Verbale accordo decentrato integrativo di livello regionale.
Verbale accordo decentrato integrativo di livello regionale.
L’anno duemilacinque il giorno dieci del mese di maggio in Catania e nella sede della SSPAL - Sicilia, si è riunita la delegazione trattante rappresentativa della parte pubblica e della parte sindacale come di seguito composta.
Parte pubblica:
on.le Xxxxx Xxxxxxxxx – presidente; dr. Xxxxxxxx X. Xxxxxx – componente.
Parte sindacale:
dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx - UNSCP; dr. Xxxxxxx Xxxxxxx – UIL FPL.
Ordine del giorno: contrattazione decentrata integrativa di livello regionale.
Preliminarmente l’on.le Xxxxxxxxx evidenzia che la delegazione trattante è stata convocata per il giorno 6 maggio 2005 a Palermo presso la sede dell’AGES – Sicilia e che è stata aggiornata a questa data in quanto non erano presenti i rappresentanti di UIL e CISL e si è ritenuto opportuno consentire agli stessi di partecipare all’incontro.
Lo stesso pur constatano che anche oggi non sono presenti i rappresentanti di tutte le sigle sindacali, ritiene opportuno entrare nel merito della problematica al fine di affrontarla esaustivamente .
Il dr Xxxxxx fa riferimento all’accordo già stipulato in data 5 maggio 2004 con il quale si è inteso dare attuazione all’accordo integrativo nazionale stipulato in data 22 dicembre 2003 in ordine alla determinazione del compenso da attribuire al segretario comunale e provinciale nelle ipotesi di prestazione di servizio nella qualità di supplente/reggente a scavalco.
In particolare, nella richiamata sede, è stato convenuto quanto segue: “1. Il trattamento economico spettante ai segretari titolari dei comuni e delle province della Sicilia per l’espletamento di supplenze a scavalco nell’ambito della medesima regione, nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL 16.5.2001, è stabilito definitivamente in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, c.1, lett da a) ad e) del CCNL 16.5.2001, ragguagliata al periodo di incarico. 2. Con decorrenza dalla stipulazione del presente accordo decentrato di livello regionale, per i segretari di cui al precedente comma, nei casi di supplenza ivi richiamati, è disapplicata la disciplina transitoria stabilita dall’ultimo capoverso dell’art. 3 del CCNL integrativo di livello nazionale stipulato il 22.12.2003”.
Riferisce che in data 19 maggio 2004 è pervenuta una nota a firma del dr. Xxxxxxx Xxxxx, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AGES, con la quale lo stesso “..chiede di chiarire se il compenso previsto nei casi di supplenza a scavalco elevato nella percentuale del 25% sia applicabile, in linea con l’art. 3 dell’accordo integrativo del 22/12/2003, solamente alle supplenze a scavalco superiori a 30 giorni dovute a malattia, maternità e comunque di lunga durata”.
Fa presente che, con nota del 9 giugno 2004, il vice presidente dell’AGES dr. Xxxxxx ha risposto alla nota a firma del dr. Xxxxx chiarendo che l’accordo integrativo di livello regionale è intervenuto per disciplinare gli spazi allo stesso demandati dall’accordo di livello nazionale.
In data 20 ottobre 2004, sempre con nota a sua firma, il vice presidente dell’AGES, dr. Xxxxxx, ha sollecitato il riscontro positivo dell’accordo decentrato di livello regionale da parte del collegio dei revisori dei conti, considerato che in base all’art. 6 del CCNL in vigore il riscontro di tale organo di controllo condiziona l’esecutività dell’accordo in sede regionale raggiunto.
È stato ribadito nella nota a firma del dr. Xxxxxx che l’accordo regionale non ha inteso muoversi fuori dagli spazi concessi dal contratto decentrato di livello nazionale e, pertanto, il collegio dei revisori dei conti avrebbe potuto assolvere al suo compito condizionando l’esecutività dell’accordo all’elevazione del compenso solo a partire dal trentunesimo giorno di supplenza.
Il collegio dei revisori dei conti alla data odierna non ha riscontrato positivamente l’accordo regionale del quale trattasi ed ha fatto sapere a questa AGES, per le vie brevi, che l’accordo regionale deve chiarire che l’elevazione del compenso nei casi di supplenza a scavalco per assenze dovute a malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL in vigore non può essere remunerata nella misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento come determinata dall’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL in vigore nei primo trenta giorni di supplenza, bensì, eventualmente, solo a partire dal trentunesimo giorno di svolgimento del servizio a scavalco da parte del segretario.
In buona sostanza, secondo i revisori dei conti, gli spazi di trattativa demandati alla contrattazione collettiva integrativa di livello regionale sono limitati all’elevazione del compenso fissato, in via transitoria, dal CCNL integrativo del 22 dicembre 2003, art. 3, ultimo capoverso, nella misura del 15%, fino al 25%, limitatamente alle ipotesi di supplenza a scavalco per assenza del titolare per malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL.
A questo punto interviene il dr. Xxxxxxxx nella qualità di rappresentante dell’UNSCP per fare rilevare che: 1) il collegio dei revisori non ha provveduto a riscontrare formalmente e motivatamente le note di chiarimento e di sollecitazione dell’AGES. Tale modo di procedere è sicuramente inusuale; 2) i rilievi posti dal collegio si sarebbero potuti superare nel modo suggerito dal rappresentante dell’AGES – Sicilia, vertendo i rilievi su aspetti applicativi non in contrasto con l’accordi integrativo di livello nazionale; 3) l’UNSCP alla luce di quanto sopra ritiene tuttavia, per senso di responsabilità, di sottoscrivere un accordo interpretativo integrativo per rimuovere il protrarsi della situazione di stallo venutasi a creare che danneggia incolpevolmente i segretari comunali; 4) sollecita, pertanto, l’immediato riscontro positivo di competenza del collegio dei revisori dei conti; 5) apprezza la proposta dell’AGES – Sicilia di inserire una clausola interpretativa sulla modalità di computo della durata dell’incarico.
Ciò detto, considerato che l’esecutività dell’accordo di livello regionale è subordinato, in base all’art. 6 del CCNL del 16 maggio 2001 all’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, in questa sede i rappresentanti delle XX.XX. e i rappresentanti dell’AGES convengono, ferme restando le argomentazioni già riportate nel verbale sottoscritto in data 5 maggio 2004 per quanto concerne l’elevazione del compenso, di integrare l’accordo richiamato come di seguito:
“Art. 1 bis
1) ferme restando le tipologie già richiamate nell’accordo del 5 maggio 2004 in presenza delle quali è possibile derogare al limite di trenta giorni di durata massima della supplenza (assenza del titolare
della sede per malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL), le parti chiariscono che, in tali casi, il compenso del segretario supplente a scavalco, con decorrenza dal trentunesimo giorno di supplenza, è stabilito nella misura del 25% della retribuzione in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL 16 maggio 2001, ragguagliato al periodo di incarico.
2) Le parti chiariscono, altresì, che devono considerarsi incarichi di lunga durata che danno diritto all’elevazione del compenso quelli svolti con continuità ed effettività per un periodo complessivo eccedente i trenta giorni, indipendentemente dalla presenza di più provvedimenti emessi dall’ AGES di frazione singolarmente inferiore a trenta giorni per lo stesso incarico.
3) A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo è disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell’ultimo capoverso dell’art. 3 del CCNL integrativo di livello nazionale stipulato il 22 dicembre 2003.”
A questo punto le parti demandano ai competenti funzionari dell’AGES – Sicilia lo svolgimento degli adempimenti conseguenti al presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.