ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
AL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
Il presente documento è articolato come segue: | ||
PARTE A – NORME GENERALI Norme contrattuali relative al servizio di gestione di portafogli | pag. | 2 |
PARTE B – DOCUMENTO INFORMATIVO Sezione 1 – Informazioni su Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. | pag. | 14 |
Sezione 2 – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela | pag. | 16 |
Sezione 3 – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari | pag. | 17 |
Sezione 4 – Policy adottata dalla SGR in materia di conflitto di interessi | pag. | 29 |
Sezione 5 – Incentivi | pag. | 30 |
Sezione 6 – Prodotti Complessi | pag. | 30 |
Sezione 7 – Costi ed oneri | pag. | 31 |
Sezione 8 – Informativa in merito al trattamento dei dati personali | pag. | 31 |
Sezione 9 – Best Execution Policy - Strategia per l’esecuzione e la trasmissione di ordini | pag. | 33 |
Sezione 10 – Antiriciclaggio | pag. | 34 |
Sezione 11 – Informativa sulla classificazione della clientela | pag. | 35 |
PARTE C – LINEE DI GESTIONE LINEE DI GESTIONE WEALTH MANAGEMENT | pag. | 37 |
PARTE D – CONTATTI Contatti con la SGR | pag. | 41 |
MODULO N. ………………
VERSIONE 02/2018_ GP WM 1
PARTE A
NORME GENERALI
Norme contrattuali relative al servizio di gestione di portafogli
Art. 1 – Oggetto del Contratto
1. Il contratto ha ad oggetto la prestazione da parte di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (la “SGR”) del servizio di investimento di gestione di portafogli di investimento (il “Servizio”), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dei relativi regolamenti di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il modulo di richiesta di apertura rapporto (il “Modulo di Richiesta Apertura Rapporto”) e tutti gli allegati, tra cui le presenti Condizioni Generali di Contratto formano parte integrante del contratto (il “Contratto”), rispetto a cui il Cliente:
- dichiara di avere esaminato e compreso in fase precontrattuale i contenuti e il significato, e
- riconosce che la SGR oppure l’intermediario collocatore, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, si sono adoperati per verificare, per quanto ragionevolmente possibile, che il Cliente ne abbia esaminato e compreso i contenuti e il significato.
3. Nella prestazione del Servizio la SGR è espressamente autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, TUF, ad agire anche in nome proprio e per conto del Cliente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Le caratteristiche della Linea di Gestione scelta dal Cliente sono indicate nella Parte C dell’Allegato 1. In caso di eventuale contrasto tra le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e quelle riportate nella Parte C del presente Allegato 1, queste ultime avranno prevalenza.
Art. 2 – Classificazione dei clienti
1. Secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, la SGR potrà considerare e trattare il Cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La classificazione attribuita al Cliente dalla SGR è stata comunicata al medesimo tramite il Modulo di Richiesta Apertura Rapporto.
2. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la SGR tratterà il Cliente secondo la classificazione attribuitagli da tale intermediario terzo
3. Al Cliente è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta la SGR comunica al Cliente su supporto duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. E’ onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
4. Nel caso in cui il Cliente non sia classificato di diritto quale “Cliente professionale” e formuli espressa richiesta di essere considerato tale, la SGR ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione, o meno, della richiesta.
5. Se il Cliente ritiene di non poter essere classificato come cliente professionale riguardo a un determinato Servizio oggetto dell’incarico conferito alla SGR ai sensi del presente Contratto, il Cliente è tenuto a comunicarlo alla SGR prima che abbia inizio la prestazione del Servizio e a inviare alla stessa la documentazione a supporto della richiesta di modifica della classificazione.
Art. 3 – Conclusione del Contratto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1326 c.c., il Contratto è concluso nel momento in cui il Cliente preponente ha conoscenza dell’accettazione della SGR. Ai fini della presentazione della proposta contrattuale alla SGR, il Cliente (a) qualora abbia sottoscritto l’apposito modulo di richiesta al servizio di firma elettronica avanzata potrà sottoscrivere la proposta contrattuale mediante firma grafometrica. In tale caso la SGR comunicherà la propria accettazione o diniego mediante posta elettronica; (b) qualora non abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata, potrà inviare la proposta contrattuale debitamente sottoscritta con firma olografa. In tale caso la SGR comunicherà la propria accettazione o diniego mediante lettera raccomandata.
2. In nessun caso il Contratto troverà esecuzione prima del primo conferimento operato dal Cliente ai sensi del successivo art. 6 del presente Contratto. In particolare, l’esecuzione dell’incarico è subordinata alla condizione che la liquidità e/o gli strumenti finanziari conferiti siano nella piena disponibilità della SGR.
3. Nell'ipotesi in cui il Contratto sia concluso fuori sede, ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della SGR la sua efficacia è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente, ai sensi dell’art. 30, comma 6, TUF. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso, senza spesa né corrispettivo, alla SGR.
4. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza e il Cliente sia un “consumatore” ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (il “Codice del Consumo”), la sua efficacia è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, ai sensi dell’art. 67-duodecies del Codice del Consumo. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso, senza spesa né corrispettivo, alla SGR.
5. Entro il termine di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Cliente può comunicare alla SGR il proprio recesso mediante (a) comunicazione sottoscritta in originale inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; (b) comunicazione sottoscritta mediante firma grafometrica qualora lo stesso abbia preventivamente aderito al relativo servizio.
6. L’eventuale recesso comunicato con le modalità di cui al precedente comma 5 non comporta a carico del Cliente spese, corrispettivi od oneri di alcun genere e determina la restituzione di quanto eventualmente conferito alla SGR.
7. La sottoscrizione del presente Contratto può avvenire anche fuori sede, tramite il ricorso alla collaborazione di Consulenti Finanziari.
8. Al momento del primo contatto con il Cliente, il Consulente Finanziario è tenuto a consegnare al Cliente copia di una dichiarazione da cui risultino gli elementi identificativi dell’intermediario per cui opera il Consulente, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario, nonché l’indirizzo a cui inviare la dichiarazione di recesso di cui al precedente comma 5, prevista dall’art. 30, comma 6, TUF. Il Consulente Finanziario è tenuto, inoltre, a consegnare al Cliente copia della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei Clienti e dei potenziali Clienti.
9. Il Consulente Finanziario deve procedere all’adeguata verifica del Cliente ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni e deve rilasciare al medesimo copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questi sottoscritto con firma olografa o grafometrica.
10. Sia per i conferimenti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare ai Consulente Finanziari di cui la SGR o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei consulenti finanziari stessi. Il Cliente prende altresì atto che l’estinzione delle obbligazioni del Cliente verso la SGR avverrà all’effettivo ricevimento di tali mezzi di pagamento o strumenti finanziari da parte della stessa. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
Art. 4 – Adeguatezza
1. La prestazione del Servizio è soggetta alla valutazione di adeguatezza in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la SGR farà affidamento sulla valutazione di adeguatezza condotta da parte di tale intermediario terzo
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale viene verificato che: (i) l’operazione realizzata nel quadro della prestazione del Servizio corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente ivi inclusa la tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
4. Onde consentire l’effettuazione della valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce alla SGR o, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, all’intermediario terzo informazioni in merito a: (i) le finalità per cui vuole accedere agli investimenti e la sua tolleranza al rischio; (ii) la fonte e la consistenza del proprio reddito, del proprio patrimonio complessivo e dei propri impegni finanziari e la sua capacità di sostenere le perdite; (iii) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza; la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate in passato e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il proprio livello di istruzione e la professione attuale e, ove rilevante, precedente, la fascia di età del cliente, il suo stato civile ed il numero di figli a carico, l’esperienza e conoscenza del cliente.
5. Il Cliente è tenuto, pertanto, a fornire alla SGR tali informazioni, compilando e sottoscrivendo, con firma olografa o grafometrica, l’apposito questionario, prima della prestazione del Servizio.
6. Nel caso in cui la SGR non ottenga, in tutto o in parte, le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza, essa si asterrà dal prestare il Servizio, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente prende atto quindi che la mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza impedirà alla SGR di dare esecuzione al Contratto.
7. Il Cliente prende atto che la SGR fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito questionario e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla SGR qualsiasi variazione di tali informazioni e, in ogni caso, ad aggiornare la propria profilatura con cadenza almeno biennale. La SGR non è, pertanto, responsabile per la prestazione del Servizio sulla base di informazioni che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
8. L'erogazione del Servizi è sospesa per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della SGR delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di modifiche, salvo che a seguito di scelte operate dalla SGR nello svolgimento del proprio mandato di gestione.
Art. 5 - Modalità di gestione.
1. La SGR espleta l’attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
2. La SGR nell’esecuzione del Contratto ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente e salvo quanto previsto al successivo art. 12, tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. Nell’esecuzione dell’incarico la SGR avrà cura di ricercare la personalizzazione del servizio di gestione di portafogli rispetto agli indirizzi, alle esigenze, agli obiettivi ed alle caratteristiche del Cliente nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Linea di gestione prescelta dal Cliente.
3. Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la SGR adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Ove il Cliente sia classificato come “al dettaglio”, la SGR tiene conto, a tal fine, del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 6 del presente articolo. La SGR provvede a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
4. La SGR applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della SGR stessa. A tale fine, la SGR (i) assicura che le operazioni svolte nell’ambito
dell’attività di gestione per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; (ii) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente. La SGR adotta, inoltre, tutte le misure sufficienti per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi dei Clienti siano prontamente e correttamente indicati sul conto di pertinenza di ciascun Cliente.
5. Il Cliente, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 12, ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta; la SGR vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della gestione. Quanto alle modalità di invio degli ordini viene fatto rinvio al successivo art. 12.
6. La SGR, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di investimento dallo stesso scelta valuta: (i) che le operazioni realizzate corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente inclusa la sua tolleranza al rischio; (ii) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi e di sostenere le perdite compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) che le operazioni realizzate siano di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi. La SGR non può effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Qualora la SGR riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non adeguate, provvede ad informarlo di tale circostanza e del fatto che è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni, a non dare esecuzione alle disposizioni stesse.
7. La SGR nell’ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione di portafogli e delegabili, deleghe gestionali anche inerenti l’intero portafoglio. In caso di deleghe parziali, la SGR indica gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l’autorizzazione viene rilasciata.
8. La SGR è autorizzata dal Cliente - anche ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia 29 ottobre 2007 - a ricorrere al deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un “Conto Omnibus” aperto presso terzi soggetti (i.e. banca Depositaria) ed intestato alla SGR, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri Clienti, fermo restando che la SGR, nel rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La SGR tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la SGR al deposito degli strumenti finanziari nel “Conto Omnibus”, corre il rischio che la SGR possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà.
9. La SGR può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. In tale circostanza, la SGR farà in modo che sia improbabile - minimizzando il rischio - che ciò vada a discapito del Cliente. Il Cliente prende atto e si dichiara informato del fatto che in caso di istruzioni specifiche impartite dal Cliente stesso, l’aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell’operazione svolta per conto suo. La SGR stabilisce per il Cliente una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. La SGR, qualora aggreghi operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale la SGR può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell’ esposizione. In ogni caso, la SGR si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest’ultimo.
10. Il Cliente ha facoltà di conferire alla SGR la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione per iscritto e per singole assemblee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, fermo restando che la SGR, nell'ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall'obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la SGR sia delegata dal Cliente per la partecipazione all'assemblea, la SGR stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire alla SGR almeno il giorno precedente a quello dell’assemblea. La SGR può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all’ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente. In tali casi la SGR deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il Cliente può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quello indicato.
11. Per l’esecuzione delle operazioni il Cliente deposita i titoli in un conto titoli intestato alla SGR e rubricato come conto di terzi aperto presso uno o più intermediari autorizzati e la liquidità in un conto corrente intestato alla SGR e rubricato come conto di terzi aperto presso una o più banche. Resta sin d’ora convenuto che le somme inizialmente versate e gli strumenti finanziari depositati nei predetti conti, così come quelli che il Cliente conferisca successivamente, andranno - salva diversa volontà della SGR - a confluire nel portafoglio oggetto della gestione e saranno a disposizione della SGR per tutte le operazioni relative all’espletamento dell’incarico di gestione.
12. Le somme depositate dal Cliente sono produttive di interessi e la SGR retrocederà al Cliente gli interessi nella stessa misura percepita dalla banca depositaria.
Art. 6 – Patrimonio in gestione e operatività del conto corrente di gestione.
1. Costituiscono il patrimonio in gestione sia gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide trasmessi inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
2. Premesso che, come indicato nella Parte C del presente Allegato 1 al Contratto, ciascuna Linea di gestione prevede un conferimento minimo inziale specificatamente indicato nella suddetta Parte C, il controvalore del patrimonio iniziale affidato in gestione non può essere inferiore al valore del conferimento minimo iniziale previsto dalla Linea prescelta dal Cliente.
3. E’ facoltà della SGR accettare conferimenti iniziali in misura inferiore a quelli indicati e dare comunque avvio all’attività di gestione prima che i conferimenti abbiano raggiunto l’importo indicato. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere (i.e. tutte le valute diverse dall’Euro) convertibili previste dalla normativa valutaria pro tempore vigente ed il relativo ammontare viene accreditato in conto. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici in una qualsiasi delle suddette valute estere convertibili a favore del Cliente. Qualora, per effetto di disinvestimenti, il controvalore del patrimonio affidato in gestione dovesse scendere sotto al 50% del valore del conferimento minimo iniziale previsto dalla Linea prescelta dal Cliente, il Cliente, previo ricevimento della richiesta scritta da parte della SGR, dovrà reintegrare il patrimonio affidato in gestione in modo tale che lo stesso risulti almeno pari al valore del conferimento minimo iniziale previsto dalla Linea prescelta dal Cliente. La mancata reintegrazione del patrimonio affidato in gestione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, costituisce per la SGR una giusta causa di recesso dal Contratto.
4. L’effettuazione di conferimenti di strumenti finanziari é in ogni caso subordinata all’accettazione da parte della SGR. Qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto delle caratteristiche della gestione prescelta, la SGR provvederà, essendo sin d’ora espressamente autorizzata, a vendere gli strumenti finanziari ricevuti e ad acquistare o sottoscrivere le tipologie di strumenti finanziari compatibili con le caratteristiche della gestione stessa.
5. Il conferimento iniziale può essere eseguito dal Cliente anche in più soluzioni; in tal caso, la SGR darà avvio all’attività di gestione entro il termine di 7 (sette) giorni dal momento in cui il conferimento ha raggiunto il minimo richiesto, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 e la sospensione dell’efficacia del contratto per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente nel caso previsto dall’art. 30, comma 6, TUF.
6. L’esecuzione dell’incarico inizierà non appena avrà acquistato efficacia il Contratto, alla condizione che la liquidità e/o gli strumenti finanziari conferiti siano nella piena disponibilità della SGR.
7. E’ facoltà della SGR accettare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, conferimenti successivi del Cliente, purché di importo non inferiore ad Euro 1.000,00 e fatti affluire con le stesse modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale. In particolare: a) per le somme di denaro: mediante bonifico bancario disposto a favore del conto corrente intestato alla SGR e rubricato come conto terzi, indicato nell’apposito “Modulo per le disposizioni” o mediante assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato alla SGR; il conferimento può avvenire in una qualsiasi delle valute estere convertibili in Euro ed il relativo ammontare viene accreditato in conto; b) per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento nel conto di deposito titoli intestato alla SGR e rubricato come conto terzi, indicato nell’apposito “Modulo per le disposizioni”. Il conferimento di strumenti finanziari, sia all’atto dell’apertura del rapporto, sia successivamente, è, in ogni caso, subordinato alla preventiva valutazione e accettazione da parte della SGR (come previsto al precedente comma 3) e deve essere accompagnato da una distinta contenete gli estremi necessari per identificarli. La distinta degli strumenti finanziari che il Cliente intende conferire deve essere sottoposta all’esame preventivo della SGR, al fine di verificare l’ammissibilità del conferimento di ciascuna tipologia di strumento finanziario e la presenza di tutti i dati necessari, anche ai fini fiscali. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la SGR prende luogo dalla consegna dello strumento finanziario medesimo ed il trasferimento, il ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui al TUF e relativa normativa di attuazione, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
8. Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, o in valuta, in dare ed avere, derivanti dall’attività di gestione di portafogli, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari oggetto dell’attività di gestione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante in numerario dalla gestione stessa saranno regolati mediante addebito ed accredito sul conto corrente intestato alla SGR e rubricato come conto terzi.
9. Nell’esecuzione dell’incarico la SGR è espressamente autorizzata dal Cliente:
(i) a depositare la liquidità e gli strumenti finanziari su conti intestati alla SGR come “beni di terzi in gestione” presso banche abilitate con facoltà per il depositario di sub-deposito presso altri soggetti abilitati;
(ii) a prelevare dal suddetto deposito gli strumenti finanziari necessari per l’effettuazione e/o il regolamento delle operazioni eseguite;
(iii) a versare, salvo ove diversamente previsto, ogni importo liquido di compendio del portafoglio gestito sul Conto Corrente appositamente acceso;
(iv) a prelevare dal suddetto Conto Corrente le somme necessarie per l’effettuazione e/o il regolamento delle operazioni eseguite, ivi comprese le commissioni e spese.
Art. 7 – Rischi connessi all’attività di gestione e comunicazione delle perdite.
1. Il Cliente prende atto che il servizio di gestione oggetto del presente Contratto non comporta per la SGR obbligazioni di risultato e che, pertanto, il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, indipendentemente dalla misura di leva finanziaria di cui al successivo art. 8 ovvero dall’indicatore sintetico di rischio della gestione (VAR) concordato. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale dell’investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria sia superiore all’unità e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
2. La SGR informa il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
3. Il Cliente si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell’attività di gestione, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
4. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, qualora la Linea prescelta prevede l’utilizzo della leva finanziaria, a causa dell’effetto leva, potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
5. Ove il patrimonio affidato in gestione contenga attività denominate in valuta estera (i.e. tutte le valute diverse dall’Euro), il Cliente è soggetto anche al rischio di cambio. Tale rischio è legato a variazioni dei prezzi della valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall’euro) nella quale si detiene una qualsiasi attività; è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo. Il rischio di cambio può comportare una perdita su cambi (se la variazione è negativa) o un utile su cambi (se la variazione è positiva).
6. Nel caso di combinazioni di contratti o di strumenti finanziari la SGR mette a disposizione del Cliente una adeguata descrizione dei rischi connessi ai singoli strumenti con indicazione espressa dei maggiori rischi che possono scaturire dalla interazione tra i diversi strumenti coinvolti.
7. Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la SGR effettuerà in esecuzione del presente Contratto.
Art. 8 – Caratteristiche della gestione.
1. La politica di gestione seguita dalla SGR è diversa a seconda della linea di gestione prescelta dal Cliente mediante apposita indicazione nel “Modulo per le Disposizioni” ed è dettagliatamente descritta nella Parte C dell’Allegato 1 al Contratto.
2. Il servizio di gestione di portafogli regolato dal presente Contratto è caratterizzato dalla circostanza che il patrimonio del Cliente, in considerazione e nel rispetto delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, può essere investito prevalentemente o anche esclusivamente in OICR gestiti dalla medesima SGR. Se del caso, tale circostanza viene specificata nella successiva Parte C.
3. Nella Parte C vengono definite le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente. Le percentuali di composizione del portafoglio sono stabilite nell’ambito delle caratteristiche della gestione. Tali percentuali potranno essere superate soltanto in via transitoria e a seguito di circostanze sopravvenute (es. assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o per effetto di operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (es. conversioni, esercizio di warrant, ecc.) o laddove ciò sia necessario per finalità di tutela del patrimonio del Cliente. Nella Parte C sono specificate tra l’altro:
a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;
b) la misura massima della leva finanziaria che la SGR può utilizzare;
c) l’indicatore sintetico di rischio (VAR) o un parametro di riferimento (benchmark) qualora presente;
d) gli obiettivi della gestione e il livello del rischio entro il quale la SGR esercita la propria discrezionalità, ed eventuali restrizioni in proposito.
4. Per "strumenti finanziari" si intendono quelli di cui all’art. 1, comma 2, del TUF.
5. La “leva finanziaria” misura sinteticamente, in un dato momento, quante volte l'intermediario ha incrementato le posizioni detenute per conto del cliente su strumenti finanziari non derivati rispetto al patrimonio in gestione. Il grado massimo di leva utilizzabile nella gestione del portafoglio costituisce pertanto un indicatore di quante volte la rischiosità di base della linea di gestione può essere incrementata da parte dell'intermediario.
6. Ai sensi del precedente comma 3, lettera b), la Parte C di cui al presente Allegato 1 al Contratto indica se la SGR è autorizzata a fare uso della leva finanziaria e, se in caso affermativo, la misura massima utilizzabile.
7. Ai sensi del precedente comma 3, lettera c), la SGR stabilisce e comunica al Cliente un indicatore sintetico di rischio (VAR) o un parametro di riferimento (benchmark), basato sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente.
Art. 9 – Variazione delle caratteristiche della gestione.
1. Il Cliente può in qualunque momento chiedere di cambiare le caratteristiche della gestione prescelta, comunicando alla SGR le nuove linee guida. L’opzione del Cliente si realizza mediante sottoscrizione e consegna alla SGR di un apposito modulo/allegato recante l’indicazione delle nuove caratteristiche della gestione, ovvero mediante invio della comunicazione sottoscritta con firma grafometrica.
2. Nel caso in cui il contratto sia intestato a più persone, la richiesta di modifica delle caratteristiche e/o della Linea di gestione deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari.
3. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subordinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della/e nuova/e linea/e di gestione oltre che al rispetto degli eventuali limiti e condizioni di accesso previsti per ciascuna Linea di Gestione e fatte salve – per detti limiti e condizioni di accesso – le eventuali deroghe concesse dalla SGR. Resta inteso che, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza ovvero mancato rispetto degli eventuali limiti e condizioni di accesso previsti per la nuova Linea di Gestione, la SGR proseguirà l’esecuzione del mandato oggetto del presente Contratto in osservanza delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta originariamente.
4. Salva diversa disposizione del Cliente, il mutamento della Linea di Gestione ai sensi del presente articolo, non comporta effetti novativi né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La SGR provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova Linea di Gestione prescelta.
Art. 10 – Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
1. Compatibilmente con i limiti generali previsti nell’ambito delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, e salvo disposizione contraria del Cliente, la SGR può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari derivati, a fini di copertura e/o di investimento. Il Cliente prende atto che la SGR deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.
2. Compatibilmente con i limiti generali previsti nell’ambito delle caratteristiche della gestione prescelta, e salvo disposizione contraria del Cliente, la SGR può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi parti di OICR. Le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
3. Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta, la SGR può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili.
Art. 11 – Conflitti di interesse
1. La SGR adotta, ai sensi della vigente normativa, ogni misura idonea per identificare e prevenire o gestire conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra soggetti, ovvero: dirigenti, dipendenti e agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione del Servizio e che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, la SGR considera, quale criterio minimo se, a seguito della prestazione del Servizio di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, la stessa, un “soggetto rilevante”, o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la SGR:
a) È probabile che possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti diversi da quello a cui il Servizio è prestato;
d) svolgano la medesima attività del Cliente;
e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, beni o servizi.
2. La politica di gestione dei conflitti adottata dalla SGR è tesa anche a garantire che i “soggetti rilevanti” impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Al fine di gestire i conflitti di interesse la SGR adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:
a) impedire o controllare lo scambio di informazioni (tramite l'utilizzo di barriere informative) tra i “soggetti rilevanti” coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
b) garantire la vigilanza separata dei “soggetti rilevanti” le cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della SGR;
c) eliminare ogni legame diretto tra le retribuzioni dei “soggetti rilevanti” che esercitano in modo prevalente un’attività e la retribuzione di, altri soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d) impedire o limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un “soggetto rilevante” a distinti servizi di investimento o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
3. Quando le misure di cui sopra non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare i rischi affinché esso possa prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto.
4. Informazioni di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR sono contenute nella Parte B, Sez 4 dell’Allegato 1. Su espressa richiesta del Cliente, la SGR fornirà informazioni di maggior dettaglio in merito alla propria politica in materia di conflitti di interessi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16190/2007, come successivamente modificato (il “Regolamento Intermediari”) e dal Regolamento Delegato 565/2017.
5. La SGR informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interessi adottata mediante avviso sul sito internet della stessa SGR.
Art. 12 – Istruzioni vincolanti e modalità di trasmissione
1. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni particolari per l’esecuzione di determinate operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, dandone comunicazione alla SGR, in lingua italiana e in forma scritta.
2. Il Cliente potrà trasmettere gli ordini anche mediante fax ovvero mediante invio della disposizione sottoscritta con firma grafometrica (qualora il Cliente abbia preventivamente aderito all’utilizzo di tale forma di comunicazione). Nella Parte D del presente Allegato 1 sono indicati i contatti della SGR relativamente all’invio degli ordini. La SGR darà attuazione agli ordini del Cliente nei tempi tecnici necessari, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni particolari siano incompatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta.
Art. 13 – Esecuzione dell’incarico e oneri collegati
1. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli Clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SGR e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
2. Con riferimento agli strumenti finanziari nominativi eventualmente utilizzati nello svolgimento del presente incarico la SGR è fin d'ora autorizzata ad apporvi la girata in nome e per conto del Cliente.
3. Con riferimento alle quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (d'ora innanzi OICR) acquistate e/o sottoscritte, la SGR è autorizzata ad inserirle nel certificato cumulativo alla stessa intestato e ad immetterle nel deposito intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della custodia ed amministrazione accentrata. Per le quote di OICR eventualmente conferite, la SGR è fin d'ora autorizzata a richiederne il cambio di intestazione al fine di inserirle nel certificato cumulativo alla stessa intestato e ad immetterle nel deposito dalla stessa intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della custodia ed amministrazione accentrata.
4. La SGR è autorizzata ad utilizzare, per conto proprio o di un altro cliente, gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. Nella Parte B Sezione 2 del presente Allegato 1 sono indicate in modo esauriente le informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti comporta per la SGR, comprese le condizioni di restituzione di tali strumenti, e sui rischi che ne derivano.
Art. 14 – Rendiconto
1. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli:
a. la SGR fornisce al Cliente, con cadenza trimestrale, un rendiconto sull’attività svolta, a meno che tale rendiconto sia fornito da altro intermediario. In particolare, i rendiconti forniti al Cliente classificato quale “cliente al dettaglio” contengono le seguenti informazioni:
- il nome della SGR;
- il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente;
- il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto di rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
- l’importo totale delle commissioni e e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
- un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto di rendiconto con il parametro di rendimento eventualmente convenuto tra la SGR e il Cliente;
- l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
- informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
b. nell’ambito del rendiconto di cui alla precedente lett. a., la SGR fornisce al Cliente per ciascuna operazione eseguita durante il periodo oggetto di rendiconto, l’indicazione del giorno di esecuzione, dell’orario di esecuzione, della tipologia dell’ordine, dell’identificativo della sede di esecuzione, dell’identificativo dello strumento, dell’indicatore acquisto/vendita, della natura dell’ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita, del quantitativo, del prezzo unitario e del corrispettivo totale, ove pertinenti, salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.
2. Il Cliente ha facoltà di richiedere l’invio del rendiconto con periodicità mensile.
3. Il Cliente può chiedere di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite. La trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto duraturo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la SGR riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.
4. Qualora la SGR gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all’effetto leva, la rendicontazione avrà cadenza mensile.
5. La SGR informa il Cliente delle perdite del Contratto al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
6. Se la SGR detiene strumenti finanziari o fondi dei clienti, invia, unitamente al rendiconto di cui al precedente comma 1 del presente articolo, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su supporto duraturo. Tale rendiconto contiene le seguenti informazioni:
- i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o dei fondi detenuti dalla SGR per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
- l’indicazione della misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- l’entità di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
- una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
- una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
- il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile.
7. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla SGR entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
8. La SGR invierà al Cliente, su sua richiesta scritta ed a spese dello stesso, così come quantificate nella successiva Parte C, copia di rendiconti arretrati.
9. La SGR, qualora nell’esercizio dell’attività di gestione siano acquisite (o raggiunte in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a, o di autorizzazione da parte di Organi di Vigilanza, non è tenuta a darne comunicazione al Cliente. La SGR non è tenuta a dare comunicazione al Cliente neanche nel caso di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra da parte del Cliente. Resta inteso che l’adempimento di tali obblighi di comunicazione o autorizzazione è soggetto all’esclusiva responsabilità del Cliente e che la SGR non risponderà ad alcun titolo per qualsiasi conseguenza possa derivare dal loro mancato adempimento.
10. Nel caso in cui il Cliente sia interessato a conoscere le acquisizioni di partecipazioni effettuate per suo conto dalla SGR, anche in misura inferiore a quella rilevante per le comunicazioni di cui sopra, nonché le ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione, può farne espressa richiesta alla SGR, la quale provvederà, con cadenza mensile, ad inviare l’elenco dei titoli di pertinenza del Cliente, dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
11. La SGR non ha l’obbligo di verificare né l’entità né la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente, anche nell’ambito di altra attività di gestione, seppur intrattenuta presso la SGR stessa, diversa da quella disciplinata dal presente Contratto per le quali sussistano obblighi di comunicazione a, o di autorizzazione da parte di, Organi di Vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell’ambito dell’attività di gestione, possano determinare l’insorgenza di tali obblighi di comunicazione o di autorizzazione.
12. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della SGR saranno fatte al Cliente con pieno effetto in lingua italiana all’ultimo indirizzo da questi fatto conoscere per iscritto o, in assenza di variazioni comunicate, all’indirizzo indicato all’interno del Modulo di Richiesta Apertura Rapporto. L’eventuale modifica dell’indirizzo è efficace dalla data in cui la SGR ne ha notizia.
Art. 15 – Criteri di valutazione degli strumenti finanziari
1. Ai fini dell’art. 14, la valorizzazione degli strumenti finanziari é effettuata in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi
rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati il prezzo é quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. La SGR può non utilizzare il prezzo rilevato sul mercato di riferimento ove l’esiguità degli scambi, od altre ragioni oggettive, rendano tale prezzo non significativo; in tali circostanze, il prezzo è quello ottenuto da un primario information provider;
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall’intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell’emittente sia quella del mercato. Per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. mark to market);
c) per i titoli trattati al “corso secco” il prezzo é espresso al “corso secco” con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato é rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della SGR. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da OICR il valore é rappresentato dall’ultima quotazione disponibile rilevata per il periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta diversa da quella di riferimento della gestione il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, é espresso nella divisa di riferimento applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto;
h) per i casi di titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore é determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
Art. 16 – Commissioni, spese ed aspetti fiscali
1. La SGR ha diritto ai compensi per le attività di gestione, deposito, custodia, amministrazione e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di gestione di portafoglio così come espressamente indicati nella Parte C del presente Allegato 1 in considerazione della Linea di Gestione prescelta dal Cliente. Tali compensi saranno assoggettati ad IVA a carico del Cliente secondo le norme fiscali di tempo in tempo vigenti. La SGR ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate, ivi comprese le imposte (tra cui l’imposta di bollo) e gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall’esecuzione dell’incarico e le spese accessorie. Le spese di qualunque genere, che la SGR avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati su titoli saranno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. L’ammontare delle commissioni, compensi, oneri e le spese di competenza del Cliente sono specificatamente indicati nella Parte C dell’Allegato 1 in considerazione della Linea di Gestione prescelta dal Cliente.
3. La SGR, unitamente alle informazioni di cui ai precedenti commi, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, i costi e gli oneri relativi all’operazione, inclusi quelli relativi al Servizio di Investimento reso.
4. Il controvalore del patrimonio al fine delle eventuali commissioni di performance, è determinato sulla base dei criteri di cui all’art.15.
5. Il pagamento di quanto dovuto, compresi eventuali oneri fiscali conseguenti all’espletamento del mandato, avverrà addebitando il conto titoli e il conto liquidità di pertinenza del Cliente. La SGR é altresì autorizzata, qualora il saldo del conto di pertinenza del Cliente non sia sufficiente a coprire le spese sopraindicate, a vendere, nella quantità necessaria, attività e/o strumenti finanziari del patrimonio gestito. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli devono essere intestati alla SGR.
6. Il Cliente, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”, effettua la scelta in ordine al regime fiscale previsto dall’articolo 5 del decreto Legislativo n. 461/1997 barrando la casella corrispondente all’interno del “Modulo di Richiesta Apertura Rapporto”. Il Cliente potrà modificare la scelta inerente il regime fiscale inviando alla SGR una comunicazione scritta, mediante raccomandata a.r. e la SGR provvederà a modificare l’operatività legata al regime fiscale con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui le sarà pervenuta la comunicazione, dandone notizia al Cliente. Il Cliente prende atto che relativamente alle Linee GPF e Multi Opzioni non è consentita l’opzione del regime del risparmio amministrato. In mancanza di scelta, la SGR è espressamente autorizzata ad applicare il regime del “risparmio gestito”. La scelta effettuata in relazione alla sottoscrizione di una determinata linea di gestione sarà vincolante per la eventuale successiva sottoscrizione di una o più linee di gestione facenti parte del medesimo gruppo di linee di cui alla Parte C. Per la creazione dell’eventuale provvista necessaria, la SGR si atterrà alle disposizioni previste dal citato art. 7 del D. Lgs. 461/97.
7. E’ fatto salvo il diritto della SGR di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1727 cod. civ. nel caso in cui il Cliente non adempia a quanto previsto al comma precedente.
8. Per l’informativa in merito ai costi ed agli altri oneri relativi alla/e linea/e di gestione prescelta/e si rinvia alla Parte C del presente Allegato 1 al Contratto.
9. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla SGR l’emissione di apposita fattura secondo le norme fiscali di tempo in tempo vigenti.
Art. 17 – Welcome Bonus
1. Qualora, ai sensi della Parte C dell’Allegato 1, la Linea di Gestione e/o il profilo della Linea di Gestione prescelta dal Cliente lo preveda, la SGR riconoscerà al Cliente un ammontare aggiuntivo rispetto al controvalore del patrimonio conferito in gestione da parte del Cliente. Tale ammontare aggiuntivo (a) sarà pari ad una percentuale del patrimonio conferito in gestione espressamente indicata nella Parte C dell’Allegato 1 in relazione alla Linea Gestione e/o profilo della Linea di Gestione prescelto dal Cliente; (b) viene riconosciuto al Cliente a titolo gratuito (“Welcome Bonus”) e formerà oggetto di gestione unitamente al patrimonio conferito in gestione dal Cliente. Una quota parte del Welcome Bonus specificatamente indicata nella Parte C dell’Allegato 1 per ciascuna Linea di Gestione e/o il profilo della Linea di Gestione prescelta dal Cliente verrà trattenuta dalla SGR a titolo di penale solo nel
caso in cui il Cliente receda dal Contratto nel termine indicato nella Parte C dell’Allegato 1 per ciascuna Linea di Gestione e/o il profilo della Linea di Gestione prescelta dal Cliente.
Art. 18 - Cointestazione del rapporto.
1. Quando il rapporto è concluso con più persone, i cointestatari nel Modulo di Richiesta Apertura Rapporto indicano il rappresentante comune del rapporto cointestato ed amministratore dei beni in comunione ai sensi dell’art. 1106 del Codice Civile. Salvo quanto previsto dal presente Contratto in materia di firma congiunta, il rappresentante potrà autonomamente disporre del patrimonio in gestione in nome e per conto di tutti i cointestatari, con piena liberazione dalla SGR nei confronti di costoro. I cointestatari si danno reciprocamente atto che gli strumenti finanziari acquistati in forza del Contratto che dovessero risultare intestati, anche solo per motivi procedurali, ad un unico nominativo debbono, a tutti gli effetti, considerarsi di titolarità di tutti gli intestatari del rapporto principale in parti uguali. Tutte le comunicazioni e le notifiche effettuate dalla SGR possono essere fatte al solo rappresentante del rapporto, all’indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti degli altri.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 1726 x.x. xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, così come la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante, dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari con la sola eccezione del soggetto revocato. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla SGR finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e/o comunicazione sottoscritta con firma grafometrica e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla SGR finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
3. La SGR deve in ogni caso pretendere il concorso di tutti i cointestatari - nelle ipotesi di ordini specifici o di ritiro totale o parziale del patrimonio - quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione o richiesta in via generale anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione o la richiesta non ha effetto nei confronti della SGR finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o comunicazione sottoscritta con firma grafometrica e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alla scelta del regime fiscale. In mancanza di accordo tra i cointestatari la SGR può recedere ai sensi dell’art. 1727 c.c..
4. In caso di morte o incapacità sopravvenuta del rappresentante, il mandato si intende regolato dalle norme del codice civile in materia di mandato congiunto, ferma restando la possibilità dei cointestatari di nominare un nuovo rappresentante del rapporto cointestato ed amministratore dei beni in comunione ai sensi dell’art. 1106 del Codice Civile comunicandolo per iscritto alla SGR a mezzo lettera raccomandata AR e/o comunicazione sottoscritta con firma grafometrica. In tale ultima ipotesi, troveranno applicazione i precedenti commi del presente articolo a far data dalla ricezione della comunicazione da parte della SGR.
Art. 19 – Poteri di rappresentanza ed invio di comunicazioni.
1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma (in forma olografa o grafometrica qualora il Cliente abbia scelto tale sistema) e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la SGR, previo rilascio di apposita procura speciale, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto.
2. Le nomine e le revoche dei soggetti autorizzati a rappresentarlo e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla SGR con lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, comunicazione scritta consegnata direttamente, ovvero con comunicazione sottoscritta mediante firma grafometrica e sono opponibili alla SGR decorsi 7 (sette) giorni da quello di ricezione della suddetta comunicazione.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza (morte o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente) hanno efficacia quando la SGR ne abbia avuto notizia legalmente certa.
4. Salvo che nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante comune degli eventuali cointestatari, tutte le comunicazioni da parte della SGR al Cliente sono validamente effettuate, se inviate all’indirizzo del primo intestatario indicato nel frontespizio del Modulo Richiesta Apertura Rapporto. Qualora il Cliente desideri ricevere le comunicazioni della SGR a un indirizzo diverso da quello del primo intestatario, egli dovrà indicare tale diverso indirizzo nella sezione del Modulo Richiesta Apertura Rapporto denominata «Indirizzo di corrispondenza». In tale caso, tutte le comunicazioni da parte della SGR al Cliente sono validamente effettuate, se inviate all’indirizzo indicato in tale sezione.
5. Qualora il Cliente abbia espressamente acconsentito a ricevere le comunicazioni della SGR su supporto duraturo non cartaceo, a mezzo di posta elettronica, fornendo alla SGR il proprio indirizzo di posta elettronica nella sezione del Modulo Richiesta Apertura Rapporto, tutte le comunicazioni della SGR al Cliente, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista una modalità differente ai sensi del presente Contratto, sono validamente effettuate, se inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato in tale sezione. Successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può modificare l’indirizzo di corrispondenza, compreso l’indirizzo di posta elettronica, comunicando il nuovo indirizzo alla SGR nei modi e nei termini di cui alla Parte D del presente Allegato 1.
6. Nel caso in cui il Cliente abbia espressamente acconsentito a ricevere le comunicazioni della SGR non personalmente rivolte a singoli clienti circa le modifiche apportate al Contratto, la SGR potrà comunicare tali informazioni tramite il sito internet, previo avvertimento al Cliente a mezzo posta elettronica dell’indirizzo e del punto del sito in cui le informazioni siano accessibili.
7. Nel caso in cui il Cliente non abbia acconsentito a ricevere le comunicazioni della SGR su supporto duraturo non cartaceo, a mezzo di posta elettronica, tutte le comunicazioni dovute al Cliente ai sensi del Contratto sono validamente inviate al domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo, ovvero comunicato successivamente per iscritto mediante lettera raccomandata A/R e/o sottoscritte mediante firma grafometrica. E’ vietata l’elezione di domicilio da parte del Cliente presso il consulente finanziario per la ricezione di comunicazioni inerenti al servizio di cui al Contratto.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di cointestazione del Contratto.
9. Salvo che il Contratto non preveda espressamente una diversa modalità di comunicazione, il Cliente può inviare comunicazioni alla SGR con le modalità e ai recapiti indicati nella Parte D del presente Allegato 1.
Art. 20 – Durata del contratto - recesso.
1. Il Contratto è concluso a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi senza penalità in qualunque momento mediante invio di (a) lettera raccomandata a/r sottoscritta in originale e/o (b) comunicazione sottoscritta con firma grafometrica. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la SGR ne riceve comunicazione.
2. La SGR può recedere senza penalità dal Contratto dandone comunicazione al Cliente mediante (a) lettera raccomandata A/R e/o (b) nel caso in cui il Cliente abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata, posta elettronica. Il recesso della SGR è efficace decorsi 15 (quindici) giorni dal momento in cui il Cliente ha ricevuto la relativa comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. In caso di giustificato motivo, la SGR può recedere dal Contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o (b) nel caso in cui il Cliente abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata, posta elettronica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso per la SGR, (i) la mancata reintegrazione del patrimonio conferito in gestione qualora lo stesso, per effetto di richieste di rimborso, si riduca al di sotto del 50% dell’importo minimo previsto per la Linea di Gestione prescelta dal Cliente; (ii) la circostanza che il Cliente trasmetta ordini o istruzioni particolari incompatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, o relativi a operazioni che non siano ritenute dalla SGR adeguate al suo profilo, avuto riguardo ai suoi obiettivi di investimento, alla sua capacità di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento, inclusa la capacità di sostenere perdite, e al possesso da parte sua delle necessarie conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio; (iii) la sussistenza di presupposti atti in generale ad integrare gli estremi di cui all’art. 1727 c.c..
3. In caso di recesso, la SGR provvederà a mettere a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 (trenta) giorni -secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della SGR di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti - gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari fossero sub-depositati, l’obbligo si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la SGR, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti dalla stessa maturati per imposte, commissioni, interessi, spese ed altri oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.
4. L’invio degli strumenti finanziari o di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
5. La SGR invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi dell’art. 14 del Contratto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se la consistenza del patrimonio, per effetto di prelievi o altri motivi, alla data del rendiconto periodico di cui all’art. 14, risulta inferiore al controvalore minimo previsto per il patrimonio affidato in gestione come indicato nella Parte C del presente Allegato 1 al Contratto, e non viene ricostituito entro i 30 (trenta) giorni successivi, la SGR può recedere dal Contratto senza preavviso;
7. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcun onere per il Cliente – salvo quelli contrattualmente previsti - il quale è tenuto a rimborsare alla SGR le spese derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell’art. 16.
8. Si specifica che la SGR darà esecuzione alle richieste di rimborso/trasferimento parziale (a) purché di importo/controvalore non inferiore ad Euro 1.000,00 e (b) solo nel caso in cui il controvalore del patrimonio che rimane affidato in gestione alla SGR a seguito della disposizione del Cliente sia almeno pari all’ammontare delle commissioni e/o altri oneri già maturati dalla SGR e non ancora percepiti. In caso contrario, la SGR darà esecuzione solo parzialmente alla disposizione del Cliente in modo tale che il controvalore del patrimonio che rimane affidato in gestione alla SGR a seguito della disposizione di rimborso sia almeno pari all’ammontare delle commissioni e/o altri oneri già maturati dalla SGR e non ancora percepiti.
9. Dal momento del recesso la SGR non può compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso e la liquidazione delle spese e delle commissioni dovute alla SGR; la SGR può altresì eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate;
10. Il Cliente prende atto ed accetta che le richieste di prelievo, l’effettuazione di nuovi conferimenti, l’invio di istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari specifiche operazioni ai sensi dell’art. 12, le richieste di variazione delle caratteristiche della gestione e, in genere, gli atti e fatti che possano limitare od inibire la libertà del gestore od influenzare il controvalore e/o la composizione del portafoglio della gestione stessa - quali, ad esempio, atti di conservazione od esecutivi, d’urgenza e non, promossi da terzi, da autorità giudiziarie o dalla SGR, oppure provvedimenti legislativi e giudiziari - potrebbero interferire con la gestione del portafoglio del Cliente o comportare l’automatica decadenza o l’estinzione anticipata di eventuali strumenti finanziari - derivati e non - di copertura del rischio, funzionalmente collegati alla gestione patrimoniale del Cliente stesso.
11. In caso di recesso dal Contratto, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
12. In tutti i casi di recesso e/o rimborso si specifica che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la liquidità e/o i titoli saranno messi a disposizione del Cliente sul conto intrattenuto dal Cliente stesso presso l’intermediario collocatore, che, in ogni caso, dovrà presentare il medesimo intestatario (o i medesimi cointestatari in caso rapporti cointestati) del presente Contratto.
Art. 21 - Modifiche al Contratto e comunicazioni
1. La SGR comunica qualsiasi modifica rilevante alle informazioni contenute nel Contratto per mezzo di (a) comunicazione su supporto duraturo cartaceo;
(b) posta elettronica, nel caso in cui il Cliente abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata.
2. Nel caso il Cliente sia un “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), la SGR, qualora sussista un giustificato motivo, per tale intendendosi qualsiasi accadimento sopravvenuto successivamente alla conclusione del Contratto, sia con riguardo ai mutamenti delle condizioni soggettive del Cliente o della SGR, sia con riferimento a situazioni oggettive (a titolo indicativo e non esaustivo: rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse Europee, modificazioni significative del tasso di inflazione, aumenti dei costi industriali che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari/finanziari, rilevanti modifiche di legge o di regolamento, mutamenti nelle caratteristiche gestionali innovazioni nell’industria finanziaria relativamente ai servizi/prodotti bancari/finanziari, alle modalità di erogazione degli stessi, ecc….), si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta a
mezzo lettera semplice ovvero posta elettronica, nel caso in cui il Cliente abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata. Le modifiche comunicate al Cliente entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della comunicazione, salvo che la SGR non indichi un termine più lungo. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Cliente.
3. Nel caso il Cliente non sia un “consumatore”, la SGR si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del Contratto, inclusi gli Allegati. Le relative proposte saranno validamente fatte dalla SGR dandone comunicazione su supporto duraturo al Cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine.
4. Le modifiche al Contratto rinvenienti da modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La SGR provvederà ad informare il Cliente di tali modifiche mediante comunicazione su supporto duraturo da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici.
5. Se il Cliente è un “consumatore”, la SGR può modificare senza preavviso le condizioni economiche del Contratto purché sussista un giustificato motivo (es. modificazioni dei tassi di interesse e/o del tasso di inflazione, modificazione delle caratteristiche della gestione, introduzione di nuove modalità operative per il Cliente, ecc.) dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
6. Nel caso il Cliente non sia un “consumatore”, la SGR può modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al Contratto dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto stesso.
7. Le variazioni di tasso di interesse avranno effetto dal giorno indicato, non solo sulle operazioni che si compiranno successivamente, ma anche sulle somme che dal giorno stesso risulteranno a debito o a credito del Cliente.
8. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi saranno validamente effettuate mediante (a) lettera semplice ovvero (b) posta elettronica, nel caso in cui il Cliente abbia aderito al servizio di firma elettronica avanzata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente, nella quale sarà indicata la decorrenza delle modifiche.
9. Le modifiche s'intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal Contratto. La dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivale all’esercizio del diritto di recesso.
10. Le modifiche alla politica della SGR in materia di conflitti di interessi e alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini si intenderanno accettate dal Cliente all’atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato.
11. Ogni comunicazione indirizzata alla SGR, relativa al Contratto, si intenderà validamente effettuata se inoltrata a Consultinvest Asset Management SPA SGR – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
Art. 22 – Cause di esclusione della responsabilità
1. La SGR non è responsabile dell’interruzione, della sospensione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa SGR, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
2. Nel caso in cui la SGR utilizzi la posta elettronica quale strumento di comunicazione con il Cliente, la SGR stessa non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a virus, bugs e trojans - riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla SGR. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale, o l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse dalla SGR nel punto di accesso alla rete internet (Post Office Protocol ovvero POP). La SGR non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.
Art. 23 - Obblighi di riservatezza
1. La SGR adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione del servizio di cui al Contratto. Tuttavia, la SGR non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse nella prestazione dei suddetti servizi, ascrivibili a fatti di terzi non imputabili alla SGR e ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza richiesta per i servizi prestati.
Art. 24 - Procedure di reclamo e di risoluzione alternativa delle controversie.
1. Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione di uno o più servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentare reclamo alla SGR, così come indicato nella parte B del presente documento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla SGR, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution). Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l’imparzialità dell’organo decidente, la rapidità della decisione, l’economicità del procedimento e l’effettività della tutela del Cliente. In particolare il Cliente potrà rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 e del regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16763, presso la Consob. Maggiori informazioni su come adire la predetta Camera sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx oppure presso la SGR. Inoltre il Cliente potrà rivolgersi all’Arbitro delle Controversie Finanziarie, così come indicato nella Parte B del presente Documento.
2. Anche in assenza di preventivo reclamo, per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, il Cliente può esperire il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione ai sensi di quanto prevede il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per il Cliente classificato quale “Cliente al dettaglio”, tale procedura può essere attivata in alternativa a quella indicata al precedente comma 1
3. L’istanza di mediazione o conciliazione ai sensi di una delle procedure indicate ai precedenti commi 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Art. 25 - Computo dei termini
1. Tutti i termini previsti nel Contratto, salvo ove diversamente previsto, si computano tenendo conto dei soli giorni feriali (per tali intendendosi i soli giorni di Borsa italiana aperta), escluso il sabato.
Art. 26 - Legge applicabile e foro competente
1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione, validità ed esecuzione del Contratto è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Modena. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
PARTE B
DOCUMENTO INFORMATIVO
Il presente documento, redatto ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera del 29/10/2007, n. 16190 (“Regolamento Intermediari”) e del Regolamento Delegato 565/2017, costituisce l’informativa precontrattuale rivolta alla clientela in merito a Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. ed ai servizi e le attività di investimento da essa prestati.
– SEZIONE 1 –
- INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO, SUI SERVIZI PRESTATI E SUI RECLAMI -
1.1. Informazioni sull’intermediario e sulle modalità di comunicazione
Dati identificativi
CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia
Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) della Banca d’Italia nella Sezione OICVM al n. 13 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Contatti
Recapito telefonico: 059 221311
Numero verde: 000000000
Numero di fax: 000 000000
Indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione
Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. (di seguito “SGR”) è autorizzata all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lett. d del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Testo Unico”).
Recapito dell’Autorità di Xxxxxxxxx
Banca d’Italia
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 06-4792.1
web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Filiale del territorio competente
Banca d’Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0
Tel. 000-0000000
Lingua
Consob
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Xxx. 00.00000
Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Tel. 00.000000
La lingua con la quale il Cliente può comunicare con la SGR e ricevere da quest’ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
Mezzi di comunicazione
Fatto salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni tra il Cliente e la SGR potranno avvenire:
- per iscritto, a mezzo posta o fax, direttamente alla SGR al suindicato recapito;
- per iscritto, per il tramite del proprio collocatore;
- mediante mezzi di comunicazione telematica, qualora il Cliente abbia espressamente richiesto di avvalersi di tale modalità.
Documentazione
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato 565/2017 la SGR invierà ai Clienti (con cadenza trimestrale) i rendiconti periodici su supporto duraturo.
Qualora il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, la SGR fornirà prontamente al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo), all’atto dell’esecuzione di un’operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.
Quando il contratto tra la SGR ed il Cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.
Trattamento dei reclami
La SGR ha adottato una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.
La trattazione dei reclami è affidata all’Ufficio Legale. I reclami sono registrati in un apposito registro che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.
Eventuali reclami relativi ai rapporti intrattenuti con la SGR devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:
• Consultinvest Asset Management SGR S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; oppure
• via e-mail all'indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx o XXX@xxxxxxxxxxxxx.xx
La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia data risposta entro il termine di 60 giorni. In assenza di comunicazioni da parte degli investitori in merito alla risposta al reclamo entro i 60 giorni successivi, lo stesso si riterrà composto.
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di contratto);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti oggetto del reclamo;
- richiesta di eventuale risarcimento
La SGR provvederà a riscontrare il reclamo per iscritto– entro 60 giorni dal suo ricevimento e si intenderà composto decorsi ulteriori 60 giorni dal ricevimento in assenza di repliche da parte del Cliente.
La trattazione del reclamo da parte della SGR non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Cliente.
Mediante la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (la “Delibera”), la Consob ha istituito l’Arbitro per le controversie finanziarie (di seguito anche “ACF”) e adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente. Come da Comunicato Stampa del 23 novembre 2016 Xxxxxx ha nominato i componenti dell’Arbitro per le Controversie finanziarie. Il nuovo organismo sarà operativo dal 9 gennaio 2017.
Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell’ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:
• l’ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00.
• il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie, ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
• Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF.
Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’ACF, si fa rinvio al seguente riferimento internet: xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxx.
1.2. Servizio di Gestione di portafogli
Di seguito si riporta una breve descrizione del servizio di Gestione di portafogli che la SGR presta nei confronti del pubblico:
Il servizio di Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del Testo Unico) consiste nella gestione, su base discrezionale ed individuale, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente.
Il Cliente, sottoscrivendo il mandato, affida in gestione le proprie disponibilità ad una struttura professionale specializzata rimanendo, a tutti gli effetti, proprietario dei titoli acquistati a suo nome e per suo conto dal gestore.
Non costituiscono uno strumento speculativo da usare in un’ottica di breve periodo, ma uno strumento d’investimento da utilizzare in una prospettiva temporale di medio/lungo periodo, dopo averne attentamente valutato le caratteristiche dei mercati di riferimento e la loro coerenza con il profilo di rischio del Cliente.
1.3. Leva finanziaria
Nella Linea di Gestione è precisato se la SGR è autorizzata a far uso della leva finanziaria e quindi a contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l’entità del patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali, ossia operazioni che possono comportare una perdita superiore al costo di acquisto dello strumento finanziario. Il Cliente è consapevole che l’eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità, può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione che, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della SGR.
1.4. Deleghe gestionali
La SGR, nell’ottica di una più efficiente gestione del patrimonio del Cliente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali in settori o mercati che richiedono competenze specifiche; le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari o ad intermediari extracomunitari in accordo a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
La SGR comunica al Cliente i dettagli delle deleghe eventualmente conferite a intermediari terzi.
1.5. Parametro di riferimento
Il parametro di riferimento è specificato nella Parte C al presente Allegato 1 al Contratto.
– SEZIONE 2 –
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DEI CLIENTI
2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, gli strumenti finanziari e la liquidità dei singoli Clienti detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SGR e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Presso la SGR sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla SGR per conto della clientela. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) dei depositari e/o subdepositari.
Nelle evidenze la SGR indica, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto, la data dell’effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la SGR mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della SGR medesima.
2.2. Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela
Ferma restando la responsabilità della SGR nei confronti del Cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del Cliente, presso subdepositari.
In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i subdepositari, la SGR accende conti ad essa intestati presso ciascuno di essi, rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della SGR stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La SGR mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i subdepositari e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario. Evidenza della subrubricazione non viene però conservata presso i subdepositari, i quali non hanno possibilità di attribuire a ciascun Cliente le relative consistenze del conto terzi. La SGR opera su detti conti periodiche riconciliazioni tra le evidenze del “conto terzi” e le evidenze interne dei portafogli della clientela gestita.
Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest’ultimo, nonché dell’insolvenza o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.
La SGR, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.
2.3. Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SGR
La SGR non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.
Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
2.4. Sistemi di garanzia dei depositi
La SGR aderisce, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SGR sia posta in liquidazione coatta amministrativa.
Le modalità dell’indennizzo sono disciplinati nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SGR sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000 (ventimila).
– SEZIONE 3 –
INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi
3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati
3.1.1. I titoli di capitale
Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L’ordinamento italiano vieta l’emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell’esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell’ambito della medesima categoria.
Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione egli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
Per Blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione (con capitali maggiore di un miliardo di euro). Le blue chip sono scambiate sul mercato MTA.
Le small cap e le mid cap sono, rispettivamente, azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.
3.1.2. I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
3.1.3. I titoli di debito
Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all’esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell’esercizio sociale.
Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
a) Obbligazioni corporate
Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.
b) Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.
c) Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, CTZ, CCT, BTP, BTP€i).
Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT)
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
- Certificati del Tesoro zero coupon (CTZ)
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne le durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- Certificati di Credito del Tesoro (CCT)
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- Buoni del Tesoro Poliennali (BTP)
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea (BTP€i)
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
d) Obbligazioni convertibili
Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società prevista nel bando di emissione, assumendo così lo status di azionista;
e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L’obbligazione drop lock nasce come una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall’inizio viene stabilita una soglia minima del rendimento corrisposto (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest’ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.
f) Obbligazioni subordinate
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente.
3.1.4. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza del proprio paese di origine.
Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento definiti per la prima volta dal provvedimento di Banca d’Italia 20 settembre 1999, la cui disciplina è confluita nel provvedimento di Banca d’Italia 14 aprile 2005, che ha abrogato il richiamato provvedimento risalente al 1999.
I fondi in commento sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.
a) Fondi comuni di investimento
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita ed ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizione emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.
Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.
Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.
Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili (vi) di fondi.
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.
b) Società di investimento a capitale variabile
Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.
c) Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall’avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.
d) Exchange Traded Commodities
Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.
e) Exchange Traded Note
Gli etn sono dei prodotti finanziari che somigliano molto ad ETF etc. In linea di massima sono delle vere e proprie obbligazioni strutturate che replicano un determinato indice. Di grande importanza risulta quindi l’emittente, che garantisce la solvibilità del sottostante.
f) Hedge Funds
Si tratta di fondi che generano rendimenti non correlati con l’andamento del mercato attraverso l’utilizzo di una vasta gamma di strategie d’investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati o valutario).
Le tre principali tipologie di hedge funds, all’interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:
Macro Fund: fondo che specula sull’andamento di tassi di interesse, valute, commodities o mercati azionari;
Arbitrage Fund: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
Equity Hedge Fund: fondi che comprono o vendono allo scoperto titoli azionari od opzioni su indici azionari sui mercati regolamentati in funzione dell’andamento del mercato.
g) REIT’S (Real estate investment trust)
Sono delle società quotate il cui fine istituzionale rappresenta l’acquisto di immobili destinati a produrre redditi di locazione.
Un Reit (fondo immobiliare statunitense) è un’entità definita dalla disciplina fiscale che individua una struttura societaria organizzata in forma di fondo comune (trust) o di società per azioni (corporation) avente a oggetto esclusivo l’investimento collettivo in attività o in finanziamenti immobiliari del patrimonio raccolto presso il pubblico mediante l’offerta di proprie quote o azioni di partecipazione. La classificazione dei fondi immobiliari statunitensi avviene in funzione dell’attività oggetto di investimento che individua tre categorie dispecializzazione: equity, mortgage e hybrid Reits.
3.1.5. Gli strumenti finanziari derivati
Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato.
La relazione –determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche “pay-off”.
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:
• ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
• assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
• conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio)
I derivati si distinguono inoltre in:
• derivati negoziati su mercati regolamentari
• derivati negoziati su mercati non regolamentari, cd “over the counter” (OTC)
a) Contratti a termine
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
Il sottostante può essere di vario tipo, tra cui, a titolo esemplificativio:
• attività finanziarie, come azioni, obbligazioni. Valute, strumenti finanziari derivati
• merci, come petrolio, oro, grano
L’acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest’ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.
Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:
• per l’acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l’acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più;
• per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall’apprezzamento del bene. L’impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.
L’esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
• l’effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
• il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza ed il prezzo di consegna indicato sul contratto. Tale differenza,se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.
Le principali tipologie di contratti a termine: i contratti forward ed i contratti futures
Contratti forward
I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price.
Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l’acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physiical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell’attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).
Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell’andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
Contratti future
I contratti futures si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentari. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto future price.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell’incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in “punti indice”. In relazione all’attività sottostante il contratto futures assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un’attività finanziaria. Elemento distintivo, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di indebitamento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei sui obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
b) Gli swap
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra loro i flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.
I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.
Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.
La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un’attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l’operatore si pone.
c) Le opzioni
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere, ad esempio:
• un’attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati
• una merce, petrolio, oro, grano
• un evento di varia natura
In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. xxxxxx) e venditore (c.d. writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell’opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
• nel caso di opzione call, il compratore dell’opzione call riceverà dal venditore la differenza tra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
• nel caso di opzione put, il compratore dell’opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.
La differenza tra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, e comunemente detta valore intrinseco.
Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere; pertanto nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell’esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un’opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.
La moneyness distingue le opzioni in:
• at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
• in-the-money quando l’acquirente percepisce un profitto dall’esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the- money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
• out-of-the-money quando all’esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l’acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l’acquirente dell’opzione rinuncia all’esercizio): pertanto una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione depp out-of-the-money.
L’esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:
• con l’effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o phisycal delivery;
• con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante ed il prezzo di esercizio (cash settlement).
d) I certificates
Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante.
Si distinguono i certificates senza effetto leva ed i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
• i certificates che replicano semplicemente la performance dell’underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
• i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all’ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all’investitore di assumere una posizione rialzista (per appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l’acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l’emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l’investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all’emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all’investitore.
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all’investitore di assumere una posizione ribassista (per l’appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l’emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.
Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento “leverage certificates”.
Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio-lungo termine.
e) I warrant
I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
f) I covered warrant
Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un’attività sottostante ad un prezzo prestabilito
3.1.6. Le obbligazioni strutturate
Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:
i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato (basket linked);
ii) indici azionari o panieri di indici azionari (equity linked);
iii) valute (forex linked);
iv) quote o azioni OICR (fondi comuni e SICAV);
v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate. Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, ed innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell’obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell’emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate, ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell’investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune semplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.
Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l’obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell’obbligazione proposta.
a) Le obbligazioni reverse convertible
Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.
La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).
Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un
quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.
In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).
b) Le obbligazioni linked
Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.
Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.
d) Le obbligazioni “step up” e “step down”
In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza), ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.
In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.
e) Le obbligazioni callable
Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
f) Le obbligazioni fixed reverse floater
Sono obbligazioni appartenenti alla categoria delle obbligazioni strutturate con una duration relativamente lunga, in un primo momento si comportano come obbligazioni a tasso fisso, e possono assumere la configurazione di obbligazioni step down, con le classiche cedole ad importo decrescente, per mutare in un secondo momento in obbligazioni indicizzate, tale comportamento viene appunto definito "reverse". Come obbligazioni indicizzate posseggono un rendimento legato all'andamento di indici specifici determinati al momento dell'emissione, da tasso fisso passano quindi a tasso variabile. Ogni obbligazione fixed reverse floater ha determinate caratteristiche e modalità di funzionamento e conversione, tutti parametri da comprendere pienamente prima di un'eventuale sottoscrizione.
3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
i. se lo strumento finanziario è considerato non complesso o complesso;
ii. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
iii. la sua liquidità;
iv. la divisa in cui è denominato;
v. gli altri fattori fonte di rischi generali;
Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati ed alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.
3.2.1. Strumenti finanziari non complessi o complessi Strumenti finanziari non complessi
Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazionario e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.
Strumenti finanziari complessi
Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari non indicati alla precedente lettera punto a) o per i quali non esista una possibilità frequente di trattazione, dei prezzi pubblicamente disponibili o convalidati da un sistema di validazione indipendente.
3.2.2. La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
a) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
b) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
c) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un’agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.
Il rating fornisce un’informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L’assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell’agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all’interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all’interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento si parla di downgrade.
Si distingue tra rating dell’emittente e rating di un’emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor’s e Moody’s).
Titoli Investment grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
AAA AA+ | Aaa Aa1 | E’ il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita. |
AA | Aa2 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben |
AA- A+ | Aa3 A1 | garantita. |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare. |
XXX XXX- | Xxx0 Xxx0 | Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse. |
Titoli Speculative grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili. |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi. |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso. |
CC | Ca | Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi. |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza. |
D | Emittente in stato di insolvenza. |
d) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. Inoltre, più bassi sono i tassi offerti dal mercato maggiore è la volatilità implicita in quanto la vita residua espressa in termini di durata finanziaria di un titolo tende ad aumentare con tassi bassi e diminuire con tassi più elevati in un rapporto inverso.
E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, valutato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
3.2.3. La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi anche per frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell’obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati.
3.2.4. La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali
a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni extracomunitarie
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati o MTF
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati o MTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio) o rivolgersi ad un internalizzatore sistematico. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
3.2.6. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E’ quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l’esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. “effetto leva”), nonché, a seconda del sottostante, l’esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.
Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.
I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es. obbligazioni strutturate) Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
a) Rischi dei futures
- l’effetto leva
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
b) Rischi delle opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
- l'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
- la vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
- termini e condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- I contratti di swaps
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
3.2.7 La rischiosità del servizio di gestione di portafogli
Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
La rischiosità di una linea di gestione
La rischiosità di una linea di gestione dipende principalmente:
a) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell’investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
a) Gli strumenti finanziari previsti nella linea di gestione prescelta
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
b) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità.
3.2.8 Rischi derivanti dagli investimenti in titoli emessi da e dalla stipulazione di contratti derivati con intermediari soggetti ai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015
Le norme recentemente entrate in vigore in materia di “bail-in” (ossia “salvataggio interno”), contenute nei Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, hanno dato attuazione in Italia ai contenuti della Direttiva 2014/59/CE (“Banking Resolution and Recovery Directive” o “BRRD”), con il fine di consentire una gestione ordinata delle crisi degli “intermediari finanziari”, attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, così riducendo il rischio che il costo dei salvataggi gravi su tutti i cittadini Italiani.
In applicazione del “bail-in”, gli investitori che detengono strumenti finanziari rischiosi emessi da banche ed altre tipologie di intermediari finanziari sostengono prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver utilizzato le risorse finanziarie delle categorie più rischiose, le perdite impattano sulla categoria meno rischiosa della precedente, e così via (secondo la graduatoria di seguito indicata) finché tutte le perdite della banca risultano essere state coperte.
Nel dettaglio, il D. Lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga: (i) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario; (ii) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “bail in”, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori (es. gli obbligazionisti) e/o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.
In caso di “bail-in”, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia che segue: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
(iii) strumenti di capitale di classe 2; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività.
Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni (computabili nel capitale primario), secondo l’ordine che segue: (i) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) strumenti di capitale di classe 2; (iii) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2; (iv) restanti passività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 33, del D. Lgs. n. 181/2015, per le “restanti passività” il “bail–in” riguarderà in primis le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati, né convertiti in capitale: (i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a Euro 100.000; (ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; (iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; (iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; (v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; (vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Sono, invece, soggetti alla misura di risoluzione in commento i contratti derivati.
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
Con riferimento ai titoli oggetto delle citate norme, in caso di avvio delle procedure di gestione della “crisi”, i titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero gli ulteriori titoli (nonché i contratti derivati) soggetti a “bail–in”, in ragione della diversa natura degli stessi, potranno essere assoggettati (a prescindere dalla data di emissione e/o di stipulazione): (i) sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale; (ii) e/o successivamente al 1° gennaio 2016, a “bail–in”.
La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.
– SEZIONE 4 –
SINTESI POLICY ADOTTATA DALLA SGR IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI
La SGR ha adottato ogni misura idonea per identificare e prevenire o gestire conflitti di interessi che potrebbero insorgere tra la SGR, inclusi: i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
La SGR ha, inoltre, adottato misure organizzative e procedure idonee alla gestione dei conflitti di interessi rilevati, così da assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato e limitare l’insorgere di ulteriori conflitti. Tuttavia, in alcuni casi, non è stato possibile eliminare del tutto il rischio di un impatto negativo sugli interessi dei clienti. In tali circostanze, ai sensi delle vigenti disposizioni, la SGR è tenuta ad informare chiaramente il cliente, prima di agire per suo conto, in merito alla natura generale e/o alle fonti dei conflitti di interessi e alle misure adottate per mitigare tali rischi, ciò al fine di permettere al cliente stesso di assumere una decisione informata sul servizio prestato dalla SGR.
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR è finalizzata a:
- individuare le situazioni che generano (o potrebbero generare) un conflitto tra gli interessi del cliente e quelli della SGR, oppure tra gli interessi di un cliente e quelli di altri clienti e che possano danneggiare il cliente;
- definire le soluzioni organizzative e le procedure finalizzate alla gestione di tali conflitti, allo scopo di evitare pregiudizio ai clienti.
Per raggiungere il primo obiettivo la SGR ha valutato se, a seguito della prestazione dei propri servizi, la stessa, un “soggetto rilevante” o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione
a) è probabile che l’impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
b) l’impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato dal cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
c) l’impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
d) l’impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
e) l’impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
Al fine di identificare nel tempo i nuovi conflitti che possono emergere nella prestazione dei servizi o servizi accessori da parte della SGR, la stessa ripete la valutazione sopra descritta con cadenza annuale.
Per quanto attiene al secondo obiettivo, la SGR ha definito soluzioni organizzative, procedure e altre misure tali da garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato. Tale risultato è perseguito mediante:
• la definizione di procedure che regolino le modalità di investimento dei patrimoni dei clienti volte ad evitare che le scelte di investimento assunte dalla SGR o da singoli soggetti rilevanti possano arrecare pregiudizio ai patrimoni di uno o più clienti, nonché il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle procedure stesse, ove necessario o opportuno.
• controlli sulle modalità di investimento dei patrimoni dei clienti volti a verificare il rispetto delle procedure di cui al punto che precede e, più in generale, che le operazioni di investimento effettuate non arrechino pregiudizio ad uno o più clienti;
• l’adozione di procedure che escludano la possibilità per i soggetti rilevanti o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa, di ricevere incentivi sotto forma di denaro e limitino la possibilità di ricevere incentivi sotto forma di beni o servizi per importi superiori a controvalori tali da influenzare l’attività di gestione prestata.
Principali fattispecie di conflitto
La SGR ha individuato le seguenti aree per le quali possono prospettarsi situazioni di conflitto di interessi, con potenziale pregiudizio per i clienti:
• conflitti dovuti alle diverse attività svolte dalla SGR (ad esempio, allorché la SGR inserisca nei portafogli gestiti quote e/o azioni di OICR ugualmente gestiti dalla stessa);
• conflitti dovuti a interessi personali dei soggetti rilevanti o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa (ad esempio, allorché la SGR compia operazioni a carico dei portafogli gestiti aventi ad oggetto, o come controparte, titoli, società o enti in cui abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, alcuno dei soggetti rilevanti della stessa).
Su richiesta del cliente, la SGR potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse su supporto duraturo.
– SEZIONE 5 – INCENTIVI
GESTIONE DI PORTAFOGLI (art. 1, comma 5, lett. D) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Le vigenti disposizioni prevedono che: “Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti”.
Ai sensi dell’articolo 52 – ter del Regolamento Intermediari gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli:
a. restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente mediante accredito sul dossier del Cliente detenuto presso la SGR;
b. stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;
c. informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
1. Incentivi connessi all’investimento in quote di OICR
In qualità di investitore istituzionale, la SGR può ricevere dalle società di gestione degli OICR la retrocessione di tutto o di parte delle commissioni di gestione maturate sul controvalore degli OICR acquistati ed inserite nei portafogli gestiti. L’importo delle citate commissioni viene completamente restituito al cliente in proporzione al patrimonio investito.
2. Incentivi corrisposti
La SGR eroga ai soggetti ai quali ha conferito l’incarico di collocare il servizio un corrispettivo per l’attività svolta. Tale remunerazione consiste nella retrocessione al soggetto collocatore di parte delle commissioni (di sottoscrizione e di gestione) corrisposte dal Cliente all’intermediario in considerazione dell’accrescimento della qualità del servizio fornito al Cliente. La remunerazione degli intermediari collocatori è comunicata al Cliente da ciascun collocatore con apposito modulo.
Ogni qualvolta il Cliente lo richieda, la SGR fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di incentivi su supporto duraturo.
– SEZIONE 6 – PRODOTTI COMPLESSI
La SGR ha adottato ogni misura ragionevole per attenersi, nello svolgimento della propria attività, a quanto previsto dalla Consob con Comunicazione n. 0097996 (la “Comunicazione”) in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela di dettaglio e affinché la distribuzione dei prodotti complessi sia coerente con l’esigenza di tutelare al meglio gli interessi della clientela target.
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli la SGR qualora intenda investire il portafoglio gestito in un determinato prodotto finanziario che presenta elementi di complessità provvede a valutare preliminarmente se tale prodotto sia o meno quantificabile come “prodotto complesso”.
A tal fine, si valuterà preliminarmente se lo strumento rientri in alcuna delle categorie di prodotti complessi esemplificativamente individuate da Consob nella Comunicazione (i.e. se sia qualificabile quale fondo OICR c.d. alternative, quale prodotto finanziario con leva maggiore di 1, ecc.).
Laddove il prodotto non rientri in nessuna delle categorie dei prodotti complessi esemplificativamente indicate nella Comunicazione, l’analisi volta a stabilire la qualificazione del prodotto quale prodotto complesso sarà svolta alla luce degli elementi sistematici della nozione di “complessità” di un prodotto finanziario, come indicati nella nota n. 5 della Comunicazione, ossia:
(1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-.off del prodotto finanziario, e/o
(2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
(3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all’uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall’illiquidità del prodotto.
Quando a seguito di tale verifica, si accerti che in relazione ad un determinato prodotto manchino le informazioni sufficienti a valutare le principali caratteristiche e i rischi, la SGR non investirà in tale prodotto.
Ove, ad esito delle analisi sopra indicate, la Società abbia deciso di investire il portafoglio della clientela in un prodotto finanziario complesso, trovano applicazione determinati presidi inerenti alla configurazione della remunerazione dell’attività distributiva attinente i prodotti finanziari complessi:
- La distribuzione di prodotti finanziari complessi non può in alcun modo determinare un innalzamento del conflitto di interesse rispetto ai medesimi.
- Ai fini dell’investimento del portafoglio nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, sono attentamente considerate l’esperienza e le conoscenze, la tolleranza al rischio e al grado di sostenere le perdite della clientela sulla base delle informazioni fornite dal cliente nel questionario di profilatura.
- La Società fornisce ex-ante l’informativa sui prodotti complessi nell’ambito della documentazione d’offerta appositamente integrata al fine di informare compiutamente la clientela sui prodotti di specie.
- Con riguardo al servizio di gestione di portafogli, sarà data specifica informativa sui prodotti complessi nell’ambito della rendicontazione periodica. Su richiesta del cliente, la SGR potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata per la gestione dei prodotti complessi su supporto duraturo.
– SEZIONE 7 – COSTI ED ONERI
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve prendere visione delle informazioni al riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario indicate nella Parte C del presente Allegato 1 in relazione alle singole Linee di Gestione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuati, mentre si aggiungeranno alle perdite subite. Oltre alle commissioni spettanti alla SGR previste dal contratto, eventualmente gravate da IVA a carico del Cliente, secondo le norme fiscali di tempo in tempo vigenti, la stessa avrà diritto di trattenere le imposte, ivi compresa l’imposta di bollo, le tasse e le spese postali per l’invio della rendicontazione spettante al Cliente, nonché ogni ulteriore onere che la SGR dovesse sostenere per la prestazione del servizio a favore del Cliente stesso. L’investitore prende inoltre atto della possibilità che altri costi emergano a suo carico, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni effettuate o allo svolgimento del servizio di investimento di gestione, che non sono pagati tramite la SGR o da quest’ultima imposti.
La SGR comunica altresì al Cliente:
a. tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla SGR o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
b. tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le SGR che presta il servizio di investimento a clienti professionali ha facoltà di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti sui costi e oneri. Non è permesso di concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafogli o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Con riferimento alle controparti qualificate, la SGR ha facoltà di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
– SEZIONE 8–
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”; di seguito il “Codice”) nonché, con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento”)Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR (di seguito “SGR”), con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali dell’interessato, nonché, in alcuni casi, a richiedere il consenso di quest’ultimo per il loro trattamento.
1. Definizione di dati personali.
Per gli effetti del Codice e del regolamento si intende “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti si rende inoltre necessario il trattamento di dati personali che rientrano nel novero dei “dati sensibili” o “categorie particolari di dati personali, definiti dal Codice come: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale , nonché, con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (e quindi con effetto dal 25 maggio 2018), dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. Salvi i casi in cui la legge disponga diversamente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 26 del Codice e dall’articolo 9 del Regolamento. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e fino a quando non entri in vigore il Regolamento, previa autorizzazione del Garante.
2. Come possiamo ottenere i suoi dati personali, finalità e modalità del trattamento, facoltatività del conferimento e conseguenze del mancato conferimento.
A) I dati personali possono essere ottenuti dalla SGR direttamente, ovvero da terzi soggetti (quali Banche, Società di Intermediazione Mobiliare) che li raccolgano e li trasmettano alla SGR per poter concludere operazioni finanziarie per conto dell’interessato. I dati personali così raccolti sono pertanto da questa delegati alla raccolta, sono trattati dalla SGR per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale. I dati personali in questione comprendono in particolare: nome/cognome, indirizzo di residenza e/o domicilio, cittadinanza, indirizzo email, numero telefonico, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento, professione, numero del conto corrente bancario. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
B) La SGR si propone altresì di effettuare operazioni di trattamento di dati personali sopra indicati che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato con l’interessato ed ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l’offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori.
Tali finalità sono, comunque funzionali all’attività della SGR e ricomprendono:
- controlli sull’andamento delle relazioni con la clientela;
- rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.;
- finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari ed assicurativi effettuate attraverso lettere promozionali, telefono, materiale pubblicitario, email etc.;
- finalità di marketing, quali l’elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Il trattamento dei dati personali per queste finalità è soggetto al consenso del titolare, che potrà anche negare il proprio consenso, senza che ciò pregiudichi la conclusione del contratto. Tuttavia, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, potrebbe risultare pregiudicata l’ottimale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso da parte della SGR.
3. Modalità del trattamento e sicurezza dei dati personali.
I dati personali sono trattati dalla SGR, sia manualmente, sia mediante strumenti automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità per le quali i singoli dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tale fine sono in opera presso la SGR idonee misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati, come specificamente previsto dal Codice e dal Disciplinare Tecnico ad esso allegato, nonché, a partire dal 25 maggio 2018, dal Regolamento.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
A) I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici ed Autorità in adempimento di specifici obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali ed altre autorità nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
B) I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività della SGR:
- società od enti che prestano servizi bancari e finanziari;
- intermediari bancari, finanziari, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
- società od enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
- società od enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
- società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
- società od enti che curano l’effettuazione di data entry e la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa ai sevizi prestati o altri servizi in outsourcing;
- società od enti che svolgono l’organizzazione e la prestazione di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi Clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni.;
- consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.
- società che forniscano servizi di hosting dati, anche in modalità cloud computing.
C) I dati personali potranno inoltre, con il consenso dell’interessato, essere comunicati a società che hanno concluso accordi commerciali con la SGR, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati per il perseguimento di tali finalità.
D) I dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della SGR che li tratteranno per le medesime finalità della raccolta.
I soggetti di cui al presente paragrafo, che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, saranno comunque e sempre indicati in un elenco, costantemente aggiornato, a disposizione degli interessati presso il Titolare del trattamento. Gli interessati potranno pertanto in ogni momento richiedere alla SGR, di conoscere l'identità dei soggetti cui la SGR comunica i dati personali che li riguardano. In ogni caso, non è previsto che i dati personali siano trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I dati personali trattati non saranno diffusi.
5. Periodo di tempo per il quale i dati personali verranno conservati
A) I dati personali trattati per le finalità di cui al paragrafo 2.A) saranno conservati fino a quando non siano venuti meno (per prescrizione o decadenza) i diritti che l’interessato o la SGR possano vantare in base al contratto;
B) I dati personali trattati per le finalità di cui al paragrafo 2.B), per il periodo di 2 anni.
6. Diritti dell’interessato ai sensi del Codice
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano in forma intelligibile, o l’attestazione della loro non esistenza;
• conoscere finalità e modalità del trattamento;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, in caso di interesse, l’integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, nei limiti previsti dalla legge (impossibilità o sproporzionata necessità di mezzi per l’adempimento);
• opporsi in tutto e in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati trattati in conformità alla legge
• opporsi in tutto e in parte al trattamento di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale. L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, se pertinente allo scopo della raccolta, solo per motivi legittimi.
7. Diritti dell’interessato ai sensi del Regolamento
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, l’interessato avrà altresì il diritto di:
• ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento;
• il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo competente (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali);
• ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, la SGR può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune;
• ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento.
L’esercizio dei suddetti diritti avviene tramite richiesta al Titolare del trattamento, presso Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR., Xxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, ovvero all’indirizzo di posta elettronica. Con le medesime modalità viene reso disponibile a ciascun interessato l’elenco completo degli altri soggetti designati responsabili del trattamento.
– SEZIONE 9 –
BEST EXECUTION POLICY – STRATEGIA PER L’ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI
La Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II” - Market in Financial Instruments Directive)ed e il Regolamento Delegato UE 565/2017 pongono in capo all’intermediario l’obbligo di adottare tutte le misure sufficienti e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti, avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine, alla liquidità e all’importo sul mercato e a qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine (c.d. Best Execution).
La Società, tenendo conto de:
• il particolare stile di gestione che la contraddistingue;
• le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale
• le caratteristiche dell’ordine;
• le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
• le caratteristiche delle entità/sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto;
• eventuali altri elementi che siano ritenuti rilevanti nell’interesse dei portafogli gestiti;
ha individuato un unico ordine di priorità dei fattori di “Best Execution” sopra elencati per tutte le differenti tipologie di strumenti finanziari trattati, di mercato, di area geografica e di emittente.
Sulla base di quanto sopra espresso, nel processo di scelta dell’entità e delle sedi di trasmissione dell’ordine, la Società ordina i fattori di “Best Execution” nel seguente modo:
1. corrispettivo totale – costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, ivi comprese tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, quali le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. Total consideration);
2. tempestività delle informazioni;
3. minimizzazione degli ineseguiti;
4. precisione nell'esecuzione degli ordini;
5. efficienza dei sistemi di regolamento;
6. capacita dell'Entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.
Tale gerarchia di fattori ha valenza generale. Ciò non toglie che in occasione di operazioni su particolari strumenti (ad esempio obbligazioni su specifici mercati e/o caratterizzate da specificità territoriali) o con dimensioni non standard, tale ordine di priorità possa essere parzialmente modificato. In ogni caso la Società deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri sopra precisati.
Sulla base dei criteri e dei fattori sopra considerati, la SGR seleziona i soggetti negoziatori in possesso di esperienza e know how specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo cui trasmettere gli ordini, esclusivamente tra quelli che hanno una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla SGR.
Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti, la SGR valuta che le controparti potenziali ed effettive:
• siano soggette alla disciplina sulla “Best Execution” del Regolamento Intermediari o comunque della Direttiva 2014/65/CE e acconsentano a trattare la SGR come Cliente Professionale;
• siano disposte a garantire l’adempimento della disciplina sulla “Best Execution” del Regolamento Intermediari;
• dimostrino di poter eseguire, con un’elevata qualità di esecuzione, la tipologia di ordini per le quali sono state selezionate.
La SGR considera rispettata la propria Strategia di Trasmissione per tutte le operazioni effettuate per il tramite delle controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. L’elenco delle singole Entità selezionate può essere richiesto alla SGR.
La SGR può inoltre trattare l’ordine per un portafoglio, anche in combinazione con ordini sul medesimo strumento finanziario per altri portafogli da essa gestiti, avendo cura di minimizzare il rischio che l’aggregazione degli ordini vada a discapito di uno qualsiasi dei portafogli i cui ordini vengono aggregati.
7.
Eventuali istruzioni specifiche del Cliente possono comportare l’impossibilità di adottare le strategie di esecuzione previste per l’ottenimento del miglior risultato. La SGR provvede alla revisione della Best Execution Policy con cadenza almeno annuale.
Ogni qualvolta il Cliente lo richieda, la SGR fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di Best Execution su supporto duraturo, comunque la politica è reperibile sul sito pubblico della società xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
– SEZIONE 10 – ANTIRICICLAGGIO
Ai sensi dell’articolo 22 (Obblighi del Cliente) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla SGR di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, mediante la corretta compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale. Il Cliente si impegna altresì a comunicare alla SGR eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni rese alla SGR.
• Titolare effettivo – in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., per “ “titolare effettivo” la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
Obblighi di adeguata verifica della clientela - Il momento del contatto con il Cliente costituisce un passaggio cruciale per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i, in attuazione dei principi generali contenuti nella direttiva 2005/60/CE e (UE) 2015/849, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del “Conoscere la propria clientela”; sin dall’inizio del rapporto, ovvero in relazione al compimento di singole operazioni, è infatti il momento fondamentale nell’ambito del complesso sistema di prevenzione e rilevazione di eventuali attività di riciclaggio.
Con la nuova disciplina antiriciclaggio si assiste ad un passaggio dal semplice obbligo di identificazione della clientela ad un più ampio dovere di verifica. Infatti, il Titolo II, Capo I, del decreto ha ad oggetto la disciplina della adeguata verifica della clientela finalizzata all’identificazione e all’appropriata conoscenza della stessa, della natura dell’affare e dello scopo per il quale il Cliente lo conclude. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno come destinatari i soggetti obbligati.
Approccio basato sul rischio - è il così definito “Risk Based Approach”, che si sostanzia nell’applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con intensità diversa a seconda del profilo di rischio associato al tipo di Cliente, della tipologia di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione di
cui trattasi (ove applicabili). Per valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere seguiti criteri generali riferiti al singolo Cliente ed al rapporto o all’operazione (Art. 17 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i).
Con riferimento al Cliente devono essere conosciute e analizzate le seguenti informazioni minime:
• la sua natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'operazione; l'area geografica di residenza, o la sede;
Con riferimento al rapporto continuativo o all’operazione:
• la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione posta in essere; le modalità di svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione; l'ammontare dell’operazione; la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente; l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.
Obbligo di astensione - Quando gli Intermediari non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: non possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni ovvero, devono porre fine al rapporto continuativo già in essere; inoltre, dovranno contestualmente provvedere alla restituzione dei fondi, liquidandone il relativo importo.
Infine, dovranno contestualmente valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mediante specifica procedura operativa.
- SEZIONE 11 -
INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Come richiesto dalle disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva “MiFID II”), la SGR ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa.
Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell’investitore.
Le categorie previste dalla MiFID sono le seguenti:
• Cliente al dettaglio: la classificazione nell’ambito di tale categoria comporta l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi ed attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
• Cliente professionale: la classificazione nell’ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID II, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio;
• Controparte qualificata: tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali – comporta la disapplicazione delle norme discendenti dall’articolo 24, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, all’articolo 25, ad eccezione del paragrafo 6, all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 1 della Direttiva MiFID II, relativamente ai servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. Si tratta, pertanto, di una categoria di clienti che, pertanto, non rileva ai fini dei servizi prestati dalla SGR.
Clienti al Dettaglio
Rientrano in questa categoria i clienti che non rientrano né nella categoria dei Clienti professionali né nella categoria delle Controparti qualificate. Ai Clienti al dettaglio è applicato il maggior livello di protezione riconosciuto dalla normativa vigente.
Il cliente classificato come Cliente al dettaglio può, in qualunque momento, chiedere di essere trattato come Cliente professionale, a titolo generale o rispetto a un particolare servizio o a una specifica operazione di investimento o tipo di operazione o di strumento finanziario.
La richiesta di modifica della classificazione, la cui efficacia è subordinata all’accettazione da parte della SGR, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento e dalle procedure interne della stessa, deve essere trasmessa alla SGR per iscritto e deve essere supportata da idonea documentazione.
Clienti Professionali
La categoria dei Clienti professionali è composta dai soggetti espressamente individuati dal legislatore (“Clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, i quali possono essere trattati come tali, a condizione che abbiano i requisiti di legge e che abbiano superato con esito favorevole le procedure che l’intermediario deve predisporre per valutare la loro idoneità a essere trattati come Clienti professionali (“Clienti professionali su richiesta”).
Clienti professionali privati di diritto
Ai sensi della Direttiva XxXXX XX, si intendono Clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
• i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- enti creditizi;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negoziatori per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
- singoli membri di Borsa;
- altri investitori istituzionali;
• le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio EUR 20.000.000,00;
- fatturato netto EUR 40.000.000,00;
- fondi propri EUR 2.000.000,00.
• i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.
• Altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
I Clienti professionali di diritto possono richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, di essere considerati come Clienti al dettaglio, in modo da ottenere un livello più elevato di protezione. La richiesta deve pervenire alla SGR per iscritto e deve essere supportata da idonea documentazione. In ogni caso è onere del Cliente professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
Clienti professionali pubblici
Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2 sexies, TUF.
In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comunichiamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella indicata nel Contratto al quale è allegato il presente “Allegato 1”.
Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito.
La normativa prevede la possibilità di chiedere, per iscritto, alla SGR di essere trattato diversamente rispetto alla classificazione di cui sopra relativamente ad una particolare operazione di investimento o ad una categoria di operazioni; ciò a condizione che siano rispettati i criteri e le procedure illustrate nell’Allegato 2 della Direttiva XxXXX XX.
Trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un differente grado di protezione rispetto a quello garantito, essa potrà trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo che SGR avrà eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l’effettiva idoneità ad essere classificato diversamente.
E’ inoltre onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
La SGR si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere la richiesta solo per determinate tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.
Il Cliente che intenda essere trattato con una qualifica differente rispetto a quella attribuita dalla SGR in sede di sottoscrizione del Contratto dovrà inviare alla SGR apposita richiesta di riclassificazione.
*****
Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente Documento Informativo, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SGR nel proprio sito Internet.
PARTE C
LINEE DI GESTIONE WEALTH MANAGEMENT
Appartengono alle LINEE WEALTH MANAGEMENT le seguenti linee di gestione:
• | 1 | Strategy Income |
• | 2 | Strategy 30 |
• | 3 | Strategy 50 |
• | 4 | Strategy 90 |
Di seguito, si riportano per ciascuna delle suindicate linee di gestione, le caratteristiche delle medesime (“Sezione Generale” e “Sezione Specifica”), nonché i relativi costi ed oneri per il Cliente (“Sezione costi ed altri oneri”).
SEZIONE GENERALE
Caratteristica peculiare della linea di gestione è il fatto che la SGR ha la possibilità di allocare con la massima flessibilità il patrimonio conferito spaziando in tutte le aree geografiche ed i settori industriali alla ricerca delle migliori opportunità.
La massima flessibilità riconosciuta alla SGR nell’allocazione del patrimonio gestito non consente di individuare un parametro oggettivo di riferimento effettivamente rappresentativo del profilo di rischio/rendimento associato alla linea di gestione; in luogo del parametro di riferimento il cliente indica un indicatore sintetico di rischio che costituisce uno strumento utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell’attività di gestione che è rappresentato dalla misura del Value at Risk (c.d. VaR). A tale riguardo, come precisato nel Contratto di gestione, Il Cliente prende atto ed è pienamente consapevole del fatto che il VaR costituisce uno strumento utile esclusivamente per il raffronto dei risultati ottenuti nella gestione e che, quindi, il servizio di gestione prestato non comporta per la SGR obbligazioni di risultato e che, pertanto, il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
In tale prospettiva e proprio alla luce della discrezionalità riconosciuta alla SGR nelle scelte di allocazione del patrimonio gestito, l’unico limite che essa incontra nell’attività gestoria ad essa demandata è costituito dalla necessità di mantenere il livello di rischio della linea di gestione entro la misura massima del VaR indicato del cliente, nell’ambito delle altre caratteristiche della linea di gestione individuate dal cliente.
La SGR è tenuta a mantenere il livello di rischio della linea di gestione entro la misura del VaR stabilita, fermo restando (i) che il VaR costituisce uno strumento utile esclusivamente per il raffronto dei risultati ottenuti nella gestione e che, quindi, la SGR non garantisce il raggiungimento o il superamento di tale indicatore,
(ii) che il servizio di gestione prestato non comporta per la SGR obbligazioni di risultato e (iii) l’assoluta discrezionalità della SGR nella scelta degli strumenti finanziari nei quali investire il patrimonio conferito dal Cliente medesimo.
Nell’esecuzione dell’incarico, la SGR potrà porre in essere le seguenti tipologie di operazioni:
• compravendite a pronti
• compravendite a termine
• pronti contro termine
La SGR potrà operare in strumenti finanziari senza vincoli in merito alla divisa di denominazione degli strumenti né al settore economico dell’emittente. Nella presente linea di gestione non saranno incluse posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali.
La Leva finanziaria non potrà essere superiore ad 1 .
Nel presente contratto il VaR viene stimato con le seguenti modalità: orizzonte temporale 1 anno, intervallo di confidenza 95%. In tal modo, dunque, si calcola, con una probabilità del 95% (c.d. intervallo di confidenza), la perdita massima potenziale che il patrimonio gestito può subire nell’arco temporale di un anno.
Si evidenzia che per perdita massima potenziale si intende la perdita, al lordo delle spese e delle commissioni addebitate al Cliente, che il patrimonio gestito può subire, nell’arco temporale di un anno, con una probabilità del 95%. Si evidenzia comunque che, al verificarsi di scenari estremi sui mercati finanziari, la perdita complessiva potrà essere superiore alla perdita massima potenziale stimata.
Quindi, più alto è il livello di VaR stabilito dal cliente, più alto è il rischio che il Cliente è disposto a sopportare.
A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che nel caso in cui il patrimonio investito sia di Euro 100.000 ed il VaR della linea scelta dal Cliente sia 8, la perdita massima potenziale che il Cliente è disposto a sopportare nell’arco temporale di un anno, con una probabilità del 95%, è pari ad Euro 8.000, ossia all’8% del patrimonio conferito.
Si chiarisce espressamente che l’indicazione del VaR sopradescritto non costituisce in alcun modo un obbligo di risultato, né tantomeno una promessa o la garanzia di un rendimento in capo o da parte della SGR.
Conferimento iniziale minimo: Euro 100.000,00
SEZIONE SPECIFICA
1. LINEA STRATEGY INCOME
L’obiettivo della presente linea di gestione è la conservazione del capitale conferito abbinata ad una contenuta redditività attraverso l’investimento in obbligazioni e parti di OICR con volatilità compresa fra bassa e media.
Le caratteristiche della gestione sono le seguenti:
Obiettivo | Livello di Rischio | VAR | Orizzonte Temporale |
CONSERVAZIONE DEL CAPITALE E CONTENUTA REDDITIVITA’ | MEDIO | 8 | MEDIO TERMINE |
Oltre a quanto specificato nella Sezione generale si precisa che la SGR investirà il patrimonio in gestione nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• obbligazioni
• OICR e ETF a bassa e media volatilità
• depositi bancari
• Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
2. LINEA STRATEGY 30
L’obiettivo della presente linea di gestione è la crescita moderata del valore del capitale conferito attraverso l’investimento in azioni, obbligazioni e parti di OICR. L’investimento in azioni verrà effettuato, prevalentemente, in via diretta, ma potrà altresì essere effettuato per il tramite di investimenti in parti di OICR e in ogni caso con bassa esposizione al mercato azionario (percentuale massima di azioni non superiore al 30%).
Obiettivo | Livello di Rischio | VAR | Orizzonte Temporale |
CRESCITA MODERATA DEL CAPITALE | MEDIO-ALTO | 16 | MEDIO TERMINE |
La SGR investirà il patrimonio in gestione nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• azioni;
• obbligazioni;
• OICR ed ETF;
• depositi bancari
• strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
3. LINEA STRATEGY 50
L’obiettivo della presente linea di gestione è la crescita del valore del capitale conferito attraverso l’investimento in azioni, obbligazioni e parti di OICR. L’investimento in azioni verrà effettuato,
prevalentemente, in via diretta, ma potrà altresì essere effettuato per il tramite di investimenti in parti di OICR e in ogni caso con media esposizione al mercato azionario (percentuale massima di azioni non superiore al 50%).
Obiettivo | Livello di Rischio | VAR | Orizzonte Temporale |
CRESCITA DEL CAPITALE | ALTO | 32 | LUNGO TERMINE |
La SGR investirà il patrimonio in gestione nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• azioni;
• obbligazioni;
• OICR ed ETF;
• depositi bancari
• strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
4. LINEA STRATEGY 90
L’obiettivo della presente linea di gestione è la crescita significativa del valore del capitale conferito attraverso l’investimento in azioni, obbligazioni e parti di OICR. L’investimento in azioni verrà effettuato, prevalentemente, in via diretta, ma potrà altresì essere effettuato per il tramite di investimenti in parti di OICR e in ogni caso con alta esposizione al mercato azionario (percentuale massima di azioni che potrà arrivare al 90%).
Obiettivo | Livello di Rischio | VAR | Orizzonte Temporale |
CRESCITA SIGNIFICATIVA DEL CAPITALE | MOLTO ALTO | 48 | LUNGO TERMINE |
La SGR investirà il patrimonio in gestione nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• azioni;
• obbligazioni;
• OICR ed ETF;
• depositi bancari
• strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
SEZIONE COSTI ED ALTRI ONERI
Oltre a quanto previsto all’art. 16 delle Norme Generali di cui all’Allegato 1 al Contratto, la SGR ha il diritto di percepire :
• una commissione di gestione mensile liquidata alla fine di ciascun mese solare e calcolata sulla consistenza complessiva del patrimonio alla fine di ciascun mese solare, così come risultante dai criteri di valutazione di cui all’ art. 15 delle Norme Generali. Per i casi in cui il contratto acquisti efficacia nel corso di un mese solare, la commissione di gestione si calcola pro-rata temporis sull’effettivo periodo di attività espresso in giorni. La stessa regola si applica nel caso di estinzione anticipata e di apporti ulteriori o prelevamenti parziali effettuati in vigenza del mandato di gestione. L’ammontare mensile della commissione di gestione è la seguente:
o Linea Strategy Income: 0,10%
o Linea Strategy 30: 0,125%
o Linea Strategy 50: 0,15%
o Linea Strategy 90: 0,175%
• una commissione di performance pari al 10% della “Over-Performance”, che matura quando la Performance Storica (PFM St), definita come la variazione percentuale del valore del patrimonio gestito nell’arco temporale intercorrente tra la data di inizio gestione ed il Giorno Rilevante (per “Giorno Rilevante” si intende la data di ogni fine mese) sia il valore più elevato “High Watermark” (di seguito “HWM Assoluto”) registrato dalla PFM St dalla data di inizio gestione.
La differenza fra PFM St e HWM Assoluto è denominata “Over-Performance”.
Al valore della “Over-Performance”, come sopra calcolato, si applica la relativa aliquota di commissione, moltiplicando poi il risultato così ottenuto per il patrimonio medio gestito da inizio mese solare o da inizio gestione per i conti aperti nel corso del mese stesso, calcolato alla data di rilevazione.
Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione il nuovo valore dell’HWM Assoluto sarà pari al valore registrato dalla PFM St nel giorno di rilevazione.
Esempio di calcolo:
HWM Assoluto al precedente addebito (o quello convenzionalmente fissato): 0,5% PFM St al giorno X: 3,70%
Verifica condizione applicazione commissione di performance:
HWM Assoluto 0,50% - PFM St 3,70% = 3,20%
Over-Performance : 3,20% ok Patrimonio medio del periodo: 500.000€
Commissioni di performance addebitate giorno X: 10% x (500.000*3,2%) = 1.600€
Le commissioni e gli oneri a carico del Cliente saranno assoggettati ad IVA, secondo le norme fiscali di tempo in tempo vigenti. Si specifica che, in ogni caso, l’IVA eventualmente applicata sarà a carico del Cliente.
Oltre alle commissioni sopra individuate, saranno a carico del Cliente, indipendentemente dal profilo commissionale prescelto, le seguenti spese:
- le commissioni, gli oneri e le spese corrisposte dalla SGR agli intermediari e/o ai soggetti dalla stessa incaricati di eseguire/trasmettere e regolare gli ordini disposti per conto del Cliente;
- le commissioni, gli oneri e le spese relative a deposito e custodia dei titoli compresi nel patrimonio gestito nella medesima misura in cui vengono addebitate alla SGR dal soggetto a cui è affidato il servizio;
- Euro 40,00 annui, con addebitati su base trimestrale di Euro 10,00 ciascuno, oltre spese postali ed eventuali oneri tributari dovuti per ogni rendicontazione periodica sulla gestione;
- Euro 20,00 oltre spese postali ed eventuali oneri tributari dovuti per ogni copia di documento contabile relativo alle singole operazioni, e per le copie delle rendicontazioni periodiche passate richieste ai sensi dell’art. 11 delle Norme Generali;
- le imposte, ivi compresa l’imposta di bollo, e le tasse sostenute per conto del Cliente nell’esercizio dell’incarico;
- ogni altra spesa sostenuta dalla SGR per conto del Cliente nell’esercizio dell’incarico, purché analiticamente documentate. Per un maggior dettaglio si rimanda all’Addendum al contratto.
PARTE D
CONTATTI CON LA SGR
Nell’ambito della corrispondenza ordinaria e salvo che il contratto non preveda espressamente una diversa modalità di comunicazione, il cliente può inviare comunicazioni alla SGR utilizzando la forma scritta, tramite posta elettronica, telefax, comunicazione sottoscritta mediante firma grafometrica (qualora il Cliente abbia preventivamente aderito all’utilizzo di tale forma di comunicazione) o avvalendosi del servizio postale.
Le comunicazioni della SGR al cliente sono inviate per iscritto mediante il servizio postale ovvero mediante posta elettronica, nel caso in cui, ricorrendone le condizioni di legge, il cliente abbia scelto tale modalità di corrispondenza, all’indirizzo indicato dal cliente al momento della conclusione del contratto o, successivamente, con apposita comunicazione.
Recapiti
Posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Telefax: 059 221870
Indirizzo postale: Consultinvest Asset Management SPA SGR – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
Ordini e istruzioni particolari
Per quanto attiene alle modalità di trasmissione di ordini o istruzioni, il Cliente può impartire istruzioni specifiche:
• presso la SGR;
• a mezzo telefax al numero 059 221870
• inviando copia della disposizione o dell’apposita modulistica a mezzo posta elettronica all’indirizzo XXX@xxxxxxxxxxxxx.xx;
• mediante invio della disposizione sottoscritta mediante firma grafometrica (qualora il Cliente abbia preventivamente aderito all’utilizzo di tale forma di comunicazione)
La SGR si riserva comunque il diritto di richiedere ai clienti, per alcune tipologie di ordini e disposizioni, di consegnare anche l’originale del documento anticipato tramite telefax o posta elettronica.
Gli ordini e/o le istruzioni particolari possono essere inviati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. L’ordine e/o l’istruzione particolare ricevuti dalla SGR oltre tale orario saranno considerato come ricevuto il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati secondo le medesime modalità di cui sopra dal cliente solo se non ancora eseguiti dall’intermediario negoziatore.
Alla SGR non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione degli ordini o delle revoche che sia dovuta alla inosservanza da parte del cliente delle modalità di conferimento degli ordini o delle revoche di cui al presente Allegato.
Il cliente è tenuto ad adempiere presso la SGR gli eventuali obblighi di deposito titoli o copertura in contanti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'operazione.
Il cliente deve fornire alla SGR i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, ovvero i margini di garanzia previsti, entro un termine coerente con le condizioni e i tempi relativi alla liquidazione dell'operazione stessa.
Nel caso in cui il contratto di gestione individuale di portafogli sia stato sottoscritto per il tramite di intermediario terzo incaricato del collocamento, il cliente è tenuto ad inviare ordini e/o istruzioni particolari a quest’ultimo. Alla SGR non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di mancata esecuzione di ordini e/o istruzioni particolari inviati direttamente alla SGR.
Rischi legati alla comunicazione a distanza e, in particolare, alla comunicazione tramite posta elettronica o telefax
La comunicazione a distanza (ossia senza la presenza fisica e simultanea dei soggetti tra cui le comunicazioni intercorrono e, quindi, ad esempio tramite, telefax, posta elettronica) si distingue per la semplicità, velocità e per la grande flessibilità. Tuttavia, non si può escludere che la trasmissione di comunicazioni tramite telefax e, in particolare, tramite posta elettronica, possano essere potenzialmente accessibili a terzi e modificate. In considerazione del carattere confidenziale delle comunicazioni che normalmente intercorrono tra cliente e intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, una particolare prudenza si richiede, qualora le comunicazioni siano trasmesse tramite telefax o posta elettronica, ovvero siano altrimenti rese accessibili tramite internet, al
fine di evitare che le comunicazioni trasmesse possano essere intercettate da soggetti non autorizzati o che tali soggetti possano, addirittura, modificarne il contenuto.
Il cliente è consapevole del fatto che l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza e, in particolare, del telefax e della posta elettronica, comporta significativi rischi. I dati trasmessi tramite telefax o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro strumento elettronico, non possono essere protetti efficacemente dall’accesso da parte di terzi non autorizzati. Il cliente è consapevole del maggior rischio di falsificazioni nell’utilizzo di firme riprodotte digitalmente nelle comunicazioni tramite posta elettronica.
ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
SCHEDE PRODOTTO
contenenti le informazioni di costo necessarie per profilare le singole linee ai sensi della MFID II
LINEE WEALTH MANAGEMENT Pag. 1
Avvertenza: l’indicazione delle percentuali dei singoli costi è commisurata ad un investimento pari a quello minimo previsto per la singola linea
29 dicembre 2017
Aggregati | Costi del servizio di gestione portafogli_Linee Wealth Management: Strategy Income |
Orizzonte temporale | MEDIO TERMINE da 3 a 5 anni |
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento | Nessuna spesa prevista |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento | Commissioni di gestione annue sull’ammontare complessivo del portafoglio: 1,20% su un patrimonio iniziale minimo di: 100.000 Euro Pertanto nel caso in cui il portafoglio fosse stabile a: 100.000 le commissioni annue sarebbero pari a: 1200 Euro |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento | Stima delle commissioni di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta, non sono stati presi in considerazione i TER dei fondi sottostanti: Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari Italiani ed esteri: 0,00000 0,00 Titoli azionari italiani: 0,00000 0,00 Titoli azionari esteri: 0,00000 0,00 ETF: 0,00057 57,48 Totale 0,000575 % 57,48 Euro Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci: Profilo A: Commissione di entrata o di uscita 0% Profilo B: Spese di entrata una tantum: 3% Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe pari a: 3000 Euro Profilo C Spese di uscita (Tunnel) max: 6% Giorni di investimento 2190 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che diminuirebbe progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 6 anni Profilo D Spese di uscita (Welcome bonus) max: 2% Giorni di investimento 730 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 2.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 2 anni. Profilo E Spese di uscita (Welcome bonus) max: 4% Giorni di investimento 1825 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 4.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 5 anni. Profilo F Spese di uscita (Welcome bonus) max: 6% Giorni di investimento 2920 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 8 anni. Profilo G Spese di uscita (Welcome bonus) max: 8% Giorni di investimento 4015 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 8.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 11 anni. Profilo H Spese di uscita (Welcome bonus) max: 10% Giorni di investimento 5110 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 10.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 14 anni. Al costo dovranno essere sommate le imposte come da normativa vigente |
Spese per servizi accessori | Tra i costi del servizio rientrano anche i costi del servizio di custodia: Diritti di custodia ed amministrazione quelli previsti dal soggetto Collocatore Spese di rendicontazione: € 40,00 annui |
Costi accessori (Commissioni di performance) | Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 5% solo per i profili B e C: 0,00004 pari a: 4,37 Euro Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 10%: 0,00009 pari a: 8,75 Euro |
Aggregati | Costi del servizio di gestione portafogli_Linee Wealth Management: Strategy Income 30 |
Orizzonte temporale | MEDIO TERMINE da 3 a 5 anni |
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento | Nessuna spesa prevista |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento | Commissioni di gestione annue sull’ammontare complessivo del portafoglio: 1,50% su un patrimonio iniziale minimo di: 100.000 Euro Pertanto nel caso in cui il portafoglio fosse stabile a: 100.000 le commissioni annue sarebbero pari a: 1500 Euro |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento | Stima delle commissioni di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta, non sono stati presi in considerazione i TER dei fondi sottostanti: Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari Italiani ed esteri: 0,00000 0,00 Titoli azionari italiani: 0,00007 6,53 Titoli azionari esteri: 0,00235 235,45 ETF: 0,00122 121,90 Totale 0,003639 % 363,89 Euro Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci: Profilo A: Commissione di entrata o di uscita 0% Profilo B: Spese di entrata una tantum: 3% Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe pari a: 3000 Euro Profilo C Spese di uscita (Tunnel) max: 6% Giorni di investimento 2190 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che diminuirebbe progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 6 anni Profilo D Spese di uscita (Welcome bonus) max: 2% Giorni di investimento 730 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 2.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 2 anni. Profilo E Spese di uscita (Welcome bonus) max: 4% Giorni di investimento 1825 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 4.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 5 anni. Profilo F Spese di uscita (Welcome bonus) max: 6% Giorni di investimento 2920 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 8 anni. Profilo G Spese di uscita (Welcome bonus) max: 8% Giorni di investimento 4015 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 8.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 11 anni. Profilo H Spese di uscita (Welcome bonus) max: 10% Giorni di investimento 5110 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 10.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 14 anni. Al costo dovranno essere sommate le imposte come da normativa vigente |
Spese per servizi accessori | Tra i costi del servizio rientrano anche i costi del servizio di custodia: Diritti di custodia ed amministrazione quelli previsti dal soggetto Collocatore Spese di rendicontazione: € 40,00 annui |
Costi accessori (Commissioni di performance) | Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 5% solo per i profili B e C: 0,00009 pari a: 9,07 Euro Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 10%: 0,00018 pari a: 18,15 Euro |
Aggregati | Costi del servizio di gestione portafogli_Linee Wealth Management: Strategy Income 50 |
Orizzonte temporale | LUNGO TERMINE oltre 5 anni |
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento | Nessuna spesa prevista |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento | Commissioni di gestione annue sull’ammontare complessivo del portafoglio: 1,80% su un patrimonio iniziale minimo di: 100.000 Euro Pertanto nel caso in cui il portafoglio fosse stabile a: 100.000 le commissioni annue sarebbero pari a: 1800 Euro |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento | Stima delle commissioni di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta, non sono stati presi in considerazione i TER dei fondi sottostanti: Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari Italiani ed esteri: 0,00000 0,00 Titoli azionari italiani: 0,00011 10,85 Titoli azionari esteri: 0,00397 397,29 ETF: 0,00087 87,26 Totale 0,00495 % 495,40 Euro Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci: Profilo A: Commissione di entrata o di uscita 0% Profilo B: Spese di entrata una tantum: 3% Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe pari a: 3000 Euro Profilo C Spese di uscita (Tunnel) max: 6% Giorni di investimento 2190 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che diminuirebbe progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 6 anni Profilo D Spese di uscita (Welcome bonus) max: 2% Giorni di investimento 730 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 2.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 2 anni. Profilo E Spese di uscita (Welcome bonus) max: 4% Giorni di investimento 1825 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 4.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 5 anni. Profilo F Spese di uscita (Welcome bonus) max: 6% Giorni di investimento 2920 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 8 anni. Profilo G Spese di uscita (Welcome bonus) max: 8% Giorni di investimento 4015 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 8.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 11 anni. Profilo H Spese di uscita (Welcome bonus) max: 10% Giorni di investimento 5110 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 10.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 14 anni. Al costo dovranno essere sommate le imposte come da normativa vigente |
Spese per servizi accessori | Tra i costi del servizio rientrano anche i costi del servizio di custodia: Diritti di custodia ed amministrazione quelli previsti dal soggetto Collocatore Spese di rendicontazione: € 40,00 annui |
Costi accessori (Commissioni di performance) | Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 5% solo per i profili B e C: 0,000125 pari a: 12,55 Euro Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 10%: 0,000251 pari a: 25,09 Euro |
Aggregati | Costi del servizio di gestione portafogli_Linee Wealth Management: Strategy Income 90 |
Orizzonte temporale | LUNGO TERMINE oltre 5 anni |
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento | Nessuna spesa prevista |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento | Commissioni di gestione annue sull’ammontare complessivo del portafoglio: 2,10% su un patrimonio iniziale minimo di: 100.000 Euro Pertanto nel caso in cui il portafoglio fosse stabile a: 100.000 le commissioni annue sarebbero pari a: 2100 Euro |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento | Stima delle commissioni di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta, non sono stati presi in considerazione i TER dei fondi sottostanti: Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari Italiani ed esteri: 0,00000 0,00 Titoli azionari italiani: 0,00020 19,72 Titoli azionari esteri: 0,00711 710,55 ETF: 0,00020 20,42 Totale 0,00751 % 750,69 Euro Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci: Profilo A: Commissione di entrata o di uscita 0% Profilo B: Spese di entrata una tantum: 3% Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe pari a: 3000 Euro Profilo C Spese di uscita (Tunnel) max: 6% Giorni di investimento 2190 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che diminuirebbe progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 6 anni Profilo D Spese di uscita (Welcome bonus) max: 2% Giorni di investimento 730 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 2.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 2 anni. Profilo E Spese di uscita (Welcome bonus) max: 4% Giorni di investimento 1825 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 4.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 5 anni. Profilo F Spese di uscita (Welcome bonus) max: 6% Giorni di investimento 2920 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 6.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 8 anni. Profilo G Spese di uscita (Welcome bonus) max: 8% Giorni di investimento 4015 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 8.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 11 anni. Profilo H Spese di uscita (Welcome bonus) max: 10% Giorni di investimento 5110 Pertanto nel caso in cui l'investimento fosse di: 100.000 Euro, il costo sarebbe massimo: 10.000 Euro che corrisponde a quanto la società ha accreditato al cliente, ma la cui restituzione diminuisce progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 14 anni. Al costo dovranno essere sommate le imposte come da normativa vigente |
Spese per servizi accessori | Tra i costi del servizio rientrano anche i costi del servizio di custodia: Diritti di custodia ed amministrazione quelli previsti dal soggetto Collocatore Spese di rendicontazione: € 40,00 annui |
Costi accessori (Commissioni di performance) | Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 5% solo per i profili B e C: 0,000230 pari a: 23,03 Euro Stimata sulla media degli ultimi 5 anni al 10%: 0,000461 pari a: 46,06 Euro |