CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
All. 8 alla deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 9 del 26 giugno 2003
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INDICE | |||
Premessa…… | pag. | 4 | |
TITOLO I | Disposizioni generali | ||
Art. 1 | Affidamento del servizio idrico | pag. | 4 |
Art. 2 | Durata della Convenzione | pag. | 5 |
Art. 3 | Definizione dell’affidamento | pag. | 5 |
Art. 4 | Territorio di competenza | pag. | 5 |
Art. 5 | Salvaguardia delle gestioni esistenti | pag. | 6 |
Art. 6 | Coordinamento della gestione | pag. | 6 |
Art. 7 | Servizi in concessione | pag. | 7 |
Art. 8 | Responsabilità del Gestore | pag. | 7 |
Art. 9 | Personale | pag. | 7 |
TITOLO II | Estensione della gestione | ||
Art. 10 | Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni | pag. | 7 |
Art. 11 | Uso degli impianti | pag. | 8 |
TITOLO III | Obblighi | ||
Art. 12 | Obbligo degli Enti Locali costituenti l’ATO | pag. | 8 |
Art. 13 | Obblighi del Gestore | pag. | 9 |
Art. 14 | Obbligo di continuità del servizio | pag. | 10 |
Art. 15 | Rapporti con altri Enti o Gestori | pag. | 10 |
TITOLO IV | Difensore Civico | ||
Art. 16 | Programma degli interventi e Piano tecnico- economico-finanziario | pag. | 10 |
Art. 17 | Caratteristiche di qualità del servizio | pag. | 11 |
Art. 18 | Definizione della tariffa | pag. | 11 |
Art. 19 | Incrementi di efficienza | pag. | 12 |
Art. 20 Art. 21 | Fondo speciale impianti di depurazione Canone di concessione per i beni affidati al Gestore | pag. pag. | 12 12 |
TITOLO V | Controllo | ||
Art. 22 | Controllo da parte dell’ATO | pag. | 12 |
Art. 23 | Obbligo di certificazione | pag. | 13 |
Art. 24 | Comunicazione dati sul servizio | pag. | 13 |
Art. 25 Carta del Servizio pag. 14
Art. 26 | Manuale della sicurezza | pag. | 14 |
TITOLO VI | Regime fiscale | ||
Art. 27 | Imposte, tasse, canoni | pag. | 14 |
TITOLO VII | Esecuzione e termini della Convenzione | ||
Art. 28 | Divieto di sub-concessione | pag. | 15 |
Art. 29 | Continuità del servizio dopo la scadenza | pag. | 15 |
Art. 30 | Restituzione delle opere e canalizzazioni | pag. | 15 |
Art. 31 | Riscatto | pag. | 15 |
Art. 32 | Alienazione e eliminazione di opere e attrezzature | pag. | 16 |
TITOLO VIII Garanzie, sanzioni e contenzioso | |||
Art. 33 | Garanzie fidejussorie ed assicurative | pag. | 16 |
Art. 34 | Sostituzione provvisione | pag. | 16 |
Art. 35 | Sanzioni e risoluzione della Convenzione | pag. | 17 |
Art. 36 | Clausola compromissoria | pag. | 17 |
TITOLO IX | Registrazione e spese contrattuali | ||
Art. 37 | Registrazione | pag. | 17 |
Art. 38 | Spese contrattuali | pag. | 18 |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELL’ATO DI BRESCIA allegata alla delibera di affidamento
PREMESSA
Premesso
1. che l’art. 5 comma 1 lett. “c” della l.r. 20 ottobre 1998 n. 21 “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” comprende, nelle competenze regionali, l’approvazione degli schemi di convenzione per l’esercizio coordinato delle funzioni dell’ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo;
2. che la Regione, ai sensi della medesima legge regionale, ha individuato la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/8/2000 n. 267) quale forma di cooperazione tra gli enti locali interessati per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
3. che la forma di consultazione tra gli enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza;
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l’ATO ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato, è stipulata la presente convenzione, costituita dalla premessa di cui sopra e da quanto di seguito riportato.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Affidamento del servizio pubblico)
1. L’ATO affida, con diritto di esclusiva, alla …………………..………., di seguito denominato “Gestore”, che accetta, la gestione del servizio idrico integrato ed attività ed interventi connessi in tutto il territorio di competenza, e precisamente:
• captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell’acqua per uso domestico e per attività artigianali, industriali e commerciali e per ogni altro uso non irriguo;
• raccolta e convogliamento delle acque reflue fino all’impianto di depurazione o ai collettori intercomunali;
• collettori intercomunali e trattamento di depurazione delle acque reflue fino al loro ritorno al ricettore naturale;
• reperimento delle risorse finanziarie, nonché progettazione, procedure di appalto e direzione lavori per la realizzazione degli interventi.
2. L’affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con il presente atto, conformemente alle delibere assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell’art. 12 della l. 36/94 e di quelli che verranno realizzati.
3. Il Concedente è rappresentato dal Sig. , in qualità di …… per la stipula della
presente Convenzione. Il Gestore, rappresentato dal Sig. , accetta le condizioni
indicate nella presente Convenzione.
Art. 2
(Durata della Convenzione)
1. La gestione ha la durata di cinque anni.con decorrenza 1.7.2003.
2. 2. La durata di cui al comma 1 sarà prorogata dall’Autorità, ai sensi dell’art.35 comma 3 della L.n.448/2001:
a) di un anno nel caso in cui, almeno 12 mesi prima della scadenza del termini di cui al comma 1, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino d’utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) di due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) di un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), sia partecipata almeno per il 51% da soggetti privati.
3. Qualora ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 2, il termine di durata dell’affidamento di cui al comma 1 può essere posticipato, sommando le relative scadenze.
4. In applicazione della deliberazione della Conferenza d’Ambito n.8/2003 del 26/6/2003, gli effetti contrattuali dell’affidamento decorreranno a far data dal 1 Luglio 2003, per la durata di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. l’AATO, salvo l’avvio della procedura di revoca del medesimo affidamento da parte dell’Autorità in caso di mancato espletamento entro due anni (decorrenti dal 30 giugno 2003) della procedura ad
evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società per una
quota non inferiore al 40% del capitale sociale, ai sensi del’art.35 comma5 L. 448/2001
.
5. Il termine di durata dell’affidamento del Servizio oggetto della presente convenzione potrà subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare.
Art. 3
(Definizione dell’affidamento)
1. L’affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della presente Convenzione, con l’utilizzo degli impianti di cui in appresso e di tutti quelli che il Gestore realizzerà per quanto pattuito nella presente Convenzione.
Art. 4
(territorio di competenza)
L’affidamento del SII riguarda il territorio dei Comuni facenti parte dell’area omogenea
, e segnatamente dei seguenti:
Art. 5
( salvaguardia delle gestioni esistenti)
1. Il Gestore prende atto che sono state presentate domande di salvaguardia, e che l’AATO dovrà assumere la decisione se concedere o meno detta salvaguardia entro il 31.12.2003; il Gestore accetta sin d’ora che, in caso di mancata concessione della salvaguardia, la gestione del SII nei Comuni gestiti dalle imprese richiedenti la salvaguardia dovrà intendersi ora per allora affidato ai Gestori delle aree omogenee di competenza;
2. Il gestore prende atto che, in caso di concessione di salvaguardie, verrà stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra il gestore stesso ed i soggetti salvaguardati dell’area omogenea.
Art. 6
(Coordinamento della gestione)
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 9, comma 4 della l. 36/1994 viene individuato il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio tra i sei gestori delle aree omogenee e gli eventuali soggetti salvaguardati;
2. Xx Xxxxxxxx coordinatore sono attribuite le seguenti funzioni:
a) raccordo tra ATO e gestori;
b) coordinamento tra i gestori dell’ATO di iniziative finalizzate alla realizzazione sinergica di risultati;
3. Il Gestore si impegna ad accettare il coordinamento di cui ai precedenti comma.
Art. 7
(Servizi in concessione)
1. L’ATO ed il Gestore prendono atto delle seguenti concessioni a terzi esistenti ai sensi dell’art. 10, comma 3 della l. 36/94, che sono mantenute fino a scadenza:
.
Art. 8
(Responsabilità del Gestore)
1. Dalla data di sottoscrizione del verbale/inventario di cui al successivo art. 10 il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se restano di proprietà degli enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore.
3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’ATO e gli enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti, da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.
Art. 9
(Personale)
Il Gestore, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della l. 36/94, si impegna ad assumere il personale già dipendente presso la precedente gestione e dedicato al servizio idrico.
TITOLO II
Estensione della gestione
Art. 10
(Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni)
1. Entro il 31.10.2003 dovrà essere redatto dal Gestore un dettagliato inventario dei beni strumentali. Nei 2 mesi successivi (quindi entro il 31 dicembre 2003) i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’Autorità. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l’Autorità si impegnano a controfirmare l’inventario dei beni. In sede di prima revisione saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione effettuata dall’Autorità e verrà, contestualmente, aggiornato il Piano di Ambito.
2. Il Concedente consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi.
4. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione.
5. Le opere attinenti al servizio realizzate direttamente dalle gestioni preesistenti vengono affidate al Gestore stesso, che ne assicurerà l’utilizzazione per il servizio in conformità al presente atto.
6. Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di cui al successivo art. 16.
7. Il gestore prende atto che verrà stipulata apposita convenzione tra l’AATO di Brescia el’AATO di per disciplinare l’uso degli impianti di , a servizio dei gestori di entri gli ambiti. In tal caso il Gestore si obbliga sin d’ora a dare esecuzione a detta convenzione.
Art. 11
(Uso degli impianti)
1. Il gestore viene autorizzato ad utilizzare gli impianti, esistenti sul territorio comunale, per servire anche utenti posti al di fuori del territorio del Comune, a condizione che ciò non pregiudichi il buon funzionamento del servizio al Comune interessato ed all’ATO nel suo complesso.
2. Il Gestore potrà altresì alimentare gli impianti di distribuzione dell’acqua mediante impianti di produzione, situati anche fuori dal territorio del Comune e/o dell’ATO.
3. Il Comune autorizza il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, ad utilizzare le fonti di approvvigionamento note e/o reperibili nel territorio del Comune o ad esso esterne di cui il Comune abbia o avrà la disponibilità, per l’alimentazione di tutte le reti idriche gestite dal Gestore stesso. Per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue, il Gestore potrà realizzare anche collettori e depuratori all’esterno del territorio comunale o allacciarsi a collettori e depuratori di altri comuni o intercomunali.
TITOLO III
Obblighi
Art. 12
(Obblighi degli Enti locali costituenti l’ATO)
1. Il gestore prende atto dell’obbligo degli Enti locali azionisti di espletare entro due anni (decorrenti dal 1 Luglio 2003) una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato per una quota non inferiore al 40% del capitale sociale, ai sensi dell’art.35 comma 5 della l.n.448\2001.
2. Il Comune si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di condutture ed impianti, per i fini previsti dalla presente Convenzione, nel sottosuolo di sua pertinenza, nonché nel demanio comunale.
3. Il Comune concede, a titolo gratuito e per tutta la durata della Convenzione, il terreno di proprietà comunale occorrente per la costruzione di manufatti e di tutte le installazioni inerenti la gestione integrata dei servizi idrici, previo rilascio della concessione edilizia, se richiesta dalla normativa vigente.
4. il Comune concede inoltre al Gestore il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle tubazioni e canalizzazioni principali e secondarie per la distribuzione e per la raccolta delle acque, delle opere accessorie, nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, necessari alle gestioni, senza indennizzo.
5. Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, il Comune avviserà il gestore prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere, quali linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, nei tratti interessati dalle reti dell’acquedotto e delle fognature.
6. Il Comune altresì prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni del Gestore, che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati ai propri impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché di essere informato preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti.
7. Qualora il Gestore rilevasse in qualsiasi momento che la situazione oggettiva della presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo comunale sia tale da non garantire il rispetto delle norme di legge o, a suo giudizio, la sicurezza degli impianti di distribuzione e raccolta, potrà procedere previa autorizzazione allo spostamento delle proprie tubazioni e opere accessorie, addebitandone le spese agli Enti gestori e/o alle Imprese realizzatrici degli altri servizi che hanno causato tale situazione.
8. Il Comune in questo caso e nei casi ritenuti più gravi sotto il profilo della sicurezza anche igienico-sanitaria, si interesserà direttamente, informando l’ATO ed in accordo
con il Gestore, per il recupero eventuale delle spese da esso sostenute. Il Gestore, in caso di necessità, sospenderà l’erogazione dell’acqua nella rete interessata.
9. In tutti questi casi il gestore è sollevato da pretese di indennizzo a qualsiasi titolo eventualmente reclamate dagli utenti per l’interruzione dei servizi.
10. Il Gestore, a sua volta, prima di iniziare lavori nel sottosuolo pubblico, sarà tenuto a darne avviso al Comune, che svolgerà funzione di coordinamento con le altre reti di servizi del sottosuolo per il rilascio delle licenze di manomissione del suolo e per la prescrizione agli interessati di opere particolari di protezione.
11. Il Comune, prima di deliberare modifiche ai regolamenti comunali inerenti i servizi resi dal Gestore, ne darà comunicazione allo stesso, acquisendone parere non vincolante; parimente informerà l’ATO chiedendone il parere.
12. Il Comune comunicherà con congruo anticipo all’ATO e al Gestore i piani di sviluppo urbanistico e industriale onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirgli un’opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.
Art. 13
(Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore si impegna a fare entrare i Comuni nella società con un aumento di capitale, con quote di rappresentanza per ciascun Comune, che saranno determinate sulla base di criteri definiti dagli enti locali azionisti.
2. Il Gestore, nel rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, si impegna a procedere, alla costituzione di un Gestore Unico per ciascun sub ambito che venga delimitato dalla regione Lombardia su formale e documentata istanza dell’AATO di Brescia, anche in seguito a fusione per incorporazione o mediante costituzione di una nuova società ex art. 2501 c.c. oppure a seguito di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2558 e ss c.c. , con le società affidatarie del servizio idrico integrato dei rimanenti comuni dell’area omogenea, del sub ambito o comunque dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia. In tal caso l’affidamento proseguirà senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo soggetto Gestore Unico, alle stesse condizioni della presente convenzione, fatti salvi i documenti che saranno predisposti ed approvati dall’Autorità, e senza che ciò determini risoluzione del presente affidamento.
3. Il Gestore assume a carico gli oneri dell’ammortamento dei mutui contratti dagli Enti Locali per la realizzazione degli impianti e l'onere delle eventuali tasse o canoni di occupazione di strade comunali, provinciali, statali e private, se e in quanto dovuti.
4. Il Gestore si impegna tenere in perfetta efficienza, per l’intera durata della presente Convenzione, tutti gli impianti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare al termine del rapporto impianti funzionali all’espletamento dei servizi, fermo restando quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 30.
5. Il Gestore ha l’obbligo di dotarsi coperture assicurative
6. Eventuali opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, saranno a carico del Gestore.
7. Nei casi di cui sopra ed a seguito di urgente ed indifferibile necessità di esecuzione di nuove opere, il Gestore assicura la continuità dei servizi e/o la potabilità dell’acqua, nonché la rispondenza delle caratteristiche qualitative de i reflui depurati alle vigenti
8. norme di legge e prescrizioni regionali e sanitarie. Il gestore esegue dette opere, dandone tempestiva comunicazione al Comune e all’ATO, accordandosi con quest’ultimo e con gli altri Enti preposti per l’eventuale rifusione delle spese sostenute.
9. Il gestore è tenuto al ripristino a regola d’arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate per la fas di canalizzazione, garantendo l’esecuzione dei relativi lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute dalle imprese appaltatrici, secondo le norme stabilite dall’Ente titolare.
10. Il gestore alla scadenza della Convenzione liquiderà le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione prima della riconsegna degli impianti al Comune.
11. Il Gestore effettuerà i controlli sulle acque, segnalando alle Autorità competenti le irregolarità riscontrate.
Art. 14
(Obbligo di continuità del servizi)
1. L’esecuzione del servizio idrico integrato non potrà essere interrotta o sospesa, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l’obbligo del Gestore ad effettuar le possibili operazioni di soccorso.
2. Il Gestore è tuttavia autorizzato, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, a sospendere temporaneamente il servizio per necessità di manutenzione, per ragioni di sicurezza igienico-sanitarie o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione alle Autorità competenti e agli utenti mediante idonee e capillari forme di informazione e pubblicazione, come indicato nella Carte dei Servizi.
Art. 15
(Rapporti con altri Enti o Gestori)
1. Il Concedente può riconoscere al Gestore la facoltà di trattare con altri Gestori per eventuali punti di presa in connessione con le reti e gli impianti in gestione, svolgendo le trattative economiche, definendole e liquidandole. Il Gestore può inoltre essere autorizzato a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, purchè da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio gestito.
TITOLO VI
Finanziamento
Art. 16
(Programma degli interventi e Piano tecnico-economico-finanziario)
1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e il Piano tecnico-economico- finanziario ai sensi dell’art. 11, c. 3 della l. 36/94 e dell’art. 5 della l.r. 21/98, redatti secondo i criteri dell’art. 21 della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Enti locali ed allegati alla presente Convenzione. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
a) la tariffa;
b) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l’ATO;
c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dalla Conferenza dell’ATO.
3. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma degli interventi e dal Piano tecnico-economico-finanziario nei tempi e modi stabiliti. In difetto si applicano le penalizzazioni previste nel prospetto allegato alla presente Convenzione.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che entro il termine del 31.12.2003 verrà effettuata la prima revisione del Piano approvato con deliberazione n. 7 del 26/6/2003.
Art. 17
(Caratteristiche di qualità del servizio)
1. Il Gestore rispetterà, per quanto riguarda la garanzia della qualità del servizio, tutte le prescrizioni di legge, nonché dei regolamenti vigenti, sia pertinenti alle acque destinate al consumo umano che alle acque reflue ed effettuerà i prescritti controlli di qualità sulle acque, sugli impianti, sulla prevenzione degli inquinamenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.
2. I livelli di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono indicati:
a) nei regolamenti d’utenza;
b) nella carta dei servizi.
Art. 18
(Definizione della tariffa)
1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa e le relative articolazioni, calcolate dal Gestore in conformità alle vigenti norme in materia ed alle indicazioni del Programma degli interventi e del Piano tecnico- economico-finanziario, sono approvate dall’ATO. La tariffa dovrà assicurare al Gestore un equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi ed oneri di cui al presente atto. In assenza di accordo fra le parti, interverrà l’Organo regionale di Garanzia, che esprimerà un parere vincolante in materia. 5.
3. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.
4. Dal 1.7.2003 al 31.12.2003 il Gestore continua ad applicare le attuali tariffe.
5. Entro il 31.12.2003, e con decorrenza 1.1.2004, in occasione della prima revisione del Piano di Ambito, verrà determinata la tariffa ai sensi del DM 1.8.1996 ,tenuto conto delle possibili articolazioni previste dalla normativa, che troverà applicazione a fare data dal 1.1.2004. Successivamente l’aggiornamento decorre dal 1 Gennaio di ogni anno.
6. Le tariffe possono altresì subire variazioni, previa deliberazione dell’ATO, a seguito di:
a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell’ATO;
b) verifiche periodiche sulla gestione;
c) variazioni alla metodologia di riferimento per l’elaborazione delle tariffe stesse.
7. In applicazione della L.Reg. n.21\1998, una quota della tariffa del SII pari al 4% deve essere destinata alle Comunità Montane.
Art.19
(Incrementi di efficienza e revisione tariffaria)
1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Programma degli interventi e nel Piano tecnico-economico- finanziario di cui al precedente art.12 e secondo gli obiettivi di cui all’art.16.
2. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l'Autorità di Xxxxxx, preso atto degli eventi verificati nel triennio precedente, determina la variazione tariffaria in occasione della revisione triennale del Piano di Ambito e della tariffa stessa, in applicazione del DM 1.8.1996.
Art.20
(Fondo speciale impianti di depurazione)
1. Nel computo della tariffa saranno esclusi, per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito, i fondi anticipati dall’utenza ai sensi dell’art. 14 della L. 36/94, che dovranno essere impiegati per le attività e le finalità previste dalla legge stessa.
Art.21
(Canone di concessione per i beni affidati al Gestore)
1. Il Gestore versa annualmente ai Comuni un canone che verrà determinato dall’AATO in misura non inferiore alla copertura dei mutui pregressi degli enti locali.
2. La somma da versare al singolo Comune sarà stabilita dall’ATO in ragione dei relativi conferimenti e degli accordi intervenuti.
TITOLO V
Controllo
Art.22
(Controllo da parte dell’ATO)
1. Il controllo del servizio è effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento per il funzionamento della Conferenza e alle previsioni della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra due enti locali ricompresi nell’ATO.
2. L’ATO opera una verifica almeno triennale nella quale saranno presi in esame:
a) L’andamento dei costi operativi totali;
b) La corrispondenza della tariffa media prevista;
c) Il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti ed il valore dell’investimento da considerare corrispondente all’eventuale mancato raggiungimento di tali livelli.
3. In conseguenza della verifica, l’ATO apporta alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate.
4. L’ATO, ferma restando la verifica sopra indicata, si riserva d’intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Programma degli interventi e del Piano tecnico-economico-finanziario per assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto della
presente Convenzione e dei Regolamenti e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio allegata. A tal fine:
a) Effettua in qualsiasi momento e luogo connesso al servizio e alle inerenti attività visite e ispezioni;
b) Effettua indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utente del servizio.
5. In occasione delle ispezioni di cui sopra potrà essere eseguita ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico-gestionale, compresa l’assunzione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.
6. Il Gestore presta all’ATO ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
7. Il Gestore dovrà agevolare i controlli, fornendo tempestivamente tutti i dati richiesti dall’ATO.
Art.23
(Obbligo di certificazione)
1. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di Soggetti specializzati.
2. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio gestione.
3. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica per centri di conto ed è redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Il gestore si impegna a dotarsi di sistema di qualità certificate.
Art.24
(Comunicazione dati sul servizio)
1. Il Gestore si impegna a comunicare entro il mese di marzo all’ATO:
a) I dati relativi al rispetto dei livelli di servizio secondo la specificazione vigente, evidenziando gli eventuali scostamenti e la relativa durata.
b) I dati tipici della gestione, con riferimento a:
˘ Quantitativi mensili ed annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;
˘ Quantitativi mensili ed annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
˘ Quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumi, compreso le acque riutilizzate;
˘ Quantitativo di acqua non contabilizzata;
˘ Consumi elettrici annui;
˘ Consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
˘ Caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione, espresse secondo i valori previsti nelle normative vigenti:
˘ Componenti di costo delle singole fasi di captazione adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
˘ Conto economico, come definito al precedente art.22;
˘ Indici di produttività del personale, dell’energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
˘ Indici di liquidità;
c) I dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché gli scostamenti rispetto al Programma degli interventi e del Piano tecnico-economico-finanziario e le relative motivazioni.
2. Il Gestore si impegna inoltre a trasmettere almeno annualmente all’Osservatorio deo servizi idrici integrati, di cui all’art.12 della L.R.21/98, i dati e le informazioni indicati dalla legge medesima.
Art.25
(Carta del Servizio)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso la metodologia di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato, redatta in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999.
2. Periodicamente la Carta deve essere sottoposta a verifiche ed ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
3. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l’ATO ed il Gestore.
4. Per quanto concerne i livelli minimi di servizio che devono essere garantiti dal Gestore il riferimento è il D.P.C.M. 4 marzo 1996 e in particolare l’allegato 8.
Art.26
(Manuale della sicurezza)
1. Il Gestore si dota di un Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato alla presente Convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni .
TITOLO VI
Regime fiscale
Art.27
(Imposte, tasse, canoni)
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all’art.35 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.
TITOLO VII
Esecuzione e termini della Convenzione
Art.28
(Divieto di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell’ATO, sotto pena dell’immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge.
Art.29
(Continuità del servizio dopo la scadenza)
1. Il Concedente ha la facoltà di prolungare di 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che deve garantire la continuità del servizio.
Art.30
(Restituzione delle opere e canalizzazioni)
1. Alla scadenza della Convenzione per l’espletamento del servizio o in caso di risoluzione dello stesso ai sensi del precedente art.28 o in caso di riscatto ai sensi dell’articolo seguente, tutte le opere e canalizzazioni affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese di Soggetti diversi e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai Soggetti interessati in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera h) della L.36/94.
2. Le installazioni, opere e canalizzazioni eseguite a spese del Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate, sono parimenti devolute ai Soggetti interessati, che sono tenuti alla corresponsione del valore industriale residuo, calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni e principi.
Art.31
(Riscatto)
1. Il Concedente ha la facoltà di riscatto del servizio prima della scadenza prevista dall’Art.3 della presente Convenzione, ai sensi dell’art.24 del R.D.15 ottobre 1925, n.2578.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all’espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) previa corresponsione di un indennizzo calcolata ai sensi dell’art.24 del R.D.15 ottobre 1925, n.2578.
3. Il ritardo nel pagamento dell’indennizzo da luogo ad interesse secondo il tasso di sconto ufficiale.
4. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
5. La gestione di eventuali contenziosi sarà rimessa a giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, ai sensi dell’art.36 della presente Convenzione.
Art.32
(Alienazione ed eliminazione di opere ed attrezzature)
1. Qualora talune opere o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsolete e/o usurate e/o comunque inutilizzabili per il servizio, il Gestore provvederà, previo accordo con l’ATO, alla loro alienazione e/o eliminazione.
TITOLO VIII
Xxxxxxxx, sanzioni e contenzioso
Art.33
(Garanzie fidejussorie)
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. “i” della L.36/1994, il Gestore rilascerà garanzie fidejussorie, per un importo pari:
a) Al ……. % del valore industriale degli impianti conferiti;
b) Al ……. % del fatturato annuo.
2. Da dette somme sarà prelevato l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienza agli obblighi di cui alla presente Convenzione dopo ……. Giorni dalla messa in mora senza esito.
Art.34
(Sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e siano compromesse la qualità dell’acqua, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’ATO potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’ATO contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimando di rimuovere le cause dell’inadempimento entro un termine collegato alla gravità dell’inadempienza.
3. L’affidamento provvisorio dei servizi o parte di essi, così sostituiti, sarà dato a gestori contigui, in attesa della definizione del contenzioso.
Art.35
(Sanzioni e risoluzione della Convenzione)
1. Il concedente ha il diritto alla revoca della gestione dei servizi idrici integrati e quindi alla recessione della presente Convenzione:
a) In caso di fallimento, procedura concorsuale o di liquidazione, o di scioglimento del Gestore;
b) In caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi integri;
c) In caso di interruzione totale di servizi per una durata superiore a 3 giorni consecutivi imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione.
2. Il concedente, a mezzo di regolare diffida, è tenuto ad assegnare al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b), c) e d).
3. Nel caso di revoca della gestione per i casi b), c) e d), i Soggetti interessati rilevano gli impianti di pertinenza, indistintamente e nessuno escluso, afferenti i servizi oggetto della gestione stessa.
4. In attesa di procedere al definitivo affidamento della gestione mediante le procedure concorsuali previste, la gestione provvisoria avverrà secondo le modalità di cui al Comma 3 del precedente art.34.
5. Rimane comunque facoltà dei soggetti interessati attingere della fidejussione in essere per la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza grave del Gestore.
6. Nei casi b), c) e d) la colpa del Gestore dovrà essere documentata dal verbale unanime del Collegio Arbitrale di cui all’art.36 della presente Convenzione.
Art.36
(Clausola compromissoria)
1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della Convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione – saranno risolte a mezzo di un collegio di arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto della parte più diligente, previo avviso all’altra.
2. Il Collegio Arbitrale emette giudizio a norma di legge.
TITOLO IX
Registrazione e spese contrattuali
Art.37
(Registrazione)
1. La presente Convenzione è relativa ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
2. La registrazione della spesa avverrà con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti.
Art.38
(Spese contrattuali)
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.