Fondo Pensione Aperto
Arti & Mestieri
Fondo Pensione Aperto
Regolamento di gestione
Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 28 ottobre 2021
🞆 Comparto Crescita 25+
🞆 Comparto Rivalutazione 10+
🞆 Comparto Equilibrio 5+
🞆 Comparto Incremento e garanzia 5+
🞆 Comparto Conservazione 3+
🞆 Comparto Garanzia 1+
Indice
PARTE I - Identificazione e scopo del Fondo
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività Art. 3 Scopo
PARTE II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento
Art. | 4 | Regime della forma pensionistica |
Art. | 5 | Destinatari |
Art. | 6 | Scelte di investimento |
Art. | 7 | Gestione degli investimenti |
Art. | 8 | Spese |
PARTE III - Contribuzioni e prestazioni
Art. 9 Contribuzione
Art. 10 Determinazione della posizione individuale Art. 11 Prestazioni pensionistiche
Art. 12 Erogazione della rendita
Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 14 Anticipazioni
Art. 15 Prestazioni assicurative accessorie
PARTE IV - Profili organizzativi
Art. 16 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 17 Depositario
Art. 18 Responsabile
Art. 19 Conflitti di interesse Art. 20 Scritture contabili
PARTE V - Rapporti con gli aderenti
Art. 21 Modalità di adesione
Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 23 Comunicazioni e reclami
PARTE VI - Norme finali
Art. 24 Modifiche al Regolamento
Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
Art. 26 Cessione del Fondo Art. 27 Rinvio
Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
PARTE I
Identificazione e scopo del Fondo
Art. 1 Denominazione
1. “ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO” (di seguito definito “Fondo”) è un Fondo Pensione Aperto istituito ai sensi dell’Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito “Decreto”).
Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività
1. Anima SGR S.p.A., (di seguito definita “SGR”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 17 novembre 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima SGR, giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito “COVIP”), d’intesa con la Banca d’Italia, con provvedimento del 17/11/1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 63.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della SGR.
Art. 3 Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II
Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento
Art. 4 Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 Destinatari
1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’Art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando. In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2013 le nuove adesioni al Comparto Incremento e garanzia 5+ sono consentite esclusivamente mediante conferimento tacito del TFR maturando.
Art. 6 Scelte di investimento
1. Il Fondo è articolato in n. 6 Comparti, come di seguito specificati:
🞆 Comparto Crescita 25+;
🞆 Comparto Rivalutazione 10+;
🞆 Comparto Equilibrio 5+;
🞆 Comparto Incremento e garanzia 5+ - questo Comparto è destinato esclusivamente al conferimento tacito del TFR;
🞆 Comparto Conservazione 3+;
🞆 Comparto Garanzia 1+ - questo Comparto è destinato anche ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)*.
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o due Comparti nei quali far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione facendo confluire i nuovi versamenti verso altri Comparti ad eccezione del Comparto Incremento e garanzia 5+.
L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra due diversi Comparti ad eccezione del Comparto Incremento e garanzia 5+, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente. In ogni caso i versamenti contributivi successivi nel Comparto Incremento e garanzia 5+ sono consentiti esclusivamente agli aderenti che già detengano quote di tale Comparto alla data del 31 marzo 2013 e nel caso di adesioni mediante conferimento tacito del TFR maturando.
* L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Art. 7 Gestione degli investimenti
1. La SGR effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
2. La SGR può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito denominati “OICR”), purché i loro programmi ed i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei Comparti del Fondo che ne prevedono l’acquisizione.
Si intendono per OICR i Fondi comuni e le Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/ CE (OICVM italiani e UE), i FIA italiani aperti, FIA italiani chiusi nonché i FIA italiani immobiliari.
3. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all’Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6, comma 4, del Decreto, l’esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni Comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli Comparti è la seguente:
A) Comparto Crescita 25+
Tale Comparto persegue l’obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di lungo termine (indicativamente non inferiore a 10 anni), una rivalutazione reale del capitale, coerente con un profilo di rischio medio-alto.
Le risorse sono investite in misura prevalente in “titoli di capitale”, con facoltà di dedicare a tali impieghi fino al 100% dell’attivo netto del Comparto.
L’investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 90% dell’attivo netto del Comparto. L’esposizione valutaria del Comparto, al netto di coperture attraverso derivati, è limitata al 30% delle disponibilità complessive.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
B) Comparto Rivalutazione 10+
Tale Comparto persegue l’obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine (indicativamente di almeno 5 anni), una rivalutazione del capitale, coerente con un profilo di rischio medio. Le risorse sono impiegate sia in “titoli di debito” che in “titoli di capitale”.
L’investimento della disponibilità del Comparto in “titoli di capitale” non potrà comunque eccedere il 50% dell’attivo netto.
L’investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 60% dell’attivo netto. L’esposizione valutaria del Comparto, al netto di coperture attraverso derivati, è limitata al 30% delle disponibilità complessive.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
C) Comparto Equilibrio 5+
Tale Comparto persegue l’obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio termine (indicativamente di almeno 5 anni), una rivalutazione del capitale, coerente con un profilo di rischio medio.
Le risorse sono impiegate sia in “titoli di debito” sia in “titoli di capitale”.
L’investimento della disponibilità del Comparto in “titoli di capitale” non potrà comunque eccedere il 40% dell’attivo netto.
L’investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 30% dell’attivo netto del Comparto.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di
governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
D) Comparto Incremento e garanzia 5+
Tale Comparto persegue l’obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale (indicativamente di almeno 5 anni), compatibile con un profilo di rischio medio-basso.
La presenza di una garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio ed un orizzonte temporale non breve.
Le risorse sono investite sia in “titoli di debito” che in “titoli di capitale”.
L’investimento della disponibilità del Comparto in “titoli di capitale” non potrà comunque eccedere il 40% dell’attivo netto.
L’investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 50% dell’attivo netto del Comparto.
Il patrimonio del Comparto non potrà comunque essere esposto alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 20%.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Garanzia di capitale
L’adesione al Comparto Incremento e garanzia 5+ attribuisce all’aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’Art. 11;
b) riscatto per decesso;
c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
Il diritto alla garanzia non è, pertanto, riconosciuto nei casi diversi da quelli sopra indicati.
E) Comparto Conservazione 3+
Tale Comparto persegue l’obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio termine (indicativamente di almeno 3 anni), un rendimento reale positivo del capitale, compatibile con un profilo di rischio medio- basso.
Le risorse sono investite esclusivamente in “titoli di debito”.
L’investimento complessivo in valori mobiliari in valuta estera non potrà eccedere il 20% dell’attivo netto del Comparto.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
F) Comparto Garanzia 1+
Tale Comparto persegue l’obiettivo, in un orizzonte temporale di breve termine (indicativamente non superiore a 3 anni), di preservare il valore del capitale investito, compatibile con un profilo di rischio basso. La politica di gestione del Comparto perseguirà una struttura del portafoglio idonea a garantire l’esecuzione dell’obbligazione assunta investendo esclusivamente in “titoli di debito”.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Garanzia di capitale
L’adesione al Comparto Garanzia 1+ attribuisce all’aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
L’importo minimo garantito è almeno pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni e da eventuali contribuzioni versate al Fondo per la copertura delle prestazioni accessorie.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’Art. 11;
b) riscatto per decesso;
c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Il diritto alla garanzia non è, pertanto, riconosciuto nei casi diversi da quelli sopra indicati, tra cui l’erogazione della XXXX (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
6. Nei casi di corresponsione di garanzia di capitale, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell’Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L’integrazione viene corrisposta dalla SGR.
7. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.
Art. 8 Spese
1. L’iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
a) Spese da sostenere all’atto dell’adesione:
una commissione “una tantum” a carico dell’aderente pari a 30,00 Euro;
b) Spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente
una commissione pari a 12,00 Euro applicata annualmente e prelevata dalla posizione individuale di ciascun aderente alla fine di ciascun anno solare ovvero al momento della richiesta di riscatto totale, di trasferimento ad altro fondo pensione ovvero della prestazione pensionistica;
b.2) indirettamente a carico dell’aderente e che incidono sul Comparto:
una commissione di gestione, differenziata come segue:
🞆 Comparto Crescita 25+: 1,60% del patrimonio su base annua;
🞆 Comparto Rivalutazione 10+: 1,40% del patrimonio su base annua;
🞆 Comparto Equilibrio 5+: 1,10% del patrimonio su base annua;
🞆 Comparto Incremento e garanzia 5+: 0,70% del patrimonio su base annua;
🞆 Comparto Conservazione 3+: 0,90% del patrimonio su base annua;
🞆 Comparto Garanzia 1+: 0,60% del patrimonio su base annua.
Sono inoltre a carico del Comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP, ai sensi di legge; sono altresì a carico del Comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile, salva diversa decisione della SGR.
Sul Comparto non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relative alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
c) Spese collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) 25,00 Euro, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art. 13;
c.2) 6,00 Euro, in caso di modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra due Comparti, ai sensi del comma 2 dell’Art. 6;
c.3) 6,00 Euro, in caso di riallocazione della posizione individuale tra due Comparti ai sensi del comma 2 Art. 6.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell’Allegato n. 3.
e) Spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 50,00 Euro da prelevare in occasione dell’attivazione della XXXX.
2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della SGR tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota Informativa la SGR adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III
Contribuzioni e prestazioni
Art. 9 Contribuzione
1. La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
4. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando, eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 8, comma 12, del Decreto (così detta “contribuzione da abbuoni”).
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di adesione al Fondo ai sensi dell’Art. 5, comma 2, viene versato nel Comparto Incremento e garanzia 5+ esclusivamente il TFR maturando; ogni ulteriore versamento effettuato dai lavoratori che abbiano aderito al Fondo ai sensi dell’Art. 5, comma 2, e/o dal datore di lavoro deve essere versato su altro Comparto indicato dall’aderente al momento del primo versamento.
Art. 10 Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consistente nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’Art. 8, comma 1, lett. a), b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei Comparti. Il rendimento di ogni singolo Comparto è calcolato come variazione del valore della quota della stessa nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del Comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 11 Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi Artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 13, commi 6 e 7.
Art. 12 Erogazione della rendita
1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
🞆 una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e, successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alle persone da lui designate;
🞆 una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
🞆 una “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - tra i seguenti due importi:
- premio versato per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e quella iniziale;
- la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute;
🞆 una “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza.
3. Nell’Allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell’Allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare la posizione individuale maturata, nella misura del 50% o del 100%, ai sensi dell’Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. Il riscatto parziale può essere esercitato dall’aderente una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente, l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 14 Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la realizzazione - sulla prima casa di abitazione - degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’Art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 15 Prestazioni assicurative accessorie
1. Il Fondo non contempla prestazioni assicurative accessorie.
Profili organizzativi
Art. 16 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR sia a quello degli altri Fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e dei suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l’operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun Comparto.
7. Il patrimonio di ciascun Comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.
Art. 17 Depositario
1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito “depositario”).
2. La SGR può revocare in ogni momento l’incarico al depositario, il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi, in ogni caso l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
🞆 la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario in possesso dei requisiti di legge;
🞆 il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della SGR per l’operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 18 Responsabile
1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell’Art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell’Allegato n. 1.
Art. 19 Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 20 Scritture contabili
1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce ad una società di revisione l’incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
Rapporti con gli aderenti
Art. 21 Modalità di adesione
1. L’adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, dei relativi allegati e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell’avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4. L’adesione al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento, dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
6. L’aderente è tenuto ad effettuate il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall’adesione al Fondo. In caso di inadempimento, il Fondo ha facoltà, ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile, di risolvere il contratto comunicando all’aderente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’aderente non provveda ad effettuate un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera. In caso di interruzione del flusso contributivo da parte dell’aderente e del conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, il Fondo ha facoltà, ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.
Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. La SGR mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota Informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’Art. 14 e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo quanto stabilito dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della SGR, in un’apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La SGR si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
Art. 23 Comunicazioni e reclami
1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
PARTE VI
Norme finali
Art. 24 Modifiche del Regolamento
1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all’Art. 25.
Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene la SGR.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l’introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l’interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 26 Cessione del Fondo
1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l’attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all’esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.
Art. 27 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
ALLEGATO N. 1
Disposizioni in materia di Responsabile
Art. 1 Nomina e cessazione dall’incarico
1. La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo di Anima SGR S.p.A. (di seguito definita “SGR”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato un nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell’incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 2 Requisiti e incompatibilità
1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le causa di incompatibilità, sono previste dalla normativa vigente.
2. L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
b) l’incarico di amministratore della SGR;
c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.
Art. 3 Decadenza
1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 Retribuzione
1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR.
Art. 5 Autonomia del Responsabile
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR.
2. A tal fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La SGR gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.
Art. 6 Doveri del Responsabile
1. Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento.
b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo.
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell’incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l’erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
Art. 7 Rapporti con la COVIP
1. Il Responsabile:
🞆 predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR per quanto di rispettiva competenza;
🞆 vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
🞆 comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 Responsabilità
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 del codice civile.
ALLEGATO N. 2
Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
Assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia
tra
la società BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A. (ora Anima SGR S.p.A.), con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx
x. 0, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07507200157 (di seguito definita FONDO PENSIONE o CONTRAENTE), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore e gestore del Fondo Pensione Aperto denominato “ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO” (di seguito definito “FONDO PENSIONE”), nella persona del Direttore Generale pro tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 17.08.1959, C.F. CRN PTR 59M17 H501K con domicilio per la carica in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx, 0
e
l’impresa di Assicurazione FONDIARIA - SAI S.p.A. (di seguito definita SOCIETÀ), con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, nella persona del legale rappresentante per il presente atto xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Firenze, il 24.10.1950, C.F. MGH FBA 50R24 D612Y
Premesso che:
A) Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 10 marzo 1999, con il n. 63;
B) la SOCIETÀ è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’Art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito “Decreto”), e successive modificazioni e integrazioni;
C) il FONDO PENSIONE intende stipulare la Convenzione di cui all’Art. 6, co. 3, del Decreto citato;
convengono e stipulano quanto segue.
Il rapporto Assicurativo è regolato dalle norme di cui alla presente Convenzione, nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11455.9F ed. 04/2008, che il FONDO PENSIONE dichiara di conoscere e accettare, per quanto non derogate dalla Convenzione stessa, e disponibili presso il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ.
Art. 1 Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
1 bis. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite di cui all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B), C), D), E).
Inoltre al medesimo Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere:
opzione F): rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’Allegato 1 della presente Convenzione.
Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente, in relazione a ciascun Assicurato, ai sensi dell’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione come di seguito modificate, l’erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:
Opzione A “rendita vitalizia immediata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita;
Opzione B “rendita certa 5 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione C “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione D “rendita reversibile”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita e, successivamente al decesso dell’Assicurato, nelle percentuali di reversibilità sottoindicate, finché l’Assicurato superstite è in vita.
La percentuale di reversibilità è stabilita come segue:
🞆 se il superstite è l’Assicurato, la misura di reversibilità è pari al 100% della rendita stessa;
🞆 se il superstite è il secondo Assicurato, la misura di reversibilità è pari ad una percentuale, comunicata dall’Assicurato per il tramite del Contraente e indicata nella scheda di polizza, compresa tra 50% e 100% della rendita stessa.
Inoltre, il reversionario indicato dall’Assicurato deve aver compiuto, al tempo della designazione in scheda di polizza, il 40° anno di età;
Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:
🞆 il premio versato dal Contraente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e quella iniziale;
🞆 la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
Opzione F “rendita LTC”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.
L’Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
L’Assicurato, in relazione all’Opzione D), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero fra diversi soggetti, purché persone fisiche.
2. L’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A), B), C), D), E), F) allegate alla presente Convenzione, con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
In considerazione del fatto che l’ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata Opzione
D) dipende dall’età e dal sesso dell’Assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell’Allegato n. 1 alla presente Convenzione - Tabella D) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nello stesso Allegato n. 1 - Tabella D), fermo restando il fatto che, per diverse combinazioni dei parametri di riferimento, il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.
2 bis. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito, di cui al citato Art. 5.
3. A scelta dell’aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al precedente comma 1bis, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.
Limitatamente alla rendita di cui alla precedente lettera F), la rateazione può essere esclusivamente mensile.
4. Le età in anni e mesi interi dell’Assicurato e dell’eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza, il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei coefficienti di cui all’Art. 1, comma 2, della presente Convenzione.
5. I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETÀ relativamente al periodo di durata della Convenzione.
Art. 2 Premio di assicurazione
1. La SOCIETÀ si impegna a corrispondere agli aventi diritto le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale, per la quale richiede l’ingresso in assicurazione, al momento della trasmissione alla SOCIETÀ delle informazioni di cui al successivo Art. 6.
Il versamento del premio avviene per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SOCIETÀ. La data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla SOCIETÀ.
3. La SOCIETÀ, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l’attivazione della copertura assicurativa sull’aderente, giusto quanto previsto al successivo Art. 6, ed a fronte del pagamento di ciascun premio, rilascerà una scheda di polizza, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e l’importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.
Art. 3 Caricamenti e spese di erogazione
1. Le prestazioni pattuite saranno corrisposte a fronte dell’applicazione di un caricamento frontale pari allo 0,75% del premio versato. Per quanto riguarda inoltre l’Opzione F), il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l’intera vita dell’Assicurato, è pari al 5% del rispettivo premio unico.
2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, indipendentemente dalla rateazione prescelta dall’Assicurato, un caricamento pari all’1,25% del valore capitale della rendita.
Art. 4 Basi demografiche
La SOCIETÀ, per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
- IPS55 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C), e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F);
- IPS55 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E);
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I. 1992 elaborata dall’ISTAT ed ottenuta con i dati del censimento del 1992, distinta per sesso.
Art. 5 Beneficiari
1. Beneficiario delle prestazioni della presente Convenzione è l’Assicurato.
2. Nel caso di esercizio dell’Opzione D), se il superstite è il secondo Assicurato, beneficiario è il secondo Assicurato stesso.
3. Nel caso di esercizio delle Opzioni B), C) o E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall’Assicurato stesso di cui al comma 1bis del precedente Art. 1.
Art. 6 Obblighi di comunicazione
1. Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, oltre a fornire il relativo certificato di nascita relativo sia all’aderente che all’eventuale testa reversionaria, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:
- cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- forma di rendita prescelta;
- eventuale numero di annualità di rendita certa;
- gli eventuali aventi diritto delle forme di cui alle lettere B), C) ed E) del comma 1bis del precedente Art. 1;
- cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell’eventuale reversionario;
- percentuale di reversibilità relativa al secondo Assicurato;
- importo di premio;
- ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Nel solo caso di esercizio dell’Opzione F) di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un rapporto di visita medica redatto dal Medico Curante dell’aderente su modello fornito dalla SOCIETÀ.
3. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati dell’aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell’importo della rendita.
4. Il FONDO PENSIONE si impegna a fornire, all’ingresso in assicurazione della posizione individuale, i certificati di esistenza in vita degli Assicurati e degli eventuali reversionari.
Art. 7 Pagamento della rendita
1. Ad integrazione di quanto indicato all’Art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell’Art. 1 della Convenzione.
2. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
È fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzioni di cui alle lettere D) ed E) del comma 1 bis del precedente Art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto.
Art. 8 Pagamenti della Società
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione:
1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita.
3. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETÀ.
Art. 9 Valore di riscatto
Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.
Art. 10 Decorrenza e durata
1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 13/12/2008 e avrà durata quinquennale.
2. Le Parti avranno facoltà di recedere nei termini e con le modalità previste dall’Art. 11 della Convenzione.
Art. 11 Recesso
1. Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La SOCIETÀ potrà inoltre recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, nel caso in cui i presupposti in base ai quali essa è stata stipulata sono venuti meno, oppure qualora l’equilibrio tecnico dell’assicurazione risulti alterato in maniera tale da non poter essere ripristinato con una rettifica del tasso di premio. In tal caso, il recesso dovrà essere esercitato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla comunicazione.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Art. 12 Tasse, bolli ed imposte
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE/aventi diritto.
La SOCIETÀ provvederà, al momento dell’erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all’aderente la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.
Art. 13 Tasso massimo di interesse garantito
Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’Art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.
Art. 14 Riservatezza e segretezza
1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ) potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: “informazioni riservate”) e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall’altra Parte solo in relazione all’esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L’accesso
alle informazioni riservate sarà limitato a - ed esse saranno utilizzate solo da - incaricati della SOCIETÀ e del FONDO PENSIONE, per l’uso consentito ai sensi della presente Convenzione.
3. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell’autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell’efficacia della presente Convenzione.
Art. 15 Protezione dei dati personali
1. Il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ trattano i reciproci dati e i dati relativi agli Iscritti in qualità di Titolari.
2. La SOCIETÀ e il FONDO PENSIONE rivestono il ruolo - come definito dall’Art. 4 comma 1 lettera f) del
D. Lgs. 196/2003 - di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte si impegna, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l’altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
4. Preso atto dell’informativa di cui all’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti forniscono il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte e il FONDO PENSIONE si impegna altresì a fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l’informativa predisposta e fornita dalla SOCIETÀ stessa, a raccoglierne il consenso, ove previsto, ed a trasmettere la relativa documentazione cartacea secondo le procedure concordate tra le Parti.
Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del FONDO PENSIONE.
Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti. Lì, Firenze 4.12.2008
Allegati
1. Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, B, B-bis, B-ter, B-quater, C, C-bis, C-ter, C-quater, D, D-bis, D-ter, D-quater, E, E-bis, E-ter, E-quater, F, F-bis, F-ter, F-quater: Coefficienti di conversione in rendita
2. Condizioni Integrative che disciplinano l’Opzione F
3. Modalità di rivalutazione delle prestazioni
4. Regolamento della “FONDICOLL UnipolSai” (in breve “FONDICOLL”).
Le Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 non vengono riportate in quanto superate dall’Appendice (n. 1236310 del 19/12/2016) di seguito riportata.
Le stesse sono comunque a disposizione su richiesta dell’aderente unitamente ai fascicoli informativi di seguito richiamati.
Appendice
(rif. n. 1236310 del 19/12/2016)
Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Convenzione n. 85011.19 del 04/12/2008 e successive Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 (di seguito la “Convenzione”), le Parti prendono reciprocamente atto che, a decorrere dal 01/01/2017:
1. Il rapporto assicurativo è regolato dalle norme della Convenzione nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11786.3 ed. 12/2016 e dalle Condizioni Integrative che disciplinano l’opzione F riportate in allegato 1 al sopracitato Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare, per quanto non derogato dalla Convenzione stessa e relative appendici.
2. La descrizione dell’opzione D riportata al comma 1 bis dell’Art. 1 “Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate” è annullata e sostituita dal seguente testo:
“Opzione D ”rendita reversibile”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita (100%, 80% o 60%), finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita.”
3. La descrizione dell’opzione E riportata al comma 1 bis dell’Art. 1 “Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate” è annullata e sostituita dal seguente testo:
“Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:
🞆 il premio versato dal Contraente per la posizione individuale;
🞆 la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.”
4. Il comma 2 dell’Art. 1 “Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“2. L’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) allegate alla presente Appendice, con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopra elencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
In considerazione del fatto che l’ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall’età dell’Assicurato principale e del secondo Assicurato, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell’allegata Tabella D quater) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nella stessa Tabella D quater), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.”
5. Il comma 2.bis dell’Art. 1 “Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato Art. 5.“
6. L’Art. 3 “Caricamenti e spese di erogazione” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“1. Le prestazioni pattuite saranno corrisposte senza applicazione di alcun caricamento frontale sul premio versato eccezion fatta per l’opzione F dove il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l’intera vita dell’Assicurato, è pari al 4,90% del rispettivo premio unico.
2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, in funzione della rateazione prescelta dall’Assicurato, un caricamento pari a:
🞆 0,90% del valor capitale della rendita per la rateazione annuale;
🞆 1,00% del valor capitale della rendita per la rateazione semestrale;
🞆 1,20% del valor capitale della rendita per la rateazione trimestrale;
🞆 2,00% del valor capitale della rendita per la rateazione mensile.”
7. L’Art. 4 “Basi demografiche” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“La SOCIETÀ, per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1 bis del precedente Articolo 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
- A62 per impegni immediati indifferenziata per sesso (composizione 40% maschi 60% femmine) per le rendite di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F).
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche basate su studi condotti dal mercato riassicurativo, in particolare su portafogli assicurativi del mercato francese e israeliano.”
8. Il comma 2 dell’Art. 6 “Obblighi di Comunicazione” viene così sostituito:
“Nel solo caso di esercizio dell’opzione F) di cui al comma 1 bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un questionario sanitario su modello fornito dalla Società compilato e sottoscritto dall’aderente stesso per valutarne l’assumibilità.”
9. L’Art. 7 “Pagamento della rendita” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“1. A modifica e integrazione di quanto indicato all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016 resta pattuito che in ogni caso le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda di polizza e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 del sopracitato Articolo 1.
2. Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato (o del secondo Assicurato, con l’Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le Opzioni B e C. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto.”
10. Fermo il contenuto dell’Art. 8 “Pagamenti della Società”, il riferimento all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazioni in esso contenuto deve intendersi sostituito con l’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello 1.11786.3 - Ed.12/2016.
11. Il comma 1 dell’Art. 10 “Decorrenza e durata” è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:
“1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2021.”
12. L’Art. 13 “Tasso massimo di interesse garantito” è annullato e sostituito dal seguente testo:
“Nel corso di esecuzione del contratto verranno applicate le modifiche concernenti: (i) le basi tecniche (basi demografiche e finanziarie) delle condizioni tariffarie, ivi inclusi il tasso di interesse garantito, e i coefficienti di conversione e (ii) le condizioni contrattuali, in entrambi i casi solo se conseguenti a sopravvenute disposizione di legge e/o ad adeguamenti a provvedimenti dell’IVASS o di altra Autorità di Controllo. Tali modifiche, ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui sopra, avranno
effetto e si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata o PEC, al Contraente da parte della Società.”
13. L’Art. 17 “Clausola transitoria” viene annullato e sostituito dal seguente articolo:
“1. In caso di esercizio delle prestazioni pensionistiche entro il 31 dicembre 2019 da parte degli aderenti al Fondo Pensione Aperto ARTI & MESTIERI già in essere alla data del 31/12/2016, la SOCIETÀ si impegna a mantenere tutte le opzioni e relativi coefficienti di conversione indicati nell’Appendice n. 102702 alla Convenzione rispettivamente nelle Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) allegate alla stessa.”
2. In relazione al precedente punto 1., le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la rivalutazione delle prestazioni avverà secondo quanto previsto all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo mod. 1.11754.9F ed. 12/2013.
14. Salvo quanto stabilito al precedente punto 13., le Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) di cui all’Appendice n. 102702 alla Convenzione e contenenti i coefficienti di conversione per le opzioni di rendita consentite, sono annullate e sostituite dalle corrispondenti Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) riportate in allegato 1 presente Appendice.
Fermo il resto.
La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 19/12/2016 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2017.
Luogo e data sottoscrizione: Firenze, 19/12/2016
ANIMA S.G.R. S.p.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 1
Coefficienti di conversione in rendita
Avvertenze sulle modalità di calcolo
L’età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina, all’atto dell’esercizio dell’opzione, applicando all’età raggiunta dall’Assicurato la seguente correzione in funzione dell’anno di nascita.
Età assicurativa=età effettiva+ detta
anno di nascita (a) | detta |
a≤1907 | 7 |
1907<a≤1917 | 6 |
1917<a≤1921 | 5 |
1921<a≤1926 | 4 |
1926<a≤1938 | 3 |
1938<a≤1947 | 2 |
1947<a≤1957 | 1 |
1957<a≤1966 | 0 |
1966<a≤1977 | -1 |
1977<a≤1989 | -2 |
1989<a≤2001 | -3 |
2001<a≤2014 | -4 |
2014<a≤2020 | -5 |
a≥2021 | -6 |
Se l’età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Assicurato.
Tabella A
Omissis
Tabella A-bis
Omissis
Tabella A-ter
Opzione A
Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile secondo la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
50 | 34,65060 | 34,34916 | 34,20039 | 34,10193 | 50 |
51 | 35,32059 | 35,00743 | 34,85292 | 34,75067 | 51 |
52 | 36,02542 | 35,69969 | 35,53903 | 35,43272 | 52 |
53 | 34,76737 | 36,42816 | 36,26088 | 36,15022 | 53 |
54 | 37,54905 | 37,19533 | 37,02095 | 36,90561 | 54 |
55 | 38,37372 | 38,00437 | 37,82234 | 37,70196 | 55 |
56 | 39,24522 | 38,85898 | 38,66870 | 38,54288 | 56 |
57 | 40,16782 | 39,76330 | 39,56409 | 39,43238 | 57 |
58 | 41,14642 | 40,72205 | 40,51313 | 40,37504 | 58 |
59 | 42,18590 | 41,73994 | 41,52047 | 41,37544 | 59 |
60 | 43,29110 | 42,82160 | 42,59065 | 42,43806 | 60 |
61 | 44,46754 | 43,97232 | 43,72882 | 43,56798 | 61 |
62 | 45,71858 | 45,19526 | 44,93807 | 44,76823 | 62 |
63 | 47,04978 | 46,49573 | 46,22357 | 46,04390 | 63 |
64 | 48,46948 | 47,88170 | 47,59312 | 47,40266 | 64 |
65 | 49,98708 | 49,36216 | 49,05552 | 48,85320 | 65 |
66 | 51,60601 | 50,94022 | 50,61372 | 50,39838 | 66 |
67 | 53,34387 | 52,63279 | 52,28431 | 52,05455 | 67 |
68 | 55,21088 | 54,44951 | 54,07665 | 53,83089 | 68 |
69 | 57,22016 | 56,40278 | 56,00278 | 55,73925 | 69 |
70 | 59,38534 | 58,50540 | 58,07514 | 57,79180 | 70 |
Tavola IPS55U per impegni immediati
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: |
fino al 1926 | aumento di 3 anni |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
dal 1949 al 1960 | invariata |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella A-quater
Opzione A
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
45 | 22,01363 | 21,87039 | 21,76707 | 21,55678 | 45 |
46 | 22,49577 | 22,34669 | 22,23978 | 22,02404 | 46 |
47 | 22,99849 | 22,84319 | 22,73249 | 22,51104 | 47 |
48 | 23,52311 | 23,36120 | 23,24647 | 23,01901 | 48 |
49 | 24,07079 | 23,90183 | 23,78282 | 23,54906 | 49 |
50 | 24,64389 | 24,46739 | 24,34384 | 24,10342 | 50 |
51 | 25,24364 | 25,05908 | 24,93068 | 24,68325 | 51 |
52 | 25,87176 | 25,67857 | 25,54500 | 25,29017 | 52 |
53 | 26,53019 | 26,32773 | 26,18865 | 25,92599 | 53 |
54 | 27,22090 | 27,00850 | 26,86352 | 26,59258 | 54 |
55 | 27,94632 | 27,72321 | 27,57192 | 27,29221 | 55 |
56 | 28,70974 | 28,47510 | 28,31702 | 28,02800 | 56 |
57 | 29,51450 | 29,26738 | 29,10201 | 28,80306 | 57 |
58 | 30,36425 | 30,10361 | 29,93036 | 29,62085 | 58 |
59 | 31,26318 | 30,98785 | 30,80609 | 30,48527 | 59 |
60 | 32,21513 | 31,92382 | 31,73283 | 31,39992 | 60 |
61 | 33,22446 | 32,91570 | 32,71470 | 32,36881 | 61 |
62 | 34,29650 | 33,96867 | 33,75678 | 33,39694 | 62 |
63 | 35,43623 | 35,08751 | 34,86372 | 34,48888 | 63 |
64 | 36,64897 | 36,27731 | 36,04055 | 35,64953 | 64 |
65 | 37,94410 | 37,54716 | 37,29616 | 36,88761 | 65 |
66 | 39,33093 | 38,90599 | 38,63931 | 38,21174 | 66 |
67 | 40,81837 | 40,36237 | 40,07837 | 39,63008 | 67 |
68 | 42,41713 | 41,92653 | 41,62335 | 41,15244 | 68 |
69 | 44,13938 | 43,61012 | 43,28561 | 42,78992 | 69 |
70 | 45,99824 | 45,42562 | 45,07733 | 44,55441 | 70 |
71 | 48,00820 | 47,38681 | 47,01191 | 46,45899 | 71 |
72 | 50,18589 | 49,50944 | 49,10467 | 48,51861 | 72 |
73 | 52,54801 | 51,80924 | 51,37084 | 50,74807 | 73 |
74 | 55,11443 | 54,30488 | 53,82852 | 53,16499 | 74 |
75 | 57,90852 | 57,01829 | 56,49890 | 55,78995 | 75 |
76 | 60,95748 | 59,97492 | 59,40657 | 58,64682 | 76 |
77 | 64,29190 | 63,20323 | 62,57898 | 61,76222 | 77 |
78 | 67,94336 | 66,73238 | 66,04408 | 65,16314 | 78 |
79 | 71,93588 | 70,58386 | 69,82216 | 68,86901 | 79 |
80 | 76,30201 | 74,78703 | 73,94109 | 72,90653 | 80 |
Tabella B
Omissis
Tabella B-bis
Omissis
Tabella B-ter
Opzione B
Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni secondo
la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
50 | 34,62924 | 34,32998 | 34,18228 | 34,08451 | 50 |
51 | 35,29664 | 34,98593 | 34,83261 | 34,73115 | 51 |
52 | 35,99848 | 35,67551 | 35,51619 | 35,41077 | 52 |
53 | 36,73707 | 36,40096 | 36,23520 | 36,12553 | 53 |
54 | 37,51506 | 37,16482 | 36,99215 | 36,87792 | 54 |
55 | 38,33565 | 37,97021 | 37,79010 | 37,67097 | 55 |
56 | 39,20251 | 38,82070 | 38,63257 | 38,50816 | 56 |
57 | 40,11963 | 39,72016 | 39,52339 | 39,39329 | 57 |
58 | 41,09142 | 40,67288 | 40,46679 | 40,33056 | 58 |
59 | 42,12235 | 41,68319 | 41,46702 | 41,32416 | 59 |
60 | 43,21690 | 42,75539 | 42,52830 | 42,37825 | 60 |
61 | 44,37993 | 43,89419 | 43,65529 | 43,49747 | 61 |
62 | 45,61497 | 45,10291 | 44,85117 | 44,68490 | 62 |
63 | 46,92739 | 46,38669 | 46,12099 | 45,94554 | 63 |
64 | 48,32472 | 47,75279 | 47,47187 | 47,28642 | 64 |
65 | 49,81522 | 49,20920 | 48,91168 | 48,71533 | 65 |
66 | 51,40285 | 50,75959 | 50,44396 | 50,23571 | 66 |
67 | 53,10205 | 52,41799 | 52,08253 | 51,86127 | 67 |
68 | 54,92214 | 54,19320 | 53,83594 | 53,60037 | 68 |
69 | 56,87499 | 56,09650 | 55,71519 | 55,46385 | 69 |
70 | 58,97283 | 58,13959 | 57,73174 | 57,46300 | 70 |
Tavola IPS55U per impegni immediati
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: |
fino al 1926 | aumento di 3 anni |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
dal 1949 al 1960 | invariata |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella B-quater
Opzione B
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
45 | 22,00724 | 21,86463 | 21,76162 | 21,55157 | 45 |
46 | 22,48859 | 22,34021 | 22,23366 | 22,01820 | 46 |
47 | 22,99043 | 22,83594 | 22,72563 | 22,50449 | 47 |
48 | 23,51407 | 23,35306 | 23,23878 | 23,01167 | 48 |
49 | 24,06068 | 23,89272 | 23,77422 | 23,54085 | 49 |
50 | 24,63247 | 24,45711 | 24,33413 | 24,09415 | 50 |
51 | 25,23071 | 25,04744 | 24,91969 | 24,67276 | 51 |
52 | 25,85714 | 25,66540 | 25,53257 | 25,27830 | 52 |
53 | 26,51368 | 26,31287 | 26,17462 | 25,91259 | 53 |
54 | 27,20237 | 26,99181 | 26,84777 | 26,57753 | 54 |
55 | 27,92563 | 27,70460 | 27,55434 | 27,27542 | 55 |
56 | 28,68668 | 28,45435 | 28,29744 | 28,00930 | 56 |
57 | 29,48874 | 29,24422 | 29,08015 | 28,78220 | 57 |
58 | 30,33535 | 30,07765 | 29,90587 | 29,59748 | 58 |
59 | 31,23048 | 30,95850 | 30,77841 | 30,45887 | 59 |
60 | 32,17790 | 31,89042 | 31,70135 | 31,36989 | 60 |
61 | 33,18191 | 32,87755 | 32,67875 | 32,33452 | 61 |
62 | 34,24770 | 33,92492 | 33,71555 | 33,35763 | 62 |
63 | 35,38020 | 35,03730 | 34,81643 | 34,44378 | 63 |
64 | 36,58484 | 36,21990 | 35,98648 | 35,59799 | 64 |
65 | 37,87032 | 37,48116 | 37,23404 | 36,82843 | 65 |
66 | 39,24525 | 38,82945 | 38,56731 | 38,14316 | 66 |
67 | 40,71801 | 40,27282 | 39,99419 | 39,54994 | 67 |
68 | 42,29833 | 41,82068 | 41,52392 | 41,05783 | 68 |
69 | 43,99702 | 43,48346 | 43,16673 | 42,67686 | 69 |
70 | 45,82554 | 45,27220 | 44,93344 | 44,41764 | 70 |
71 | 47,79634 | 47,19885 | 46,83575 | 46,29164 | 71 |
72 | 49,92330 | 49,27675 | 48,88672 | 48,31164 | 72 |
73 | 52,22000 | 51,51895 | 51,09912 | 50,49015 | 73 |
74 | 54,70148 | 53,93999 | 53,48723 | 52,84120 | 74 |
75 | 57,38409 | 56,55568 | 56,06660 | 55,38006 | 75 |
76 | 60,28510 | 59,38279 | 58,85372 | 58,12294 | 76 |
77 | 63,42148 | 62,43788 | 61,86493 | 61,08593 | 77 |
78 | 66,80811 | 65,73539 | 65,11447 | 64,28302 | 78 |
79 | 70,45151 | 69,28183 | 68,60879 | 67,72064 | 79 |
80 | 74,35814 | 73,08416 | 72,35513 | 71,40610 | 80 |
Tabella C
Omissis
Tabella C-bis
Omissis
Tabella C-ter
Opzione C
Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni secondo
la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
50 | 34,56555 | 34,26965 | 34,12360 | 34,02691 | 50 |
51 | 35,22542 | 34,91849 | 34,76703 | 34,66678 | 51 |
52 | 35,91863 | 35,59995 | 35,44272 | 35,33867 | 52 |
53 | 36,64721 | 36,31600 | 36,15263 | 36,04453 | 53 |
54 | 37,41345 | 37,06887 | 36,89895 | 36,78653 | 54 |
55 | 38,22012 | 37,86126 | 37,68434 | 37,56731 | 55 |
56 | 39,07021 | 38,69609 | 38,51171 | 38,38976 | 56 |
57 | 39,96712 | 39,57667 | 39,38429 | 39,25707 | 57 |
58 | 40,91456 | 40,50660 | 40,30566 | 40,17280 | 58 |
59 | 41,91618 | 41,48945 | 41,27932 | 41,14042 | 59 |
60 | 42,97551 | 42,52866 | 42,30870 | 42,16331 | 60 |
61 | 44,09639 | 43,62796 | 43,39746 | 43,24514 | 61 |
62 | 45,28140 | 44,78986 | 44,54807 | 44,38832 | 62 |
63 | 46,53473 | 46,01834 | 45,76441 | 45,59668 | 63 |
64 | 47,86218 | 47,31901 | 47,05203 | 46,87570 | 64 |
65 | 49,26981 | 48,69784 | 48,41681 | 48,23124 | 65 |
66 | 50,76044 | 50,15752 | 49,86140 | 49,66592 | 66 |
67 | 52,34342 | 51,70739 | 51,39514 | 51,18905 | 67 |
68 | 54,02310 | 53,35185 | 53,02244 | 52,80508 | 68 |
69 | 55,80376 | 55,09535 | 54,74785 | 54,51860 | 69 |
70 | 57,68831 | 56,94099 | 56,57455 | 56,33286 | 70 |
Tavola IPS55U per impegni immediati
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: |
fino al 1926 | aumento di 3 anni |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
dal 1949 al 1960 | invariata |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella C-quater
Opzione C
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
45 | 21,98700 | 21,84542 | 21,74294 | 21,53336 | 45 |
46 | 22,46587 | 22,31866 | 22,21271 | 21,99777 | 46 |
47 | 22,96493 | 22,81174 | 22,70211 | 22,48156 | 47 |
48 | 23,48544 | 23,32589 | 23,21237 | 22,98593 | 48 |
49 | 24,02859 | 23,86228 | 23,74463 | 23,51200 | 49 |
50 | 24,59650 | 24,42297 | 24,30094 | 24,06180 | 50 |
51 | 25,19042 | 25,00920 | 24,88251 | 24,63651 | 51 |
52 | 25,81205 | 25,62261 | 25,49096 | 25,23774 | 52 |
53 | 26,46324 | 26,26500 | 26,12809 | 25,86724 | 53 |
54 | 27,14590 | 26,93826 | 26,79573 | 26,52682 | 54 |
55 | 27,86234 | 27,64463 | 27,49608 | 27,21866 | 55 |
56 | 28,61557 | 28,38701 | 28,23204 | 27,94560 | 56 |
57 | 29,40860 | 29,16838 | 29,00652 | 28,71050 | 57 |
58 | 30,24471 | 29,99192 | 29,82267 | 29,51647 | 58 |
59 | 31,12759 | 30,86123 | 30,68403 | 30,36699 | 59 |
60 | 32,06069 | 31,77967 | 31,59392 | 31,26532 | 60 |
61 | 33,04785 | 32,75098 | 32,55602 | 32,21510 | 61 |
62 | 34,09357 | 33,77955 | 33,57466 | 33,22058 | 62 |
63 | 35,20205 | 34,86948 | 34,65388 | 34,28575 | 63 |
64 | 36,37772 | 36,02508 | 35,79794 | 35,41477 | 64 |
65 | 37,62733 | 37,25299 | 37,01341 | 36,61415 | 65 |
66 | 38,95732 | 38,55950 | 38,30650 | 37,89001 | 66 |
67 | 40,37353 | 39,95036 | 39,68289 | 39,24795 | 67 |
68 | 41,88233 | 41,43184 | 41,14882 | 40,69413 | 68 |
69 | 43,48989 | 43,01013 | 42,71047 | 42,23469 | 69 |
70 | 45,20170 | 44,69076 | 44,37339 | 43,87515 | 70 |
71 | 47,02241 | 46,47851 | 46,14239 | 45,62034 | 71 |
72 | 48,95564 | 48,37725 | 48,02148 | 47,47430 | 72 |
73 | 51,00278 | 50,38866 | 50,01247 | 49,43893 | 73 |
74 | 53,16348 | 52,51296 | 52,11584 | 51,51487 | 74 |
75 | 55,43434 | 54,74763 | 54,32951 | 53,70034 | 75 |
76 | 57,80864 | 57,08691 | 56,64819 | 55,99037 | 76 |
77 | 60,27578 | 59,52122 | 59,06281 | 58,37631 | 77 |
78 | 62,81790 | 62,03445 | 61,55811 | 60,84354 | 78 |
79 | 65,40734 | 64,60082 | 64,10927 | 63,36802 | 79 |
80 | 68,01024 | 67,18897 | 66,68619 | 65,92068 | 80 |
Tabella D
Omissis
Tabella D-bis
Omissis
Tabella D-ter
Opzione D
Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo
la rateazione prescelta finché l’Assicurato e la persona preventivamente designata sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5% Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea | ||
1° esempio | ||
Età assicurativa di entrambe le teste: | 60 anni | |
Reversibilità sull’Assicurato | 100% | |
Reversibilità sulla seconda testa | 60% | |
Coefficienti di Conversione (x1000): | 39,73517 | |
Rateazione prescelta: | Annuale | |
Premio unico | € 50.000 | |
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste | € 1.986,76 | |
2° esempio | ||
Età assicurativa di entrambe le teste: | 65 anni | |
Reversibilità sull’Assicurato | 100% | |
Reversibilità sulla seconda testa | 60% | |
Coefficienti di Conversione (x1000): | 45,26407 | |
Rateazione prescelta: | Annuale | |
Premio unico | € 50.000 | |
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste | € 2.263,20 | |
Tavola IPS55U per impegni immediati | ||
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: | |
fino al 1926 | aumento di 3 anni | |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni | |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno | |
dal 1949 al 1960 | invariata | |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno | |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella D-quater
Opzione D
Rendita annua erogabile finché l’Assicurato e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita, finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea, rateazione annuale | |
1° esempio | |
Età assicurativa di entrambe le teste: | 60 anni |
Percentuale di reversibilità | 100% |
Coefficienti di Conversione (x1000): | 27,74093 |
Premio unico | € 50.000 |
Rendita inizialmente assicurata | € 1.387 |
2° esempio | |
Età assicurativa di entrambe le teste: | 65 anni |
Percentuale di reversibilità | 100% |
Coefficienti di Conversione (x1000): | 32,12811 |
Premio unico | € 50.000 |
Rendita inizialmente assicurata | € 1.606 |
Tabella E
Omissis
Tabella E-bis
Omissis
Tabella E-ter
Opzione E
Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente pagabile secondo
la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
50 | 33,26562 | 32,98714 | 32,84964 | 32,75861 | 50 |
51 | 33,82011 | 33,53230 | 33,39023 | 33,30420 | 51 |
52 | 34,40145 | 34,10363 | 33,95664 | 33,85935 | 52 |
53 | 35,00394 | 34,69563 | 34,54351 | 34,45266 | 53 |
54 | 35,63684 | 35,31724 | 35,15957 | 35,05524 | 54 |
55 | 36,29284 | 35,96141 | 35,79795 | 35,70222 | 55 |
56 | 36,98386 | 36,63962 | 36,46989 | 36,35760 | 56 |
57 | 37,69970 | 37,34205 | 37,16576 | 37,04916 | 57 |
58 | 38,45658 | 38,08433 | 37,90090 | 37,77959 | 58 |
59 | 39,23906 | 38,85158 | 38,66070 | 38,53448 | 59 |
60 | 40,06850 | 39,66636 | 39,46730 | 39,33570 | 60 |
61 | 40,92766 | 40,50605 | 40,29849 | 40,16129 | 61 |
62 | 41,83855 | 41,40369 | 41,18671 | 41,04332 | 62 |
63 | 42,78523 | 42,32439 | 42,09768 | 41,94788 | 63 |
64 | 43,78786 | 43,31717 | 43,07955 | 42,92257 | 64 |
65 | 44,83498 | 44,32879 | 44,07995 | 43,91561 | 65 |
66 | 45,94128 | 45,43159 | 45,17003 | 44,99732 | 66 |
67 | 47,10446 | 46,54553 | 46,27100 | 46,08978 | 67 |
68 | 48,32820 | 47,74000 | 47,48701 | 47,29595 | 68 |
69 | 49,62603 | 49,00535 | 48,70080 | 48,49986 | 69 |
70 | 50,98280 | 50,32791 | 50,00673 | 49,85085 | 70 |
Tavola IPS55U per impegni immediati
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: |
fino al 1926 | aumento di 3 anni |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
dal 1949 al 1960 | invariata |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella E-quater
Opzione E
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita
annuale | semestrale | trimestrale | mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | ||||
45 | 20,48111 | 20,35005 | 20,24371 | 20,00061 | 45 |
46 | 20,87320 | 20,73660 | 20,62693 | 20,37684 | 46 |
47 | 21,27960 | 21,13707 | 21,02390 | 20,76643 | 47 |
48 | 21,70007 | 21,55219 | 21,43534 | 21,17008 | 48 |
49 | 22,13620 | 21,98275 | 21,86203 | 21,58851 | 49 |
50 | 22,58891 | 22,42958 | 22,30479 | 22,02251 | 50 |
51 | 23,05913 | 22,89357 | 22,76450 | 22,47292 | 51 |
52 | 23,54784 | 23,37569 | 23,24764 | 22,94062 | 52 |
53 | 24,05612 | 23,87699 | 23,74290 | 23,42660 | 53 |
54 | 24,58512 | 24,39859 | 24,25791 | 23,93189 | 54 |
55 | 25,13610 | 24,94483 | 24,79383 | 24,45762 | 55 |
56 | 25,71037 | 25,50860 | 25,35187 | 25,00496 | 56 |
57 | 26,30914 | 26,09611 | 25,93332 | 25,58295 | 57 |
58 | 26,93132 | 26,70877 | 26,53955 | 26,17543 | 58 |
59 | 27,58078 | 27,34807 | 27,17204 | 26,79309 | 59 |
60 | 28,25918 | 28,01564 | 27,83239 | 27,43741 | 60 |
61 | 28,96834 | 28,71324 | 28,53209 | 28,10997 | 61 |
62 | 29,71022 | 29,44274 | 29,24974 | 28,81245 | 62 |
63 | 30,48694 | 30,21163 | 29,99994 | 29,54670 | 63 |
64 | 31,30088 | 31,00588 | 30,78475 | 30,31472 | 64 |
65 | 32,14993 | 31,83746 | 31,60628 | 31,13149 | 65 |
66 | 33,03753 | 32,70867 | 32,46677 | 31,96793 | 66 |
67 | 33,96846 | 33,62197 | 33,36866 | 32,84331 | 67 |
68 | 34,94548 | 34,58004 | 34,32734 | 33,75988 | 68 |
69 | 35,97159 | 35,59492 | 35,31041 | 34,72001 | 69 |
70 | 37,05003 | 36,63941 | 36,34071 | 35,72621 | 70 |
71 | 38,16980 | 37,73483 | 37,42101 | 36,79929 | 71 |
72 | 39,34470 | 38,88423 | 38,55427 | 37,89285 | 72 |
73 | 40,57900 | 40,09102 | 39,76216 | 39,03758 | 73 |
74 | 41,87666 | 41,36597 | 40,99162 | 40,23623 | 74 |
75 | 43,22811 | 42,67352 | 42,27924 | 41,52649 | 75 |
76 | 44,63266 | 44,04377 | 43,62830 | 42,81840 | 76 |
77 | 46,10631 | 45,48047 | 45,06468 | 44,16648 | 77 |
78 | 47,65391 | 46,98354 | 46,50931 | 45,57335 | 78 |
79 | 49,23222 | 48,51727 | 48,01747 | 47,07322 | 79 |
80 | 50,88122 | 50,12096 | 49,63182 | 48,55921 | 80 |
Tabella F
Omissis
Tabella F-bis
Omissis
Tabella F-ter
Opzione F
Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell’Assicurato, pagabile secondo la rateazione mensile
Tavola di mortalità: IPS55U per impegni | immediati - Tasso tecnico: 1,5% | (Valori per 1000) |
Rateazione della rendita mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | |
50 | 32,56260 | 50 |
51 | 33,13140 | 51 |
52 | 33,72741 | 52 |
53 | 34,35214 | 53 |
54 | 35,00728 | 54 |
55 | 35,69529 | 55 |
56 | 36,41889 | 56 |
57 | 37,18101 | 57 |
58 | 37,98506 | 58 |
59 | 38,83442 | 59 |
60 | 39,73206 | 60 |
61 | 40,68177 | 61 |
62 | 41,68535 | 62 |
63 | 42,74603 | 63 |
64 | 43,86944 | 64 |
65 | 45,06145 | 65 |
66 | 46,32274 | 66 |
67 | 47,66545 | 67 |
68 | 49,09562 | 68 |
69 | 50,62111 | 69 |
70 | 52,24932 | 70 |
Tavola IPS55U per impegni immediati | ||
Anno di nascita | Correzione da applicare all’età al termine della fase di accumulo: | |
fino al 1926 | aumento di 3 anni | |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni | |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno | |
dal 1949 al 1960 | invariata | |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno | |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Tabella F-quater
Opzione F
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell’Assicurato
Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000)
Rateazione della rendita mensile | ||
Età assicurativa | Età assicurativa | |
45 | 20,47304 | 45 |
46 | 20,89417 | 46 |
47 | 21,33203 | 47 |
48 | 21,78761 | 48 |
49 | 22,26178 | 49 |
50 | 22,75637 | 50 |
51 | 23,27224 | 51 |
52 | 23,81063 | 52 |
53 | 24,37290 | 53 |
54 | 24,96038 | 54 |
55 | 25,57495 | 55 |
56 | 26,21903 | 56 |
57 | 26,89497 | 57 |
58 | 27,60534 | 58 |
59 | 28,35320 | 59 |
60 | 29,14101 | 60 |
61 | 29,97194 | 61 |
62 | 30,84979 | 62 |
63 | 31,77772 | 63 |
64 | 32,75934 | 64 |
65 | 33,80101 | 65 |
66 | 34,90878 | 66 |
67 | 36,08834 | 67 |
68 | 37,34673 | 68 |
69 | 38,69185 | 69 |
70 | 40,13154 | 70 |
71 | 41,67453 | 71 |
72 | 43,33094 | 72 |
73 | 45,10986 | 73 |
74 | 47,02292 | 74 |
75 | 49,08339 | 75 |
76 | 51,30659 | 76 |
77 | 53,70924 | 77 |
78 | 56,30861 | 78 |
79 | 59,11383 | 79 |
80 | 62,14186 | 80 |
Allegato 2
Condizioni integrative che disciplinano l’Opzione F
Art. 1 Prestazioni assicurate
In relazione a ciascuna posizione individuale, per la quale il FONDO PENSIONE abbia esercitato l’Opzione F) e la SOCIETÀ non abbia rifiutato il relativo rischio, la SOCIETÀ stessa si impegna a corrispondere, finché l’Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione. Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato (come definito al successivo Art. 2), la SOCIETÀ garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato.
La rendita annua inizialmente assicurata risulta esclusivamente dalla scheda di polizza emessa dalla SOCIETÀ a fronte del premio versato.
La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, e non è riscattabile.
Art. 2 Definizione dello stato di non autosufficienza
Lo stato di non autosufficienza è determinato dall’incapacità - accertata ai sensi del successivo Art. 6 - totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un’altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.
Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa. Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale.
Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi. Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.
Art. 3 Esclusioni
È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:
🞆 i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o infortunio (inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), se non dichiarati prima dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale; qualora l’Assicurato fornisca anteriormente all’ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la SOCIETÀ, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
🞆 dolo del FONDO PENSIONE o del Beneficiario;
🞆 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
🞆 atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
🞆 contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
🞆 uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
🞆 malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall’American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza;
🞆 sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all’ingresso in assicurazione della posizione individuale;
🞆 partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
🞆 pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
🞆 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
Se lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.
Art. 4 Limitazioni
La garanzia per lo stato di non autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall’infortunio (come definito al precedente Art. 3) è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall’entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.
Qualora si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato determinato da una causa, diversa dall’infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la SOCIETÀ, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la SOCIETÀ si riserva:
- di impugnare l’assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell’Art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dall’assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell’Art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie, la SOCIETÀ può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
Art. 6 Denuncia e accertamento dello stato di non autosufficienza
Qualora l’Assicurato manifesti uno stato di non autosufficienza, come definito al precedente Art. 2, deve esserne fatta denuncia alla SOCIETÀ entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della SOCIETÀ della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall’allegato A/LTC. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla SOCIETÀ previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria - fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in xxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxxxx nel predetto Allegato A/LTC.
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per l’accertamento dello stato di non autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della SOCIETÀ, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa SOCIETÀ.
La SOCIETÀ si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del citato Art. 8, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Art. 7 Termini per la corresponsione della Rendita LTC
La rendita annua LTC viene corrisposta - insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della SOCIETÀ dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.
La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita al primo giorno del mese che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l’accertamento dello stato di non autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la SOCIETÀ corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.
Art. 8 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
L’Assicurato riconosciuto non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della SOCIETÀ e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il FONDO PENSIONE sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per il suddetto accertamento.
Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il FONDO PENSIONE non adempiano ai precedenti obblighi, la SOCIETÀ comunica al FONDO PENSIONE ed al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
Art. 9 Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 10 Richiamo alle Condizioni di assicurazione
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano - in quanto compatibili - le Condizioni di assicurazione, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione.
Allegato A /LTC
Documentazione da presentare alla Società in relazione alla causa del pagamento
Documentazione per la Denuncia dello Stato di Non Autosufficienza
Documentazione per il pagamento della rendita
Denuncia, debitamente sottoscritta, relativa allo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, corredata dal questionario - redatto su modello fornito dalla Società da compilarsi a cura del Medico curante dell’Assicurato stesso - necessario ai fini dell’accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause.
Una volta l’anno su richiesta della Compagnia:
🞆 Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Allegato 3
Art. 5 Modalità di rivalutazione delle prestazioni
L’Assicurazione è collegata al rendimento della Gestione separata “FONDICOLL UnipolSai” il cui Regolamento è allegato e parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.
Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari a 1 punto percentuale.
b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.
c) Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).
Allegato 4
Regolamento della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” (in breve “FONDICOLL”)
Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “FONDICOLL UnipolSai” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Art. 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in Euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.
Titoli di debito
🞆 Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
🞆 Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
🞆 Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale
🞆 Azioni negoziate su mercati regolamentati;
🞆 Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
Investimenti monetari
🞆 Depositi bancari;
🞆 Pronti contro termine;
🞆 Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché Fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
🞆 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
🞆 Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
🞆 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art. 4
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo Art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo Art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della
giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 4bis
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art. 4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Art. 5
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.
Art. 6
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 7
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art. 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente Regolamento.
Art. 9
Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
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