AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1823 del 27-11-2019
O G G E T T O
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Cooperativa Sociale Onlus "Libra" di Marostica (VI) e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la gestione di un Gruppo Appartamento protetto denominato "Passo di Riva", con sede nel Comune di Dueville (VI) per 3 posti.
Triennio 1/10/2019-30/09/2022.
Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT) Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1889
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:
La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell’assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.
Con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha provveduto, conseguentemente, ad approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Xxxx e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.
Tramite la stipula di detti accordi, l’Azienda ULSS stabilisce le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli.
Questa Azienda aveva già in corso un accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica per la gestione del gruppo appartamento protetto per pazienti psichiatrici “Xxxxx xx Xxxx”, xxx x. 0 posti, stipulato con deliberazione n. 1529 del 22.11.2017 dall’Azienda ULSS n. 8 “Berica”.
Per la struttura in argomento la Regione del Veneto, con Decreto del Dirigente Regionale del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 0034 del 10.01.2017, ha rinnovato l’autorizzazione all’esercizio, riconosciuta alla Cooperativa Sociale “Libra”, quale ente gestore, per n. 3 posti. Successivamente, con DGR n. 0558 del 28.04.2017 è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale.
La Giunta Regionale, con provvedimento n. 1673 del 12 novembre 2018, ha approvato la programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale con l’obiettivo di dare adeguata risposta ai bisogni di trattamento e riabilitazione intensiva ed estensiva sanitaria e socio-sanitaria, in linea con quanto previsto in materia dai LEA.
Con detta deliberazione, è stato definito per ciascuna Azienda ULSS il fabbisogno di posti letto, articolati per tipologia di unità di offerta, fissando complessivamente in 205 la dotazione massima per l’Azienda ULSS 8 Berica che, a sua volta, ha presentato la proposta di piano di massima relativo alla distribuzione dei posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere dell’area salute mentale, in ottemperanza alla citata DGRV 1673/2018.
Infine, con provvedimento n. 1437 del 01/10/2019, la Giunta Regionale, dopo aver accertato che questa Azienda ha rispettato con la propria proposta i vincoli della programmazione complessiva, modulando in base alla rilevazione del fabbisogno i posti letto delle singole unità di offerta, ha approvato il piano di massima come di seguito articolato, includendo l’unità di offerta di cui trattasi:
XXX | Xxxxx letto |
CTRP tipo A | 41 |
CTRP tipo B | 41 |
CA estensiva | 62 |
CA base | 35 |
GAP | 26 |
Totale | 205 |
Ne consegue che, con decorrenza dal 01/10/2019 e per tre anni, è ora possibile approvare l’allegato accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si dà quindi forma al rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica
(VI) per la gestione di un gruppo appartamento protetto per n. 3 posti, denominato “Passo di Riva”, superando il precedente stipulato con la citata deliberazione n. 1529 del 22.11.2017.
Rispetto allo schema-tipo regionale, l’allegato accordo contiene inoltre, una serie di integrazioni, specificatamente riassunte nei sottoriportati articoli:
- all’art. 3, è stato evidenziato l’obbligo in capo all’Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori al momento della stipula dell’accordo;
- all’art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, è stato indicato l’ammontare della retta giornaliera massima, tariffata con la citata DGRV 1673/2018, in complessivi €. 45,00 (+ IVA 5%) e suddivisa come segue:
➢ €. 27,00 (+IVA 5%) a carico dell’Azienda
➢ €. 18,00 (+IVA5%) a carico dell’utente.
Infine, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:
- art. 11, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
L’accordo ha decorrenza dal 1° ottobre 2019, con validità triennale e conseguente scadenza al 30/09/2022, come fissato all’art. 6 dell’accordo medesimo.
Ne consegue che, con effetto dal 01/10/2019, viene revocata la precedente deliberazione n. 1529 del 22.11.2017.
Si precisa che l’AULSS 8 “Berica”, pur mantenendo la competenza alla stipula dell’accordo contrattuale in argomento, dal momento che il GAP “Passo di Riva” è ubicato nel territorio di detta Azienda, non utilizzerà la struttura per propri pazienti, come indicato nella programmazione complessiva regionale.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’allegato accordo contrattuale (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti con la Cooperativa Sociale Onlus “Libra” di Marostica (VI), C.F. e P. IVA 02572840243 per la gestione di un gruppo appartamento protetto,
denominato “Passo di Riva”, con sede nel Comune di Dueville (VI), per una capacità ricettiva di 3 posti, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;
3. di stabilire che l’accordo decorre dal 01/10/2019, con rinnovo triennale e conseguente scadenza al 30/06/2022;
4. di stabilire, altresì, che dal 01/10/2019 la retta giornaliera massima di accoglienza presso il gruppo appartamento protetto denominato “Passo di Riva”, con sede a Dueville, ammonta a complessivi € 45,00 (+IVA 5%) ed è suddivisa come segue:
➢ €. 27,00 (+IVA 5%) a carico dell’Azienda
➢ €. 18,00 (+IVA5%) a carico dell’utente;
5. di dare atto che, come precisato nelle premesse, non è previsto l’inserimento di utenti dell’AULSS 8 “Berica” presso la sopra citata struttura;
5. di affidare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale il controllo dell’adeguata applicazione dell’allegato accordo contrattuale;
6. di revocare la deliberazione n. 1529 del 22.11.2017 con effetto dal 01/10/2019, data di decorrenza dell’accordo contrattuale in argomento, per le motivazioni indicate in premessa;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(Xxx.xx per il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 27/11/2019 alle ore 14:26
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-11-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 28-11-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
ALLEGATO 1
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LIBRA” DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO DENOMINATO “PASSO DI RIVA”.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) - –Xxx X. Xxxxxxx x. 00, p. iva/c.f. 02572840243, nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della
disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
− il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto Decreto del Dirigente Regionale del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 0034 del 10/01/2017, per una capacità ricettiva totale massima di n. 3 posti letto, attraverso la quale eroga prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per l’unità di offerta: Gruppo Appartamento Protetto denominato “Xxxxx xx Xxxx”, xxx xxxx x Xxxxxxxx (XX);
− che il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22 del 2002 per la medesima Unità di Offerta per n. 3 posti in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 0558 del 28.04.2017, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di un Gruppo Appartamento Protetto denominato “Passo di Riva”, per 3 posti, collocato nella sede di Dueville-Frazione Passo di Riva- (VI) in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000, già autorizzata all’esercizio con provvedimento in premessa citato.
Nel Gruppo Appartamento Protetto vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
L’Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per ogni utente accolto presso il Gruppo Appartamento Protetto l’ammontare massimo giornaliero della retta è fissato in € 45,00 (+ IVA 5%), suddiviso come segue:
- € 27,00 (+IVA 5%) a carico dell’Azienda
- € 18,00 (+IVA 5%) a carico dell’utente.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l’Azienda che l’ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza in detta specifica unità di offerta. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2019, data di approvazione del piano di massima della programmazione del sistema dell’offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale dell’Azienda ULSS 8 Berica, citato in premessa, ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’Accreditamento Istituzionale per il funzionamento del Gruppo Appartamento Protetto.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Articolo 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante