Contract
CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA ACCREDITATA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI BIOPSICOSOCIALI A MEDIO TERMINE A CARATTERE ESTENSIVO (RTR ESTENSIVA) “CASA X. XXXXXXXX” DI IMOLA – PERIODO 5.8.2015 – 13.7.2019
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra
- L’AZIENDA USL DI IMOLA (più brevemente nel prosieguo Azienda USL), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 0, Codice Fiscale n. 90000900374, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, in attuazione della Deliberazione n. 145 del 14.10.2015, e
- LA Coop. Soc. Tragitti, (più brevemente nel prosieguo Coop. Tragitti), con sede a Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 00/x, Codice Fiscale/P. IVA n. 02128900400, in persona del legale rappresentante, sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx nata a Bolsena il 24.08.1965
P R E M E S S O
- che il Piano Attuativo per la Salute Mentale per gli anni 2009 – 2011, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23.3.2009 esplica le politiche attuative per la salute mentale nel cui ambito sono contenuti gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’organizzazione dei livelli residenziali e semiresidenziali della psichiatria adulti;
- che tali indirizzi prevedono la gestione delle residenze psichiatriche del segmento sanitario attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale delle Ausl o tramite privati accreditati, richiamando a tal fine i riferimenti normativi di autorizzazione e accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2004 e prevedendo, pertanto, il superamento delle forme di gestione miste pubblico-privato;
- che il documento di programmazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola relativamente ai fabbisogni dei nuovi accreditamenti residenziali e semi-residenziali dell’area della Salute Mentale, in atti prot. 38445 del 4.10.2010, prevede il superamento di tali forme miste di gestione per le strutture sanitarie socio-riabilitative di proprietà dell’Azienda USL di Imola tra cui,
in particolare, la struttura denominata “Casa X. Xxxxxxxx” sita ad Xxxxx, xx Xxx Xxxxxxxxx x. 0, già autorizzata al funzionamento dal Comune di Imola;
- che la Direzione Generale dell’Azienda USL ha approvato il documento di programmazione elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale ed ha comunicato alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con nota prot. n. 39336 dell’8.10.2010 il proprio fabbisogno residenziale e semiresidenziale sanitario relativo a tale area dando atto altresì delle trasformazioni gestionali che ritiene opportuno realizzare in vista del nuovo percorso di accreditamento istituzionale attivato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
-che la Coop. Tragitti ha realizzato la progettazione degli interventi ed ha svolto efficacemente, per diversi anni, le attività riabilitative e di gestione ordinaria della struttura residenziale in oggetto, sia pure in forma integrata con l’Azienda USL di Imola, in virtù di un contratto di appalto di servizi decorrente dal 2003;
- che con deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010, si è approvato il Progetto di Gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) “Casa X. Xxxxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0, da parte della Coop. Soc. Tragitti di Forlì, nella fase transitoria di avvio del percorso regionale di accreditamento istituzionale relativamente all’area della salute mentale, e il relativo contratto per la gestione, per il periodo 1.11.2010 al 31.10.2011, successivamente prorogato, alle medesime condizioni, per il periodo 1.11.2011-30.4.2013, con le deliberazioni n. 141 del 17.11.2011 e n. 163 del 22.11.2012;
- che con successiva deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 92 del 12.7.2013, si è approvato il contratto per la gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) “Casa X. Xxxxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0, accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 9907 del 5.8.2011, da parte della Coop. Soc. Tragitti di Forlì, per il periodo 1.5.2013-4.8.2015;
- che con Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1830 del 9 dicembre 2013, si sono approvati i nuovi requisiti specifici per l’accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche, che, definiti nell’Allegato 1, parte integrante della Delibera in oggetto, sostituiscono in modo integrale quelli stabiliti dalla DGR 327/2004 – allegato 3, disponendo inoltre che le Residenze Sanitarie Psichiatriche già accreditate, ai sensi della DGR 327/2004, possano presentare domanda di nuovo accreditamento per le tipologie “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e per “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, anche prima della scadenza dell’accreditamento in essere;
- che con Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1831 del 9 dicembre 2013, si sono approvate le tariffe giornaliere dovute per l’inserimento degli utenti nelle tipologie di Residenze Sanitarie Psichiatriche: “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi
biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, come da Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e Legacoop Xxxxxx Xxxxxxx, fissandole rispettivamente in € 134,00 (IVA esclusa) e in € 144,00 (IVA esclusa);
- che, con deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 142 del 26.9.2014, si è provveduto all'approvazione dell'adeguamento della retta giornaliera, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1831 del 9.12.2013;
- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 8803 del 14.7.2015, a seguito della domanda presentata dalla Cooperativa Sociale Tragitti di Forlì in data 31.3.2014, si è concesso un nuovo accreditamento istituzionale, con validità quadriennale a decorrere dal 14.7.2015, della citata Residenza Sanitaria Psichiatrica, gestita dalla Cooperativa Sociale Tragitti di Forlì, per la tipologia “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR estensiva)”, per 15 posti letto;
Ciò premesso
tra le parti si conviene quanto segue
1) OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente contratto ha per oggetto la gestione complessiva della “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR estensiva)” (più brevemente nel prosieguo RTR estensiva) denominata “Casa X. Xxxxxxxx” sita a Imola in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Imola con atto n. 6 delo 14.3.2011 e accreditata, ai sensi della determinazione regionale n. 8803 del 14.7.2015, richiamata in premessa, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali.
Tale gestione deve essere assicurata nel pieno rispetto dei requisiti generali e specifici, previsti per le Residenze per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR estensiva), dalle deliberazioni n. 1830/2013, n. 1831/2013 e 286/2014, di approvazione dei nuovi requisiti e tariffe, in sostituzione a quanto previsto dalla DGR n. 327/2004 – allegato 3 - e in ottemperanza al Progetto di Gestione complessiva della struttura elaborato dalla Coop. Tragitti medesima, approvato con la Deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010.
2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
La RTR estensiva “Casa X. Xxxxxxxx”, ai sensi della citata DGR 1830/2013, prevede assistenza sanitaria di almeno 6 ore.
E’ rivolta a persone con psicopatologia grave e con disabilità relazionale e ambientale elevata, per le quali si rendono necessarie opportunità di assistenza specializzata in riabilitazione e risocializzazione con l’obiettivo di dimissioni assistite in ambito familiare, territoriale o socio- assistenziale.
Per quanto attiene ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi si fa riferimento a quanto definito nella già citata Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1830/2013.
La Coop. Tragitti dal 5.8.2015 è conduttore della struttura di proprietà dell’Azienda USL di Imola, in virtù di apposito contratto di locazione approvato con determinazione n. TI/54 del 30.7.2015.
3) FUNZIONI E RESPONSABILITA’ IN CAPO ALLA COOP. TRAGITTI
La Coop. Tragitti si impegna a gestire complessivamente la struttura garantendo le caratteristiche ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal precedente Art. 2.
Alla Coop. Tragitti compete la responsabilità sanitaria sulla struttura e garantisce l’elaborazione del Progetto di struttura e la sua gestione; ha la responsabilità specifica di tutte le attività cliniche, garantite attraverso un insieme, variamente composto caso per caso, da visite, colloqui, etc; garantisce la progettazione e l’attuazione, previa approvazione da parte del DSM dell’Azienda USL di Imola, dei singoli progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
Le attività previste in capo alla Coop. Tragitti, nell’ambito della gestione complessiva della struttura ed in coerenza con un modello organizzativo domestico-familiare, sono, in particolare, le seguenti:
- attività di direzione della struttura, attività clinico-sanitaria ed infermieristica;
- attività educative/riabilitative;
- attività di conduzione domestica (pulizie ambientali, preparazioni pasti, lavaggio biancheria personale e cura del guardaroba degli utenti),
- attività di assistenza di base integrata ad interventi riabilitativi individuali e di gruppo;
- attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso la fruizione delle infrastrutture ricreative, culturali, sportive e produttive del territorio,
- gestione del denaro degli utenti in accordo con gli uffici competenti dell’Azienda USL di Imola;
- fruizione dei servizi connessi alla medicina di base, accompagnamento alle visite specialistiche o agli esami strumentali;
Per la gestione complessiva della struttura e per lo svolgimento delle attività così come definite nel Progetto di Gestione, allegato alla deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010, a cui si rimanda, la Coop. Tragitti dovrà mettere a disposizione della struttura tutti i necessari fattori produttivi.
La gestione oggetto del presente contratto sarà espletata nel pieno rispetto dei parametri assistenziali previsti dalla normativa vigente ed in osservanza del Progetto di Gestione complessivo.
Tutte le attività di gestione della struttura fanno capo al Responsabile sanitario della Struttura all’uopo identificato dalla Coop. Tragitti.
4) RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola ha la responsabilità complessiva della programmazione, del coordinamento e del governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti. Il Dipartimento di Salute Mentale dispone in autonomia, sotto la propria piena responsabilità, l’inserimento nella struttura “Casa X. Xxxxxxxx” degli assistiti (nell’ambito del numero massimo dei
n. 15 posti accreditati) nonché la loro dimissione o l’eventuale trasferimento presso altra struttura. Al Dipartimento di Salute Mentale compete la valutazione circa la coerenza e l’appropriatezza dei progetti terapeutico-riabilitativi rispetto alla programmazione locale. Inoltre al Dipartimento di Salute Mentale competono le attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli interventi; per tali aspetti, sarà individuata una apposita equipe nell’ambito del Centro di Salute Mentale.
L’Azienda USL ha la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza in qualsiasi momento e, conseguentemente, potrà accedere alla struttura anche senza preavviso.
5) BENI MOBILI
L’Azienda USL assicura altresì alla Coop. Tragitti attraverso separato atto dell’Unità Operativa competente Economato Provveditorato il comodato d’uso dei beni mobili ubicati presso la RTR estensiva “Casa X. Xxxxxxxx”.
6) ASSISTENZA FARMACEUTICA
Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica, si fa riferimento all’istruzione operativa dell’Azienda USL di Imola “Gestione Assistenza Farmaceutica presso le Residenze per Trattamenti Riabilitativi Biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo”, versione ottobre 2014, che, allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
7) ASSICURAZIONI
La Coop. Tragitti risponde personalmente e pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero occorrere nell’ambito della struttura “Casa X. Xxxxxxxx”. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), per singolo evento, che dovrà essere prodotta in copia autentica all’Azienda USL di Imola prima della formale sottoscrizione del presente Contratto.
8) CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
9) DURATA
Il contratto avrà durata dal 5.8.2015 al 13.7.2019, alla scadenza non potrà intendersi tacitamente rinnovato.
Qualora, entro il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate direttive regionali relativamente alla definizione delle tariffe e standard di assistenza delle residenze psichiatriche sanitarie, le parti si impegnano all’eventuale revisione del contratto stesso.
10) CORRISPETTIVI ECONOMICI
L’Azienda USL di Imola riconosce alla Coop. Tragitti, una retta giornaliera pro capite pari a € 134,00 oltre IVA al 4%. Tale retta resta invariata per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9).
In caso di ricovero ospedaliero dell’ospite la retta giornaliera verrà corrisposta alla Coop. Tragitti nella misura del 100%, in quanto gli interventi riabilitativi resi a favore degli ospiti continueranno ad essere mantenuti anche nel corso dell’eventuale ricovero.
In caso di trasferte per gite o vacanze degli ospiti, la retta giornaliera non subirà modificazioni. In caso di rientro temporaneo in famiglia dell’ospite la retta sarà abbattuta nella misura del 15%.
11) FATTURAZIONE ELETTRONICA - PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA
La Coop. Tragitti emetterà fatture mensili posticipate in formato elettronico.
La fattura elettronica mensile dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:
- il Codice Univoco Ufficio: per l'AUSL di Imola: UFAN47
- il codice fiscale dell'AUSL di Imola: 90000900374 (ai sensi dell'art 21 comma 2 lettera f) del DPR 633/72).
Per motivi organizzativi, nel tracciato della fattura elettronica occorrerà inoltre citare i riferimenti sottoriportarti, che, per l'anno 2015, sono:
- il numero di ordine: SM-2015-19 del 02/01/2015,
- il riferimento amministrazione: SM.
Per gli anni successivi, sarà cura dei competenti uffici amministrativi dell'AUSL comunicare formalmente alla Coop. Tragitti, entro il 31 gennaio di ogni anno, i riferimenti succitati da riportare nelle fatture elettroniche per l'anno in corso.
Il pagamento delle fatture avrà luogo, previa attestazione da parte dell’Azienda USL di avvenuta regolare esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 del 4.2.94, art. 14.
In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, l'Azienda USL si riserva di trattenere fino ad un massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle fatture emesse, senza che la Coop. Tragitti possa pretendere interessi o somma di qualsiasi altro titolo per tali trattenute.
Scaduti i termini di pagamenti senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta stessa, gli interessi moratori così articolati:
- dal 31° giorno fino al 180° giorno l’applicazione dell’interesse legale, di cui all’art. 1284 C.C., fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturato alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dai Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti,
Gli interessi scaduti non producono interessi in base all’art. 1283 del C.C. (anatocismo).
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Cooperativa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni dipendenti da tale interruzione causati agli ospiti della struttura ed all’Azienda.
Con riferimento all’art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.8.2010 n. 136, la Coop. Tragitti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria.
12) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTESTAZIONI
Nel caso in cui l’Azienda USL riscontri inadempienze e/o non conformità rispetto ai contenuti del presente contratto ed, in particolare, ai contenuti del Progetto di Gestione complessiva della struttura posto in allegato al presente contratto quale sua parte integrante, provvederà a
contestare formalmente gli addebiti riscontrati, richiedendo l’immediato adeguamento ali obblighi assunti.
In caso di ripetute gravi inadempienze e, precisamente, fino ad un massimo di tre contestazioni, o in caso di mancato riscontro da parte della Cooperativa di addebiti già contestati, l’Azienda USL di Imola, si riserva la facoltà di risolvere ipso jure e de facto il presente contratto mediante apposita formale comunicazione, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di far valere il proprio diritto al risarcimento degli eventuali relativi danni.
13) GARANZIE E DOCUMENTAZIONI RICHIESTE
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda USL dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili ad inadempimento della Coop. Tragitti, lo stesso dovrà produrre polizza fideiussoria, emessa, da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 348 del 10.06.1982, nella misura di € 70.000,00.
Tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL.
Resta salvo, per l'Azienda USL, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione non risultasse sufficiente. La Coop. Xxxxxxxx s’impegna a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Azienda USL abbia dovuto valersi della stessa, in tutto o in parte.
La Coop. Tragitti dovrà inoltre produrre, prima della sottoscrizione del presente contratto, la dichiarazione sostitutiva di documentazione antimafia, ai sensi del DLgs 159/2011.
14) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
15) REGISTRAZIONE
Il presente contratto, concluso per corrispondenza ai sensi dell’art. 24 allegato A parte seconda
D.P.R. n. 642/1972, è soggetto a bollo solo in caso d’uso; gli oneri derivanti dalla registrazione saranno in capo alla parte che la richiede.
16) NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
Imola, 23.10.2015 Forlì, 28.10.2015
AZIENDA USL DI IMOLA Coop. Soc. Tragitti
X.xx Il Direttore Generale X.xx Il Presidente – Legale rappresentante
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA
COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI DI FORLI'
COMUNITA' SOLIDALE SCS – CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IMOLESE
Gestione Assistenza Farmaceutica presso le Residenze per Trattamenti Riabilitativi Biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo “La Pascola” e “Casa Xxxxxx Xxxxxxxx”
Rev. 01
del Ottobre 2014
Indice dei contenuti:
1. SCOPO/OBIETTIVO 2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2
3. DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ 2
Riepilogo delle versioni:
versione | data | Motivo della revisione |
01 | Aprile 2012 | Prima edizione |
02 | Ottobre 2014 | Seconda edizione: Cambiamenti organizzativi |
Firme:
Documento redatto da: dott.ssa Xxxx Xxxxxx, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx |
Documento verificato da: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
Documento approvato da: dott.ssa Xxxx Xxxxxx (Direttore UOC PA) |
Distribuzione UOC/SSD/Tecnostruttura:
X Copia in distribuzione via Docweb
Note:
La responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della istruzione operativa è del destinatario di questa documentazione
1. SCOPO
Lo scopo è fornire indicazioni operative finalizzate a garantire l’assistenza farmaceutica alle strutture indicate secondo criteri di appropriatezza clinica, normativa ed organizzativa.
OBIETTIVO
Garantire all’interno dei processi di erogazione dell’assistenza e delle priorità istituzionali, la pianificazione delle attività di erogazione farmaci in fascia A rivolta a persone ospitate nelle RTR Estensive “La Pascola” e “Casa Xxxxxx Xxxxxxxx”.
Individuare una modalità operativa che consenta l’approvvigionamento di farmaci secondo criteri di appropriatezza clinica e coerentemente con le priorità assistenziali ed il mandato istituzionale del servizio.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente istruzione operativa si applica a tutti gli utenti residenti o domiciliati nel territorio dell’AUSL, ospiti di RTR-Estensiva del territorio dell’AUSL di Imola per i quali vengano richiesti farmaci prescritti dal responsabile sanitario della struttura.
3. DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’
Si distinguono 3 tipologie di prescrizioni:
1. Farmaci psichiatrici in fascia A, prescrivibili esclusivamente su Piano Terapeutico da parte di specialisti psichiatri dipendenti di Centri Autorizzati delle aziende sanitarie pubbliche.
Tali medicinali, prescritti dallo psichiatra responsabile sanitario delle RTR-Estensiva devono essere richiesti e motivati (elenco in lettera formale, riportante l’intestazione della cooperativa e della comunità) allo psichiatra dell’UOC PA di riferimento per le RTR-Estensiva che, valutato il paziente, provvederà a redigere il piano terapeutico nei casi previsti, e firmerà l’elenco predisposto a doppia firma.
L’erogazione viene effettuata direttamente presso il CSM (Centro di Salute Mentale) dell’UOC Psichiatria Adulti.
2. Altri farmaci di fascia “A”: sono prescritti su ricetta SSN a cura del Medico di Medicina Generale di riferimento dei singoli pazienti. Tali farmaci verranno forniti attraverso le farmacie convenzionate del territorio.
Per quanto riguarda la eventuale fornitura di questa tipologia di farmaci, compresi nel prontuario terapeutico di AVEC, nonché nel PHT (prontuario della continuità assistenziale Ospedale-Territorio), essa può avvenire anche a cura della Farmacia Ospedaliera, dopo opportune valutazioni tecniche di competenza che sono periodicamente concertate con il direttore dell’UOC PA.
Tali farmaci possono essere inseriti nell’elenco del punto 1, ma dispensati presso il punto di erogazione diretta della farmacia interna dell’Ospedale Vecchio.
3. La modalità di cui al punto 2. può eventualmente essere estesa anche ad alcuni farmaci in fascia C (ad esempio benzodiazepine), purchè presenti nel prontuario farmaceutico di AVEC, ma dovrà essere valutata caso per caso dallo psichiatra della RTR-Estensiva insieme allo psichiatra di riferimento dell’UOC PA, e quindi sottoposta alla approvazione del direttore dell’UOC PA.
I farmaci prescritti su ricetta medica SSN o su Piano Terapeutico sono destinati ad un esclusivo utilizzo personale: dovranno, pertanto, essere gestiti separatamente e per rispettivo paziente di destinazione.
Il personale medico della RTR-Estensiva non potrà prescrivere sul ricettario del SSN, in quanto professionista non convenzionato.