REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
PROVINCIA DI TREVISO
Rep. n. in data
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GENERALE DI GESTIONE DELLA CASA DI SOGGIORNO (CASA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI D CDR SO/328/00 E CENTRO DIURNO PER ANZIANI) - XXXXXXX ED XXXXXXX XXXXXXX” DI CAVASO DEL TOMBA (TV).
L’anno duemila , il giorno del mese di
( in lettere), nella casa comunale, presso l’ufficio
, avanti a me, Segretario comunale del Comune di Cavaso del Tomba (TV), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori: 1) nat_ a , il
1, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Cavaso del Tomba, giusta delega in data , domiciliato per motivi di carica presso la sede Municipale di Cavaso del Tomba – Xxx X. Xxx X, x. 0, 00000, il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cavaso del Tomba (codice fiscale 83002310262 e P. I.V.A. 01741140261) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità anche “Comune”;
2) , nato a , il , (C.F. ) e
1 Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del soggetto sottoscrittore del contratto in nome e per conto del Comune.
residente a , in Via , n. (2), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 3 della ditta
4 con sede legale in
(C.F.
P.IVA
) 5 ed in nome, per conto e nell’interesse della ditta medesima, che nel prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità anche “Concessionario” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che la convezione n. 567 del 17.12.2001, tra il Comune di Cavaso e l’attuale gestore è scaduta in data 30.06.2011 e che, pertanto, è stato necessario esperire una procedura per l’affidamento in concessione mediante gara del servizio pubblico di gestione generale della “Casa di soggiorno – XXXXXXX ED XXXXXXX XXXXXXX” di Cavaso del Tomba;
- che l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 il Codice
2 Indicare, rispettivamente, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, del soggetto sottoscrittore del contratto in nome e per conto della ditta concessionaria.
3 Indicare la posizione giuridica grazie al quale il soggetto può validamente sottoscrivere il contratto per conto della ditta concessionaria (ad es. legale rappresentante, procuratore speciale ecc.)
4 Ovvero in qualità di mandatario dell’A.T.I. costituita con scrittura privata autenticata, agli atti del Notaio ….. di …………. Rep. n. …….., allegata sotto la lettera ……., parte integrale e sostanziale del presente contratto.
5 Inserire denominazione, sede legale, Codice Fiscale, Partita Iva della ditta concessionaria. Nel caso in cui Concessionario sia un’associazione temporanea d’imprese, indicare in qualità di stipulante il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa mandataria e quale “Concessionario” gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, capitale sociale, ecc.) dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti.
Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 4779847685;
- che con Determinazione a contrattare n. 379 in data 10.12.12 sulla base delle D.C.C. n. 26 e 27 del 06.07.2012 e n. 41 del 15.10.2012, esecutiva dal si stabiliva di dare avvio al procedimento di selezione del Concessionario, mediante l’approvazione del Bando, del Disciplinare con allegati e del prospetto relativo al personale attualmente impiegato presso la struttura, per l’affidamento in concessione del servizio generale di gestione della “Casa di soggiorno – XXXXXXX ED XXXXXXX XXXXXXX” ed annesso centro diurno, comprensivo della fornitura dei pasti domiciliari distribuiti dal Comune a utenti assistiti dai servizi sociali comunali nel territorio di Cavaso, per il periodo di 10 anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna della struttura e del servizio, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. in data si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della concessione al sunnominato Concessionario, per il prezzo di €
( ), oltre a I.V.A. %, canone annuale da versare al Comune quale risultante dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- che l’aggiudicazione definitiva come sopra effettuata può considerarsi efficace giusta apposizione in data del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della
dichiarazione di efficacia del Responsabile del Servizio
effettuata, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione n. in data in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese dal Concessionario 6 in sede di gara;
- che il Concessionario, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, potrà avvalersi di sub affidamenti per alcuni dei servizi compresi nel servizio generale di gestione della Casa di Soggiorno;
- che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ha provveduto, con lettera in data prot. n. , ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 79 commi 5 lett. a), 5 bis, 5 ter e 5 quater del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii. relativa all’avvenuta
aggiudicazione definitiva, comunicazione contenente, peraltro, soggetto al quale e termini entro cui gli esclusi possono proporre eventuale impugnativa;
- che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;
- che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell’ultima comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 commi 5 lett. a), 5 bis, 5 ter e 5 quater del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e ss. mm. ii.;
- che il “Concessionario” ha redatto in data , in
6 Ovvero dell’aggiudicatario, del secondo classificato e dei concorrenti ………
contraddittorio con il “Comune”, apposito inventario degli arredi e delle attrezzature già presenti, in duplice originale;
- che il “Concessionario”, ha assunto (ovvero che si impegna ad assumere) in data con le modalità stabilite all’art. 43 del Capitolato speciale, il personale corrispondente al totale di ore annue di cui all’offerta effettuata in sede di gara;
- (eventuale) che in data , in via d’urgenza, come previsto dal Capitolato all’art. 00, xxxxxx xxxxxxx xxx , xx è provveduto alla consegna della struttura e del servizio;
- che il “Concessionario” ai sensi dell’articolo l'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii., ha prodotto, per garantire la corretta gestione della struttura, il Documento unico di valutazione dei rischi del servizio affidato che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto
così come il D.U.V.R.I. redatto dal “Comune” con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in ordine alla sicurezza per interferenze;
- che il “Concessionario” ha inclusa nell’offerta tecnica la propria “Carta dei Servizi della struttura”, sulla base della “Carta dei servizi (linee guida)” approvata dal Consiglio comunale di Cavaso con D.C.C. n. 27 del 06.07.2012 e con D.C.C. n. 41 del 15.10.2012, che viene allegata,
unitamente al Codice etico, al contratto quale parte integrante e sostanziale;
- che il “Concessionario” ha inclusa nell’offerta tecnica “Il regolamento della Struttura” ed anche un modello di “Contratto con l’utente”, per
una più dettagliata descrizione dei servizi, sulla base delle “Linee guida del regolamento disciplinante la Struttura” approvate dal Consiglio comunale di Cavaso del Tomba con D.C.C. n. 27 del 06.07.2012 e con
D.C.C. n. 41 del 15.10.2012 che vengono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Eventuali modifiche successive al “Regolamento della Struttura” ed al “Contratto con l’utente” saranno definite di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- che il “Comune” si impegna a consegnare al “Concessionario” la struttura ed il servizio, ad intervenuta sottoscrizione del contratto di concessione, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di apposito verbale di consegna (fatta salva l’ipotesi di consegna della struttura e
del servizio in via d’urgenza).
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Premesse
Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2. Oggetto della concessione e durata.
Il “Comune”, come sopra rappresentato, si impegna ad affidare in concessione al “Concessionario”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la struttura ed il servizio generale di gestione della Casa di Riposo denominata “Casa di Soggiorno - XXXXXXX ED XXXXXXX XXXXXXX” (Casa per persone anziane autosufficienti - assistenza anziani
con strutture a carattere comunitario a ciclo diurno D CDR SO/328/00 - e Centro Diurno per anziani) a Cavaso del Tomba, comprensivo della fornitura dei pasti domiciliari distribuiti dal Comune a utenti seguiti dai servizi sociali comunali per il periodo di 10 anni dal……. al …….., con decorrenza dalla data del verbale di consegna della struttura e del servizio.
Il “Concessionario” ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
Il “Concessionario” ha, comunque, l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del “Comune”, fino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, il “Concessionario” non può per nessuna ragione sospenderlo o non prestarlo in tutto o in parte.
Il “Concessionario” deve assicurare i seguenti servizi:
- generali di tipo alberghiero;
- di assistenza diretta e di protezione alla persona;
- assistenziali ed eventualmente riabilitativi;
- Centro diurno;
- fornitura dei pasti domiciliari che distribuirà il Comune a utenti esterni assistiti dai servizi sociali comunali. Il tutto come meglio precisato nel Capitolato Speciale richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il “Concessionario” deve garantire un servizio di assistenza agli ospiti di 24
ore su 24 per l’intera settimana e per tutto l’anno, nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti così come previsto dalla normativa regionale.
La concessione viene concessa dal “Comune” ed accettata dal “Concessionario” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e negli atti ad essi allegati le cui disposizioni le Parti si impegnano a rispettare.
Per tutte le condizioni non previste nel Capitolato, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali in quanto applicabili.
Il “Concessionario” è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo della concessione in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma e si impegna anche a rispettare le leggi relative al personale e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
Il “Concessionario” è tenuto al pieno e perfetto adempimento del presente contratto per l’esecuzione del servizio e delle prestazioni indicate nel Capitolato speciale d’appalto ed in tutti gli altri elaborati elencati all’articolo 6 del presente contratto, nonché al rispetto delle misure di sicurezza relative al servizio di che trattasi.
Gli ospiti devono usufruire di un servizio vitto, di un servizio lavanderia (almeno della biancheria piana) e di un servizio di pulizia delle camere, nell’ambito di un modello di gestione che sia elastico e flessibile a tal punto da consentire la soddisfazione di eventuali richieste od esigenze specifiche.
Il “Concessionario” nell’effettuazione del servizio mensa ha gli obblighi e oneri previsti dal Capitolato speciale che si intende richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale dovrà essere garantito anche in caso di sub affidamento del servizio di mensa.
Il servizio di mensa è regolato oltre che dal Capitolato speciale e dall’Allegato B al Decreto n. 381 del 09.07.2007, “Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere”, che il “Concessionario” deve applicare come disposto dal Capitolato speciale.
Il “Concessionario” o il prestatore del servizio deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la produzione-preparazione, il confezionamento, la conservazione e il trasporto dei pasti da somministrare, essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 283/62 e dal DPR 327/80 o avere adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dal Regolamento n. 852/2004/CE e sue modifiche ed integrazioni, e garantire la corrispondenza alle “Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere” sul versante nutrizionale.
Il servizio è destinato a refezione degli ospiti della Casa di Soggiorno per ogni giorno dell'anno e comprende anche la fornitura dei pasti domiciliari che il “Comune” consegnerà a proprie cure e spese ad utenti esterni seguiti dai servizi sociali del Comune.
La fornitura dei pasti sarà effettuata per ogni giorno della settimana e per tutta la settimana nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale agli
artt. 41 e 22.
L’importo, fissato con D.G.C. n. 67 del 29.11.2012 allegata al Disciplinare, delle rette mensili riscosse dal “Concessionario” rappresenta il corrispettivo per il servizio assistenziale offerto.
L’importo delle rette è aggiornato annualmente in base alla tipologia di servizio (camera singola o a 2 letti, accoglienza temporanea, centro diurno), a partire da gennaio dell’anno 2015 mediante applicazione allo stesso della variazione dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (i.e. indice FOI), relativo alla variazione percentuale dell'anno precedente a quello di rivalutazione.
Le tariffe, aggiornate con la modalità sopra indicata, sono approvate dal Comune con provvedimento del competente organo.
Le rette, che dovranno essere esposte in luogo visibile e pubblicate sul sito internet del Comune e della Casa di Soggiorno, verranno incassate direttamente dal “Concessionario”, con le modalità di cui all’art. 39 del Capitolato speciale e alla citata D.G.C. n. 67 del 29.11.2012, il quale dovrà annualmente dare rendiconto completo al Comune degli incassi avvenuti e di eventuali casi di morosità.
Tali rette possono essere aumentate, eccezionalmente, nel caso in cui il “Concessionario” fornisca agli ospiti servizi diversificati e comunque sempre previo accordo con gli interessati, con le rispettive famiglie e con il Comune di Cavaso.
La retta non comprende i costi per: telefono, canone per televisione in camera, ticket sanitari, lavanderia capi personali, prodotti ad uso personale,
trasporti, parrucchiere, barbiere e pedicure (fatte salve diverse previsioni contenute nell’offerta tecnica).
Tale corrispettivo s’intende comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio (personale, attrezzature, materiale di consumo etc…) ed in generale per l’esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel Capitolato e/o negli atti di gara nonché per tutti gli elementi di natura tecnica e quantitativa offerti dal concessionario in sede di gara.
In accordo con il Comune il “Concessionario” deve predisporre un tariffario, per l’acquisto di un servizio e/o di un intervento assistenziale, per persone non ospiti della Casa di Soggiorno come previsto dall’art. 40 del Capitolato speciale cui si fa rinvio.
Articolo 3. Canone a carico del Concessionario.
Il canone annuale da versare al “Comune” è fissato in €
( ), oltre all’I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall’offerta economica presentata dal “Concessionario” in sede di gara e accettata dal “Comune”.
Il canone fisso è, quindi, di complessivi € , al netto di IVA, in riferimento all'intera durata della concessione pari a dieci anni, fatto salvo l’adeguamento del canone come previsto all’art. 10 del Capitolato speciale. In caso di autorizzazione all’incremento del numero di posti della struttura attualmente previsto (che è pari a n. 52), il canone è incrementato in modo proporzionale avendo a riferimento il valore del canone vigente al momento dell’autorizzazione/accreditamento dei nuovi posti.
Il “Concessionario” deve versare il canone annuale offerto in sede di gara alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali anticipate con versamento entro il giorno 15 del mese. Il versamento oltre i termini comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi legali e di mora a termini di legge, fatta salva la richiesta di risarcimento di maggiore danno che il Comune potrà richiedere ai sensi dell’art. 2697 c.c. nonché l’eventuale maggiore danno.
Art. 4. Oneri a carico del Concedente.
Sono a carico del Comune concedente:
1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione;
2. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura od equivalenti;
3. la manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di concessione;
4. l'assicurazione sullo stabile (di proprietà comunale).
Il “Comune” si accolla esclusivamente gli interventi straordinari relativi alla struttura muraria e agli impianti, fatto salvo il diritto di rivalersi per i fatti dovuti ad incuria od uso non corretto da parte del personale del “Concessionario”, si richiama a tale proposito quanto disposto dal Capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Quale corrispettivo per ogni pasto consegnato al “Comune” per gli utenti esterni seguiti dai servizi sociali, il “Concessionario” riceve dall'Amministrazione concedente il corrispettivo di € 3,29 oltre I.V.A. a
pasto. Tale corrispettivo è soggetto a revisione annuale da parte del “Concessionario” previa comunicazione scritta al “Comune” con almeno tre mesi di preavviso, sulla base degli incrementi degli indici ISTAT per i prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati FOI, a partire dal 1° gennaio 2015 mediante applicazione allo stesso del 100% della variazione dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (i.e. indice FOI), relativo alla variazione percentuale dell'anno precedente a quello di rivalutazione.
Al “Comune”, fino alla stipula del contratto di concessione, competono le procedure finalizzate all'autorizzazione all’esercizio della struttura, successivamente anche tali adempimenti ed oneri si intendono posti a capo del “Concessionario” cui il “Comune” fornirà apposita delega.
Ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti locali vigenti è a carico del soggetto “Concessionario”.
Articolo 5. Ridefinizione oneri contrattuali.
Il rischio di impresa è a totale carico del “Concessionario”. I ricavi per la gestione del servizio indicati dal “Concessionario” nel Piano economico finanziario di cui all’art. 3 del Capitolato restano validi per tutta la durata della Concessione. Pertanto, il “Concessionario”, qualora realizzi ricavi inferiori alle previsioni, purché non per fatto imputabile al Comune, non potrà in alcun modo richiedere il riequilibrio economico-finanziario per effetto dell'ottenimento di ricavi inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario, costituendo quanto precede parte del rischio d’impresa del “Concessionario” insito nella concessione.
Il “Concessionario”, tuttavia, può richiedere dalla data del rilascio della concessione, adeguamenti tariffari o di modifica della qualità degli standard dei servizi offerti al cliente, in relazione all’andamento della domanda/offerta, nel rispetto dei parametri del comma precedente.
La proposta di ridefinizione degli oneri variabili previsti dal Capitolato e dall’offerta-progetto, presentata in sede di gara da parte dell’offerente, viene sottoposta alla valutazione del “Comune”.
In ogni caso, eventuali variazioni di rette dovute a mutate condizioni di mercato, devono essere concordate preventivamente con il “Comune”.
Eventuali modifiche generalizzate alle rette possono essere autorizzate dal “Comune” se giustificate da miglioramenti nelle prestazioni assistenziali e/o sanitarie sulla base di un piano economico-organizzativo.
Articolo 6. Obblighi del “Concessionario”.
Il “Concessionario” si impegna all’esecuzione del servizio citato in premessa, alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Detti elaborati sottoscritti dalle Parti e da me Segretario rogante, si allegano al presente contratto sotto la lettera “A, B, C, D, E, F, G, H, I”, per costituirne parte integrante e sostanziale:
allegato “A” Modulo offerta;
allegato “B” Progetto tecnico offerto dal Concessionario in sede di gara con allegati;
allegato “C” Piano finanziario di massima predisposto dal Concessionario;
allegato “D” Xxxxxx etico;
allegato “E” Regolamento della Casa di Soggiorno approvato per presa d’atto dal Consiglio comunale in data ….n…..;
allegato “F” Carta dei servizi approvata per presa d’atto dal Consiglio comunale in data …n…..;
allegato “G” Capitolato d’oneri; allegato “H” D.U.V.R.I.;
allegato “I” D.U.V.R..
Il “Concessionario”, si impegna ad assumersi tutti gli oneri derivanti dall’offerta progetto e dall’offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa e ad attuare il progetto tecnico, proposto in sede di gara e le iniziative proposte, nei tempi e con le modalità indicate nell’offerta. In caso di inadempimento il “Comune” può esercitare il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata Determinazione n. 379 del 10.12.2012 che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:
doc. 1 Bando di gara;
doc. 2 Disciplinare di gara con i seguenti allegati: allegato “A” Schema di domanda;
allegato “B” Dichiarazione soci;
allegato “B1” Schema dichiarazione sostitutiva resa dai cessati dalla carica; allegato “B2” Schema dichiarazione sostitutiva resa per i cessati dalla carica;
allegato “C” Modulo offerta;
allegato “D” Modello dichiarazione assorbimento personale addetto al servizio de quo;
allegato “E” Prospetto delle rette approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 29.11.2012;
allegato “G” Linee guida della Carta dei servizi e Codice etico approvati dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 27 del 06.07.2012;
allegato “H” Linee guida del Regolamento della Casa di Soggiorno approvate dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 27 del 06.07.2012;
allegato “I” Schema di contratto;
allegato “L” Planimetria edificio sede della Casa di soggiorno;
allegato “M” Piano finanziario di massima predisposto dal Comune approvato dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 41 del 15.10.2012;
Il “Concessionario” deve curare e mantenere in buono stato gli arredi e le attrezzature consegnate, provvedendo per tutta la durata della concessione alla loro sostituzione in caso di usura, furto o nel caso in cui non fossero comunque più utilizzabili per qualsiasi ragione e provvedere, altresì, per tutta la durata della concessione, alla fornitura e posa di altre eventuali attrezzature che si rendessero necessarie in conformità a quanto previsto dall’art. 5 ss. del Capitolato speciale. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del
“Concessionario”. Il “Concessionario” si obbliga a rendere disponibili, fin dal primo giorno di avvio del servizio, i beni, le attrezzature e gli impianti indispensabili all’espletamento dei servizi oggetto di concessione.
Le attrezzature, i beni e le installazioni devono essere di ottima qualità, di ultima generazione e non obsoleti e nuovi.
Eventuali richieste di autorizzazione all’effettuazione di spese straordinarie nella struttura devono essere corredate anche dal piano di ammortamento delle spese con l’eventuale valore residuo al fine di una migliore valutazione da parte del “Comune”.
L’inventario delle attrezzature e dei beni viene annualmente aggiornato entro il 30 giugno dell’anno successivo con le modalità descritte dall’art. 5 del Capitolato speciale.
Le strutture, le attrezzature e gli arredi strumentali al servizio mensa sono soggette alla medesima disciplina stabilita per tutta la struttura dagli artt. 5 e seguenti del Capitolato che si richiamano integralmente.
Il “Concessionario” provvede a propria cura e spese, senza nulla pretendere dal “Comune”, per tutto l’arco temporale della concessione, alla manutenzione dei locali e degli impianti necessaria a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Nella manutenzione ordinaria rientrano tutte le attività descritte dal Capitolato speciale le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate.
Il “Concessionario” deve procedere agli interventi di manutenzione ordinaria ogni qual volta si renda necessario.
Il “Comune” può ordinare al “Concessionario” interventi di manutenzione
ordinaria necessari ed indispensabili al buon funzionamento della struttura mediante semplice richiesta inviata via fax al “Concessionario” che è tenuto ad adempiere nel termine massimo di sei (6) giorni.
Se non sono rispettati i tempi suindicati, il “Comune” può applicare la penale di cui all’art. 56 del Capitolato speciale.
Il “Concessionario” è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Qualora per l’esecuzione dei lavori fosse necessario allestire un cantiere temporaneo e mobile il “Concessionario” svolgerà anche le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Per garantire la corretta gestione della struttura il “Concessionario” ha predisposto un piano, focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, allegato al presente contratto e si impegna a fornire tempestivamente al Responsabile dell’esecuzione del contratto del “Comune” gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni nell’organizzazione del servizio e nella gestione della struttura. Le gravi o ripetute violazioni dei documenti stessi da parte del “Concessionario”, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Alla scadenza della gestione il “Concessionario” deve restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d’uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le previsioni di cui all’art. 5 del Capitolato speciale, eventuali opere di
miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d’uso. La riconsegna viene attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il “Concessionario”.
Alla scadenza della concessione, i beni mobili e le attrezzature usate per il servizio sono trasferite in proprietà e nella piena disponibilità del “Comune”, senza possibilità per il “Concessionario” di reclamare indennizzi o altre pretese ristoratorie. Le stesse devono essere funzionanti ed in buono stato di conservazione. Qualora, invece, non abbiano tali caratteristiche, sono sostituite dal Comune o dal soggetto gestore subentrante e viene applicata al “Concessionario” “uscente” la penalità prevista all’art. 56 del Capitolato speciale.
Alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, il “Concessionario” deve comunque garantire al “Comune” e agli eventuali nuovi soggetti dal medesimo incaricati della gestione dei Servizi, un facile subentro, prestando a tale fine adeguata collaborazione e affiancamento. In particolare, è fatto obbligo al “Concessionario”, nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di scadenza del presente Contratto, di affiancare il proprio personale a quello del soggetto subentrante quale affidatario dei Servizi su indicazione dell'Ente, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi nel periodo immediatamente successivo alla scadenza della presente Concessione. Se al termine del rapporto contrattuale fosse un altro il soggetto aggiudicatario del servizio de quo, perché vincitore della nuova gara di affidamento, il “Concessionario” “uscente” deve garantire un corretto trasferimento di tutti i beni mobili e le attrezzature inerenti la
gestione del servizio al nuovo gestore, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione, il “Comune”può applicare la penalità prevista all’art. 56 del Capitolato speciale.
Un anno prima della scadenza della concessione, si effettua una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso vengano riscontrate carenze, il “Concessionario” deve provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Al “Comune”, fino alla stipula del contratto di concessione, competono le procedure finalizzate all'autorizzazione all’esercizio della struttura, successivamente anche tali adempimenti ed oneri sono posti a capo del “Concessionario” cui il Comune fornisce apposita delega. Ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti locali vigenti è a carico del “Concessionario”.
Per l’individuazione dei cittadini da inserire nella Casa di Soggiorno, il “Concessionario” opera in autonomia sulla base dei criteri e con le modalità definiti dal Regolamento della Struttura e dal Capitolato speciale.
Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa di risoluzione della concessione.
Le graduatorie, da aggiornate periodicamente con cadenza almeno trimestrale, sono comunicate all’Amministrazione che si riserva la facoltà di
chiedere modifiche e di annullarle se illegittime.
Il “Concessionario” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.. 7 A tal fine si impegna a dare piena applicazione all’art. 52 del Capitolato speciale e ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o o
……………….., acceso presso …………………………….. 8 su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: 9
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
Al fine di consentire al “Comune” di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii., il “Concessionario” si obbliga a consegnare, su richiesta dell’Amministrazione, copia di tutti i contratti e di tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, delle prestazioni oggetto della concessione.
Il “Concessionario” si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso (TV) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il “Concessionario” si obbliga altresì:
7 Nel caso in cui non venga indicato il conto nel contratto, utilizzare la seguente formula: “A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, un conto/i corrente/i bancari/o acceso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. comunicando, entro 7 gg. dall'accensione, ovvero, nel caso di conto corrente già esistenti, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.”
8 Denominazione Istituto bancario ovvero Società Poste Italiane S.p.A.
9 Generalità e codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto o sui conti.
a) ad allacciarsi, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica; i costi per tali utenze sono a carico del “Concessionario” come anche tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, oltre alla tassa rifiuti, ecc…) e i relativi contratti sono direttamente intestati al medesimo;
b) a predisporre annualmente un rapporto sulla gestione delle attività della Casa di Soggiorno, articolato in interventi eseguiti con l’elenco dettagliato dei costi e dei ricavi, dell’attivo e del passivo riferiti alla gestione della Casa di Soggiorno e del servizio di fornitura dei pasti domiciliari distribuiti dal Comune a utenti assistiti dai servizi sociali comunali. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo deve contenere la chiara dimostrazione che il “Concessionario” ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di Soggiorno e si é concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;
e) a nominare un terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
Il “Concessionario” si impegna, inoltre:
- a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di responsabilità,
efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi;
- a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
- a dichiarare al Comune concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio.
Per la corrispondenza inerente la struttura il “Concessionario” deve utilizzare carta intestata riportante la dicitura “Casa di Soggiorno - XXXXXXX ED XXXXXXX XXXXXXX” – Comune di Cavaso del Tomba”, con successiva eventuale denominazione della ditta concessionaria, con relativo numero di telefono ed indirizzo, nonché la propria ragione sociale con indirizzo e numero di telefono.
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l’effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell’ambito dei servizi semiresidenziali e residenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto del Capitolato. Eventuali servizi aggiuntivi, non descritti e/o previsti in questo capitolato, dovranno essere concordati a parte con il “Comune”, come la definizione delle relative tariffe.
Il “Concessionario”, si impegna, compatibilmente con le esigenze tipiche della destinazione d’uso dell’immobile, a consentire gratuitamente l’utilizzo di una stanza come individuata nella planimetria allegata sub L al
Disciplinare, per lo svolgimento di attività ricreative e culturali a favore dell’“Associazione solidale pensionati” per 6 ore settimanali, indicativamente per le giornate di martedì e sabato dalle 14.30 alle 17.30 salvo successivi diversi accordi. La custodia e la pulizia dei suddetti locali resta a carico del “Concessionario”.
Il“Concessionario” si impegna a consentire alla comunità cavasiense l’utilizzo del campo di bocce situato nel cortile, previo accordo con il “Comune”.
Il “Concessionario” deve assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all’utilizzo nel rispetto del Capitolato speciale.
Il “Concessionario” deve disporre di un organico almeno corrispondente ai requisiti regionali per l'autorizzazione ai sensi della L.R. 22/2002 (D.g.r.v. n.
84 del 16 gennaio 2007) o a quelli che la Regione medesima dovesse stabilire in futuro.
In caso di violazione delle disposizioni del Capitolato speciale si applica l’art. 56 del medesimo.
Le modalità di espletamento del servizio in relazione al personale utilizzato ed ai protocolli applicati sono quelle individuate nel progetto tecnico offerto dal “Concessionario” in sede di gara, che viene allegato al contratto di concessione ed è oggetto di controllo in corso di esercizio.
Il “Concessionario” deve presentare al “Comune” entro una settimana dall’avvio del servizio un organigramma del personale addetto al servizio
riportante i nominativi degli addetti, i loro curricula, le relative qualifiche, il livello retributivo e l’impegno orario settimanale di ognuno, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi. Nel caso il “Concessionario” non presenti al “Comune” l’organigramma del personale addetto al servizio prima dell’avvio della concessione e/o ritardi la trasmissione delle variazioni, il comportamento può costituire causa di risoluzione della concessione.
Il personale deve possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed il “Concessionario” deve garantire continuativamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
Sono a carico del “Concessionario” tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti, materiale e quant’altro indispensabile per lo svolgimento del servizio da parte del personale assegnato ai servizi.
Art. 6. Decadenza della concessione.
La presente concessione si intenderà decaduta in caso di scioglimento o cessazione dell’attività del “Concessionario” o ammissione dello stesso a procedure concorsuali.
La decadenza potrà essere pronunciata dal “Comune” nei casi e con le modalità descritte dall’art. 54 del Capitolato speciale il cui contenuto si richiama integralmente.
Art. 7. Facoltà di subentro.
Il “Comune” si riserva la facoltà si subentrare nella gestione della propria struttura in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali senza che l’aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
Articolo 8. Penali.
Il “Comune”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
Le penali sono applicate nei casi e con le modalità descritte dall’art. 56 del Capitolato speciale il cui contenuto si richiama integralmente.
Articolo 9. Revoca, risoluzione e recesso.
Le Parti si danno reciproco atto che trovano piena ed incondizionata applicazione per la revoca, risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 54, 55, 56 e 63 del Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalle Parti e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il “Comune”, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata a.r. al “Concessionario” nei seguenti casi che comportano la trasgressione di obblighi rilevanti per il “Concessionario”:
a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della Casa di Soggiorno e nella fornitura dei pasti;
b) violazione della capienza massima della struttura della Casa di Soggiorno;
c) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
d) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso;
e) stato di insolvenza del “Concessionario” o frode accertata del medesimo;
g) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
h) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, gli artt. 135, 136, 138 e 139 del codice degli appalti e, in ogni caso l’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
E’ altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 10. Controversie.
Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra il “Comune” ed il “Concessionario” si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente capitolato e della parte IV - contenzioso - del D. Lgs. 163/2006. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che insorgessero
tra il “Comune” e il “Concessionario”, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente concessione, saranno definite dall’autorità giudiziaria competente del Foro di Treviso.
Resta escluso l’arbitrato.
Articolo 11. Garanzia (Cauzione definitiva)
Il “Comune” resta sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo.
Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico del “Concessionario”.
In particolare, il “Comune” resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente del “Concessionario”, agli utenti del servizio e in generale a terzi.
Il “Concessionario” garantisce che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi.
Il “Concessionario” solleva il “Comune” da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi in conseguenza ad attività del “Concessionario”.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo allegati e/o richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi del combinato disposto dall’art. 113 del D.Lgs 163/06, e dell’art. 47 del Capitolato speciale d’appalto, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria 10 rilasciata in data ..... ..... .........., dalla società
10 Nel caso di Banca chiamarla “fidejussione bancaria”.
………………11 di euro……………., pari al 10% dell’importo complessivo dei canoni dovuti per i dieci anni di concessione che sarà restituita alla scadenza della concessione come importo residuo. Quest’ultima garanzia dovrà comunque essere rivalutata ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT relativi “ai prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati”. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra citati articoli.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del “Concessionario”,il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il “Concessionario” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, il “Comune” ha la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 12. Assicurazioni.
Il “Concessionario” ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale, le seguenti assicurazioni, con i requisiti minimi indicati all’art. 47 del Capitolato speciale, sottoscritte in data ……………. con l’impresa di assicurazione ….. per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico per sinistro e per anno di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con massimale minimo per danni ad ogni persona di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e massimale minimo per danni a cose di € 200.000,00
11 Inserire la denominazione sociale della compagna assicuratrice e il nome dell’agenzia. Nel caso di Banca indicare il nome dell’istituto bancario e della filiale.
(duecentomila/00) e per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del “Concessionario” ed eventuali terzi con un massimale almeno pari per sinistro e per anno ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con massimale minimo per danni ad ogni persona di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e ne ha prodotto copia al “Comune” contro i danni che potranno derivare al “Comune”, agli utenti o a terzi, a seguito dell’esercizio della gestione della Concessione e dei relativi servizi affidati.
Il “Concessionario” ha stipulato, altresì, ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto, assicurazione, con vincolo a favore del “Comune”, contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del “Concessionario” nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il “Comune”, sottoscritta in data ……………. con l’impresa di assicurazione ….., per responsabilità civile per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal “Comune”, con massimale almeno pari a 2.500.000,00 € e ne ha prodotto copia al “Comune”.
In ogni caso il “Concessionario” è chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso superi il limite massimale.
Le polizze sono state stipulate per tutta la durata della concessione e al “Comune” devono essere inviate in copia le denunce di sinistro.
Resta stabilito espressamente che il “Concessionario” deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia,
assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il “Comune” e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.
Il “Comune” rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
Articolo 13. Divieto di cessione del contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
Articolo 14. Divieto di sub concessione
Il “Concessionario” non potrà in nessun caso sub concedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima di cui all'articolo 54 del Capitolato speciale.
Il “Concessionario” nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale potrà avvalersi di sub affidamenti per alcuni dei servizi compresi nel servizio generale di gestione della Casa di Soggiorno. E’ comunque esclusa la possibilità di ricorrere a sub affidamenti per i servizi assistenziali, socio- sanitari e di cura alla persona. L’intenzione di affidare a soggetti terzi alcuni servizi dovrà essere preventivamente comunicata al “Comune”.
Articolo 15. Obblighi del “Concessionario” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
Il “Concessionario” dichiara, ai sensi ai sensi dell’art. 45 del Capitolato speciale, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Il “Concessionario” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l’intera durata della Concessione il “Concessionario” si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, le norme e le prescrizioni dei
C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della Concessione.
Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra
citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.
A tale scopo il “Concessionario” deve fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo almeno trimestralmente al “Comune” le ricevute mensili degli stipendi pagati (distinte per ciascun nominativo).
Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte del “Concessionario” il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dall’art. 45 del Capitolato speciale, ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva.
Il “Concessionario” dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali. Sono a carico del “Concessionario” eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. n. 81/2008.
Il “Concessionario” deve fornire un'adeguata professionalità al personale garantendo la sua formazione e l’aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati ed il “Comune” si riserva di verificare la professionalità degli addetti ai servizi.
Il “Concessionario”, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.
Il personale di servizio sarà fidato, dovrà osservare il regolamento ed il “Codice etico” allegato alla “Carta dei servizi” approvata dal Consiglio comunale di Cavaso del Tomba con D.C.C. n. .. del .., allegata al contratto
(All. F), deve mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venga a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
L’osservanza di tali obblighi dovrà essere espressamente richiesta anche dal contratto del personale con il gestore.
Articolo 16 . Domicilio del “Concessionario”.
A tutti gli effetti del presente contratto, il “Concessionario” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato a Cavaso del Tomba in Via S. Pio X
n. 4.
Articolo 17. Controlli del “Comune” e rappresentanza del “Concessionario”.
Il “Comune” si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e del servizio generale di gestione della Casa di Soggiorno, compreso il servizio di mensa. Il “Comune” rende noto di aver nominato come direttore dell’esecuzione del contratto, in ottemperanza delle norme previste nell’ordinamento, ed in particolare, del D.P.R. 207/2010, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile unico del procedimento ;
Il “Concessionario” rende noto di aver nominato come Responsabile del
servizio che avrà le funzione di rappresentare il “Concessionario” in tutti i rapporti contrattuali con il “Comune” in relazione alla gestione dei servizi, nonché alle attività propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate alla gestione dei Servizi:
Responsabile del servizio ;
Il “Comune” e per esso il Responsabile del Procedimento, potranno chiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio in caso di gravi ed accertate inadempienze commesse nell'esercizio delle sue funzioni.
Il “Comune” si riserva la facoltà di nominare un Organo di Vigilanza, il quale affianca il Responsabile del Procedimento, ed esercita, nell’interesse del “Comune” medesimo, la funzione di vigilanza su tutte le funzioni indicate nel Capitolato.
Viene inoltre istituito un organismo di valutazione, riprogettazione e soluzione delle crisi, formato da due rappresentanti del Concessionario e due dell’Amministrazione, presieduto dal Sindaco o da suo delegato cui si applicano le previsioni dell’art. 51 del Capitolato speciale.
Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario come previsto dall’articolo 66 del Capitolato speciale.
Articolo 19. Registrazione.
Il presente contratto è soggetto a registrazione.
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il canone oggetto del presente
contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 20. Interpretazione del contratto.
Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime.
Articolo 21. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali.
Il “Comune”, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, informa il“Concessionario” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.
Questo Atto occupa ……………… intere facciate, oltre parte di questa, scritte, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante.
Fatto in unica copia, letto, confermato e sottoscritto:
Per il “Comune” Per il’“Concessionario”
Il Responsabile del…………………………..
Il ………………………………
……………………………………
Il Segretario Comunale 12
……………………………………….
12 Togliere in caso di scrittura privata.