Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy
Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy
Art. 1. Premessa – Il "Finanziamento personale assistito da cessione del quinto dello stipendio o della pensione Deutsche Bank Easy" è un contratto di credito al consumo rimborsabile tramite la cessione del quinto dello stipendio o della pensione che la Banca concede a proprio insindacabile giudizio - previa valutazione del merito creditizio del Richiedente, da svolgersi ai sensi dell’art. 124-bis, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e relative disposizioni attuative – al Richiedente che:
(i) rientri nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), TUB;
(ii) abbia inoltrato la relativa richiesta, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione;
(iii) utilizzi tale finanziamento per finalità legate al soddisfacimento dei bisogni attinenti alla propria vita privata;
(iv) sia un lavoratore subordinato, dipendente della P.A., dipendente di azienda privata che goda di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con periodo residuo (rispetto alla data di stipula) superiore alla durata del presente finanziamento, oppure titolare di pensione erogata da ente previdenziale pubblico o privato.
Il Richiedente si impegna dunque ad effettuare l’ammortamento del finanziamento con la cessione pro-solvendo di quote del proprio stipendio o salario o della pensione. Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto Finanziamento personale assistito da cessione del quinto dello stipendio o della pensione Deutsche Bank Easy” (“Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, dalle norme e condizioni seguenti. Il Richiedente risponde della veridicità di tutti i dati dichiarati alla Banca e si obbliga a comunicare, all’atto della richiesta, l’eventuale sussistenza di vincoli sulla retribuzione o pensione (cessione volontaria, pignoramenti etc.), segnalando altresì eventuali anticipazioni sul trattamento fine rapporto (di seguito TFR) o su indennità equipollenti già ottenute. Il Richiedente dovrà quindi presentare il proprio certificato di stipendio, preventivamente rilasciato dal datore di lavoro come da fac-simile predisposto dalla Banca, ovvero esibire la “dichiarazione di quota di pensione cedibile” sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e, correlativamente, l’ammontare del prestito corrispondente.
Art. 2. Perfezionamento del contratto ed erogazione del finanziamento - Il presente contratto si intende concluso con l’accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l’erogazione della somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” al punto 2 del Documento al netto delle spese e degli oneri riportati al punto 3.1 del Documento, con accredito sul c/c indicato dal Cliente.
L’erogazione, di cui al paragrafo precedente, avverrà entro il mese successivo dalla data di ricevimento del benestare dell’azienda terza ceduta o dell’ente pensionistico, fatti salvi i giorni per il trasferimento delle somme nel sistema interbancario e salve diverse disposizioni derivanti da convenzioni sottoscritte con enti, con accredito sul conto corrente indicato dal Richiedente nel modulo Richiesta di Finanziamento. Il Richiedente, dal momento dell’erogazione in questione diviene debitore nei confronti della Banca per la somma indicata alla voce ”Importo totale dovuto dal consumatore” al punto 2 del Documento. Il Richiedente non potrà ottenere la summenzionata erogazione se non saranno stati forniti alla Banca tutti i documenti e gli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione e, in particolare, se non sarà stato rilasciato apposito “benestare” da parte del Debitore ceduto. La Banca è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme occorrenti per l’eventuale estinzione di precedenti altri prestiti non onorati o nel caso siano notificate procedure esecutive mobiliari presso terzi. L’accettazione, l’erogazione e la scadenza della prima rata saranno comunicate tramite apposita “lettera di benvenuto”, inviata alla residenza del Cliente indicata sul modulo di Richiesta del Finanziamento successivamente all’erogazione del finanziamento. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili, il cui importo, comprensivo di capitale e interessi, è indicato al punto 2 del Documento. In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Cliente ha diritto di ricevere dalla Banca, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il Cliente può sottoscrivere la richiesta di finanziamento (di seguito "Richiesta di Finanziamento") tramite l'apposizione della firma digitale (di seguito, "Firma Digitale"), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005
n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito: "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD") deve aver sottoscritto con il Certificatore (ai sensi dell'art. 3, n.20 del Regolamento UE) il contratto per ottenere il cd. "certificato qualificato di firma digitale" che avverrà senza costi per il Cliente. Il Certificatore viene scelto dalla Banca nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito "Elenco dei Certificatori" istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al contratto se sottoscritti con la
Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Il Cliente accetta e riconosce che il rilascio del certificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per la Banca di concedere il finanziamento richiesto. Fermo restando quanto previsto al primo capoverso del presente art.2, con specifico riferimento all'accettazione da parte della Banca (cd. "welcome letter"), in caso di utilizzo di Firma Digitale da parte del Cliente, il contratto di finanziamento si concluderà secondo le seguenti modalità:
a) il Cliente ottiene dal Certificatore l'apposito certificato di Firma Digitale;
b) il Cliente, dopo aver letto, esaminato ed approvato il contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo alla Richiesta di Finanziamento;
c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., apponendo a seguire le relative sottoscrizioni mediante Firma Digitale.
Il Cliente prende inoltre atto che il documento informatico da lui sottoscritto con Firma Digitale verrà consegnato dalla Banca inviandolo all'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato sulla Richiesta del Finanziamento.
Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo quanto indicato al punto 3.1 del Documento.
Art.3. Recesso - Il Richiedente può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Richiedente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, TUB.
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del presente contratto; ovvero (b) dalla data in cui il Richiedente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Il Richiedente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy/ al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter TUB. Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Richiedente, entro 30 (trenta giorni) dall'invio della comunicazione di cui sopra, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.1 del Documento, oltre alle somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione.
Art. 4. Rapporto di lavoro - Il Richiedente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con il Xxxxxxxx ceduto, autorizza sin d’ora la Banca a notificare il presente contratto a un eventuale nuovo datore lavoro, affinché quest’ultimo continui ad operare la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione, fino all’estinzione del finanziamento. A tal fine il Richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione del proprio rapporto di lavoro. Le spese di notifica al nuovo datore di lavoro saranno poste a carico del Richiedente nella misura indicata al punto 3.1 del Documento.
Art. 5. Rimborso del finanziamento - L’ammortamento del finanziamento si realizza, in costanza di rapporto di lavoro del Richiedente, tramite la cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate della retribuzione mensile, mentre ove il Richiedente sia in quiescenza, tramite cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate dell’assegno pensionistico, in ogni caso sempre nei limiti di un quinto delle spettanze nette mensili, secondo quanto indicato al punto 2 del Documento. Il Debitore ceduto sarà tenuto a corrispondere detto importo alla Banca a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica dell’atto di cessione; i versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale a favore della Banca (Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: D).
Gli oneri fiscali sono a carico del Richiedente secondo quanto indicato al punto 3.1 del Documento e verranno applicati erogando l’importo del finanziamento al netto degli stessi. In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Richiedente ha diritto di ricevere dalla Banca, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Art. 6. Rimborso in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro - Nell’ipotesi di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, che intervenga anteriormente al completamento del piano d’ammortamento, la cessione, a norma dell’art. 43 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, si estenderà automaticamente su quanto al Richiedente spetti per effetto di tale cessazione ed il Richiedente acconsente, ora per allora, a che il Debitore ceduto trattenga l’importo necessario per l’estinzione del finanziamento a valere sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso venissero corrisposte al Richiedente dal Debitore ceduto.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto esclusivamente all’erogazione una tantum, da parte del Debitore ceduto, di una somma quale indennità di fine rapporto (TFR), capitale assicurato, o ad altro titolo, tale somma, già oggetto di cessione in garanzia a favore della Banca, dovrà essere corrisposta quale credito ceduto in un'unica soluzione alla Banca, fino alla concorrenza del debito residuo, detratti nel caso di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati.
In ogni caso il Richiedente resterà obbligato all’immediato pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca, per l’estinzione del finanziamento per il caso d’insufficienza o incapienza delle somme dovute da parte del Xxxxxxxx ceduto.
Art. 7. Proroga della cessione - Il Richiedente prende atto che il Xxxxxxxx ceduto verserà la trattenuta nei limite del quinto dello stipendio/pensione o assegno pensionistico. Pertanto, qualora si verificasse una diminuzione o sospensione dello stipendio/pensione o assegno pensionistico il Debitore ceduto ricalcolerà la rimessa in diminuzione nei limiti del quinto. In tal caso, la Banca - salvo il diritto di cui al successivo articolo 11 - avrà diritto di chiedere (anche in forma periodica) il pagamento degli importi non corrisposti al Richiedente. La Banca avrà la facoltà di consentire al Richiedente la proroga del piano di ammortamento per il tempo necessario all’estinzione del debito residuo; in tal caso saranno dovuti gli interessi di mora, calcolati come previsto al successivo art. 10, per il maggior periodo di tempo accordato.
Art. 8. Garanzie - Il TFR come pure ogni altra somma comunque dovuta al Richiedente sia dal Xxxxxxxx ceduto, cui, anche, eventualmente sia stato conferito il TFR per intero o in quota parte, in ragione e o conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla stipula del presente contratto, garanzia del regolare pagamento dell’intera somma ceduta, fino alla regolare estinzione del presente contratto. Il Richiedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR, su indennità equipollenti, ovvero sulle prestazioni del fondo pensione complementare scelto durante tutto il periodo di ammortamento del finanziamento, preso atto che dette indennità (ancorché di futura maturazione) sono oggetto di cessione in garanzia a favore della Banca, per l’integrale rimborso delle somme dovute.
Art. 9 – Assicurazione per il rischio vita e per il rischio di impiego - L'obbligatorietà dell’assicurazione sulla vita e/o sui rischi di impiego richiesto dalla normativa di riferimento per questa tipologia di finanziamento, è rispettata in ragione dell’avvenuta stipulazione da parte della Banca con primarie compagnie di assicurazione polizze collettive a copertura di detti rischi. Per dette coperture assicurative - relativamente alle quale la Banca ha consegnato al Cliente il relativo Fascicolo Informativo - il Cliente ha prestato – limitatamente alla copertura assicurativa sulla vita - il proprio consenso per iscritto, come richiesto dall'art. 1919 cod. civ, in un modulo separato.
Art. 10. Interessi di mora - Qualora il Debitore ceduto ritardi od ometta per qualsivoglia motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, la Banca si riserva di applicare, su base annuale, interessi di mora, pari nella misura indicata al punto 3.1 del Documento; tali interessi decorreranno, senza necessità di costituzione in mora, dalla scadenza di ciascun pagamento dovuto fino al giorno di effettivo saldo. Detto tasso di mora si applica per ogni somma dovuta alla Banca sia da parte del Richiedente che del Debitore ceduto. Alla Banca saranno inoltre dovute eventuali spese di recupero del credito nelle misure indicate al punto 3.1 del Documento, fatto salvo il diritto di risarcimento per ogni altro maggior danno derivante da mancato o ritardato pagamento. In particolare, il Richiedente dichiara di essere consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze per il medesimo (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Art. 11. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., allorchè venga sciolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’Azienda ovvero venga sospesa o ridotta, per qualsiasi causa, la sua retribuzione. Verificandosi
una delle ipotesi sopra indicate, la Banca potrà ritenere risolto il presente contratto e conseguentemente il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca stessa, il proprio debito residuo, comprensivo di interessi e spese. Tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui al precedente art. 9.
Il Cliente deve comunque provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni. Il presente contratto si considera risolto, ex art. 1456 c.c., dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti. In caso di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni.
Art. 12. Rimborso anticipato - Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente art. 3, il Richiedente, in ogni momento, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. Tale facoltà potrà essere esercitata, da parte del Richiedente, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. allo sportello Deutsche Bank Easy/ al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono indicati sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
In tal caso, il Richiedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto. In particolare, la Banca rimborserà al Richiedente gli oneri indicati alle voci “Commissione rete distributiva”/“Commissioni bancarie” di cui al punto 3.1 del Documento, per la quota parte non maturata “pro rata” in base al piano di ammortamento e verrà rimborsata una quota-parte delle spese di istruttoria, calcolata secondo un criterio proporzionale che tiene conto della durata residua del prestito. Il pagamento da parte del Cliente del predetto rimborso deve avvenire, attraverso bonifico bancario a favore di Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: D - specificando il numero del finanziamento Deutsche Bank Easy, entro la data indicata sul conteggio di rimborso anticipato fornito al Cliente allo sportello Deutsche Bank Easy/ al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento. La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all’1,00 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del presente contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,50 per cento del medesimo importo, se la durata residua del presente contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente pagherebbe per la vita residua del contratto.
Art. 13. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali - Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN come indicato al punto 3 del Documento per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del presente contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 TUB e successive modifiche. Nel caso di variazioni, la Banca invierà una comunicazione scritta al Richiedente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, presso l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata dal Richiedente qualora lo stesso non receda dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione della nuova condizione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto al Richiedente non verranno addebitate spese di chiusura e penalità ed, in sede di chiusura del rapporto, il Richiedente stesso avrà diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente praticate. Il Richiedente potrà esercitare il diritto di recesso in questione tramite invio di comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 14. Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro - Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Banca potrà richiedere l’ammissione allo stato passivo della procedura instauratasi, di tutti i crediti relativi alle somme cedute, in via privilegiata ed in surroga al Richiedente. Questo ultimo s’impegna a rinunziare, a favore della Banca e fino alla concorrenza del credito da questa vantato, alla facoltà di attivare il fondo di garanzia previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Richiedente dovrà tenere indenne
(o comunque rimborsare) la Banca per tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Art. 15. Xxxxxxxx alle armi - In caso di richiamo alle armi del Richiedente, si conviene che il presente contratto estenderà i suoi effetti anche sulle indennità liquidate al Richiedente, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modifiche; l’amministrazione di appartenenza od eventualmente altri enti, non escluso l’I.N.P.S., saranno pertanto autorizzati a prelevare mensilmente da dette indennità le somme occorrenti per costituire o integrare la quota ceduta, versandola alla Banca secondo le modalità di cui sopra.
Art. 16. Deroga all’art. 190 c.c. - La Banca, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 190 c.c., sarà autorizzata ad agire, anche in via principale e non solo sussidiaria, per il recupero del proprio credito, sui beni personali del coniuge del Richiedente.
Art. 17. Spese ed oneri fiscali - Tutte le spese occorrenti per il perfezionamento dell’atto di cessione nonché le tasse, ivi compresi bollo e registro soggetti alle disposizioni di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche, sono esclusivamente a carico del soggetto Richiedente. Quest’ultimo autorizza incondizionatamente gli addebiti dovuti e tutte le spese ed imposte connesse all’atto di cessione, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire anche in eccedenza al quinto di stipendio o pensione ceduto, ai sensi dell’art. 2. d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180. In ogni caso, il Richiedente è obbligato a tenere indenne la Banca per ogni onere dalla stessa sostenuto in relazione all’atto di cessione.
Art. 18. Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Richiedente può inviare all'Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; email: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx; Fax: 02/00000000) reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di loro ricezione. Se il Richiedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Richiedente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo potrà essere esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Per sapere come rivolgersi a tale organismo, il Richiedente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure rivolgersi alla Banca.
Art. 19. Comunicazioni periodiche - La Banca invia al Richiedente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelta dal Richiedente ed indicata nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Richiedente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l’invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Art. 20. Elezione di Xxxxxxxxx - Xx fini del presente contratto il Richiedente elegge domicilio presso l’indirizzo di residenza dallo stesso indicato nel modulo di Richiesta di finanziamento impegnandosi a comunicare alla Banca, in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata o fax ogni eventuale successiva variazione.
Art. 21. Legge applicabile e foro competente - Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal presente contratto sarà sottoposta alla competenza del foro di residenza o di domicilio elettivo del Richiedente.
Art. 22. Vigilanza della Banca d’Italia - La Banca d’Italia, con sede in 00000 - Xxxx, Via Nazionale n. 91, esercita sulla Banca l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
Art. 23. Riduzione o Sospensione della Pensione - Nei casi di eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, dell’importo della rata di rimborso corrispondente al quinto della pensione oggetto di cessione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Richiedente è tenuto a versare alla Banca - con le modalità che gli verranno comunicate dalla Banca al verificarsi delle predette ipotesi - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Banca da parte dell’Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).
Al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente paragrafo, ai fini del rimborso, il Richiedente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Banca gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi sufficiente a recuperare il residuo debito mediante il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensile cedibile.
Resta fermo l’obbligo per il Richiedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.
Resta comunque inteso che ai sensi di quanto previsto agli art. 35 e 55 del D.P.R. 180/50, qualora la pensione subisca, nel periodo di ammortamento originario, una riduzione inferiore al terzo, il Richiedente autorizza l’Ente Previdenziale a trattenere - sino alla totale estinzione del debito - la quota mensile stabilita al punto 2 del Documento. Ove la riduzione sia maggiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con le seguenti informazioni desideriamo offrirvi una panoramica relativa al trattamento da parte della Banca dei dati personali da voi trasmessi e sui diritti che derivano dalla protezione dei dati. Quali dati vengano elaborati nei singoli casi e in quale modo vengano utilizzati dipende dai prodotti e servizi di volta in volta richiesti o concordati.
1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati e a chi mi posso rivolgere
L’ufficio del Titolare è il seguente:
Deutsche Bank S.p.A.
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx
Telefono: (02 4024.1)
Indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
È possibile contattare il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A.
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0/0
00000 Xxxxxx
Telefono: (02 4024.1)
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
2. Quali fonti e dati utilizziamo
Trattiamo dati personali che otteniamo nell’ambito della nostra relazione d’affari dai nostri clienti. Inoltre – laddove ciò sia necessario per la prestazione delle nostre attività e servizi – trattiamo altresì dati personali che abbiamo ottenuto da altre società del Gruppo Deutsche Bank o da altre società esterne (ad es. soggetti che rilevano rischi finanziari cd. “Sistemi di Informazioni Creditizie” ai fini di contenimento del rischio creditizio, di seguito anche “SIC”) limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria (ad es. per l’esecuzione di ordini, per l'adempimento di contratti o nel caso ciò sia stato da voi consentito). Inoltre trattiamo dati personali che abbiamo acquisito da fonti terze accessibili al pubblico (ad es. elenchi dei debitori, registri commerciali e di categoria,
organi di stampa, media, Internet) nella misura in cui ciò è ammissibile e limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso.
I dati personali rilevanti nell’ambito della gestione dei clienti e dei clienti potenziali - in sede di apertura e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale - sono:
- nome, indirizzo/altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail), data/luogo di nascita, sesso, nazionalità, stato di famiglia, attività professionale, codice della categoria professionale/tipo di collaborazione (dipendente/autonoma), condizione abitativa (locazione/proprietà), dati identificativi (ad es. dati del documento d’identità), dati di autenticazione (ad es. facsimile della firma), codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento, evidenze rilevate dai SIC.
La Banca, previo esplicito consenso dell’interessato, potrà trattare anche categorie particolari di dati personali1.
Servizi digitali
Per quanto riguarda i dati trattati mediante strumenti digitali si rimanda alle ulteriori informazioni disponibili sulla protezione dei dati nell’ambito dei citati servizi.
3. Per quale ragione trattiamo i vostri dati (finalità del trattamento) e su quale base giuridica
Trattiamo i dati personali in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale UE n.679/2016 sulla protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”):
a. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 ,comma.1 lett. b, del GDPR)
Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione delle operazioni bancarie e la prestazione dei servizi di investimento nell’ambito dell’adempimento degli obblighi contrattuali della Banca nei confronti dei clienti o per l'esecuzione delle misure precontrattuali che seguono ad una vostra richiesta.
Le finalità del trattamento dei dati si riferiscono al prodotto/servizio e comprendono tra l’altro l’analisi del fabbisogno, la consulenza, l’amministrazione e l’assistenza patrimoniale oltre all'esecuzione delle transazioni. Dalla documentazione contrattuale e dalle condizioni economiche è possibile desumere altri dettagli in merito alla finalità del trattamento dei dati.
b. Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, comma 1 lett. f, del GDPR) Qualora sia necessario, trattiamo i vostri dati anche oltre il mero adempimento contrattuale, per salvaguardare interessi legittimi nostri o di terzi. In via esemplificativa:
- Consultazione e scambio di dati con agenzie di informazione creditizia (ad es. SIC) per determinare la solvibilità, il rischio di insolvenza.
- Verifica e ottimizzazione della procedura per l'analisi del fabbisogno e del colloquio diretto con il cliente, inclusa segmentazione della clientela e calcolo della probabilità di stipula.
- Pubblicità o ricerche di mercato e sondaggi di opinioni, nella misura in cui non vi siete opposti all’utilizzo dei dati.
- Rivendicazione di pretese giuridiche e difesa in caso di controversie.
- Garanzia della sicurezza IT e dell’attività IT da parte della Banca.
- Impedimento della commissione di reati.
- Misure per la sicurezza degli edifici e degli impianti.
- Misure di gestione aziendale dei servizi e dei prodotti.
- Gestione dei rischi nel gruppo.
c. In base al consenso espresso dall’interessato (art. 6, comma 1 lett. a, del GDPR)
Se ci avete fornito il consenso al trattamento dei dati personali per determinate finalità (ad es. trasmissione dei dati nell’organizzazione e nel gruppo Deutsche Bank AG), la liceità del trattamento è data dal consenso da voi espresso. Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono trattati per le finalità di legge (connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a Centrale rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.) e finalità contrattuali (connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità all’elaborazione di statistiche interne ecc.).
Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono altresì trattati per le finalità di informazione ed indagine commerciale e di profilazione (per fornire cioè informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca, del gruppo Deutsche Bank, del gruppo Deutsche Bank AG e/o di terzi o per eseguire ricerche di mercato anche via email e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, anche volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla
Banca e/o dalle società del gruppo nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi oltre che per meglio comprendere le vostre necessità, interessi e/o desideri).
Il consenso espresso può essere revocato in ogni momento. La revoca è valida per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza. Avete la possibilità di richiedere in ogni momento l'elenco dei consensi prestati.
d. Per adempiere un obbligo legale (art. 6, comma 1 lett. c, del GDPR) o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e, del GDPR)
Inoltre come istituto bancario siamo sottoposti a diversi obblighi legali, vale a dire a requisiti di legge (ad es. la legge sul sistema creditizio, la legge sul riciclaggio di denaro, la legge sulla negoziazione di titoli, le leggi tributarie) e alle norme di vigilanza bancaria (ad es. Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e Consob). Nelle finalità del trattamento rientrano tra l’altro la verifica del merito creditizio, dell’identità e dell’età, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l’adempimento degli obblighi di controllo e notifica fiscale e la valutazione e la gestione dei rischi nella Banca e nel gruppo.
4. Destinatari dei dati personali: chi ottiene i miei dati?
All’interno della Banca hanno accesso ai vostri dati quegli uffici2che ne hanno necessità ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi legali e contrattuali. Per queste finalità possono ricevere dati le società del gruppo di appartenenza (Deutsche Bank AG), i fornitori di servizi e gli ausiliari da noi impiegati, nell’osservanza dei principi di riservatezza e delle nostre istruzioni scritte in merito alla protezione dei dati. Si tratta essenzialmente di società o determinate categorie
di soggetti italiani e stranieri3.
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati a destinatari esterni alla Banca è necessario considerare che in qualità di istituto bancario siamo tenuti all’obbligo di riservatezza in merito ai fatti e alle valutazioni attinenti ai clienti dei quali veniamo a conoscenza.
5. I dati vengono trasmessi a Paesi esteri o a organizzazioni internazionali?
La trasmissione dei dati a Paesi esterni all’UE ovvero allo spazio economico europeo (i cosiddetti Stati terzi) avviene solo se ciò è prescritto dalla legge per l'esecuzione dei vostri ordini (ad es. ordini di pagamento e di negoziazione di titoli). Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all’osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.
6. Per quanto tempo vengono conservati i miei dati
Trattiamo e conserviamo i vostri dati personali per il periodo necessario per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali. È necessario considerare che la nostra relazione d'affari è un’obbligazione contrattuale continuativa stabilita su base pluriennale.
Se i dati non sono più necessari ai fini degli obblighi contrattuali o di legge, vengono cancellati con cadenza regolare, tranne nel caso in cui è richiesto un trattamento per le seguenti finalità:
- Adempimento dei termini di conservazione dei dati previsti dal diritto civile, commerciale e tributario.
- Conservazione dei mezzi probatori nell’ambito delle disposizioni concernenti la prescrizione dei diritti.
7. Di quali diritti di protezione dei dati dispongo?
Ogni persona interessata ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- accesso
- rettifica
- cancellazione
- limitazione di trattamento
- opposizione
- portabilità dei dati
È possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali. Si rammenta che la revoca è valida per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza.
Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.
8. Ho l’obbligo di mettere a disposizione i dati?
Nell’ambito della relazione d’affari dovete mettere a disposizione i dati personali che sono necessari per la conclusione del contratto o che per legge abbiamo l’obbligo di raccogliere. In mancanza di questi dati siamo costretti a rifiutare la stipula o l’esecuzione del contratto o a interrompere la prosecuzione del contratto già esistente o a terminarlo.
In particolare abbiamo l’obbligo previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro di identificarvi ad esempio mediante il documento d’identità e di richiedervi di indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di residenza salvando queste informazioni. Per adempiere a questi obblighi giuridici ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, avete l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie e di segnalare senza indugio le modifiche che si verificano nel corso della relazione d’affari. In mancanza delle informazioni e della documentazione necessarie, non siamo in grado di accettare o proseguire la relazione d’affari.
9. In quale misura esiste un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione)?
Per instaurare e attuare la relazione d’affari non ci serviamo di un processo decisionale esclusivamente automatizzato secondo l'articolo 22 del GDPR. Nel caso in cui dovessimo ricorrere a un simile procedura, provvederemo a informarvi in modo specifico, laddove ciò sia consentito dalla legge.
10. Si effettua la “profilazione”?
Trattiamo i vostri dati parzialmente in modo automatizzato con lo scopo di valutare determinati aspetti personali (profilazione, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti). Utilizziamo la profilazione ad esempio nei seguenti casi:
• Nel rispetto delle norme di legge siamo tenuti a contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi. In questo ambito vengono
eseguite anche valutazioni dei dati (in via esemplificativa nel traffico pagamenti). Queste misure servono anche a proteggere voi.
• Per informarvi e consigliarvi in modo mirato su determinati prodotti ci serviamo di strumenti di valutazione che ci
consentono di comunicare e di pubblicizzare i prodotti in modo adeguato alle vostre esigenze, anche sulla base di ricerche di mercato e sondaggi d’opinione.
• Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, nell’ambito della quale determiniamo uno scoring. Con questo
metodo calcoliamo la probabilità secondo la quale un cliente ottempererà agli impegni finanziari che si è assunto al momento della stipula del contratto. Ai fini di questo calcolo possono essere considerate in via esemplificativa le seguenti informazioni: la situazione reddituale, le spese, i debiti contratti, il lavoro svolto, il datore di lavoro, la durata del rapporto lavorativo, le esperienze derivate dalla eventuale relazione d’affari precedente, il rimborso dei crediti precedenti secondo quanto previsto dal contratto e i dati forniti dalle agenzie di informazioni creditizie. Lo scoring si basa su un metodo matematico-statistico riconosciuto e collaudato.
11. Informazioni specifiche sul diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR)
11.1. Diritto di opposizione riferito a un caso singolo
Avete il diritto di opporvi in ogni momento, per ragioni che derivano da circostanze contingenti, al trattamento dei dati personali che viene effettuato sulla base dellarticolo 6, comma 1, lett. e) GDPR (Trattamento dei dati per lesecuzione di un compito di interesse pubblico) e dellarticolo 6 comma 1, lett. f) GDPR (Trattamento dei dati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento); ciò vale anche per la profilazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 n. 4 GDPR.
Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i dati personali oggetto dellopposizione, tranne nel caso in cui dovessimo essere in grado di comprovare ragioni che debbano essere obbligatoriamente tutelate e che risultino predominanti rispetto ai vostri interessi, diritti e libertà o se il trattamento è destinato a far valere, a esercitare o a difendere un diritto in sede giudiziaria.
11.2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per scopi pubblicitari
In alcuni casi trattiamo i vostri dati personali per effettuare marketing diretto. Avete il diritto di opporvi in ogni momento al trattamento dei dati personali per scopi pubblicitari; ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui ciò è in relazione con il marketing diretto.
Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i vostri dati personali oggetto dellopposizione per le finalità sopra menzionate.
L'opposizione può essere presentata informalmente e deve essere possibilmente indirizzata a:
Deutsche Bank S.p.A.
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x.0/0 00000 Xxxxxx
Tel. 02 4024.1
Indirizzo e.mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
12. Termini di riscontro della Banca in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 7 da parte dellInteressato.
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.
La Banca ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.
Deutsche Bank S.p.A.
1 Trattasi dei dati personali idonei a rivelare: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2 Gli uffici e/o il personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni Servizi ed unità della Banca i quali trattano i dati mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
3 In particolare:
• soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate;
• soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Fiduciaria S. Xxxxxx S.r.l.), che svolgono servizi bancari,
finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
• soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio
creditizio, quali:
- CRIF S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 0-0, 00000 Xxxxxxx. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- Experian Information Services S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (xxx raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- Cerved Group S.p.A., con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)
per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
• società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o
di rapporti giuridici con l’interessato;
• società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
• società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);
• rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
• società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali;
• autorità amministrative e giudiziarie.
Il Cliente, e l’eventuale garante, dichiara di aver ricevuto, all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Modulo di Richiesta del Finanziamento in caso di utilizzo della Firma Digitale, in data odierna una copia del presente contratto, comprensivo del modulo di Richiesta di Finanziamento, delle Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy, del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Finanziamento personale assistito da cessione del quinto dello stipendio o della pensione Deutsche Bank Easy", che costituisce il frontespizio del presente contratto, della Guida del Credito ai consumatori e della Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy - Sede sociale e Direzione Generale - Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano - Tel. 02.4024.1 - Telefax 02.4024.4683 - xxx.xxxxxx.xx Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - xxx.xx.xxx/xxxxxx - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510
PEC: xxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7