribuzione e la vendita dei prodotti..” (art. 2 Contratto).
E’ altresì prevista una clausola, in forza della quale il Distributore si obbliga ad acquistare i Prodotti solo ed esclusivamente dal Fabbricante/Fornitore e a non distribuire, trattare e vendere, sullo stesso territorio ed in concorrenza con quelli del Fabbricante/Fornitore, altri Prodotti che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi..Una simile pattuizione, giustificata dall’esigenza di evitare che il Distributore possa fare concorrenza al Fabbricante/Fornitore con prodotti pressoché identici, ma aventi un prezzo inferiore è assai vincolante per il Distributore, e le Parti potranno valutare di volta in volta, in sede di formazione del contratto, l’opportunità di mantenerla.
3. Concorrenza
In generale, anche con riferimento al divieto di concorrenza, dal contratto scritto derivano una maggiore trasparenza e certezza nei rapporti tra le parti.
Nello specifico, è molto importante che, a tutela del Fabbricante/Fornitore, sia espressamente previsto il divieto per il Distributore di fare concorrenza attraverso la rivendita di prodotti pressoché identici, magari ad un prezzo inferiore.
Data l’importanza che questo aspetto riveste nei rapporti tra le parti, nel contratto tipo che abbiamo predisposto è stata inserita una specifica clausola che disciplina tale divieto per tutta la durata del contratto e che, in caso di violazione da parte del Distributore, prevede la possibilità di deferire la controversia avanti al Giurì del design orafo di ASSICOR al fine di trovare un accordo in via amichevole, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria.
Il divieto di concorrenza è stato anche inserito tra gli obblighi contrattuali del Distributore che non deve “distribuire, trattare, vendere, sullo stesso territorio ed in concorrenza con quelli del Fabbricante/Fornitore, altri prodotti che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi”.
Naturalmente, le parti possono ampliare o restringere la portata di tale divieto, ma è comunque di grande importanza che esso sia espressamente inserito nel contratto.
INDICE
Contratto tipo (Accordo quadro) tra Committente e Prestatore d'opera
• Art. 1 - Natura ed Oggetto
• Art. 2 - Consegna della merce e spese di trasporto
• Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento
• Art. 4 - Durata
Condizioni generali di contratto tra committente e prestatore d'opera
• Art. 1 - Oggetto del contratto
• Art. 2 - Punzonatura
• Art. 3 - Imballaggio
• Art. 4 - Materiali per l'esecuzione dell'opera
• Art. 5 - Quantitativi ed ordinativi
• Art. 6 - Termini di consegna
• Art. 7 - Prezzi e termini di pagamento
• Art. 8 - Uso delle attrezzature
• Art. 9 - Garanzie
• Art. 10 - Assicurazione
• Art. 11 - Recesso
• Art. 12 - Risoluzione di diritto
• Art. 13 - Riservatezza
• Art. 14 - Proprietà industriale
• Art. 15 - Indipendenza giuridica del prestatore d'opera
• Art. 16 - Divieti
• Art. 17 - Modifiche contrattuali
• Art. 18 - Risoluzione delle controversie
SETTORE ORAFO
CONTRATTO TIPO (ACCORDO QUADRO) TRA COMMITTENTE E PRESTATORE D’OPERA
Tra i sottoscritti:
_______________________ nato a __________________ il ___________ residente in
____________________ codice fiscale ________________ domiciliato in
____________________ nella sua qualità di titolare dell’impresa
________________/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società ____________________
con sede in ______________ via _____________ capitale sociale interamente versato ________________ codice fiscale _________________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di a quanto infra autorizzato in virtù
dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ______________
ovvero (se persona fisica)
________________ nato a _______________ residente in ____________________
codice fiscale ________________ domiciliato in ____________________
(di seguito, indicato anche come il “Committente”)
e
_______________________ nato a __________________ il ___________ residente in
____________________ codice fiscale ________________ domiciliato in
____________________ nella sua qualità di titolare dell’impresa
________________/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società ____________________
con sede in ______________ via _____________ capitale sociale interamente versato ________________ codice fiscale _________________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di a quanto infra autorizzato in virtù
dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ______________
ovvero (se persona fisica)
________________ nato a _______________ residente in ____________________
codice fiscale ________________ domiciliato in ____________________ coniugato in comunione /separazione dei beni
(di seguito, indicato anche come “Prestatore d’opera”)
(congiuntamente anche i “Contraenti” o le “Parti”) premesso che
a) Il Prestatore d’opera è impresa/società che opera da anni nel settore dell’oreficeria e nella creazione di gioielli e che dispone di strutture e professionalità idonee ad adempiere esattamente le obbligazioni derivanti dal presente contratto, che saranno eseguite sotto la propria responsabilità e con gestione a proprio rischio;
b) il Committente intende affidare al Prestatore d’opera la realizzazione, in vari periodi e per varie forniture, di gioielli secondo le modalità infra meglio disciplinate, al fine di venderli e commercializzarli;
c) il Committente ha registrato la propria firma come marchio commerciale “…………” presso l’Ufficio Brevetti di ………… in data ……………… al n. …………
di registrazione e n. … modello ornamentale multiplo con n. … varianti con estensione internazionale, sempre presso l’Ufficio Brevetti di ……… in data
………….1
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1 – NATURA ED OGGETTO
Il presente contratto ha natura di accordo quadro, in quanto volto a regolare il rapporto giuridico di durata che si instaurerà tra le Parti, prevedendo e disciplinando le condizioni e i termini da rispettare nei futuri contratti che, in esecuzione del presente, verranno stipulati mediante trasmissione di singoli ordini da parte del Committente e conseguente accettazione da parte del Prestatore d’opera.
Il Committente affida e concede in appalto al Prestatore d’opera, che accetta, la realizzazione dei gioielli (di seguito, definiti anche “Prodotti”) da creare in base ai disegni/modelli ornamentali specificati nelle Condizioni Generali di contratto allegate al presente sub. “A”, e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - CONSEGNA DELLA MERCE E SPESE DI TRASPORTO
La consegna dei Prodotti sarà effettuata a cura del Prestatore d’opera ed avverrà tramite vettore approvato dal Committente. I Prodotti verranno consegnati nel luogo indicato dal Committente. Le spese del trasporto sono a carico del Committente.
Art. 3 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
A titolo di corrispettivo, il Committente corrisponderà al Prestatore d’opera le somme indicate nell’allegato “B” al presente contratto (“Prezzi”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il corrispettivo comprende l'intera realizzazione dell'opera, le spese di manodopera, i materiali e quant'altro inerente o accessorio, comprensivi anche del confezionamento, imballaggio e assicurazione durante la lavorazione2.
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla consegna dei gioielli, con contestuale emissione della fattura. Per quanto riguarda il costo
1 Clausola eventuale.
2 In base a questa formulazione il costo del trasporto, sempre a carico del Committente, è da pagare in aggiunta.
delle materie prime si rinvia a quanto previsto all’art. 4 delle Condizioni Generali del contratto.
Art. 4 – DURATA
a) Il presente contratto avrà durata di n. … mesi dalla sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.
ovvero in alternativa
b) Il presente contratto avrà durata di n. … mesi dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile per altrettanti n. … mesi, salvo disdetta da comunicarsi con almeno ………giorni di preavviso.
Si allegano al presente contratto i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
A) Condizioni generali di contratto
B) Elenco prezzi
(Luogo), (data)
__________, ___________
Il Committente Il Prestatore d’opera
______________
___________________
Ai sensi dell’articolo 1341 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole del presente contratto:
Art. 4 (Durata) b)
nonché le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto: Art. 1 (Oggetto del contratto) ultimo capoverso
Art. 5 (Quantitativi e ordinativi)
Art. 6 (Termini di consegna) comma terzo
Art. 9 (Garanzie) commi quarto, settimo (a), ottavo, nono, undicesimo (b) Art. 11 (Recesso)
Art. 13 (Riservatezza)
Art. 14 (Proprietà industriale) Art. 16 (Divieti)
Art. 18 (Risoluzione delle controversie)
Il Committente Il Prestatore d’opera
______________
___________________
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA COMMITTENTE E PRESTATORE D’OPERA
ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
A) Qualora i disegni/modelli ornamentali siano di proprietà del Committente
Il Prestatore d’opera s’impegna a realizzare gli stampi/campioni sulla base dei modelli forniti dal Committente, entro e non oltre n. ……… giorni dalla data in cui, di volta in volta, il Committente consegnerà/trasmetterà i modelli, e a sottoporli al Committente al fine di ottenere la sua approvazione.
Le spese di modellazione o di realizzazione degli stampi/campioni saranno a carico di
……………e verranno corrisposte secondo le seguenti modalità L’acquisto e/o
l’impiego di macchinari e attrezzature specifiche necessarie per la loro realizzazione saranno disciplinati secondo le modalità di seguito indicate:
……………………………….
Tutti i Prodotti realizzati dal Prestatore d’opera in virtù del presente contratto dovranno essere perfettamente conformi ai campioni approvati dal Committente. Il Prestatore d’opera garantisce che ogni Prodotto manterrà gli standard inizialmente approvati dal Committente.
Se uno o più Prodotti non fossero conformi al campione approvato dal Committente, il Prestatore d’opera, dietro richiesta scritta del Committente, dovrà immediatamente cessare la produzione e si obbliga sin d’ora a conformare tutti i successivi Prodotti al campione.
Il Prestatore d’opera si obbliga ad utilizzare i modelli ornamentali/disegni ed i campioni sopra citati esclusivamente per i Prodotti della Collezione “…………” che il Committente dovrà vendere o commercializzare con il marchio commerciale “ ” con espresso divieto
di qualsiasi altra utilizzazione non autorizzata per iscritto dal Committente e di ogni attività in concorrenza.
Al termine del presente contratto, il Prestatore d’opera è obbligato a restituire al Committente i modelli ornamentali/disegni ……… da quest’ultimo forniti, nello stato d’usura in cui essi si trovano, come meglio infra specificato al successivo art. 8.
B) ovvero, in alternativa, qualora i modelli/disegni siano di proprietà del Prestatore d’opera:
Il Committente affida e concede in appalto al Prestatore d’opera, che accetta, la realizzazione dei gioielli da creare in base ai modelli ornamentali/disegni creati dal Prestatore d’opera stesso1.
C) ovvero in ulteriore alternativa, qualora i disegni/modelli ornamentali vengano appositamente realizzati dal Prestatore d’opera sulla base delle indicazioni fornite dal Committente, mantenendo quest’ultimo la proprietà dei diritti sui disegni/modelli:
Il Prestatore d’opera si obbliga a fornire al Committente n. 1 disegno /modello ornamentale per ogni gioiello oltre agli stampi/campioni idonei alla fabbricazione dei gioielli, sempre in conformità ai predetti disegni/modelli, entro e non oltre n. ……… giorni dalla data di richiesta del Committente, al fine di ottenere la sua approvazione.
Le spese di modellazione o di realizzazione degli stampi/campioni saranno a carico di
………… e verranno corrisposte secondo le seguenti modalità ………………. L’acquisto e/o
1 A tale clausola può essere aggiunto il seguente inciso finale: “Tali disegni/modelli ornamentali si allegano sotto la lettera “ ” al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso”.
l’impiego di macchinari e attrezzature specifiche necessarie per la loro realizzazione saranno disciplinati secondo le modalità di seguito indicate:
………………………………. .
Tutti i Prodotti realizzati dal Prestatore d’opera in virtù del presente contratto dovranno essere perfettamente conformi ai campioni approvati dal Committente. Il Prestatore d’opera garantisce che, nel corso della fornitura periodica, ogni Prodotto manterrà gli standard inizialmente approvati dal Committente.
Se qualche Prodotto non fosse conforme al campione approvato dal Committente, il Prestatore d’opera, dietro richiesta scritta del Committente, dovrà immediatamente cessare la produzione e si obbliga sin d’ora a conformare tutti i successivi Prodotti al campione.
Il Prestatore d’opera si obbliga ad utilizzare i modelli ed i campioni sopra citati esclusivamente per i Prodotti della Collezione “ ” che il Committente dovrà vendere
o commercializzare con il marchio commerciale “………” con espresso divieto di qualsiasi altra utilizzazione non autorizzata per iscritto dal Committente e di ogni attività in concorrenza2.
ART. 2 - PUNZONATURA
Il Prestatore d’opera dovrà apporre all’interno di ogni Prodotto il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, ed, in particolare, all’art. 2 e ss. del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, con eventuale marchio tradizionale di fabbrica o sigla richiesti dal Committente, senza alterare l’estetica e la vestibilità del prodotto stesso, e fatta salva la possibilità di cui all’art. 17 del D. Lgs. 251/99.
I Prodotti destinati ad essere esportati fuori dello spazio economico europeo saranno prodotti dal Prestatore d’opera senza il marchio di identificazione in conformità al disposto dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. 150/2002.
I Prodotti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello spazio economico europeo potranno essere prodotti dal Prestatore d’opera senza il marchio di identificazione, sempreché rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione come previsto all’art. 25, comma 2, del D.P.R. 150/2002.
ART. 3 - IMBALLAGGIO
Il Prestatore d’opera si impegna ad utilizzare idoneo imballaggio, che assicuri l’integrità e la perfetta conservazione dei Prodotti, anche per il trasporto.
La confezione dei Prodotti sarà fornita presso lo stabilimento del Prestatore d’opera a cura e spese del Committente, almeno n. 5 giorni prima di quello previsto per la consegna. Il Prestatore d’opera si occuperà di confezionare i Prodotti nelle rispettive confezioni, come concordato con il Committente.
ART. 4 - MATERIALI PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA
A) se i materiali per l’esecuzione dell’opera sono forniti dal Prestatore d’opera:
Qualora i materiali necessari per l’esecuzione dell’opera siano forniti dal Prestatore d’opera, questi dovrà rispettare gli standard qualitativi concordati con il Committente. Il costo dei materiali sarà corrisposto dal Committente con giorni di anticipo rispetto al
termine previsto per il pagamento del fornitore della materia prima da parte del Prestatore d’opera /ovvero nel rispetto dei termini di pagamento indicati al successivo art. 7.
2 Clausola eventuale.
Il Prestatore d’opera si obbliga a fornire una scheda tecnica con la descrizione e l’indicazione dei materiali utilizzati e delle loro qualità.
B) ovvero, in alternativa, se i materiali per l’esecuzione dell’opera sono forniti dal Committente:
Il Prestatore d’opera è tenuto a dare pronto avviso al Committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono compromettere la regolare esecuzione della fornitura o la qualità dei Prodotti.
ART. 5 - QUANTITATIVI E ORDINATIVI
Con cadenza , il Committente s’impegna a comunicare una previsione indicativa di
fabbisogno …………3 di acquisto (quantità di Prodotti e/o materia prima), a cui dovranno comunque seguire ordini formali da parte del Committente, con almeno n giorni di
anticipo rispetto alla consegna.
Il Prestatore d’opera si impegna a mantenere una capacità produttiva comunque corrispondente alle necessità del Committente, comunicate nella previsione indicativa di fabbisogno.
Gli ordini potranno pervenire al Prestatore d’opera, che fin d’ora li accetta, via telefax, ovvero essere comunicati per via telematica.
Il Prestatore d’opera s’impegna a comunicare con sollecitudine al Committente ogni e qualsiasi causa di impossibilità, temporanea o parziale, di realizzare nei tempi richiesti gli ordini pervenuti.
ART. 6 TERMINI DI CONSEGNA
Il Prestatore d’opera dovrà preavvertire il Committente, del giorno e dell’ora della consegna al vettore con almeno un giorno di anticipo.
Il Prestatore d’opera s’impegna a rispettare rigorosamente i termini di consegna fissati dai singoli ordini; il termine di consegna non sarà in nessun caso superiore a n giorni
dal ricevimento dell’ordine da parte del Prestatore d’opera, per un ordine che preveda un minimo di n. ….Prodotti fino ad un massimo di n. ….
La consegna dei Prodotti verrà effettuata franco fabbrica del Prestatore d’opera, il quale consegnerà i Prodotti, pronti per la spedizione, allo spedizioniere (o vettore) concordato con il Committente e tale consegna sarà considerata come consegna al Committente a tutti gli effetti, anche ai sensi della clausola di resa (nota con la sigla EXW) delle Regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali (c.d. Incoterms). I rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Committente da tale momento.
In caso di ritardi nella consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, blocchi stradali dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali, a frane o a gravi sinistri; impossibilità tecnica del vettore, per imprevedibile e straordinario danno al mezzo trasportatore, e così via), il Committente avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari al ………% (…percento) del valore dell’ordine, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di n. … giorni lavorativi, fatto salvo il diritto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 12 e al risarcimento dei maggiori danni subiti. La penale sarà corrisposta mediante compensazione delle somme dovute dal Committente a titolo di corrispettivo.
3 Ad es. semestrale. L’intento è quello di dare un’indicazione al Prestatore d’opera, fermo restando che sarà vincolato solo dall’ordine successivo.
Il Committente procederà alla verifica della merce e a sollevare eventuali reclami e contestazioni entro ……… giorni dalla consegna.
ART. 7 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
Qualora il Committente ordini complessivamente oltre ……… unità all’anno, le Parti s’impegnano a rivedere in diminuzione il corrispettivo previsto nel presente contratto.4
Scaduto il termine per il pagamento, decorrono, a favore del Prestatore d’opera, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi nella misura pari a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 192/1998 e dall’art. 5 del D. Lgs. 231/20025, salva la pattuizione tra le Parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il Committente sarà tenuto a pagare a titolo di penale, una somma pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini, salvo il risarcimento del maggior danno6.
ART. 8 - USO DELLE ATTREZZATURE
A) Qualora i disegni, i progetti, i modelli e l’attrezzatura specifica siano di proprietà del Committente:
Il Prestatore d’opera s’impegna ad una corretta manutenzione delle attrezzature utili o necessarie per la fabbricazione dei Prodotti al fine della piena efficienza degli stessi in considerazione della loro normale progressiva usura; i costi di manutenzione ordinaria saranno a carico del Prestatore d’opera e sono ricompresi nei corrispettivi di cui all’art. 7 (all. “B” al Contratto).
Alla scadenza del presente contratto, il Prestatore d’opera dovrà immediatamente restituire gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e l’attrezzatura specifica al Committente.
B) ovvero, in alternativa, qualora i disegni, i progetti, i modelli e l’attrezzatura specifica siano di proprietà del Prestatore d’opera:
Alla scadenza del presente contratto, il Committente ha facoltà di acquistare gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e l’attrezzatura specifica realizzata dal Prestatore d’opera al prezzo indicato nel documento allegato alle presenti condizioni generali sotto la lettera “C”.
ART. 9 - GARANZIE
Ogni singolo Prodotto oggetto delle lavorazioni dovrà essere realizzato a regola d’arte e in conformità al campione. In ogni caso gli standard di realizzazione dovranno essere rispettati in ogni fase della produzione e mantenuti costanti per tutta la durata del presente contratto. Il Prestatore d’opera s’impegna a correggere e/o a rifare i Prodotti che non dovessero rispettare le caratteristiche tecniche e di qualità concordate tra il Committente ed il Prestatore d’opera, facendosi carico di ogni costo relativo. Fermo quanto disposto dal successivo art. 18 del presente contratto, qualora sorga contestazione, da parte del Committente, in merito alla realizzazione a regola d’arte di uno o più gioielli, ovvero in merito alla conformità del singolo Prodotto al campione, ciascuna Parte può, inoltre, rivolgersi alla Camera Arbitrale della CCCIA di …………, che, con decisione vincolante, verificherà la conformità dei gioielli al campione, pur restando, comunque,
4 Clausola eventuale.
5 La misura degli interessi prescritta da entrambi i provvedimenti normativi è la medesima ed è pari al “saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.”.
6 Si tratta di una penale prevista dalla legge n. 192/1998.
salva la facoltà di entrambe le Parti di adire direttamente la competente Autorità giudiziaria.
Il Prestatore d’opera garantisce, altresì, che la realizzazione dei Prodotti avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare si impegna a rispettare il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate)7.
Il Committente, a fronte della consegna di Prodotti difettosi e/o difformi per lavorazione e/o qualità della materia prima e non riparabili, in quantità superiore al …………
dell’ordine annuale, avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con il semplice invio di una lettera Raccomandata A.R., come previsto al successivo art. 12.
Il Prestatore d’opera si assume piena e completa responsabilità esclusivamente per gli eventuali difetti di fabbricazione e s’impegna a manlevare il Committente da ogni azione/reclamo/pretesa o altro che terzi possano sollevare nei confronti del Committente per tali motivi.
Solo per il caso di reclami relativi ai difetti di cui al precedente capoverso (difetti di fabbricazione), il Committente potrà, a sua discrezione, richiedere la sostituzione o la riparazione dei gioielli stessi che dovrà essere effettuata entro………giorni dalla richiesta, salva ogni altra garanzia e rimedio di legge.
Il fornitore della materia prima si obbliga a fornire una scheda tecnica con la descrizione e l’indicazione delle qualità della materia stessa.
A) Il Prestatore d’opera riconosce espressamente che il Committente ha la titolarità di ogni e qualsiasi diritto di privativa industriale relativo a disegni, modelli, prototipi e Prodotti oggetto dell’incarico di cui al presente contratto, e pertanto s’impegna a non avanzare pretesa alcuna relativamente agli stessi e a non fabbricare né commercializzare, direttamente o indirettamente, Prodotti con marchi propri o di terzi identici o chiaramente riconducibili a disegni e campioni del Committente, da soli o anche in associazione ad immagini o marchi propri o di terzi, e ciò anche dopo la cessazione del presente contratto.
Il Prestatore d’opera si impegna espressamente a non compiere qualsiasi azione che possa danneggiare o mettere in pericolo i diritti del Committente relativamente al marchio commerciale, nonché ai segni, brevetti o simili o comunque screditarne l’immagine.
Il Prestatore d’opera potrà utilizzare il marchio commerciale del Committente al solo fine di identificare i Prodotti, nell’esclusivo interesse del Committente stesso e secondo le sue direttive.
Il marchio commerciale “ ” sarà apposto dal Prestatore d’opera su ognuno dei Prodotti
nelle dimensioni, nella collocazione e secondo le modalità stabilite dal Committente in relazione a ciascun modello ornamentale.
B) ovvero, in alternativa, qualora i disegni, i progetti, i modelli e l’attrezzatura specifica siano di proprietà del Prestatore d’opera:
Il Committente riconosce espressamente che il Prestatore d’opera ha la titolarità dei diritti di privativa industriale relativi a disegni, modelli, prototipi e prodotti oggetto dell’incarico di
7 Le Parti possono valutare se inserire la seguente clausola: “Il Committente ha diritto di indicare una o più persone qualificate, che avranno la facoltà di effettuare controlli di qualità in relazione al titolo del metallo ed alla qualità delle pietre nella fase finale di realizzazione e fornire assistenza tecnica relativamente alla realizzazione dei Prodotti”.
cui al presente contratto, e pertanto s’impegna a non avanzare pretese relativamente agli stessi.
Il marchio commerciale “………” sarà apposto dal Prestatore d’opera su ognuno dei Prodotti nelle dimensioni, nella collocazione e secondo le modalità stabilite dal Committente in relazione a ciascun modello Ornamentale.
ART. 10 - ASSICURAZIONE
Il Prestatore d’opera s’impegna a stipulare/o dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione contro furto, incendio e R.C. e s’impegna a tenerla in vigore e a pagare puntualmente i premi per tutta la durata del presente contratto.
L’esistenza dell’assicurazione non esclude ad ogni modo che, qualora la società assicuratrice non risarcisca in tutto o in parte il danno, il Prestatore d’opera ne sia responsabile nei confronti del Committente, nel caso in cui il danno sia stato causato da negligenza del Prestatore d’opera stesso o da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori, o, comunque da qualsiasi inadempimento alle obbligazioni previste nel presente contratto.
ART. 11 - RECESSO8
Ciascuna delle Parti potrà recedere in ogni momento dal presente contratto dando all’altra parte un preavviso di mesi che le Parti dichiarano fin d’ora di ritenere congruo in
base alle loro rispettive esigenze organizzative, produttive e finanziarie9.
ART. 12 - RISOLUZIONE DI DIRITTO
L’inadempimento di una delle obbligazioni relative a:
a) modalità di realizzazione dei Prodotti e divieto di utilizzo per usi diversi da quelli di cui al precedente art. 1;
b) termini e modalità di consegna indicati al precedente art. 6;
c) obbligazioni di garanzia di cui al precedente art. 9, ivi compreso l’obbligo di fornire idonea scheda tecnica relativa alla qualità della materia prima;
d) divieti (successivo art. 16);
e) ritardato pagamento del corrispettivo, da parte del Committente, superiore a 60 gg.10
f) 11
comporterà per la Parte non inadempiente la facoltà di risolvere, con comunicazione mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
ART. 13 - RISERVATEZZA
Entrambi le Parti s’impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche o le conoscenze che saranno originate o sviluppate in connessione con le lavorazioni oggetto del presente contratto, a non usarle per scopi diversi da quelli connessi all’esecuzione del contratto e a non comunicarle a terzi. Conseguentemente, il Prestatore d’opera s’impegna, altresì, a restituire il materiale e i documenti consegnati dal Committente ai fini del
8 Clausola eventuale.
9 Inserire un termine congruo in base al settore in conformità al disposto dell’art. 6 L. 192/1998.
10 E’ in facoltà delle Parti prevedere anche un termine superiore.
11 E’ possibile valutare se inserire altre ipotesi.
presente contratto, inclusi eventuali disegni, rapporti, bozze, progetti grafici, schizzi ed appunti, entro 15 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.12
ART. 14 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il Committente conserva la proprietà in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Prestatore d’opera in occasione o al fine dell’esecuzione del presente contratto13.
Eventuali diritti di privativa industriale autonomamente sviluppati dal Prestatore d’opera in esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a terzi dietro corrispettivo, salvo il diritto di prelazione del Committente.
Ovvero, in alternativa
Il Prestatore d’opera conserva la proprietà in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione utilizzata in esecuzione del presente contratto.14
Eventuali diritti di privativa industriale autonomamente sviluppati dal Prestatore d’opera in esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a terzi dietro corrispettivo, salvo il diritto di prelazione del Committente.
ART. 15 – INDIPENDENZA GIURIDICA DEL PRESTATORE D’OPERA
Il Prestatore d’opera agirà in autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione.
ART. 16 - DIVIETI
Il presente accordo ha natura personale e non può essere ceduto dal Prestatore d’opera a terzi. Qualora il Prestatore d’opera intenda affidare a terzi parte delle attività necessarie all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione al Committente e rimarrà comunque responsabile della sua attività. Nel caso, il Prestatore d’opera s’impegna a scegliere esclusivamente terzi che diano garanzie di affidabilità e competenza.
Il Prestatore d’opera s’impegna ad astenersi dalla produzione, realizzazione, vendita, intermediazione, cessione a qualsiasi titolo, a favore di terzi, di Prodotti, o parti di essi, realizzati secondo i Modelli ornamentali o comunque recanti il marchio commerciale del Committente, per i quali è espressamente vietato qualunque impiego al di fuori dell’incarico conferito con il presente contratto.
Per escludere il rischio della riproduzione dei Prodotti del Committente da parte di altri fabbricanti, il Prestatore d’opera s’impegna a non far visionare ad alcuno i Modelli ornamentali, i campioni, i Prototipi, i Prodotti del Committente, prima della consegna.
ART. 17 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Ogni modifica al presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto.
ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al seguente organo di conciliazione 15
12 Clausola eventuale: “Il Prestatore d’opera si impegna, per la durata di 6 mesi, a non concludere contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di gioielli con soggetti che svolgono attività concorrenti” (eventualmente elencandoli in un allegato).
13 Clausola da utilizzare qualora sia il Committente titolare dei disegni/modelli ecc.
14 Clausola da utilizzare qualora sia il Prestatore d’opera titolare dei disegni/modelli ecc.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le Parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria 16.
Il Foro competente per tutte le eventuali controversie sulla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è, in via esclusiva, quello di _ .
Si allega alle presenti Condizioni generali il seguente documento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
C) Prezzi degli stampi, disegni, progetti, modelli (art. 8)
15 Potrà essere indicato qualsiasi ente conciliatore in possesso dei requisiti di legge. Si ricorda, in proposito, che fra i possibili enti di conciliazione vi è anche il Servizio di conciliazione istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Sia la possibilità della conciliazione che dell’arbitrato possono avvenire in altre sedi in cui si effettuano i servizi ADR.
16 Il secondo comma di questo articolo può prevedere, a seguito di specifiche trattative ad opera delle Parti, la seguente separata clausola compromissoria: “Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le Parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle Parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale esistente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di il cui Regolamento le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitrato sarà
rituale, di diritto. Sede dell’arbitrato sarà ”.
INDICE
Contratto tipo di distribuzione
• Art. 1 – Premesse
• Art. 2 – Oggetto
• Art. 3 – Territorio
• Art. 4 – Xxxxxx e prezzi
• Art. 5 – Consegna dei prodotti
e • Art. 6 – Durata ed efficacia
i Condizioni generali di distribuzione
a • Parte prima: Natura ed Oggetto
• Art. 1 – Definizioni e natura
i • Art. 2 – Modifiche al contratto
à • Art. 3 – Territorio
• Parte seconda: Obbligazioni delle Parti
• Art. 4 – Obblighi del Distributore
• Art. 5 – Obblighi del Fabbricante/Fornitore
• Parte Terza: Tempo e modo dell’adempimento
• Art. 6 – Prezzi
• Art. 7 – Quantitativi minimi
• Art. 8 – Condizione di acquisto e rivendita
• Art. 9 – Consegna dei Prodotti
• Art. 10 – Indipendenza giuridica del Distributore
• Art. 11 – Obblighi informativi
• Art. 12 – Divieto di concorrenza
• Art. 13 – Segreti aziendali e commerciali
• Art. 14 – Proprietà industriale
• Art. 15 – Garanzie
• Art. 16 – Reclami
• Art. 17 – Pubblicità, fiere, esposizioni
• Art. 18 – Riservatezza
• Parte quarta: Disposizioni finali
• Art.19 – Risoluzione del contratto
• Art. 20 – Obblighi successivi allo scioglimento del contratto
• Art. 21 – Legge applicabile
• Art. 22 – Risoluzione delle controversie
• Art. 23 – Comunicazioni
• Art. 24 - Varie
Tra i sottoscritti:
SETTORE ORAFO CONTRATTO TIPO DI DISTRIBUZIONE
_______________________ nato a __________________ il ___________ residente in
____________________ codice fiscale ________________ domiciliato in
____________________ nella sua qualità di titolare dell’impresa
________________/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore
Delegato/procuratore/in nome e per conto della società ____________________
con sede in ______________ via capitale sociale interamente versato
________________ codice fiscale _________________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di a quanto infra autorizzato in virtù dei
poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
______________
(di seguito indicato anche come “Fabbricante/Fornitore”)
e
_______________________ nato a __________________ il ___________ residente in
____________________ codice fiscale ________________ domiciliato in
____________________ nella sua qualità di titolare dell’impresa
________________/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore
Delegato/procuratore/in nome e per conto della società ____________________
con sede in ______________ via _____________ capitale sociale interamente
versato ________________ codice fiscale _________________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ________________ a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
______________
(di seguito indicata anche come “Distributore”)
(di seguito congiuntamente detti anche i “Contraenti” o le
“Parti”)
premesso che
- __________è una società che svolge, presso i propri stabilimenti di ___________
attività di produzione di gioielli, prodotti contrassegnati dal marchio
________/acquista/distribuisce prodotti con marchio ;
- ……… è interessata a sviluppare una rete di distribuzione e di vendita dei propri gioielli nel territorio _______________ e, a tal fine, intende avvalersi dell’opera del Distributore;
- Il Distributore è una società ______________ che svolge attività di ;
- il Distributore dispone di adeguate strutture e di idonea organizzazione per la distribuzione e la vendita dei prodotti di _____________, oltre all’esperienza, competenza e risorse necessarie;
- il Distributore è interessato a distribuire e commercializzare detti gioielli.
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 – OGGETTO
Il Fabbricante/Fornitore affida al Distributore, che accetta in esclusiva, la distribuzione e la vendita dei Prodotti indicati e descritti nei cataloghi ufficiali in essere al momento dell’ordine, come verranno di volta in volta specificati.
Art. 3 - TERRITORIO
Il Distributore effettuerà la distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore nel Territorio come meglio descritto all’art. 1.1 lett. a) delle Condizioni Generali che vengono allegate al presente contratto sub “A” e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 4 – ORDINI E PREZZI
A fronte di ogni richiesta di fornitura, formulata dal Distributore, il Fabbricante/Fornitore comunicherà allo stesso la propria conferma d’ordine, come previsto all’art. 23 delle Condizioni generali.
a)Per i Prodotti standard, il prezzo è determinato in base ai listini generali o a quelli del singolo cliente, come meglio indicato all’art. 8.1 delle Condizioni generali e per i Prodotti non standard, è indicato di volta in volta dal Fabbricante/Fornitore al Distributore con il quale concorderà volta per volta l’ammontare.
Ovvero, in alternativa, qualora non sia possibile distinguere tra prodotti standard e prodotti non standard:
b) Il Prezzo dei Prodotti sarà determinato in conformità al criterio indicato all’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto allegate al presente.
Art. 5 – CONSEGNA DEI PRODOTTI
Il Fabbricante/Fornitore effettuerà la consegna dei Prodotti entro il termine di
_________ giorni dal momento in cui il Fabbricante/Fornitore riceverà la richiesta di
e fornitura1. Xxxxx termine dovrà essere indicato nella conferma d’ordine inviata al
Distributore, di cui al precedente art. 4.
_ Art. 6 – DURATA ED EFFICACIA
o
6.1 Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dal e
scadenza al _.
i
l 6.2 Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per un uguale periodo e così di seguito, di periodo in periodo, alle stesse condizioni, salvo disdetta
da inviarsi da una delle Parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di sessanta (60) giorni dalla scadenza.
a Si allegano al presente contratto i seguenti documenti:
,
“A” Condizioni Generali di contratto
(luogo), (data)
__________, ________
___________________________ ______________________
(Fabbricante/Fornitore) (Distributore)
Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 2 – Oggetto
Art. 6 – Durata ed efficacia
nonché le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto: Art. 2 – Modifiche al Contratto
Art. 4.3 – Obblighi del Distributore
Artt. 6, 7 e 8 – Prezzi, Quantitativi minimi, Condizioni di acquisto e di rivendita Art. 12 – Divieto di concorrenza
Art. 13 – Segreti aziendali e commerciali Art. 14 – Proprietà industriale
Art. 15.1 - Garanzie
Art. 19 – Risoluzione del contratto
Art. 22 – Risoluzione delle controversie
Art. 24.1 – Varie (non cedibilità del contratto)
(Fabbricante/Fornitore) (Distributore)
____________________ _____________________
CONDIZIONI GENERALI DI DISTRIBUZIONE
PARTE PRIMA: NAT URA E D O GGE TTO ART. 1 – DEFINIZIONI E NATURA
1.1 Ai fini del presente contratto si intendono: a) per “Territorio” 1;
b) per “Prodotti” i prodotti di
__________
che sono elencati e descritti nel listino
ufficiale e recanti il marchio _.
c) Per “Prodotti standard” __________e per “Prodotti non standard” _____________
1.2 Il presente contratto (dal quale deriva l’obbligo per il Distributore di promuovere la rivendita dei Prodotti del Fornitore/Fabbricante) ha natura di accordo quadro, in quanto volto a regolare il rapporto giuridico di durata che si instaurerà tra le Parti, prevedendo e disciplinando le condizioni e i termini che le Parti dovranno rispettare.
ART. 2 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Anche in ragione delle modifiche delle condizioni tecnologiche e economiche e/o dei volumi di merce acquistati, le Parti si riservano la facoltà di rinegoziare le seguenti condizioni, al fine di stipulare un’integrazione scritta al presente contratto, mediante la previsione di clausole volte a:
a) limitare o estendere le categorie di Prodotti oggetto del contratto;
b) modificare le caratteristiche dei Prodotti e l’ambito di estensione del Territorio;
c) apportare suddivisioni e/o esclusioni in ordine ad un diverso e più razionale programma di distribuzione.
Tale facoltà potrà essere esercitata da una delle Parti al verificarsi di uno dei predetti presupposti e dovrà essere comunicata all’altra Parte mediante lettera Racc. A/R o mediante fax o per via telematica o mediante posta certificata.
ART. 3 - TERRITORIO
Il Fabbricante/Fornitore si riserva la facoltà di apportare variazione all’ambito territoriale di competenza del Distributore in ragione di un diverso e più razionale programma di distribuzione (fermo restando l’obbligo di acquisto, da parte del Distributore, dei quantitativi minimi di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni generali), con un preavviso di almeno tre mesi, e salvo il diritto di recesso del Distributore. E’ fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà di utilizzare il marchio fino all’esaurimento della scorte acquistate dal Fabbricante/Fornitore, in base ad un inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le Parti.
***
PARTE SECO NDA: OBBLIGA ZIO NI DELLE PA RT I ART. 4 – OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE
4.1 Il Distributore si impegna a promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore nel Territorio in conformità alle istruzioni e alle direttive che gli verranno comunicate anche di volta in volta dal Fabbricante/Fornitore.
4.2 Il Distributore dichiara di disporre e s’impegna a mantenere una efficiente organizzazione di mezzi e di personale e delle strutture adeguate ad assicurare sul Territorio
1 L’indicazione del territorio va effettuata nel modo più dettagliato possibile (eventualmente anche mediante piantina da allegare). E’ possibile prevedere che il territorio non coincida (non sia lo stesso) per tutti i prodotti oggetto del contratto.
l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, in totale autonomia e indipendenza dal Fabbricante/Fornitore.
4.3 Il Distributore si impegna a:
a) ordinare i Prodotti secondo le modalità ed i termini previsti al precedente art. 4, nel pieno rispetto dei quantitativi minimi di acquisto previsti dal successivo art. 7;
b) rispettare i termini di pagamento delle forniture di cui al successivo art. 8.2;
c) utilizzare il marchio dei Prodotti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 14;
d) acquistare i Prodotti solo ed esclusivamente dal Fabbricante/Fornitore e a non distribuire, trattare e vendere, sullo stesso territorio ed in concorrenza con quelli del Fabbricante/Fornitore, altri Prodotti che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi;2
e) adempiere agli obblighi informativi previsti dal successivo art. 11;
f) rispettare l’obbligo di non concorrenza stabilita dal successivo art. 12;
g) rispettare gli obblighi previsti dai successsivi articoli 13,14,15 e 18;
h) non esporre marchi per pubblicizzare prodotti in relazione ai quali non riveste la qualità di distributore;
i) non utilizzare marchi per pubblicizzare prodotti di ditte diverse, sia attraverso la collocazione dei Prodotti in vetrina, sia attraverso qualsiasi altra forma di pubblicità.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL FABBRICANTE/FORNITORE
Per tutta la durata del contratto, il Fabbricante/Fornitore si impegna a:
a) compiere i migliori sforzi per soddisfare le richieste di fornitura dei Prodotti trasmesse dal Distributore;
b) effettuare la consegna dei Prodotti secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 9;
c) consegnare al Distributore tutto il materiale illustrativo e pubblicitario - quale, ad esempio, cataloghi, brochure, depliants, listini prezzi – necessario per la promozione delle vendite;
d) informare il Distributore di eventuali variazioni di assortimento e di prezzo dei Prodotti, giorni prima e, in particolare, inviare cataloghi aggiornati;
e) comunicare al Distributore le informazioni, di natura tecnica ed economica, afferenti i Prodotti e necessarie al medesimo Distributore per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali;
f) garantire che i Prodotti forniti siano in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nei cataloghi presentati al momento dell’acquisto e/o nelle schede tecniche.
g) non distribuire in via telematica nel Territorio i Prodotti oggetto del presente contratto.
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PARTE TERZA : T EMPO E MODO DELL’ ADEM PIMENT O ART. 6 – PREZZI
2Una simile pattuizione è giustificata dall’esigenza di evitare che il Distributore possa fare concorrenza al Fabbricante/Fornitore con prodotti pressoché identici, ma aventi un prezzo inferiore. L’opportunità di mantenere una simile clausola, dal contenuto assai vincolante per il Distributore, potrà essere valutata di volta in volta dalle Parti, in sede di formazione del contratto.
Il prezzo comprende l'intera realizzazione dei Prodotti, le spese di manodopera e trasporto, i materiali e quant'altro inerente o accessorio, comprensivi anche del confezionamento, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.
ART. 7 – QUANTITATIVI MINIMI
Il Distributore si impegna ad acquistare, nell’arco di mesi, una quantità di Prodotti
per un importo non inferiore a _______________ ovvero per quell’importo che le Parti concorderanno per iscritto di anno in anno3.
ART. 8 – CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI RIVENDITA
8.1 La vendita dei Prodotti al Distributore è disciplinata, salvo specifici accordi che intervenissero di volta in volta tra le Parti, dalle disposizioni contenute nel Contratto e nelle presenti Condizioni generali.
Il prezzo dei Prodotti è:4
- per i prodotti standard: a) quello indicato nel listino ufficiale vigente al momento dell’ordine;5 b) prezzo dell’oro secondo la quotazione corrente al momento dell’ordine, oltre al costo della manifattura; c) prezzo dell’oro secondo la quotazione corrente al momento della consegna, oltre al costo della manifattura (le ipotesi sub a), b) e c) sono alternative e occorre sceglierne una)
- per i prodotti non standard quello determinato ai sensi dell’art. 4 del Contratto ultimo capoverso e dell’art. 6 delle presenti Condizioni generali.
Per le ipotesi di cui al precedente punto b), il Fabbricante/Fornitore si impegna a dare tempestiva notizia al Distributore in ordine ad eventuali variazioni dei prezzi dipendenti da variazioni dei costi delle materie prime, eccedenti il %.
8.2 Il Distributore dovrà corrispondere il pagamento delle forniture ordinate nei seguenti termini e modalità:
a) a titolo di acconto, la somma pari al % dell’intero ammontare della fornitura ordinata,
da corrispondere entro giorni dal ricevimento della conferma d’ordine;
b) il restante importo pari al ___ % dell’intero ammontare della fornitura ordinata da
corrispondere entro 30/606 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto n.
____ c/o Banca
___________ ABI _______ CAB ________ in valuta _______ ovvero prevedere modalità di pagamento alternative
Scaduto il termine per il pagamento, decorrono a favore del Fabbricante/Fornitore, gli interessi nella misura pari a senza necessità di messa in mora.
8.3 Tutte le spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l’esecuzione della distribuzione e della vendita, incluse quelle inerenti l’attività promozionale dei Prodotti, restano ad esclusivo carico del Distributore, rientrando nei costi della sua attività, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
8.4 Ferma restando la libertà del Fabbricante/Fornitore di consigliare prezzi di vendita al pubblico mediante consegna dei listini, il Distributore rimane del tutto privo di vincoli in
3 E’ possibile prevedere una cadenza diversa.
4 Questa clausola è stata costruita sul presupposto che si possano distinguere “prodotti standard” e “prodotti non standard” (da definire ad opera delle Parti all’art. 1 lett. c). Qualora, invece, nel rapporto concreto non vi sia questa distinzione, allora si potrà eliminare dal testo il riferimento ai prodotti standard e non standard (art. 1 lett.
c) e art. 8 delle presenti Condizioni generali e art. 4 lett. a) del contratto) ed il prezzo dei prodotti resterà regolato dall’art. 6 delle presenti Condizioni generali (ove si specifica che il prezzo è determinato in base al costo dei materiali, della manodopera, del trasporto ecc.) e dall’art. 4 lett. b) del Contratto.
5 L’eventuale sconto concesso andrà concordato tra le Parti.
6 Il termine andrà concordato a seconda delle concrete esigenze di fatto (e potrà anche non essere di 30/60 giorni).
ordine alla determinazione del prezzo di rivendita dei Prodotti. In ogni caso la politica dei prezzi del Distributore non potrà essere tale da recare pregiudizio al mercato e all’immagine del marchio del Fabbricante/Fornitore.
ART. 9 – CONSEGNA DEI PRODOTTI
9.1 La consegna verrà effettuata presso via
________località ________ durante i
seguenti orari ________ ovvero presso il diverso luogo indicato in ogni singolo ordine. Il
Fabbricante/Fornitore dovrà preavvertire il Distributore, del giorno e dell’ora della consegna al vettore con almeno un giorno di anticipo.
9.2 Le merci viaggeranno a rischio e pericolo del Fabbricante/Fornitore fino alla consegna presso il luogo indicato dal Distributore, il quale sottoscriverà per ricevuta apposito documento di trasporto. I rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Distributore da tale momento.
Le spese di trasporto e di assicurazione delle forniture restano a carico del Fabbricante/Fornitore7.
Il Fabbricante/Xxxxxxxxx s’impegna a rispettare rigorosamente i termini di consegna fissati dai singoli ordini.
In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, blocchi stradali dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali, a frane o a gravi sinistri, impossibilità tecnica del vettore, per imprevedibile e straordinario danno al mezzo trasportatore, e così via), il Distributore avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari al ___% (… percento) del valore dell’ordine, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di n. … giorni lavorativi, fatto salvo il diritto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 19 e al risarcimento dei maggiori danni subiti. La penale sarà corrisposta mediante compensazione dell'importo previsto a saldo.
Il Distributore procederà alla verifica della merce, entro giorni dalla consegna ed entro
il medesimo termine dovrà formulare eventuali reclami e contestazioni da sottoporre al Distributore entro giorni dal ricevimento dei Prodotti.
ART. 10 – INDIPENDENZA GIURIDICA DEL DISTRIBUTORE
10.1 Il Distributore agirà come commerciante indipendente, in totale e completa autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione, acquistando e rivendendo i Prodotti del Fabbricante/Fornitore.
10.2 Esso agirà in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere di impegnare il Fabbricante/Fornitore nei confronti di terzi. Il Distributore non potrà stipulare contratti di pubblicità o sponsorizzazione utilizzando il marchio del Fabbricante/Fornitore, senza autorizzazione del Fabbricante/Fornitore.
ART. 11- OBBLIGHI INFORMATIVI
Il Distributore si impegna a comunicare al Fabbricante/Fornitore:
a) tutte le informazioni e notizie relative al mercato nonché all’andamento delle vendite e ogni altra iniziativa promossa nel Territorio influente sulla distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore;
b) ogni informazione sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio e relativi ai Prodotti e alla sua attività, se rilevanti per il Fabbricante/Fornitore;
c) tutte le informazioni di ogni eventuale fatto o azione che possa arrecare pregiudizio al Fabbricante/Fornitore, nonché di ogni atto di concorrenza sleale di cui venga a conoscenza;
d) qualsiasi grave impedimento che non consenta il corretto espletamento dell’attività, fornendo le informazioni necessarie al miglior proseguimento dell’attività.
7 Le Parti possono accordarsi diversamente sulla ripartizione delle spese di trasporto/assicurazione, ad esempio prevedendo che possano essere sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna.
ART. 12 – DIVIETO DI CONCORRENZA
12.1 Il Distributore si impegna a non distribuire né fabbricare, per tutta la durata del contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fabbricante/Fornitore, Prodotti tali che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi. Il Distributore si impegna altresì a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con il Fabbricante/Fornitore. Di questo obbligo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi da praticare al Distributore, in modo che questi possa riceverne un vantaggio anche indiretto.
12.2 Fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dei propri diritti di proprietà industriale, se a un controllo del Fabbricante risulta che il Distributore viola la precedente pattuizione mediante la fabbricazione/distribuzione/rivendita di prodotti che imitino i Prodotti oggetto del presente contratto, e se sul punto sorge controversia, le Parti hanno facoltà di deferire la questione al Giurì del design orafo di ASSICOR, allo scopo di definire pacificamente la controversia e raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le Parti, in conformità a quanto previsto nel Regolamento di attuazione del Codice di autodisciplina del design approvato il 19 dicembre 2002 e successive modifiche.
12.3 Il Distributore si impegna a comunicare al Fabbricante/Fornitore la stipulazione con terzi di contratti di distribuzione di prodotti che per qualità, caratteristiche o prezzo, possano comportare lo svilimento dei Prodotti del Fabbricante o la fornitura non occasionale della quale il Distributore intenda avvalersi. Il Fabbricante/Fornitore in tal caso ha la facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione da inviarsi per iscritto all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.
ART. 13 - SEGRETI AZIENDALI E COMMERCIALI
Il Distributore si impegna a:
a) non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Fabbricante/Fornitore o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività di distribuzione dei Prodotti di quest’ultimo;
b) non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto;
c) garantire la tutela del know-how del Fabbricante, ai sensi dell’art. 98 del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005), di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma anche telematica, in costanza ed esecuzione del presente contratto;
Il Distributore si impegna al rispetto del presente art. 13, anche per i dipendenti collaboratori e terzi, ai sensi dell’art. 1381 c.c.
ART. 14 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE
14.1 - Il Fabbricante conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Distributore in occasione o al fine dell’esecuzione del presente contratto8.
14.2 - L’uso del marchio del Fabbricante è consentito al Distributore al solo ed unico fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti oggetto del presente contratto e nell’esclusivo interesse del Fabbricante. I Prodotti da distribuire potranno recare, in aggiunta al marchio del produttore, l’indicazione del Distributore. Ogni altra iniziativa commerciale che prevede l’uso del marchio o di altro segno distintivo del Fabbricante dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da quest’ultimo.
14.3 - In ogni caso, il Distributore darà tempestiva informazione al Fabbricante/Fornitore di ogni e qualsivoglia violazione, di cui dovesse venire a conoscenza, inerente marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale del Fabbricante verificatesi ad opera di terzi nel Territorio.
8 Clausola eventuale da utilizzare solo se il contratto viene stipulato tra Fabbricante e Distributore.
14.4 - Il Distributore dovrà cessare ogni uso di marchi, nomi o altri segni distintivi del Fabbricante/Fornitore dal momento della cessazione, per qualsivoglia causa, del presente rapporto contrattuale, salvo quanto disposto al precedente art. 3 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
14.5 - Il Distributore si impegna, inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a non utilizzare il marchio, nome e altri segni distintivi del Fabbricante al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo.
Il Distributore si impegna, altresì, a non registrare/depositare segni distintivi del Fabbricante in Italia o all’estero.
ART. 15- GARANZIE
15.1 Il Fabbricante/Fornitore si assume piena e completa responsabilità esclusivamente per gli eventuali difetti di fabbricazione dei Prodotti e s’impegna a manlevare il Distributore da ogni azione/reclamo/pretesa o altro che terzi possano sollevare nei confronti del Distributore per tali motivi.
15.2 Solo per il caso di reclami relativi a tali difetti (difetti di fabbricazione), il Distributore potrà, a sua discrezione, richiedere la sostituzione o la riparazione dei Prodotti stessi, che dovrà essere effettuata entro ______ giorni dalla richiesta salva ogni altra garanzia e rimedio di legge.
15.3
a) Se Fabbricante:
Il Fabbricante garantisce che la realizzazione dei Prodotti avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare si impegna a rispettare il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate).
Il Fabbricante dovrà apporre all’interno di ogni Prodotto il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, e in particolare all’art. 2 e ss. del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251.
b) Se Fornitore
Il Fornitore garantisce che ogni singolo Prodotto oggetto del presente contratto è stato realizzato a regola d’arte.
Il Fornitore garantisce, altresì, che i Prodotti che consegnerà al Distributore sono stati realizzati nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare garantisce il rispetto del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate).
Il Fornitore garantisce, inoltre, l’esistenza, all’interno di ogni Prodotto del marchio di identificazione della ditta produttrice e di quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, e in particolare all’art. 2 e ss. del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e manleva il Distributore per danni conseguenti alla loro eventuale violazione.
ART. 16 – RECLAMI
Le eventuali contestazioni o i reclami formulati dai clienti relativamente a difetti dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore dovranno essere immediatamente comunicati a quest’ultimo, fermo restando che il Distributore non potrà offrire garanzie, sconti, riparazioni, sostituzioni
dei Prodotti, senza espressa autorizzazione del Fabbricante/Fornitore, salvo che detti rimedi restino a carico esclusivo del Distributore stesso9.
ART. 17 - PUBBLICITÀ, FIERE, ESPOSIZIONI
Il Distributore, se lo riterrà utile potrà pubblicizzare i Prodotti nel Territorio a proprie cura e spese. Le iniziative pubblicitarie dovranno essere sottoposte al vaglio del Fabbricante/Fornitore circa la compatibilità con la propria politica commerciale. La partecipazione e le modalità di partecipazione del Distributore a fiere o esposizioni dovrà essere preventivamente concordata con il Fabbricante/Fornitore e sarà a cura e spese del Distributore.
ART. 18 - RISERVATEZZA
Entrambi le Parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche o conoscenze che saranno originate o sviluppate in connessione con l’esecuzione del presente contratto, a non usarle per scopi diversi da quelli connessi all’esecuzione del presente contratto e a non comunicarle a terzi. Conseguentemente, il Distributore si impegna, altresì, a restituire il materiale e i documenti consegnati dal Fabbricante/Fornitore ai fini del presente contratto, inclusi eventuali cataloghi, disegni, rapporti, bozze, progetti grafici, entro 15 giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, salvo quanto disposto al precedente art. 3 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
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PARTE QUA RTA: DISPOSIZIONI FINA LI ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato mediante comunicazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., a mezzo di lettera raccomandata A.R., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata osservanza, da parte del Distributore, delle istruzioni e direttive impartite dal Fabbricante/Fornitore in ordine alle modalità da seguire per promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti, indicate dal Fabbricante/Fornitore (precedente art. 4.1) e inadempimento agli obblighi di cui al precedente art. 4.3;
b) mancato pagamento, da parte del Distributore, dei Prodotti ordinati entro i termini previsti dal precedente art. 8;
c) uso del marchio o di altro segno distintivo del Fabbricante/Fornitore per fini diversi da quello della individuazione e pubblicità dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore, senza autorizzazione scritta di quest’ultima e in violazione degli obblighi di cui al precedente art. 14;
d) distribuzione e vendita da parte del Distributore di prodotti uguali o simili a quelli del Fabbricante/Fornitore in violazione dell’obbligo di non concorrenza di cui al precedente art. 12;
e) violazione dell’ambito territoriale, così come definito al precedente art. 1;
f) ritardo superiore a Fabbricante/Fornitore;
______
gg. nella consegna dei Prodotti da parte del
g) violazione dell’impegno a non distribuire in via telematica (precedente art. 5 lett. g).
19.2 Resta fermo il diritto per la Parte che fa valere la risoluzione di diritto, di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell’inadempimento dell’altra Parte.
ART. 20 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
9 E’ stata scelta una simile formulazione perché l’art. 131 del D. Lgs. 206/2005 prevede, per i beni di consumo, il diritto di regresso del venditore finale nei confronti dei soggetti responsabili facenti parte della stessa catena distributiva, ma è fatto salvo il patto contrario.
Al termine del contratto, il Distributore:
a) dovrà restituire al Fabbricante/Fornitore tutto il materiale informativo e promozionale e ogni altro documento messo a disposizione da quest’ultimo e del quale sia in possesso;
b) non potrà utilizzare in alcun modo e dovrà cessare l’utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi del Fabbricante/Fornitore, salvo quanto disposto al precedente art. 3 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
ART. 21 - LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è sottoposto alla Legge Italiana.
ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
22.1 Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al seguente organo di conciliazione 10
22.2 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le Parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria11.
22.3 Il Foro competente per tutte le eventuali controversie sulla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è, in via esclusiva, quello di
_____________ .
ART. 23 - COMUNICAZIONI
23.1 Ogni comunicazione inerente al presente contratto, alla sua esecuzione e alla sua risoluzione, sarà validamente effettuata all’indirizzo indicato nell’intestazione della presente scrittura, ovvero a quello che sarà successivamente comunicato, a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 10 (dieci) giorni.
23.2 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, salvo ove diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo fax o per via telematica o per posta certificata.
ART. 24 - VARIE
24.1 Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.
24.2 Ogni modifica e integrazione al presente contratto deve essere effettuata con atto scritto, datato e sottoscritto da entrambe le Parti, a pena di nullità.
24.3 Il presente contratto è stipulato in due originali (una per ciascuna delle Parti).
10 Potrà essere indicato qualsiasi ente conciliatore in possesso dei requisiti di legge. Si ricorda, in proposito, che fra i possibili enti di conciliazione vi è anche il Servizio di conciliazione istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Sia la possibilità della conciliazione che dell’arbitrato possono avvenire in altre sedi in cui si effettuano i servizi ADR.
11 Il secondo comma di questo articolo può prevedere, a seguito di specifiche trattative ad opera delle parti, la seguente separata clausola compromissoria: “Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale esistente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di il cui Regolamento le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitrato sarà
rituale, di diritto. Sede dell’arbitrato sarà ”.
Il vademecum è a cura di:
Camera di Commercio di Milano
Area sviluppo del territorio e del mercato Servizio armonizzazione del mercato mail: regolazione.mercato@mi,xxxxxx.xx xxx.xx.xxxxxx.xx
per consultare gli usi in materia di oggetti preziosi: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
CAM – Camera arbitrale di Milano
Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per la risoluzione delle controversie commerciali
mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx
ASSICOR – Associazione delle Camere di Commercio per lo sviluppo del settore dell’oreficeria argenteria e affini
mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxx.xxx
AOL – Associazione orafa lombarda mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Per la redazione del vademecum, si ringrazia la prof. avv. Xxxxxx Xxx