AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10
AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - XXXXXX, XXXXX XXXXXXX 00
C.F.: 97639830013
Reg. Gen N. 754
Del 10 dicembre 2019
Oggetto Contratto di Servizio Rep.N.79 del 14/12/2016 fra Agenzia della Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio dei servizi ferroviari e con autobus sostitutivi a far data dal 15/12/2019.
Determinazione del Direttore Generale
Decisione
Il Direttore Generale, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nell’ambito della propria competenza1, determina di autorizzare, a far data dal 15/12/2019, la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce:
1. la linea ferroviaria metropolitana Torino Dora – Germagnano – Ceres, del SfmA;
2. la tratta Torino Porta Susa – Rivarolo, della linea ferroviaria metropolitana Sfm1 Chieri – Rivarolo;
3. l’estensione Pont Canavese – Rivarolo,
al servizio ferroviario e automobilistico sostitutivo (quest’ultimo limitatamente alla tratta Germagnano – Ceres) con le periodicità di cui all’Allegato alla presente Determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le periodicità sono adeguate alla variazione della domanda di mobilità nel corso delle festività di fine 2019 ed inizio anno 2020 nonché al periodo estivo di sospensione dell’anno scolastico.
Alla Società G.T.T. S.p.A. si chiede:
a) di inviare all’Agenzia il quadro di dettaglio del servizio ferroviario (con sviluppo della traccia oraria con velocità massima ammessa di 70 km/ora sulla tratta Settimo Torinese – Rivarolo e fermata di tutti i servizi a Feletto) e del servizio con autobus sostituitivi nonché lo sviluppo delle relative produzioni con termini di riferimento il prossimo cambio orario di dicembre 2020;
b) di inviare all’Agenzia lo schema di programmazione dei rotabili (nella tipologia e
nella quantità) da assegnare a ciascun servizio;
c) di provvedere ad un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d’orario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006;
I programmi di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d’orario sulla
base:
• dell’assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte;
• per quanto concerne il servizio sulla tratta Germagnano – Torino Dora, delle interferenze all’esercizio che saranno prodotte nel corso dell’anno 2020 dai lavori di Corso Grosseto in Torino per l’interconnessione al nodo ferroviario;
• della data di subentro di Trenitalia S.p.A. all’esercizio ferroviario in virtù dell’aggiudicazione definitiva disposta dall’Agenzia in data 18/9/2019 per l’affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino.
Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile.
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.
Motivazione
Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.
A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell’esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diretto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, subordinatamente all’assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.
I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i servizi: Torino Porta Susa - Settimo
- Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i servizi Torino Porta Susa - Chieri sono inseriti nell’ “Atto2 di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020” fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A., rubricato dall’Agenzia al Rep.Cont. N. 206 del 29/09/2017.
In virtù della concessione regionale per Il servizio e la manutenzione delle due ferrovie, il Contratto prevede a carico di G.T.T. S.p.A. l’effettuazione del servizio e la manutenzione delle linee; pertanto G.T.T. S.p.A. riveste sia il ruolo di gestore del servizio sia il ruolo di Gestore Infrastruttura – GI.
Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferroviarie – ANSF.
All’Art. 3., comma 1, il Decreto dispone che i gestori dell’infrastruttura ferroviaria per le
reti di cui all’Allegato A (compresa la Settimo – Rivarolo – Pont X.xx), entro centottanta
giorni dell’entrata in vigore del presente decreto, presentino all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.
Nel processo di adeguamento della sicurezza ferroviaria delle c.d. “reti ferroviarie interconnesse”, l’ANSF ha specificato gli interventi infrastrutturali e organizzativi da effettuarsi obbligatoriamente sulle medesime ferrovie per l’adozione di provvedimenti mitigativi del rischio.
Nelle more del completamento dell’infrastruttura e del rilascio dell’autorizzazione di sicurezza l’ANSF ha imposto una velocità di esercizio non superiore a 50 km/h.
Contestualmente la medesima ANSF aveva stabilito un periodo transitorio (pari a due anni, con termine di scadenza 6 agosto 2018) in cui l’adozione di provvedimenti alternativi autonomamente individuati dai GI mitigativi del rischio (quali, a titolo di esempio, si citano fra gli altri l’avvio di processi di progettazione, funzionamento sicuro e manutenzione sicura) e il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza, avrebbero consentito una velocità massima di esercizio superiore, pari a 70 km/h.
Con la Determinazione dirigenziale n.104 del 07/03/2018 l’Agenzia ha autorizzato, fra l’altro, i programmi di esercizio sulla linea Sfm1 elaborarti da G.T.T. S.p.A per l’annualità 2018 elaborati, ove consentito dall’infrastruttura, con velocità massima di esercizio pari a 70 km/h.
G.T.T. S.p.A. ha presentato domanda di rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza in data 15/03/2017; tuttavia, in data 02/07/2018, l’ANSF ha comunicato a G.T.T. S.p.A. che le valutazioni circa la documentazione a corredo alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione medesima hanno avuto esito negativo.
Di conseguenza l’Agenzia con le Determinazioni Dirigenziali n.414 del 02/08/2018,
n.461 del 24/08/2018 e n.463 del 05/09/2018 ha dovuto ammettere l’adozione di schemi di tracce sulla tratta Settimo – Rivarolo con velocità massima di esercizio non superiore a 50 km/h che consentissero, a Settimo, la compatibilizzazione con l’esercizio ferroviario del nodo di Torino, a discapito dell’allungamento della velocità commerciale e della parziale sospensione della fermata di Feletto.
Nel contempo, con la Determinazione Dirigenziale n.463 del 05/09/2018 innanzi citata, a garanzia della mobilità dei cittadini di Feletto, l’Agenzia ha dovuto ammettere l’adozione di un servizio di navette con autobus fra Feletto e Rivarolo e fra Feletto e Bosconero in sostituzione dei servizi ferroviari a cui è stata sospesa la fermata a Feletto. Nondimeno nel periodo settembre – dicembre 2018 la domanda di servizio dei cittadini di Feletto si è orientata all’uso dei servizi più congeniali alle proprie esigenze a tal punto che alcuni servizi di navetta risultano pressoché inutilizzati.
Nel corso della riunione3 del 26/06/2019 di Comitato Tecnico, i rappresentanti di G.T.T.
S.p.A. hanno informato l’Agenzia che in data 14/06/2019 il GI di GTT ha ottenuto dall’ANSF il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza relativamente alle linee ferroviarie Settimo Torinese – Rivarolo e Rivarolo – Pont Canavese. L’Autorizzazione di Sicurezza si riferisce ai trasporti passeggeri, merci e merci pericolose.
Nondimeno nel rapporto dell’ANSF sono state indicate alcune prescrizioni di carattere procedimentale, fra cui quella relativa all’attuazione di modifiche al Sistema di Gestione della Sicurezza, che G.T.T. ha superato4 in data 12/11/2019.
Con nota5 prot. n. RSSET/TGSMR/DNG/39884 del 21/11/2019, RINA Service S.p.A.6 ha valutato efficacemente la relazione intitolata “Regolamento (UE) 402/2013 – Valutazione modifica 04/2019 – Oggetto: Ripristino velocità massima di linea a 70 km/h”, prodotta da G.T.T. S.p.A. – GI in data 31/10/2019, ritenendo che le misure organizzative e operative previste per ovviare alla non-conformità di cui al punto 4.20 del Regolamento di Circolazione Ferroviaria di ANSF siano adeguate a contenere il rischio globale dell’esercizio ferroviario ai livelli già in essere, nelle more dell’implementazione del sottosistema SCMT di terra con la collaborazione con RFI.
Nel corso dell’incontro a tema “Linea Sfm1”, convocato dall’Assessorato Trasporti della Regione Piemonte il 02/12/2019 presso la sede regionale di Corso Stati Uniti, 21 – Torino, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno comunicato che dalla medesima data, è stato ripristinato alla velocità massima di 70 km/ora l’esercizio ferroviario sulla tratta Settimo Torinese – Rivarolo.
Nel corso della riunione del 26/11/2019 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto, il Responsabile Trasporto Ferroviario di G.T.T. S.p.A. ha presentato la seguente proposta di programma di esercizio 2019 - 2020 dei servizi SFM1 e SFMA:
• nel periodo da sabato 22/2/2020 a mercoledì 26/2/2020 e da giovedì 9/4/2020 a martedì 14/4/2020 (vacanze scolastiche di carnevale e Pasqua, la non produzione dei treni 4196-4197, pari a 11 giornate;
• nel periodo non scolastico estivo dal 11/6/2020 a domenica 6/9/2020 la non produzione dei treni 4196-4197 considerata l’assenza di climatizzazione per i vani passeggeri nei rotabili della famiglia ETR Y 053 normalmente utilizzata per detti servizi.
• nel periodo non scolastico estivo dal 29/6/2020 al 2/8/2020 la non produzione dei treni 4198-4199.
Già in sede di Comitato Tecnico i rappresentanti dell’Agenzia hanno informato GTT di non poter accogliere le succitate proposte di variazione in quanto le attuali periodicità dei servizi di GTT sono allineate alla periodicità dell’intero servizio regionale, ritenendo peraltro che le variazioni di esercizio proposte nel corso del periodo invernale – primaverile non siano adeguate ad un servizio ferroviario forte in area metropolitana.
L’Agenzia ritiene che i programmi di esercizio autorizzati siano conformi alle periodicità di cui alla tabella allegata al presente provvedimento, già verificati dagli uffici tecnici delle Parti.
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In data 22.05.2019, al termine della procedura di affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a Trenitalia, successivamente convertendola in aggiudicazione definitiva in data 18/9/2019 e prevedendo l’avvio del servizio in data 08/12/2019.
Tuttavia, allo stato, Trenitalia ha differito alla fine del 2020 l’avvio del servizio unitario del nodo ed il conseguente subentro ai servizi ferroviari di G.T.T. S.p.A. motivando la richiesta con necessità organizzative ed autorizzative.
Al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità si ritiene opportuno che i programmi di esercizio e la conseguente produzione siano sviluppati secondo le periodicità autorizzate fini al termine dell’anno 2020; in ogni caso potranno essere oggetto di revisione in corso d’orario sulla base:
• dell’assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte;
• per quanto concerne il servizio sulla tratta Germagnano – Torino Dora, delle interferenze all’esercizio che sarà prodotto presumibilmente dal mese di dicembre 2019 dai lavori di Corso Grosseto in Torino, per l’interconnessione al nodo ferroviario;
• della data di subentro di Trenitalia S.p.A. all’esercizio ferroviario in virtù dell’aggiudicazione definitiva disposta dall’Agenzia in data 18/9/2019 per l’affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino.
G.T.T. S.p.A. ha l’obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale autorizzato dall’Ente concedente nel Contratto di Servizio.
Attenzione
La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.
ll Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e xx.xx.)
Torino, lì 10 dicembre 2019
1 Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi dell’Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.
2 Con Determinazione Dirigenziale N. 443 del 29/09/2017 il Direttore Generale ha determinato di approvare lo schema dell’ “Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020” fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A..
3 Verbale della riunione protocollato dall’Agenzia al n. 7551/2019 del 25/07/2019.
4 Riferimento nota prot. n. 30574 del 12/11/2019 dell’ANSF agli atti dell’Agenzia.
5 La nota prot. n. RSSET/TGSMR/DNG/39884 del 21/11/2019 di RINA Service S.p.A. è allegata alla nota prot. n. 31713 del 21/11/2019 di G.T.T. S.p.A., agli atti dell’Agenzia.
6 RINA Service S.p.A. è il CSM Assessment Body, riconosciuto da ANSF, che si è impegnato, su incarico di G.T.T. S.p.A., a valutare in forma indipendente il procedimento di gestione della modifica operativa finalizzata all’innalzamento della velocità massima di esercizio dei treni passeggeri circolanti sulla tratta Settimo Torinese – Rivarolo canavese della Ferrovia del Canavese.